Presentazione del corso di diritti umani
Docente: Prof.ssa Elena Pariotti
Programma del corso
- Studio del concetto di diritti umani in chiave giuridica per acquisire strumenti per comprendere il processo di positivizzazione dei diritti umani
- Capire il processo di internazionalizzazione dei diritti umani
- 1a parte: Nozione di diritti umani
- 2a parte: Meccanismi di internazionalizzazione dei diritti umani
Obiettivo ulteriore: Acquisire elementi argomentativi utili per affrontare criticamente il tema dei diritti umani.
Testi di riferimento
- Appunti lezioni
- Materiale a disposizione su Moodle (chiave di accesso: Kelsen)
- Libro della Pariotti
- Utilizzo delle fonti (Costituzione e documenti internazionali - raccolta di De Stefani sui diritti umani), anche accessibili in rete
Lezione
- Occorre partecipare e intervenire a lezione
- Linguaggio della didattica: è misto (giuridico, teorico giuridico e filosofico) con indicazioni di ambito politologico e sociologico
Il tema dei diritti umani è un capitolo che si colloca nell'intersezione di più ambiti (morale, giuridico, politologico, sociologico). Occorre pertanto utilizzare linguaggi e metodologie di approccio diverse.
Esame
- Orale
- Orario: 14.45-16.15
Introduzione al corso
I diritti umani sono il frutto della cultura occidentale. La nozione di diritti umani nasce assieme allo stato moderno, anche se va oltre i confini dello stato. È una concezione relativa, vale per quelle culture che hanno una certa concezione dell’uomo.
Problema delle violazioni dei diritti. Problema dell’identificazione dei diritti, del loro contenuto. Es. il diritto alla vita, ma che cos’è la vita? Fino a che punto un individuo ha la capacità di decidere della propria vita?
Definizione: I diritti umani sono norme che appartengono all’ordinamento giuridico nazionale, comunitario e internazionale. Ordinamenti questi che interagiscono tra loro. Nascono come idea filosofica, si concretano quando vengono introdotte nelle costituzioni (ordinamenti nazionali) ma hanno l’aspirazione di insediarsi a livello globale indipendentemente dalla volontà dei singoli stati, ovvero internazionalizzazione dei diritti umani. I diritti umani riguardano i bisogni fondamentali della persona umana in quanto tale.
Parlare di diritti umani in senso giuridico significa che sono garantiti attraverso norme giuridiche presenti all’interno di specifici ordinamenti. Sono contenuti all’interno di norme giuridiche e riguardano la libertà degli individui e quindi la loro eguaglianza (la libertà si giustifica nel momento in cui si afferma che tutti gli individui in quanto tali).
Uguaglianza può essere di due modi:
- Formale
- Sostanziale (affermata nell’idea di giustizia sociale)
Possibile definizione di diritti umani offerta dalla professoressa: I diritti umani sono forti pretese morali riconosciute da norme giuridiche (valori non sono necessariamente delle norme giuridiche, ma talvolta le norme possono esprimere dei valori) all’interno dei diversi ordinamenti.
Con forti pretese morali non intendiamo qualsiasi rivendicazione o pretesa. Nel momento in cui si manifesta un bisogno, talvolta lo si etichetta troppo frettolosamente come diritto. Questo comportamento è scorretto dal punto di vista giuridico e della giustificazione dei diritti umani.
Giuridicamente bisogna vedere se quella pretesa è supportata o meno da una norma giuridica. Se esistono norme che supportano quella richiesta allora quello è un diritto. Occorre inoltre verificare da quale fonte normativa proviene (se da principi fondamentali della Costituzione, quindi a livello di ordinamento interno oppure da una norma di diritto internazionale).
La pretesa per essere considerata diritto dovrà dunque essere supportata da una norma di un certo rango. Oggigiorno c’è invece la tendenza a etichettare come diritti umani alcune richieste discutibili anche dal punto di vista della giustificazione, privi di un’argomentazione etico-morale di un certo peso.
Quale allora il criterio da seguire?
