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DIRITTI UMANI E TECNOLOGIE
C'è un legame profondo tra il discorso sui diritti e l'innovazione tecnologica. Il paradigma dei diritti umani ha rappresentato un punto di riferimento ed è servito al paradigma per affermare ulteriori principi. Dagli anni '80 sarà uno degli ambiti più importanti di applicazione del paradigma dei diritti umani secondo due direttrici:
- Tecnologie convergenti: in cui l'informatica ha un ruolo centrale. Si parla di infosfera, individua un nuovo contesto in cui circolano dati, si profilano problemi nuovi rispetto ai quali bisogna capire se i diritti positivizzati quando non esisteva l'infosfera erano stati pensati.
- Tecnologie biomediche: hanno un impatto sullo studio della medicina (innovazione tecnologiche + ambito medico).
L'ambito dell'innovazione tecno-scientifica ha un impatto sul paradigma sotto tre profili:
- Moltiplicazione dei diritti: nascita di "nuovi diritti" - Diritto ad...
unpatrimonio genetico non modificato;
2- Specificazione dei diritti: diritti della persona in contesti specifici(inizio vita, fine vita, relazione terapeutica, sperimentazione clinica).nel concetto di persona utilizzato nell'affrontare questeRiemerge,sfide, la concretezza che era andata perduta con il moderno concetto disoggetto di diritti (Rodotà, 2007).
3- Specificazione del contenuto dei diritti tradizionali:diritti di libertà: tutela della privacy e innovazione tecnologica; e-government;diritti politici: partecipazione politica eIl diritto alla privacy è un diritto complesso che tiene insieme più diritti chepotrebbero essere scomposti in:Diritto alla riservatezza; Diritto alla protezione dei dati; Diritto all'identità personale;se l'identità perdonale ha a che fare con la nostra libertà, nel momento in cui ci scontriamo con ciò che l'innovazione tecnologica può fare si può
Riscontare un problema. I principi che il paradigma elabora per gestire le relazioni che troviamo negli strumenti internazionali:
- Autonomia e autodeterminazione
- Libertà
- Dignità
- Non discriminazione
Convenzione di Oviedo - riguarda l'ambito biomedico, troviamo la centralità della dignità dell'autodeterminazione.
L'imput che deriva dal piano internazionale è stato elaborato sul piano legislativo. Le norme sui diritti umani (internazionali) in alcuni casi sono autosufficienti (riescono a svolgere effetti immaginati senza bisogno di un supporto legislativo) in altri casi gli stessi strumenti richiedono che lo stato che ratifica lo strumento si attivi sotto il punto di vista legislativo.
Con riferimento alle situazioni di fine vita c'è bisogno di disciplinare il ruolo del consenso informato. Questo funzionamento non era sufficiente per coprire tutte le situazioni che l'innovazione tecno-scientifica aveva creato.
Le situazioni in cui il paziente non è cosciente. Lo strumento del consenso informato e il diritto all'autodeterminazione devono essere ricalibrati rispetto a queste nuove situazioni. La legge sulle disposizioni anticipate di trattamento applica un principio già sancito da strumenti internazionali, permettendo a chiunque, nel momento in cui è pienamente cosciente, di stabilire come sarebbe dignitoso essere trattato nel momento in cui dovrebbe dipendere dal rimanere in vita da un respiratore. (20/05/2022)
Coinvolgimento di attori non statali nel rispetto dei diritti umani: tema che ha a che fare con la categoria degli attori nella sfera internazionale. Imprese transnazionali hanno potuto sviluppare comportamenti rilevanti per i diritti umani grazie al processo di delocalizzazione dell'attività produttiva, sviluppando fasi di attività in luoghi in cui non esistono norme interne a tutela del lavoratore e non esiste il rispetto degli strumenti internazionali.
