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Il valore delle costituzioni moderne

Per capire il valore delle Costituzioni moderne dobbiamo guardare al nostro passato, in particolare modo alle tragedie dei totalitarismi. Solo promuovendo e spiegando il passato si può comprendere come il cuore dei sistemi costituzionali che possono essere ricondotti allo Stato contemporaneo sia la difesa dei diritti individuali e collettivi dalle violazioni che i poteri pubblici e privati possono arrecare. Hannah Arendt ha affermato: “Ci siamo accorti dell’esistenza di un diritto ad avere diritti solo quando sono scomparsi milioni di individui che lo avevano perso; è perfettamente concepibile, e in pratica politicamente possibile che, un bel giorno un’umanità organizzata e meccanicizzata decida in modo democratico, cioè per maggioranza, che per il tutto è meglio liquidare certe sue parti”.

Caratteristiche delle costituzioni moderne

Le Costituzioni moderne sono rigide e lunghe, offrono maggiore garanzia dato che alcune regole e principi fondamentali sono sottratti alla maggioranza e affidati alle minoranze e ad altri organi indipendenti. Cambiamo i contenuti di queste Carte, ovvero le situazioni giuridiche soggettive che vengono tutelate. Accanto alle libertà “negative” ce ne sono varie positive che richiedono l’intervento attivo dei poteri pubblici per la loro garanzia. Le Costituzioni del nostro secolo sono definite lunghe, cioè corredate da un catalogo completo di diritti, che comprende sia i diritti civili e politici sia i sociali ed economici.

Principi costituzionali

Dopo i primi 12 articoli qualificati seguono 42 articoli intitolati doveri dei cittadini, ordinamento della Repubblica. La prima parte racchiude il dettagliato elenco di diritti di cui abbiamo parlato poco fa, essa è suddivisa in sotto categorie:

  • Rapporti civili
  • Rapporti etico-sociali
  • Rapporti economici
  • Rapporti politici

Emerge la concezione antropologica che sottintende la nostra Costituzione, la libertà consiste in un intreccio di rapporti, in una socialità di cui tutti siamo partecipi. La persona umana e la dimensione civile, sociale, economica e politica sono gli elementi più evidenti.

Articoli fondamentali

In particolare, ci sono due articoli cardine: il 2 e il 3.

Articolo 2 della costituzione italiana

“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

I diritti inviolabili sono quelle posizioni giuridiche da ritenersi essenziali per qualsiasi forma di convivenza associata. Esse sono insite nella stessa natura umana e vengono tutelate a prescindere da qualsiasi legge, costituzionale o meno. I diritti inviolabili sono dunque imprescindibili e ineliminabili neanche dal Parlamento. Ogni modifica atta a limitarli non rappresenterebbe una semplice revisione costituzionale, bensì un vero e proprio sovvertimento dello Stato repubblicano. Ciò non significa che non possano essere limitati per un periodo più o meno lungo di tempo, oppure dei limiti a dei determinati diritti, la cosa che non può succedere è svuotare i diritti delle loro caratteristiche e contenuti. Essi sono riconosciuti sia all'uomo come singolo (diritto al nome, all'onore, alla libera manifestazione del pensiero), sia come membro di formazioni sociali (diritto di associazione e di riunione ecc.).

Inoltre, i diritti fondamentali, per poter essere qualificati come tali, non possono essere oggetto di revisione costituzionale, dato che rappresentano una impalcatura essenziale di ogni forma di Stato repubblicana, sono indisponibili, intrasmissibili ed irrinunciabili da parte dei loro titolari e, non da ultimo, sono imprescrittibili. L'articolo 2 è una vera e propria norma di apertura, che consente di attribuire i connotati di diritto fondamentale anche ad altre libertà e valori personali non espressamente tutelati dalla Costituzione che, per i mutati costumi sociali, richiedono un riconoscimento pari a quello dei diritti espressamente delineati, come ad esempio il diritto alla riservatezza informatica. Tra i vari diritti fondamentali è utile operare un bilanciamento, onde valutare quale tra i due meriti prevalga.

Per citare un esempio, si può fare riferimento alla contrapposizione che sovente si presenta tra diritto di cronaca e diritto alla riservatezza, che ha reso necessario chiarire come il diritto di cronaca debba presentare i requisiti di verità, continenza e pertinenza. Fra i diritti della personalità più comuni si suole annoverare il diritto alla vita ed all'integrità fisica, il diritto all'integrità morale (ovvero le prerogative che connotano la personalità di una persona, come il decoro, l'onore, il prestigio e la reputazione), il diritto all'immagine (tutelato dall'articolo 10 c.c., secondo cui è data la possibilità di impedire ad altri di far uso o di abusare della propria immagine), il diritto al nome (articolo 22 Cost.), nonché dai primi articoli del codice civile, che provvedono a garantire l'uso del proprio nome e dello pseudonimo.

L’ultima parte dell’articolo parla della solidarietà che è la ragione dei doveri inderogabili a carico dei singoli e delle formazioni sociali. I doveri non sono una “tassa” da pagare per usufruire dei diritti ma, sono legati ad un valore che è ritenuto elemento essenziale dell’uomo come singolo e come comunità. Ogni individuo ha sia obblighi sia diritti finalizzati allo sviluppo della società. Il riconoscimento di questo principio non significa che tutti i doveri previsti in Costituzione trovino in esso matrice e fondamento, bensì solo quelli che hanno una ragione nella solidarietà. Possono essere previsti anche altri doveri purché esprimano interessi meritevoli di tutela. La solidarietà non si ha solo nell’adempimento dei doveri ma anche in atti di spontanea volontà come il volontariato. Da ultimo, il principio di solidarietà trova molteplici applicazioni in molti rami dell'ordinamento. Basti pensare alla funzione del risarcimento dei danni, che, grazie al principio solidaristico, impone di qualificare l'istituto come meramente riparatorio e non come sanzionatorio, provvedendosi ad addebitare al danneggiante solo i danni prevedibili o che comunque derivino dalla sua condotta.

