DIRITTI REALI
CONCETTO DI DIRITTO la parola ha 2 significati tecnici:
1. DIRITTO IN SENSO OGGETTIVO: è la norma (o complesso di norme giuridica), il
precetto (LAW)
2. DIRITTO IN SENSO SOGGETTIVO: facoltà che deriva dal singolo di compiere
determinati atti in forza del diritto oggettivo (RIGHT). Quando un soggetto ha un
rapporto soggettivo, diventa il polo di un rapporto giuridico
In italiano (DIRITTO) e in latino (IUS) le parole sono uguali, mentre l’inglese ha due
termini per distinguere i 2 concetti
Quando si parla di DIRITTI REALI, si parla di DIRITTI SOGGETTIVI ASSOLUTI CHE HANNO
DIRETTA INCIDENZA SULLE COSE, IMPLICANDO UNA IMMEDIATA, ANCHE SE PIU’ O
MENO INTENSA, POSSIBILITA’ DI INTERVENTO SULLE STESSE
Essi sono divisi in:
DIRITTI RELATIVI sono i cosiddetti DIRITTI DI CREDITO, in cui un SOGGETTO
PASSIVO si deve attivare affinchè il titolare del diritto di credito ottenga la
soddisfazione. Tale soddisfazione si ha grazie alla COOPERAZIONE ATTIVA di
soggetti precisi; i Diritti Relativi sono DIRITTI DI OBLIGAZIONE, in cui il creditore
ha diritto soggettivo, ma NON assoluto
DIRITTI ASSOLUTI sono i cosiddetti DIRITTI UMANI, che appartengono all’uomo
in quanto tale, (ad esempio il diritto alla manifestazione di pensiero, il diritto
alla privacy) e I DIRITTI ASSOLUTI PATRIMONIALI in cui c’è un titolare del diritto
chiamato SOGGETTO ATTIVO (che ha la facoltà conferita dalla norma) e un
SOGGETTO PASSSIVO (tutti gli altri consociati che hanno l’obbligo di NON
interferire tra il titolare del diritto e il diritto , si devono astenere da interferenze
el rapporto tra il titolare e la res; il soggetto passivo è individuabile in base a un
rapporto con la cosa stessa e non in base al rapporto con la persona del titolare
del diritto reale parziario). La soddisfazione deriva per il titolare del diritto
dall’oggetto del diritto stesso. Autosufficienza intesa nel senso che chi è titolare
del diritto reale non ha bisogno della cooperazione attiva di altri soggetti per
soddisfare il proprio interesse, bensì esclusivamente di un loro atteggiamento
inerte, non ostativo.
Vi sono anche i DIRITTI REALI, cioè SULLE COSE, che sono diritti soggettivi
assoluti sulle cose (DIRITTI PATRIMONIALI) : il titolare del diritto di proprietà HA
LA PROPRIETA’, mentre gli altri si devono astenere dall’intromissione
I DIRITTI REALI INCIDONO DIRETTAMENTE SULLE COSE e sono:
DIRITTI DI PROPRIETA’Primo e unico diritto autonomo e più antico :
o l’individuo umano (e non solo) ha il senso dell’appartenenza, il quale è
fondamentale per la vita; il concetto di proprietà è stato elaborato
dall’antichità
DIRITTI SU COSE ALTRUI il proprietario e titolare di una cosa di
C’è
o proprietà di un altro presuppongono per ciò stesso il diritto di proprietà
di un altro soggetto sulla medesima res, determinando restrizioni più o
meno estese nel campo delle facoltà di regola implicate da questo (si
parla in proposito di diritti reali parziari).
Esempio è USUFRUTTO: il proprietario è un nudo proprietario, mentre
l’usufruttuario usufruisce di tutto. L’usufrutto NON è eterno, ha limiti
temporali, NON si dà agli eredi, ma finisce al massimo con la morte
dell’usufruttuario. Un altro esempio è la SERVITU’ che è sempre un diritto
reale, ma diverso dall’usufrutto.
Il POSSESSO è invece una SITUAZIONE DI FATTO CHE INCIDE DIRETTAMENTE SULLE
COSE, SENZA PER QUESTO ASSUMERE LA VESTE DI DIRITTO SOGGETTIVO.
