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DIRITTO ROMANO: cose (res), diritti reali e possesso.

VARVARO

Res corporales e incorporales: oggetti materiali, entità suscettibili di essere considerati

oggetti nell’ambito di ius e definiti essi stessa come iura (eredità, usufrutto, servitù

prediali e obbligazioni), situazione giuridiche soggettive che avevano generalmente ad

oggetto cose corporali. Diritto di proprietà: res corporalis: inteso dai romani con l’idea

dell’appartenenza, finiva per identificarsi col suo oggetto.

Possesso: solo per le cose corporali (traditio e usucapione vietate per le res

incorporales).

Tra le res corporales: cose in commercio (potevano essere oggetto di proprietà privata

e di rapporti giuridici patrimoniali, res humani iuris private e res in pecunia populi) e

fuori commercio (tra le ultime: res divini iuris, res humani iuris publicae, sottratti ai

rapporti giuridici privati).

Resi divini iuris (res sacre, res religiose, res sancte) e res humani iuris (pubbliche o

private).

Res mancipi e nec mancipi: le prime cose di maggior pregio nella società romana

arcaica (i fondi sul suolo italico, gli schiavi, gli animali da tiro e da soma, servitù

rustiche). Mancipatio per le prime ( e successivamente anche in iure cessio), traditio

per le seconde (per le servitù urbane, trattandosi di res incorporales e non essendo

quindi applicabile la traditio: in iure cessio). Res mancipi: categoria ritenuta non

suscettibile di cambiamenti agli inizi dell’età preclassica (tutto il resto venne poi

accorpato alle res nec mancipi). Distinzione attenuata dagli interventi pretori che

diedero luogo al dominio bonitario. Durante l’età postclassica (decadenza mancipatio e

scomparsa in iure cessio): la classificazione perdette valore, soppressa da Giustiniano.

Cose fungibili e non : rilevante per la restituzione

Mobili e immobili: obbligatorietà della scrittura per le donazioni e vendite immobiliari

nell’età postclassica.

Genere (individuabili per l’appartenenza ad una categoria determinata di cose non

ancora individuate ma individuabili appunto per la categoria): rilevante per le

obbligazioni.

Consumabili e inconsumabili: taluni diritti o contratti in relazione alla funzione propria

potevano avere ad oggetto solo cose inconsumabili.

Divisibili o indivisibili: rilevante a proposito di divisione delle cose comuni.

Res in corpora: cose semplici (unità naturale), composte (più cose semplici tra loro

congiunte artificialmente) e collettive (più cose semplici non congiunte e tuttavia

considerate unitariamente: gregge). Universitates facti: cose collettiva. Universitates

iuris: situazioni giuridiche complessive a capo di un unico soggetto: eredità o peculio.

Pertinenze e partes: le prime: cose destinate in modo durevole a servizio o ad

ornamento di un’altra cosa (si sviluppa a partire dal Medioevo) Pars: una porzione di

materia concepita non come indipendente ma come elemento di una cosa, così che

senza di essa non sarebbe stata integra. Una volta separati, diventavano frutti

naturali (che costituivano il reddito normale prodotto dalla cosa).

Diritti soggettivi patrimoniali: suscettibili di valutazione economica, diritti reali e diritti

di credito (negozi con effetti reali e negozi con effetti obbligatori, actiones in rem e

actiones in personam). I primi: carattere assoluto e dal lato passivo contenuto sempre

negativo; i secondi, carattere relativo e dal lato passivo un contenuto che può essere

positivo.

Diritti reali di godimento (diritti reali limitati) e di garanzia (diritti reali su cosa altrui): i

primi, usufrutto, servitù…attribuiscono al titolare facoltà di godimento più o meno

limitate sulla cosa. I secondi (pegno e ipoteca) danno possibilità al titolare di

soddisfare il proprio credito rivalendosi sulla cosa quando il debitore non adempie.

Actiones in personam: obligatio, ogni rapporto sottostante alle actiones in persona.

Actiones in rem: I diritti spettanti a ciascuna delle parti appaiono ben individuati:

dominium (in relazione alla rei vindicatio), usufrutto (in relazione alla vindicatio usus

fructus), servitù (in relazione alle vindicationes servitutis).

Diritto giustinianeo: servitù prediali, usufrutto e diritti affini (uso e abitazione),

enfiteusi, superficie, pegno e ipoteca.

