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Proprietà peregrina

(modi di acquisto iuris gentium, oppure un peregrino con ius commercii acquistava una res mancipi con la mancipatio. Beni mobili e immobili si qualificava tale in ragione dei soggetti). Scomparve nel 212 con la constitutio Antoniniano che estese la cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'Impero.

Proprietà provinciale

beni immobili, fondi provinciali solo. Qualifica che fa riferimento all'oggetto. Fondi provinciali: res nec mancipi, non essendo suscettibili di dominium ex iure non si acquistavano per usucapione. Nell'ambito della cognitio extra ordinem delle province si affermò tuttavia la prassi per cui il possessore di un fondo che l'avesse posseduto per lungo periodo, convenuto da chi ne reclamasse la restituzione, avrebbe potuto opporre una prescriptio: la longi temporis prescriptio (strumento di difesa opponibile dal possessore, utilizzabile sin quando si conservava il possesso del fondo). 199 d.C. Ad essa si estesero

alcuni requisiti dell'usucapione: iusta cuasa, buona fede. Possesso accompagnato dall'animus di tenere la cosa come propria. Termine: 10 anni inter presentes (se possessore e proprietario vivevano nella stessa città), 20 anni inter absentes (se vivevano in città diverse). A differenza dell'usucapione, l'actio in rem interrompeva il decorso del termine. Nel 292 Diocleziano assoggettò ad imposta fondiaria anche i fondi italici (equiparandoli così ai fondi provinciali). Proprietà età postclassica e giustinianea: concezioni per lo più pratiche, volgarizzazione. Diritto romano volgare. Visione appiattita delle diverse posizioni di dominium, non si apprezzò più la differenza tra rei vindicatio e le altre actiones una volta scomparso il pretore come organo giurisdizionale e abolite le formule, assimilare la proprietà ad altre posizioni soggettive reali attive, meno netta la differenza tra proprietà e possesso.

Ma Giustiano ritornò alle concezioni classiche, contenute nel corpus iuris (dominium di nuovo inteso come un diritto soggettivo al possesso: istituto giuridico unitario, abolita distinzione tra proprietà quiritaria e pretoria). Actio Publiciana mantenuta ma solo in favore di quanti, possessori ad usucapionem, derivavano il possesso a non domino. Ulteriori limiti legali gravarono sulla proprietà immobiliare: limiti di diritto pubblico e diritto privato (sfruttare le miniere sotto il fondo altrui a condizione di pagare una decima parte del ricavato al proprietario del suolo e un'altra decima parte allo Stato). In merito ai modi di acquisto, le novità riguardarono soprattutto quelli a titolo derivativo. Scomparve iure in cessio, raro il ricorso alla mancipatio. Giustiano: abolita distinzione tra res mancipi e nec mancipi e venuta meno la mancipatio, rimase solo la traditio: compravendita e donazione tornarono ad essere cause, e per il passaggio del dominio.

tornò ad essere richiesta la traditio. Cresciuta attenzione per il costituto possessorio, che comportava che in talune circostanze la proprietà passasse per effetto del solo consenso: si escogitò ad esempio che venditore e compratore convenissero che la cosa rimanesse, anche per un giorno soltanto, presso il venditore a titolo di usufrutto; in tal modo la proprietà passava al compratore come per traditio ficta: in virtù di costituto possessorio. In età classica gli atti traslativi non tolleravano né condizioni né termini finali, e patti risolutivi non avevano effetti reali. Corpus iuris civili: talora effetti reali a patti risolutivi aggiunti alla compravendita, si ammise una proprietà temporanea. Usucapione e longi temporis prescriptio: l'intervento di Costantino che istituì una longissimi temporis prescriptio, opponibile a prescindere da titolo e buona fede dal possessore di un immobile, non importa se provinciale o italico,

dimostrato il diritto di proprietà in modo più convincente. Inoltre, venne introdotta la possibilità di opporsi all'azione di vindicatio attraverso l'eccezione di usucapione, che permetteva al convenuto di dimostrare di aver acquisito il diritto di proprietà per usucapione. Questa eccezione poteva essere sollevata solo se erano presenti tutti i requisiti previsti per l'usucapione, come ad esempio il possesso pacifico e ininterrotto per un determinato periodo di tempo. In caso di accoglimento dell'eccezione, il convenuto poteva mantenere il possesso del bene.

provato di più. Spese = dirittorimborso delle spese necessarie pure al possessore di mala fede. Legittimazionepassiva e responsabilità del convenuto = si diede l’azione anche contro chi, primadella lite, avesse perduto dolosamente il possesso della cosa rivendicata o comunquene avesse determinato il perimento; non poteva dunque non ammettersi laresponsabilità per danneggiamenti dolosi anteriori alla lite. Si derogò all’ambulatorietàdella legittimazione passiva, per cui l’azione reale segue la cosa e la stessa vieneperseguita nello stato di fatto in cui si trovava al momento dell’esercizio dell’azione.Frutti = si consentì all’attore di esigere dal possessore di mala fede i frutti prodottidalla cosa prima della lite (nella stessa sede di rivendica), estesa anche ai fructuspercipiendi. Sentenza =l’invito di restituire si configurò come una vera e propriasentenza definitiva, della quale

L'interessato avrebbe potuto pretendere l'esecuzione manu militari. Alla condanna pecuniaria, con stima eventualmente affidata al giuramento dell'attore, si giungeva solo nei casi di condanna del convenuto non possessore (perché ad esempio aveva cessato di possedere per suo dolo o colpa post litem contestatam).

