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CAUSA CREDENDI:
o si intendeva dare a mutuo
La iusta causa poteva esserci o non esserci (la proprietà passava ugualmente)
Le XII tavole dicevano che il compratore acquistava la proprietà della cosa che gli era
stata venduta solo dopo averne pagato il prezzo, o quanto meno aver prestato idonee
garanzie che il prezzo sarebbe stato pagato
LEGATO PER VINDICATIONEM
Atto mortis causa
• Modo di acquisto quiritario a titolo derivativo
• Sia res mancipi che res nec mancipi
• Con effetti reali
•
Era una disposizione testamentaria con la quale il testatore attribuiva direttamente una
cosa propria a un terzo (“legatario”), con le parole “do lego”
Ad esso si contrapponeva il LEGATO PER DAMNATIONEM, che aveva effetti obbligatori
ADIUDICATIO
Pronuncia del giudice formulare nei GIUDIZI DIVISORI e nell’AZIONE PER IL
• REGOLAMENTO DEI CONFINI
Il giudice pronunciava l’adiucatio sulla base del potere a lui attribuito nella parte
• della formula chiamata “adiudicatio”
Era costitutiva ---> era un modo di acquisto della proprietà
•
Nei GIUDIZI DIVISORI:
il giudice assegnava a ciascuna delle parti una o piu res tra quelle comuni oggetto della
divisione
I comproprietari (o coeredi) di quote ideal i cessavano di essere tali e diventavano
➔ proprietari esclusivi di beni determinati (res mancipi o res nec mancipi)
Nell’AZIONE PER IL REGOLAMENTO DEI CONFINI:
una volta stabiliti i confini con l’adiudicatio, i confini stessi venivano fissati in maniera
incontrovertibile
LITIS AESTIMATIO
Era l’importo della condanna pecuniaria che il possessore soccombente (convenuto dal
proprietario con la rei vindicattio) subiva se non restituiva la cosa
Con l’offerta di pagare la litis aestimatio, il convenuto manteneva il possesso
➔ della c osa rivendicata e, se era res nec mancipi, ne diveniva anche proprietario
ex iure quiritium
USUCAPIONE
Comportava l’acquisto del DOMINIUM EX IURE QUIRITIUM
• Non è classificabile né tra gli acquisiti originari né tra i derivativi
• Ius civile
• Fondamento nelle XII Tavole (che parlavano di usus)
•
Consisteva nell’acquisto della proprietà attraverso il possesso protratto nel tempo:
- 1 anno ---> beni MOBILI
- 2 anni ---> beni IMMOBILI
Per usucapire sono necessarie 5 condizioni:
RES HABILIS
• Per essere usucabile una cosa doveva essere suscettibile di dominium ex iure
quiritium (di diventare cioè oggetto di proprietà privata tramite usucapione) e allo
stesso tempo habile (= cioè idonea ad essere usucapita)
NON erano usucapibili:
o Res furtivae (cose rubate)
▪ Res vi possessae (cose possedute con la forza)
▪
POSSESSIO
• Potere di fatto sulla cosa, che si manifestava in una attività corrispondente
all’esercizio della proprietà o di un altro diritto reale
(solo il possesso di chi teneva la cosa come propria conduceva all’usucapione)
TEMPUS
• Termine per l’usucapione di:
Cose MOBILI ---> 1 anno
- Cose IMMOBILI ---> 2 anni
-
Si aveva interruzione dell’usucapione (usurpatio) ogni qual volta il possessore
perdeva il possesso anche solo per un istante
Con la morte del possessore --> non veniva interrotto l’usucapione
L’erede subentrava nel possesso e portava a termine l’usucapione iniziata
➔
FIDES
• Era richiesta la buona fede (bona ides)
= cioè la convinzione del possessore di non recare ad altri, con il proprio possesso,
ingiusto pregiudizio
(era una buona fede SOGGETTIVA)
Doveva sussistere al momento dell’acquisto del possesso
(la mala fede sopravvenuta non sarebbe stata in sé di ostacolo al compimento
dell’usucapione)
TITULUS (o iusta causa)
• La causa doveva essere giusta = conforme all’ordinamento giuridico
Doveva essere tale da giustificare l’acquisto del possesso quale base per
➔ l’ulteriore acquisto della proprietà una volta trascorso il termine stabilito
Titoli per l’usucapione:
PRO EMPTORE (era il piu frequente)
o Ricorreva quando il venditore, in adempimento dell’obbligazione nascente
a suo carico dall’emptio venditio, consegnava al compratore la cos venduta
PRO DONATO
o Riguardava la donazione
Mancipatio donationis causa
- In iure cessio donationis causa
- PRO DOTE
o Riguardava la datio dotis
Mancipatio dotis causa
- In iure cessio dotis causa
- PRO LEGATO
o Caso del legatario che prendeva possesso della cosa legatagli per
vindicationem dal testatore non dominus (non acquistava la proprietà, ma
la possessio pro legato)
PRO SOLUTO
o Il debitore, in adempimento di una obbligazione di dare rem (nascente da
stipulatio o legato per damnationem) effettuava in favore del creditore
l’atto di trasferimento
----> se non era idoneo al passaggio della proprietà o se il debitore non era
dominus, il creditore diventava possessore pro soluto (Non proprietario)
PRO DERELICTO
o Riguardava le res mancipi derelictae e le res nec mancipi derelcitae a non
domino
MISSUS IN POSSESSIONEM EX SECUNDO DECRETO
o Egli possedeva cum iusta causa il fondo del vicino che avesse
ripetutamente rigiutato di prestare la cautio per il danno temuto
