DIRITTO ROMANO: cose (res), diritti reali e possesso.
VARVARO
Res corporales e incorporales: oggetti materiali, entità suscettibili di essere considerati
oggetti nell’ambito di ius e definiti essi stessa come iura (eredità, usufrutto, servitù
prediali e obbligazioni), situazione giuridiche soggettive che avevano generalmente ad
oggetto cose corporali. Diritto di proprietà: res corporalis: inteso dai romani con l’idea
dell’appartenenza, finiva per identificarsi col suo oggetto.
Possesso: solo per le cose corporali (traditio e usucapione vietate per le res
incorporales).
Tra le res corporales: cose in commercio (potevano essere oggetto di proprietà privata
e di rapporti giuridici patrimoniali, res humani iuris private e res in pecunia populi) e
fuori commercio (tra le ultime: res divini iuris, res humani iuris publicae, sottratti ai
rapporti giuridici privati).
Resi divini iuris (res sacre, res religiose, res sancte) e res humani iuris (pubbliche o
private).
Res mancipi e nec mancipi: le prime cose di maggior pregio nella società romana
arcaica (i fondi sul suolo italico, gli schiavi, gli animali da tiro e da soma, servitù
rustiche). Mancipatio per le prime ( e successivamente anche in iure cessio), traditio
per le seconde (per le servitù urbane, trattandosi di res incorporales e non essendo
quindi applicabile la traditio: in iure cessio). Res mancipi: categoria ritenuta non
suscettibile di cambiamenti agli inizi dell’età preclassica (tutto il resto venne poi
accorpato alle res nec mancipi). Distinzione attenuata dagli interventi pretori che
diedero luogo al dominio bonitario. Durante l’età postclassica (decadenza mancipatio e
scomparsa in iure cessio): la classificazione perdette valore, soppressa da Giustiniano.
Cose fungibili e non : rilevante per la restituzione
Mobili e immobili: obbligatorietà della scrittura per le donazioni e vendite immobiliari
nell’età postclassica.
Genere (individuabili per l’appartenenza ad una categoria determinata di cose non
ancora individuate ma individuabili appunto per la categoria): rilevante per le
obbligazioni.
Consumabili e inconsumabili: taluni diritti o contratti in relazione alla funzione propria
potevano avere ad oggetto solo cose inconsumabili.
Divisibili o indivisibili: rilevante a proposito di divisione delle cose comuni.
Res in corpora: cose semplici (unità naturale), composte (più cose semplici tra loro
congiunte artificialmente) e collettive (più cose semplici non congiunte e tuttavia
considerate unitariamente: gregge). Universitates facti: cose collettiva. Universitates
iuris: situazioni giuridiche complessive a capo di un unico soggetto: eredità o peculio.
Pertinenze e partes: le prime: cose destinate in modo durevole a servizio o ad
ornamento di un’altra cosa (si sviluppa a partire dal Medioevo) Pars: una porzione di
materia concepita non come indipendente ma come elemento di una cosa, così che
senza di essa non sarebbe stata integra. Una volta separati, diventavano frutti
naturali (che costituivano il reddito normale prodotto dalla cosa).
Diritti soggettivi patrimoniali: suscettibili di valutazione economica, diritti reali e diritti
di credito (negozi con effetti reali e negozi con effetti obbligatori, actiones in rem e
actiones in personam). I primi: carattere assoluto e dal lato passivo contenuto sempre
negativo; i secondi, carattere relativo e dal lato passivo un contenuto che può essere
positivo.
Diritti reali di godimento (diritti reali limitati) e di garanzia (diritti reali su cosa altrui): i
primi, usufrutto, servitù…attribuiscono al titolare facoltà di godimento più o meno
limitate sulla cosa. I secondi (pegno e ipoteca) danno possibilità al titolare di
soddisfare il proprio credito rivalendosi sulla cosa quando il debitore non adempie.
Actiones in personam: obligatio, ogni rapporto sottostante alle actiones in persona.
Actiones in rem: I diritti spettanti a ciascuna delle parti appaiono ben individuati:
dominium (in relazione alla rei vindicatio), usufrutto (in relazione alla vindicatio usus
fructus), servitù (in relazione alle vindicationes servitutis).
Diritto giustinianeo: servitù prediali, usufrutto e diritti affini (uso e abitazione),
enfiteusi, superficie, pegno e ipoteca.