sui diritti umani. La complessità della catena di fornitura implica che un'impresa trasferisca la produzione in paesi dove non ci sono norme stringenti a protezione del lavoratore e dove il quadro normativo è più basso, a discapito dei diritti dei lavoratori. Inoltre, l'articolazione dell'impresa coinvolge altre aziende attraverso la catena di fornitura. Inoltre, c'è il discorso del rapporto tra l'impresa e lo stato. Quando guardiamo la questione della produzione in un contesto di articolazione della catena di fornitura, si articolano nuovi rapporti tra impresa e stato: - Rapporto tra impresa e stato di incorporazione dell'impresa; - Rapporto tra impresa e lo stato che ospita l'attività delocalizzata o delle ulteriori imprese che forniscono pezzi della catena di fornitura. Il rapporto con l'impresa è rilevante perché il soggetto che innanzitutto deve rispondere delle norme è lo stato, in quanto sottoscrive e ratifica gli strumenti internazionali per la tutela dei diritti umani. i diritti umani.Home state: il ruolo dello stato rispetto alle attività di imprese che hanno la possibilità di agire in modo delocalizzato o attraverso una struttura di holding in cui esiste un'impresa madre e imprese filiali connesse ma che costituiscono entità giuridiche diverse, lo stato che ha ratificato strumenti internazionali sui diritti umani ha contratto obblighi di protezione (duty to protect) dei diritti umani, sono obblighi che impongono allo stato di controllare la condotta di altri attori. Questo obbligo è fondamentale insieme a quello di non violare direttamente l'esercizio dei diritti umani. Si determinano aree di condotta che non rientrano di fatto nella concreta capacità di esercizio degli obblighi di protezione dei diritti umani.
Host state: lo stato sul cui territorio si svolgono le attività delocalizzate, o le attività dei vari anelli di fornitura o delle varie filiali della holding. È un tipo di stato.
Che non ha sviluppato strumenti di garanzia dei diritti umani e che non ha elaborato norme a tutela della salute umana, non ha norme sul piano interno, non ha ratificato strumenti internazionali sui diritti umani. In questo spazio di scarsa efficacia del duty to protect si applicano i casi di violazioni dei diritti umani. Questi comportamenti sono da intendersi come violazione dei diritti umani imposte da norme internazionali. Lo stato ha una responsabilità derivante dalle norme, ma agli attori non statali hanno obblighi correlativi? Ci sono negli strumenti internazionali norme che hanno un effetto orizzontale—impongono obblighi correlativi a stati e ad attori non statali. Una risposta è che le norme internazionali sui diritti umani non fanno sorgere obblighi correlativi in capo agli attori non statali. Un'altra risposta è quella di dire che ci sono alcune norme sui diritti umani che impongono obblighi diretti anche
ad attori non stataliLa persona nel campo del diritto internazionale dei diritti umani all'interno di sistemi regionali ha personalità giuridica internazionale.
I popoli sono destinatari diretti di norme internazionali sui diritti umani, problemi ci sono sul piano della seconda condizione, come riescono a farlo valere?
Le imprese hanno personalità giuridica internazionale?
Un conto è pensare ad entità che non hanno personalità giuridica internazionale seconda a queste due condizioni, ma che non hanno la capacità di mettere in atto condotte che abbiano come esito la violazione di diritti umani.
Un conto è pensare a entità che non hanno personalità giuridica internazionale ma hanno
capacità di mettere in atto comportamenti che consistono in violazione dei diritti umani. Le imprese quando delocalizzano, quando agiscono al di fuori, sviluppano la capacità di adottare condotte che costituiscono violazioni diritti umani. Il diritto internazionale di fronte a ciò ha raggiunto una conclusione si è di fronte ad entità che hanno un peso sul piano internazionale, parificabile a quella degli stati; dunque, bisogna trovare un concetto per riferirsi a queste entità.
Concetto di attore: per indicare una entità che non ha soggettività giuridica internazionale ma che ha una rilevanza internazionale, che nel campo dei diritti umani può portare l'entità a violare i diritti umani.
Le imprese transnazionali hanno una dimensione organizzativa ed economica che le rende veramente degli attori la loro attività è in grado di attraversare diversi stati e giurisdizioni, riesce a selezionare le norme e
giurisdizioni più convenienti. Il fatto di agire trasversalmente dà alle imprese la capacità di muoversi traordinamenti giuridici quindi di sfuggire al duty to protect degli stati. Hanno una dimensione economica che può interagire con i governi, le imprese transnazionali sono parificabili agli stati. Nella letteratura degli ultimi decenni le imprese transnazionali avrebbero sviluppato un potere politico: - Potere strumentale: capacità di influenzare fini della decisione politica; - Potere strutturale: capacità di influenzare gli input della decisione politica o di partecipare alla produzione normativa; - Potere persuasivo: potere di influenzare le policies e i processi politici dando forma a idee; Il problema dell'assenza di personalità giuridica delle imprese è un problema sotto il profilo legale.