Diritti umani
Lo stato di diritto
Lo stato di diritto è lo stato in cui il governo è sub legge (sottoposto alle leggi) e per leges (si esercita mediante le leggi). L’idea del governo sub legge può essere inteso in due sensi diversi: debole e formale dove qualunque potere deve essere conferito dalla legge ed esercitato nelle forme e con le procedure da essa stabilite.
Non dobbiamo confondere però debole da debolismo. Debole quando ogni atto che sia compatibile con la legge può dirsi conforme alla legge. Per conforme alla legge intendiamo dire che ogni atto ha la forma e il contenuto predeterminati dalla legge. Debolismo è quando può dirsi conforme alla legge ogni atto che sia dalla legge espressamente autoritaria.
La legge può disciplinare il contenuto di un atto in almeno due modi diversi:
- Limitarlo in negativo circoscrivendo entro delimitati limiti. In tal caso l’atto autorizzato dalla legge può assumere diversi contenuti:
- Il potere conferito dalla legge può configurarsi come potere discrezionale
- L’organo titolare del potere conferito dalla legge ha un margine a scelta
- Vincolarlo in positivo, predeterminandolo completamente. L’atto autorizzato dalla legge non può che assumere il contenuto predeterminato dalla legge e nessun altro. Inoltre, il potere conferito dalla legge è interamente vincolato.
I diritti fondamentali nella costituzione italiana
L’articolo 2 della costituzione dice: “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
Come stanno in rapporto i diritti umani e la Costituzione dei singoli Stati? L’articolo 3 afferma “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitano di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impedendo il pieno sviluppo della persona e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
Il primo comma dell’articolo 3 parla del principio di uguaglianza formale dove prescrive che non sono effettuate delle discriminazioni rivolte al legislatore. Il secondo comma parla del principio di uguaglianza sostanziale dove tutti hanno diritto di raggiungere il proprio fine. Sono due ragionamenti diversi ma coerenti. Prima ha raccomandato che le differenze non costituiscano elementi di condizione per il legislatore.
Si trova una contraddizione tra uguaglianza formale e sostanziale. Da una parte si chiede al legislatore di essere cieco, dall’altra parte si chiede di guardare alle differenze per rimuovere gli ostacoli che impediscono ai cittadini di raggiungere i loro fini. In realtà i due profili vanno considerati in un’ottica di complementarietà. Non prescrive l’eguaglianza formale tout court, l’articolo 3 infatti vieta di differenziare le leggi a seconda di razza, religione, genere ecc... il trattamento differenziato non è illegittimo in quanto tale ma in quanto basato su differenziazione su piani illegittimi.
Si vuole vietare la discriminazione e dare a tutti pari opportunità. Non si tratta di possibilità di fatto, l’appartenenza a gruppi svantaggiati ostacola materialmente. L’eguaglianza formale è la condizione necessaria per affermare la dignità sociale degli individui. Senza aggiungere l’eguaglianza sostanziale l’articolo non sarebbe operativo. Il principio di uguaglianza formale mira a eliminare la discriminazione, mentre il principio di uguaglianza sostanziale mira a garantire le pari opportunità.
L’articolo 4 afferma che “la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto: ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale della società”. Questo non è un diritto-pretesa in quanto non garantibile.
L’articolo 13 apre la sezione dei diritti civili e afferma che “la libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge (...)”.
L’articolo 14, 15, 16 troviamo un utilizzo del termine cittadino che va legato alla sfera di significato convenzionalmente attribuita. La titolarità del diritto ha a che vedere con la cittadinanza. L’articolo 19, 21, 24, 25 sono articoli che ci fanno capire come l’affermazione e il riconoscimento dei diritti procedano da altri. Se non ci fosse un articolo che ci dice come far tutelare i nostri diritti non potremmo farli valere. L’equo processo non si ha senza diritto alla difesa. Sono elementi che permettono l’effettività degli altri diritti. I giudici per esempio sono precostituiti, nessuno gli può scegliere né giudicare il loro operato. Il principio di naturalità sta alla base di ogni Stato di diritto.