Ex iure Quiritium – dominium ex iure Quiritium (ius civile, età repubblicana, proprietà
civile, beni immobili solo fondo italico, res corporales), proprietà pretoria, proprietà
peregrina (in virtù dei modi d’acquisto iuris gentium, come occupatio e traditio),
proprietà provinciale. Proprietà peregrina: abolita con l’editto di Caracalla del 212 che
estese la cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell’impero. Con Giustiniano:
gsoppressione di ogni differenza tra proprietà civile, pretoria e provinciale.
Il dominio su beni immobili fu assoggettato a imposte solo a partire da Diocleziano, nel
292, quando i fondi italici vennero equiparati a quelli provinciali.
Limiti legali: di diritto pubblico: divieti stabiliti durante il principato di costruire in città
oltre un certo limite di altezza, divieto di demolire edifici urbani con lo scopo di
speculare sui materiali ricavati, obbligo di consentire l’uso delle rive per i fini di
navigazione, divieto di seppellire e cremare cadaveri entro le mura della città,
interventi censori contro il cattivo uso da parte di privati del loro patrimonio, divieto di
consecratio della cosa sulla cui proprietà prendesse controversia giudiziaria, il pretore
vietò l’alienazione compiuta da un possessore in vista di una lite futura al fine di
sottrarsi ad essa in modo che l’avversario avrebbe avut durior condicio.
Assegnazione dell’ager publicus, Rito della limitatio: assegnazioni di porzioni di ager
publicus in proprietà privata. Aveva connotazioni sacrali e si compiva con l’intervento
del magistrato e di un agrimensore (lo strumento usato per la misurazione dei fondi).
Si tracciavano sul suolo parallele e perpendicolari che incrociandosi stabilivano i
confini tra gli appezzamenti per i quali procedere all’assegnazione, e si aveva cura di
lasciare attorno a ciascun appezzamento uno spazio largo non meno di 5 piedi (limes:
non poteva essere assegnato in proprietà a nessuno né usucapito). Quanto agli edifici,
tra case appartenenti a diversi proprietari si doveva asciare uno spazio pure esso di
almeno 5 piedi di larghezza (ambitus). Era così assicurato accesso indipendente ai
proprietari dei beni ed erano ridotte al minimo possibili interferenze. Agri arcifinii:
possibilità di fondi tra loro direttamente confinati (per effetto della divisione di agri
limitati). Fondi rustici che per alterazione dei luoghi a causa di forza naturali non se ne
scorgessero più i confini: actio finium regundorum: regolamento dei confini. Nelle legis
ationes: legis actio per iudicis arbitrive postulationem, nel proc.formulare: formula di
adiudicatio.
No divieto atti emulativi (esercizio di un proprio diritto solo per nuocere al vicino). Chi
esercita un proprio diritto non lede nessuno.
Modi di acquisto del dominium ex iure Quiritium: acquisti del ius civili (mancipatio, in
iure cessio, usucapio) ius gentium o naturale (occupazione, accessione, specificazione
e traditio).
Dominium ex iure si acquistava a titolo originario per: occupazione, accessione,
commistione di denaro, specificazione. Si acquistava a titolo derivativo per
mancipatio, in iure cessio, traditio, legato per vindicationem, adiudicatio e litis
estimatio. L’acquisto di frutti era per lo più a titolo originario.
Gli effetti reali si producono tra le parti e si estendono sia agli acquirenti a titolo
universale sia agli acquirenti a titolo particolare; gli effetti obbligatori, invece,
riguardano solo le parti e gli aventi causa a titolo universale.
MODI DI ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO
Occupatio: modo di acquisto a titolo originario della proprietà. Iuris gentium e iuris
naturalis, fondata sulla naturalis ratio. Presa di possesso delle cose che non
appartenevano a nessuno (res nullius) e cose abbandonate (res relicte: res mancipi =
il proprietario manteneva il dominio finché un eventuale occupante ne fosse divenuto
proprietario per usucapione. Res nec mancipi = prevalse la dottrina dei sabiniani, con
l’abbandono si estingueva la proprietà. Diventava res nullius) e il tesoro (Adriano
stabilì che il tesoro spettasse per metà al dominus fundi e per metà al ritrovatore).
Acquisto dei frutti: naturali, con la separazione dalla cosa madre conseguivano propria
autonomia dal punto di vista giuridico. Il proprietario li faceva propri con la
separazione. Se però il bene fruttifero era posseduto da un terzo in buona fede, era
questi ad acquistarne i frutti con la separazione. L’usufruttario invece faceva suoi i
frutti con la perceptio, una volta cioè che ne avesse preso in effetti possesso. Anche il
conduttore che aveva il godimento di un bene fruttifero faceva suoi i frutti con la
perceptio ma era considerato un acquisto che si compiva tramite traditio. I nati da
madre schiava sebbene non fossero considerati frutti cadevano in proprietà del
dominus della schiava.