Gli OGGETTI DEL DIRITTO REALE sono le COSE = PORZIONE DI REALTA’ CHE
L’UOMO ISOLA E CONSIDERA AUTONOMAMENTE: si tratta di un concetto
mentale
La COSA è OGGETTO DI DIRITTIle cose DI CUI SI OCCUPA IL DIRITTO SONO I
BENI = COSE CHE POSSONO TORNARE OGGETTI DI DIRITTO, i beni sono COSE
CHE HANNO VALORE ECONOMICO (puo’ essere intrinseco e NON intrinseco, cioè
che non sta sui sensi)
La cosa ha un VALORE ECONOMICO SE RISPONDE AD UN BISOGNO UMANO, che
puo’ ache NON essere materale e DEVE ESISTERE I QUANTITA’ NON
ENORMEMENTE SUPERIORE AL BISOGNO (tipo l’aria ha un valore economico
nulla: maggiore è il dislivello tra domanda e offerta, maggiore è il loro valore
economico)
Riguardo le cose una prima classificazione è stata fatta dalle ISTITUZIONI DI
GAIO che distingue tra:
COSE NEL PATRIMONIO: COSE FUORI DAL
possono avere un PATRIMONIO: NON è detta
proprietario che siao suscettibili di
proprietà privata; in un
preciso momento sono
fuori dal patrimonio
COSE IN COMMERCIO: COSE FUORI DAL
puo’ esistere la proprietà COMMERCIO:
privata, possono anche sono insuscettibili di atti di
essere fuori dal trasferimento da parte dei
patrimonio (come le cose privati, sono anche fuori
di nessuno tipo la dal patrimonio degli stessi
selvaggina, o le cose
abbandonate dal
proprietario
Ma la SUMMA DIVISIO c’è tra :
COSE DI DIRITTO DIVINOSono cose FUORI DAL PATRIMOIO E DAL COMMERCIO.
A loro volta si distinguono in:
SACRE: cose consacrate a divinità supere (maggiori per importanza) con
un atto normativo statale (necessaria una norma giuridica). A partire dal
Cristiaesimo invece le cose vengono consacrate dalle autorità religiose,
non statali (dal 380 d.C. quando il Cristianesimo diventa religione di
Stato).
Si tratta di boschi sacri, templi
RELIGIOSE: sono lasciate agli dei Mani (divinità minori, tipo i Penati o gli
antenati).
Una cosa diventa religiosa con un ATTO PRIVATO: sono i sepolcri o i luoghi
dove sono seppellite le parti del corpo: i sepolcri sono proprietà dei Mani.
Il sepolcro si realizza con 2 atti: l’INCINERAZIONE (cremazione) e
l’INUMAZIONE (seppellire) e quest ultimo dà la proprietà; l’atto con cui si
realizza un sepolcro fa perdere la proprietà
La violazione del sepolcro è un ATTO SACRILEGO GRAVISSIMO, pena la
morte
SANTE:sono le mura e porte della città. Forzare le porte di una città è
sacrilegio: pare che Romolo avrebbe ucciso Remo perché Remo saltava
sulle mura di Roma che erano in costruzione (non per scherno): è come
se avesse avuto il diritto/dovere di ucciderlo in quanto si puo’ entrare
nella città solo per la Porta Santa che è appunto inviolabile.
COSE DI DIRITTO UMANO si distinguono in:
PUBBLICHE: appartengono a tutta la collettività, NON possono essere di
proprietà privata: si contrappongono a quelle PRIVATE
DELLA COLLETTIVITA’: sono sottratte alla proprietà privata e sono
destinate alla pubblica fruizione di parte dei cittadini
Un’altra differenza è quella tra:
RES MANCIPI(=Prendere per mano)sono le cose più preziose riguardo la
potenzialità produttive: sono mezzi di produzione agricola: fondi, schiavi,
animale finalizzati all’economia agricola (buoi, cavalli, muli, asini): questa
classificazione riguarda l’agricoltura in quanto è molto antica
La loro proprietà si trasferisc eocn la MANCIPATIO=passaggio di proprietà: è un
RITUALE per cui occorrono almeno 5 cittadini, 1 uomo con una bilancia (in
quanto il peso del rame una volta era denaro), chi cede il mancipio, chi lo
riceve. Possoo anche essere trasferibili mediante IN IURE CESSIO.
Originariamente questo negozio era la compravendita, poi è diventato appunto
un NEGOZIO GIURIDICO ASTRATTO: atto di trasmissione della proprieà delle
cose mancipi, a la formula è comunque ‘mi sia comprato’. Durante il periodo del
diritto classico e preclassico era un modo per trasferire la proprietà delle cose
mancipi,cioè era una vendita fittizia, un rituale. Con la compravendita nasce
invece la permuta del denaro, che interessa a tutti e NON è più uno scambio
Quando viene introdotto il nuovo commercio le res mancipi perdono
importanza , ma restano un nucleo chiuso.
