Diritti e libertà costituzionali
I diritti costituzionali nascono storicamente con l’avvento della rivoluzione francese. L’idea base del costituzionalismo è di sottoporre il potere a delle regole Stato di diritto. Le trasformazioni del XX secolo porteranno dei cambiamenti radicali per quanto riguarda i diritti costituzionali che dovranno garantire - a differenza degli statuti del XVIII e XIX secolo – l’effettivo godimento di diritti riconosciuti tramite un impegno istituzionale atto alla rimozione degli ostacoli di ordine sociale ed economico che limitano di fatto la libertà e l’eguaglianza dell’essere umano.
Origini storiche dei diritti
Le prime tracce di riconoscimento del diritto risalgono all’epoca greco-romana, cristiana e medievale: basti pensare all’influenza culturale della filosofia antica e del cristianesimo nell’affermazione del valore della dignità umana e i primi embrionali princìpi dello Stato di diritto nei passi di Aristotele. Tuttavia, non è possibile affermare che si sia compiuta l’affermazione del diritto individuale con la tradizione classica e antica.
Anche in epoca medievale non si è riscontrato il salto di qualità: con la Magna Charta Libertatum si inserisce il concetto di “legge superiore alle altre” nella quale si esplicano i principali diritti e doveri dei sudditi nei confronti del sovrano.
Sviluppi moderni dei diritti
Ma è solo con il superamento dell’età feudale e con la fondazione di un nuovo ordine sociale, focalizzato sulla centralità della persona, che si aprirà la strada per una nuova concezione di diritti individuali. Tale trasformazione avviene alla fine del XVIII secolo, grazie alla spinta dello sviluppo economico e industriale e all’emergere di una nuova classe borghese. Tuttavia, lo sviluppo di nuovi diritti rimaneva ancora vincolato ad una piccola oligarchia alto-borghese. Bisognerà attendere il XX secolo per estenderli unilateralmente a tutta la popolazione (suffragio universale).
Le nuove costituzioni mirano a eliminare le diversità sociali e a promuovere l’integrazione tra gli uomini. Adesso è la persona ad avere una posizione centrale, tutelando da una parte i suoi diritti individuali e dall’altra affermando il principio di eguaglianza tra gli uomini.
Costituzioni del secondo dopoguerra
Le costituzioni del secondo dopoguerra si sviluppano attorno ai concetti di:
- Dignità
- Libertà della persona
- Codificazione/riconoscimento internazionale dei diritti individuali
La costituzione è un sistema di valori e diritti fondamentali che si condizionano, si rafforzano reciprocamente ruotando attorno al concetto di “libertà” che agisce attraverso il “permesso”, “facoltà di”, “potere di”, ecc. Se il singolo non fosse in grado di esercitare effettivamente la propria libertà, allora questa avrebbe solo mero valore formale; le Costituzioni invece pretendono di rimuovere quegli ostacoli che non consentono il godimento di quelle libertà e quei diritti previsti sulla “carta”. Questo è l’approccio delle moderne democrazie pluralistiche che si fondano sul riconoscimento e sulla garanzia dei diritti fondamentali.
Articolo 2 della costituzione
L’Art. 2 della Costituzione recita: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali. Si stabilisce il principio supremo della libertà-dignità, in contrapposizione al principio dello statuto albertino della “libertà-proprietà”. I diritti fondamentali entrano perciò in una nuova dimensione, sconosciuta agli ordinamenti dell’800, come la partecipazione effettiva dell’individuo alla vita sociale, politica ed economica del Paese.
I diritti inviolabili vengono elencati negli articoli successivi:
- Art. 13: Libertà personale
- Art. 14: Libertà di domicilio
- Art. 15: Libertà di comunicazione
- Art. 24: Diritto alla difesa
Interpretazioni dell'articolo 2
Secondo un’altra dottrina, l’art. 2 invece va interpretato come un articolo “aperto”, che lascia spazio ad ogni situazione di libertà emergente a valore costituzionale. Si intendono nuovi diritti quelli non espressamente elencati nel dettato costituzionale. La corte costituzionale ha ribadito infatti che non esistono “nuovi” diritti al di fuori di quelli espressamente citati dalla carta. Eventuale fondamento costituzionale di nuove situazioni di diritto, infatti, va ricondotto nella interpretazione delle disposizioni costituzionali di cui sopra. È compito della legislazione ordinaria enucleare tali nuove situazioni affinché vengano tutelate e, se necessario, elevarle a veri e propri diritti soggettivi.
Secondo una terza chiave di lettura, invece, si parla di nuovo diritto nel momento in cui esso possa essere ricondotto a un diritto enumerato/specifico e riferibile al principio di libertà e dignità dell’uomo. Ecco quindi che si parla non più di libertà fisica, ma psico-fisica dell’individuo.
