DIRITTI UMANI 03/03/2022
‘900 secolo dei diritti affermazione che parte dalla dichiarazione universale
(10 dicembre 1948).
Attorno all’espressione “diritti” si è creata una certa tendenza a estendere
l’idea, inoltre la categoria dei diritti e il suo linguaggio è esploso, ciò sia a livello
internazionale che interno per lo stato che dopo la 2 guerra mondiale si sono
trasformati in stati costituzionali. La maggior parte degli stati europei si è
costituzionalizzata dopo il secondo conflitto mondiale (ragione
storicainsieme della devastazione umana causata dagli effetti della Seconda
guerra mondiale, volontà di ricostruire un ordine internazionale).
Diritti umani: diritti che valgono per tutta l’umanità.
L’insieme di obiettivi su scala interna e internazionale con il secondo
dopoguerra esplodono e nasce un processo di crescita di affermazione dei
diritti.
Punto di riferimento storico e concettuale dichiarazione universale (soft law),
ma non è l’unica.
Questa dichiarazione è universale e i diritti sono umani (spettano agli umani in
quanto tali) è un atto che all’interno della comunità internazionale stabilisce
che tutti gli esseri umani hanno dei diritti ed elenca quali. Il preambolo è molto
importante, ci mostra come il concetto di diritti umani è concepito in
associazione con altre importanti categorie politico-giuridiche (rule of law).
Ragioni per cui si inizia a parlare di diritti umani: volontà di reagire a barbarie
della shoah, negazione della dignità umana portata dalla Seconda guerra
mondiale. Ciò è una presa di coscienza di pesante violazione della dignità
umana, vengono riconosciuti sulla base della loro violazione. I diritti umani non
si creano, si riconoscono.
Non tutti gli articoli contengono l’affermazione di riconoscimento del diritto, in
molti casi ci sono articoli che sanciscono divieti, cose che non si possono fare,
che sono bandite nell’ottica dei diritti internazionale.
Articolo 2: ciascuno ha tutti i diritti e libertà della dichiarazione, senza
distinzione di alcun tipo. È un diritto generale a non subire discriminazione in
riferimento ai diritti sanciti. Vediamo la traccia della storia;
Articolo 3: ognuno ha il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della
persona;
Articolo 6: riconoscimento alla personalità giuridica;
Articolo 7: sancisce il principio di diritto di uguaglianza formale davanti alla
legge;
Articolo 13: Diritto alla libertà di movimento e stabilimento, diritto a lasciare
un paese e a ritornarvi;
Articolo 14: Diritto d’asilo;
Articolo 15: Diritto ad avere una nazionalità;
Articolo 16: Diritto al matrimonio, e cosa si intende per matrimonio protetto
da chiesto diritto, ovvero frutto di una scelta libera e con pieno consenso di
entrambe le parti;
Articolo 17: diritto alla proprietà;
Articolo 18: libertà di pensiero, coscienza e religione;
Articolo 19: libertà di espressione;
Articolo 20: libertà di associazione;
Articolo 22: sicurezza sociale;
Articolo 23: esplicitazione di sicurezza sociale, diritto al lavoro, inteso come
frutto di una libera scelta; Diritto a condizione di lavoro giuste e favorevoli,
protezione contro l’assenza di lavoro e a non subire discriminazione
(remunerazione);
Articolo 24: diritto al riposo e a ferie retribuite;
Articolo 25: standard di vita adeguato a garantire salute e benessere del
lavoratore e della sua famiglia;
Articolo 26: diritto all’educazione;
Articolo 27: piena partecipazione a vita politica e culturale;
Articolo 28: ognuno ha diritto a ordine internazionale e sociale improntato a
certi valori. Ci ricorda qual è l’obiettivo del concetto di diritti umani;
Distinzione tra diritto in senso morale e in senso giuridico
DIRITTO: insieme di norme il cui rispetto, è sancito da un’autorità esterna. Una
norma morale è una norma a cui si aderisce perché c’è una convinzione
interna, mentre una norma giuridica devo obbedire perché il rispetto è esterno,
non sta nella coscienza individuale.
