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Contratto collettivo nazionale di lavoro

Periodo di prova

Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto a un periodo di prova della seguente durata:

  • 2 mesi per i dipendenti inquadrati nelle categorie A e B;
  • 6 mesi per le restanti categorie.

Il periodo di prova può essere sospeso per malattia per un tempo limite di 6 mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. Decorso la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. Il recesso dell’amministrazione deve essere motivato. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto si sia risolto, il dipendente si intende confermato con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

Ricostituzione del rapporto di lavoro

Il dipendente il cui rapporto si sia interrotto per effetto di dimissioni può richiedere entro 5 anni la ricostituzione del rapporto di lavoro. L’amministrazione si pronuncia entro 60 giorni dalla richiesta.

Istituti dell’orario di lavoro

Orario di lavoro

L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali, generalmente articolato su 5 giorni. La durata del lavoro non può superare le 48 ore settimanali comprensive del lavoro straordinario. Il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo consecutivo giornaliero non inferiore a 11 ore per il recupero delle energie.

  • Orario su 5 giorni: si attua con rientri pomeridiani;
  • Orario su 6 giorni: si attua con prestazione lavorativa di 6 ore consecutive;
  • Orario flessibile: si attua attraverso delle fasce temporali;
  • Turnazioni: consistono nella rotazione ciclica dei dipendenti in articolazioni orarie.

Qualora l’orario di lavoro ecceda le 6 ore consecutive deve essere previsto un intervallo non inferiore ai 30 minuti.

Turnazioni

Le amministrazioni a seconda delle esigenze di servizio possono istituire dei turni giornalieri di lavoro a cui si alternano i dipendenti. I turni possono essere:

  • Diurni, antimeridiani e pomeridiani (tra le 6 e le 22);
  • Notturni (tra le 22 e le 6 del giorno dopo);

Al fine di compensare il disagio del personale turnista è corrisposta un’indennità:

  • Turno diurno, antimeridiano e pomeridiano: maggiorazione del 10% della retribuzione;
  • Turno notturno o festivo: maggiorazione del 30% della retribuzione;
  • Turno notturno-festivo: maggiorazione del 50% della retribuzione;
  • Turno festivo infrasettimanale: ulteriore maggiorazione del 10% rispetto al punto 2 e 3.

Orario di lavoro flessibile

In relazioni a particolari situazioni personali, sociali o familiari, sono favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile i dipendenti che:

  • Beneficino delle tutele connesse alla maternità o paternità;
  • Assistano familiari portatori d’handicap;
  • Siano inseriti in progetti terapeutici di recupero;
  • Si trovano in situazioni di necessità connesse alla frequenza dei figli di asili, etc.;
  • Siano impegnati in attività di volontariato.

Reperibilità

La durata massima del periodo di reperibilità del dipendente per necessità di servizio è di 12 ore. In caso di chiamata in servizio il dipendente deve raggiungere la postazione di lavoro in 30 minuti. L’attività prestata viene compensata come straordinario. Ciascun dipendente non può essere collocato in reperibilità per più di 6 volte al mese. Per un turno di reperibilità è corrisposta un’indennità di 10 euro. Quando la reperibilità cade in un giorno festivo, il dipendente ha diritto a un giorno di riposo che comunque non comporta alcuna riduzione sul monte ore settimanali.

Attività prestate da dipendenti non in turno

Il dipendente non in turno che per ragioni di servizio non usufruisca del giorno di riposo settimanale ha diritto al riposo compensativo delle stesse ore effettuate da fruire entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. Il dipendente non in turno che presti servizio in un giorno festivo infrasettimanale ha diritto al riposo compensativo delle stesse ore effettuate o in alternativa compenso per lavoro straordinario.

Pausa

Qualora la prestazione lavorativa ecceda le 6 ore, il personale ha diritto di beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti che può essere interrotta solo per attività obbligatorie.

