Istituzioni di diritto romano
Diritti reali
Nozione
Si dicono reali i diritti soggettivi assoluti che hanno diretta incidenza sulle cose, implicando una immediata, anche sepiù o meno intensa, possibilità di intervento sulle stesse (reale da res, cosa).
Caratteristiche
- Immediatezza: il titolare del diritto reale soddisfa il proprio interesse in maniera diretta;
- Autosufficienza: il titolare del diritto reale non ha bisogno della cooperazione attiva di altri soggetti per soddisfare il proprio interesse, bensì esclusivamente di un loro atteggiamento inerte, non ostativo;
- Assolutezza: il titolare può far valere il diritto reale nei confronti di tutti (erga omnes);
- Tipicità: i diritti reali sono solo quelli previsti dalla legge. Costituiscono, quindi, una categoria di diritti composta da un numero chiuso.
Classificazione
- Ius in re propria: unico diritto di tal genere è il diritto di proprietà che consente l'esercizio del maggior numero di facoltà sul bene di cui il titolare può disporre e godere in modo pieno ed esclusivo.
- Ius in re aliena: diritti reali minori (o parziari) che si esercitano su cose di proprietà di un altro soggetto, con conseguente riduzione delle facoltà concesse al titolare del diritto.
- Diritti reali di godimento:
- Superficie (ius in agro vectigali)
- Enfiteusi (ius in agro vectigali)
- Usufrutto
- Uso
- Abitazione
- Servitù
- Diritti reali di garanzia:
- Pegno, sui beni mobili
- Ipoteca, sui beni immobili
- Diritti reali di godimento:
Le res
Nozione
Res in latino, come cosa in italiano, è una delle parole di più ampio e vario significato. Dovendo determinare il concetto di cosa quale si assume nel diritto, precisamente nel diritto romano, il punto di partenza parrebbe dato da una indagine sull’uso della parola res nelle fonti giuridiche romane. Ma basta scorrere le fonti per scorgere come quest’indagine non sia sufficiente, in quanto il termine res viene utilizzato nei significati più vari, ora più ampi ora più ristretti. Oggi, dal punto di vista giuridico, si considera la cosa dal punto di vista economico e su tale piano dotata di un valore; in questo senso si richiama la nozione di bene del nostro codice civile: sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti (art 810).
Caratteristiche del bene
- Idoneo a soddisfare un bisogno umano;
- Esiste in quantità limitata.
Classificazione
- In base al criterio dell’appartenenza, effettiva o potenziale:
- Res divini iuris
- Res sacrae (templi)
- Res religiosae (sepolcri: il carattere religioso è attribuito mediante l’atto dell’inumazione dal proprietario del fondo, dall’usufruttuario o dal titolare dello ius sepulchri)
- Res sanctae (mura e porte della città)
- Res divini iuris
- Extra nostrum patrimonium
- Extra commercium
- Res humani iuris
- Res communes omnium (cose comuni a tutti per diritto naturale, quindi aria, acqua corrente, mare e lidi)
- Res publicae (cose destinate all’uso pubblico, quindi strade, fiumi, ponti e porti)
- Res universitatis (cose della collettività, quindi impianti ed edifici destinati alla pubblica fruizione, quali teatri e stadi)
- Extra nostrum patrimonium
- Extra commercium
- Res privatae (cose dei singoli)
- Res mancipi (trasferibili mediante mancipatio o in iure cessio; fondo, servitù rustiche di passaggio ed acquedotto, servi, animali da soma e da lavoro) e nec mancipi (trasferibili mediante traditio; fondi in suolo provinciale, elefanti e cammelli e animali non da lavoro, i metalli, il denaro, gli oggetti di uso personale);
- Abolita da Giustiniano
- Res corporales (beni concreti) e res incorporales (diritti, non ammettono mancipatio né traditio, ad eccezione delle servitù rustiche, che sono res mancipi; ammettono, invece, l’in iure cessio);