Comproprietà: consortium ercto non cito: per l'età arcaica, istituto del ius civile.

Dominio non diviso. Si costituiva automaticamente alla morte del pater familias tra più heredes sui, o poteva essere costituito anche tra estranei con il ricorso ad una certa legis actio. Proprietà plurima integrale: ciascuno dei partecipanti era considerato proprietario dell'intero. Alla divisione del consorzio familiare (heredes sui= serviva l'actio familiæ erciscundæ). Per la divisione dei beni tra estranei, actio communi dividundo. Serviva in entrambi i casi per l'esercizio delle stesse: legis actio per iudicis arbitrive postulationem.

Scomparve prima dell'ultima età repubblicana. Comproprietà (o communio di proprietà) = sviluppo durante il principato e dopo nel diritto giustinianeo rappresentò la matrice storia della comproprietà. Poteva essere volontaria o incidentale (legato per vindicationem della stessa cosa in favore di più persone). Ciascun partecipante è titolare di una pars pro indiviso, non dell'intero bene ma di una quota ideale di esso. Ciascun comproprietario poteva, senza il concorso degli altri, operare da solo, solo che quando si trattava di novazione, spettava a ciascuno il diritto di veto (ius prohibendi). Nel diritto giustinianeo: tendenza ad esigere il consenso preventivo di tutti. Ius adcrescendi: diritto di accrescimento; se un comproprietario rinunciava alla sua quota, questa si accresceva agli altri, a ciascuno in proporzione della quota spettategli. Manifestazione di tale ius: regime della manumissione del servo comune: non lo rendeva libero.

ma dava luogo ad accrescimento in favore deglialtri. Tutela giudiziaria: comproprietario legittimato ad esercitare pro parte la reivindicatio. Vindicatio servitutis: servitù sul fondo comune erano indivisibili, il comproprietario doveva agire per l’intero (o anche actio negatoria servitutis: per negare che il fondo fosse gravato da servitù a favore del fondo vicino). Correlativamente i terzi, per le pretese circa servitù riferibili al fondo di comproprietà, avrebbero esercitato l’azione in solidum contro un solo comproprietario (anche per azioni nossali e adiettizie). L’azione non avrebbe potuto essere ripetuta da o contro gli altri contitolari. Alla divisione doveva certamente essere possibile procedere in via extragiudiziale, ma il rimedio per proprio per procedere era l’actio communi dividundo. Formula dell’adiudicatio, e accanto ad essa la condemnatio per la divisione in parti di cosa indivisibile (quindi conguagli in denaro).

fondo vicino. Le servitù prediali sono diritti reali su cosa altrui. Il proprietario di un fondo può pretendere dal proprietario di un fondo vicino un comportamento determinato di tolleranza o di omissione (pati o non facere). Le servitù possono essere considerate come un peso sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo, appartenente a un diverso proprietario. Questi diritti riguardano solo beni immobili, sia fondi rustici che urbani. La responsabilità per i danni alla cosa comune tra comproprietari è regolata dalla condemnatio, che permette al giudice di procedere non solo alla condanna al pagamento, ma anche al regolamento del dare ed avere reciproco tra i comproprietari. In caso di mancato accordo tra le parti, è necessario attendere la divisione giudiziale per effettuare i conteggi.

fondo vicino. Doppia realtà: il carattere realeriguarda lato passivo e attivo: grava su una res (fondo servente) ed è favore di una res(fondo dominante). Rapporto tra fondi. Condicio fundi (condizione giuridica del fondo).Fondi che devono appartenere a proprietari diversi. Diritti su cosa altrui tra quelli digodimento, costituendosi per l’utilità di un altro fondo. Fondi vicini (nonnecessariamente contigui, ma vicini. In relazione all’utilitas fundi), i classici negaronol’usufrutto in servitù, non potendo l’usufrutto durare oltre al vita dell’usufruttario. Nonfacere o pati (tollerare), mai facere. Non deve trarre in inganno la servitù positiva: cuiesercizio è necessario un comportamento attivo (il passaggio ad esempio),corrisponde un pati del domini del fondo servente. Negative: il cui esercizio noncomporta alcuna attività (non facere). Indivisibilità, si costituivano per l’intero e maipro parte.

rima che le persone iniziarono a organizzare la società e a stabilire regole e leggi. Le servitutes erano dei diritti reali che permettevano a una persona di utilizzare o godere di un bene altrui. Questi diritti potevano riguardare diverse cose, come ad esempio il passaggio su un terreno, l'utilizzo di un acquedotto o di una strada. Grazie alle servitutes, le persone potevano beneficiare di determinati servizi o comodità senza essere proprietarie del bene stesso. Questo sistema di diritti reali è ancora presente oggi e viene regolato dalle leggi civili.
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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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