L’articolo 32 afferma che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Qui ci addentriamo dai diritti civili ai diritti sociali. Diritto alla salute. La salute è riconosciuta e tutelata come interesse della collettività. C’è una contrapposizione tra diritto del singolo e interesse della collettività. Le cure vanno garantite anche ai poveri—forte stato sociale. È un diritto di libertà, salvo trattamenti sanitari obbligatori.
L’articolo 34 dice che la scuola è aperta a tutti, l’istruzione inferiore impartita per 8 anni è obbligatoria e gratuita. L’articolo 36, 37, 38 riguardano i diritti sul lavoro, di sicurezza sociale, legati al contesto lavorativo e più in specifico l’articolo 37 è rivolto alla donna lavoratrice.
Il principio di eguaglianza
Come già accennato l’articolo 3 comma 1 parla dell’eguaglianza formale la quale è un’eguaglianza davanti alla legge e uguaglianza secondo la legge. L’articolo 3 comma 2 invece parla dell’eguaglianza sostanziale. Il principio di uguaglianza è il più generale del nostro ordinamento giuridico. L’articolo 3 si articola su due profili. Secondo la legge e davanti alla legge è un concetto tipico della cultura giuridico-politico moderno che scopre l’individuo e lo pone al centro dell’ordinamento come vincolo per il legislatore. La pari soggezione di tutti a un unico sistema di fonti e a un'unica giurisdizione è un prodotto dell’età moderna.
Il principio di eguaglianza formale è connesso alle caratteristiche di generalità ed astrattezza della legge. La legge è generale perché non si rivolge a individui concreti, si rivolge a tutti quelli che si troveranno in quella situazione indicata dalla legge. La legge è astratta perché si rivolge a individui astratti. Oltre a queste due esistono altri tipi di eguaglianza.
Eguaglianza di trattamento
Il principio di eguaglianza non prescrive di trattare tutti nello stesso modo, ma di trattare situazioni eguali in modo eguale e situazioni diverse in modo diverso. Questo è una pari opportunità di raggiungere un’eguaglianza concreta. Affermative actiones, azioni positive, discriminazioni positive affondano nella logica delle pari opportunità, partendo dal fatto che esistono soggetti differenti con trattamenti differenti si riesca a fare sì che non esista un trattamento differenziato. Mediante esse si chiede non l’eliminazione di una discriminazione, ma l’applicazione di provvedimenti a favore, capace di compensare disuguaglianze di fatto derivanti da cause naturali o ingiustizie passate.
Complessivamente il principio di eguaglianza esclude quanto meno quelle differenziazioni che non si riconducono a uno scopo legittimo o a un concorrente principio costituzionale. Il limite ai trattamenti differenziati è da rinvenire nel principio di non discriminazione, ovvero i trattamenti differenziati sono legittimi fintantoché non ledono il principio di non discriminazione.
Il controllo di costituzionalità e diritti
Critica di J. Waldron al costituzionalismo. Sulla base di due linee argomentative si basa la critica al controllo di costituzionalità:
- Rapporto Costituzione-Democrazia (carattere filosofico-politico)
- Interpretazione giuridica della Costituzione (si focalizza nella sua specificità)
1) La procedura approvata per la revisione costituzionale e la decisione a maggioranza sono delle procedure. Waldron dice che qualificando le due procedure preferisce la seconda perché tutela il principio UNA TESTA UN VOTO, in quanto garantisce l’eguaglianza più del costituzionalismo. La logica costituzionale lascia l’ultima parola ai giudici e questo è altamente discutibile. Il controllo di costituzionalità è come se i cittadini delegassero le loro questioni a dei tecnici, anche se la logica di maggioranza non è perfetta, è ciò che abbiamo a disposizione. Questo porta a rinunciare al costituzionalismo. Forniscono argomenti che ripetono ad una democrazia umanistica = governo del popolo.