RES NEC MANCIPI sono tutte le altre cose (tra cui anche i fondi provinciali) e si
trasferiscono con la CONSEGNA
Giustiniano abolirà questa distinzione
Marciano dice che ci sono COSE COMUNI A TUTTI PER DIRITTO NATURALE): queste cose
sono l’aria, l’acqua corrente, il mare, i lidi (in quanto sono il luogo che va attraversato
per raggiungere il mare, poiché non si puo’ impedire a nessuno di accedervi chi lo
impedisce commette DELITTO = INGIURIA/INURIA
Questo diritto naturale è un diritto praticato da tutti i popoli che perciò perde valenza
etica. Secondo Marciano viene praticato da tutti in quanto si basa su un CRITERIO
ACCETTATO DA TUTTI
Distinzione tra:
COSE MOBILI sono i beniche possono trasferirsi da un luogo ad un altro, ivi
compresi quelli che si animano per virù propria (servi e animali, qualificati talora
come cose semoventi)
COSE IMMOBILIquesto concetto trova il suo referente nel suolo, individuando il
suolo stesso e quanto vi è incorporato stabilmente
Altra classificazione tra:
COSE CORPORALIsono le cose concrete
o COSE INCORPORALIsono quelle che “consistono in un diritto”. NON
o ammettono mancipatio, né traditio, sono tuttavia mancipi, e ammettono la in
iure cessio.
L’OBLIGATIO è tuttavia una cosa incorporale che non può trasferirsi in nessuno
dei modi
Ulteriore classificazione viene fatta tra:
COSE INFUNGIBILI hanno una LORO ENTITA’(hanno una loro individualità) e
NON sono intestariabili.
PRESTITO DI USO= restituire la stessa cosa: sono anche INCONSUMABILI (per i
Romani lo erano, noi oggi conosciamo la produzione in serie, quindi le cose
diventano fungibili)
- Le COSE INCONSUMABILIAmmettono un USO RIPETUTO, tipo case, (i vestiti
sono invece DETERIORABILI: le cose deteriorabili sono a metà tra
consumabili e inconsumabili, ma che sia un uso socio-economico normale,
NON anomalo.
L’usufrutto deve avere come oggetto una cosa inconsumabile.
COSE FUNGIBILI NON valgono in base all’individualità, ma il loro VALORE E’
LEGATO AL GENERE A CUI APPARTENGONO, quindi al PESO, MISURA, QUANTITA’
E SONO INTERSCAMBIABILI
CONTRATTO DI MUTUO=restituire lo stesso valore: sono anche CONSUMABILI.
Non vanno restituite le stesse cose che si sono ricevute, ma altrettante dello
stesso genere e qualità
- Le COSE CONSUMABILI sono quelle che chi le ha le consuma dal punto di
vista FISICO: anche il DENARO è una cosa consumabile. Sono idonee ad
essere utilizzate una sola volta, poiché tale uso unitario ne cagiona la perdita
Le cose possono essere anche:
#. DIVISIBILI parti hanno VALORE IN RELAZIONE AL TUTTO
Le
Esempio: denaro, partita di grano
#. INDIVISIBILI Sono le cose che, se ripartite fisicamente, PERDONO VALORE E
VENGOONO DISTRUTTE
Poi inoltre si distinguono le cose
SEMPLICIHanno per i giuristi una STRUTTURA SOCIO-ECONOMICA UNITARIA
(tipo un cavallo)
COMPOSTEDerivano da un’UNIONE TECNICA DI COSE SEMPLICI (tipo la casa) e
hanno una STRUTTURA UNITARIA, ma NON sono omogenee: si puo’ avere
possesso e proprietà di una cosa composta (insieme) senza essere proprietari di
cose semplici
COMPLESSE Sono cose costituire dall’unione di cose semplici che restano
separate (tipo un gregge con le pecore, una biblioteca con i libri)
Un’altra classificazione definisci i FRUTTI
Dal punto di vista botanico:
ciò che produce l’albero. Da ciò ci sno cose che possono produrre cose che finchè sono
attaccate alla cosa madre NON hanno individualità quando una cosa viene separata
dalla cosa madre diventa una cosa con una sua individualità.
Poi anche ciò che produce la terra viene considerato frutto.
