IUS IN RE PROPRIA
Definizione
La proprietà è il diritto reale primario, nel duplice senso che è l’unico dotato di vita autonoma – tutti gli altri diritti
presuppongono l’esistenza di questo – e che risulta pure quello dal contenuto più ampio. Da quanto premesso non può
risultare sorprendente la totale assenza nei testi giuridici romani di una definizione della proprietà o del proprietario.
Definizione attraverso il tempo
→ In origine per indicare la proprietà di una determinata cosa si utilizzava la perifrasi rem meam esse (la cosa è
mia); nella fase arcaica, dunque, i Romani non ragionavano probabilmente in termini di potere astratto (quindi di
diritto di proprietà), ma si esprimevano parlando di res o di persone che erano di qualcuno.
→ Fu dunque intorno al II-I secolo a.C. che la proprietà assunse una diversa denominazione e un circoscritto
oggetto. Per designare il proprietario, comparve un termine già anteriormente usato ma per indicare il padrone di
casa: dominus. Più tarda fu invece la comparsa del nome astratto dominium (ex iure Quiritium), per indicare la
signoria del dominus. La conquista di questo termine rivela la raggiunta capacità, da parte dei giureconsulti romani,
di qualificare il diritto spettante al dominus sulla cosa. L’apertura ai Romani dei mercati del Mediterraneo indusse
una nuova concezione della rilevanza giuridica dei beni non più orientata a guardare i beni solo immobili e alla
famiglia. In altri termini, l’appartenenza dei beni assunse una forte coloritura economica perdendo invece la sua
antica valenza prettamente potestativa.
→ In epoca postclassica, Giustiniano codifica il termine dominium eliminando la perifrasi ex iure Quiritium.
→ Bartolo da Sassoferrato (XIV secolo), ricava dalle fonti romane una definizione di proprietà:
Quid ergo est dominium? Respondeo dominium est ius de re corporali perfecte disponendi nisi lege prohibeatur.
Che cos’è dunque la proprietà? Rispondo: la proprietà è il diritto di disporre interamente di una cosa corporale, ove
la legge non lo vieti.
Il verbo dispònere riassume tre significati:
a. Uti: usare senza avere la possibilità di apportare alcuna modifica alla cosa utilizzata;
b. Frui: fruire, cioè godere o fare propri i frutti della cosa;
c. Dispònere: disporre della cosa sotto il profilo giuridico (donare, vendere, locare, costituire un
diritto reale minore.
Sulla definizione di Bartolo si basano la maggior parte dei codici europei moderni. Si utilizzano però i termini
proprietà e proprietario (da proprius, che appartiene o conviene esclusivamente ad una persona) e il verbo
dispònere si trova scisso nei due termini godere e disporre:
Codice civile italiano, 832 c.c. testo vigente:
Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l’osservanza
degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico.
Codice civile francese, (1804; vigente) art. 436 del codice civile italiano del 1865, dice:
La proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta, purché non se ne faccia un uso
vietato dalle leggi o dai regolamenti.
Origine della proprietà
→ Si ritiene probabile che la prima forma di proprietà privata racchiudesse esclusivamente beni mobili, come gli
strumenti per coltivare la terra.
→ Successivamente avrebbe avuto origine la proprietà privata fondiaria da una distribuzione della terra di
appartenenza sovrana. La tradizione infatti racconta che il primo re di Roma, Romolo, assegnò ai singoli capi
famiglia alcuni piccoli appezzamenti di terreno pubblico in proprietà piena, trasmissibili via ereditaria. In realtà,
questa ricostruzione potrebbe essere solo una metafora di ciò che realmente accadde:
i. Passaggio progressivo di frazioni fondiarie dai possedimenti delle gentes (gruppo di famiglie che si
riconoscevano in un antenato comune e gestivano in forma collettiva un territorio) ai singoli capi di famiglia;
ii. Assegnazioni in proprietà privata di lotti di ager publicus (terreni, fondi, latifondi, acquisiti per lo più a
seguito di conquiste militari, di proprietà del Populus Romanus).
Tipi di proprietà
1. Quiritaria (o civile):
→ Dominium ex iure Quiritium
→ Titolarità riservata ai soli cittadini romani
→ Beni mobili e immobili su fondo italico
Caratteristiche:
o Illimitatezza interna: il proprietario del fondo è anche proprietario dello spazio sovrastante e
sottostante (Usque ad sidera, usque ad inferos, cioè fino alle stelle e fino agli inferi).
o Valenza assorbente: finisce con l’appartenere al proprietario del fondo tutto ciò che si aggiunge ad
esso stabilmente (superficies solo cedit: incrementi fluviali, seminagione, piantagione e costruzioni).
o Elasticità: il diritto di proprietà ha la facoltà di rispandersi automaticamente qualora un diritto reale
minore che gravava su di esso venisse meno, senza necessità di ricorrere ad un nuovo atto giuridico.
o Perpetuità: la proprietà privata non può essere circoscritta entro limiti cronologici predeterminati allo
spirare dei quali venga a meno.
o Natura franca (o gratuità): il proprietario di un fondo può fare tutto ciò che non gli è vietato o dal
diritto oggettivo o dall’esistenza di concorrenti diritti altrui sulla cosa che il titolare ha costruito, risultando
quindi esente da tributi fondiari.