Quando una democrazia diventa costituzionale è dualista, ha una doppia valenza: governo del popolo e costituzione. La logica che si segue per giustificare il costituzionalismo distingue il momento costituente della maggioranza. Nella fase costituente il popolo si dà dei vincoli per fare in modo che non ci siano maggioranze che agiscono contro i diritti. “Strategia di Ulisse” si fa riferimento all’episodio delle sirene, il popolo si auto-vincola per impedire di cedere a interessi particolari che portassero a decisioni a maggioranze contrarie riconosciute come inviolabili. Il costituzionalismo è giustificabile come “vincolo preventivo” per non minacciare i diritti visti dal popolo come... La costituzione come vincolo preventivo dice che nel caso di Ulisse un soggetto decide per sé, il popolo non è un soggetto, ha i giudici che decidono per tutti.
2) La seconda linea sostiene che i giudici non devono poter decidere perché la costituzione vede i principi espressi in norme aperte. Il testo della costituzione non è un vincolo, lo è come viene interpretato, ci mettiamo così nelle mani dei giudici in quanto determinano i principi fattispecie e norme aperte delle costituzioni. Quest’ultimo aspetto risulta discutibile perché si parte dal presupposto che i giudici applichino il diritto. Spesso le norme costituzionali, più di altre norme richiedono una certa visione del diritto.
Per queste due ragioni e per la concezione umanistica della democrazia e per l’eccessivo affidamento ai giudici si forniscono argomenti per tornare ad una democrazia senza costituzione risulta preferibile, meno ambizioso ma più onesto e rispettoso. Nell’ambito di questo dibattito ci sono stati molti articoli, libri ma anche riflessioni politiche. Ci sono dei modelli nelle istituzioni come quella del Canada e Svezia, che hanno previsto dei dialoghi tra Parlamento e Corte Suprema. In Canada il Parlamento può decidere, con la maggioranza semplice, che una legge ritenuta incostituzionale dalla Corte Suprema resti in vigore per altri 5 anni. In Svezia per emendare il Consiglio dei diritti Costituzionali è sufficiente la maggioranza semplice, ma la maggioranza deve essere raggiunta in due votazioni distinti almeno a distanza di 9 mesi l’una dall’altra.
Il modo più corretto per porre queste costituzioni è vedere le regole costitutive come delle regole di un singolo. C’è uno scarto tra legge e costituzione e queste ultime devono richiamarsi a più idee: consenso, diritti ma senza questo i diritti non potrebbero essere garantiti. La democrazia umanistica voluta da questi studiosi farebbe venire meno la possibilità di garanzie di diritti.
La nozione di diritti umani
In primo luogo con l’affermazione “diritti umani” può intendersi come una forte pretesa morale connessa al rispetto della dignità umana, a interessi o a bisogni essenziali dell’essere umano in quanto tale (quando si parla di diritti morali—moral rights). In secondo luogo invece è un sistema di diritto positivo inserito nell’ordinamento (quando si parla di diritti in senso giuridico—legal rights).
I parametri morali sono soggettivi mentre quelli giuridici sono oggettivi. I diritti umani in senso giuridico sono i diritti soggettivi. Essi sono una posizione soggettiva che conferisce al titolare, tramite norme giuridiche: immunità, pretese, facoltà e poteri. I diritti umani comunque conferire in una di queste categorie. I diritti soggettivi hanno come fonte il contratto, le leggi, la costituzione, norme internazionali ecc. All’interno dei diritti soggettivi esistono diritti fondamentali (quando sono previsti dalla costituzione) e diritti umani (quando sono previste dalle fonti internazionali). I diritti umani hanno una funzione filosofica e ideale ed un carattere astratto, mentre i diritti fondamentali mostrano una funzione giuridica e un carattere concreto. Sia i diritti umani che i diritti fondamentali costituiscono una categoria più ampia di diritti rappresentato dai diritti soggettivi.
