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NATURALI CIVILI

Le rendite che derivano dall’utilizzo dei

beni che si ha tramite NEGOZIO GIURIDICO

Problema di capire se il PARTO DELLA SCHIAVA è un frutto:

i giuristi romani decisero che NON rientrava tra i frutti perché:

1. Gli schiavi NON si allevano per la riproduzione

2. Tra i frutti che dà l’uomo, NON puo’ esserci l’uomo: il frutto del servo sono le

opere che compier, NON i figli

3. L’uomo è fruitore, NON oggetto di fruizione questa cosa è nelle Istituzioni di

Giustiniano, anche perché è una giustificazione etica e già si era nel

Cristianesimo

Forse sono COPERTURE IDEOLOGICHE e ci sarebbe un’ALTRA GIUSTIFICAZIONE:

Nel II sec. a.C. decidono che NON è frutto ed è un periodo in cui nasce l’usufrutto

NON è una coincidenza

La motivazione è NON lasciare il parto all’usufruttuario: si voleva lasciare al

proprietario il parto della schiava.

La contraddizione è che c’era un acquisto generale dei frutti del proprietario della cosa

madre, tramite la separazione allora anche il figlio della schiava

Il PARTO NON è un frutto quando la schiava è in usufrutto: SE LA SCHIAVA E’ IN

PROPRIETA’ PIENA, IL PARTO E’ ACQUISTATO COME FRUTTONON si voleva lasciare il

frutto all’usufruttuario (il figlio della schiava veniva chiamato FRUCTUS DOMESTICUS)

Si vuole riservare il figlio della schaiva al titolare del dominium.

Il parto della schava è acquistato dal proprietario della donna in forza dello stesso

principio per cui si acquistano a titolo originario i frutti

PROPRIETA’

DIRITTO DI PROPRIETA’

IN ORDINE:

- Da un punto di vista CRONOLOGICO elaborato dai diritti reali

- Da un punto di vista STORICO

- UNICO AUTONOMO: è l’unico diritto che PUO’ STARE DA SOLOtutti gli altri

diritti slle cose presuppongono questo

- Su ESTENSIONE DI FACOLTA’

Profilo di propriètà che qui interessa è La PROPRIETA’ PRIVATA, che stando alla

tradizione a Roma, poi messa per iscritto, ha costituito la base della storia tipo (Livio):

Romolo avrebbe diviso tra i vari Pater Familias un appezzamento del terreno dando a

ciascuno 2 iugeri (bina iugera) che dovevano servire al sostentamento della famiglia e

che potevano lasciare agli eredi

È una METAFORA ricollegabile a due tipologie di acquisizione privata della terra:

- Da un lato al passaggio progressivo di frazione fondiarie dai possedimenti delle

gentes, gestiti pare in forma collettiva, ai singoli capifamiglia: non è plausibile

- Dall’altro alle assegnazioni in proprietà privata di lotti più o meno estesi di ager

publicus: è documentato e si protrae anche in seguito per secoli, costituendo

uno dei punti nodali delle lotte politiche i età repubblicana, ma appare più

sovente come attribuzione ai singoli di possesso anziché di proprietà vera e

propria

La PRIMA FORMA della proprietà privata è sulle COSE MOBILI, che diventano poi RES

MANCIPI (mezzi per lavorare la terra, poi la divisione in proprietà anche della terra)

la prima forma di proprietà dunque riguardava gli oggetti per lavorare la terra e non la

terra stessa

Il diritto individuale di proprietà, sul piano terminologico, è detto elle fonti PROPRIETA’

PER DIRITTO DEI QUIRITI= DOMINIUM EX IURE QUIRITIUM. Il proprietario è il DOMINUS

(le parole Proprietas e Proprietarius sono più tarde e servono a distinguerle dall’USUS

FRUCTUARIUS).

Si parte dall’OGGETTO da cui si risale a chi è titolare del diritto (e poi le parole come

Proprietas).

