NATURALI CIVILI
Le rendite che derivano dall’utilizzo dei
beni che si ha tramite NEGOZIO GIURIDICO
Problema di capire se il PARTO DELLA SCHIAVA è un frutto:
i giuristi romani decisero che NON rientrava tra i frutti perché:
1. Gli schiavi NON si allevano per la riproduzione
2. Tra i frutti che dà l’uomo, NON puo’ esserci l’uomo: il frutto del servo sono le
opere che compier, NON i figli
3. L’uomo è fruitore, NON oggetto di fruizione questa cosa è nelle Istituzioni di
Giustiniano, anche perché è una giustificazione etica e già si era nel
Cristianesimo
Forse sono COPERTURE IDEOLOGICHE e ci sarebbe un’ALTRA GIUSTIFICAZIONE:
Nel II sec. a.C. decidono che NON è frutto ed è un periodo in cui nasce l’usufrutto
NON è una coincidenza
La motivazione è NON lasciare il parto all’usufruttuario: si voleva lasciare al
proprietario il parto della schiava.
La contraddizione è che c’era un acquisto generale dei frutti del proprietario della cosa
madre, tramite la separazione allora anche il figlio della schiava
Il PARTO NON è un frutto quando la schiava è in usufrutto: SE LA SCHIAVA E’ IN
PROPRIETA’ PIENA, IL PARTO E’ ACQUISTATO COME FRUTTONON si voleva lasciare il
frutto all’usufruttuario (il figlio della schiava veniva chiamato FRUCTUS DOMESTICUS)
Si vuole riservare il figlio della schaiva al titolare del dominium.
Il parto della schava è acquistato dal proprietario della donna in forza dello stesso
principio per cui si acquistano a titolo originario i frutti
PROPRIETA’
DIRITTO DI PROPRIETA’
IN ORDINE:
- Da un punto di vista CRONOLOGICO elaborato dai diritti reali
- Da un punto di vista STORICO
- UNICO AUTONOMO: è l’unico diritto che PUO’ STARE DA SOLOtutti gli altri
diritti slle cose presuppongono questo
- Su ESTENSIONE DI FACOLTA’
Profilo di propriètà che qui interessa è La PROPRIETA’ PRIVATA, che stando alla
tradizione a Roma, poi messa per iscritto, ha costituito la base della storia tipo (Livio):
Romolo avrebbe diviso tra i vari Pater Familias un appezzamento del terreno dando a
ciascuno 2 iugeri (bina iugera) che dovevano servire al sostentamento della famiglia e
che potevano lasciare agli eredi
È una METAFORA ricollegabile a due tipologie di acquisizione privata della terra:
- Da un lato al passaggio progressivo di frazione fondiarie dai possedimenti delle
gentes, gestiti pare in forma collettiva, ai singoli capifamiglia: non è plausibile
- Dall’altro alle assegnazioni in proprietà privata di lotti più o meno estesi di ager
publicus: è documentato e si protrae anche in seguito per secoli, costituendo
uno dei punti nodali delle lotte politiche i età repubblicana, ma appare più
sovente come attribuzione ai singoli di possesso anziché di proprietà vera e
propria
La PRIMA FORMA della proprietà privata è sulle COSE MOBILI, che diventano poi RES
MANCIPI (mezzi per lavorare la terra, poi la divisione in proprietà anche della terra)
la prima forma di proprietà dunque riguardava gli oggetti per lavorare la terra e non la
terra stessa
Il diritto individuale di proprietà, sul piano terminologico, è detto elle fonti PROPRIETA’
PER DIRITTO DEI QUIRITI= DOMINIUM EX IURE QUIRITIUM. Il proprietario è il DOMINUS
(le parole Proprietas e Proprietarius sono più tarde e servono a distinguerle dall’USUS
FRUCTUARIUS).
Si parte dall’OGGETTO da cui si risale a chi è titolare del diritto (e poi le parole come
Proprietas).
Diritto di proprietà è IMPRESCINDIBILE: è individualista, è una manifestazione della
persona umana. Il diritto romano ci si fondadi conseguenza anche sul diritto
ereditario : trasmette signoria, proprietà
Il diritto di proprietà ha 5 caratteri fondamentali:
1. ILLIMITATEZZA INTERNA
Diritto di proprietà su un fondo si estende NON dal punto di vista dell’oggetto
ma sulla sfera di influenza del proprietario dai confini sulla colonna di terra fino
alla colonna d’aria che si eleva sopra ai confini: NON ci sono limiti predefiniti.
In certi casi questa potenzialità deve corrispondere all’interesse del proprietario,
NON ad una forma astratta. L’interesse del proprietario è una FORMA DI
INFLUENZA: virtualmente è illimitata, poi concretamente si basa su u interesse
del proprietario.
Esempio: albero fronduto: bisogna eliminare i rami fino a 15 piedi da terra (4 m)
perché sennò intralciano il passaggio del vicino con l’aratro; è una misura che
va bene per le sporgenze arboree sul terreno del vicino, ma non vale per tutti
2. VALENZA ASSORBENTE
È legata ad una FORZA ATTRATTIVA DEL FONDO.
È di proprietà di chi ha il fondo TUTTO CIO’ CHE E’ INSEIRITO STABILMENE SUL
FONDO (piante, alberi, cose), cioè ciò che è immobile sul fondo.
Si esclude quindi una proprietà divisa per piani
3. ELASTICITA’
ATTITUDINE DELLA PROPRIETA’ DI ESPANDERSI QUANDO VIENE MENO CIO’ CHE
LA COMPRIME.