DIRITTO IN SENSO MORALE: diritto che si riconosce a prescindere dal
Come si fanno a riconoscere questi diritti?
riconoscimento giuridico. Bisogna
distinguere la moralità dalla morale e dall’etica.
moralità
La è l’insieme delle norme morali, dei valori che emergono come di
fatto condivisi all’interno di un dato contesto sociale che va definito di volta in
volta. morale
Per quanto riguarda il piano della : insieme dei valori e principi delle
norme che possono ottenere l’approvazione dei singoli, autentica adesione ai
valori dei singoli (adesione individuale).
etica
Per intendiamo l’elaborazione filosofica sui valori.
Un diritto ha un titolare, un contenuto e un destinatario, non è previsto una
sanzione esterna; dunque, i diritti morali servono a identificare i valori a cui si
vuole dare la veste di diritto.
La relazione tra questi tre elementi può essere diversa e a seconda di come si
struttura la relazione abbiamo diritti di tipo diverso:
(claim-rights):
1. Diritti-pretesa quando un diritto prevede che il titolare
abbia diritto a qualcosa che il destinatario deve fornire.
2. Diritti-libertà: il soggetto titolare del diritto può fare x o può non farlo,
in base a regole;
3. Diritti-potere: il titolare del diritto x ha diritto che un altro soggetto (z)
faccia qualcosa (y). L’obbligo relativo è nell’assetto.
4. Diritti-immunità: il titolare del diritto grazie al riconoscimento di quel
diritto non è obbligato a fare qualcosa che invece la generalità delle altre
persone è obbligata a fare.
DIRITTO IN SENSO GIURIDICO: ci sono delle fonti che li sanciscono.
Hanno dei collegamenti con la sfera morale ma hanno un supporto esterno, con
un’autorità esterna.
Si tratta di una posizione soggettiva di cui gode il titolare dei diritti qualificabile
come una immunità, una libertà, una pretesa, un potere, conferita a un
soggetto da una norma giuridica che conferisce ad altri obblighi correlativi.
Non tutti i diritti in senso morali sono necessariamente diritti in senso giuridico
anche se probabilmente tutti i diritti in senso giuridico sono radicati come diritti
morali.
Non tutti i diritti in senso giuridico sono diritti umani.
DIRITTI UMANI:
Forte pretesa morale connessa al rispetto della dignità umana, a
interessi o bisogni essenziali dell’essere umano;
Forte pretesa connessa al rispetto della dignità umana, a interessi o a
bisogni essenziali dell’essere umano fondata su norme giuridiche;
Nel primo caso parliamo di diritti morali, nel secondo di diritti in senso
giuridico.
Gli elementi chiave che qualificano i diritti umani non stanno nella struttura ma
nel contenuto e nelle ragioni alla base dell’individuazione del contenuto Ciò
permette di distinguere un diritto umano da un diritto soggettivo.
In ambito giuridico abbiamo norme internazionali diritto internazionale dei
diritti umani.
Elemento che rende peculiare la definizione di diritto umano rispetto a quella di
diritto soggettivo: connessione del contenuto che diamo al diritto con il
principio della dignità umana.
In senso giuridico sono diritti soggettivi, quindi attribuiscono al titolare facoltà o
poteri che sono previsti da una specifica tipologia di norme (internazionali) che
poi ulteriormente attiveranno anche il livello normativo interno. 04/03/2022
FONTI in un certo ordinamento ci sono elementi da cui scaturisce il diritto,
tramite interpretazione e applicazione. Se parliamo di diritti in senso giuridico
dobbiamo sempre far riferimento alle fonti. Il livello della fonte è ciò che mi
aiuta a distinguere tra diritti umani e diritti fondamentali.
Ordinamenti giuridici costituzionalizzati stato costituzionale: ordinamento
giuridico che ha al vertice del proprio ordinamento interno una costituzione che
stabilisce la forma dello stato, principi che regolano rapporti tra poteri.
Serve a garantire che alcuni elementi siano sottratti alle decisioni politiche,
terreno
ovvero i diritti fondamentali, non si decide a maggioranza su questi
proibito: parte della costituzione che riguarda i principi fondamentali.
