Diritto amministrativo - appunti
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Le prime tre fanno attività consultiva;
Le ultime tre fanno i processi. C’è un problema di parzialità perché gli stessi giudici poi
subiscono direttamente o indirettamente influenze governative. Il 50% dei consiglieri di
Stato sono nominati dal Governo, gli incarichi sono irrevocabili, tuttavia la carriera dei
consiglieri delle prime tre sezioni sono costituite prevalentemente dai Prefetti.
3. Corte di Cassazione, giudica solo la competenza ovvero un riparto di giurisdizione, non il
diritto. Nel diritto amministrativo ci sono spesso dei dubbi.
Corte dei Conti: non svolge una funzione sul merito, ma valuta la copertura finanziaria di un
provvedimento.
Forma del decreto governativo: Decreto del Presidente della Repubblica (come peraltro i decreti
legislativi, bisogna fare attenzione a non sbagliarsi, è decreto legislativo se vi è il riferimento alla legge
delega, altrimenti è decreto governativo). Deve essere assunto dal Consiglio dei Ministri. Capita che il
Governo faccia un decreto ministeriale che non affronta le procedura previste, anziché chiamarsi
regolamento si chiamano in altro modo, così aggirano gli obblighi che il regolamento impone (lo
“bypassano”).
In definitiva i regolamenti governativi:
1. Sono previsti dall’art. 17 legge 400/88;
2. Hanno una procedura specifica;
3. Si concludono con atto formale (talvolta aggirato emanando altri atti normativi).
Tipologie di regolamenti:
1. Organizzazione, organizzazione dell’ente (Es.: ente portuale);
2. Attuazione, attuazione di un normativa (regolamento universitario sull’erogazione dei contributi
studenteschi);
3. Indipendenti, intervengono dove la materia non è disciplinata da nessuna materia informativa. È
una norma “discussa” dai costituzionalisti. Non esistono regolamenti indipendenti, c’è solo la
norma all’art. 17 legge 400/88;
4. Delegificazione, hanno una disciplina specifica (in questo caso la 400/88 ha una funzione
descrittiva). Il legislatore si è reso conto che il nostro sistema ha “troppe” leggi. La ragione per
cui abrogare le leggi ha poca attenzione è data dal fatto che non dia un “ritorno” di consenso
pubblico (fare legge al contrario, avvantaggia sempre qualcuno e quindi da sempre almeno un
po’ di consenso). Negli anni 90 la “delegificazione andava di moda”.
Regolamenti regionali:
Sono approvati direttamente dalla assemblea elettiva ovvero dal consiglio regionale (non la
giunta). La differenza sta proprio qui. Ci possono essere degli statuti regionali che prevedono
regolamenti approvati dalla giunta (in tal modo il procedimento è più snello);
Vale sempre il principio di legalità.
Regolamenti locali:
Sono approvati direttamente dalla assemblea elettiva, il consiglio comunale (non la giunta);
I regolamenti attengono di più alla vita concreta dei cittadini, es.: regolamento edilizio, di igiene;
Vale sempre il principio di legalità.
Gli statuti comunali e provinciali possono disciplinare solo alcuni aspetti legislativi specifici. Lo statuto
non entra più di tanto nella vita dei cittadini. Uno dei problemi dell’Italia è dato dall’eccessivo nr. di
leggi, ma al contempo anche un eccessivo nr. di comuni nei quali c’è un deficit di know how, non hanno
il personale per fare una programmazione a lungo termine, ha maggior ragione si rileva la loro difficoltà
di realizzare uno statuto. L’utilità può essere ravvisabile prevalentemente nei grandi comuni.
Due forme di tutela:
Contestazione entro il termine: i regolamenti sono atti amministrativi e in quanto tali sono
contestabili davanti ai TAR entro 60 giorni e entro 120 giorni davanti al Presidente della
Repubblica;
Contestazione oltre il termine: poiché sono applicati con provvedimenti applicativi, a
determinate condizione sono suscettibili di contestazione anche quando è decorso il termine
decadenziale. Es.: di regolamento e connesso regolamento applicativo:
1. Regolamento: regolamento sugli orari di apertura dei negozi;
2. Provvedimento applicativo: autorizzazione specifica data al negozio.
Limiti alla potestà regolamentare:
1. non possono mai derogare o contrastare la Costituzione;
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2. non possono mai derogare o contrastare le leggi ordinaria salvo che non sia una legge ad
attribuire loro tale potere;
3. non possono mai regolare le materie riservate dalla Costituzione alla legge;
4. non possono mai derogare il principio di irretroattività della legge;
5. non possono contenere sanzioni penali;
6. i regolamenti emanati da autorità inferiori non possono contrastare quelli emanati da autorità
superiori;
7. non possono regolare istituti fondamentali dell’ordinamento;
8. non possono dettare principi nelle materie a competenza concorrente (solo la legge può farlo).
ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI
Caratteri fondamentali:
Urgenza: impossibilità di differire l’intervento ad altra data in relazione alla ragionevole
previsione di danno incombente;
Contingibilità: impossibilità di provvedere con gli ordinari mezzi offerti dalla legislazione.
Attengono spesso a casi concreti, sono studiate nell’ambito delle fonti in quanto possono derogare alla
legge. Indica atti amministrativi e la terminologia deriva dall’Ottocento, veniva utilizzata per gli uffici
amministrativi di livello più basso (comuni) mentre per i livelli amministrativi più alto (governo) viene
utilizzato il termine decreto:
1. Ordinanze normative, sono quelle generale ed astratte che riguardano una generalità di
situazioni. Es.:
una ordinanza per la Regione Campania relativa ai rifiuti;
un divieto di circolazione dei veicoli in città al sabato ed alla domenica;
piano regolatore generale urbanistico, ha però natura mista (normativa e non).
2. Ordinanze non normative, ovvero atti amministrativi generali, che spesso mancano del
requisito dell’astrattezza, tipico degli atti normativi. Es.:
Provvedimenti di determinazione dei prezzi e tariffe;
Bandi di gara e concorso;
Ordinanze ministeriali in materia di pubblica istruzione.
Caratteristiche delle ordinanze contingibili ed urgenti:
1. Emanate da un organo monocratico, si caratterizzano dalla necessità ed urgenza. Un organo
collegiale ha dei tempi (almeno 20 giorni) che sono poco compatibili con l’urgenza;
2. Emanate da un organo politico amministrativo. Sono atti amministrativi emanati dal livello
politico amministrativo, ovvero dal Governo, presidente del consiglio dei ministri, sindaco,
presidente della provincia, ecc. Quindi non da organi tecnici;
3. Copertura legislativa, ovvero necessitano di copertura legislativa;
4. Limiti previsti dalla l. 267/00:
Non può derogare ai principi fondamentali della Costituzione;
Non può derogare ai principi fondamentali legislativi delle materia;
Non può derogare ai limiti temporali, le ordinanze devono avere una durata
predefinita. Tuttavia questo limite è poco rispettato in quanto spesso il comune non se la
sente di fissare un limite, non sapendo quando finirà l’esigenza. Se manca il limite
temporale sono illegittime, in quanto il termine deve essere sempre indicato.
5. Non possono contenere norme penali;
6. Possono derogare al principio di legalità in alcuni casi. Es.: in materia sanitaria (Es.:
l’influenza aviaria degli anni scorsi) l’ordinanza può dare luogo a deroghe alla legge ma per
proteggere gli interessi fondamentali della collettività (salute, ecc.).
