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C APITOLO VENTESIMO
G LI ACCORDI TRA I VETTORI AEREI
Il code sharing. Letteralmente “condivisione di codici di volo”, è il contratto che si è sviluppato nella
pratica e che ordinariamente prevede il coinvolgimento di una compagnia aerea maggiore e di una
compagnia aerea minore. In realtà tutti gli accordi che vedremo infra coinvolgono una compagnia aerea
maggiore e una compagnia aerea minore; questo perché tutti gli accordi hanno delle comuni esigenze, in
particolare per la compagnia maggiore:
1) implementare e gestire le rotte meno appetibili;
2) aumentare i ricavi unitari di ogni anno;
3) ottenere più slot.
La compagnia aerea minore, per servire le rotte meno appetibili, permette alla compagnia aerea maggiore
di utilizzare i propri aerei: per esempio, la vecchia Alitalia garantiva le rotte maggiori (per esempio,
Roma-New York), mentre quelle minori (per esempio, Roma-Cagliari) le facevano fare alla Meridiana.
Il problema era che l’utente stipulava un contratto con la compagnia aerea maggiore e aveva determinate
aspettative, poi invece viaggiava con una compagnia minore che naturalmente gli offriva un servizio più
scadente. Questo è il fenomeno del c.d. cult lease: il consumatore subiva un trattamento qualitativamente
inferiore rispetto a quello che doveva essere fornito secondo contratto.
Con la riforma della parte aeronautica il code sharing è stato menzionato all’art. 780c. nav., il quale è
rubricato Condivisione di codici di volo e accordi commerciali fra vettori e stabilisce: «Nella
combinazione di più trasporti aerei che utilizzano lo stesso codice di volo e in ogni altro accordo
commerciale, i vettori sono tenuti a rispettare le regole di concorrenza, i requisiti di sicurezza prescritti,
nonché ad assolvere gli obblighi di informazione di cui all’art. 943». L’art. 943 c. nav. (che è sempre un
prodotto della riforma aeronautica) si applica sia al code sharing che a tutti gli altri accordi commerciali
fra vettori; la norma tratta del cult lease e, rubricata Obblighi d’informazione, stabilisce che «qualora il
98 Diritto aeronautico
trasporto sia effettuato da un vettore aereo diverso da quello indicato sul biglietto, il passeggero deve
essere adeguatamente informato della circostanza prima dell’emissione del biglietto»: il consumatore,
cioè, deve poter decidere se accettare di essere trasportato quella diversa compagnia aerea o no. La norma
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poi prosegue: «in caso di prenotazione , l’informazione deve essere data al momento della conferma
della prenotazione». In caso di mancato rispetto di questi obblighi di informazione, l’art. 943, c. 2 c. nav.
stabilisce delle gravi sanzioni; il passeggero, infatti, può chiedere:
1) la risoluzione del contratto;
2) il rimborso del biglietto;
3) risarcimento dei danni.
Il legislatore, quindi, ha cercato di eliminare il fenomeno del cult lease. C’è da notare, però, che non ha
disciplinato il fenomeno del code sharing, l’ha solo nominato: quindi il contratto di code sharing, ad
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oggi, rimane confinato nella categoria dei contratti atipici . Un contratto è tipico la sua “struttura” non è
prevista da alcuna disposizione di legge oppure quando la causa non è riferibile a uno dei contratti già
previsti dall’ordinamento (per esempio, il contratto di ormeggio). All’interno dei contratti tipici, poi, c’è
la categoria dei contratti socialmente tipici: questi sono quei contratti atipici che, per la grande diffusione
nel territorio e per il costante ripetersi nel tempo, assumono delle connotazioni ricorrenti. Il code sharing,
proprio per la sua enorme diffusione e per il fatto che dopo la riforma è stato menzionato (ma non
definito e disciplinato) è un contratto socialmente tipico. Si è detto supra che, con il contratto di code
sharing la compagnia aerea maggiore permette ad una compagnia aerea minore di utilizzare la tratta della
compagnia aerea maggiore utilizzando anche i clienti della compagnia aerea maggiore.
Si chiama code sharing perché prende origine da una particolarità: le due compagnia aeree condividono il
codice di volo, ovvero quel codice alfanumerico che individua sia la compagnia aerea che la tratta del
volo. Per esempio, AT15 individua la compagnia aerea Alitalia (AT) e la tratta Roma-New York (15);
quando c’è un accordo di code sharing il codice di volo potrebbe essere, invece, il seguente: MAT15, ad
indicare la compagnia aerea Meridiana (M), la compagnia aerea Alitalia (AT) e la rotta Roma-New York
(15). Il codice di volo viene assegnata da IATA. Il code sharing può avvenire tramite un accordo privato
singolo oppure all’interno di una più vasta politica commerciale fra le due compagnie.
Vengono individuati quattro tipi di code sharing:
78 Il che accade spesso oggi, dal momento che tutti gli acquisti avvengono via Internet.
79 L’art. 1322 c.c. stabilisce che «le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una
disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento
giuridico». 98
99
1) il free flow: la compagnia aerea maggiore prenota un determinato numero di posti per i propri
clienti nell’aeromobile della compagnia minore, posti che possono essere disdetti fino al
momento della partenza e senza che la compagnia aerea maggiore subisca alcuna conseguenza o
sanzione;
2) nel soft block c’è un termine entro il quale la compagnia aerea maggiore deve confermare o meno
alla compagnia aerea minore i posti prenotati. Se entro il termine concordato la compagnia aerea
maggiore non comunica la disdetta, è tenuta a pagare i posti prenotati;
non c’è un termine entro cui la compagnia maggiore deve comunicare la disdetta.
