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DIRITTI REALI

CONCETTO DI DIRITTO la parola ha 2 significati tecnici:

1. DIRITTO IN SENSO OGGETTIVO: è la norma (o complesso di norme giuridica), il

precetto (LAW)

2. DIRITTO IN SENSO SOGGETTIVO: facoltà che deriva dal singolo di compiere

determinati atti in forza del diritto oggettivo (RIGHT). Quando un soggetto ha un

rapporto soggettivo, diventa il polo di un rapporto giuridico

In italiano (DIRITTO) e in latino (IUS) le parole sono uguali, mentre l’inglese ha due

termini per distinguere i 2 concetti

Quando si parla di DIRITTI REALI, si parla di DIRITTI SOGGETTIVI ASSOLUTI CHE HANNO

DIRETTA INCIDENZA SULLE COSE, IMPLICANDO UNA IMMEDIATA, ANCHE SE PIU’ O

MENO INTENSA, POSSIBILITA’ DI INTERVENTO SULLE STESSE

Essi sono divisi in:

DIRITTI RELATIVI sono i cosiddetti DIRITTI DI CREDITO, in cui un SOGGETTO

 

PASSIVO si deve attivare affinchè il titolare del diritto di credito ottenga la

soddisfazione. Tale soddisfazione si ha grazie alla COOPERAZIONE ATTIVA di

soggetti precisi; i Diritti Relativi sono DIRITTI DI OBLIGAZIONE, in cui il creditore

ha diritto soggettivo, ma NON assoluto

DIRITTI ASSOLUTI sono i cosiddetti DIRITTI UMANI, che appartengono all’uomo

 

in quanto tale, (ad esempio il diritto alla manifestazione di pensiero, il diritto

alla privacy) e I DIRITTI ASSOLUTI PATRIMONIALI in cui c’è un titolare del diritto

chiamato SOGGETTO ATTIVO (che ha la facoltà conferita dalla norma) e un

SOGGETTO PASSSIVO (tutti gli altri consociati che hanno l’obbligo di NON

interferire tra il titolare del diritto e il diritto , si devono astenere da interferenze

el rapporto tra il titolare e la res; il soggetto passivo è individuabile in base a un

rapporto con la cosa stessa e non in base al rapporto con la persona del titolare

del diritto reale parziario). La soddisfazione deriva per il titolare del diritto

dall’oggetto del diritto stesso. Autosufficienza intesa nel senso che chi è titolare

del diritto reale non ha bisogno della cooperazione attiva di altri soggetti per

soddisfare il proprio interesse, bensì esclusivamente di un loro atteggiamento

inerte, non ostativo.

Vi sono anche i DIRITTI REALI, cioè SULLE COSE, che sono diritti soggettivi

assoluti sulle cose (DIRITTI PATRIMONIALI) : il titolare del diritto di proprietà HA

LA PROPRIETA’, mentre gli altri si devono astenere dall’intromissione

I DIRITTI REALI INCIDONO DIRETTAMENTE SULLE COSE e sono:

DIRITTI DI PROPRIETA’Primo e unico diritto autonomo e più antico :

o l’individuo umano (e non solo) ha il senso dell’appartenenza, il quale è

fondamentale per la vita; il concetto di proprietà è stato elaborato

dall’antichità

DIRITTI SU COSE ALTRUI il proprietario e titolare di una cosa di

C’è

o proprietà di un altro presuppongono per ciò stesso il diritto di proprietà

di un altro soggetto sulla medesima res, determinando restrizioni più o

meno estese nel campo delle facoltà di regola implicate da questo (si

parla in proposito di diritti reali parziari).

Esempio è USUFRUTTO: il proprietario è un nudo proprietario, mentre

l’usufruttuario usufruisce di tutto. L’usufrutto NON è eterno, ha limiti

temporali, NON si dà agli eredi, ma finisce al massimo con la morte

dell’usufruttuario. Un altro esempio è la SERVITU’ che è sempre un diritto

reale, ma diverso dall’usufrutto.

Il POSSESSO è invece una SITUAZIONE DI FATTO CHE INCIDE DIRETTAMENTE SULLE

COSE, SENZA PER QUESTO ASSUMERE LA VESTE DI DIRITTO SOGGETTIVO.

