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Diritti reali

Concetto di diritto

La parola "diritto" ha due significati tecnici:

  • Diritto in senso oggettivo: È la norma (o complesso di norme giuridiche), il precetto (LAW).
  • Diritto in senso soggettivo: Facoltà che deriva dal singolo di compiere determinati atti in forza del diritto oggettivo (RIGHT). Quando un soggetto ha un rapporto soggettivo, diventa il polo di un rapporto giuridico.

In italiano ("diritto") e in latino ("ius") le parole sono uguali, mentre l’inglese ha due termini per distinguere i due concetti.

Diritti reali

Quando si parla di diritti reali, si parla di diritti soggettivi assoluti che hanno una diretta incidenza sulle cose, implicando una immediata, anche se più o meno intensa, possibilità di intervento sulle stesse. Essi sono divisi in:

Diritti relativi

I diritti relativi sono i cosiddetti diritti di credito, in cui un soggetto passivo si deve attivare affinché il titolare del diritto di credito ottenga la soddisfazione. Tale soddisfazione si ha grazie alla cooperazione attiva di soggetti precisi; i diritti relativi sono diritti di obbligazione, in cui il creditore ha diritto soggettivo, ma non assoluto.

Diritti assoluti

I diritti assoluti sono i cosiddetti diritti umani, che appartengono all’uomo in quanto tale (ad esempio il diritto alla manifestazione di pensiero, il diritto alla privacy) e i diritti assoluti patrimoniali in cui c’è un titolare del diritto chiamato soggetto attivo (che ha la facoltà conferita dalla norma) e un soggetto passivo (tutti gli altri consociati che hanno l’obbligo di non interferire tra il titolare del diritto e il diritto, si devono astenere da interferenze nel rapporto tra il titolare e la res; il soggetto passivo è individuabile in base a un rapporto con la cosa stessa e non in base al rapporto con la persona del titolare del diritto reale parziario). La soddisfazione deriva per il titolare del diritto dall’oggetto del diritto stesso. Autosufficienza intesa nel senso che chi è titolare del diritto reale non ha bisogno della cooperazione attiva di altri soggetti per soddisfare il proprio interesse, bensì esclusivamente di un loro atteggiamento inerte, non ostativo.

Diritti reali sulle cose

I diritti reali sulle cose sono diritti soggettivi assoluti sulle cose (diritti patrimoniali): il titolare del diritto di proprietà ha la proprietà, mentre gli altri si devono astenere dall’intromissione. I diritti reali incidono direttamente sulle cose e sono:

Diritti di proprietà

Primo e unico diritto autonomo e più antico: l'individuo umano (e non solo) ha il senso dell'appartenenza, il quale è fondamentale per la vita; il concetto di proprietà è stato elaborato dall'antichità.

Diritti su cose altrui

Il proprietario e titolare di una cosa di proprietà di un altro presuppongono per ciò stesso il diritto di proprietà di un altro soggetto sulla medesima res, determinando restrizioni più o meno estese nel campo delle facoltà di regola implicate da questo (si parla in proposito di diritti reali parziari). Esempio è l’usufrutto: il proprietario è un nudo proprietario, mentre l’usufruttuario usufruisce di tutto. L’usufrutto non è eterno, ha limiti temporali, non si dà agli eredi, ma finisce al massimo con la morte dell’usufruttuario. Un altro esempio è la servitù che è sempre un diritto reale, ma diverso dall’usufrutto.

Possesso

Il possesso è invece una situazione di fatto che incide direttamente sulle cose, senza per questo assumere la veste di diritto soggettivo.

Oggetto del diritto reale

Gli oggetti del diritto reale sono le cose = porzione di realtà che l’uomo isola e considera autonomamente: si tratta di un concetto mentale. La cosa è oggetto di diritti, le cose di cui si occupa il diritto sono i beni = cose che possono tornare oggetti di diritto, i beni sono cose che hanno valore economico (può essere intrinseco e non intrinseco, cioè che non sta sui sensi). La cosa ha un valore economico se risponde a un bisogno umano, che può anche non essere materiale e deve esistere in quantità non enormemente superiore al bisogno (tipo l’aria ha un valore economico nulla: maggiore è il dislivello tra domanda e offerta, maggiore è il loro valore economico).

Classificazione delle cose

Riguardo le cose, una prima classificazione è stata fatta dalle istituzioni di Gaio che distingue tra:

  • Cose nel patrimonio: Possono avere un proprietario; sono suscettibili di proprietà privata; in un preciso momento sono fuori dal patrimonio.
  • Cose fuori dal patrimonio: Non è detto che siano suscettibili di proprietà privata; in un preciso momento sono fuori dal patrimonio.

