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L’IMPARZIALITA’
Al di la di queste difficoltà tecniche sono state mosse alcune crit iche in merito alla LEGITTIMITA’
DELLA CORTE STESSA.
Uno studioso che ci espone questa posizione è Danilo Zolo ( autore di “ da Norimberga a Bagh-
dad” sito internet iuragent ium ). L’autore rit iene che l’ist ituzione della Corte penale int.le sia esito
delle proposte di Kelsen. Quest i i punt i della sua crit ica:
Il diritto int.le che si esprime con la giurisdizione penale int.le MIRA A ISTITUIRE LA “CIVI-
· TAS MAXIMA “( ORDINE MONDIALE FONDATO SUL DIRITTO MONDIALE, TEORIZZATO
DA KANT IN AVANTI )
MUOVE UN’ACCUSA DI NEOCOLONIALISMO. Il diritto int.le viene costruito sulla base
· della cultura giuridica prevalente, che è quella OCCIDENTALE. L’AMBIIZONE E’ QUELLA
DI IMPORRE UN ORDINE MONDIALE FONDATO SULLA CULTURA GIURIDICA OCCIDEN-
TALE. IL DIRITTO IN QUESTA OTTICA DIVENTA STRUMENTO DI ASSERVIMENTO DI
CULTURE ( 1^ FORTE CRITICA )
INDIVIDUARE UNA GIURISDIZIONE PENALE IN CAMPO INT.LE NON RISPETTEREBBE IL
· PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE DEI POTERI( 2^ CRITICA ) ( lo Stato di diritto si regge
sull’idea che poteri dist int i appartengano a organi dist int i = al giudice spetta solo il com-
pito di APPLICARE LE NORME ) . QUESTA E’ UNA POSIZIONE MOLTO GIUSPOSITIVISTA,
SI HA IN MENTE UN ORDINAMENTE CODIFICATO. ( ma non tutt i gli ordinament i si reg-
gono sulla legge, es. GB )
Nell’ordinamento int.le questo schema non è rinvenibile. Manca l’accentramento di una
produzione legislat iva. Se nell’ott ica giusposit ivista rigida l’att ività dela giurisdizione è
sottoposta alla legge ( potere legislat ivo ), nell’ambito del diritto int.le questo organo di
controllo manca. In questo senso IL POTERE GIURISDIZIONALE RIMANE UN POTERE
DEBOLMENTE LEGITTIMATO ( ANCOR DI PIU’ IN AMBITO PENALE )
SI ARRIVA PER TANTO A SOSTENERE CHE ISTITUIRE UNA CORTE INT.LE DI QUESTO TI-
PO VIOLEREBBE IL PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE DEI POTERI.
LE CORTI INT.LI SONO SEMPRE POLITICAMENTE CONDIZIONATE ( 3^ CRITICA ). La Cor-
· te penale int.le viene attivata all’interno di un sistema che si fonda sul
consenso degli Stat i. Il suo funzionamento richiede che gli Stat i collaborino ( è ovvio un certo
grado di coinvolgimento degli Stat i )
TEORIA PURA DEL DIRITTO
IL TENTATIVO DI KELSEN SUL DIRITTO GENERALE E’ FORMULARE LA TEORIA PURA DEL DI-
RITTO . Intende spiegare l’analisi del diritto disgiuntamente da qualsiasi riferimento ad altre real-
tà ( economiche, sociali, culturali.. )
K. SI CHIEDE : COSA C’E’ DI TIPICAMENENTE GIURIDICO NELL’ESPERIENZA GIURIDICA?
A prescindere dal fatto che il diritto è mescolato ad altre dimensioni non giuridiche, l’approccio
metodologico di K. Mira a studiare il diritto nella sua essenza depurata da altre dimensioni ( TEO-
RIA PURA DEL DIRITTO = FORMA PURA DEL DIRITTO ). Il suo obiett ivo è dimostrare che il diritto
può essere autonomo dalla polit ica. Dimostrare che è possibile analizzare il diritto sulla base di
element i solo giuridici. E’ possibile dimostrare che una norma giuridica è valida non perché voluta
da un’autorità polit ica, ma perché è la STRUTURA DEL DIRITTO CHE VUOLE CHE SIA COSI’.
