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Cose diritti reali possessores

Vari significati di oggetto materiale

  • Lite o rapporto giuridico (litigioso e non) nel suo complesso
  • Interesse giuridico patrimoniale
  • Causa negoziale
  • Affare
  • Fatto
  • Intero patrimonio
  • Carattere non personale dell’azione

A noi interessa res = porzione limitata del mondo esterno.

Res incorporales

Cose non materiali. Si fa riferimento ad oggetti nell’ambito del ius (iura):

  • Eredità
  • Usufrutto
  • Obbligazioni
  • Servitù prediali

Erano diritti soggettivi che avevano ad oggetto cose corporali. Le res incorporales si riferivano ai iura medesimi:

  • Eredità → ius successionis
  • Usufrutto → ius utendi fruendi

Res corporales

Cose materiali. La proprietà rientra tra le res corporales. Il possesso si ritenne concepibile solo per le cose corporali:

  • Traditio
  • Usucapione

Esse potevano essere:

  • Cose in commercio: Potevano essere oggetto di proprietà privata e di rapporti giuridici patrimoniali.
  • Cose fuori commercio: Non potevano essere oggetto di proprietà privata / rapporti giuridici patrimoniali (non erano res dal punto di vista del diritto privato).

Res divini iuris

  • Cose di diritto divino - Cose sottratte al commercio
  • Res sacrae: Cose dedicate agli dei
  • Res religiosae: Luoghi ritenuti appartenere agli dei Mani
  • Res sanctae: Porte e mura delle città

Res humani iuris publicae

  • Si dividevano in:
  • Res publicae: Cose appartenenti allo Stato (beni di uso pubblico: strade, piazze, basiliche, teatri, fiumi...)
  • Res privatae: Da esse lo Stato ricavava direttamente un reddito o un’utilità

Potevano essere commerciabili, ma i rapporti tra Stato e singoli sono regolati diversamente da quelli tra privati.

Distinzione rilevante per il trasferimento e la costituzione

Res mancipi

  • Cose di maggior pregio: Fondi (terreni ed edifici) sul suolo italico
  • Schiavi
  • Animali da tiro e da soma

Si trasferivano con la mancipatio e in iure cessio.

Res nec mancipi

  • Tutte le res che non erano res mancipi

Si trasferivano con la traditio. Con la scomparsa della in iure cessio e la decadenza della traditio, scomparve la classificazione delle res mancipi e res nec mancipi. Si iniziò a dividere le cose in:

Beni mobili

  • Animali
  • Oggetti inanimati trasportabili
  • Schiavi

Beni immobili

  • Suolo e tutto ciò che vi inerisce stabilmente

Questa distinzione è rilevante soprattutto per l’usucapione e per la difesa del possesso.

Distinzione rilevante per la restituzione durante un negozio di trasferimento di proprietà

Cose fungibili

Cose che rilevano in rapporto al peso, numero o misura:

  • Frumento
  • Monete
  • Stoffa

Sono cose sostituibili: poteva essere restituito l’equivalente (tantundem) corrispondente per peso, numero o misura.

Cose infungibili

Cose che vengono considerate per se stesse, nella loro individualità: dovevano essere restituite esse stesse.

Distinzione rilevante in materia di obbligazioni (obligatio)

Cose di genere

  • Corrispondono in buona sostanza alle cose fungibili
  • Sono cose che appartengono a una categoria determinata, non ancora individuate, ma individuabili per l’appartenenza a una categoria (genus)
  • “uno schiavo” indica un genus (il genere “schiavi”)

All’interno di genera più ampi: sono rappresentabili genera più circoscritti (es: il vino rosso è un genus, ma un vino specifico è un genus più circoscritto).

Cose di specie

  • Corrispondono in buona sostanza alle cose infungibili
  • Sono cose perfettamente individuate → ognuna di esse costituisce una specie (species)
  • “lo schiavo Stico” indica una species

Distinzione rilevante per i diritti o contratti

Cose consumabili

Cose che si consumano con l’uso (si possono usare una sola volta): vengono utilizzate o distruggendone l’essenza (es. alimenti) o alienandole (es. denaro).

Cose inconsumabili

Cose che consentono un uso continuato.

