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Condizioni sociali e personali.
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Tali diritti si ritrovano tutti nei trattati europei.
Principio di eguaglianza sostanziale, invece, consiste nella liberazione dell’individuo dalle disuguaglianze di
fatto e quindi l’accesso agli effettivi diritti e possibilità di libertà di tutti. Tale programma di giustizia sociale
è delineato dalla cost. da diverse norme in favore dei soggetti più deboli.
Diritto soggettivo: potere di un soggetto fisico o giuridico di agire per soddisfare un proprio interesse
riconosciuto e tutelato dal diritto oggettivo. Si distinguono ulteriormente i diritti soggettivi assoluti (diritto
alla vita, salute, libertà di pensiero, religione, privacy, ecc.) e quelli relativi (esigono cioè la collaborazione
di una terza persona, si tratta in genere di diritti di credito).
Potere: possibilità attribuita ad un soggetto di modificare o estinguere un rapporto giuridico, ossia
comportamenti liberamente attuabili i quali, una volta compiuti, modificano la situazione inziale.
Facoltà: uno dei modi in cui può esercitarsi il diritto.
Potestà: potere-dovere di un soggetto nei confronti di un altro, atto a tutelare quest’ultimo (es. patria
potestà).
Permesso: possibilità di compiere liberamente un atto (es. possibilità di fumare all’aperto).
Interesse legittimo: pretesa alla legittimità dell’azione amministrativa, da parte di chi si trova in un
determinato rapporto con la P.A.
Libertà personali:
introduzione alle libertà personali art 13 cost. Diritto di disporre liberamente della propria persona senza
coercizioni fisiche compiute in assenza dell’autorità giudiziaria, intesa anche come integrità psicofisica.
Fanno parte delle libertà personali il diritto al nome, immagine, identità sessuale, libertà sessuale, diritto alla
vita, decoro, riservatezza, intimità…
Eventuali restrizioni alla libertà personale (detenzione, perquisizione e ispezione) possono essere disposte
solo dall’autorità giudiziaria competente nei modi previsti dalla legge. È comunque punita, sempre secondo
l’art 13 cost, ogni violenza fisica e morale sulle persone sottoposte a restrizioni di libertà. Anche la pena
detentiva ha comunque una sua funzione rieducativa con lo scopo finale del reinserimento nella collettività
dell’individuo. Sempre l’art 13 cost prevede dei limiti alla carcerazione preventiva, definita dal codice di
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procedura penale “custodia cautelare”, essa – inoltre – deve coniugarsi col principio di presunzione di
innocenza, fino all’emissione del verdetto del giudice. Ulteriori forme di limitazione alla libertà sono state
introdotte dalla c.d. legge “Bossi-Fini” per quanto riguarda l’immigrazione clandestina, che prevede
l’espulsione dello straniero illegale e la detenzione in centri di identificazione ed espulsione per il tempo
strettamente necessario. La corte cost tuttavia ha ritenuto illegittima l’aggravante della “clandestinità”,
ritenendo che l’art 13 cost deve essere applicato indistintamente a tutti, cittadini e non.
Libertà di domicilio. Art 14
Prolungamento della libertà personale e, solo in determinati casi, può essere violata, come ad esempio la
detenzione per obblighi sanitari.
Libertà di circolazione e soggiorno. Art 16
Libertà di circolare e soggiornare in qualsiasi parte del territorio nazionale, ad eccezione per i motivi sanitari
e di detenzione (sicurezza). Sono escluse quindi qualsiasi ragione politica (es. il confino dell’epoca fascista).
Lo stesso articolo garantisce altresì la libertà di espatrio. Tali libertà sono presenti anche a livello
comunitario.
Libertà e segretezza delle comunicazioni. Art. 15
Rientra in quell’elenco di valori costituzionali fondamentali e inviolabili. Si protegge in questo caso ogni
forma di comunicazione: verbale, scritta ed elettronica, tutelando sia il mittente che il destinatario. Le
limitazioni alla libertà e segretezza delle comunicazioni possono avvenire solo previa autorizzazione
giudiziaria.
Libertà di manifestazione del pensiero. Art 21
È riconosciuta a tutti la libertà di manifestare. Anche questo è uno dei diritti cardine dell’ordinamento
costituzionale. L’unico limite è quello del buon costume, che riguarda tutte le manifestazioni contrarie al
comune senso del pudore. Altri limiti impliciti derivano dalla limitazione di altri diritti: una manifestazione
che lede altri diritti non è accettabile, come ad esempio il diritto alla personalità, onore, reputazione,
riservatezza e diritto d’autore, segreto e segreto di stato ed – infine – il limite dell’ordine pubblico. È altresì
tutelata, all’interno dell’art 21, la libertà di informazione (di informare e di essere informati). pluralismo
delle informazioni. Caso della storia dell’emittenza radiotelevisiva, da monopolio a mercato aperto. A livello
comunitario riscontriamo gli stessi argomenti all’interno dell’art.10 della carta dei diritti fondamentali
dell’UE: libertà di pensiero, espressione, informazione (informare ed essere informati) e la disciplina
comunitaria delle comunicazioni elettroniche.