L’art. 2 prevede anche la garanzia dei diritti inviolabili come elemento decisivo per definire uno Stato. Tra le modalità di garanzia nel nostro ordinamento vi è la “riserva di legge”, strumento del Parlamento (e quindi del Popolo) per disciplinare tali materie. La riserva di legge può essere assoluta, come prevede l’art. 13: la restrizione della libertà può verificarsi solo nei casi e nei modi previsti dalla legge; relativa, in questo caso la Cost. richiede che i princìpi guida nella disciplina siano fissati dalla legge, senza escludere l’intervento di regolamenti esecutivi, di attuazione e integrazione (es. il diritto di sciopero –art. 40- deve esercitarsi nell’ambito delle leggi che lo regolano).
Garanzie e riserve di giurisdizione
Altra forma di garanzia dei diritti è la riserva di giurisdizione: la libertà personale, di domicilio, corrispondenza e stampa può essere limitata solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria. Questa è una forma di garanzia dettata dalla costituzione e data all’autorità giudiziaria la quale è del tutto indipendente dal potere esecutivo e legislativo.
Tutti i diritti sono inoltre garantiti dalla possibilità – riconosciuta a tutti – di agire e difendersi in giudizio (art. 24 – diritto di difesa) e ribadendo quindi l’indipendenza della magistratura (art. 101).
Garanzie nei confronti della P.A.
La garanzia dei diritti nei confronti della Pubblica Amministrazione è assicurata sia attraverso rimedi giurisdizionali sia tramite il controllo preventivo di legittimità (Corte dei Conti). La corte costituzionale inoltre controlla che la legislazione ordinaria non violi il dettato costituzionale: nel corso degli anni il giudice costituzionale ha fortemente inciso nel campo dei diritti, attraverso un’attività interpretativa degli articoli della costituzione.
Articolo 3: Principio di eguaglianza
Art. 3 principio di eguaglianza. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge. È un principio che condiziona tutto l’ordinamento nazionale. Tale principio parte dalla dichiarazione francese dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789). Importante è il comma 2 che recita il principio dell’uguaglianza sostanziale, ossia la rimozione di quegli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l’uguaglianza e la libertà del cittadino.
L’interpretazione sistematica dell’art. 2 e 10 c.2 sancisce che il riconoscimento di libertà inviolabili non è applicabile limitatamente ai soli cittadini della repubblica, ma anche agli stranieri (il cui status è disciplinato dalla legge e dai trattati internazionali). Anche gli stranieri possono così godere di tutti i diritti, ad eccezione di quelli politici (elezioni).
Inoltre la costituzione (art. 10 c.3) prevede espressa tutela per lo straniero che nel paese di origine non può godere dei diritti tutelati dalla carta costituzionale, offrendo asilo politico nel territorio della repubblica e vietando l’estradizione per motivi politici (ad esclusione del genocidio) o in quei paesi ove è prevista la condanna alla pena di morte per il reato commesso.
L’introduzione della cittadinanza dell’Unione Europea prevede, per i cittadini membri UE, il diritto di eleggere/essere eletti nel paese di residenza, limitatamente alle elezioni amministrative ed Europee.
Significati del principio di eguaglianza formale
Il principio di eguaglianza formale ha diversi significati.
- Eguaglianza davanti alla legge: essa si applica a tutti, tanto ai governanti quanto ai governati, senza privilegi di classe e senza trattamenti differenziati.
- Divieto di discriminazioni in base a:
- Sesso: La repubblica promuove la parificazione e le opportunità di accesso alle cariche pubbliche delle donne, tutela della donna lavoratrice.
- Razza: Divieto assai più rigoroso, di carattere assoluto che non incontra deroghe in alcun dettato costituzionale e legislativo.
- Lingua: Tutela delle minoranze linguistiche.
- Religione: Piena parità di tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro fede religiosa che viene accostata al principio della laicità dello stato e dell’eguale libertà di tutte le confessioni davanti alla legge. Art. 19 cost.: principio della libertà religiosa che prevede il diritto per tutti alla pari professione della propria fede e libertà di non appartenere a nessuna di esse. La costituzione rimanda ai patti lateranensi il rapporto Stato-Chiesa, quindi ad una legge ordinaria del 1929 e, quindi, al nuovo concordato del 1984. Ogni modifica deve comunque essere approvata consensualmente. Per le altre religioni, invece, l’art. 8 della costituzione prevede che esse siano regolamentate con legge dello Stato (quindi senza accordi bilaterali come con il Vaticano), ma con previa intesa con le rispettive rappresentanze.
- Opinioni politiche: Divieto di privare il cittadino della propria capacità giuridica e della cittadinanza per motivi politici, il riconoscimento dell’uguaglianza del voto e divieto di formazione del disciolto partito fascista (legge Scelba).
- Condizioni sociali e personali.
Tali diritti si ritrovano tutti nei trattati europei.
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