Distinzione rilevante per la divisione delle cose comuni

Cose divisibili

Cose suscettibili di essere materialmente divise senza perire e senza apprezzabile pregiudizio economico.

Cose indivisibili

Cose non suscettibili di essere materialmente divise senza perire e senza apprezzabile pregiudizio economico.

Distinzione tra cose semplici, composte e collettive

Cose semplici

Cose che costituiscono un’unità naturale, es: schiavo, trave, pietra.

Cose composte

Cose costituite da più cose semplici tra loro congiunte artificialmente e tuttavia riconoscibili, es: edificio, nave, armadio.

Cose collettive

Più cose semplici non congiunte e tuttavia considerate unitariamente, es: gregge.

PARS

Parte che segue giuridicamente la sorte della cosa cui appartiene: una porzione di materia concepita non come indipendente ma come elemento di una cosa, sì che questa senza di essa non sarebbe stata integra (Es: tubi, tegole rispetto all’edificio). Noi le chiamiamo pertinenze = cose destinate in modo durevole a servizio o adornamento di un’altra cosa.

Le cose non pars: conservavano giuridicamente la propria autonomia pure se destinate stabilmente al servizio di altre (es: cose che servivano per la coltivazione o conduzione del fondo).

Frutti naturali e civili

Frutti naturali

  • Parti staccate della cosa che, secondo gli usi sociali, ne costituiscono il reddito normale
  • Frutti delle piante
  • Frutti degli animali (latte, lana..)

(i figli di una schiava non sono considerati frutti)

Frutti civili

Corrispettivo che si ottiene concedendo ad altri in godimento la cosa stessa. Attività lavorative degli schiavi.

Diritti soggettivi patrimoniali

Diritti suscettibili di valutazione economica.

Diritti reali

Diritti soggettivi su una cosa a carattere assoluto: diritti opponibili a tutti i membri della collettività → tutti i consociati sono potenzialmente in uguale misura obbligati.

Carattere assoluto:

  • Dal lato passivo = contenuto sempre negativo (i consociati devono astenersi da comportamenti che sono in contrasto con quel diritto).

La proprietà è il diritto reale per eccellenza, attribuisce al titolare (proprietario) un potere generale potenzialmente illimitato al godimento e alla disposizione del bene che ne è oggetto.

Diritti reali limitati

Su una stessa cosa possono gravare altri diritti oltre al diritto di proprietà.

Diritti reali di godimento

  • Attribuiscono al titolare facoltà di godimento più o meno limitate sulla cosa:
  • Usufrutto (e diritti affini)
  • Servitu prediali
  • Enfiteusi
  • Superficie

Diritti reali di garanzia

  • Danno possibilità al titolare di soddisfare il proprio credito rivalendosi sulla cosa quando il debitore non adempie:
  • Pegno
  • Ipoteca

In essi il diritto reale emerge ulteriormente se si pensa al fatto che nulla vieta al proprietario di compiere atti di disposizione in ordine alla cosa.

Diritti di credito

Diritto patrimoniale relativo, per cui a fronte di uno o più creditori (soggetti precisamente individuati), stanno uno o più debitori (precisamente individuati): sono il lato attivo dell’obbligazione o rapporto obbligatorio.

Carattere relativo:

  • Dal lato passivo = contenuto che può essere positivo (la parte debitrice è tenuta all’adempimento di una prestazione, che consiste in un comportamento positivo in favore della parte creditrice).

Ogni rapporto sottostante alle actiones in personamobligatio.

Rapporto sottostanti alle actiones in rem:

  • Alla rei vindicatiodominium
  • Alla vindicatio usus fructus → usufrutto
  • Alle vindicationes servitutis → servitù

Diritto di proprietà

= Diritto soggettivo di natura reale per cui al proprietario (titolare) si riconosce sulla cosa che ne è oggetto una signoria generale. Il carattere reale è manifesto: c’è il dovere di tutti i consociati di non impedirne l’esercizio.

Il suo contenuto = è il più esteso. Le facoltà in astratto spettanti al proprietario rientrano tutte nell’idea del godimento e della disponibilità del bene oggetto di proprietà. Queste facoltà possono subire limitazioni di varia ampiezza e intensità:

  • Limitazioni legali: limitazioni imposte dall’ordinamento giuridico.
  • Limitazioni volontarie: limitazioni imposte ad opera del proprietario.