Riprendiamo il concetto di diritti umani: Sono forti pretese etico-morali coperte da norme giuridiche di un certo rango e giustificabili da argomentazioni di un certo peso. Tali diritti si associano alla persona umana in quanto tale, non perché cittadino (sono rivendicabili anche dagli apolidi). I bisogni di cui si occupano i diritti umani dovrebbero essere proprio di qualsiasi essere umano in quanto tale.
Ma come poter pensare ai bisogni degli individui astrattamente dall’ambiente di appartenenza, indipendentemente dalla cultura, dal contesto sociale? L’idea dei diritti della persona in quanto tale, concepiti in questo modo potrebbe essere qualcosa che va contro alle esigenze nate a livello locale.
Con riferimento all’idea di diritti umani si sviluppano due posizioni antitetiche tra loro:
- Attribuisce valenza di universalità ai diritti umani
- Sono norme filosoficamente illegittime, sono solo uno strumento che serve a determinate culture per sottomettere altre con la scusa di diffondere i diritti umani (frutto della cultura occidentale) nel mondo. La valenza di universalità dei diritti umani è un discorso retorico e strumentale.
Le violazioni dei diritti umani sono all’ordine del giorno: diritti umani non riconosciuti da norme di diritto interno, es. Cina e Corea (diritto a libertà di espressione, violazione del diritto a un equo processo, diritto infanzia-sfruttamento minorile, violazione legata alla sussistenza-mancanza di cibo).
Ma i diritti umani non sono ancora stati pienamente assimilati nemmeno in quei contesti di stato di diritto, in cui un diritto basilare come quello alla salute non ha trovato applicazione. È il caso degli USA (la Costituzione non prevede un diritto alla salute), ma anche Paesi del nord Europa dove sono stati fatti ingenti tagli alla sanità.
Occorre inoltre fare un distinguo tra diritti umani e diritti costituzionalmente riconosciuti. Le costituzioni infatti possono limitare il riconoscimento di taluni diritti, o portare a riconoscerne degli altri. Questo non è illegittimo giuridicamente (la costituzione è fonte delle fonti). È per questo motivo che i diritti umani autenticamente riconosciuti sono scritti all’interno di fonti internazionali.
Con l’avanzare del processo di internazionalizzazione il riferimento alle fonti internazionali è diventata la prassi per l’applicazione di norme costituzionali. La codificazione dei diritti umani ha portato alla costruzione di un livello di diritto che può essere il punto di riferimento anche per le costituzioni in termini di legittimazione e riconoscimento dei diritti umani.
Con l’avanzare dell’internazionalizzazione, il diritto è andato man mano costruendosi un livello normativo che è superiore anche alle costituzioni.
Problema: I meccanismi di garanzia dei diritti sono giuridicamente più deboli rispetto a quelli in difesa della costituzione. Cioè i diritti umani puntano più in alto, hanno obiettivi più grandi ma hanno una forza minore. Le costituzioni hanno una forza tale da poter limitare i diritti umani.
Es. Costituzione Usa: frutto della tradizione liberale di una certa visione dell’individuo, sottolinea il principio della libertà ma molto meno quello dell’eguaglianza sostanziale.
Come spiegare queste violazioni dei diritti umani? A causa dell’ordinamento giuridico di uno stato, prevalere di certi interessi (economici e politici): la violazione in questo caso avviene all’interno di stati con alcune caratteristiche, privi di una forte autonomia politica, soggetti all’influenza di altri stati, in cui i diritti non sono riconosciuti.
Origine filosofica dei diritti umani
Quando: Fine 1600 con la corrente del giusnaturalismo moderno contrattualista.
Contesto storico: In GB a ridosso della II^ Rivoluzione Inglese che introduce le basi per arrivare alle limitazioni del potere del sovrano. Il pensiero di Locke contribuì all’affermazione di questi principi. Le tesi di Locke sono indisgiungibili dal concetto di diritti naturali.
La teorizzazione dei diritti naturali avviene di pari passo con la teorizzazione dello stato moderno e dell’autorità statale. Ma va di pari passo anche con l’individualismo.