Diritto di proprietà è IMPRESCINDIBILE: è individualista, è una manifestazione della

persona umana. Il diritto romano ci si fondadi conseguenza anche sul diritto

ereditario : trasmette signoria, proprietà

Il diritto di proprietà ha 5 caratteri fondamentali:

1. ILLIMITATEZZA INTERNA

Diritto di proprietà su un fondo si estende NON dal punto di vista dell’oggetto

ma sulla sfera di influenza del proprietario dai confini sulla colonna di terra fino

alla colonna d’aria che si eleva sopra ai confini: NON ci sono limiti predefiniti.

In certi casi questa potenzialità deve corrispondere all’interesse del proprietario,

NON ad una forma astratta. L’interesse del proprietario è una FORMA DI

INFLUENZA: virtualmente è illimitata, poi concretamente si basa su u interesse

del proprietario.

Esempio: albero fronduto: bisogna eliminare i rami fino a 15 piedi da terra (4 m)

perché sennò intralciano il passaggio del vicino con l’aratro; è una misura che

va bene per le sporgenze arboree sul terreno del vicino, ma non vale per tutti

2. VALENZA ASSORBENTE

È legata ad una FORZA ATTRATTIVA DEL FONDO.

È di proprietà di chi ha il fondo TUTTO CIO’ CHE E’ INSEIRITO STABILMENE SUL

FONDO (piante, alberi, cose), cioè ciò che è immobile sul fondo.

Si esclude quindi una proprietà divisa per piani

3. ELASTICITA’

ATTITUDINE DELLA PROPRIETA’ DI ESPANDERSI QUANDO VIENE MENO CIO’ CHE

LA COMPRIME.

Esempio: usufrutto è qualcosa che schiaccia, che comprime: quando cessa,il

peso è tolto la proprietà che era nuda, torna piena

4. PERPETUABILITA’

Il diritto di proprietà NON SI ESTINGUE PER IL MANCATO ESERCIZIO, (usufrutto

sì) NON può essere circoscritta entro limiti cronologici predeterminati, allo

spirare dei quali venga meno (proprietà a termine)

NON puo’ essere ceduto né a termine finale, né a condizione risolutivala

proprietà si trasmette in modo virtualmente perpetuo(puo’ essere anche

ritrasferita): la proprietà NON puo’ restare in sospeso

Impossibilità tecnica di cedere proprietà a termine finale e a condizione

risolutiva

5. NATURA FRANCA: IMMUNITA’ DEL FONDO ITALICO

Sul fondo italico NON CI SONO TRIBUTI: ha natura immune, franca

Invece i fondi provinciali, che hanno proprietà diversa dai diritti e NON sono Res

Mancipi, NON sono immuni.:Viene meno nel 284 con Diocleziano.

Il proprietario può fare tutto ciò che NON gli è vietato o dal diritto oggettivo o

dall’esistenza di concorrenti diritti altrui sulla cosa che d’altronde lo stesso

titolare ha costituito

Questi 5 caratteri NON MUTANO DURANTE LA STORIA DI ROMA tranne 1 che viene

meno nel 284 con Diocleziano, cioè l’Immunità del fondo italico.

Riguardo la PROBLEMATICA DI ABUSO DEL DIRITTO:

Su ATTI EMULATIVIsi tratta di comportamenti che il proprietario senza alcun

 utile personale pone in essere al solo scopo di danneggiare altri o recar loro

fastidio: nel diritto romano non esiste alcun principio generale che li inibisca.

Dalle singole decisioni di casi pratici formulate dai giuristi emerge la concezione

di un esercizio del diritto alieno da malizie; non si giustifica ogni esplicazione di

facoltà soltanto perché astrattamente ricompresa nel contenuto del diritto di cui

si è titolari.

