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RAPPORTO DI FUNZIONAMENTO TRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E POLITICA
Articolo 4 d. lgs 165/01 Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità.
1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo (definizione degli obiettivi), definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale.
generale;d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di (1) spesa, (2) organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva (una volta i dirigenti passavano a farsi firmare gli atti dal politico, con questo articolo sono cambiate le cose, se il politico firma gli atti si concreta un atto illegittimo) dell'attività amministrativa, dellagestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente ead opera di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamenteespressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione traindirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.
15Sino al 1993 la verifica veniva esperita dalla Corte dei Conti che ha il compito di verificare lapreventivamente la legittimità giuridica degli atti amministrativi (logica di mera legittimità). Ilcontrollo non ha funzionato ed è crollato con tangentopoli. Questo tipo di controllo analiticofiniva per legittimare anche gli atti illegittimi;
Dal 1994 prevede che la Corte dei Conti faccia il controllo sugli atti principali. Ora c'è uncontrollo di efficacia, ovvero si verifica se l'atto persegue gli
obiettivi proposti;Controllo di gestione, non funziona bene. È un controllo amministrativo, quindi il contesto è quello della Pubblica Amministrazione.Articolo 5, d. lgs 165/01. Potere di organizzazione (funzione di controllo interno)3. Gli organismi di controllo interno (uffici ispettivi che però opera con difficoltà. Ne consegue unairresponsabilità diffusa. Chi lavora bene "bene", chi lavora male "opera in una zona grigia", nella qualedifficilmente le responsabilità vengono attribuite) verificano periodicamente la rispondenza delledeterminazioni organizzative ai principi indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine di proporrel'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste neiconfronti dei responsabili della gestione.Società terze che fanno delle verifiche, standard:Iso 9000: qualità del prodotto. Tre fasi: plan (pianificare), haec
(agire) e check (controllare). Nel sistema privato c'è anche il replan (ripianificare); Iso 14000: qualità ambientale. In alcune ASL, circa 6 anni fa, sono stati soppressi gli uffici ispettivi con la volontà di istituirne altri, ma non sono ancora stati creati. Ne consegue che non c'è un gran interesse alla verifica dei risultati. Due sistemi per la verifica dei risultati: 1. Command and control (ovvero checks and balances): l'amministrazione fissa degli standard e controlla che siano rispettati (è molto costoso); 2. Modello economico volontario (sistema della perequazione): viene utilizzato il mercato per svolgere il controllo legato all'interesse pubblico. ENTI PUBBLICI Gli enti pubblici hanno una disciplina diversa, ovvero; Personale: i dipendenti sono sottoposti al D.lgs 165/01; Beni: non sono beni commerciali (regime che risale al medioevo, es.: manomorta ecclesiastica); Regime contrattuale: Es.: l'ente pubblico qualunque cosaArticolo 1 D.lgs 165/01
Finalità ed ambito di applicazione (Non esiste una definizione di ente pubblico tranne quella indicata all’art. 1/2 del D.lgs 165/01 di seguito indicato)
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (questo è un elemento residuale che non risolve cosa sia un ente pubblico. Per ciò bisogna ispirarsi alla giurisprudenza. Oggi sono definiti enti pubblici gli enti che siano anche pubblici (ovvero che siano portatori degli
interessi della collettività). Si tratta di un problema di disciplina (problema di forma), ovvero spetta al legislatore qualificare un ente come pubblico oppure no.
Elementi sintomatici degli enti pubblici:
- Nomina dei vertici da parte della Pubblica Amministrazione. Elemento fondamentale. Es.: i vertici delle ASL vengono nominati dallo Stato, ne consegue che solo quando viene interrotto il rapporto fra associati e dirigenti non vi è ente pubblico. Nell'università, il rettore è scelto dai professori ma l'atto di nomina è del ministero, inoltre ha importanti finanziamenti statali, ne consegue che l'università statale (pur essendo una zona grigia) è un ente pubblico;
- Esercizio dei controlli da parte della Pubblica Amministrazione. Elemento fondamentale;
- Finanziamenti continuativi da parte della Pubblica Amministrazione. Pur essendo molto significativo, può anche non esservi).
le amministrazioni, le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Una società per azioni a partecipazione statale, non è necessariamente un ente pubblico, perché lo sia devono esservi i presupposti indicati sopra. Nella sostanza, per istituire un ente pubblico deve esservi una legge (principio della riserva di legge che deriva dall'art. 97 Cost.) che lo stabilisca anche solo a titolo prefigurativo (Es.: delle biblioteche). Il legislatore non può cambiare la natura da privata a pubblica di un soggetto liberamente, almeno non può farlo senza corrispondere un indennizzo.
Esempio sulla istituzione dell'Inpdap: Crispi verso la fine dell'Ottocento con la legge Crispi, dice di sottrarre una parte del sistema di assistenza e beneficenza alla Chiesa. Negli anni 80 la legge viene indicata da alcuni come anticostituzionale.
tuttavia la Corte Costituzionale ne ha confermato la costituzionalità. In conseguenza di ciò, gli enti che erano stati pubblicizzati potevano tornare alla iniziale natura privata. Ne è derivato un limite alla pubblicizzazione degli enti privati. Art. 16 legge 207/01 dice: le vecchie istituzioni private pre-Crispi, trasformate in pubbliche, possono tornare private. Articolo 16 l. 207/01 Trasformazione in persone giuridiche di diritto privato 1. Le istituzioni per le quali siano accertati i caratteri o l'ispirazione di cui all'articolo 5, comma 1, quelle per le quali i criteri di cui all'articolo 5, comma 1, e il presente decreto legislativo escludano la possibilità di trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona, provvedono alla loro trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato, disciplinate dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo, nel termine di due anni dall'entrata in vigore delpresente decreto legislativo. La trasformazione si attua nel rispetto delle originarie finalità statutarie.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le Regioni nominano un commissario che provvede alla trasformazione; per le IPAB che operano in più regioni la nomina è effettuata d'intesa dalle Regioni interessate. Decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 senza che le Regioni abbiano provveduto alla nomina del commissario, essa è effettuata dal prefetto del luogo in cui l'istituzione ha la sede legale.
Art. 5/1 legge 207/01 dice l'opposto
Articolo 5 l. 207 del 2001 Aziende pubbliche di servizi alla persona.
1. Le istituzioni che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi assistenziali sono tenute a trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alla persona e ad adeguare i propri statuti alle previsioni del presente capo entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Sono
esercizio delle attività istituzionali per un periodo superiore a tre anni;d) nel caso in cui l'istituzione sia sottoposta a procedure di liquidazione o di fallimento;e) nel caso in cui l'istituzione abbia subito condanne penali definitive per reati contro la pubblicaamministrazione o per reati contro la persona commessi nell'esercizio delle attività istituzionali.campo sociale da almeno due anni;
nel caso risultino esaurite o non siano più conseguibili le finalità previste nelle tavole di fondazione onegli sta