Acessione (accessio): iuris gentium o naturalis, circostanza che una cosa corporale
subisca un incremento, si completi, si arricchisca, per l’aggiunta di un’altra che non
appartenga allo stesso proprietario. Cosa principale, e quella che si aggiunge
accessoria. Incremento si verifica a vantaggio del proprietario in quanto tale della cosa
principale. Unione organica, che ha luogo dalla compenetrazione di corpi. Il
proprietario della cose principale diventa dominus di quella accessoria. Acquisto che
ha luogo per il fatto in sé della congiunzione (titolo originario). Unione organica
(tinctura, scriptura, pictura). Exceptio doli: usufruibile dal soggetto che perdeva la
proprietà della cosa accessoria, contro la rei vindicatio dell’altra parte: la rivendica
sarebbe stata respinta se l’attore non avesse indennizzato l’avversario. Unione
separabile: il proprietario della cose accessoria rimaneva tale ma non poteva farla
valere durante l’unione, poteva però con l’actio ad exhibendo provocare la
separazione e così tornare in possesso della cosa propria. Il dominus della cosa
principale, durante l’unione, diventava proprietario unitariamente dalla cosa
considerata. Inaedificatio: costruzione di un edificio con materiale appartenente a
persona diversa dal proprietario del suolo: congiunzione di cose mobili a cosa
immobile. Costruzione su terreno proprio con materiale altrui. Azione fruibile dal
proprietario dei materiali: actio de tigno iuncto: nel caso in cui i materiali per la
costruzione fossero stati rubati, esercitabile anche in caso di buona fede del
proprietario del terreno. Costruzione con materiali propri su terreno altrui: il
proprietario dei materiali manteneva la proprietà quiescente su di essi solo se l’atto
della costruzione fosse stato in buona fede. Al costruttore con materiali propri in
alternativa alla rivendica per il recupero dei materiali a demolizione avvenuta, si dava
l’excpetio doli avverso la rivendica del dominus. Rientrano nell’accessione anche gli
incrementi fluviali (isola nata nel fiume. Alluvio, avulsio e crusta lapsa. Le ultime due, il
primo riservato alle ipotesi di asportazione provocata dalla corrente fluviale, il secondo
in tutti gli altri casi, davano luogo a perdita di proprietà per il dominus del fondo che si
era impoverito con conseguente acquisto da parte dell’altro proprietario, solo a partire
dal momento n cui la crosta di terreno avulsa avesse aderito all’altro fondo per mezzo
di radici, coalitio).
Specificazione: modo originario. Trasformazione di una cosa appartenente ad altri sino
a farne atra cosa che, secondo il comune apprezzamento, possa dirsi nuova, diversa:
ad esempio dall’uva si ricava il vino. Proculiani: lo specificatore acquistava la proprietà
della nuova res; sabiniani il proprietario della materia ne manteneva la proprietà
anche dopo la trasformazione. Età classica: tesi intermedia, a seconda che la
specificazione sia o no reversibile: se la cosa può essere ricostituita com’era: prevale
la materia e il proprietario di essa resta tale anche dopo la specificazione; nel caso
inverso, ha luogo l’acquisto di proprietà in favore dello specificatore.
Confusione e commistione: mescolanza inscindibile di corpi liquidi o solidi la
confusione; mescolanza di per sé scindibile di corpi solidi la commistione. Le cose
mescolate appartengono a proprietari diversi e generalmente non davano luogo ad
acquisto di proprietà ma a costituzione di comproprietà. Faceva eccezione la
commistione di denaro: acquistava la proprietà del denaro altrui chi lo confondeva col
proprio (salvo a rispondere di furto o rapina).
MODI DI ACQUISTO DERIVATIVI: mancipatio e iure in cessio per le res mancipi, e in
iure cessio e soprattutto traditio per le res nec mancipi.
Mancipatio e iure in cessio avevano una struttura poco adeguata per atti con i quali si
trasmette un diritto perché era solo chi acquistava ad avere un ruolo attivo, ma una
volta affermatasi la concezione della proprietà come diritto soggettivo che di per sé
prescindeva dal possesso, si affermò il principio per cui l’acquisto da parte
dell’accipiens e del cessionario era subordinato all’esistenza dello stesso potere sulla
res rispettivamente nel dans e nel cedente. Tanto basta per capire perché si parli di
acquisto a titolo derivativo. Res acquistata con i pesi reali su di essa gravanti e con le
servitù attive ad essa spettanti. Ricorda differenza possesso per i beni immobili (solo
proprietà, per il possesso necessaria altra consegna)e mobili (proprietà e possesso).