Perché vi sono le ordinanze contingibili ed urgenti
1. Chiarire quali sono gli organi competenti;
2. il livello politico amministrativo;
3. i presupposti normativi;
4. presupposti fattuali (compromissione grave agli interessi collettivi);
5. i limiti;
6. valutare qual è il danno alla collettività (fatto questo discrezionale).
Ordinanze contingibili ed urgenti (riassunto):
1. Presupposti; 12
Necessità ed urgenza;
Interessi fondamentali.
2. Competenza:
Livello politico-amministrativo.
3. Limiti:
Costituzione;
Principi di legge. Tuttavia, assumendo l’ordinanza carattere derogatorio che sospende
temporaneamente l’applicazione e non abrogativo, può essere sia praeter legem che
contra legem (pg. 60 I vol.), peraltro, secondo gli autori del manuale, le ordinanze
possiedono forza di legge.
Bandi militari, hanno forza di legge e sorgono dalla necessità di fronteggiare situazioni di pericolo non
prevedibili.
Legge (assemblea elettiva):
1. Regolamenti amministrativi:
Stato (nr. 117 concorrente) l. 400/88:
1. Procedimenti (c.s. c.c.) DPR – DM;
2. Tipologie (regolamenti di delegificazione).
Regione.
2. Statuto:
Statuto regionale;
Statuto locale (atti amministrativi che non possono derogare la legge tranne che la legge
stessa non lo preveda) => legge (rapporto di sotto ordinazione).
3. Circolare:
Sono atti amministrativi che non hanno una valenza normativa, ma sono istruzioni di
carattere generale emanate all’interno dell’organizzazione.
SOGGETTO ESPONENZIALE: è tale l’amministrazione quando agisce secondo i principi del diritto
amministrativo. Enti esponenziali, ovvero che curano gli interessi della propria comunità.
Il giudice ordinario può conoscere i fatti dell’Amministrazione in due casi:
1. Amministrazione che agisce secondo il diritto privato;
2. Amministrazione che viola un diritto fondamentale (dal 1990 per una sentenza della Corte
Costituzionale: diritto alla salute e diritto ad un ambiente salubre).
I termini per l’annullamento di un atto amministrativo sono di 60 /120 giorni, trascorsi i quali
l’atto non è più annullabile, tuttavia non decade il diritto a richiedere l’eventuale risarcimento. È
comunque sempre bene ottenere prima l’annullamento dell’atto e poi chiedere il risarcimento. La
Cassazione ha detto tuttavia che è possibile richiedere il risarcimento anche senza che vi sia stato in
precedenza l’annullamento dell’atto (si tratta però di una casistica astratta).
97. Cost. (primarietà dell’interesse collettivo, che però viene valorizzato anche mediante un
bilanciamento degli interessi pubblici con quelli privati. La c.d. Sinallassi: la tutela dell’intesse privato
che coincide con la tutela dell’interesse pubblico)
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge [Cost. 95], in modo che siano assicurati il
buon andamento (È giusto che i pubblici impiegati siano trattati come i dipendenti privati? La Corte
Costituzionale ha detto di sì ex art. 97 Cost. in relazione al buon andamento della PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE) e la
imparzialità (ovvero non deve seguire interessi privati) dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità
proprie dei funzionari [Cost. 28].
Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla
legge [Cost. 51].
Presupposto liberistico: La tutela dell’interesse privato, in alcuni casi, tutela anche gli interessi
pubblici. Tale ideologia risale a Milton Friedman e von Hayek ed alla Scuola di Chicago. Questo
mutamento di prospettiva viene fotografato dal TCE e cambia l’idea dell’imparzialità della Pubblica
Amministrazione che non è più la mera tutela dell’interesse collettivo puro, ma bilanciato con interessi
privati. Non è più solo lo Stato il riferimento unico.
difficoltà dell’amministrazione a spendere i soldi, tendenza recessiva. Es.:
Presupposto contabilistico:
se il privato fa una autocertificazione viene facilitato ma l’amministrazione stessa spende meno; nella
DIA, il privato può cominciare subito a lavorare, l’amministrazione spende meno.
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Organizzazione: alcuni soggetti sono stati tenuti fuori dalla privatizzazione del pubblico impiego:
magistrati, militari, universitari, ecc.
Esternalizzazione, c’è un principio legislativo che la prevede:
1. inizialmente sono stati trasferiti i compiti pubblici ai privati (Es.: prenotazione per le visite
mediche le fa il CUP) con dominanza pubblica;
2. poi sono state privatizzate le medesime attività (alcune sono quotate in borsa). Al momento
l’esternalizzazione è solo formale ma non sostanziale in quanto la maggioranza rimane della
Pubblica Amministrazione. La privatizzazione fa prevalere il principio della efficienza.
PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITÀ POLITICA
Logica del principio: i responsabili che vengono eletti sono responsabili nei confronti dei loro elettori;
Vale individualmente a livello centrale;
Vale collegialmente a livello locale (il sindaco ha poteri forti);
Il sistema è ancora così dal tempo di Cavour;
Vi sono inoltre dei soggetti che non rispondono al Ministero: Antitrust, ecc. Questo è legittimo.
94. Cost.
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere (se non ha la fiducia deve andarsene). Ciascuna
Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di
dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può
essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
95. Cost.
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.
Mantiene la unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei
Ministri.
I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli
atti dei loro dicasteri [Cost. 89].
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni
e l'organizzazione dei Ministeri [Cost. 97].
121 Cost. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative [e regolamentari] (1) attribuite alla Regione [Cost.
117] e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione [Cost. 75, 83, 122, 123, 132, 138] e dalle leggi.
Può fare proposte di legge alle Camere [Cost. 71].
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile
(responsabilità politica); promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni
amministrative delegate dallo Stato alla Regione [Cost. 118], conformandosi alle istruzioni del Governo
della Repubblica.
Dipendenti pubblici: devono essere assunti per concorso tranne i casi previsti dalla legge. Spesso capita
che la Pubblica Amministrazione faccia dei concorsi realizzati per assumere dei dipendenti che abbiano
fatto un periodo di precarietà. Questo comporta dei problemi di costituzionalità, l’assunzione infatti deve
avvenire per concorso e non è possibile “veicolare” il concorso per giungere all’assunzione di chi ha
fatto un periodo di precarietà.
Distinzione:
Politica, saper rappresentare;
Tecnica, saper fare.
Elementi:
1. Vertici delle amministrazioni (segretario comunale (una specie di notaio della macchina
comunale), direttori generali, ecc.) in passato il principio è stato quello della stabilità, ovvero i
cambi di maggioranza politica non devono influire sulla Pubblica Amministrazione che resta tale
a prescindere delle maggioranze politiche. Negli ultimi 7/8 anni si è affermato il principio che se
il politico non ha un rapporto di fiducia con il tecnico (Es.: il segretario), si è previsto lo spoil
system, ovvero al cambio della maggioranza politica è possibile il cambio dei tecnici (segretario
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comunale, direttore generale, ecc.). Questo non capita spesso (spoil system significa proprio
spoglio). Solitamente il politico aspetta la fine del mandato del dirigente che vuole cambiare (per
non fare “brutta figura” con gli elettori), tuttavia può cambiare legittimamente il dirigente per
ragioni non legate alla capacità tecnica;
2. Autorità indipendenti: sono soggetti pubblici (Antitrust, AGCOM, Privacy, Consob, Banca
d’Italia, ecc.) e indipendenti in quanto la loro:
Nomina in quanto designati dai presidenti delle due camere, o dal Governo. Devono
avere una specifica competenza tecnica, mandato unico, c’è il potere di nomina ma non di
revoca. Non è mai successo che un’Autorità indipendente si sia dimostrata veramente
contraria al Governo. Negli Stati Uniti è capitato che un’Autorità indipendente si è
opposta al governo, ma il Presidente degli Stati Uniti ne ha minacciato la destituzione e
l’Autorità si è adeguata (un caso in cento anni);
Attività, in teoria il governo non ha un potere di direttiva in quanto si ritiene che questi
organi indipendenti traggano la propria legittimazione dal mercato, non sono organi che
fanno politica ma hanno l’unico compito di fare il mercato.
