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CAUSA CREDENDI:

o si intendeva dare a mutuo

La iusta causa poteva esserci o non esserci (la proprietà passava ugualmente)

Le XII tavole dicevano che il compratore acquistava la proprietà della cosa che gli era

stata venduta solo dopo averne pagato il prezzo, o quanto meno aver prestato idonee

garanzie che il prezzo sarebbe stato pagato

LEGATO PER VINDICATIONEM

Atto mortis causa

• Modo di acquisto quiritario a titolo derivativo

• Sia res mancipi che res nec mancipi

• Con effetti reali

Era una disposizione testamentaria con la quale il testatore attribuiva direttamente una

cosa propria a un terzo (“legatario”), con le parole “do lego”

Ad esso si contrapponeva il LEGATO PER DAMNATIONEM, che aveva effetti obbligatori

ADIUDICATIO

Pronuncia del giudice formulare nei GIUDIZI DIVISORI e nell’AZIONE PER IL

• REGOLAMENTO DEI CONFINI

Il giudice pronunciava l’adiucatio sulla base del potere a lui attribuito nella parte

• della formula chiamata “adiudicatio”

Era costitutiva ---> era un modo di acquisto della proprietà

Nei GIUDIZI DIVISORI:

il giudice assegnava a ciascuna delle parti una o piu res tra quelle comuni oggetto della

divisione

I comproprietari (o coeredi) di quote ideal i cessavano di essere tali e diventavano

➔ proprietari esclusivi di beni determinati (res mancipi o res nec mancipi)

Nell’AZIONE PER IL REGOLAMENTO DEI CONFINI:

una volta stabiliti i confini con l’adiudicatio, i confini stessi venivano fissati in maniera

incontrovertibile

LITIS AESTIMATIO

Era l’importo della condanna pecuniaria che il possessore soccombente (convenuto dal

proprietario con la rei vindicattio) subiva se non restituiva la cosa

Con l’offerta di pagare la litis aestimatio, il convenuto manteneva il possesso

➔ della c osa rivendicata e, se era res nec mancipi, ne diveniva anche proprietario

ex iure quiritium

USUCAPIONE

Comportava l’acquisto del DOMINIUM EX IURE QUIRITIUM

• Non è classificabile né tra gli acquisiti originari né tra i derivativi

• Ius civile

• Fondamento nelle XII Tavole (che parlavano di usus)

Consisteva nell’acquisto della proprietà attraverso il possesso protratto nel tempo:

- 1 anno ---> beni MOBILI

- 2 anni ---> beni IMMOBILI

Per usucapire sono necessarie 5 condizioni:

RES HABILIS

• Per essere usucabile una cosa doveva essere suscettibile di dominium ex iure

quiritium (di diventare cioè oggetto di proprietà privata tramite usucapione) e allo

stesso tempo habile (= cioè idonea ad essere usucapita)

NON erano usucapibili:

o Res furtivae (cose rubate)

▪ Res vi possessae (cose possedute con la forza)

POSSESSIO

• Potere di fatto sulla cosa, che si manifestava in una attività corrispondente

all’esercizio della proprietà o di un altro diritto reale

(solo il possesso di chi teneva la cosa come propria conduceva all’usucapione)

TEMPUS

• Termine per l’usucapione di:

Cose MOBILI ---> 1 anno

- Cose IMMOBILI ---> 2 anni

-

Si aveva interruzione dell’usucapione (usurpatio) ogni qual volta il possessore

perdeva il possesso anche solo per un istante

Con la morte del possessore --> non veniva interrotto l’usucapione

L’erede subentrava nel possesso e portava a termine l’usucapione iniziata

FIDES

• Era richiesta la buona fede (bona ides)

= cioè la convinzione del possessore di non recare ad altri, con il proprio possesso,

ingiusto pregiudizio

(era una buona fede SOGGETTIVA)

Doveva sussistere al momento dell’acquisto del possesso

(la mala fede sopravvenuta non sarebbe stata in sé di ostacolo al compimento

dell’usucapione)

TITULUS (o iusta causa)

• La causa doveva essere giusta = conforme all’ordinamento giuridico

Doveva essere tale da giustificare l’acquisto del possesso quale base per

➔ l’ulteriore acquisto della proprietà una volta trascorso il termine stabilito

Titoli per l’usucapione:

PRO EMPTORE (era il piu frequente)

o Ricorreva quando il venditore, in adempimento dell’obbligazione nascente

a suo carico dall’emptio venditio, consegnava al compratore la cos venduta

PRO DONATO

o Riguardava la donazione

Mancipatio donationis causa

- In iure cessio donationis causa

- PRO DOTE

o Riguardava la datio dotis

Mancipatio dotis causa

- In iure cessio dotis causa

- PRO LEGATO

o Caso del legatario che prendeva possesso della cosa legatagli per

vindicationem dal testatore non dominus (non acquistava la proprietà, ma

la possessio pro legato)

PRO SOLUTO

o Il debitore, in adempimento di una obbligazione di dare rem (nascente da

stipulatio o legato per damnationem) effettuava in favore del creditore

l’atto di trasferimento

----> se non era idoneo al passaggio della proprietà o se il debitore non era

dominus, il creditore diventava possessore pro soluto (Non proprietario)

