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ESERCIZIO DELLA FUNZIONE LEGISLATIVA

Spetta alle due camere. Può essere delegata al governo solo in casi di necessità e urgenza (secondo l'art. 77cost.), il quale può emanare provvedimenti straordinari con forza di legge (i decreti). Deve presentarsi il giorno stesso alle camere per la conversione in legge. I decreti vanno convertiti entro 5 giorni, sennò perdono efficacia. Alcuni effetti del decreto possono essere mantenuti, anche se non c'è stata conversione.

L'ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE

La funzione giuridica spetta ai magistrati ordinari. Non sono previste altre possibilità. La struttura giurisdizionale è suddivisa in rami e livelli. È una funzione separata da quelle legislativa e esecutiva, perché deve essere libera da influenze politiche. A livello europeo i giudici (e anche gli avvocati generali europei) non vengono scelti per concorso, ma per meriti (es. giudice La pergola).

I TRATTATI

I trattati

DELL'UE: i trattati sono accordi vincolanti tra i paesi membri dell'UE. Descrivono e limitano gli obiettivi e le competenze dell'UE. L'UE non può agire al di là di quello che è scritto nei trattati. Le modifiche ai trattati devono essere approvate da ogni stato membro per poter entrare in vigore.

L'impianto globale dell'Unione europea si regge su due trattati internazionali - il TUE (trattato dell'Unione europea) e il TFUE (trattato sul funzionamento dell'Unione europea), che sono stati firmati a Lisbona il 13 dicembre 2007 (da cui la locuzione "Trattato di Lisbona") ed entrati in vigore il 1° dicembre 2009.

I Trattati in questione sostituiscono e consolidano i contenuti del "Trattato sull'Unione europea" firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, nonché le relative modifiche scaturite dal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997.

Il trattato di Roma è quello che ha

istituito la CEE, firmato nel 1957. All’entrata in vigore del trattato di Lisbona il trattato di Roma è stato rinominato in “Trattato di funzionamento dell’UE”.

LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA

  1. PARLAMENTO EUROPEO: organo legislativo dell’UE, eletto direttamente dai cittadini ogni 5 anni. Adotta la legislazione dell’UE insieme al Consiglio dell’UE, sulla base delle proposte della Commissione europea. In origine aveva solo funzione consultiva. Attualmente PARLAMENTO EUROPEO + CONSIGLIO DELL’UE + COMMISSIONE→EUROPEA elaborano insieme politiche e leggi mediante la PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA commissione propone i nuovi atti, parlamento e consiglio devono adottarli
  2. CONSIGLIO EUROPEO: ha funzione politica, perché definisce gli orientamenti politici generali e le priorità dell’UE. Composta dai capi di stato dei paesi UE. Non legifera.
  3. CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA è la voce dei governi dell’UE.

È composto dai ministri di ogni paese. Adotta le norme UE e ne coordina le politiche. È il principale organo decisionale, assieme al parlamento! La presidenza di questo organo è esercitata a turno ogni sei mesi.

4. COMMISSIONE EUROPEA: fa proposte legislative. Promuove l'interesse generale dell'UE. Assicura il rispetto delle norme in vigore da parte degli stati membri (è l'esecutivo dell'UE). È composta da un collegio di membri, uno per paese. Presidente Ursula von der Leyen.

5. CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA: È quella che ha il potere giudiziario. Garantisce il rispetto delle norme e che il diritto europeo sia interpretato e applicato allo stesso modo in ogni paese. È composta da un giudice per ogni paese, più 11 giudici generali (nominati dai governi, con mandato di 6 anni). La corte di giustizia diventa fondamentale quando si tratta di SENTENZE INTERPRETATIVE di norme in cui i giudici nazionali non sono sicuri dell'interpretazione.

In questo caso queste sentenze si comportano come fonti del diritto.
  1. BANCA CENTRALE EUROPEA (BCE): gestisce l'euro e attua la politica economica e monetaria dell'UE. Mantiene la stabilità dei prezzi, per favorire la crescita e l'occupazione.
  2. CORTE DEI CONTI: fa una revisione contabile di entrate e uscite dell'UE e controlla il corretto uso dei fondi UE.
APPLICAZIONE DEL DIRITTO EUROPEO (da slides)

Il diritto dell'UE si divide in diritto primario e derivato. Il diritto primario comprende in particolare i trattati, che stanno alla base di tutte le azioni dell'UE. Il diritto derivato è fondato sui principi e gli obiettivi fissati nei trattati e comprende regolamenti, direttive e decisioni.

Gli Stati membri sono i primi responsabili dell'applicazione corretta e puntuale dei trattati e della normativa dell'UE; la Commissione controlla che applichino il diritto dell'Unione.

È importante ricordare che la Commissione

Può intervenire se un paese:

  • non recepisce le direttive dell'UE nel diritto nazionale e non le notifica/comunica le misure adottate
  • sembra violare il diritto dell'UE.

Se non è possibile trovare una soluzione in una fase precoce e veloce, la Commissione può avviare un procedimento formale d'infrazione e, infine, deferire lo Stato membro alla Corte di giustizia europea.