Non devono esistere quindi sistemi di censura per stampa e TV/Radio se non per esplicito intervento
dell’autorità giudiziaria 5
Libertà dell’arte e della scienza. Art 33
Un intervento statale in merito è previsto solo al fine di “promuovere” la cultura e non, quindi, di indirizzarla
a favore di uno schieramento politico piuttosto che un altro. Tale intervento deve essere limitato e misurato.
Quindi si è passati da una cultura politicizzata (epoca fascista) ad una “politica della cultura”. Il legislatore
ha previsto quindi anche un’ampia autonomia del corpo universitario: autonomia normativa (possibilità di
darsi degli ordinamenti propri), autonomia didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile.
L’autonomia e la libertà di arte/scienza è diretta sia verso l’esterno (verso direttive statali) che verso l’interno
(ossia la libertà del docente di scegliere il tipo di programma di insegnamento). Queste libertà, tuttavia,
incontrano molti limiti di interesse sempre costituzionale. Ad esempio, il diritto alla ricerca scientifica trova
il limite nel rispetto dell’integrità psico-fisica dei soggetti coinvolti. Sono incentivate le ricerche scientifiche
che mirano a migliorare il bene e la salute pubblica. Altri limiti alla ricerca scientifica riguardano la
protezione degli animali utilizzati a fini scientifici e la ricerca sugli embrioni.
È inserito all’interno dell’art 33 cost anche la libertà di insegnamento. La tutela della libertà di insegnamento
è strettamente legata a quello dell’arte e della scienza. Insegnamento inteso sia come libertà di insegnare che
di scegliere ciò che si vuole apprendere e le modalità. Per questo, lo Stato deve promuovere la cultura e un
sistema scolastico pluralistico che vada in contro alle esigenze della società. Lo stato deve incentivare
l’insegnamento pubblico laico e NON ostacolare quello religioso privato (ma comunque non può
finanziarlo).
La prima garanzia della libertà di insegnamento consiste nella modalità di selezione del corpo docente: lo
Stato deve predisporre normative di ingresso tramite concorsi pubblici fondati su criteri oggettivi,
escludendo la discrezionalità di scelta del personale dirigente. (eccezione per l’insegnamento della religione
cattolica).
Libertà collettive
Libertà di riunione. Art 17 cost
È riconosciuto il diritto di riunione, a condizione che esso si svolge in situazione pacifica e senza armi. Per
riunione si intende la compresenza di più persone in uno stesso luogo aventi uno scopo comune. La riunione
in luogo pubblico ha il solo limite di pre-avviso alla prefettura, per ragioni di ordine pubblico.
Libertà di associazione. Art 18 cost
(intesa anche in senso negativo, come libertà di NON associarsi). È il diritto di associarsi liberamente, senza
autorizzazione per fini che NON sono vietati dalla legge penale (es. ricostituzione del PNF, associazioni
segrete e paramilitari).
Libertà di associazione sindacale. Art 39 cost
È la libertà di istituire e di associarsi e NON associarsi a sigle di tutela del lavoro dipendente e privato. Tale
libertà è rafforzata dall’approvazione dello statuto dei lavoratori del 1970. Il compito delle sigle sindacali è
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soprattutto quello di contrattazione nella formazione del contratto di lavoro, soprattutto quelli a carattere
collettivo e nazionale.
Libertà di associazione politica. Art 18 e 49 cost.
Diritto di far parte/fondare di partiti politici con lo scopo di concorrere democraticamente alla vita politica
del Paese.
Per quanto riguarda alcune categorie di lavoratori, tuttavia, vi è un limite di associazione sia per i sindacati
che per i partiti: militari, magistrati, forze dell’ordine.
Diritti sociali
Per lungo tempo, i diritti sociali hanno avuto un’eco minore. Nella costituzione italiana, l’elenco dei diritti
sociali si presenta ampio e sistematico. È di importanza strategica il valore della “solidarietà” che è alla base
dello stato costituzionale moderno ad orientamento sociale. I diritti sociali, nati come diritti dei pochi e dei
molti, ma non come diritti di tutti, sono diventati diritti di tutti, ossia posizioni che tutti – potenzialmente –
possono occupare. Tutti, infatti, possiamo trovarci ad essere in situazione di debolezza rispetto ad altre
categorie. I soggetti deboli interessati dal programma costituzionale di emancipazione sociale possono essere
considerati tutti coloro che versano in una condizione di diversità rispetto ad un parametro di normalità.
Si dividono i diritti sociali originari e quelli derivati.
I primi sono stabiliti direttamente dalla legge e che si istituiscono su libera scelta delle parti, come ad
esempio il rapporto di lavoro tra dipendente e titolare e, quindi, il relativo compenso.
I secondi sono diritti il cui godimento dipende dall’esistenza di un’organizzazione che ha lo scopo di erogare
tale diritto (es. INPS diritto alla pensione/previdenza sociale).
I diritti sociali fanno parte del cosiddetto Welfare State, nato dopo la seconda GM a partire dagli stati del
nord europa.
Diritti del mondo del lavoro
I primi diritti sociali hanno riguardato il mondo del lavoro. La cost. riconosce all’art.4 il lavoro come
fondamentale diritto alla libertà di persona e impone al legislatore di creare le condizioni