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L’UGUAGLIANZA SOSTANZIALE

L’art. 3 comma 2 consente il passaggio da una visione formalistica dell’uguaglianza a una

sostanziale, secondo cui il compito della Repubblica non è solo di riconoscere che sono tutti

uguali davanti alla legge, ma di aiutare coloro che si trovano in posizioni svantaggiate a poter

raggiungere la piena promozione della loro personalità, al pari di chi si trova in condizioni

migliori. Un apporto decisivo alla scrittura di questo 2 comma fu dato dal deputato socialista

Lelio Basso, il quale pensò che occorresse introdurre l’uguaglianza in senso materiale.

L’architettura dei diritti nella costituzione e i loro limiti

TITOLO PRIMO (RAPPORTI CIVILI)

Gli articoli tra il 13 e il 16 disciplinano i diritti a matrice individuale:

a) Libertà personale (art.13), ovvero libertà della sfera fisica

b) Liberta di domicilio (art.14)

c) Libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di

comunicazione (art.15)

d) Libertà di circolazione (art.16)

A questi si collega l’art.22 secondo il quale “nessuno può essere privato, per motivi politici, della

capacità giuridica, della cittadinanza e del nome”.

Vi sono poi i diritti che attengono alla sfera pubblica della vita:

a) Diritto di riunirsi (art.17)

b) Diritto di associarsi (art.18)

c) Libertà di manifestazione del pensiero (art.21)

Questi articoli vengono poi completati con due previsioni che garantiscono una tutela particolare

per i diritti di associazione (art.20), di manifestazione del pensiero e libertà di coscienza (art.19)

legati all’ambito religioso. Il titolo primo è completato con le previsioni relative alla garanzia

giurisdizionale dei diritti (art. 24, 25, 26, 27), mentre all’art.28 è garantita la responsabilità dei

dipendenti e dei funzionari per gli atti compiuti in violazione dei diritti.

TITOLO SECONDO (RAPPORTI ETICO-SOCIALI)

Contiene il riferimento a:

a) Famiglia (art.29, 30, 31)

b) Alla salute (art.32)

c) Alla sfera della cultura e dell’istruzione (art.33, 34)

Nonostante siano inseriti nel Titolo Terzo, anche il diritto al lavoro (art.35), i diritti dei lavoratori

(art.36), delle donne lavoratrici (art.37), diritto all’assistenza e previdenza (art.38) e il diritto di

sciopero (art.39), appartengono alla categoria dei diritti sociali.

TITOLO QUARTO (RAPPORTI POLITICI)

Oltre a regolare alcuni diritti (di voto, di formare partiti politici, di essere eletti), prevede anche i

doveri costituzionali.

Le forme di garanzia costituzionale delle libertà sono due: la riserva di legge e la riserva di

giurisdizione, secondo la quale ogni atto che incide sulla libertà non solo deve rinvenire nella legge

la sua astratta previsione, ma deve essere in concreto autorizzato da un giudice.

LIBERTÁ PERSONALE

La tutela della libertà fisica e psichica della persona è considerata come una priorità logica rispetto

all’intero impianto del nuovo sistema costituzionale democratico. Dopo la solenne affermazione

della inviolabilità della libertà personale, seguono 4 commi che individuano con puntualità le

condizioni che permettono allo stato di limitare la libertà fisica della persona. Il nucleo di questo

articolo è costituito dalle due garanzie di riserva di legge e di giurisdizione previste nel comma 2, il

quale si riferisce ad alcuni provvedimenti ben identificati: detenzione, ispezione e perquisizione

personale, ma si chiude con un riferimento a qualsiasi altra restrizione della libertà personale. I

commi 3 e 4 prevedono delle deroghe a queste garanzie, e sono l’arresto obbligatorio o facoltativo

in fragranza di reato e il fermo di indiziati di reato, ma l’autorità di pubblica sicurezza deve

comunicare entro 48 ore all’autorità giudiziaria il provvedimento e se quest’ultima non convalida il

provvedimento nelle successive 48 ore esso è revocato e privo di ogni effetto. Il sistema di tutela si

completa con altri due principi, ovvero: quello che impone al legislatore di punire ogni violenza

fisica o morale sulle persone detenute; e quella che impone alla legge di stabilire i limiti massimi di

detenzione preventiva. Libertà di domicilio

Il concetto di domicilio si estende ad ogni luogo di cui la persona (fisica o giuridica) abbia

legittimamente la proprietà, e dalla quale intenda escludere i terzi, quindi si può considerare

domicilio anche il luogo di lavoro, una camera di albergo, una roulotte o la macchina. L’art.14

definisce due tipologie di garanzie: la prima prevede il principio ordinario di tutela ovvero non

possono essere eseguite ispezione, perquisizioni o sequestri se non nei casi previsti dalla legge. La

seconda garanzia è prevista dal comma 3, dove si introduce una deroga al regime ordinario:

“accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e incolumità pubblica sono disciplinati da leggi

speciali” e quindi si procede senza la garanzia della riserva di giurisdizione.