Ma la summa divisio è tra:

  • Cose di diritto divino: Sono cose fuori dal patrimonio e dal commercio. A loro volta si distinguono in:
    • Sacre: Cose consacrate a divinità superiori (maggiori per importanza) con un atto normativo statale (necessaria una norma giuridica). A partire dal Cristianesimo invece le cose vengono consacrate dalle autorità religiose, non statali (dal 380 d.C. quando il Cristianesimo diventa religione di Stato). Si tratta di boschi sacri, templi.
    • Religiose: Sono lasciate agli dei Mani (divinità minori, tipo i Penati o gli antenati). Una cosa diventa religiosa con un atto privato: sono i sepolcri o i luoghi dove sono seppellite le parti del corpo: i sepolcri sono proprietà dei Mani. Il sepolcro si realizza con due atti: l’incinerazione (cremazione) e l’inumazione (seppellire) e quest’ultimo dà la proprietà; l’atto con cui si realizza un sepolcro fa perdere la proprietà. La violazione del sepolcro è un atto sacrilego gravissimo, pena la morte.
    • Sante: Sono le mura e porte della città. Forzare le porte di una città è sacrilegio: pare che Romolo avrebbe ucciso Remo perché Remo saltava sulle mura di Roma che erano in costruzione (non per scherno): è come se avesse avuto il diritto/dovere di ucciderlo in quanto si può entrare nella città solo per la Porta Santa che è appunto inviolabile.
  • Cose di diritto umano: Si distinguono in:
    • Pubbliche: Appartengono a tutta la collettività, non possono essere di proprietà privata: si contrappongono a quelle private.
    • Della collettività: Sono sottratte alla proprietà privata e sono destinate alla pubblica fruizione di parte dei cittadini.

Altre classificazioni delle cose

Un'altra differenza è quella tra:

  • Res mancipi: Sono le cose più preziose riguardo le potenzialità produttive: sono mezzi di produzione agricola: fondi, schiavi, animali finalizzati all’economia agricola (buoi, cavalli, muli, asini): questa classificazione riguarda l’agricoltura in quanto è molto antica. La loro proprietà si trasferisce con la mancipatio = passaggio di proprietà: è un rituale per cui occorrono almeno cinque cittadini, un uomo con una bilancia (in quanto il peso del rame una volta era denaro), chi cede il mancipio, chi lo riceve. Possono anche essere trasferibili mediante in iure cessio. Originariamente questo negozio era la compravendita, poi è diventato appunto un negozio giuridico astratto: atto di trasmissione della proprietà delle cose mancipi, a la formula è comunque ‘mi sia comprato’. Durante il periodo del diritto classico e preclassico era un modo per trasferire la proprietà delle cose mancipi, cioè era una vendita fittizia, un rituale. Con la compravendita nasce invece la permuta del denaro, che interessa a tutti e non è più uno scambio. Quando viene introdotto il nuovo commercio le res mancipi perdono importanza, ma restano un nucleo chiuso.
  • Res nec mancipi: Sono tutte le altre cose (tra cui anche i fondi provinciali) e si trasferiscono con la consegna.

Giustiniano abolirà questa distinzione. Marciano dice che ci sono cose comuni a tutti per diritto naturale: queste cose sono l’aria, l’acqua corrente, il mare, i lidi (in quanto sono il luogo che va attraversato per raggiungere il mare, poiché non si può impedire a nessuno di accedervi; chi lo impedisce commette delitto = ingiuria/inuria). Questo diritto naturale è un diritto praticato da tutti i popoli che perciò perde valenza etica. Secondo Marciano viene praticato da tutti in quanto si basa su un criterio accettato da tutti. Distinzione tra:

  • Cose mobili: Sono i beni che possono trasferirsi da un luogo ad un altro, ivi compresi quelli che si animano per virtù propria (servi e animali, qualificati talora come cose semoventi).
  • Cose immobili: Questo concetto trova il suo referente nel suolo, individuando il suolo stesso e quanto vi è incorporato stabilmente.

Altra classificazione tra:

  • Cose corporali: Sono le cose concrete.
  • Cose incorporali: Sono quelle che “consistono in un diritto”. Non ammettono mancipatio, né traditio, sono tuttavia mancipi, e ammettono la iniure cessio. L’obligatio è tuttavia una cosa incorporale che non può trasferirsi in nessuno dei modi.

Ulteriore classificazione viene fatta tra:

  • Cose infungibili: Hanno una loro entità (hanno una loro individualità) e non sono intestariabili. Prestito di uso = restituire la stessa cosa: sono anche inconsumabili (per i Romani lo erano, noi oggi conosciamo la produzione in serie, quindi le cose diventano fungibili) - Le cose inconsumabili ammettono un uso ripetuto, tipo case, (i vestiti sono invece deteriorabili: le cose deteriorabili sono a metà tra consumabili e inconsumabili, ma che sia un uso socio-economico normale, non anomalo. L’usufrutto deve avere come oggetto una cosa inconsumabile.
  • Cose fungibili: Non valgono in base all’individualità, ma il loro valore è legato al genere a cui appartengono, quindi al peso, misura, quantità e sono interscambiabili. Contratto di mutuo = restituire lo stesso valore: sono anche consumabili. Non vanno restituite le stesse cose che si sono ricevute, ma altrettante dello stesso genere e qualità - Le cose consumabili sono quelle che chi le ha le consuma dal punto di vista fisico: anche il denaro è una cosa consumabile. Sono idonee ad essere utilizzate una sola volta, poiché tale uso unitario ne cagiona la perdita.