Ritardo

Il ritardo sull’orario di ingresso comporta l’obbligo del recupero entro l’ultimo giorno del mese successivo. In caso di mancato recupero si opera una decurtazione sulla retribuzione.

Lavoro straordinario e riposi compensativi

La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente sulla base delle esigenze lavorative. Il lavoratore, salvo giustificati motivi di impedimento per esigenze personali e familiari, è tenuto ad effettuare il lavoro straordinario. Il limite massimo individuale di lavoro straordinario è fissato in 200 ore annue. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la retribuzione oraria.

Le maggiorazioni sono pari a:

  • Al 15% per il lavoro straordinario diurno;
  • Al 30% per il lavoro straordinario nei giorni festivi o in orari notturni;
  • Al 50% per il lavoro straordinario nei giorni notturni-festivi.

Le prestazioni di lavoro straordinario possono dare luogo a corrispondente riposo compensativo, da fruirsi a giorni o a ore entro il termine massimo di 4 mesi.

Ferie e festività

Ferie e recupero festività soppresse

Il dipendente, in ogni anno di servizio, ha diritto a un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario. Le ferie retribuite corrispondono a:

  • Nel caso di distribuzione dell’orario settimanale su 5 giorni, la durata delle ferie è di 28 giorni;
  • Nel caso di distribuzione dell’orario settimanale su 6 giorni, la durata delle ferie è di 32 giorni;
  • Per i dipendenti assunti nei primi 3 anni di servizio, la durata delle ferie è di 26 o 30 giorni.

A queste si aggiungono altre 4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare. Le ferie possono essere frazionate in più periodi. L’amministrazione deve assicurare a chi ne faccia richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative nel periodo dal 1° Giugno al 30 Settembre. Le ferie possono essere sospese da malattie adeguatamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze dovute a malattia o infortunio.

Festività

Sono considerati giorni festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato oltre che alla ricorrenza del Santo Patrono. Il riposo settimanale cade di domenica.

Permessi, assenze e congedi

Permessi retribuiti

A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti nei seguenti casi:

  • Partecipazione a concorsi o esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: 8 giorni all’anno;
  • Lutto: 3 giorni per evento da fruire entro 7 giorni lavorativi dal decesso;
  • Matrimonio: 15 giorni consecutivi.

Durante i periodi predetti al dipendente spetta l’intera retribuzione esclusi i compensi per lavoro straordinario.

Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari

Al dipendente possono essere concesse 18 ore di permesso retribuito nell’anno, per particolari motivi personali o familiari. I permessi orari retribuiti possono essere fruiti anche per la durata dell’intera giornata lavorativa. Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l’intera retribuzione, esclusi compensi per lavoro straordinario.

Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge

I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire di 3 giorni di permesso al mese che possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili. Il dipendente ha anche diritto ad altri permessi retribuiti con particolare riferimento per i donatori di sangue e di midollo osseo.

Permessi orari a recupero

Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro previa autorizzazione del responsabile dell’ufficio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore annue. Il dipendente che ne fa richiesta sarà tenuto a recuperare le ore entro il mese successivo. In caso di mancato recupero, si determina la decurtazione alla retribuzione.

Assenze per visite mediche, esami diagnostici

Ai dipendenti sono riconosciuti permessi per l’espletamento di visite fruibili su base giornaliera o oraria, nella misura massima di 18 ore annuali. I permessi sono assimilabili ad assenze per malattia. La domanda di fruizione viene presentata almeno 3 giorni prima o al massimo 24 ore prima l’inizio dell’orario lavorativo. L’assenza viene giustificata mediante certificazione redatta dal medico o struttura sanitaria, che viene inoltrata dall’amministrazione dallo stesso dipendente o a cura del medico o struttura sanitaria.

Congedi per le donne vittima di violenza

La lavoratrice inserita in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere ha diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi.

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Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marcoVR_92 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Franchi Cinzia.
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