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DIRITTI REALI MINORI
Con il diritto di proprietà possono coesistere sulla cosa altri diritti appartenenti
a soggetti diversi dal proprietario e sono: il diritto di superficie, l’usufrutto, l’uso
e l’abitazione, l’enfiteusi e le servitù.
L’esistenza di questi diritti sulla cosa restringe il diritto di proprietà e limita le
facoltà derivanti da questo e permette che determinate facoltà vengano
esercitate da soggetto diverso dal proprietario.
La legge è l’unica in grado di regolarli e può porvi un limite di tempo come nel
caso dell’usufrutto che dura solo fino alla morte del titolare del diritto. Inoltre,
essi possono cadere in prescrizione dopo venti anni di non uso da parte del
titolare.
L’azione a difesa dei diritti reali minori prende il nome di azione confessoria,
con la quale si vuole ottenere il riconoscimento in giudizio del diritto su cosa
altrui contro chiunque, proprietario o terzo.
Il diritto di superficie
È il diritto di edificare o mantenere una costruzione su suolo altrui, può essere
costituito in perpetuo o a tempo determinato. Una volta scaduto il termine, il
diritto di superficie si estingue e torna in vigore il principio dell’accessione,
secondo il quale il proprietario del suolo è proprietario anche di quello che ci sta
sopra.
Il diritto di costruire si prescrive dopo venti anni di non uso, ad eccezione del
caso in cui il superficiario abbia cominciato a costruire, se la costruzione
dovesse rovinarsi o crollare, il superficiario avrebbe comunque il diritto di
ricostruire.
Usufrutto, uso e abitazione
Il diritto di usufrutto su una cosa comprende:
La facoltà di godere della cosa ovvero di utilizzarla a proprio vantaggio
rispettando però la destinazione economica stabilita dal proprietario;
La facoltà di fare propri i frutti della cosa, che essi siano naturali o
civili.
Il proprietario conserva la facoltà di disporre della cosa, può infatti venderla, ma
chi la acquista compra una cosa gravata da diritto minore fino alla scadenza di
questo.
L’usufrutto ha termini di scadenza fissati dalla legge, se si tratta di persona
fisica fino alla morte del titolare dell’usufrutto, se è persona giuridica, per
massimo trent’anni. 2
L’usufruttuario può cederlo ad altri tramite contratto, ma comunque il diritto si
estinguerà alla morte del primo titolare.
L’usufrutto può essere volontario, costituito per contratto o testamento,
oppure legale, spettante ai genitori sul bene del figlio minore.
Al termine dell’usufrutto, il bene dovrà essere riconsegnato al proprietario nello
stato in cui si trovava inizialmente salvo per il deterioramento dovuto all’uso.
L’usufrutto può anche avere ad oggetto cose consumabili o fungibili, in questo
caso l’usufruttuario non dovrà restituire necessariamente le stesse cose ma il
loro equivalente in qualità e quantità.
Uso
Il diritto reale di uso si differenzia dall’usufrutto solo in parte per quanto
riguarda la facoltà di godere della cosa, l’usuario infatti può farne propri i frutti
ma solo per quanto necessario ai suoi bisogni e a quelli della sua famiglia.
Abitazione
Il diritto di abitazione è ancora più limitato, ha per oggetto una casa e consiste
nel diritto di abitarla limitatamente ai bisogni del titolare del diritto e della
famiglia.
L’enfiteusi
L’enfiteusi è un diritto perpetuo, di durata non inferiore a vent’anni, può essere
ceduto e trasmesso agli eredi. Generalmente ha per oggetto fondi rustici o
urbani, su di esso l’enfiteuta ha la stessa facoltà di godimento del proprietario
ma con due obblighi: quello di migliorare il fondo e di corrispondere al nudo
proprietario un canone periodico.
L’incentivo per l’enfiteuta è il diritto di affrancazione, ossia la facoltà di
acquistare la proprietà del fondo pagando al concedente il canone annuo
moltiplicato per quindici.
Al concedente spetta il diritto di richiedere ad un giudice l’estinzione
dell’enfiteusi (devoluzione del fondo) se l’enfiteuta non adempie all’obbligo di
migliorare il fondo o se non paga per due anni il canone.
Le servitù prediali
La servitù è una limitazione della facoltà di godimento di un immobile, detto
fondo servente, alla quale corrisponde un diritto del proprietario di un altro
fondo detto dominante.
Le servitù vengono classificate in: →
Servitù positive e negative le prime permettono forme di diretta
o utilizzazione del fondo e obbligano il proprietario di quest’ultimo a lasciar
fare (servitù di passaggio). Le seconde consistono in un obbligo di non 3
fare da parte del fondo servente, come ad esempio non edificare o non
sopraelevare; →
Servitù continue e discontinue per le prime non è necessario
o l’intervento dell’uomo, per le seconde è necessario il comportamento
attivo del titolare della servitù; →
Servitù apparenti e non apparenti sono apparenti le servitù di
o acquedotto mentre non lo sono quelle di passaggio.
Le servitù possono essere costituite volontariamente (per contratto) o
coattivamente. Alla costituzione coattiva si dà luogo quando la legge riconosce
al proprietario di un fondo il diritto di servitù ma il proprietario dell’altro fondo
si rifiuta di costituirla volontariamente.
Le servitù si possono acquistare per usucapione, ossia con l’esercizio di fatto,
prolungato nel tempo del diritto su cosa altrui. Questo non vale per le servitù
non apparenti poiché non danno luogo ad opere visibili sul fondo altrui quindi il
possesso di questo.
Le servitù si estinguono per prescrizione ventennale, la prescrizione delle
servitù positive comincia a decorrere dal momento in cui cessa l’attività di
godimento del fondo altrui, quella delle servitù negative solo dal momento in cui
si verifica un fatto che impedisce l’uso della servitù.
→
Oneri reali obblighi accessori alla titolarità di un diritto reale, gravano
sul titolare del diritto in quanto tale, formano un numero chiuso, cioè non
possono essercene altri oltre a quelli stabiliti dalla legge. (ad esempio
obblighi dell’enfiteuta, spese da sostenere dall’affittuario,…)
Le servitù coattive
Le servitù coattive sono costituite con sentenza del giudice, la quale determina
anche l’indennità dovuta dal proprietario del fondo dominante al proprietario
del fondo servente.
Una servitù può essere costituita coattivamente nei casi in cui:
Un fondo non ha un’uscita sulla via pubblica, o potrebbe averla ma con
❖ costi e disagi eccessivi;
Dal fondo alla strada pubblica c’è già un accesso ma non basta ai bisogni
❖ del fondo e non può essere ampliato;
Dal fondo alla strada c’è già un accesso, ma questo non è sufficiente al
❖ transito di veicoli, se si può allargare sconfinando nel fondo del vicino,
quest’ultimo dovrà permetterlo concedendo una servitù. 4