In definitiva le autorità sono indipendenti ma il Governo ha comunque un potere di influenza
AGCOM (competente il TAR di Roma) e Autorità per l’energia (competente il TAR di Milano) si
occupano dei settori che riguardano più direttamente il consumatore (il cellulare che non funziona per
due giorni: si protesta con l’AGCOM non con l’antitrust).
Distinzione degli interessi:
Antitrust: interessi del mercato;
AGCOM e Autorità settoriale: gli interessi dei consumatori.
L’attività delle Autorità indipendenti è dettata dalla legge, ma la nomina governativa ed il fatto che il
governo possa comunque incidere sulla Autorità indipendente, fanno sì che ci sia contiguità
(“armonia”). Ne consegue che i limiti sono più apparenti che altro.
RAPPORTO DI FUNZIONAMENTO TRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E POLITICA
Articolo 4 d. lgs 165/01 Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità.
1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo (definizione degli
obiettivi), definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello
svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della
gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e
per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse
finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe,
canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa
mediante autonomi poteri di (1) spesa, di (2) organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva (una volta i dirigenti passavano a farsi firmare gli atti
dal politico, con questo articolo sono cambiate le cose, se il politico firma gli atti si concreta un atto
illegittimo) dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e
ad opera di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente
espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra
indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.
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Sino al 1993 la verifica veniva esperita dalla Corte dei Conti che ha il compito di verificare la
preventivamente la legittimità giuridica degli atti amministrativi (logica di mera legittimità). Il
controllo non ha funzionato ed è crollato con tangentopoli. Questo tipo di controllo analitico
finiva per legittimare anche gli atti illegittimi;
Dal 1994 prevede che la Corte dei Conti faccia il controllo sugli atti principali. Ora c’è un
controllo di efficacia, ovvero si verifica se l’atto persegue gli obiettivi proposti;
Controllo di gestione, non funziona bene. È un controllo amministrativo, quindi il contesto è
quello della Pubblica Amministrazione.
Articolo 5, d. lgs 165/01. Potere di organizzazione (funzione di controllo interno)
3. Gli organismi di controllo interno (uffici ispettivi che però opera con difficoltà. Ne consegue una
irresponsabilità diffusa. Chi lavora bene “bene”, chi lavora male “opera in una zona grigia”, nella quale
difficilmente le responsabilità vengono attribuite) verificano periodicamente la rispondenza delle
determinazioni organizzative ai principi indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine di proporre
l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei
confronti dei responsabili della gestione.
Società terze che fanno delle verifiche, standard:
Iso 9000: qualità del prodotto. Tre fasi: plan (pianificare), haec (agire) e check (controllare). Nel
sistema privato c’è anche il replan (ripianificare);
Iso 14000: qualità ambientale.
In alcune ASL, circa 6 anni fa, sono stati soppressi gli uffici ispettivi con la volontà di istituirne altri, ma
non sono ancora stati creati. Ne consegue che non c’è un gran interesse alla verifica dei risultati.
Due sistemi per la verifica dei risultati:
1. Command and control (ovvero checks and balances): l’amministrazione fissa degli standard e
controlla che siano rispettati (è molto costoso);
2. Modello economico volontario (sistema della perequazione): viene utilizzato il mercato per
svolgere il controllo legato all’interesse pubblico.
ENTI PUBBLICI
Gli enti pubblici hanno una disciplina diversa, ovvero;
Personale: i dipendenti sono sottoposti al D.lgs 165/01;
Beni: non sono beni commerciali (regime che risale al medioevo, es.: manomorta ecclesiastica);
Regime contrattuale: Es.: l’ente pubblico qualunque cosa sceglie deve fare un bando.
Articolo 1 D.lgs 165/01 Finalità ed ambito di applicazione (Non esiste una definizione di ente pubblico
tranne quella indicata all’art. 1/2 del D.lgs 165/01 di seguito indicato)
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli
istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro
consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali (questo è un elemento residuale che non risolve cosa sia un ente pubblico.
Per ciò bisogna ispirarsi alla giurisprudenza. Oggi sono definiti enti pubblici gli enti che siano anche
pubblici (ovvero che siano portatori degli interessi della collettività). Si tratta di un problema di
disciplina (problema di forma), ovvero spetta al legislatore qualificare un ente come pubblico oppure no.
Elementi sintomatici degli enti pubblici:
1. Nomina dei vertici da parte della Pubblica Amministrazione. Elemento fondamentale. Es.: i
vertici delle ASL vengono nominati dallo Stato, ne consegue che solo quando viene interrotto il
rapporto fra associati e dirigenti non vi è ente pubblico. Nell’università, il rettore è scelto dai
professori ma l’atto di nomina è del ministero, inoltre ha importanti finanziamenti statali, ne
consegue che l’università statale (pur essendo una zona grigia) è un ente pubblico;
2. Esercizio dei controlli da parte della Pubblica Amministrazione. Elemento fondamentale;
3. Finanziamenti continuativi da parte della Pubblica Amministrazione. Pur essendo molto
significativo, può anche non esservi).
le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300. 16
Una società per azioni a partecipazione statale, non è necessariamente un ente pubblico, perché lo sia
devono esservi i presupposti indicati sopra. Nella sostanza, per istituire un ente pubblico deve esservi
una legge (principio della riserva di legge che deriva dall’art. 97 Cost.) che lo stabilisca anche solo a
titolo prefigurativo (Es.: delle biblioteche). Il legislatore non può cambiare la natura da privata a
pubblica di un soggetto liberamente, almeno non può farlo senza corrispondere un indennizzo.
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Esempio sulla istituzione dell’Inpdap: Crispi verso la fine dell’Ottocento con la legge Crispi, dice di
sottrarre una parte del sistema di assistenza e beneficenza alla Chiesa. Negli anni 80 la legge viene
indicata da alcuni come anticostituzionale tuttavia la Corte Costituzionale ne ha confermato la
costituzionalità. In conseguenza di ciò, gli enti che erano stati pubblicizzati potevano tornare alla iniziale
natura privata. Ne è derivato un limite alla pubblicizzazione degli enti privati.