Ex iure Quiritium – dominium ex iure Quiritium (ius civile, età repubblicana, proprietà

civile, beni immobili solo fondo italico, res corporales), proprietà pretoria, proprietà

peregrina (in virtù dei modi d’acquisto iuris gentium, come occupatio e traditio),

proprietà provinciale. Proprietà peregrina: abolita con l’editto di Caracalla del 212 che

estese la cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell’impero. Con Giustiniano:

gsoppressione di ogni differenza tra proprietà civile, pretoria e provinciale.

Il dominio su beni immobili fu assoggettato a imposte solo a partire da Diocleziano, nel

292, quando i fondi italici vennero equiparati a quelli provinciali.

Limiti legali: di diritto pubblico: divieti stabiliti durante il principato di costruire in città

oltre un certo limite di altezza, divieto di demolire edifici urbani con lo scopo di

speculare sui materiali ricavati, obbligo di consentire l’uso delle rive per i fini di

navigazione, divieto di seppellire e cremare cadaveri entro le mura della città,

interventi censori contro il cattivo uso da parte di privati del loro patrimonio, divieto di

consecratio della cosa sulla cui proprietà prendesse controversia giudiziaria, il pretore

vietò l’alienazione compiuta da un possessore in vista di una lite futura al fine di

sottrarsi ad essa in modo che l’avversario avrebbe avut durior condicio.

Assegnazione dell’ager publicus, Rito della limitatio: assegnazioni di porzioni di ager

publicus in proprietà privata. Aveva connotazioni sacrali e si compiva con l’intervento

del magistrato e di un agrimensore (lo strumento usato per la misurazione dei fondi).

Si tracciavano sul suolo parallele e perpendicolari che incrociandosi stabilivano i

confini tra gli appezzamenti per i quali procedere all’assegnazione, e si aveva cura di

lasciare attorno a ciascun appezzamento uno spazio largo non meno di 5 piedi (limes:

non poteva essere assegnato in proprietà a nessuno né usucapito). Quanto agli edifici,

tra case appartenenti a diversi proprietari si doveva asciare uno spazio pure esso di

almeno 5 piedi di larghezza (ambitus). Era così assicurato accesso indipendente ai

proprietari dei beni ed erano ridotte al minimo possibili interferenze. Agri arcifinii:

possibilità di fondi tra loro direttamente confinati (per effetto della divisione di agri

limitati). Fondi rustici che per alterazione dei luoghi a causa di forza naturali non se ne

scorgessero più i confini: actio finium regundorum: regolamento dei confini. Nelle legis

ationes: legis actio per iudicis arbitrive postulationem, nel proc.formulare: formula di

adiudicatio.

No divieto atti emulativi (esercizio di un proprio diritto solo per nuocere al vicino). Chi

esercita un proprio diritto non lede nessuno.

Modi di acquisto del dominium ex iure Quiritium: acquisti del ius civili (mancipatio, in

iure cessio, usucapio) ius gentium o naturale (occupazione, accessione, specificazione

e traditio).

Dominium ex iure si acquistava a titolo originario per: occupazione, accessione,

commistione di denaro, specificazione. Si acquistava a titolo derivativo per

mancipatio, in iure cessio, traditio, legato per vindicationem, adiudicatio e litis

estimatio. L’acquisto di frutti era per lo più a titolo originario.

Gli effetti reali si producono tra le parti e si estendono sia agli acquirenti a titolo

universale sia agli acquirenti a titolo particolare; gli effetti obbligatori, invece,

riguardano solo le parti e gli aventi causa a titolo universale.

MODI DI ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO

Occupatio: modo di acquisto a titolo originario della proprietà. Iuris gentium e iuris

naturalis, fondata sulla naturalis ratio. Presa di possesso delle cose che non

appartenevano a nessuno (res nullius) e cose abbandonate (res relicte: res mancipi =

il proprietario manteneva il dominio finché un eventuale occupante ne fosse divenuto

proprietario per usucapione. Res nec mancipi = prevalse la dottrina dei sabiniani, con

l’abbandono si estingueva la proprietà. Diventava res nullius) e il tesoro (Adriano

stabilì che il tesoro spettasse per metà al dominus fundi e per metà al ritrovatore).

Acquisto dei frutti: naturali, con la separazione dalla cosa madre conseguivano propria

autonomia dal punto di vista giuridico. Il proprietario li faceva propri con la

separazione. Se però il bene fruttifero era posseduto da un terzo in buona fede, era

questi ad acquistarne i frutti con la separazione. L’usufruttario invece faceva suoi i

frutti con la perceptio, una volta cioè che ne avesse preso in effetti possesso. Anche il

conduttore che aveva il godimento di un bene fruttifero faceva suoi i frutti con la

perceptio ma era considerato un acquisto che si compiva tramite traditio. I nati da

madre schiava sebbene non fossero considerati frutti cadevano in proprietà del

dominus della schiava.