- Beni semplici (entità unitarie: un servo, un cavallo, una statua), composti (beni formati dall’unione tecnica di cose semplici, ad esempio una nave, una casa, un armadio) e complessi (universitates: insieme fisicamente disgiunto, ma considerato come un tutt’uno, ad esempio il gregge);
- Assente dai testi istituzionali romani
- Beni divisibili (possono essere frazionati in parti omogenee tali da conservare proporzionalmente il valore dell'intero, quindi un fondo, un edificio, il denaro) e indivisibili (non ammettono tale frazionamento senza perire o senza perdere valore in modo rilevante, quindi uno schiavo, un cavallo, una statua ecc.);
- Res soli (beni immobili: fondo e tutto ciò che vi è incorporato stabilmente) e ceterae res (beni immobili);
- Beni consumabili (idonei ad essere utilizzati una sola volta, poiché tale uso ne determina la perdita, quindi vino, olio frumento, legna combustibile, denaro ecc.) ed inconsumabili (possono essere utilizzati ripetutamente anche se con l’uso si deteriorano, ad esempio le vesti);
- Beni fungibili (beni che possono essere misurati, pesati, numerati e che, essendo generici, possono essere scambiati con altri dello stesso tipo, ad esempio l’olio, il vino, il frumento, il denaro ecc.) ed infungibili (beni individualizzati e diversificati, che non possono essere sostituiti con altri, quindi un fondo, un servo, un cavallo, una veste ecc.);
- Frutti (reddito) naturali (provengono direttamente dal bene, vi concorra o no l’opera dell’uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere) e civili (provengono indirettamente da altro bene e rappresentano la retribuzione del godimento che altri ha su questo bene, ad esempio interessi, pigioni, canoni).
- Il parto della schiava non è un fructus (tra i frutti che dà l’uomo non può esserci l’uomo stesso)
- In commercio
- In nostro patrimonio o extra nostrum patrimonium
Ius in re propria
Definizione
La proprietà è il diritto reale primario, nel duplice senso che è l’unico dotato di vita autonoma – tutti gli altri diritti presuppongono l’esistenza di questo – e che risulta pure quello dal contenuto più ampio. Da quanto premesso non può risultare sorprendente la totale assenza nei testi giuridici romani di una definizione della proprietà o del proprietario.
Definizione attraverso il tempo
- In origine per indicare la proprietà di una determinata cosa si utilizzava la perifrasi rem meam esse (la cosa è mia); nella fase arcaica, dunque, i Romani non ragionavano probabilmente in termini di potere astratto (quindi di diritto di proprietà), ma si esprimevano parlando di res o di persone che erano di qualcuno.
- Fu dunque intorno al II-I secolo a.C. che la proprietà assunse una diversa denominazione e un circoscritto oggetto. Per designare il proprietario, comparve un termine già anteriormente usato ma per indicare il padrone di casa: dominus. Più tarda fu invece la comparsa del nome astratto dominium (ex iure Quiritium), per indicare la signoria del dominus. La conquista di questo termine rivela la raggiunta capacità, da parte dei giureconsulti romani, di qualificare il diritto spettante al dominus sulla cosa. L’apertura ai Romani dei mercati del Mediterraneo indusse una nuova concezione della rilevanza giuridica dei beni non più orientata a guardare i beni solo immobili e alla famiglia. In altri termini, l’appartenenza dei beni assunse una forte coloritura economica perdendo invece la sua antica valenza prettamente potestativa.
- In epoca postclassica, Giustiniano codifica il termine dominium eliminando la perifrasi ex iure Quiritium.
- Bartolo da Sassoferrato (XIV secolo), ricava dalle fonti romane una definizione di proprietà: Quid ergo est dominium? Respondeo dominium est ius de re corporali perfecte disponendi nisi lege prohibeatur. Che cos’è dunque la proprietà? Rispondo: la proprietà è il diritto di disporre interamente di una cosa corporale, ove la legge non lo vieti.