Art. 16 legge 207/01
dice: le vecchie istituzioni private pre-Crispi, trasformate in pubbliche, possono tornare private
Articolo 16 l. 207/01 Trasformazione in persone giuridiche di diritto privato
1. Le istituzioni per le quali siano accertati i caratteri o l'ispirazione di cui all'articolo 5, comma 1,
quelle per le quali i criteri di cui all'articolo 5, comma 1, e il presente decreto legislativo escludano la
possibilità di trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona, provvedono alla loro
trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato, disciplinate dal codice civile e dalle
disposizioni di attuazione del medesimo, nel termine di due anni dall'entrata in vigore del presente
decreto legislativo. La trasformazione si attua nel rispetto delle originarie finalità statutarie.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le Regioni nominano un commissario che provvede
alla trasformazione; per le IPAB che operano in più regioni la nomina è effettuata d'intesa dalle Regioni
interessate. Decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 senza che le Regioni abbiano
provveduto alla nomina del commissario, essa è effettuata dal prefetto del luogo in cui l'istituzione ha la
sede legale. Art. 5/1 legge 207/01 dice l’opposto
Articolo 5 l. 207 del 2001 Aziende pubbliche di servizi alla persona.
1. Le istituzioni che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi assistenziali sono tenute a
trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alla persona e ad adeguare i propri statuti alle previsioni del
presente capo entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Sono escluse da tale
obbligo le istituzioni nei confronti delle quali siano accertate le caratteristiche di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23
febbraio 1990, recante: "Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica
di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale e
infraregionale", o per le quali ricorrano le altre ipotesi previste dal presente decreto legislativo.
2. La trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona è esclusa:
a) nel caso in cui le dimensioni dell'istituzione non giustifichino il mantenimento della personalità
giuridica di diritto pubblico;
b) nel caso in cui l'entità del patrimonio e il volume del bilancio siano insufficienti per la realizzazione
delle finalità e dei servizi previsti dallo statuto;
c) nel caso di verificata inattività nel campo sociale da almeno due anni;
d) nel caso risultino esaurite o non siano più conseguibili le finalità previste nelle tavole di fondazione o
negli statuti.
Nel passaggio da pubblico a privato invece non vi sono limiti.
Tipologie di enti pubblici territoriali:
Stato. I ministeri non sono enti pubblici, sono branche dello Stato. Originariamente lo Stato era
composto solo dai ministeri. Evoluzioni dello Stato:
1. Stato di polizia: forma razionalizzata di stato assoluto impostasi nel 18° secolo che mira
a garantire, attraverso un intervento diretto delle strutture pubbliche, il benessere e la
felicità dei sudditi;
2. Stato di diritto, o Stato liberale: forma di Stato sopravvenuto dopo la rivoluzione
francese, caratterizzato da una contrazione della sfera di intervento statale, generalmente
limitato all’ordine pubblico ed alla difesa;
4 Crispi Francesco, statista italiano, ministro degli Interni e presidente del Consiglio. Partecipò al movimento per
l'unificazione italiana. Si convertì alla monarchia, diventando uno degli esponenti principali della Sinistra moderata in
Parlamento. 17
3. Stato sociale di diritto (welfare state), forma di stato contemporanea. Mira a coniugare i
compiti di benessere (assistenza sanitaria, pensioni, benessere psicologico, sociale dei
cittadini (“stato genitore”)), istituti di partecipazione popolare e garanzie di libertà.
Oggi questa visione sta tramontando in quanto vi sono meno fondi;
Regioni, istituite nel 1970;
Provincie;
Comuni.
Distinzione:
Persona giuridica;
Soggettività giuridica: ovvero capacità giuridica limitata. La s.r.l. non è persona giuridica ma ha
la capacità di essere centro degli interessi = soggetto giuridico). Lo sono i ministeri.
Negli anni 60 sono stati istituiti molti enti pubblici:
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ENI , che entra nel mercato in concorrenza con le “sette sorelle”;
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IRI , istituto per la ricostruzione industriale che svolge la sua attività tramite società partecipate.
Legge per l’eliminazione degli enti inutili, emanata nel 1970, nelle intenzioni è stata una ottima legge,
nella sostanza no. A partire da questa data il sistema degli enti pubblici economici inizia a tramontare.
“Chiusura dei rubinetti”:
Aiuti di Stato, altera praticamente sempre la concorrenza e sono stati limitati dall’UE. Se gli
aiuti di Stato vengono giudicati illegittimi devono essere restituiti (Es.: le quote latte). Lo Stato
per evitare l’aiuto di Stato, faceva la ricapitalizzazione ma l’UE ha bloccato anche questo
metodo in quanto utilizzato per aggirare la normativa comunitaria (Es.: il problema dell’Alfa
Romea a partecipazione statale, la ricapitalizzazione non sarebbe mai stata fatta da un
imprenditore “serio”).
La fine dello Stato imprenditore è stata dovuta a:
1. Normativa comunitaria;
2. Tangentopoli;
3. Smantellamento delle funzioni, sviluppo di enti pubblici non economici (INPS, Enti pubblici
sanitari). Lo Stato e le Regioni evitano di istituire nuovi enti pubblici in quanto diventano centri
di poteri. Le attività di servizio pubblico locale hanno una disciplina specifica in quanto lo Stato
ritiene che non debbano essere sottoposte interamente al mercato:
1. Aziende municipalizzate;
2. Società a capitale pubblico.
Servizi pubblici locali (rifiuti, gas): c’è un forte interesse delle imprese che hanno questi servizi a
mantenerli.
Società partecipate:
Privatizzazione formale, c’è quasi sempre;
Privatizzazione sostanziale, è una opzione politica. Per indicazione della comunità europea le
società partecipate tendono alla privatizzazione sostanziale. Gli aiuti di stato non sono
tendenzialmente erogabili a queste società.
ENTE PUBBLICO
Disciplinato dal diritto amministrativo, che in negativo si riconosce per quanto non regolato dal diritto
privato; in positivo esprime il carattere eteroreferenziale dei soggetti ai quali si applica, sul piano
concreto significa un complesso di discipline caratterizzate da:
5 ENI, ente italiano nato nel 1953 per iniziativa di Enrico Mattei come società finanziaria controllata dallo stato, che riunisse
aziende operanti nel settore chimico e degli idrocarburi. Dal 1992 è costituito in società per azioni. Nel 1997 per l'ENI è
stato avviato il processo di completa privatizzazione.
6 IRI, impresa pubblica fondata il 23 gennaio 1933 allo scopo di provvedere al salvataggio di alcune banche messe in
difficoltà dalla crisi del 1929 (Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano, Banco di Roma) e alla gestione delle aziende
industriali. L'IRI creò una serie di società finanziarie sotto il proprio controllo per i singoli settori di attività: la STET, per il
controllo delle aziende telefoniche (1933); la Finmare, per le attività armatoriali (1936); la Finsider, per le industrie
siderurgiche (1937); la Finmeccanica, per le aziende meccaniche (1948); la Finelettrica, per le società elettriche poi cedute
all'ENEL; la Fincantieri, per le costruzioni navali (1959). Ha inoltre il controllo dei trasporti aerei tramite il gruppo Alitalia,
della società Autostrade, che gestisce la rete autostradale, e della RAI, nel campo delle comunicazioni radiotelevisive.
Attualmente è in corso un graduale processo di privatizzazione dell'IRI
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Verificabilità, ovvero obbligo di procedimento;
Imperatività;
Interesse collettivo;
Giurisdizione.
L’Ente pubblico è una persona giuridica caratterizzata da elementi sintomatici di raccordo con la
Pubblica Amministrazione, è sostanzialmente una figura normativa che trova dei limiti nella
Costituzione, Es.: il limite nella possibilità di pubblicizzare enti sostanzialmente privati.
