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Componenti: Obiettivo e Soggettivo dell'omicidio

Obiettivo: Uccidere una persona (omicidio volontario, premeditato, preterintenzionale) = Mens Rea

Soggettivo: Perché l'ho fatto?

Le motivazioni soggettive possono essere: siamo in scenari di guerra, componente sistemica, atti che celano obiettivi ben precisi, spesso di natura politica.

C'è una complessità più elevata nei crimini internazionali rispetto a quelli interni. Nei crimini internazionali esiste la criminalità individuale ma anche quella sistemica. I crimini possono essere diffusi in un contesto e hanno a che fare con la violazione dei diritti umani. Il genocidio è una violazione massiccia dei diritti umani legati alla sistematicità della violazione dei diritti.

La Corte agisce se le Corti interne si dichiarano incapaci di agire. Se lo Stato ha la possibilità o interesse a procedere, interviene la Corte.

Quando la Corte può intervenire?

La Corte può intervenire nelle materie di sue competenze se lo Stato lo permette o se le Corti interne si dichiarano incapaci di agire.

in cui avvengono i crimini sia firmatario del trattato di Roma, se lo Stato a cui appartiene il reo è firmatario e se lo Stato a cui appartiene la nazionalità della vittima sia firmatario. È una Corte che agisce in una logica pattizia definita dall'adesione del trattato di Roma.

Quali sono i problemi che vengono alla luce?

  1. scarsa collaborazione degli Stati
  2. finanziamento: la Corte ha bisogno di grandi finanziamenti, la mancanza di fondi è un grosso problema, dovrebbero essere sufficienti in modo da garantire l'indipendenza della Corte. Il finanziamento dovrebbe arrivare dall'ONU per garantire l'imparzialità.

Molte critiche sono state fatte alla CPI e una tra queste è quella dello studioso Danilo Zolo. I teorici che fanno riferimento a Zolo e Zolo in primis ritengono che l'intenzione della CPI sia l'esito di un processo di diritto internazionale a partire dalle idee di Kelsen. Le motivazioni sono:

  1. il diritto
  2. L'internazionale che si esprime oggi attraverso la CPI mira a costituire quella che da Kantin avanti si chiama Civitas Maxima, basata su un'unica cultura giuridica. Il diritto internazionale ha mirato a imporsi occupando la sfera della politica giuridica occidentale. Il diritto internazionale in questo senso è imperialistico, lo si ritiene strumento di asservimento delle altre culture. Il diritto internazionale assegna alla giurisdizione penali forti competenze.

    Sia dal punto di vista della civiltà giuridica è scorretto creare principi generali. È una violazione del principio di separazione dei poteri: i giudici non devono creare ma applicare le norme. La giurisdizione applica norme prodotte dal legislativo. L'idea che a livello interno e internazionale l'attività giurisdizionale è giustificata da una norma che stabilisce tali attività. Nel diritto internazionale l'analogo della legge è la norma prodotta dai.

    trattati.

    3)Le Corti internazionali sono sempre politicamente condizionate, non hanno continua giuridica rispetto al potere politico. Si asserisce che la differenza tra la CPI e la Corte ad hoc sono uguali, in realtà la differenza è sostanziale, la prima è permanente. Prevale il peso assegnato ai precedenti argomenti e quindi non emergono le differenze. La CPI ha un minimo di condizionamento in quanto attivata da un sistema Treaty Based basato sul consenso degli Stati.

    La prospettiva di Kelsen è quella di fornire una teoria pura del diritto, vede affrontare il diritto scomparendo l'analisi da qualsiasi riferimento ad altri ambiti.

    Il discorso è metodologico, un approccio utile è quella che mira a studiare il diritto, la teoria è così ottenuta è quella pura del diritto. Kelsen fa così perché vuole fare sì che il diritto sia indipendente dalla politica. Il diritto può essere giustificato sulla base dei

    principi esclusivamente politici. Unanorma giuridica è possibile non perché voluta dall'autorità politica, ma vuole studiare il dirittocomunicando i riferimenti a qualsiasi altra dimensione.Zolo dice che non è utile e condivisibile fare questo. Per quanto riguarda l'utile Zolo non cennaniente mentre per quanto riguarda il non condivisibile, Zolo fa riferimento solo ai principioccidentali mentre l'ordine internazionale dovrebbe conuigarsi secondo diverse culture giudiziali.Per Zolo il diritto internazionale dovrebbe essere plurale, per Kelsen invece la visione va verso unprogressivo accentramento nel quale il diritto internazionale evolverà fino ad assumenre le stessecaratteristiche del diritto interno.La giustizia internazionale penale assume principi occidentali e questa è un'impostazione noncondivisa da Zolo.Gli stessi diritti umani andrebbero trattati in maniera differente, le violazioni dei diritti della donnavanno

    Calate nei contesti culturali. Con l'obbiettivo di creare ordine, sicurezza e giustizia per Zolo si è vincolata un'idea umana di ordine di sicurezza e giustizia. Di fronte alla molteplicità delle culture noi non possiamo ritenerci portatori dell'unica unione corretta. Il relativista si contraddice sempre, può essere un metodo di lavoro però deve essere utile per trovare una linea, una posizione. Solo una parte delle idee di Kelsen si sono realizzate: creazione della CPI, cultura giuridica occidentale e accentramento. L'ordine di questo non è imposto, matura con delle circostanze reali ma in questo caso gli individui vengono deresponsabilizzati, le scelte diventano opzioni collocate su di un stesso piano. La teoria di Zolo si definisce teoria impura del diritto. Il diritto è concepito come ancillare alla politica, politica e diritto non possono essere distinti. La tesi è sostenuta su due livelli: descrittiva o prescrittivi.