K. VIOLE EMANCIPARE IL DIRITTO DALLA POLITICA.
PRESUPPOSTO METOCOLOGICO
Dal punto di vista di altri teorici del giusposit ivismo questo modello di diritto non è opportuno
ut ilizzare, e non è nemmeno condivisibile ( dietro di se ha un un riferimento culturale occidentale,
DIMENTICO CHE L’ORDINE MONDIALE DOVREBBE ESSERE UN ORDINE PLURALE E POLICEN-
TRICO ). IL DIRITTO INT.LE NON DEVE EVOLVERE VERSO L’ACCENTRAMENTO, significherebbe
legitt imare l’imperialismo ( K. HA INVECE UNA VISIONE DI DIRITTO INT.LE CHE VA VERSO
L’ACCENTRAMENTO ).
Secondo Zolo e altri autori il diritto int.le deve essere decentrato, non imporre una visione unica
di giust izia. Quest ioni come la violazione dei diritt i essenziali delle donne da questo punto di vi-
sta non sono definite tali, ma bisogna sempre porsi dal punto di vista di chi prat ica quella certa
tradizione che in altre realtà è vista come un crimine.
C’E’ UN PRESUPPOSTO DEL RELATIVISMO ( di fronte alla molt iplicazione di valori e culture non
possiamo pretendere di essere portatori di un’unica visione di giust izia ). TUTTE LE DIFFERENZE
SI PONGONO SULLO STESSO PIANO. NON SI PUO’ DIRE COSA SIA BENE E COSA SIA MALE.
MA ALLORA COME FARE DELLE SCELTE? E’ QUI CHE SORGE LA CONTRADDIZIONE DEL RELA-
TIVISMO. AD UN CERTO PUNTO BISOGNERA’ PUR RICONOSCERE CHE ALCUNE RAGIONI SIA-
NO PIU’ BUONE E VALIDE DI ALTRE.
E’ UN PRESUPPOSTO FUNZIONALISTA ( CONTRARIO ALL’ACCENTRAMENTO DI UNA CULTURA
GIURIDICA UNICA ) = ORDINE E’ QUALCOSA CHE SI PRODUCE NON CHE SI INTRODUCE.
PUNTA DUNQUE ALLA NECESSITA’ DELLA POLITICA.
CONTRADDIZIONI:
Da un lato si dice che il diritto int.le è diventato ciò che K diceva ( diritto epurato da altre
· dimensioni )
Dall’altro si dice che bisogna tenere conto delle relazioni indisgiungibili tra diritto e polit i-
· ca.
Ma allora come collocarsi, come può essere possibile abbracciare una causa? Le scelte polit iche
su temi di giust izia int.le resterebbero delle mere scelte soggett ive.
PROBLEMI DI QUESTA DOTTRINA IMPURA DERIVANO DA :
RELATIVISMO DI FONDO
· CONCEZIONE DEL DIRITTO IN QUANTO TALE ( PRIORITA’ DELLA POLITICA SUL DIRIT-
· TO )
A LIVELLO DESCRITTIVO:
LA TESI E’ DEBOLE ( si dice solo che la polit ica svolge un forte condizionamento che d’altra parte
contraddice la crit ica di corruzione polit ica delle Cort i int.li )
A LIVELLO PRESCRITTIVO:
NON DICE QUALE ALTRA SOLUZIONE/ ORDINE SI PUO’ CONFIGURARE
Padova 11.XI.09
CRIMINI INT.LI ( TORTURA, TERRORISMO INT.LE, GENOCIDIO .. )
TORTURA: Font i in questa materia si ritrovano nella Dihiarazione del 48, Convenzione Europea
per i diritt i dell’uomo, Convenzione di NY contro la tortura del 1984, Patt i sui diritt i civili e politi-
ci:
DICHIARAZIONE UNIVERSALE SUI DIRITTI DEL’UOMO ( 1948 )
ART 3. DIRITTO ALLA VITA, LIBERTA’, SICUREZZA DELLA PROPRIA PERSONA
ART. 5 NESSUN INDIVIDUO POTRA’ ESSERE SOTTOPOSTO A TORTURA
CONVENZIONE EUROPEA
ART. 3 NESSUNO PUO’ ESSERE SOTTOPOSTO A TORTURA
Nessuna delle due font i fornisce una definizione della fatt ispecie.
Prima definizione di tortura la troviamo nella Convenzione di NY del 1984. Due sono le ragioni di
tale Convenzione:
Rendere il divieto più vincolante ( così come il relat ivo strumento di garanzia ). Si produce
· una codificazione nella speranza di aumentare la garanzia del divieto
La definizione della fatt ispecie in ambito penale è indispensabile.