Libertà di circolazione e soggiorno

La libertà di circolazione e soggiorno si riferisce alla protezione contro quei provvedimenti

obbligatori che pongono semplicemente dei limiti alla libertà di circolare e soggiornare sul

territorio della repubblica. Libertà di riunione e di associazione

La libertà di riunione è disciplinata dall’art.17 cost., che garantisce tale libertà con limiti molto

ampi, prevedendo che tali riunioni si debbano svolgere solo in modo pacifico e senza armi. Quindi

le riunioni posso essere fatte sia in luoghi privati che in luoghi aperti al pubblico, però per le

riunioni in luogo pubblico occorre dare preavviso, affinché l’autorità posso verificare l’esistenza di

comprovati motivi di sicurezza o di incolumità che possono giustificare il divieto. Nella pratica la

riunione raggruppa più persone nello stesso luogo, ad esempio sono considerate riunioni una gara

sportiva o uno spettacolo, invece le file davanti a uno sportello postale non sono considerate

riunioni in quanto manca lo scopo del convivere insieme. Poi per le riunioni non è sempre

necessario che le persone siano fisicamente nello stesso luogo, ad esempio ci possono essere le

riunioni sui social networks.

All’art.18 troviamo che “i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione,

per fini che non sono vietati dalla legge penale”, per questo motivo il comma due proibisce le

associazioni segrete e quelle che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere

militare. Il diritto di associazione trova disciplina in altre due disposizioni che prevedono la libertà

di associazione sindacale (art.39) e la libertà di formazione dei partiti (art.49).

Libertà di manifestazione del pensiero

L’oggetto di tale diritto sono le manifestazioni del proprio pensiero verso un pubblico ampio di

persone, scritte o espresse attraverso ogni possibile altro mezzo. Uno dei mezzi per la diffusione

del pensiero è la stampa, al quale l’art.21 dedica la massima attenzione, individuando 3 principi

fondamentali che formano l’architettura della sua libertà:

a) Il divieto di sottoporre la stampa a autorizzazioni e censure

b) L’obbligo di sottoporre la stampa a sequestro solo per atto motivato dall’autorità giudiziaria nel

caso di delitti, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei

responsabili

c) La possibilità che il legislatore imponga che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa

periodica.

L’unico limite esplicito per la manifestazione del pensiero è il buon costume, contenuto nell’ultimo

comma dell’art.21, il cui significato si ricollega al comune senso del pudore e alla pubblica decenza

legata alla sfera della morale sessuale. Oltre al limite esplicito vi sono poi altri limiti non espressi che si

ricollegano a interessi costituzionalmente protetti, come il diritto all’onore e alla reputazione, il diritto

alla riservatezza e alla sicurezza dello stato. Dall’art.21 si può ricavare il principio del pluralismo, che

tende ad assicurare effettività alla libertà di manifestazione del pensiero evitando che essa possa

divenire una prerogativa esclusiva in capo a pochi soggetti.

DIRITTI SOCIALI

Sono diritti sociali quelli che nascono da bisogni della persona (salute, lavoro, educazione,

assistenza) e che trovano soddisfazione in quegli ambiti di vita sociale o comunitaria, necessari

al libero sviluppo della persona umana, fino a richiedere l’azione della repubblica laddove sia

necessario rimuovere gli ostacoli che impediscono tale piena e libera soddisfazione. Una

problematica comune di questi diritti è relativa alla loro garanzia: infatti in molti casi essi

comportano un intervento dei pubblici poteri che genera spesa pubblica, in altri termini si

tratta di diritti che costano. Abbiamo due tipologie di diritti, quelli che riguardano l’istruzione e

quelli che riguardano la salute. Per quanto riguarda l’istruzione le norme relative sono

contenute negli art.33 e 34. L’art.32 dichiara che “la repubblica tutela la salute come

fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”. Quindi la tutela della salute

può avere come oggetto sia il singolo individuo sia la collettività, ad esempio si pensi al divieto

di fumare in luoghi pubblici. Inoltre il diritto alla salute riguarda da un lato i rapporti tra il

cittadino e il potere pubblico (cure gratuite agli indigenti) dall’altro i rapporti privati(danno

biologico). DIRITTI POLITICI

Il titolo IV della prima parte della costituzione è dedicato ai rapporti politici, che comprende

tanto i diritti politici, mediante i quali i cittadini contribuiscono alla formazione della volontà

dello stato, quanto quei doveri richiamati nell’art.2. abbiamo due importanti diritti politici:

Quello di voto, che è definito dalla costituzione un dovere civico (art.48), nel senso che il suo

a) adempimento non è un obbligo giuridico, ma risponde ad un sentimento di appartenenza e

partecipazione alla vita pubblica della comunità. Le occasioni in cui i cittadini sono chiamati a

esercitare tale diritto sono numerose, vanno dalle elezioni politiche (parlamento), a quelle

regionali, a quelle amministrative, fino al voto referendario. Il diritto di voto spetta a tutti i

cittadini italiani che hanno raggiunto la maggiore età e che non siano incapaci civilmente,

moralmente indegni secondo la legge o condannati con una sentenza passata ingiudicato che

revoca tale diritto. Il voto deve essere personale, nel senso che non può essere delegato;

uguale, nel senso che ogni testa vale un voto; libero, nel senso che non può essere imposto

con la violenza; segreto.

Quell

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Publisher
A.A. 2018-2019
10 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher peppe.mate di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni Di Diritto Pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Groppi Tania.