    Se ci si limita a contrastare l'applicazione del diritto internazionale la realtà degli Stati è prevalente - descrittiva vera. Ma se è prescrittiva, quale altro ordine può configurare? Si deve essere attendesti o le istituzioni internazionali possono creare un ordine giusto? Rispetto alla giurisdizione penale internazionale la teoria impura ritiene che la CPI non dovrebbe esistere, ma sostenere che le Corti sarebbero condizionate politicamente, in una prospettiva di commistione giuridico-politico è una tautologia. Esempi di crimini internazionali: - La tortura Il quadro normativo in relazione al crimine di tortura ha le sue fonti nella: - DUDU del 1948 rispettivamente negli articoli 3 e 5 - Convenzione europea dei diritti dell'uomo rispettivamente nell'articolo 3 - Convenzione di New York del 1984, qui la definizione deriva dalle fattispecie - ICCPR rispettivamente nell'articolo 7 L'articolo 3 dice che "ogni individuo ha diritto".alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona”

    L'articolo 5 dice che “ nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti”

    Il divieto alla tortura era presente prima del '94, ovvero valori di JUS COGENS ma viene codificata nella speranza di aumentare le garanzie del divieto. La definizione della fattispecie arriva in questa convenzione con la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti.

    “Ai fini della presente convenzione, il termine “Tortura” indica ogni atto con il quale un dolore o delle sofferenze fisiche o mentali sono internazionalmente inflitte a una persona con lo scopo particolare di ottenere dalla stessa o da una terza persona informazioni o confessioni….”

    La CPI può agire tra Stati che hanno aderito al trattato, in Italia manca una fattispecie autonoma in materia di tortura.

    Il genocidio

    Su questo crimine

    c’è una convenzione piuttosto risalente, è del 1948. Gli elementi salienti della definizione di genocidio sono: - atto di distruzione della definizione di genocidio ( dolo aggravato) - i crimini internazionali sono un reato - l’omicidio è reato ma in forma “esponenziale” è ancora più feroce perché perpetrato massivamente, ferocemente, con motivi sistematici e rientra in un piano, in un progetto. Per qualsiasi reato ci deve essere un’intenzione, il dolo in campo penale c’è sempre. Il dolo aggravato consiste non solo nel voler uccidere delle persone, ma volerle uccidere perché fanno parte di un gruppo. Il gruppo deve essere individuato su basi specifiche: nazionalità, etnia, razza, religione. Nella comunità internazionale si procede ad applicare questa convenzione, si deve aspettare l’attività del tribunale penale internazionale per i crimini i Ruanda, nella ex-Juguslavia.terrorismo internazionale Il terrorismo internazionale come crimine e in relazione alla legittimazione e alla reazione dell'ambiente internazionale verso questo tipo di crimine. Dal 2001 è oggetto di studio perché l'attenzione verso i problemi di questo tipo ha indotto a una comprensione di diritti civili. Il tema del terrorismo internazionale va analizzato da un duplice punto di vista: questione definitorie e scena internazionale. Non esiste una definizione di crimine di terrorismo, non è un crimine di competenza della CPI perché nel trattato di Roma non si raggiunse una definizione concorde. Nel terrorismo internazionale non va aggiunta la categoria dei freedom fighters, problema in molti Stati. Per reprimere gli atti collegati al terrorismo internazionale è quello di punire i crimini come presa di ostaggi, dirottamento aereo, crimini contro persona internazionalmente potenti, attentati esplosivi, funzionamenti del terrorismo. Il problemaè avere un'applicazione uniforme del diritto verso i terroristi perché non esiste una fattispecie autonoma, si condannano i singoli criminali. Nella convenzione di Ginevra (articolo 44.3) e nella soluzione dell'AG 49/60 paragrafo 3 e seguenti ritiene che i freedom fighters sono terroristi se: - compiono atti prevalentemente rilevanti per la maggior parte dei sistemi giuridici - tali comportamenti sono finalizzati a spargere il terrore tra la popolazione o un gruppo di persone - devono essere motivati politicamente La principale conseguenza dell'assenza dei crimini di terrorismo rende la CPI incapace di decidere in merito ma sono competenti con le condotte riconducibili ad atti di terrorismo. Un'altra questione da sottolineare è quella della configurazione della responsabilità internazionale di uno Stato per atti di terrorismo. Lo Stato è penalmente perseguibile se non effettua controlli verso i terroristi. I crimini internazionali possonoFare riferimento alla responsabilità dello Stato, ma la comunità internazionale
Dettagli
Publisher
A.A. 2009-2010
25 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/20 Filosofia del diritto

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher luca d. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Filosofia del diritto e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Scienze giuridiche Prof.