La cosa madre deve essere sempre in grado di produrre un frutto.
Sono considerati frutti anche i prodotti delle miniere anche se non si parla qui di
capacità
Vengono considerati frutti anche i prodotti delle miniere anche se qui NON c’è capacità
riproduttiva: viene considerato un frutto poiché la miniera/cava ha la capacità di
essere sfruttata per un lunghissimo periodo di tempo. Alcuni testi escludevano il
marmo in quanto rende di più nello scavo della montagna, cioè lo scasso della
montagna è tanto evidente.
Dal punto di vista giuridico-economico:
FRUTTO=REDDITO della cosa (NON prodotto), fornito di continità, destinato a durare
nel tempo
Frutti Frutti
NATURALI CIVILI
Le rendite che derivano dall’utilizzo dei
beni che si ha tramite NEGOZIO GIURIDICO
Problema di capire se il PARTO DELLA SCHIAVA è un frutto:
i giuristi romani decisero che NON rientrava tra i frutti perché:
1. Gli schiavi NON si allevano per la riproduzione
2. Tra i frutti che dà l’uomo, NON puo’ esserci l’uomo: il frutto del servo sono le
opere che compier, NON i figli
3. L’uomo è fruitore, NON oggetto di fruizione questa cosa è nelle Istituzioni di
Giustiniano, anche perché è una giustificazione etica e già si era nel
Cristianesimo
Forse sono COPERTURE IDEOLOGICHE e ci sarebbe un’ALTRA GIUSTIFICAZIONE:
Nel II sec. a.C. decidono che NON è frutto ed è un periodo in cui nasce l’usufrutto
NON è una coincidenza
La motivazione è NON lasciare il parto all’usufruttuario: si voleva lasciare al
proprietario il parto della schiava.
La contraddizione è che c’era un acquisto generale dei frutti del proprietario della cosa
madre, tramite la separazione allora anche il figlio della schiava
Il PARTO NON è un frutto quando la schiava è in usufrutto: SE LA SCHIAVA E’ IN
PROPRIETA’ PIENA, IL PARTO E’ ACQUISTATO COME FRUTTONON si voleva lasciare il
frutto all’usufruttuario (il figlio della schiava veniva chiamato FRUCTUS DOMESTICUS)
Si vuole riservare il figlio della schaiva al titolare del dominium.
Il parto della schava è acquistato dal proprietario della donna in forza dello stesso
principio per cui si acquistano a titolo originario i frutti
PROPRIETA’
DIRITTO DI PROPRIETA’
IN ORDINE:
- Da un punto di vista CRONOLOGICO elaborato dai diritti reali
- Da un punto di vista STORICO
- UNICO AUTONOMO: è l’unico diritto che PUO’ STARE DA SOLOtutti gli altri
diritti slle cose presuppongono questo
- Su ESTENSIONE DI FACOLTA’
Profilo di propriètà che qui interessa è La PROPRIETA’ PRIVATA, che stando alla
tradizione a Roma, poi messa per iscritto, ha costituito la base della storia tipo (Livio):
Romolo avrebbe diviso tra i vari Pater Familias un appezzamento del terreno dando a
ciascuno 2 iugeri (bina iugera) che dovevano servire al sostentamento della famiglia e
che potevano lasciare agli eredi
È una METAFORA ricollegabile a due tipologie di acquisizione privata della terra:
- Da un lato al passaggio progressivo di frazione fondiarie dai possedimenti delle
gentes, gestiti pare in forma collettiva, ai singoli capifamiglia: non è plausibile
- Dall’altro alle assegnazioni in proprietà privata di lotti più o meno estesi di ager
publicus: è documentato e si protrae anche in seguito per secoli, costituendo
uno dei punti nodali delle lotte politiche i età repubblicana, ma appare più
sovente come attribuzione ai singoli di possesso anziché di proprietà vera e
propria
La PRIMA FORMA della proprietà privata è sulle COSE MOBILI, che diventano poi RES
MANCIPI (mezzi per lavorare la terra, poi la divisione in proprietà anche della terra)
la prima forma di proprietà dunque riguardava gli oggetti per lavorare la terra e non la
terra stessa
Il diritto individuale di proprietà, sul piano terminologico, è detto elle fonti PROPRIETA’
PER DIRITTO DEI QUIRITI= DOMINIUM EX IURE QUIRITIUM. Il proprietario è il DOMINUS
(le parole Proprietas e Proprietarius sono più tarde e servono a distinguerle d
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