Gli OGGETTI DEL DIRITTO REALE sono le COSE = PORZIONE DI REALTA’ CHE

L’UOMO ISOLA E CONSIDERA AUTONOMAMENTE: si tratta di un concetto

mentale

La COSA è OGGETTO DI DIRITTIle cose DI CUI SI OCCUPA IL DIRITTO SONO I

BENI = COSE CHE POSSONO TORNARE OGGETTI DI DIRITTO, i beni sono COSE

CHE HANNO VALORE ECONOMICO (puo’ essere intrinseco e NON intrinseco, cioè

che non sta sui sensi)

La cosa ha un VALORE ECONOMICO SE RISPONDE AD UN BISOGNO UMANO, che

puo’ ache NON essere materale e DEVE ESISTERE I QUANTITA’ NON

ENORMEMENTE SUPERIORE AL BISOGNO (tipo l’aria ha un valore economico

nulla: maggiore è il dislivello tra domanda e offerta, maggiore è il loro valore

economico)

Riguardo le cose una prima classificazione è stata fatta dalle ISTITUZIONI DI

GAIO che distingue tra:

COSE NEL PATRIMONIO: COSE FUORI DAL

 

possono avere un PATRIMONIO: NON è detta

proprietario che siao suscettibili di

proprietà privata; in un

preciso momento sono

fuori dal patrimonio

COSE IN COMMERCIO: COSE FUORI DAL

 

puo’ esistere la proprietà COMMERCIO:

privata, possono anche sono insuscettibili di atti di

essere fuori dal trasferimento da parte dei

patrimonio (come le cose privati, sono anche fuori

di nessuno tipo la dal patrimonio degli stessi

selvaggina, o le cose

abbandonate dal

proprietario

Ma la SUMMA DIVISIO c’è tra :

COSE DI DIRITTO DIVINOSono cose FUORI DAL PATRIMOIO E DAL COMMERCIO.

A loro volta si distinguono in:

SACRE: cose consacrate a divinità supere (maggiori per importanza) con

 un atto normativo statale (necessaria una norma giuridica). A partire dal

Cristiaesimo invece le cose vengono consacrate dalle autorità religiose,

non statali (dal 380 d.C. quando il Cristianesimo diventa religione di

Stato).

Si tratta di boschi sacri, templi

RELIGIOSE: sono lasciate agli dei Mani (divinità minori, tipo i Penati o gli

 antenati).

Una cosa diventa religiosa con un ATTO PRIVATO: sono i sepolcri o i luoghi

dove sono seppellite le parti del corpo: i sepolcri sono proprietà dei Mani.

Il sepolcro si realizza con 2 atti: l’INCINERAZIONE (cremazione) e

l’INUMAZIONE (seppellire) e quest ultimo dà la proprietà; l’atto con cui si

realizza un sepolcro fa perdere la proprietà

La violazione del sepolcro è un ATTO SACRILEGO GRAVISSIMO, pena la

morte

SANTE:sono le mura e porte della città. Forzare le porte di una città è

 sacrilegio: pare che Romolo avrebbe ucciso Remo perché Remo saltava

sulle mura di Roma che erano in costruzione (non per scherno): è come

se avesse avuto il diritto/dovere di ucciderlo in quanto si puo’ entrare

nella città solo per la Porta Santa che è appunto inviolabile.

COSE DI DIRITTO UMANO si distinguono in:

PUBBLICHE: appartengono a tutta la collettività, NON possono essere di

 proprietà privata: si contrappongono a quelle PRIVATE

DELLA COLLETTIVITA’: sono sottratte alla proprietà privata e sono

 destinate alla pubblica fruizione di parte dei cittadini

Un’altra differenza è quella tra:

RES MANCIPI(=Prendere per mano)sono le cose più preziose riguardo la

 potenzialità produttive: sono mezzi di produzione agricola: fondi, schiavi,

animale finalizzati all’economia agricola (buoi, cavalli, muli, asini): questa

classificazione riguarda l’agricoltura in quanto è molto antica

La loro proprietà si trasferisc eocn la MANCIPATIO=passaggio di proprietà: è un

RITUALE per cui occorrono almeno 5 cittadini, 1 uomo con una bilancia (in

quanto il peso del rame una volta era denaro), chi cede il mancipio, chi lo

riceve. Possoo anche essere trasferibili mediante IN IURE CESSIO.

Originariamente questo negozio era la compravendita, poi è diventato appunto

un NEGOZIO GIURIDICO ASTRATTO: atto di trasmissione della proprieà delle

cose mancipi, a la formula è comunque ‘mi sia comprato’. Durante il periodo del

diritto classico e preclassico era un modo per trasferire la proprietà delle cose

mancipi,cioè era una vendita fittizia, un rituale. Con la compravendita nasce

invece la permuta del denaro, che interessa a tutti e NON è più uno scambio

Quando viene introdotto il nuovo commercio le res mancipi perdono

importanza , ma restano un nucleo chiuso.