Acessione (accessio): iuris gentium o naturalis, circostanza che una cosa corporale

subisca un incremento, si completi, si arricchisca, per l’aggiunta di un’altra che non

appartenga allo stesso proprietario. Cosa principale, e quella che si aggiunge

accessoria. Incremento si verifica a vantaggio del proprietario in quanto tale della cosa

principale. Unione organica, che ha luogo dalla compenetrazione di corpi. Il

proprietario della cose principale diventa dominus di quella accessoria. Acquisto che

ha luogo per il fatto in sé della congiunzione (titolo originario). Unione organica

(tinctura, scriptura, pictura). Exceptio doli: usufruibile dal soggetto che perdeva la

proprietà della cosa accessoria, contro la rei vindicatio dell’altra parte: la rivendica

sarebbe stata respinta se l’attore non avesse indennizzato l’avversario. Unione

separabile: il proprietario della cose accessoria rimaneva tale ma non poteva farla

valere durante l’unione, poteva però con l’actio ad exhibendo provocare la

separazione e così tornare in possesso della cosa propria. Il dominus della cosa

principale, durante l’unione, diventava proprietario unitariamente dalla cosa

considerata. Inaedificatio: costruzione di un edificio con materiale appartenente a

persona diversa dal proprietario del suolo: congiunzione di cose mobili a cosa

immobile. Costruzione su terreno proprio con materiale altrui. Azione fruibile dal

proprietario dei materiali: actio de tigno iuncto: nel caso in cui i materiali per la

costruzione fossero stati rubati, esercitabile anche in caso di buona fede del

proprietario del terreno. Costruzione con materiali propri su terreno altrui: il

proprietario dei materiali manteneva la proprietà quiescente su di essi solo se l’atto

della costruzione fosse stato in buona fede. Al costruttore con materiali propri in

alternativa alla rivendica per il recupero dei materiali a demolizione avvenuta, si dava

l’excpetio doli avverso la rivendica del dominus. Rientrano nell’accessione anche gli

incrementi fluviali (isola nata nel fiume. Alluvio, avulsio e crusta lapsa. Le ultime due, il

primo riservato alle ipotesi di asportazione provocata dalla corrente fluviale, il secondo

in tutti gli altri casi, davano luogo a perdita di proprietà per il dominus del fondo che si

era impoverito con conseguente acquisto da parte dell’altro proprietario, solo a partire

dal momento n cui la crosta di terreno avulsa avesse aderito all’altro fondo per mezzo

di radici, coalitio).

Specificazione: modo originario. Trasformazione di una cosa appartenente ad altri sino

a farne atra cosa che, secondo il comune apprezzamento, possa dirsi nuova, diversa:

ad esempio dall’uva si ricava il vino. Proculiani: lo specificatore acquistava la proprietà

della nuova res; sabiniani il proprietario della materia ne manteneva la proprietà

anche dopo la trasformazione. Età classica: tesi intermedia, a seconda che la

specificazione sia o no reversibile: se la cosa può essere ricostituita com’era: prevale

la materia e il proprietario di essa resta tale anche dopo la specificazione; nel caso

inverso, ha luogo l’acquisto di proprietà in favore dello specificatore.

Confusione e commistione: mescolanza inscindibile di corpi liquidi o solidi la

confusione; mescolanza di per sé scindibile di corpi solidi la commistione. Le cose

mescolate appartengono a proprietari diversi e generalmente non davano luogo ad

acquisto di proprietà ma a costituzione di comproprietà. Faceva eccezione la

commistione di denaro: acquistava la proprietà del denaro altrui chi lo confondeva col

proprio (salvo a rispondere di furto o rapina).

MODI DI ACQUISTO DERIVATIVI: mancipatio e iure in cessio per le res mancipi, e in

iure cessio e soprattutto traditio per le res nec mancipi.

Mancipatio e iure in cessio avevano una struttura poco adeguata per atti con i quali si

trasmette un diritto perché era solo chi acquistava ad avere un ruolo attivo, ma una

volta affermatasi la concezione della proprietà come diritto soggettivo che di per sé

prescindeva dal possesso, si affermò il principio per cui l’acquisto da parte

dell’accipiens e del cessionario era subordinato all’esistenza dello stesso potere sulla

res rispettivamente nel dans e nel cedente. Tanto basta per capire perché si parli di

acquisto a titolo derivativo. Res acquistata con i pesi reali su di essa gravanti e con le

servitù attive ad essa spettanti. Ricorda differenza possesso per i beni immobili (solo

proprietà, per il possesso necessaria altra consegna)e mobili (proprietà e possesso).

