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Diritto amministrativo: gli affari non compresi ovvero l'evoluzione degli interessi legittimi

Giudice unico: un dogma ideologico difficile da abbattere

Nel corso della fine dell'800, in molte situazioni ai limiti tra diritti civili e politici e affari non compresi, si reinstaura il tribunale del contenzioso amministrativo con la differenza che questo neo istituito con la quarta sezione del Consiglio di Stato (Governo Crispi) si occupa esclusivamente di affari non compresi. Ciò provoca un irrigidimento nei criteri di separazione tra affari non compresi e diritti politici/civili.

La giurisprudenza è portata ad essere più rigida poiché, mentre prima questa separazione segnava uno spartiacque tra tutela e non tutela, successivamente costituirà solo uno spartiacque tra significati differenti. La Costituzione prende atto di una situazione creatasi. Il bisogno di dire che il giudice è unico la dice lunga su questo mito ideologico del giudice unico di diritti che non è inquinato da altri interessi o sensibilità e quindi ciò fa capire quanto sia stata forte l'esigenza di unicità in passato.

Tuttavia, ritornando alla legge del 1889 (Governo Crispi), si assiste a una progressiva metamorfosi relativa al fatto che, in realtà, questa quarta sezione tende a giuridicizzarsi. I soggetti si evolvono simmetricamente rispetto all'evolversi dell'oggetto. I giudici diventano progressivamente giuridicizzati nella stessa misura in cui si giuridicizza ciò di cui si occupano.

Sezioni giurisdizionali: quarta e quinta

La quarta e quinta sezione sono organi giurisdizionali: giudice civile per i diritti civili e giudice amministrativo per gli interessi legittimi. La Legge Crispi parla ancora di affari non compresi e non ancora di interessi legittimi. Col tempo, attraverso quelle che potrebbero essere definite tre fasi, si comincia a parlare di interesse legittimo in senso esclusivamente processuale; cioè, l'interesse legittimo non è un bene ma interesse alla legalità.

Criteri di buona amministrazione

I criteri di buona amministrazione implicano le leggi e l'attività amministrativa come attività conforme alle leggi. Detto interesse alla legalità è tale in quanto non si può parlare ancora di giudice, deve scendere a compromessi con l'amministrazione. Nessuna pretesa di giustizia, ibrido tra giudice e amministrazione per cui le pretese non piacciono.

Non a caso, tutto ciò che riguarda la possibilità di ricorrere verso gli organi amministrativi erano cosiddetti ricorsi graziosi in quanto ci si rivolgeva su "grazia", godendo della benevolenza di un'amministrazione che non aveva compiti di vera applicazione della giustizia. In questa prima fase, l'interesse alla legalità non è dunque pretesa.

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Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Cate 89 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo 2 e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Cognetti Stefano.
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