Esempio di diritti soggettivi: diritto di proprietà, di credito, reali. Esempio di diritti fondamentali: diritto di voto, libertà di circolazione, libertà di associazione. Esempio di diritti umani: diritto alla vita, d’asilo, libertà di pensiero, libertà di religione, diritto di non subire discriminazioni. Fra diritti umani e fondamentali una ulteriore differenza si trova nella titolarità tra le scelte fatte a livello costituzionale possono essere diritti sociali. Ad esempio la titolarità dei diritti civili limitati ai cittadini non sarebbe illegittima in quanto sarebbe stata l’espressione della volontà dei costituenti. Se si parla di diritti civili in relazione ai diritti internazionali, vediamo i diritti umani dell’essere umano in quanto tale.
Categorie dei diritti umani
L’espressione “diritti umani” racchiude inoltre categorie variegate. Infatti il contenuto dei diritti umani è molto ampio e quindi è utile riferirsi alle categorie:
- Diritti pretesa: diritto che comporta un obbligo da parte di terzi al suo rispetto fornendo qualcosa come ad esempio il diritto all’istruzione.
- Diritti libertà: diritto che conferisce la libertà di fare qualcosa come ad esempio la libertà di circolazione, di stampa.
- Diritti potere: diritti che conferiscono il potere di influenzare i rapporti giuridici con altri come per esempio il diritto al voto.
- Diritti immunità: diritti che sottraggono il titolare alla possibilità di offrire modificazioni del proprio statuto giuridico per effetto di leggi o dell’esecutivo come per esempio libertà da arresti arbitrari.
Qual è la classificazione logica?
- Diritti pretesa: A ha diritto che B fornisca Y.
- Diritti libertà: A ha diritto a X. A può fare X. A può non fare X.
- Diritti potere: A ha diritto che B faccia X.
- Diritti immunità: A non è obbligato a non fare X. A è obbligato a fare X.
I diritti implicano dei doveri correlativi che possono essere negativi o positivi. Se il dovere correlativo è negativo significa che il titolare dell’obbligo del dovere correlativo del diritto ha l’obbligo di NON FARE ma deve interferire con il godimento del diritto. Se il dovere correlativo è positivo quando comporta da parte del titolare un obbligo di attuazione cioè di fare. Nei diritti libertà il dovere correlativo è negativo. Lo stato è il principale titolare dei doveri correlativi negativi e ha l’obbligo di non fare nulla, deve lasciare che il diritto si esplichi. Nel caso dei diritti pretesa il dovere correlativo è positivo, qualcosa deve essere fatto, altrimenti il contenuto del diritto non si dà.
Generazioni dei diritti
Norberto Bobbio è stato il primo a introdurre questo tipo di classificazione:
- Diritti di prima generazione: DIRITTI CIVILI O DI LIBERTÀ
- Diritti di seconda generazione: DIRITTI POLITICI
- Diritti di terza generazione: DIRITTI SOCIALI
- Diritti di quarta generazione: DIRITTI NON ANCORA POSITIVIZZATI
I diritti civili sono detti di prima generazione perché sono i primi ad essere riconosciuti nel contesto istituzionale creato con lo stato di diritto. Questi diritti coincidono con la struttura dei diritti di libertà e la categoria dogmatica dei diritti civili e politici. I diritti civili sono un’idea negativa di libertà da interferenza esterna del potere politico e degli altri individui. I diritti politici esprimono l’idea positiva di libertà, libertà di partecipare alla vita politica. I diritti civili vedono un concetto negativo di autonomia mentre per i poteri politici è un concetto positivo di autonomia. Uno stacco si ha quando si pongono i problemi di terza e seconda generazione perché si pongono in momenti diversi a seconda dell’area geopolitica. La classificazione di diritti in senso storico ci mette in evidenza come i diritti sono stati il risultato di lotte, scontri e non sono mai stati concessi autonomamente ma sono stati il frutto di rivoluzioni e sostituzioni di ordini politici. La genesi conflittuale dei diritti emerge se utilizziamo la classificazione storica.
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