Abuso RIFERITO A TERZI

NON puo’ considerarsi in dolo chi esercita un suo diritto: chi esercita un diritto

lede l’interesse di qualcuno, ma comunque puo’ esercitarlol’ESERCIZIO DEL

DIRITTO TOGLIELA VALENZA DELL’ILLECITO DELL’ATTO CHE SI COMPIE

Su OGGETTO DEL DIRITTOAbuso RIFERITO A OGGETTO DEL DIRITTO. Si tratta

 di IMMISSIONI NELL’ALTRUI (es fumo, rumori), oer le quali il limite che affiora

dall’apparato testuale è quello segnato dall’uso normale della cosa.

Casi in cui la facoltà esercitata rientra nel diritto di proprietà ma NON puo’ essere

esercitata: Uno è quello degli ATTI EMULATIVI: deriva dall’emulazione, ma NON allude

alla gara ma alle facoltà esercitate senza utile, proprio al fine di recare danno o

fastidio a altriesempio: proprietario agisce in rivendica per ottenere cosa che ha

possessore di buona fede il quale ha delle spese:

-SPESE NECESSARIESe NON compiute il bene perisce dopo la rivendica il

proprietario

- SPESE UTILIRendono la cosa più produttiva deve risarcirle

-SPESE VOLUTTUARIEAbbelliscono e rendono più preziosa la cosa ,a NON erano né

utili né necessarie Proprietario NON deve rimborsarle: possessore puo’ riprendersi le

aggiunte, ma tipo di una casa NON puo’ raschiare gli affreschi

Sarebbe un Atto Emulativo: se riprende gli affreschi in mano NON ha nulla, crea solo

problemi e dispetto:modo di abusare del diritto in rapporto con i terzi

QUANDO L’OGGETTO DEL DIRITTO E’UNO SCHIAVO (situazione quasi del tutto

eliminato: è più che altro una cosa teorica): in base alla FILOSOFIA STOICA riguardo

l’uguaglianza tra gli uominiin una morale evolutiva NON si puo’ infierire sul terzo: è

un ABUSO DI DIRITTO, poiché dell’oggetto del diritto poteva essere anche eliminato

dal proprietario

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA’ specialmente in età post classica è da

credersi che fosse conosciuto un principio per cui l’autorità può appropriarsi di beni

privati al fine di realizzare un interesse pubblico corrispondendo ai loro titolari un

indennizzo

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RIEPILOGO DELLE PROPRIETA’ AFFRONTATE FIN’ORA:

- DOMINIUM EX IURE QUIRITIUM = PROPRIETA’ PER DIRITTO DEI QUIRIRTI del civis

romano che fa parte della città stato; è della res mancipi sul terreno italico

- PRETORE che agisce nel PROCESSO FORMULARE: nasce con lui una nuova

forma di apparteneis in tutto rapportabile alla proprietà. Gaio parla di 2 tipi di

proprietà:

PROPRIETA’ BONITARIA: chi ce l’ha, ha la cosa presso di sé e vi esercita la

o signoria

MANCIPATIO: diventa il modo (negozio astratto) di trasferire le cose

o mancipiquando arriva il pretore si verificano acquisti senza mancipatio :

ciò era ritenuto diciamo contro la fides e il proprietario non poteva

rivendicare.

Quando il venditore agisce in rivendica nel processo formulare c’è

l’ECCEZIONE, la quale è una DIFESA DEL CONVENUTO: si tratta di

INSERIRE UN ELEMENTO CHE RENDEREBBE INGIUSTA LA CONDANNA IL

PROPRIETARIO E’ TALE (NON si nega il diritto civile), MA IL CONVENUTO

NON VIENE CONDANNATO

Exceptio rei venditae e traditae= eccezione di cosa venduta e

consegnata (NON mancipata): con ciò il proprietario quiritario perde la

cosa

Ma se chi ha comprato la cosa perde il possesso in favore di un altro, NON puo’

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher RitaAr di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Lambertini Renzo.
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