Esempio: usufrutto è qualcosa che schiaccia, che comprime: quando cessa,il
peso è tolto la proprietà che era nuda, torna piena
4. PERPETUABILITA’
Il diritto di proprietà NON SI ESTINGUE PER IL MANCATO ESERCIZIO, (usufrutto
sì) NON può essere circoscritta entro limiti cronologici predeterminati, allo
spirare dei quali venga meno (proprietà a termine)
NON puo’ essere ceduto né a termine finale, né a condizione risolutivala
proprietà si trasmette in modo virtualmente perpetuo(puo’ essere anche
ritrasferita): la proprietà NON puo’ restare in sospeso
Impossibilità tecnica di cedere proprietà a termine finale e a condizione
risolutiva
5. NATURA FRANCA: IMMUNITA’ DEL FONDO ITALICO
Sul fondo italico NON CI SONO TRIBUTI: ha natura immune, franca
Invece i fondi provinciali, che hanno proprietà diversa dai diritti e NON sono Res
Mancipi, NON sono immuni.:Viene meno nel 284 con Diocleziano.
Il proprietario può fare tutto ciò che NON gli è vietato o dal diritto oggettivo o
dall’esistenza di concorrenti diritti altrui sulla cosa che d’altronde lo stesso
titolare ha costituito
Questi 5 caratteri NON MUTANO DURANTE LA STORIA DI ROMA tranne 1 che viene
meno nel 284 con Diocleziano, cioè l’Immunità del fondo italico.
Riguardo la PROBLEMATICA DI ABUSO DEL DIRITTO:
Su ATTI EMULATIVIsi tratta di comportamenti che il proprietario senza alcun
utile personale pone in essere al solo scopo di danneggiare altri o recar loro
fastidio: nel diritto romano non esiste alcun principio generale che li inibisca.
Dalle singole decisioni di casi pratici formulate dai giuristi emerge la concezione
di un esercizio del diritto alieno da malizie; non si giustifica ogni esplicazione di
facoltà soltanto perché astrattamente ricompresa nel contenuto del diritto di cui
si è titolari.
Abuso RIFERITO A TERZI
NON puo’ considerarsi in dolo chi esercita un suo diritto: chi esercita un diritto
lede l’interesse di qualcuno, ma comunque puo’ esercitarlol’ESERCIZIO DEL
DIRITTO TOGLIELA VALENZA DELL’ILLECITO DELL’ATTO CHE SI COMPIE
Su OGGETTO DEL DIRITTOAbuso RIFERITO A OGGETTO DEL DIRITTO. Si tratta
di IMMISSIONI NELL’ALTRUI (es fumo, rumori), oer le quali il limite che affiora
dall’apparato testuale è quello segnato dall’uso normale della cosa.
Casi in cui la facoltà esercitata rientra nel diritto di proprietà ma NON puo’ essere
esercitata: Uno è quello degli ATTI EMULATIVI: deriva dall’emulazione, ma NON allude
alla gara ma alle facoltà esercitate senza utile, proprio al fine di recare danno o
fastidio a altriesempio: proprietario agisce in rivendica per ottenere cosa che ha
possessore di buona fede il quale ha delle spese:
-SPESE NECESSARIESe NON compiute il bene perisce dopo la rivendica il
proprietario
- SPESE UTILIRendono la cosa più produttiva deve risarcirle
-SPESE VOLUTTUARIEAbbelliscono e rendono più preziosa la cosa ,a NON erano né
utili né necessarie Proprietario NON deve rimborsarle: possessore puo’ riprendersi le
aggiunte, ma tipo di una casa NON puo’ raschiare gli affreschi
Sarebbe un Atto Emulativo: se riprende gli affreschi in mano NON ha nulla, crea solo
problemi e dispetto:modo di abusare del diritto in rapporto con i terzi
QUANDO L’OGGETTO DEL DIRITTO E’UNO SCHIAVO (situazione quasi del tutto
eliminato: è più che altro una cosa teorica): in base alla FILOSOFIA STOICA riguardo
l’uguaglianza tra gli uominiin una morale evolutiva NON si puo’ infierire sul terzo: è
un ABUSO DI DIRITTO, poiché dell’oggetto del diritto poteva essere anche eliminato
dal proprietario
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA’ specialmente in età post classica è da
credersi che fosse conosciuto un principio per cui l’autorità può appropriarsi di beni
privati al fine di realizzare un interesse pubblico corrispondendo ai loro titolari un
indennizzo
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RIEPILOGO DELLE PROPRIETA’ AFFRONTATE FIN’ORA:
- DOMINIUM EX IURE QUIRITIUM = PROPRIETA’ PER DIRITTO DEI QUIRIRTI del civis
romano che fa parte della città stato; è della res mancipi sul terreno italico
- PRETORE che agisce nel PROCESSO FORMULARE: nasce con lui una nuova
forma di apparteneis in tutto rapportabile alla proprietà. Gaio parla di 2 tipi di
proprietà:
PROPRIETA’ BONITARIA: chi ce l’ha, ha la cosa presso di sé e vi esercita la
o signoria
MANCIPATIO: diventa il modo (negozio astratto) di trasferire le cose
o mancipiquando arriva il pretore si verificano acquisti senza mancipatio :
ciò era ritenuto diciamo contro la fides e il proprietario non poteva
rivendicare.
Quando il venditore agisce in rivendica nel processo formulare c’è
l’ECCEZIONE, la quale è una DIFESA DEL CONVENUTO: si tratta di
INSERIRE UN ELEMENTO CHE RENDEREBBE INGIUSTA LA CONDANNA IL
PROPRIETARIO E’ TALE (NON si nega il diritto civile), MA IL CONVENUTO
NON VIENE CONDANNATO
Exceptio rei venditae e traditae= eccezione di cosa venduta e
consegnata (NON mancipata): con ciò il proprietario quiritario perde la
cosa
Ma se chi ha comprato la cosa perde il possesso in favore di un altro, NON puo’
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