Bonorum emptor ---> possedeva cum iusta causa i beni del debitore
▪ contro cui i creditori avessero proceuto in via esecutiva
Bonorum possessor ---> possedeva cum iusta causa i beni ereditari
▪
Ai fini dell’usucapione --> il titolo doveva essere ESISTENTE e VALIDO
Due specie di USUCAPIONE:
USURECEPTIO
• USUCAPIO PRO HEREDE
• Con essa la persona che aveva preso possesso anche di una sola cosa ereditaria, dopo
1 anno acquistava l’eredità nel suo complesso e diveniva erede
Si compiva anche se il possessore fosse stato cosciente di non essere erede (mala
➔ fede)
Presupponeva un’eredità giacente (senza eredi necessari)
➔ Piu tardi si ritenne che la persona che si era impossessata di cose ereditarie
➔ usucapisse le singole cose, non l’hereditas
PERDITA DEL DOMINIUM EX IURE QUIRITIUM
Con il perimento della cosa
• Quando lo schiavo acquistava la libertà
• Quando si verificava un passaggio di proprietà
• Quando il possessore acquistava la proprietà per usucapione (il proprietario non
• possessore ne perdeva il dominio)
Con la derelicto --> veniva meno la proprietà sulle res nec mancipi
• Con la confisca e per la emptio ab invito (= espropriazione per pubblica utilità)
•
REI VINDICATIO (rivendica)
Era lo strumento giudiziario fondamentale a DIFESA DEL DOMINIUM EX IURE QUIRITIUM
Spettava al proprietario non possessore
• Rivolta contro il possessore non dominus
• Tendeva a far conseguire al dominus il possesso
•
Per essa erano impiegate:
Prima la LEGIS ACTIO SACRAMENTI IN REM:
Fase in iure --> entrambe le parti affermavano di essere
- proprietaridell’oggetto conteso e il magistrato assegnava il possesso
provvisorio a uno dei due litiganti, il quale, con l’intervento di praedes,
garantiva la restituzione della cosa e dei frutti per il caso di soccombenza
Fase apud iudicem --> ciascuna parte presentava delle prove e il giudice
- infinte riconosceva come proprietario uno dei due litiganti
Poi l’AGERE IN REM PER SPONSIONEM:
in cui a venire in considerazione era solo l’appartenenza della cosa all’attore
Il magistrato non assegnava la cosa provvisoriamente e il convenuto continuava a
➔ possederla durante la lite
L’onere della prova gravava solo sull’attore
➔ Il giudice si pronunciava solo sull’appartenenza o meno della cosa allo stesso
➔ attore
Queste regole risultarono praticamente immutate nella rivendita forumalre
Formula:
Iudicis nominatio
1. Intentio
2. Clausola restitutoria
3. Condemnatio
4.
Il giudice doveva emanare una sentenza di condanna pecuniaria del convenuto a due
condizioni:
(nell’intentio) che la res appartenesse all’attore ex iure quiritium
1. (nella clausola restitutoria) che la res su invito del giudic non venisse restituita
2. all’attore
Il giudice doveva quindi verificare che l’attore fosse proprietario
se non lo era --> assolveva il convenuto
• se lo era --> invitava il convenuto a restituire
•
L’onere della prova --> gravava all’attore
Spese
Se prima della lite il convenuto possessore erogava sulla cosa certe spese che sarebber
stato iniquo gli venissero rimborsate --> EXCEPTIO DOLI
= reputando iniquo il comportamento dell’attore che insistesse nell’azione senza prima
rimborsare certe spese
il convenuto che avesse opposto tempestivamente excpetio doli sarebbe stato
➔ assolto
Il ius retentionis si riconobbe solo al possessore di buona fede e solo per le spese
necessarie e utili
Le spese voluttuarie restavano a carico del possessore
ma c’era un ius tollendi (cioè di portare via le cose nelle quali la spesa
➔ voluttuaria si era concentrata) a due condizioni:
che non fossero cose che per accessione erano state acquistate in proprietà
- al rivendicante
che potessero essere portate via senza danneggiare il bene rivendicato
-
Legittimazione passiva
Non c’era nessun criterio espresso nella formula per stabilire chi fosse passivamente
legittimato alla rei vindicatio
il giudice avrebbe dovuto condannare il convenuto sol che questi non avesse
➔ restituito, a prescindere dalla circostanza se fosse o no possessore
ad essere convenibile con la rei vindicatio era soltanto il POSSESSORE
➔
In età classica si ammisa che fosse da condannare con la rei vindicatio il non possessore
che, cosciente di non possedere, avesse dolosamente accettato di rem defendere
facendosi credere egli stesso possessore (con l’intenzione di distogliere l’attore dal vero
possessore)
Frutti
L’OGGETTO della rivendita --> era definito nell’intentio
=
se era una cosa DETERMINATA -> il convenuto doveva restituire quella cosa e nulla di piu
=
il convenuto non doveva restituire i frutti percepiti prima della lite, ma solo quelli POST
lite (insieme con la cosa)
Responsabilità del convenuto
La res doveva essere perseguita presso colui che la possedeva al tempo della litis
contestatio
e bisogna perseguirla com’era al tempo della litis contestatio
=
conseguenza -> il convenuto non rispondeva per eventi precedenti alla lite
(ma era responsabile di perimento e danneggiamento e della perdita
del possesso POST LITEM CONTESTATAM)
L’esercizio della rivendica non interromp