In diritto amministrativo ci sono gli organi caratterizzati da due elementi:
1. Ufficio, complesso di beni e di persone dell’organizzazione;
2. Persona fisica, si parla di titolare dell’organo, essi sono le uniche persone fisiche in grado di
imputare ciò che fanno alla Pubblica Amministrazione.
Ogni legge che costituisce un ente pubblico può costituire un nuovo modello perciò l’individuazione dei
responsabili può essere talvolta difficile. Un metodo risolutivo e dato dall’accoppiata legge e statuto
dell’ente pubblico, quest’ultimo individua solitamente le figure di riferimento.
Distinzione relativa alla rappresentanza:
Diritto privato => rappresentanza, rappresentante agisce con proprio atti ma gli effetti
ricadono sul rappresentato;
Diritto amministrativo => rapporto organico, l’organo è come se non ci fosse e perciò
vengono imputati all’ente sia l’atto che gli effetti. Sembra però più un tentativo teorico di creare
una distinzione, le differenze sono difficilmente rilevabili.
L’organo imputa ciò che fa alla persona giuridica, Es.: sovvenzione, non paga l’organo che ha firmato,
ma la persona giuridica.
Imputazione alla persona giuridica:
Atti leciti: organi, individuato per creare gli atti le cui conseguenze vengono imputate alla
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;
Atti illeciti: funzionari o dipendenti, art. 28 Cost., ma anche l’impresa di pulizie che lavora per
l’ente (caso del soggetto che scivola nell’atrio bagnato, l’ente risponde comunque).
28. Cost.
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili
secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali
casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici [Cost. 97].
È il giudice che valuta quando il dipendente deve rispondere di ciò che fa.
Occasionalità necessaria, se il dipendente ha tratto occasione necessaria per svolgere quell’illecito, la
amministrazione ne risponde (Es.: se quelli della uno bianca avessero utilizzato armi di servizio,
avremmo l’integrazione della occasionalità necessaria e, di conseguenza, la responsabilità della Pubblica
Amministrazione. Si trasforma in una sorta di responsabilità oggettiva per errore del committente.
nell’ipotesi del dolo, parte della dottrina escluderebbe la responsabilità dovuta dalla
Ipotesi del dolo:
occasionalità necessaria.
L’amministrazione si può rivalere sul dipendente solo per dolo o colpa grave. Colpa lieve: è un dato non
sempre omogeneo nei diversi enti pubblici.
Negli ultimi anni c’è stata una espansione dei danni risarcibili, da ultimo anche il danno esistenziale:
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variazione oggettiva della abitudini di vita, che tutela però solo quelle posizione costituzionalmente
rilevanti.
Davanti al Giudice di pace, la cui giurisprudenza si differenzia (ovvero non ha il limite dei diritti
costituzionalmente protetti che invece ha il giudice ordinario (al Giudice di pace si può chiedere “quasi di
tutto”)) dal giudice ordinario, sono stati riconosciuti danni morali per le conseguenze di una sanzione
amministrativa ad un pensionato (che in seguito non riusciva a dormire la notte). Il Giudice ha annullato
la sanzione e riconosciuto i danni conseguenti all’applicazione “errata” della sanzione.
RAPPORTI INTERORGANICI E INTERSOGGETTIVI
TIPOLOGIE DEI RAPPORTI:
Rapporto gerarchico, tipico delle amministrazioni militare, sussiste
fra il dirigente e i dipendenti;
1. rapporto analitico, ovvero preposto può ordinare esattamente
ciò che il dipendente deve fare;
2. rapporto per atti, il preposto può sempre sostituirsi al
sottoposto o sostituirlo, ovvero non c’è autonomia del sotto
posto;
3. Norme di riferimento sono l’art. 16/1 lett. “e”, e 17/1 lett. “b” e “d” D.lgs 165/01.
Rapporto di direzione, più moderno, tipico del rapporto
politico, non è un rapporto per atti ma influenza
soprattutto le persone che ha alcuni elementi di:
1. Non è analitico, la direttiva per essere legittima
deve lasciare discrezionalità al subordinato, se
mancasse questa autonomia sarebbe illegittima.
Vengono perciò assegnati obiettivi, fini;
2. Potere destitutivo, se gli obiettivi non vengono
perseguiti e raggiunti il subordinato può essere
destituito;
3. Norme di riferimento sono l’art. 4 e 14, D.lgs
165/01.
La differenza sostanziale fra direzione e gerarchia sta nel
fatto che un minimo di discrezionalità (nella direzione) ci deve essere, la direttiva deve lasciare questo
margine discrezionalità (Es.: piano regolatore e il regolamento edilizio lasciano poco margine
discrezionale, tuttavia sufficiente per dire che si tratta di direzione). Ciò comporta, dopo il 90, che un
minimo di spazio c’è. Secondo Caia la direzione è caratterizzata dal fatto che l’ufficio sovraordinato può
mentre il rapporto gerarchico consente di imporre comportamenti.
imporre scopi
Rapporto di coordinamento, è interorganico e intersoggettivo:
1. è un rapporto propulsivo, è tipico nel rapporto fra presidente di un organo collegiale e l’organo
stesso;
2. è volto a che l’attività si svolga, non che si svolga in un certo modo.
Il coordinamento è il risultato dell’esercizio di poteri inerenti a diversi tipi di rapporti organizzativi.
Nell’ambito degli organi di coordinamento si possono citare i comitati interministeriali. Più in
generale il coordinamento non può essere ritenuto né un potere (di coordinamento), né un tipo di
relazione organizzativa (di coordinamento), ma solo il risultato (azione coordinata di più uffici o più
strutture organizzative) al quale si può pervenire tramite relazioni di sovraordinazione ma anche
equiordinazione.
Rapporto di controllo, è interorganico e intersoggettivo:
1. quello più risalente è quello
sugli atti della Corte dei conti (che è un giudice per il pubblico impiego, giudica le
richieste di risarcimento, fa un controllo sulla attività degli enti e sui singoli atti), oggi
riformato con la legge 20/94;
ma anche sui soggetti;
o sulla efficacia della attività.
Si tratta di un riesame, di una revisione di attività altrui e si distingue in controllo di:
legittimità, conformità alle norme; 20
merito, opportunità dell’attività amministrativa;
gestione, ha come parametri economicità ed efficienza dell’attività.
CORTE DEI CONTI
Abusivismo in sede demaniale, Es.: spiagge, caso classico di esposto alla Corte dei Conti.
Per ovviare alle lentezze della Corte dei Conti (il cui problema è talmente grave che ad oggi deve ancora
decidere su delle pensioni di guerra) nel 93, momento di maggiore riforma del nostro paese, la quale ha
previsto una regionalizzazione della Corte dei Conti attuata con D.lgs. 453/93 (sono pochi gli avvocati
specializzati in questo ambito: pensioni, ecc.). Altra legge 20/94.
Articolo 3. Norme in materia di controllo della Corte dei conti. (Controllo preventivo di legittimità
della Corte dei Conti. Il sistema ha una commistione in relazione alla diversità delle sezioni. Si tratta di
una anticipazione del giudizio, dal 94 il tipo di controllo è lo stesso di prima, ma sono cambiati gli atti
sottoposti a verifica che ora sono quelli descritti nel primo comma).
1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti
non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo
e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e) (Omissis);
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;
g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi,
di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore
al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di
aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del
valore suindicato (importi di 250.000 - 1.000.000 di euro in relazione alla normativa europea);
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo
successivo.