Elasticità = quando i diritti si sono estinti, le facoltà di godimento del proprietario tornano ad espandersi sino a riacquistare pienezza (è uno dei caratteri più importanti della proprietà).

È un diritto = è un diritto al godimento e alla disposizione, quindi è un potere che può sia essere attuale che non esserlo e che una volta acquistato può prescindere dall’effettivo esercizio (sussiste fin quando non si verifichi un fatto che ne determini l’estinzione).

La res era considerata tutt’uno con il diritto di proprietà sulla res medesima.

L'idea della proprietà era espressa

Prima:

Per affermare che una cosa apparteneva a qualcuno, nella rei vindicatio e nella legis actio sacramenti in rem, si diceva: “dico che questa cosa è mia ex iure Quiritium” (= per far vedere che era un potere legittimamente acquistato e riconosciuto dal ius piuantico).

Poi:

Si aggiunse la parola “dominium ex iure Quiritium” = per indicarne il proprietario.

Dominium ex iure Quiritium (dominio quiritario)

  • Istituto del ius civile
  • Si parla di dominium per la proprietà pretoria
  • Spettava solo ai cittadini romani (i peregrini potevano acquistare con i modi di acquisto iuris gentium della proprietà, oppure anche con la mancipatio se avevano il ius commercii)

Con Giustiniano la proprietà provinciale si assimilò a quella civile. Oggetto = solo le res corporales. Il dominium quiritario sugli immobili:

  • Si estendeva illimitatamente sia in altezza che in profondità
  • Diritto al sottosuolo = diritto di sfruttare cave e miniere
  • Principio suerficies solo cedit = il proprietario del suolo era al contempo proprietario di tutto ciò che era incorporato al suolo

Poteva avere limitazioni legali:

  • Divieto di costruire in città oltre un certo limite di altezza
  • Divieto ai privati di demolire edifici urbani con lo scopo di speculare sui materiali ricavati
  • Obbligo di consentire l’uso delle rive per i fini della navigazione
  • Obbligo ai proprietari dei fondi vicini a una via pubblica diventata impraticabile per la veemenza delle acque del fiume o per altro motivo, di consentire provvisoriamente il passaggio attraverso i propri fondi
  • Divieto di seppellire e cremare cadaveri entro le mura della città o a meno di 60 piedi dal fondo del vicino
  • Divieto decemvirale di consecratio della res litigiosa (cosa sulla cui proprietà pendesse controversia giudiziaria)
  • Divieto di alienare res litigiosae da parte del litigante proprietario non possessore
  • Divieto di alienazione compiuta da un possessore in vista di una lite futura al fine di sottrarsi a essa in modo che, contro l’acquirente, l’avversario avrebbe avuto durior conditio
  • Divieto di alienazione dei fondi dotali e pupillari
  • Divieto di alienazione a carico dei decuriones e degli appartenenti ad alcune corporazioni

Espropriazione per pubblica utilità

Imposizione al privato, da parte dell’autorità pubblica, di vendere la cosa propria allo Stato per ragioni di pubblica necessità o utilità.

La confisca → era senza corrispettivo, in favore dello Stato. Era una sanzione ed era limitata all’ambito del diritto criminale e della repressione pubblica.

La proprietà privata immobiliare

Traeva origine dall’assegnazione da parte dello Stato, in favore di privati, di terre già in proprietà collettiva. Queste terre venivano lasciate in godimento esclusivo a privati per estensioni (erano occupazioni o concessioni per loro natura revocabili).

Altre porzioni di ager publicus cominciarono ad essere oggetto di assegnazioni a carattere definitivo. Questi beni acquistati si considerarono propri dei privati ex iure Quiritium. Alla loro assegnazione in proprietà privata si procedeva con il rito della limitatio.