Lo stato di natura: I giusnaturalisti parlano di stato di natura per immaginare lo stato politico, ribaltando la vecchia concezione di rapporto tra individuo e potere politico.
Passaggi chiave descritti nel “II° Trattato sul governo civile” di Locke:
- Stato di natura (solo un’ipotesi mentale ma con importanti conseguenze): occorre considerare quale sia lo stato in cui per natura tutti gli uomini si trovano. C’è l’idea che il potere politico abbia un suo inizio, una sua genesi. Prima d’allora non ci si era mai interrogati e si considerava il potere politico come qualcosa di antecedente a tutto il resto.
- Nello stato di natura l’individuo è perfettamente libero entro i limiti posti dalla legge naturale. Tutti gli esseri umani in quanto esseri razionali sono in grado di conoscere il contenuto del diritto naturale che impedisce di distruggersi a vicenda.
- Tuttavia può esserci qualche individuo la cui razionalità è imperfetta, e quindi viola il diritto naturale di cui ignora l’esistenza.
- Nello stato di natura ciascuno ha diritto a farsi giustizia da sé, c’è il rischio che in mancanza di un giudice la pena sia maggiore o minore rispetto a quello che dovrebbe essere. Il problema è dunque che facendosi giustizia da sé, non c’è garanzia che la giustizia applicata sia proporzionata da un lato, e che si tramuti in vendetta dall’altro.
- Locke dice che è giusto transitare dallo stato di natura allo stato politico poiché occorre un giudice. Occorre passare allo stato politico per superare il limite strutturale posto nello stato di natura: mancanza di una garanzia di giustizia.
- La ragione per cui è opportuno passare allo stato politico è questa. Dice Locke “Non è cosa ragionevole che gli uomini giudichino della propria causa.. il governo civile è adatto agli inconvenienti dello stato di natura.”
I filosofi si interrogano sull’origine/legittimità del potere politico. Si afferma che prima della formazione dello stato gli uomini vivevano liberi in uno stato di natura (è solo un’ipotesi mentale ma ha importanti implicazioni). Occorre trovare i criteri che rendono legittimo il potere politico.
Il potere politico può infatti essere di due forme
- Legittimo: Il suo punto di riferimento è lo stato di natura. Si parte dal presupposto che gli uomini vivono meglio anche senza il potere politico. L’organizzazione statale per Locke non è la condizione ideale, ma il male minore. Stato e potere politico sono degli strumenti (non hanno un fine etico) che muovendosi nel rispetto della legge (governo della legge, essenza dello stato di diritto) tutelano i diritti naturali = governo razionale.
- Illegittimo: Quello stato in cui a governare non è la legge ma è il governo degli uomini = governo irrazionale. Condizione peggiore dello stato di natura.
Come si forma lo stato? Stato nasce nel momento in cui l’individuo rinuncia al potere di farsi giustizia da sé (tipico dello stato di natura) e lo cede a un’autorità politica (nella concezione lockiana dovrà monopolizzare la giustizia e garantire i diritti che l’individuo possiede nello stato di natura) con un contratto sociale. Il potere politico si giustifica solo se si parte dal consenso che gli individui danno a quel potere.
“Se l’uomo nello stato di natura è così libero come si è detto … perché mai cede alla sua proprietà…” Perché gli uomini decidono di perdere i privilegi che possiedono nello stato di natura? Solo in questo modo riescono a salvaguardare tali diritti:
- Avere maggiormente garantiti i diritti naturali
- Avere giustizia imparziale
- Avere apparato che garantisce la sicurezza dell’uomo
Il potere politico si giustifica solo partendo da tali premesse.
Caratteristiche della legge per Locke
- Il fine della legge non è di precludere la libertà, ma di ampliarla. Libertà = disporre dei propri diritti naturali senza interferenze altrui. Non è intesa come libero arbitrio. La legge è uno strumento utile a proteggere la libertà da interferenze. Non c’è contrasto tra libertà e legge.
- Libertà naturale dell’uomo: consiste nell’essere esenti da un potere superiore all’uomo e rispondere solo alla legge naturale.