RES NEC MANCIPI sono tutte le altre cose (tra cui anche i fondi provinciali) e si

 trasferiscono con la CONSEGNA

Giustiniano abolirà questa distinzione

Marciano dice che ci sono COSE COMUNI A TUTTI PER DIRITTO NATURALE): queste cose

sono l’aria, l’acqua corrente, il mare, i lidi (in quanto sono il luogo che va attraversato

per raggiungere il mare, poiché non si puo’ impedire a nessuno di accedervi chi lo

impedisce commette DELITTO = INGIURIA/INURIA

Questo diritto naturale è un diritto praticato da tutti i popoli che perciò perde valenza

etica. Secondo Marciano viene praticato da tutti in quanto si basa su un CRITERIO

ACCETTATO DA TUTTI

Distinzione tra:

COSE MOBILI sono i beniche possono trasferirsi da un luogo ad un altro, ivi

 compresi quelli che si animano per virù propria (servi e animali, qualificati talora

come cose semoventi)

COSE IMMOBILIquesto concetto trova il suo referente nel suolo, individuando il

 suolo stesso e quanto vi è incorporato stabilmente

Altra classificazione tra:

COSE CORPORALIsono le cose concrete

o COSE INCORPORALIsono quelle che “consistono in un diritto”. NON

o ammettono mancipatio, né traditio, sono tuttavia mancipi, e ammettono la in

iure cessio.

L’OBLIGATIO è tuttavia una cosa incorporale che non può trasferirsi in nessuno

dei modi

Ulteriore classificazione viene fatta tra:

COSE INFUNGIBILI hanno una LORO ENTITA’(hanno una loro individualità) e

 NON sono intestariabili.

PRESTITO DI USO= restituire la stessa cosa: sono anche INCONSUMABILI (per i

Romani lo erano, noi oggi conosciamo la produzione in serie, quindi le cose

diventano fungibili)

- Le COSE INCONSUMABILIAmmettono un USO RIPETUTO, tipo case, (i vestiti

sono invece DETERIORABILI: le cose deteriorabili sono a metà tra

consumabili e inconsumabili, ma che sia un uso socio-economico normale,

NON anomalo.

L’usufrutto deve avere come oggetto una cosa inconsumabile.

COSE FUNGIBILI NON valgono in base all’individualità, ma il loro VALORE E’

 LEGATO AL GENERE A CUI APPARTENGONO, quindi al PESO, MISURA, QUANTITA’

E SONO INTERSCAMBIABILI

CONTRATTO DI MUTUO=restituire lo stesso valore: sono anche CONSUMABILI.

Non vanno restituite le stesse cose che si sono ricevute, ma altrettante dello

stesso genere e qualità

- Le COSE CONSUMABILI sono quelle che chi le ha le consuma dal punto di

vista FISICO: anche il DENARO è una cosa consumabile. Sono idonee ad

essere utilizzate una sola volta, poiché tale uso unitario ne cagiona la perdita

Le cose possono essere anche:

#. DIVISIBILI parti hanno VALORE IN RELAZIONE AL TUTTO

Le

Esempio: denaro, partita di grano

#. INDIVISIBILI Sono le cose che, se ripartite fisicamente, PERDONO VALORE E

VENGOONO DISTRUTTE

Poi inoltre si distinguono le cose

SEMPLICIHanno per i giuristi una STRUTTURA SOCIO-ECONOMICA UNITARIA

 (tipo un cavallo)

COMPOSTEDerivano da un’UNIONE TECNICA DI COSE SEMPLICI (tipo la casa) e

 hanno una STRUTTURA UNITARIA, ma NON sono omogenee: si puo’ avere

possesso e proprietà di una cosa composta (insieme) senza essere proprietari di

cose semplici

COMPLESSE Sono cose costituire dall’unione di cose semplici che restano

 separate (tipo un gregge con le pecore, una biblioteca con i libri)

Un’altra classificazione definisci i FRUTTI

Dal punto di vista botanico:

ciò che produce l’albero. Da ciò ci sno cose che possono produrre cose che finchè sono

attaccate alla cosa madre NON hanno individualità quando una cosa viene separata

dalla cosa madre diventa una cosa con una sua individualità.

Poi anche ciò che produce la terra viene considerato frutto.