Sostanzialmente si tratta di un controllo, su:
Atti normativi dello Stato => controllo preventivo sull’efficacia. Questo un controllo
intersoggettivo
Attività di gestione del patrimonio:
1. Controllo esterno, categorie enti, inerente soprattutto al bilancio => relazione al Parlamento.
Questo un controllo intersoggettivo
2. Controllo interno, previsto dalla D.lgs 165/01. Questo un controllo interorganico
Il controllo si traduce in un “Visto di regolarità contabile”. La Corte dei Conti riceve infatti gli atti
prima che acquistino efficacia, se non interviene entro 30 giorni, i provvedimenti acquistano efficacia
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di
controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento.
Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta
giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia
se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla
conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo
degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono
esecutivi 21
UFFICI DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO INTERNO
Al momento il controllo viene eseguito da una catena che fa capo al potere politico. Il controllo
amministrativo è distinto da quello penale.
La domanda fondamentale quando si fa un controllo è: controllo rispetto a che cosa? La risposta insiste
nel parametro di efficacia, ovvero il controllo relativo agli obiettivi a livello politico, che siano stati
raggiunti.
Agenzia tecnica: distinta dal controllo politico, è una soluzione che è stata valutata.
Controllo sugli organi finalizzato a verificare che l’organo sia in grado di funzionare (e non è in grado
di funzionare quando non c’è continuità nel servizio pubblico, caso dell’ufficio postale sardo. Si ha
quando non approva gli atti di gestione fondamentale dell’ente stesso quali il bilancio):
Il controllo sul Governo è di tipo politico ed è attuato dal Parlamento, lo stesso accade nella
Regione per la Giunta regionale;
Gli enti locali hanno funzioni più amministrative che politiche (sostanzialmente il potere
legislativo). In determinate situazioni è possibile giungere allo scioglimento dei consigli (è
capitato in Sardegna); Il controllo viene esperito dal Ministro dell’Interno tuttavia il Prefetto
mantiene un ruolo in casi di emergenza, due casi:
1. Infiltrazione mafiosa, 143 (fenomeno tipico italiano);
2. Legalità, quando un consiglio comunale si comporta continuativamente in modo
illegittimo (Es.: non approvazione continuata del bilancio).
DIPENDENTI PUBBLICI
Con la l. 29/93 per la maggior parte dei dipendenti pubblici si applica il diritto privato (pur trattandosi
di un diritto privato “speciale”), una parte amministrativa chiara:
Assunzione dei dipendenti. I pubblici dipendenti devono essere assunti con concorsi pubblici. I
concorsi riservati non debbono essere il metodo ordinario di assunzione. Nel procedimento
concorsuale si applica la 241/90 che consente di verificare passo per passo che l’interesse
pubblico sia rispettato;
Atti fondamentali posti in essere dai vertici della Pubblica Amministrazione.
Articolo 5. D.lgs 165/01 Potere di organizzazione (relativi agli atti che attengono alle
funzioni delle piante organiche)
1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di
assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico
interesse dell'azione amministrativa.
2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le
determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di
lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato
datore di lavoro.
3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle
determinazioni organizzative ai principi indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine di
proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle
misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.
Articolo 2 D.lgs 165/01
1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di
legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le
linee fondamentali di organizzazione degli uffici (ripete l’art. 5/1); individuano gli uffici di
maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le
dotazioni organiche complessive
Sentenza della Cassazione nr. 12225/95, Il problema era relativo ad una Concessione di stazione
appaltante. L’amministrazione sceglieva discrezionalmente un soggetto privato che poi faceva la gara. Il
privato contesta gli atti, vuole andare davanti al TAR, affermando che il procedimento adottato era lo
stesso che avrebbe fatto l’amministrazione perciò era giusta l’applicazione del diritto amministrativo.
Cosa cambia per questa sentenza:
Prima del 1999: c’erano le società a capitale pubblico ma erano soggetti privati, c’era un sistema
di vicinanza alla Pubblica Amministrazione ma il diritto era privato;
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Dopo il 1999: si ritiene che ci siano soggetti di diritto privato assimilabili alle amministrazioni,
quindi soggette integralmente al diritto amministrativo.
Tuttavia le cose non sono cambiate molto in quanto nei bandi di gare la descrizione dei punti è
pedissequa di tutti i punti. Il giudice ordinario tuttavia tendeva a non sospendere gli atti (il giudice del
lavoro può reintegrare un lavoratore licenziato illegittimamente, ma è un caso particolare).
Abuso del diritto:
nel diritto privato caso della banca che chiude il credito ad una impresa solvibile per farla
fallire, difficile da provare ma esiste;
Il giudice ordinario.
nel diritto amministrativo. Caso di una procedura concorsuale, sono molti gli adempimenti e si
può giungere a casi di:
1. Irragionevolezza;
2. conflitto di interessi;
3. eccesso di potere, è un sindacato che usa degli elementi sintomatici per valutare il
comportamento del privato;
Il giudice è quello amministrativo.
L’imprenditore preferisce il giudice ordinario che il giudice amministrativo (che più facilmente
sospende l’atto). CONCORSO PER DIPENDENTI PUBBLICI
Corso – concorso: consente una maggiore capacità di valutazione da parte dell’amministrazione, una
maggiore discrezionalità.
Procedimento standard concorsuale prevede:
1. Pubblicazione di un bando, ovvero di un atto che sia accessibile al pubblico, viene garantita
attraverso la sezione speciale della Gazzetta Ufficiale;
2. Nomina della commissione, che deve garantire la presenza di tecnici, principio inderogabile: a
prevalenza di tecnici, ciò in quanto in passato c’era una forte componente politica rilevante che
creava “problemi”;
3. Modalità di selezione dei candidati, che può essere per :
Titoli, si tratta elementi che attestano una particolare competenza del candidato;
Esami, le modalità della prova orale vengono decise dalla commissione. Due tipi di
valutazioni:
1. Con predeterminazione dei criteri di giudizio, è sufficiente il punteggio
numerico;
2. Senza predeterminazione dei criteri è necessaria la motivazione dei voti.
In genere il punteggio non viene giustificato, l’ultima moda del TAR (Bari, Lecce, no
quello di Bologna. Si sono visti persino TAR incompetenti in merito, nel senso di
insufficientemente preparati) in relazione all’esame da avvocato è stata quella di valutare
corretta la valutazione di una prova fatta da un professore esterno, a richiesta del
candidato, ricorrente al TAR sulla base della predetta valutazione del professore esterno,
a fronte di una insufficienza presa dalla commissione (giudizio più o meno in 15 giorni).
TAR sospende, poi entro un anno e mezzo, può dichiarare che il compito è stato valutato
male, quindi lo riconsegna alla commissione per una ulteriore valutazione. Tuttavia la
nuova commissione dà un nuovo giudizio.
Articolo 35 D.lgs 165/01 Reclutamento del personale (pubblico)
(comma 3) 3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti
principi: (principi di reclutamento del personale pubblico)
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e
assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di
concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano
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componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche
e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o
dalle associazioni professionali.