Le cose possono essere anche:

  • Divisibili: Le parti hanno valore in relazione al tutto. Esempio: denaro, partita di grano.
  • Indivisibili: Sono le cose che, se ripartite fisicamente, perdono valore e vengono distrutte.

Ulteriori classificazioni

Poi inoltre si distinguono le cose:

  • Semplici: Hanno per i giuristi una struttura socio-economica unitaria (tipo un cavallo).
  • Composte: Derivano da un’unione tecnica di cose semplici (tipo la casa) e hanno una struttura unitaria, ma non sono omogenee: si può avere possesso e proprietà di una cosa composta (insieme) senza essere proprietari di cose semplici.
  • Complesse: Sono cose costituite dall’unione di cose semplici che restano separate (tipo un gregge con le pecore, una biblioteca con i libri).

Frutti

Un’altra classificazione definisce i frutti:

Dal punto di vista botanico: ciò che produce l’albero. Da ciò ci sono cose che possono produrre cose che finché sono attaccate alla cosa madre non hanno individualità; quando una cosa viene separata dalla cosa madre diventa una cosa con una sua individualità. Poi anche ciò che produce la terra viene considerato frutto. La cosa madre deve essere sempre in grado di produrre un frutto. Sono considerati frutti anche i prodotti delle miniere anche se non si parla qui di capacità riproduttiva: viene considerato un frutto poiché la miniera/cava ha la capacità di essere sfruttata per un lunghissimo periodo di tempo. Alcuni testi escludevano il marmo in quanto rende di più nello scavo della montagna, cioè lo scasso della montagna è tanto evidente.

Dal punto di vista giuridico-economico: frutto = reddito della cosa (non prodotto), fornito di continuità, destinato a durare nel tempo:

  • Frutti naturali
  • Frutti civili: Le rendite che derivano dall’utilizzo dei beni che si ha tramite negozio giuridico.

Problema di capire se il parto della schiava è un frutto: i giuristi romani decisero che non rientrava tra i frutti perché:

  1. Gli schiavi non si allevano per la riproduzione.
  2. Tra i frutti che dà l’uomo, non può esserci l’uomo: il frutto del servo sono le opere che compie, non i figli.
  3. L’uomo è fruitore, non oggetto di fruizione; questa cosa è nelle Istituzioni di Giustiniano, anche perché è una giustificazione etica e già si era nel Cristianesimo.

Forse sono coperture ideologiche e ci sarebbe un’altra giustificazione: nel II sec. a.C. decisero che non è frutto ed è un periodo in cui nasce l’usufrutto. Non è una coincidenza. La motivazione è non lasciare il parto all’usufruttuario: si voleva lasciare al proprietario il parto della schiava. La contraddizione è che c’era un acquisto generale dei frutti del proprietario della cosa madre, tramite la separazione; allora anche il figlio della schiava. Il parto non è un frutto quando la schiava è in usufrutto: se la schiava è in proprietà piena, il parto è acquistato come frutto; non si voleva lasciare il frutto all’usufruttuario (il figlio della schiava veniva chiamato fructus domesticus). Si vuole riservare il figlio della schiava al titolare del dominium. Il parto della schiava è acquistato dal proprietario della donna in forza dello stesso principio per cui si acquistano a titolo originario i frutti.

Proprietà

Da un punto di vista cronologico elaborato dai diritti reali, il profilo di proprietà che qui interessa è la proprietà privata. Stando alla tradizione a Roma, poi messa per iscritto, ha costituito la base della storia tipo (Livio): Romolo avrebbe diviso tra i vari pater familias un appezzamento del terreno dando a ciascuno due iugeri (bina iugera) che dovevano servire al sostentamento della famiglia e che potevano lasciare agli eredi. È una metafora ricollegabile a due tipologie di acquisizione privata della terra:

  • Da un lato al passaggio progressivo di frazione fondiarie dai possedimenti delle gentes, gestiti pare in forma collettiva, ai singoli capifamiglia: non è plausibile.
  • Dall'altro alle assegnazioni in proprietà privata di lotti più o meno estesi di ager publicus: è documentato e si protrae anche in seguito per secoli, costituendo uno dei punti nodali delle lotte politiche in età repubblicana, ma appare più sovente come attribuzione ai singoli di possesso anziché di proprietà vera e propria.

La prima forma della proprietà privata è sulle cose mobili, che diventano poi res mancipi (mezzi per lavorare la terra, poi la divisione in proprietà anche della terra); la prima forma di proprietà dunque riguardava gli oggetti per lavorare la terra e non la terra stessa. Il diritto individuale di proprietà, sul piano terminologico, è detto elle fonti proprietà per diritto dei Quiriti = dominium ex iure Quiritium. Il proprietario è il dominus (le parole "proprietas" e "proprietarius" sono più tarde e servono a distinguerle).

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher RitaAr di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Lambertini Renzo.
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