Traditio: Negozio unilaterale che si compiva con la consegna di una cosa. Iuris
gentium. Beni mobili sia beni immobili. Trasferiva comunque il possesso: res
corporales. Quando aveva ad oggetto res nec mancipi la traditio, insieme col
possesso, trasferiva la proprietà, aveva quindi effetti reali. La consegna: non
necessariamente materiale, era necessario che una parte (tradens) facesse acquistare
all’altra (accipiens) la disponibilità della cosa (esempio, consegna delle chiavi di un
magazzino dove le merci erano conservate = traditio simbolica). Traditio longa manu:
consegna di un immobile con l’indicazione dei confini da parte dell’alienante
all’acquirente, contestuale alla dichiarazione di voler trasferire la cosa. Traditio brevi
manu: le parti d’accordo tra loro ponevano in essere una nuova causa che mutava la
sostanza del rapporto (chi detiene già la casa a nome di altra persona e questa
desiderava trasferirla al detentore, che avrebbe quindi detenuto la cosa a nome
proprio adesso). Costituto possessorio (caso inverso): il dominus che teneva la cosa,
nell’alienarla, conveniva con l’acquirente che questi avrebbe continuato a tenerla
presso di sé non più quale proprietario ma come dell’acquirente (quale inquilino).
Consegna fatta scopo di custodia (deposito), di locazione: chi riceveva la cosa ne
acquistava la detenzione. Consegna a titolo di pegno (possesso), a titolo di vendita e
di donazione (possesso e proprietà). Non ogni consegna era traditio per il diritto: solo
la consegna che il tradens effettuava con l’intesa che l’accipiens tenesse la cosa per
sé, o comunque in modo indipendente: con l’intesa che l’accipines ne acquistasse il
possesso. Atto di trasferimento del possesso anzitutto. Per il trasferimento di
proprietà: richiesta la volontà concorde per il trasferimento, specificatamente il
possesso suo nomine (in nome proprio), in modo che l’accipines iniziasse a tenere la
cosa come proprio (uti dominus). Iusta causa traditionis (vendendi, donandi, dotis =
costituire dote, solvendi= obbligazione di dare, credendi = dare a mutuo). Causa non
necessaria ai fini del passaggio di proprietà, e poteva essere compiuta anche per
causa illecita. No negozio causale. Solo in presenza di iusta causa l’acquirente
avrebbe potuto mantenere la proprietà della res (nec mancipi) tradita, altrimenti
sarebbe stato tenuto a ritrasferirla in proprietà all’alienante.
Legato per vindicationem: modo di acquisto del dominio quiritario a titolo derivativo
(res mancipi e nec), atto mortis causa. Formula: do lego. Legato per vindicationem,
aveva effetti reali, quello per damnationem aveva effetti obbligatori.
Adiudicatio: pronuncia del giudice formulare nei processi divisori (res mancipi e nec) e
nell’azione di regolamento dei confini. Carattere costitutivo.
Litis aestimatio: il possessore convenuto dal proprietario con la rei vindicatio, una volta
soccombente, anziché restituire, poteva subire la condanna pecuniaria, il cui importo
(litis estimatio) era stabilito in base al valore della cosa rivendicata. Con l’offerta di
pagare la litis estimatio, il convenuto manteneva il possesso della cosa rivendicata, e
se questa era res nec mancipi ne diveniva anche proprietario. Delle res mancipi, nelle
stesse circostanze, acquistava la proprietà pretoria perché gli veniva riconosciuto un
possesso valido ai fini dell’usucapione.
Usucapione: trovava fondamento nelle XII tavole (fosse di due o di una anno a seconda
se si trattasse di fondi o altre cose). Usucapio (acquisto) usucapere (acquisto con
l’uso). Istituto ius civile, comportava l’acquisto del dominium ex iure quiritium.
Requisiti: res habilis, possessio, tempus, fides, titulus (iusta causa). Le prime: idonee
ad essere usucapite (no res furtive, res vi possesse = cose possedute con la violenza,
costituivano un vizio oggettivo). Possessio di chi teneva la cosa come propria (uti
dominus). Termine breve sino a tutta l’età classica: due anni cose immobili (fundi) e un
anno per le altre cose (cetere res). Il possesso biennale o annuale uti dominus di una
res habilis corporalis doveva essere continuato non interrotto (inter
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Diritto delle Res
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Diritto romano - il significato di res
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Istituzioni di diritto romano - diritti reali e possesso
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Diritti reali e Possesso