·
Art.1 Convenzione di NY ( fornisce una precisa definizione per l’applicazione tassat iva della defi-
nizione del crimine ) = nello Statuto della Corte penale int.le viene ripresa sostanzialmente questa
definizione di crimine.
-Perché un comportamento possa configurarsi come atto di tortura è importante che vengano
qualificat i alcuni obiett ivi per cui quella stessa condotta è stata posta in essere. La definizione
degli obiett ivi è parte integrante della condotta.
-Perché sia qualificato come atto di tortura deve essere stato compiuto da un agente della fun-
zione pubblica e a t itolo ufficiale.
LA CONVENZIONE E’ STRUMENTO DI DIRITTO PATTIZIO AL CUI INTERNO ( ART 3-10-16 ) VIENE
CHIARITO L’OBBLIGO CHE GLI STATI PARTE CONTRAGGONO RATIFICANDO LA CONVENZIO-
NE. NON SONO TUTTAVIA NORME SELF EXECUTING ( rinviano a un intervento legislat ivo
· che dia un contributo all’indirizzo ). L’Italia non ha ancora provveduto a rat ificare la Con-
venzione, quindi non è vincolante. RIMANGONO SOLO VINCOLANTI I PATTI DEL 66 E LA
CONVENZIONE EUROPEA. RIMANE LA POSSIBILITA’ D’AZIONE DELLA CORTE PENALE
INT.LE CHE ITALIA HA RATIFICATO.
La mancata rat ifica è un problema che ha toccato il centro di Abu Graihb ( in territorio
· iraqeno ) dove durante la guerra USA ebbe un ruolo esplicito. Impossibilità di ricorrere alla
Convenzione di NY ( USA non hnno rat ificato ) ha portato all’incapacità del diritto int.le di
agire ( USA per altro non hanno nemmeno rat ificato lo Statuto della Corte penale int.le,
CONTROLLA!! ). SI FA DUNQUE NECESSARIA L’INTERAZIONE TRA DIRITTO INTERNO E
STRUMENTI INT.LI PERCHE’ SIA POSSIBILE FARE GIUSTIZIA. OCCORRE UNA FORMA DI
RICEZIONE DA PARTE DELLO STATO.
GENOCIDIO: Altro ordine di problemi che riguarda la definizione del crimine.
Situazione delle font i:
Convenzione ONU del 1948, in base alla quale si definisce come tale lo sterminio di gruppi
· protett i perpetrata con la precisa intenzione di eliminare quel gruppo ( razziale, etnico, re-
ligioso.. ).
-ATTO DI DISTRUZIONE DEL GRUPPO SIA INTENZIONALE ( DOLO AGGRAVATO ) = E’ COME SE
I CRIMINI INT.LI FOSSERO DEI (CRIMINI X 2). Perché possa essere riconosciuto come crimine
int.le occorrono element i che rendano un reato ancora più feroce ( SISTEMATICITA’, OBIETTIVI
POLITICI, CHE RIENTRA IN UN PIANO, PROGETTO.. )= UCCIDERE PERSONE IN QUANTO PARTI
DI UN DETERMINATO GRUPPO CHE SI INTENDE DISTRUGGERE.
DUE SONO GLI ELEMENTI SALIENTI:
Fatto che il gruppo protetto sia INDIVIDUATO SU BASI SPECIFICHE ( razza, etnia, religio-
· ne, lingua )
Dolo aggravato
·
Es. 1993 Att ività tribunale ad hoc per crimini commessi nella ex- Yugoslavia. L definizione di ge-
nocidio viene per la prima volta applicata.
-Tribunale per i crimini in Rwanda- definizione di genocidio qui non trova applicazione. Qui la con-
trapposizione tra Tutsu e Hutu non si dist ingue per nessuna di queste ragioni. Qui la dist inzione
era di natura socio culturale, come eredità del regime coloniale belga. La dist inzione era tanto
radicata che nella carta d’ident ità si specificava l’appartenenza culturale.
Si pensò allora di estendere la base di dist inzione di un gruppo. Vale la regola dell’autodefinizione
di gruppo protetto. Si mantengono fuori ragioni polit iche e culturali. La Corte penale int.le ha poi
deciso di adottare un’interpretazione più ampia: att i di violenza perpetuat i in Rwanda potevano
così essere considerat i att i di genocidio.
Ma per il caso del Darfur non si può parlare di genocidio. Si rit iene che non ci sia stato perché la
contrapposizione tra i gruppo non era su base naz.le ne etnica ( per tanto non qualificabile come
genocidio ).
TORTURA : Dal 2001 a oggi è diventato un tema molto importante anche perch