- Il verbo disporre riassume tre significati:
- Uti: usare senza avere la possibilità di apportare alcuna modifica alla cosa utilizzata;
- Frui: fruire, cioè godere o fare propri i frutti della cosa;
- Disporre: disporre della cosa sotto il profilo giuridico (donare, vendere, locare, costituire un diritto reale minore).
- Il verbo disporre riassume tre significati:
Sulla definizione di Bartolo si basano la maggior parte dei codici europei moderni. Si utilizzano però i termini proprietà e proprietario (da proprius, che appartiene o conviene esclusivamente ad una persona) e il verbo disporre si trova scisso nei due termini godere e disporre:
- Codice civile italiano, 832 c.c. testo vigente: Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico.
- Codice civile francese, (1804; vigente) art. 436 del codice civile italiano del 1865, dice: La proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta, purché non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti.
Origine della proprietà
- Si ritiene probabile che la prima forma di proprietà privata racchiudesse esclusivamente beni mobili, come gli strumenti per coltivare la terra.
- Successivamente avrebbe avuto origine la proprietà privata fondiaria da una distribuzione della terra di appartenenza sovrana. La tradizione infatti racconta che il primo re di Roma, Romolo, assegnò ai singoli capifamiglia alcuni piccoli appezzamenti di terreno pubblico in proprietà piena, trasmissibili via ereditaria. In realtà, questa ricostruzione potrebbe essere solo una metafora di ciò che realmente accadde:
- Passaggio progressivo di frazioni fondiarie dai possedimenti delle gentes (gruppo di famiglie che si riconoscevano in un antenato comune e gestivano in forma collettiva un territorio) ai singoli capi di famiglia;
- Assegnazioni in proprietà privata di lotti di ager publicus (terreni, fondi, latifondi, acquisiti per lo più a seguito di conquiste militari, di proprietà del Populus Romanus).
Tipi di proprietà
- Quiritaria (o civile):
- Dominium ex iure Quiritium
- Titolarità riservata ai soli cittadini romani
- Beni mobili e immobili su fondo italico
Caratteristiche:
- Illimitatezza interna: il proprietario del fondo è anche proprietario dello spazio sovrastante e sottostante (Usque ad sidera, usque ad inferos, cioè fino alle stelle e fino agli inferi).
- Valenza assorbente: finisce con l’appartenere al proprietario del fondo tutto ciò che si aggiunge ad esso stabilmente (superficies solo cedit: incrementi fluviali, seminagione, piantagione e costruzioni).
- Elasticità: il diritto di proprietà ha la facoltà di rispandersi automaticamente qualora un diritto reale minore che gravava su di esso venisse meno, senza necessità di ricorrere ad un nuovo atto giuridico.
- Perpetuità: la proprietà privata non può essere circoscritta entro limiti cronologici predeterminati allo spirare dei quali venga a meno.
- Natura franca (o gratuità): il proprietario di un fondo può fare tutto ciò che non gli è vietato o dal diritto oggettivo o dall’esistenza di concorrenti diritti altrui sulla cosa che il titolare ha costruito, risultando quindi esente da tributi fondiari.
Limiti legali
- Divieto implicito di atti emulativi, ossia comportamenti che il proprietario pone in essere senza trarre alcun utile personale, ma col solo intendo di danneggiare altri o recare loro fastidio (non esiste nel diritto romano un principio che li inibisca).
- Ambitus: spazio di cinque piedi da lasciare libero tra edificio ed edificio.
- Limes: spazio di cinque piedi che, all’atto delle assegnazioni di terra, da lasciare libero tra fondo e fondo.
- Vie private: devono essere di larghezza pari ad otto piedi nei rettilinei ed il doppio nelle curve e vanno mantenute lastricate.
- Taglio di alberi sporgenti: è consen
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Res, diritti reali e possesso
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Cose, diritti reali e possesso
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Diritti reali
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Diritti reali e responsabilità extracontrattuale