Il diritto UE prevale su quello italiano in base all'art. 11 cost;, alla sentenza SIMMENTHAL (1978) con cui la corte di giustizia UE ha affermato la prevalenza, alla sentenza GRANITAL (1984), con cui la corte costituzionale italiana accetta la prevalenza delle norme UE.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Per realizzare gli obiettivi stabiliti nei trattati, l'Europa ha adottato diversi tipi di atti legislativi (ai sensi dell'art. 288 TFUE). Alcuni sono vincolanti (hard law) e altri non sono vincolanti, sebbene siano comunque importanti (soft law).

[la programmazione]

PAC 14-20 sta scadendo e non ci sono nuove direttive causa covid, quindi se non fosse stata prorogata ci si sarebbe dovuti basare sugli atti di indirizzo "soft law". Gli ATTI sono: - REGOLAMENTI: sono atti legislativi vincolanti, diretti a stati e cittadini. Un regolamento deve essere applicato in tutti i suoi elementi e in tutta Europa. La PAC è organizzata per regolamenti! (es: vecchio divieto di impianto nuovi vigneti). - DIRETTIVE: atti vincolanti destinati a uno o più stati membri. Stabiliscono un obiettivo, e gli stati devono raggiungerlo autonomamente secondo le loro modalità. Es: direttiva nitrati. Vanno ricevute negli stati con le leggi di recepimento. - DECISIONI: atti vincolanti solo per i destinatari a cui sono rivolte (es. un singolo stato). Sono direttamente applicabili. - RACCOMANDAZIONI: non vincolanti. Esprimono il parere dell'UE su un tema, informano sugli indirizzi futuri, da un'idea... - PARERI: non vincolanti. Emessi da varieistituzioni europee. Esprimono la posizione dell'UE su un certo argomento- COMUNICAZIONI: come sopra.

IL PRIMATO DEL DIRITTO EUROPEO
Il diritto europeo ha valore superiore rispetto al diritto nazionale secondo il principio di PREVALENZA.
Questo principio vale per tutti gli atti vincolanti.
Il primato del diritto ue viene mantenuto tramite il meccanismo della DISAPPLICAZIONE: la norma statale in opposizione alla norma ue viene momentaneamente disapplicata (=messa da parte), non abrogata.

ARTICOLI IMPORTANTI DEL TFUE
Art. 38: l'Europa attua una politica comune dell'agricoltura e della pesca, con lo scopo di migliorare la produttività agricola, aumentare il reddito degli agricoltori, stabilizzare i mercati, garantire sicurezza negli approvvigionamenti, garantire prezzi ragionevoli (PAC).
Art. 11: le esigenze di tutela ambientale devono essere integrate nelle politiche dell'unione europea, con la prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.
Art. 12: sulla

protezione dei consumatori.

Art. 13: sul benessere degli animali.

L'IMPRENDITORE AGRICOLO

La definizione del genus dell'imprenditore (cioè quella generica) è contenuta nell'art. 2082 del codice civile.

Qui l'imprenditore è definito come "chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata, al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi".

ESERCITA PROFESSIONALMENTE = si dedica con costanza a un'attività, continuativamente nel tempo e per periodi determinati. Deve tenere registri, contabilità ecc. (ciò non significa che l'imprenditore agricolo deve dedicare all'agricoltura tutto il suo tempo, si vede arrivare almeno ad una certa % in base alla figura che si prende di riferimento).

ATTIVITÀ ECONOMICA ORGANIZZATA = perché è rivolta al mercato, non a sé stesso. L'organizzazione può essere più o meno complessa (piccola

attività vs grande società... ;) AL FINE DI PRODUZIONE E DI SCAMBIO = non è fatta per l'autoconsumo. Una volta non esisteva la figura dell'imprenditore agricolo, esisteva solo l'imprenditore "normale". L'imprenditore agricolo era visto come un "gentiluomo di campagna" ed era equiparato all'imprenditore commerciale, con tutti i maggiori obblighi che ne competono. Gli imprenditori commerciali sono soggetti a registrazione secondo l'art. 2195 c.c.. Attualmente la figura dell'imprenditore agricolo è definita dall'art. 2135 del codice civile.

STORIA DELL'ART 2135 C.C. La formulazione originale dell'art. 2135 c.c. era incompleta. È stata successivamente migliorata dal d. lgs 228/2001. Il testo originario diceva che "è imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame"

E attività connesse”. Al comma 2 si specifica che “si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura”. L’imprenditore veniva quindi identificato in base all’attività che svolgeva.

Il primo comma definiva le attività principali + le attività connesse ATIPICHE, cioè quelle non meglio specificate. Nel secondo comma sono invece definite le attività connesse TIPICHE, cioè quelle descritte nei particolari e nei rapporti con le attività principali.

Con questo vecchio testo era difficile capire con precisione a cosa si riferisse il legislatore, ed erano usati termini troppo specifici che nel tempo hanno causato problemi di classificazione. Per esempio, con “bestiame” si intendevano solo i grandi animali, o animali che fossero connessi alle lavorazioni e attività del fondo.

Fino agli anni '70 i piccoli animali come conigli e polli non erano considerati
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A.A. 2020-2021
30 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/03 Diritto agrario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher _lkjh_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto agrario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Udine o del prof Maccioni Gioietta.