- Libertà dell’uomo nello stato politico: non essere soggetto al dominio della legge al di fuori di quella condivisa da tutti i membri della società. Si lega il concetto di legge a quello di potere politico (vincolato alla legge). Si contrappone a una situazione in cui il potere politico è in mano a uomini che decidono arbitrariamente.
Nello stato lockiano chi governa esercita i propri poteri sulla base della legge che ha come unico obiettivo quello di garantire i diritti naturali. È legittimo solo quello stato in cui il potere politico è limitato dalla legge (governo della legge). Questa è l’essenza dello stato di diritto. Sua antitesi è il governo degli uomini.
- Un governo fondato sulla legge è razionale
- Un governo fondato sul libero arbitrio degli uomini è irrazionale (condizione peggiore dello stato di natura)
I diritti umani hanno come antecedente i diritti naturali: il loro riconoscimento segna il trapasso da stato assoluto a stato di diritto (sovrana la legge). Lo stato si deve occupare solo dei beni civili. Il potere politico si regge sul diritto, usa la forza, strumenti cioè che possono rendere effettiva la legge di natura. Quel potere deve essere esercitato solo per garantire quella legge naturale, non per interferire nella sfera privata (tema della tolleranza si afferma il principio cardine della tradizione liberale = separazione tra la sfera privata e pubblica. Lo stato lockiano distingue tra sfera privata e pubblica. I diritti naturali di cui l’individuo è per natura titolare servono a garantire l’intoccabilità della sfera privata (questioni religiose…) dallo stato.
Come si legge l’idea di stato con il tema dei diritti?
Lo stato viene creato per garantire ciò di cui gli individui hanno diritto nello stato di natura. Risultato: I diritti di cui gli individui godono nello stato di natura (diritto alla vita, alla libertà e alla proprietà) sono al tempo stesso il fine per cui nasce lo stato politico e il limite/vincolo per l’esercizio del potere politico.
- Diritto alla vita: è il diritto a rimanere vivi.
- Diritto alla proprietà: Concetto di proprietà riassume in sé il concetto di libertà. È l’individualismo possessivo, nella tradizione giuridica occidentale la proprietà è vista come la proiezione della libertà individuale. È un individuo "borghese" e che si sta emancipando e rivestendo un ruolo economico. È un modo di esprimere l’autonomia.
Clausola lockiana: La proprietà può a sua volta essere legittima o illegittima:
- Legittima: Non è frutto di usurpazione. È frutto del lavoro (“Il lavoro del suo corpo e l’opera delle sue mani sono suoi..”). Locke parte dal presupposto che le risorse siano illimitate (ipotesi della manna dal cielo).
Diritto alla libertà: non inteso come libero arbitrio, ma la condizione nella quale non si è soggetti ad altro potere se non quel potere che si aveva accettato per mantenere protetti i diritti. È la libertà di garantire la sfera privata degli individui. È molto forte la componente dell’individualismo:
- Metodologico: orienta Locke nello studio dell’origine dello stato politico. Per capire cos’è lo stato e per capire se questo è legittimo ci si chiede quali sono le caratteristiche in cui l’individuo vorrebbe vivere.
- Etico: Non solo si riconosce la valenza dell’individuo, ma si afferma che tale entità (individuo) è anche portatrice di valori.
- Politico: L’individuo si contrappone allo stato. È l’individuo che fonda lo stato.
- Antropologico: È l’idea che l’individuo non abbia bisogno degli altri per realizzarsi.
Individualismo e diritti naturali/umani sono elementi indissolubili. Punti essenziali del perché si passa da stato natura a stato diritti:
- I diritti naturali esistono nello stato di natura.
- Per proteggerli maggiormente (nello stato di natura manca un’autorità sovraordinata) l’uomo acconsente a passare nello stato politico.
- Significa che i diritti sono prepolitici, non vanno intesi come il risultato delle decisioni del potere politico, sono qualcosa che il potere politico deve solo riconoscere (art. 2 della Cost. Italiana riconosce e garantisce i diritti inviolabili, diritti che non sono frutto di una decisione politica).
- Il fatto che lo stato riconosca questi diritti significa che occorre sottrarre...
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