Articolo 3 della costituzione italiana

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

Per quanto concerne il presente articolo, al primo comma viene posto il principio dell'uguaglianza formale tra i cittadini, quale regola fondamentale di ogni Stato di diritto. Il secondo comma sancisce invece il principio dell'uguaglianza sostanziale, secondo cui è compito preciso dello Stato rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano la libertà e l'uguaglianza dei consociati. Premesso che la norma non si riferisce in realtà solo ai cittadini italiani, ma a qualsiasi persona, essa ha valenza generale e si riferisce a tutte quelle ipotesi in cui è necessario che situazioni uguali siano trattate in maniera uguale, e che situazioni diverse siano trattate in maniera diversa.

Già si parlava di uguaglianza molto tempo prima, nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo compariva già questo termine, fu ripreso dalle Costituzioni liberali dove uguaglianza e legalità erano strettamente legate. A quei tempi ogni limitazione di libertà doveva essere fondato su una legge, vi era l’esigenza della pari soggezione di tutti all’unica legge, generale e astratta, e ai medesimi tribunali senza alcuna distinzione soggettiva. Quanto al principio di uguaglianza formale, trattasi della pari soggezione di tutti i cittadini al diritto, senza alcuna distinzione. Tale riconoscimento implica che tutte le Autorità e di poteri dello Stato sono egualmente soggetti alla legge. Ciò non toglie che possano essere previste discipline differenziate per casi particolari, come l'art. 6 Cost che impone di tutelare le minoranze linguistiche.

Discriminazione e uguaglianza

Come anticipato, il divieto di discriminazione va interpretato in una duplice accezione:

  • Le leggi, anche quando riferite a gruppi determinati, non possono avere carattere personale o singolare, a meno che non esistano giustificate ragioni (si pensi alle leggi di interpretazione autentica con efficacia retroattiva).
  • Il principio di uguaglianza non vieta in assoluto trattamenti differenziati, ma vieta discriminazioni irrazionali o irragionevoli.

Il principio di ragionevolezza è infatti un naturale corollario del principio di uguaglianza, ed esige che le norme dell'ordinamento, in tutte le loro forme, siano adeguate al fine perseguito. Esso rappresenta pertanto uno stringente limite alla discrezionalità del legislatore. Le norme irragionevoli possono essere infatti oggetto di falcidia costituzione anche e soprattutto per irragionevolezza. La verifica della ragionevolezza comporta l'indagine sui suoi presupposti, la valutazione della compatibilità tra mezzi e fini, nonché l'accertamento dei fini stessi.

Per quanto riguarda l'uguaglianza sostanziale, essa implica che lo Stato si adoperi effettivamente ed efficacemente per assicurare la parità dei diritti. Il legislatore è dunque tenuto ad azioni positive per impedire che il sesso, la razza, la lingua, la religione, le opinioni politiche e le condizioni personali e sociali diventino causa di una discriminazione di fatto. Il principio di non discriminazione afferma lo stesso valore dell’uguaglianza, vietando distinzioni irragionevoli. In via pratica si tende a colpire qualsiasi differenziazione di trattamento, ponendo in secondo piano il giudizio della ragionevole differenza delle condizioni che si pongono a paragone. In molti casi questo corrisponde ad una mutata percezione culturale delle differenze sociali e culturali per cui, condizioni che prima erano considerate diverse ora rivendicano trattamenti uguali.

In Italia tale principio trova maturazione nell’incontro tra varie anime diverse ma unite. L’Assemblea costituente aveva tre anime: quella cattolica cristiana, liberale e social-comunista. Questi tre gruppi hanno fatto una sorta di compromesso costituzionale e si può vedere nel comma 2 quando vengono usati tre termini per indicare la stessa cosa. Il termine “cittadini” è di evidente ispirazione liberale, “persona” i cattolici e “lavoratore” chiaramente PSI e PCI.

Uguaglianza formale e sostanziale

Per formale si intende l’uguaglianza di fronte alla legge, sulla quale si fonda lo Stato di diritto. Successivamente, l’emersione della dignità sociale ha creato un ponte tra i due articoli poiché richiama il principio secondo cui nello Stato attuale la garanzia del riconoscimento e dello sviluppo dei diritti fondamentali è possibile solo nella piena considerazione della dimensione sociale dell’uomo. Il legislatore non può adottare trattamenti diversi a meno che non sia una cosa oggettiva in poche parole, non possono essere introdotte discriminazioni irragionevoli legate a fattori irrazionali e lesivi della dignità del soggetto. Ci sono alcune qualità che non possono essere trattate in modo diverso:

  • Sesso
  • Razza
  • Lingua
  • Religione
  • Opinioni politiche
  • Condizioni personali e sociali

L’uguaglianza sostanziale, trattata nel secondo comma, mette al centro l’impegno della Repubblica a rimuovere ostacoli di ordine economico, sociale e politico che possono interferire con la crescita dell’individuo o che limitano la libertà e l’uguaglianza. Il compito dello Stato non è solo quello di riconoscere che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge ma anche permettere alle persone che si trovano in situazioni svantaggiose di raggiungere la piena promozione della loro personalità. Questa uguaglianza giustifica il riconoscimento di alcuni diritti sociali quali: il diritto al lavoro, diritti dei lavoratori, alla salute, istruzione e via così.

Singoli diritti costituzionali

Articolo 13: libertà personale

“La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di...”.

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher cocco0 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Simoncini Andrea.
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