Art. 2 costituzione italiana La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo…
Principi che sono riconosciuti e validi prima dell’esercizio del potere politico.
Il contenuto delle norme sui diritti fondamentali e sui diritti umani si
sovrappongono per lo più, inoltre le norme internazionali per assumere
effettività devono essere assorbite nell’ordinamento interno.
Nella costituzione federale statunitense non troviamo l’elenco di diritti, questo
per una scelta con riferimento al concetto di diritti e al tipo di stato che si vuole
fondare, ovvero uno stato che promuove al massimo grado la libera iniziativa.
La sovrapposizione tra questi due diritti, dunque, dipende dall’ordinamento
giuridico del paese.
Il paradigma dei diritti umani è andato sviluppando tutela verso condizioni che
hanno ulteriormente sviluppato il discorso sui diritti fondamentali.
Tanto i diritti fondamentali quanto i diritti umani sono una classe speciale dei
diritti soggettivi, ma la differenza riguarda il contesto normativo di
riferimento che per i diritti umani è rappresentato dall’ordinamento
internazionale mentre per i diritti fondamentali è rappresentato
dall’ordinamento interno.
Un’altra differenza tra l’idea di diritti umani e diritti fondamentali è la titolarità
potenziale niente può vietare ad uno stato di obiettare i diritti fondamentali
ad un cittadino. Mentre i diritti umani sono intrinsecamente universali, e deve
tradursi in pratica.
Dunque, l’estensione della titolarità per i diritti umani è coincidente con la
persona mentre da ammettere o non escludere eventuali restrizioni nel caso
dei diritti fondamentali.
Distinzione concettuale:
DIRITTI FONDAMENTALI: diritti previsti da una Costituzione, valgono sul
piano interno, la loro titolarità può essere limitata al cittadino;
DIRITTI UMANI: diritti previsti da norme internazionali, che poi hanno una
vita interna allo stato, hanno titolarità universale;
Negli ultimi decenni si è affermato un ulteriore livello normativo
l’ordinamento comunitario, da un lato è corretto parlare di diritti
fondamentali perché il riconoscimento e la garanzia di questi diritti dipendono
dall’adesione degli stati all’Unione Europea, mentre dall’altro è corretto parlare
di diritti umani in quanto tra le fonti di riferimento dell’ordinamento
comunitario troviamo anche fonti internazionali sui diritti umani.
Proprietà formali dei diritti umani:
Universali: la loro titolarità è universale, spettano all’essere umano in
quanto tale; L’universalità riguarda la titolarità e in certa misura il
contenuto, secondo un percorso più articolato che guarda all’applicazione
e interpretazione dei diritti umani;
Esigibili: riguarda i diritti soggettivi se la pretesa di quel diritto è
esigibile; significa che i diritti devono essere supportati da meccanismi
che creano le condizioni per l’assolvimento di obblighi relativi e
meccanismi che mettono il titolare in condizione di poter effettivamente
fruire del diritto;
Inviolabili: specifica dei diritti umani, se la loro garanzia entra in
conflitto con altri obiettivi/fini, questi devono essere ritenuti meno
importanti;
Inalienabili: il titolare non può cedere o scambiare con altro il diritto;
Interdipendenti e indivisibili: storicamente ci sono stati, intorno agli
anni ’90, la tendenza nella comunità internazionale ad accentuare
l’importanza di determinati diritti. Non esistono gerarchie tra diritti umani
e tendenzialmente la violazione di uno di essi ha effetti anche sugli altri;
Il carattere dell’universalità si regge sul principio di eguaglianza e sul
principio di dignità a partire dalla constatazione dell’eguaglianza degli
esseri umani e della loro pari dignità tutti gli esseri umani hanno questi diritti.
L’universalità esclude che noi per attribuire questi diritti umani non teniamo
conto del merito, legami di appartenenza, fiducia, sentimenti di amicizia, lealtà.
Ciò dipende dal riconoscimento di alcuni tratti universali agli esseri umani:
Dignità;
Vulnerabilità;
Peculiarità dei diritti umani inviolabili e universali; 09/03/2022
PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA: è un ideale etico-politico, per perseguire
l’uguaglianza come ideale, in molti ordinamenti giuridici l’uguaglianza ha
assunto un valore giuridico. Questo principio lo troviamo anche sul piano
internazionale.