La cosa madre deve essere sempre in grado di produrre un frutto.

Sono considerati frutti anche i prodotti delle miniere anche se non si parla qui di

capacità

Vengono considerati frutti anche i prodotti delle miniere anche se qui NON c’è capacità

riproduttiva: viene considerato un frutto poiché la miniera/cava ha la capacità di

essere sfruttata per un lunghissimo periodo di tempo. Alcuni testi escludevano il

marmo in quanto rende di più nello scavo della montagna, cioè lo scasso della

montagna è tanto evidente.

Dal punto di vista giuridico-economico:

FRUTTO=REDDITO della cosa (NON prodotto), fornito di continità, destinato a durare

nel tempo

Frutti Frutti

NATURALI CIVILI

Le rendite che derivano dall’utilizzo dei

beni che si ha tramite NEGOZIO GIURIDICO

Problema di capire se il PARTO DELLA SCHIAVA è un frutto:

i giuristi romani decisero che NON rientrava tra i frutti perché:

1. Gli schiavi NON si allevano per la riproduzione

2. Tra i frutti che dà l’uomo, NON puo’ esserci l’uomo: il frutto del servo sono le

opere che compier, NON i figli

3. L’uomo è fruitore, NON oggetto di fruizione questa cosa è nelle Istituzioni di

Giustiniano, anche perché è una giustificazione etica e già si era nel

Cristianesimo

Forse sono COPERTURE IDEOLOGICHE e ci sarebbe un’ALTRA GIUSTIFICAZIONE:

Nel II sec. a.C. decidono che NON è frutto ed è un periodo in cui nasce l’usufrutto

NON è una coincidenza

La motivazione è NON lasciare il parto all’usufruttuario: si voleva lasciare al

proprietario il parto della schiava.

La contraddizione è che c’era un acquisto generale dei frutti del proprietario della cosa

madre, tramite la separazione allora anche il figlio della schiava

Il PARTO NON è un frutto quando la schiava è in usufrutto: SE LA SCHIAVA E’ IN

PROPRIETA’ PIENA, IL PARTO E’ ACQUISTATO COME FRUTTONON si voleva lasciare il

frutto all’usufruttuario (il figlio della schiava veniva chiamato FRUCTUS DOMESTICUS)

Si vuole riservare il figlio della schaiva al titolare del dominium.

Il parto della schava è acquistato dal proprietario della donna in forza dello stesso

principio per cui si acquistano a titolo originario i frutti

PROPRIETA’

DIRITTO DI PROPRIETA’

IN ORDINE:

- Da un punto di vista CRONOLOGICO elaborato dai diritti reali

- Da un punto di vista STORICO

- UNICO AUTONOMO: è l’unico diritto che PUO’ STARE DA SOLOtutti gli altri

diritti slle cose presuppongono questo

- Su ESTENSIONE DI FACOLTA’

Profilo di propriètà che qui interessa è La PROPRIETA’ PRIVATA, che stando alla

tradizione a Roma, poi messa per iscritto, ha costituito la base della storia tipo (Livio):

Romolo avrebbe diviso tra i vari Pater Familias un appezzamento del terreno dando a

ciascuno 2 iugeri (bina iugera) che dovevano servire al sostentamento della famiglia e

che potevano lasciare agli eredi

È una METAFORA ricollegabile a due tipologie di acquisizione privata della terra:

- Da un lato al passaggio progressivo di frazione fondiarie dai possedimenti delle

gentes, gestiti pare in forma collettiva, ai singoli capifamiglia: non è plausibile

- Dall’altro alle assegnazioni in proprietà privata di lotti più o meno estesi di ager

publicus: è documentato e si protrae anche in seguito per secoli, costituendo

uno dei punti nodali delle lotte politiche i età repubblicana, ma appare più

sovente come attribuzione ai singoli di possesso anziché di proprietà vera e

propria

La PRIMA FORMA della proprietà privata è sulle COSE MOBILI, che diventano poi RES

MANCIPI (mezzi per lavorare la terra, poi la divisione in proprietà anche della terra)

la prima forma di proprietà dunque riguardava gli oggetti per lavorare la terra e non la

terra stessa

Il diritto individuale di proprietà, sul piano terminologico, è detto elle fonti PROPRIETA’

PER DIRITTO DEI QUIRITI= DOMINIUM EX IURE QUIRITIUM. Il proprietario è il DOMINUS

(le parole Proprietas e Proprietarius sono più tarde e servono a distinguerle d

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher RitaAr di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Lambertini Renzo.
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