Una delle forme di controllo dell’attività della commissione, fra i quali deve essere almeno una
donna, si ha:
Controllo giurisdizionale;
Controllo politico, se il dirigente si è comportato in modo non corretto, al livello politico si può
intervenire. Non si tratta di una scelta del politico, la scelta rimane del tecnico, bensì di un suo
eventuale intervento in caso di problemi macroscopici;
Controllo diffuso, tramite il diritto di accesso agli atti amministrativi, tutti i soggetti che abbiano
un interesse possono vedere gli atti del concorso e con ciò effettuare il controllo che
successivamente può tradursi in un controllo giurisdizionale. Se è necessario garantire la
correttezza del concorso, è possibile accedere agli atti dei terzi, facendo così cedere il diritto alla
privacy. Es.: se sono trentesimo, posso chiedere di vedere i primi ventinove, o almeno ad una
parte di essi per fare una valutazione comparata. Se si tratta di un concorso chiuso, ovvero a posti
definiti (10, 200, ecc.) allora potrò chiedere l’accesso a tutti i “compiti” che mi precedono, se
invece è aperto, posso richiedere l’accesso “motivato” ad una quota di essi.
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
Figure normative, ovvero previste dalle norme:
1. Atti amministrativi, è l’atto giuridico con il quale si esprime normalmente la Pubblica
Una aggiudicazione di
Amministrazione. È una dichiarazione della Pubblica Amministrazione.
gara è un atto amministrativo e gli effetti si producono solo quando c’è il contratto fra le parti:
Pubblica Amministrazione e soggetto che ha vinto la gara;
2. Provvedimento amministrativo, è un atto amministrativo che produce effetti imperativi (è
l’imperatività che differenzia l’atto dal provvedimento). Es.: la sovvenzione (che è una
erogazione di denaro) presuppone una istanza dell’interessato, non è un atto consensuale, ma un
atto unilaterale. Esempi di provvedimenti:
Provvedimenti autorizzatori: abilitazioni, licenze, nullaosta;
Provvedimenti concessori: concessioni, sovvenzioni;
Provvedimenti ablatori: espropriazioni, confische e sequestri, sanzioni amministrative (che
pur non essendo p.a. in senso tecnico producono effetti sfavorevoli sul destinatario); avente
3. Procedimento amministrativo, è la serie di atti che conduce all’atto amministrativo,
efficacia direttamente sui terzi. L’aspetto unitario del procedimento è nel fine del procedimento
che alla fine produce effetti esterni. Gli atti endoprocedimentali (salvo eccezioni) non sono
impugnabili.
Articolo 1, l. 241/90. Principi generali dell'attività amministrativi (non viene mai usato in sede
giurisdizionale).
1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di
efficacia, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre
disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi dell'ordinamento comunitario
1-bis (comma molto teorico al quale si possono muovere almeno due critiche). La Pubblica
Amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa (attiene all’efficacia, all’imperatività.
Prima critica: tuttavia questo lemma è usato in modo improprio, infatti questa nozione con sentenza nr.
204/04, è stata declinata come attività pubblicistica e non imperativa), agisce secondo le norme di diritto
privato salvo che la legge (Seconda critica: tuttavia la legge dispone sempre diversamente (giurisdizione
del giudice amministrativo, silenzio assenso, ecc.) disponga diversamente (sembra introdurre una
differenziazione fra provvedimento e atto).
1-ter. I soggetti privati (ci sono anche dei soggetti privati che svolgono attività amministrative: i meccanici
che rilasciano il bollino blu anti-inquinamento, le società che attestano determinati pareri per ottenere
sovvenzioni, le imprese pubbliche che fanno gare, ecc. Esse oggettivamente fanno attività amministrativa
mentre solo soggettivamente sono soggetti privati) preposti all'esercizio di attività amministrative
assicurano il rispetto dei princìpi (amministrativi) di cui al comma 1.
(norma interessante) 2. La Pubblica Amministrazione non può aggravare il procedimento se non per
straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. (Es.: il comune non vuole
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rilasciare il permesso di costruire, per non rilasciarlo inizia a sentire il parere di tutti, di troppi. Ancora,
l’amministrazione che non è mai contenta, chiede molte integrazioni in relazione ad un procedimento per il
quale non sono richiesti. Queste due possono essere considerate come attività illegittime)
Articolo 2, l. 241/90. Conclusione del procedimento.
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio,
la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento
espresso.
2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono
stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono
concludersi, ove non siano direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono,
secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza. I termini sono modulati tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo
dell'organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati e decorrono dall'inizio di
ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte
3. Qualora non si provveda (senza prescrizione quindi si tratta sempre di novanta giorni. La
giurisprudenza dice però: le istanze nelle quali la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di risposta, che
può essere deciso dalla legge in via regolamentare o dalla legge) ai sensi del comma 2, il termine è di
novanta giorni.
(se i 90 giorni non sono rispettati c’è il silenzio assenso. Che però ha degli ambiti piuttosto ristretti e non si
applica a:)
Art. 20 comma 4, l. 241/90. (ambito di non applicazione del silenzio assenso)
Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio
culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la
salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di
provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione
come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri
competenti.
(termini di sospensione). Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento
l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi
fino all'acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a
novanta giorni
I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere altresì sospesi, per una sola volta, per l'acquisizione di
informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
(comma 5 art. 2) Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso
il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può
essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura
l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3.
Il giudice amministrativo può (non deve, ovvero quando l’attività dell’amministrazione è vincolata allora il
giudice dirà come deve pronunciarsi la Pubblica Amministrazione) conoscere (entro 30 giorni dalla data
della pronuncia) della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del
procedimento ove ne ricorrano i presupposti
Importante: in definitiva il giudice:
1. in prima battuta non può fare l’amministratore tranne i casi di attività vincolata;
2. in seconda battuta, se l’amministrazione continua a non fare ciò che deve fare, il giudice fa
l’amministratore (nel secondo processo, in effetti si tratta di un processo di merito).
In caso di superamento dei termini, due ipotesi:
1. Silenzio assenso;
2. Senza silenzio assenso posso ottenere:
una forma di reintegrazione;
un risarcimento del danno. 25
MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI
Tutti i provvedimenti devono essere motivati tranne gli atti normativi e per quelli a contenuto generale,
in quanto generalmente assunti dagli organi assembleari. La motivazione ha lo scopo di spiegare
l’attività della Pubblica Amministrazione, di coinvolgere la collettività con la Pubblica
Amministrazione.
Articolo 3, l. 241/90. Motivazione del provvedimento (la giurisprudenza ha tuttavia affermato che
per gli atti vincolati non c’è bisogno di spiegazione).
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo
svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste
dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno
determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione
stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della
presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile
ricorrere. (questa per la ragione per cui nelle contravvenzioni viene scritta la possibilità del ricorso. In
caso di violazione, la giurisprudenza ha detto che è un vizio formale, che non attiene alla sostanza e che
non inficia l’atto)
La motivazione di compone di:
elemento di diritto;
elemento di fatto.
Articolo 21
Il ricorso deve essere notificato tanto (1) all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai (2)
controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine
di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque
avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui
sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di
regolamento, salvo l'obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri
controinteressati, che siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale. Tutti i provvedimenti
adottati in pendenza del ricorso (semplificazione) tra le stesse parti, connessi all'oggetto del ricorso
stesso, sono impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti.
Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, e con copia del provvedimento impugnato, ove in
possesso del ricorrente, deve essere depositato nella segreteria del tribunale amministrativo
regionale, entro trenta giorni (quindi supero i 60 giorni) dall'ultima notifica.