Limitatio

  • Connotazioni sacrali
  • Si compiva con l’intervento del magistrato e di un agrimensore (strumento di misurazione dei fondi)
  • Si tracciavano sul suolo delle parallele, che incrociandosi stabilivano i confini tra gli appezzamenti da assegnare
  • Tra un appezzamento e l’altro si lasciava uno spazio di almeno 5 piedi (limes) che non veniva assegnato a nessuno
  • Tra gli edifici si doveva lasciare uno spazio di 5 piedi di larghezza (ambitus)
  • Così ai proprietari di immobili era assicurato accesso indipendente ai loro beni

Con il tempo si iniziò ad assegnare terre a privati anche senza il rito della limitatio, stabilendo confini naturali. Così però poteva capitare che porzioni di terre si ritrovavano a confinare = agri arcifinii, edifici di proprietari diversi avessero pareti contigue o comuni. Si assicurò ai singoli proprietari l’accesso indipendente ai propri beni = non esisteva alcun precetto che consentisse all’occorrenza il passaggio sul proprio fondo al dominus del vicino fondo intercluso. Eventuali servitù di passaggio si costituivano volontariamente, mai coattivamente, ma restava sempre l’eventualità di reciproche interferenze di altro tipo, che dovevano essere tollerate (limitazioni legali del dominio).

Il dominus doveva tollerare:

  • Che rami di alberi del vicino sporgessero sul proprio terreno
  • Il proprietario doveva consentire a giorni alterni l’ingresso del vicino e permettergli di raccogliere i frutti caduti dai suoi alberi
  • Il dominus doveva tollerare il rigonfiamento del muro altrui che si espandesse oltre il confine (entro certi limiti)
  • Dovevano essere tollerate immissioni di fumo, acqua ecc. dall’immobile del vicino (se dipendenti dall’uso normale che il vicino faceva del proprio fondo)

Non esisteva un divieto degli atti emulativi (cioè quegli atti compiuti dal dominus fundi nell’esercizio di un proprio diritto ma senza trarne vantaggio e solo per nuocere al vicino).

Modi di acquisto della proprietà

Acquisti iure civili

  • Con effetti riservati ai soli cittadini romani:
  • Mancipatio
  • In iure cessio
  • Usucapio

Acquisti iure gentium (e iure naturali)

  • Con effetti estesi ai non cittadini (peregrini):
  • Occupazione
  • Accessione
  • Specificazione
  • Traditio

Acquisti originari

Acquisto della proprietà che ha luogo a prescindere da ogni relazione con il precedente proprietario. Può riguardare sia le cose che non appartengono a nessuno, sia quelle che erano di altri in precedenza. Si fa riferimento solo all’acquisto in sé, alle sue modalità di attuazione.

Il dominium ex iure Quiritium si acquistava a titolo originario per:

  • Occupazione
  • Accessione
  • Commistione di denaro
  • Specificazione

Gli acquisti originari si possono dividere in:

Occupazione

  • Ius gentium (e ius naturalis)
  • Fondata sulla naturalis ratio
  • Era la presa di possesso di cose che non appartenevano a nessuno (res nullius):
  • Animali allo stato selvativo
  • Cose trovate sulle rive del mare
  • Cose sottratte al nemico in tempo di guerra
  • Isola emersa dal mare
  • Isola formatasi nel letto del fiume
  • Alveo abbandonato dal fiume

Res derelictae: cose abbandonate:

  • Se res mancipi → il proprietario manteneva il dominio quiritario finché un eventuale occupante ne fosse divenuto proprietario egli stesso per usucapione.
  • Se res nec mancipi → con l’abbandono la proprietà si estingueva e la res derelicta diventava res nullius (quindi per effetto della occupatio sarebbe stata poi acquistata dall’occupante come ogni altra res nullius).

Tesoro

Spettava al proprietario del fondo dove era stato rivenuto, ma se il tesoro veniva scoperto da persona diversa dal proprietario del fondo: si stabilì che il tesoro spettasse per metà al dominus fundi e metà al ritrovatore.

Acquisto dei frutti

I frutti, con la separazione, conseguivano propria autonomia dal punto di vista giuridico. Il proprietario della cosa madre li faceva propri con la separazione comunque essa fosse avvenuta.

Se però il bene fruttifero era posseduto da un terzo in buona fede → era lui ad acquistarne i frutti con la separazione. Il possessore di agri vectigales → acquistava i frutti con la separazione. L’usufruttuario faceva suoi i frutti con la perceptio. Il conduttore che aveva godimento di un bene fruttifero → faceva suoi i frutti con la separazione.

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martinaie di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Pellecchi Luigi.
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