Traditio: Negozio unilaterale che si compiva con la consegna di una cosa. Iuris

gentium. Beni mobili sia beni immobili. Trasferiva comunque il possesso: res

corporales. Quando aveva ad oggetto res nec mancipi la traditio, insieme col

possesso, trasferiva la proprietà, aveva quindi effetti reali. La consegna: non

necessariamente materiale, era necessario che una parte (tradens) facesse acquistare

all’altra (accipiens) la disponibilità della cosa (esempio, consegna delle chiavi di un

magazzino dove le merci erano conservate = traditio simbolica). Traditio longa manu:

consegna di un immobile con l’indicazione dei confini da parte dell’alienante

all’acquirente, contestuale alla dichiarazione di voler trasferire la cosa. Traditio brevi

manu: le parti d’accordo tra loro ponevano in essere una nuova causa che mutava la

sostanza del rapporto (chi detiene già la casa a nome di altra persona e questa

desiderava trasferirla al detentore, che avrebbe quindi detenuto la cosa a nome

proprio adesso). Costituto possessorio (caso inverso): il dominus che teneva la cosa,

nell’alienarla, conveniva con l’acquirente che questi avrebbe continuato a tenerla

presso di sé non più quale proprietario ma come dell’acquirente (quale inquilino).

Consegna fatta scopo di custodia (deposito), di locazione: chi riceveva la cosa ne

acquistava la detenzione. Consegna a titolo di pegno (possesso), a titolo di vendita e

di donazione (possesso e proprietà). Non ogni consegna era traditio per il diritto: solo

la consegna che il tradens effettuava con l’intesa che l’accipiens tenesse la cosa per

sé, o comunque in modo indipendente: con l’intesa che l’accipines ne acquistasse il

possesso. Atto di trasferimento del possesso anzitutto. Per il trasferimento di

proprietà: richiesta la volontà concorde per il trasferimento, specificatamente il

possesso suo nomine (in nome proprio), in modo che l’accipines iniziasse a tenere la

cosa come proprio (uti dominus). Iusta causa traditionis (vendendi, donandi, dotis =

costituire dote, solvendi= obbligazione di dare, credendi = dare a mutuo). Causa non

necessaria ai fini del passaggio di proprietà, e poteva essere compiuta anche per

causa illecita. No negozio causale. Solo in presenza di iusta causa l’acquirente

avrebbe potuto mantenere la proprietà della res (nec mancipi) tradita, altrimenti

sarebbe stato tenuto a ritrasferirla in proprietà all’alienante.

Legato per vindicationem: modo di acquisto del dominio quiritario a titolo derivativo

(res mancipi e nec), atto mortis causa. Formula: do lego. Legato per vindicationem,

aveva effetti reali, quello per damnationem aveva effetti obbligatori.

Adiudicatio: pronuncia del giudice formulare nei processi divisori (res mancipi e nec) e

nell’azione di regolamento dei confini. Carattere costitutivo.

Litis aestimatio: il possessore convenuto dal proprietario con la rei vindicatio, una volta

soccombente, anziché restituire, poteva subire la condanna pecuniaria, il cui importo

(litis estimatio) era stabilito in base al valore della cosa rivendicata. Con l’offerta di

pagare la litis estimatio, il convenuto manteneva il possesso della cosa rivendicata, e

se questa era res nec mancipi ne diveniva anche proprietario. Delle res mancipi, nelle

stesse circostanze, acquistava la proprietà pretoria perché gli veniva riconosciuto un

possesso valido ai fini dell’usucapione.

Usucapione: trovava fondamento nelle XII tavole (fosse di due o di una anno a seconda

se si trattasse di fondi o altre cose). Usucapio (acquisto) usucapere (acquisto con

l’uso). Istituto ius civile, comportava l’acquisto del dominium ex iure quiritium.

Requisiti: res habilis, possessio, tempus, fides, titulus (iusta causa). Le prime: idonee

ad essere usucapite (no res furtive, res vi possesse = cose possedute con la violenza,

costituivano un vizio oggettivo). Possessio di chi teneva la cosa come propria (uti

dominus). Termine breve sino a tutta l’età classica: due anni cose immobili (fundi) e un

anno per le altre cose (cetere res). Il possesso biennale o annuale uti dominus di una

res habilis corporalis doveva essere continuato non interrotto (inter

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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