(istanza cautelare) Se il ricorrente, allegando un pregiudizio grave e irreparabile derivante
dall'esecuzione dell'atto impugnato, ovvero dal comportamento inerte dell'amministrazione, durante il
tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari,
compresa l'ingiunzione a pagare una somma, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad
assicurare interinalmente (significa sospendere l’efficacia del provvedimento) gli effetti della
decisione sul ricorso, il tribunale amministrativo regionale si pronuncia sull'istanza con ordinanza
emessa in camera di consiglio (ovvero non si decide con una sentenza ma solo con una ordinanza in
quanto provvisoria, interinale). Nel caso in cui dall'esecuzione del provvedimento cautelare derivino
effetti irreversibili il giudice amministrativo può altresì disporre la prestazione di una cauzione, anche
mediante fideiussione, cui subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare. La
concessione o il diniego della misura cautelare non può essere subordinata a cauzione quando la
richiesta cautelare attenga ad interessi essenziali della persona quali il diritto alla salute, alla integrità
dell'ambiente, ovvero ad altri beni di primario rilievo costituzionale. L'ordinanza cautelare motiva in
ordine alla valutazione del pregiudizio allegato, ed indica i profili che, ad un sommario esame,
inducono a una ragionevole previsione sull'esito del ricorso (fumus boni iuris). I difensori delle parti
sono sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta (3).
Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non
consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può,
contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti, chiedere al
presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di
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disporre misure cautelari provvisorie. Il presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza di
contraddittorio. Il decreto è efficace sino alla pronuncia del collegio, cui l'istanza cautelare è
sottoposta nella prima camera di consiglio utile. Le predette disposizioni si applicano anche dinanzi al
Consiglio di Stato, in caso di appello contro un'ordinanza cautelare e in caso di domanda di
sospensione della sentenza appellata (3).
In sede di decisione della domanda cautelare, il tribunale amministrativo regionale, accertata la
completezza del contraddittorio e dell'istruttoria ed ove ne ricorrano i presupposti, sentite sul punto le
parti costituite, può definire il giudizio nel merito a norma dell'articolo 26. Ove necessario, il tribunale
amministrativo regionale dispone l'integrazione del contraddittorio e fissa contestualmente la data
della successiva trattazione del ricorso a norma del comma undicesimo; adotta, ove ne sia il caso, le
misure cautelari interinali (3).
Con l'ordinanza che rigetta la domanda cautelare o l'appello contro un'ordinanza cautelare ovvero li
dichiara inammissibili o irricevibili, il giudice può provvedere in via provvisoria sulle spese del
procedimento cautelare (3).
L'ordinanza del tribunale amministrativo regionale di accoglimento della richiesta cautelare comporta
priorità nella fissazione della data di trattazione del ricorso nel merito (3).
La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la riproposizione della
domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti (3).
Nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari concesse, o vi
abbia adempiuto solo parzialmente, la parte interessata può, con istanza motivata e notificata alle altre
parti, chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune disposizioni attuative. Il tribunale
amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui
all'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato
con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, e dispone l'esecuzione
dell'ordinanza cautelare indicandone le modalità e, ove occorra, il soggetto che deve provvedere (3).
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei giudizi avanti al Consiglio di Stato (3) (4).
TIPOLOGIE DELLA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
1. Attività amministrativa vincolata: la legge non lascia spazi. Es.: il piano regolatore, che la legge
configura in gran parte;
2. Attività amministrativa discrezionale, due forme:
Discrezionalità amministrativa, attiene ad una scelta fra gli interessi pubblici e privati, es.:
la posizione di una area verde in un posto invece che in altro; il rilascio delle sovvenzioni, ecc.
Negli ultimi anni la politica ha portato a un cambiamento, ovvero si afferma sempre di più il
diritto dei privati, gli interessi dei privati. L’amministrazione ha il dovere di sacrificare il
meno possibile gli interessi privati. Es.: dovendo scegliere il posizionamento di determinata
attività, fra area privata (con esproprio) ed area pubblica, se possibile bisogna preferire l’area
pubblica.
Difficilmente criticabile dal giudice in quanto scelta politica;
La discrezionalità amministrativa può riguardare l’an (se emanare il provvedimento o meno),
il quid (il contenuto), il quomodo (le modalità) o il quando (il tempo della emanazione)
Discrezionalità tecnica. Valutazione inerente la mera tecnica, non vi sono interessi da
bilanciare;
Facilmente criticabile dal giudice in quanto scelta basata su parametri oggettivi (di natura
tecnica, normativa, ecc.). Solo dagli ultimi anni il giudice fa una valutazione di natura tecnica,
in precedenza il principio della tripartizione dei poteri era talmente radicato che il giudice si
(introdotto dal 2000)
fermava prima anche perché non aveva il consulente tecnico di ufficio
che gli consentiva di fare valutazioni tecniche;
Discrezionalità mista, Es.: la scelta delle aule (problema tecnico, legato alla disponibilità
delle aule) e degli orari (problema amministrativo, legato alla scelta del professore).
Interesse modale: interesse inerente le composizione degli interessi dei privati.
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Silenzio da inadempimento:
1. Attività amministrativa vincolata: vale in generale il silenzio assenso. Es.: scarico idrico, c’è
un profilo tecnico, bisogna vedere se lo scarico inquina o no. Il limite è che il giudice non può
sostituirsi alla amministrazione, perciò questo può solo ordinare alla amministrazione di fare
ciò che deve per i profili vincolati (giurisprudenza ) o per profili tecnici;
2. Attività amministrativa discrezionale: il giudice può dire alla amministrazione di
pronunciarsi, ma non può dirgli come. Solo se l’amministrazione continua a non pronunciarsi
si può chiedere un secondo processo “di ottemperanza” nel quale il giudice può intervenire nel
merito. I tempi sono di 7/9 anni.
Termine: fissato dalla amministrazione altrimenti è di 90 giorni.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Articolo 4, l. 241/90. Unità organizzativa responsabile del procedimento (ciò a fine di evitare (1)
l’indeterminatezza delle responsabilità e per garantire la (2) trasparenza).
1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono
tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità
organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché
dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli
ordinamenti.
Articolo 5, l. 241/90. Responsabile del procedimento.
1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto
all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento
nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
di cui al comma 1, è considerato responsabile del
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione
singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1
dell'articolo 4.
3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati
ai soggetti (ovvero agli interessati) di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
Articolo 6, l. 241/90. Compiti del responsabile del procedimento. (la delega è un rapporto interorganico
rappresentata dalla attribuzione di compiti mantenendo l’esercizio delle funzioni, ovvero mantenendo un
potere di controllo e di eventuale avocazione di tali compiti. C’è sempre nei rapporti gerarchici, può
esservi anche nei rapporti di direzione. Occorre prevedere il livello del delegato, ovvero su quale
categoria di soggetti può “atterrare” la delega, Es.: dirigenti, quadri, ecc. Il potere di delega è un potere
organizzativo).
1. Il responsabile del procedimento (oggi, con la riforma del 2005, se la Pubblica Amministrazione si
discosta dall’attività istruttoria del dirigente deve motivare la sua scelta):
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che
siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura
per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di
dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti
tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo
competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal
responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal
responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale
CONTROLLO DIFFUSO
Sull’attività dell’amministrazione stessa attuato dai singoli cittadini. Perché possa esistere vi devono
essere tre possibilità di partecipazione:
1. Possibilità di avere informazioni;
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università La Sapienza - Uniroma1 o del prof D'Alberti Marco.
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