Capitolo 6: Diritti e doveri
Introduzione
Le costituzioni rigide mettono al riparo i diritti, che i regimi totalitari avevano distrutto. Oltre alle “libertà negative” vengono scritte nelle costituzioni anche le “libertà positive”, ovvero quelle che richiedono un intervento attivo dei poteri pubblici per la loro garanzia. Le costituzioni contemporanee sono costituzioni lunghe, in quanto comprendono: diritti civili, politici, sociali ed economici.
La garanzia dei diritti assume anche una dimensione internazionale e sovranazionale, infatti a livello internazionale sono stati approvati alcuni documenti fondamentali che avevano per obiettivo la protezione dei diritti, come la “dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948)” e la sua proiezione europea che sarebbe la “convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (1950)”.
La costituzione italiana
È composta da 139 articoli, i primi 12 sono detti “principi fondamentali”, segue la parte prima composta da 42 articoli che si intitola “diritti e doveri dei cittadini”, ed infine la parte seconda contenente “l’ordinamento della repubblica”. La prima parte è articolata in 4 titoli dedicati rispettivamente a:
- Rapporti civili
- Rapporti etico-sociali
- Rapporti economici
- Rapporti politici
Da questo emerge che la libertà consiste in un progressivo intreccio di rapporti in cui la persona umana è inserita. Tutta l’architettura dei diritti e delle libertà è ispirata da due “punti di fuga”: gli articoli 2 e 3.
Articolo 2
<< La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale >>
L’ordinamento pone al centro la protezione dei diritti fondamentali della persona, non intesa solo come singolo ma bensì anche come individuo inteso nella sua proiezione sociale, conformemente al carattere pluralista della forma di stato. A differenza della tradizione ottocentesca, l’art. 2, nello stabilire che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili, afferma una concezione per la quale i diritti preesistono allo stato, il quale può solo riconoscere e non creare o attribuire diritti. Il fatto che questi diritti siano inviolabili sta a significare che essi non sono eliminabili neanche ad opera dell’organo espressivo della volontà popolare. Di conseguenza, la legge potrà solo disciplinare i diritti nelle forme e nei limiti posti dalla costituzione.
Sebbene la costituzione affermi in modo espresso l’inviolabilità soltanto di 4 dei diritti del titolo 1, ovvero: libertà personale (art.13), libertà di domicilio (art.14), libertà e segretezza della corrispondenza (art.15), diritto di difesa (art.24, comma 2), questo attributo va riconosciuto anche ad altri diritti come ad esempio: diritto alla salute, alla vita, a manifestare il proprio pensiero, a contrarre matrimonio, diritto dei minori a essere mantenuti e molti altri. La corte costituzionale ha esteso a molti nuovi diritti (ambiente, privacy, abitazione) la protezione costituzionale.
L’ultima parte dell’articolo due dice che la Repubblica richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Quindi i doveri sono legati ad un valore, la solidarietà, che è ritenuta una dotazione originaria dell’uomo e della sua propensione alla socialità.
Articolo 3
Il primo comma riproduce la tradizionale concezione liberale dell’uguaglianza in senso formale, infatti dice <<tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali>>. A questo comma ne segue un altro in cui si aggiunge l’affermazione di un nuovo principio, quello dell’uguaglianza in senso sostanziale, in cui la Repubblica si impegna a <<rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese>>.
Affermare che tutti sono uguali nel mondo del diritto non vuol dire che tutti sono identici nella realtà dei fatti, anzi, tutti siamo diversi. Di conseguenza occorrerà trattare in maniera eguale situazioni uguali, ed in maniera ragionevolmente diversa situazioni diverse, per non ledere il principio di uguaglianza previsto nell’art.3. Il giudizio di uguaglianza tende spesso a configurarsi come un giudizio di ragionevolezza, ovvero si riferisce all’adeguatezza delle decisioni del legislatore alla realtà concreta. Al giudizio di uguaglianza si è sostituito il cosiddetto giudizio di non discriminazione, il quale tende a colpire qualsiasi differenziazione di trattamento, ponendo in secondo piano il giudizio sulla ragionevole differenza delle condizioni che si pongono a paragone.
L’uguaglianza formale
Per uguaglianza formale si intende classicamente, l’uguaglianza di fronte alla legge. L’uguaglianza formale si traduce nel divieto per il legislatore di adottare trattamenti irragionevolmente differenziati tra i cittadini, quindi questo principio risulta leso ogni volta che il legislatore tratta in modo diverso situazioni eguali e in modo irragionevolmente uguale situazioni diverse.
La differenza tra lo stato liberale e la nostra forma di stato, sta nel fatto che lo stato contemporaneo ha introdotto una visione “ragionevole” del principio di uguaglianza, postulando non solo la possibilità di differenze normative, ma anche la loro necessità in alcuni casi. L’ultimo periodo dell’art.3 comma 1, esclude che alcune qualità degli esseri umani, espressamente elencate, possano avere rilievo nelle leggi, salvo che non vi sia una specifica copertura dovuta a una norma costituzionale.
- Il primo divieto menzionato nella costituzione è quello della distinzione in base al sesso. È un divieto ritenuto “meno forte” in quanto da un lato bisogna considerare le differenze fisico-biologiche, dall’altro ci sono norme costituzionali che postulano una differenza in base al sesso (es. art 37 cost. riguardante le donne lavoratrici).
- Il secondo tipo di distinzione vietata è relativo alla razza. Ha trovato raramente riscontro in sede applicativa in quanto sono davvero singolari le leggi che hanno posto la razza come ragione di distinzione in riferimento ad una certa disciplina.
- Il divieto rispetto alla lingua va letto congiuntamente alla tutela delle minoranze prevista dall’art.6.
- Divieto relativo alla religione che viene integrato e specificato da altre norme della costituzione come gli art. 8 e 19.
- Il divieto di discriminazioni in base alle opinioni politiche, per comprendere questo basta guardare gli art. 21, 22, 48 e 49.
- Il divieto di distinzioni sulle condizioni personali e sociali introduce il divieto di differenziazioni basate su ragioni personali.
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I diritti e i doveri
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Diritti e libertà - Caretti De Siervo