Limiti legali:
o Divieto implicito di atti emulativi, ossia comportamenti che il proprietario pone in essere senza trarre alcun
utile personale, ma col solo intendo di danneggiare altri o recare loro fastidio (non esiste nel diritto romano un
principio che li inibisca).
o Ambitus: spazio di cinque piedi da lasciare libero tra edificio ed edificio.
o Limes: spazio di cinque piedi che, all’atto delle assegnazioni di terra, da lasciare libero tra fondo e fondo.
o Vie private: devono essere di larghezza pari ad otto piedi nei rettilinei ed il doppio nelle curve e vanno
mantenute lastricate.
o Taglio di alberi sporgenti: è consentito il taglio di alberi sporgenti che non arrivino ai 15 piedi dal suolo e se ne
può acquisire la legna poiché si tratta di un’interferenza dell’altrui dominium.
o Tignum iunctum: impossibilità per il proprietario di togliere la sua trave inserita da lui stesso o da chiunque
altro in una costruzione (o in una vite) che non gli appartiene. Il proprietario del tignum aveva disponeva
dell’actio del tigno iuncto contro chi lo aveva incorporato e poteva altresì pretendere un corrispettivo dal
proprietario dell’edificio o della vite (in età giustinianea questa azione perde valore a favore della rivendica).
o Divieti di demolizioni: è vietato per motivi di decoro urbano vendere edifici al fine di demolirli onde far poi
commercio di marmi e fregi.
o Tutela del prospetto: vengono imposte particolari distanze per la costruzione di edifici urbani in modo da non
togliere loro la vista del mare e delle montagne.
o Immissioni: fumo, vapori, umidità, odori, rumori ce invadono un fondo altrui in seguito all’esercizio da parte
del vicino di facoltà ricomprese nel diritto di proprietà: in linea di principio si riteneva legittima l’immissione
corrispondente all’uso normale della cosa.
o Espropriazione per pubblica utilità: l’autorità può appropriarsi di beni privati al fine di realizzare un interesse
pubblico corrispondendo ai loro titolari un indennizzo.
Modi di acquisto della proprietà
Fatti giuridici umani o naturali a cui l'ordinamento ricollega il sorgere della titolarità del diritto in capo ad un
soggetto.
→ La dicotomia ora presentata non trova una puntuale teorizzazione nei testi giuridici romani; essi però in un
certo modo la implicano.
1. A titolo originario
→ Il diritto sorge ex novo
o Occupatio: consiste nella presa di possesso di una cosa che sia di nessuno (res nullius) o perché non ha mai
avuto un proprietario o perché la cosa sia stata da questi abbandonata (res derelictae), con l’intenzione di
tenerla come propria.
a) Di res nullius: nasce nel contesto della caccia e della pesca. Due differenti ipotesi: proprietario è colui che
ha inseguito e ferito l’animale o colui che ha effettivamente catturato l’animale? Prevale la seconda: il
selvatico è acquisito soltanto allorché viene preso (molti eventi possono capitare sì che non lo si prenda –
Gaio). Trattandosi di cose di nessuno, si acquistano per occupazione anche il nemico sconfitto in guerra,
che diventa servo del vincitore, e le cose che gli appartengono (successivamente prigionieri e bottino
andranno, invece, allo Stato), le isole nate dal mare o dal fiume, le cose trovate sul lido del mare o del
fiume, e, infine, le res nec mancipi abbandonate.
b) Di res derelictae: le res nec mancipi diventano occupabili al momento dell’abbandono; le res mancipi
furono oggetto di controversia: per i Sabiniani sono occupabili sin dal loro abbandono, per i Proculiani,
invece, l’abbandono di per sé non ne causa la perdita: chi le trova e se ne impossessa ne acquista la
proprietà solo decorso il tempo utile all’usucapione come se si trattasse di una traditio in incertam
personam. Prevale la tesi dei Sabiniani.
o Invenzione (o scoperta) del tesoro: ritrovamento di un bene mobile prezioso nascosto da tempo immemorabile,
tanto che non si può sapere chi ne sia proprietario. Il tesoro spetta al proprietario del luogo di ritrovamento se
(1) chi lo ha trovato è lo stesso proprietario del fondo o (2) una persona da lui incaricata. (3) Nel caso di
ritrovamento fortuito – ossia senza un preventivo mandato alla ricerca – il tesoro si divide a metà fra scopritore
e proprietario del suolo. Infine, se (4) il ritrovamento avviene in terreno sacro o religioso, la proprietà del
tesoro spetta allo scopritore.
o Accessione: unione indissolubile di una cosa definita accessoria ad un’altra di maggior rilevanza definita
principale; il proprietario della cosa principale, lo diviene anche della cosa accessoria ( accessòrium sèquitur
principale).
a) Da immobile ad immobile:
Alluvio: il proprietario del fondo posto sulla riva del fiume acquista l’incremento derivante
dall’impercettibile deposito di detriti e terriccio lungo la fascia costiera.
Avulsio: una porzione più o meno ampia di terreno a monte viene staccata dall’impeto delle acque e
addossata alla sponda di un fondo a valle appartenente a diverso proprietario. In questo caso
l’acquisto da parte di quest’ultimo non avviene subito ma in seguito alla salda coesione ( coalitio) fra i
due
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Res, diritti reali e possesso
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Cose, diritti reali e possesso
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Diritti reali e responsabilità extracontrattuale
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Istituzioni di diritto romano - diritti reali e possesso