3) nell’hard block
Si applica la regola c.d. del “vuoto per pieno”: la compagnia aerea maggiore deve pagarli tutti,
anche se non occupati dai propri clienti; una parte dei posti si prenota con il sistema del soft
4) l’ultima tipologia è un misto fra il 2) e il 3):
block, l’altro con il sistema dell’hard block.
Con il sistema del code sharing accade che i biglietti vengono emessi al passeggero dalla compagnia
maggiore, passeggero che poi viene trasportato dalla compagnia minore; che fattispecie intercorre in
questa triangolazione? Tra la compagnia aerea maggiore e quella minore il code sharing si avvicina al
contratto di trasporto, mentre dal punto di vista del passeggero la dottrina maggioritaria ritiene che il
contratto si avvicini a quello di subtrasporto: avremo, quindi, un vettore c.d. contrattuale e un vettore
operativo (o di fatto); in questi casi la Convenzione di Montreal del 1999 stabilisce che il passeggero
vanta gli stessi diritti sia nei confronti del vettore contrattuale, sia nei confronti del vettore di fatto.
Il charter di aeromobili. È quel contratto in cui l’esercente, ossia il vettore, si obbliga nei confronti del
charterer (o utilizzatore), verso corrispettivo, a compiere con un aeromobile determinato uno o più viaggi
per il trasporto di persone o cose. È denominato nella pratica come il noleggio di aeromobile, ma in realtà
non ha niente a che fare con il noleggio. Il contratto di noleggio, nel settore marittimo, ha un suo
significato in alcuni casi. Il noleggio è sempre stato visto come una “casella vuota”: si pensi al fatto che
nel diritto civile non esiste; infatti, tutti quei contratti che genericamente vengono definiti come
“noleggio” sono in realtà contratti di locazione (si pensi al noleggio di film), contratti di appalto (per
esempio il noleggio di gru, magari con il manovratore) o contratti di trasporto.
Nel diritto dei trasporti è previsto un contratto di noleggio di nave e un contratto di noleggio di
aeromobile; quest’ultimo viene costruito sulla base del noleggio di nave: l’art. 940c. nav., infatti,
stabilisce che «al noleggio di aeromobile si applicano le norme degli articoli da 384 a 395». L’art. 384 ss.
disciplinano la fattispecie del noleggio e l’art. 384 c. nav. in particolare lo definisce come «il contratto
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100 Diritto aeronautico
per il quale l’armatore, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con una nave determinata
uno o più viaggi prestabiliti, ovvero, entro il periodo di tempo convenuto, i viaggi ordinati dal
noleggiatore alle condizioni stabilite dal contratto o dagli usi». Sulla base di questa norma si è aperto un
dibattito dottrinale: un parte della dottrina ha sostenuto che si tratta di un contratto di trasporto; la
seconda parte della dottrina, invece, afferma che l’art. 384 c. nav. non parla di “trasporto” ma di “viaggi”,
di conseguenza l’obbligazione è quello di compiere viaggi. Nell’ambito del diritto marittimo sono state
ravvisate poche obbligazioni aventi ad oggetto solo il compiere viaggi; nell’ambito del diritto
aeronautico, invece, non è stata ancora ravvisata nessuna forma di noleggio. Il contratto di charter,
quindi, può essere ricondotto o alla locazione di aeromobili o al contratto di trasporto; questo perché dai
formulari di contratto si è rilevato che esistono due tipi di contratti di charter:
1) con equipaggio: la fattispecie è riconducibile al contratto di trasporto;
2) senza equipaggio: la fattispecie è riconducibile al contratto di locazione di aeromobile.
Il contratto di charter è sempre un accordo commerciale tra una compagnia aerea minore e una maggiore.
Viene utilizzato molto spesso nei viaggi organizzati: l’esercente (vettore) si obbliga ad effettuare il
viaggio richiesto dall’utilizzatore (charterer o tour operator) e a trasportare le persone clienti del tour
operator (quindi, contratto di trasporto); se il vettore mette a disposizione del charterer i propri
aeromobili senza equipaggio non si tratta più di un contratto di trasporto, bensì di locazione di
aeromobile.
Spesso si usa il termine charter per riferirsi agli aeromobili non di linea: quindi il vettore non l’obbligo di
offrire la propria prestazione a tutti e neanche l’obbligo di rispettare gli orari stabiliti da altri. Meno
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chiaro è il rapporto che intercorre fra passeggero ed esercente : secondo la prima teoria la triangolazione
è un contratto a favore di terzi, nel senso che il charterer stipula con l’esercente un contratto di trasporto
a favore di una terza persona (sua cliente); per la seconda teoria, invece, il charterer stipula con
l’esercente una cessione frazionata del contratto di trasporto. Queste due visioni derivano dal fatto che i
biglietti vengono emessi dall’esercente-vettore direttamente a nome del passeggero, ma questo non ha
nessun contatto con il vettore: per cui alcuni dicono c