È un principio contestabile perché può avere varie concezioni, varie
dimensioni e vari criteri di applicazione.
“Eguaglianza” “eguale”
e sono termini che immediatamente sollevano delle
domande:
Eguaglianza di chi?
Sotto quale profilo?
Di cosa?
Tra chi?
Come si realizza?
Come principio filosofico eguaglianza naturale degli esseri umani che
equivale ad un ordine naturale che si costruisce sull’uguaglianza (discorso
giusnaturalista) ha avuto un impatto sotto il profilo politico.
Come principio giuridico si guarda all’ordinamento costituzionale italiano
(articolo 3 della Costituzione) e nel diritto internazionale dei diritti umani
(preambolo della dichiarazione universale).
Il principio giuridico dell’eguaglianza è una prescrizione bisogna far
riferimento all’articolo 3 della costituzione italiana, in cui c’è un’enunciazione
del principio:
Art. 3 comma 1:
•
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
Art. 3 comma 2:
•
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,
pieno sviluppo della persona umana
impediscono il e l'effettiva partecipazione
di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Eguaglianza formale
(art. 3 comma 1): impone al legislatore di essere cieco
di fronte a determinate differenze (genere, idee politiche, etnia, condizione
sociale, economica), impone di trattare egualmente i soggetti d fronte alla
legge. È la base per la lotta contro la discriminazione.
Il diritto antidiscriminatorio comprende fonti di diversi livelli ordinamentali
(diritto internazionale, europeo, soft law, legislazione interna improntata alla
Costituzione).
Eguaglianza sostanziale
(art. 3 comma 2): eguaglianza che emerge come
risultato della rimozione degli effetti di differenze (derivanti d relazioni e assetti
sociali, economici o politici) e che incidono di fatto sulle opportunità delle
persone.
È un concetto complesso, implica un obiettivo esigente, ovvero quello di
riconoscere differenze che esistono in una certa società, e poi l’individuazione
di misure di contrasto.
Quest’idea dell’eguaglianza formale nasce con la cultura giuridica moderna,
mentre l’idea dell’uguaglianza in senso sostanziale si forma più tardi in quanto
il primo obiettivo della cultura giuridica moderna è quello di emancipare la
dimensione giuridico politica dall’appartenenza di status.
Si afferma l’idea che dal punto di vista giuridico tutti gli esseri umani sono
eguali di fronte alla legge. Dal ’48 in avanti c’è l’applicazione di questo discorso
al diritto internazionale.
Nel secondo dopo guerra oltre alle costituzioni questo concetto viene rilanciato
anche nella dichiarazione universale. Alla base della lotta contro la
discriminazione, è un importante porzione del diritto internazionale nel
paradigma dei diritti umani, è il primo obiettivo, ovvero quello di garantire che
non ci siano forme di discriminazione in senso universale.
Principio di eguaglianza formale nelle fonti internazionali:
Articolo 2 ICCPR Ciascuno degli Stati parte del presente Patto si
impegna a rispettare ed a garantire a tutti gli individui che si trovino sul
suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti
nel presente Patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza,
il colore, il sesso, la lingua, la religione, l’opinione politica o qualsiasi altra
opinione, l’origine nazionale o sociale, la condizione economica, la
nascita o qualsiasi altra condizione”.
Articolo 4 ICCPR;
Articolo 20 ICCPR;
Articolo 26 ICCPR Tutti gli individui sono eguali davanti alla legge e
hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da
parte della legge.
Articolo 2 ICESCR;
Articolo 24 Convenzione diritti del fanciullo;
Articolo 21 Carta di Nizza È vietata qualsiasi forma di discriminazione
fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine
etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le
convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura,
l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la
disabilità, l’età o l’orientamento sessuale”
Articolo 14 CEDU: il godimento dei diritti della convenzione deve essere
assicurato senza nessuna discriminazione, fondate sul sesso, razza,
colore, lingua, ricchezza, nascita (e
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