PRO DERELICTO

o Riguardava le res mancipi derelictae e le res nec mancipi derelcitae a non

domino

MISSUS IN POSSESSIONEM EX SECUNDO DECRETO

o Egli possedeva cum iusta causa il fondo del vicino che avesse

ripetutamente rigiutato di prestare la cautio per il danno temuto

Bonorum emptor ---> possedeva cum iusta causa i beni del debitore

▪ contro cui i creditori avessero proceuto in via esecutiva

Bonorum possessor ---> possedeva cum iusta causa i beni ereditari

Ai fini dell’usucapione --> il titolo doveva essere ESISTENTE e VALIDO

Due specie di USUCAPIONE:

USURECEPTIO

• USUCAPIO PRO HEREDE

• Con essa la persona che aveva preso possesso anche di una sola cosa ereditaria, dopo

1 anno acquistava l’eredità nel suo complesso e diveniva erede

Si compiva anche se il possessore fosse stato cosciente di non essere erede (mala

➔ fede)

Presupponeva un’eredità giacente (senza eredi necessari)

➔ Piu tardi si ritenne che la persona che si era impossessata di cose ereditarie

➔ usucapisse le singole cose, non l’hereditas

PERDITA DEL DOMINIUM EX IURE QUIRITIUM

Con il perimento della cosa

• Quando lo schiavo acquistava la libertà

• Quando si verificava un passaggio di proprietà

• Quando il possessore acquistava la proprietà per usucapione (il proprietario non

• possessore ne perdeva il dominio)

Con la derelicto --> veniva meno la proprietà sulle res nec mancipi

• Con la confisca e per la emptio ab invito (= espropriazione per pubblica utilità)

REI VINDICATIO (rivendica)

Era lo strumento giudiziario fondamentale a DIFESA DEL DOMINIUM EX IURE QUIRITIUM

Spettava al proprietario non possessore

• Rivolta contro il possessore non dominus

• Tendeva a far conseguire al dominus il possesso

Per essa erano impiegate:

Prima la LEGIS ACTIO SACRAMENTI IN REM:

Fase in iure --> entrambe le parti affermavano di essere

- proprietaridell’oggetto conteso e il magistrato assegnava il possesso

provvisorio a uno dei due litiganti, il quale, con l’intervento di praedes,

garantiva la restituzione della cosa e dei frutti per il caso di soccombenza

Fase apud iudicem --> ciascuna parte presentava delle prove e il giudice

- infinte riconosceva come proprietario uno dei due litiganti

Poi l’AGERE IN REM PER SPONSIONEM:

in cui a venire in considerazione era solo l’appartenenza della cosa all’attore

Il magistrato non assegnava la cosa provvisoriamente e il convenuto continuava a

➔ possederla durante la lite

L’onere della prova gravava solo sull’attore

➔ Il giudice si pronunciava solo sull’appartenenza o meno della cosa allo stesso

➔ attore

Queste regole risultarono praticamente immutate nella rivendita forumalre

Formula:

Iudicis nominatio

1. Intentio

2. Clausola restitutoria

3. Condemnatio

4.

Il giudice doveva emanare una sentenza di condanna pecuniaria del convenuto a due

condizioni:

(nell’intentio) che la res appartenesse all’attore ex iure quiritium

1. (nella clausola restitutoria) che la res su invito del giudic non venisse restituita

2. all’attore

Il giudice doveva quindi verificare che l’attore fosse proprietario

se non lo era --> assolveva il convenuto

• se lo era --> invitava il convenuto a restituire

L’onere della prova --> gravava all’attore

Spese

Se prima della lite il convenuto possessore erogava sulla cosa certe spese che sarebber

stato iniquo gli venissero rimborsate --> EXCEPTIO DOLI

= reputando iniquo il comportamento dell’attore che insistesse nell’azione senza prima

rimborsare certe spese

il convenuto che avesse opposto tempestivamente excpetio doli sarebbe stato

➔ assolto

Il ius retentionis si riconobbe solo al possessore di buona fede e solo per le spese

necessarie e utili

Le spese voluttuarie restavano a carico del possessore

ma c’era un ius tollendi (cioè di portare via le cose nelle quali la spesa

➔ voluttuaria si era concentrata) a due condizioni:

che non fossero cose che per accessione erano state acquistate in proprietà

- al rivendicante

che potessero essere portate via senza danneggiare il bene rivendicato

-

Legittimazione passiva

Non c’era nessun criterio espresso nella formula per stabilire chi fosse passivamente

legittimato alla rei vindicatio

il giudice avrebbe dovuto condannare il convenuto sol che questi non avesse

➔ restituito, a prescindere dalla circostanza se fosse o no possessore

ad essere convenibile con la rei vindicatio era soltanto il POSSESSORE

In età classica si ammisa che fosse da condannare con la rei vindicatio il non possessore

che, cosciente di non possedere, avesse dolosamente accettato di rem defendere

facendosi credere egli stesso possessore (con l’intenzione di distogliere l’attore dal vero

possessore)

Frutti

L’OGGETTO della rivendita --> era definito nell’intentio

=

se era una cosa DETERMINATA -> il convenuto doveva restituire quella cosa e nulla di piu

=

il convenuto non doveva restituire i frutti percepiti prima della lite, ma solo quelli POST

lite (insieme con la cosa)

Responsabilità del convenuto

La res doveva essere perseguita presso colui che la possedeva al tempo della litis

contestatio

e bisogna perseguirla com’era al tempo della litis contestatio

=

conseguenza -> il convenuto non rispondeva per eventi precedenti alla lite

(ma era responsabile di perimento e danneggiamento e della perdita

del possesso POST LITEM CONTESTATAM)

L’esercizio della rivendica non interromp

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
60 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martinaie di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Pellecchi Luigi.