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DIMOSTRA DI NON AVERLE POTUTE INDICARE TEMPESTIVAMENTE”.

AL di fuori di tal caso, le parti che non hanno adempiuto all’onere di presentare

le liste possono ancora chiedere l’ammissione delle prove, ma non hanno il

diritto di ottenere un provvedimento in tal senso: poiché la loro richiesta è

subordinata al potere discrezionale del giudice di ammettere le nuove prove nei

limiti previsti dall’art. 507 cpp e cioè quando queste siano assolutamente

necessarie per accertare il fatto storico.

QUINDI: a determinati mezzi di prova corrisponde un onere che è

quello della lista testi che deve essere presentata nella fase degli atti

preliminari al dibattimento; l’aver inserito in lista testi non significa che si è

chiesta l’ammissione della prova, la lista testi ha solo una funzione di

discovery per permettere alle altre parti di capire quale sia la linea difensiva.

Se si tratta di prove diverse da queste 4 suddette, non c’è bisogno di passare

la richiesta di prove.

per la lista testi, ma le parti devono chiederlo con

LISTA TESTI.

art 468 1 comma : Le parti che intendono chiedere l' esame di

testimoni [ 194 ss.], periti [ 220 ss.] o consulenti tecnici [ 230 ] nonché delle

persone indicate nell'articolo 210 devono, a pena di inammissibilità ,

(1)

depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per

il dibattimento la lista con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere

l'esame

il codice impone alle parti un vero e proprio onere di svelare in anticipo i mezzi

di prova dichiarativa che la parte intende assumere in dibattimento a titolo di

prova principale e le circostanze su cui deve vertere l’esame. e’ prova

principale quella che tende a dimostrare l’esistenza di un fatto che la parte

stessa afferma essere accaduto. se l’onere di previa indicazione non viene

osservato scatta la sanzione dell’inammissibilità. essa toccherà quindi quella

domanda di ammissione del relativo mezzo di prova che sarà presentata in

dibattimento nel corso delle richieste di prova; di modo che il giudice non dovrà

valutare la richiesta; dichiarandola inammissibile.

nella lista testi devono essere indicati i testimoni, periti o consulenti

tecnici e imputati connessi e collegati che una parte intende sentire in

dibattimento. non devono essere indicate le parti private perché

queste godono del potere di non consentire all’esame.

QUAL E’ LA FUNZIONE? è quella di permettere la DISCOVERY La lista testi serve

a mettere in condizione reciprocamente le parti di conoscere l’una quello che

richiederà l’altra. E a far si che nei 7 giorni precedenti le parti possano

preparare l’esame e il controesame, le domande che dovranno fare ai testimoni

reciproci.

si cerca quindi di EVITARE LE PROVE A SORPRESA. ( CIASCUNA DELLE PARTI HA

QUINDI DIRITTO AD ESAMINARE IN CANCELLERIA LE LISTE PRESENTATE DALLE

ALTRE PARTI ). attraverso quest‘istituto si mette in condizione di sapere in che

modo la parte avversa intende sviluppare la propria posizione

Può anche capitare che una parte sfrutti il termine del 7imo giorno all’ultimo

minuto della chiusura della cancelleria per piazzare una lista testi con delle

circostanze a sorpresa per la controparte.

4 comma art 468 cpp : In relazione alle circostanze indicate nelle liste,

ciascuna parte può chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e

consulenti tecnici non compresi nella propria lista, ovvero presentarli al

dibattimento ( può presentarli direttamente in dibattimento a prova contraria e

chiederne l’ammissione nelle richieste di prova ai sensi dell’art 493 cpp)

la controparte ha la possibilità a controprova, cioè per smentire, quindi

per provare contrariamente ciò che viene indicato in lista testi, ha la possibilità

di poter provare a prescindere dall’inserimento in lista testi dei propri mezzi di

prova.

Si possono chiedere queste ulteriori prove quando servono non ad

andare a sostenere la propria linea ma per andare a smontare la linea che è

stata indicata nella lista dell’altra parte.

quando appunto si vuole introdurre una controprovava non c’è

bisogno di introdurla in lista testa testi. Perché non c e bisogno di

inserirla in lista testi? È fatto apposta, perché se non ci fosse questa

norma, si correrebbe il rischio che una parte cerchi di sfruttare

l’ultimo minuto utile per tirare fuori un testimone a sorpresa e

impedire all’altra parte di poter verificare la veridicità di questo

testimone.

CON QUESTA LISTA TESTI SI CHIEDE L’AMMISSIONE DELLA PROVA?no,

con la lista testi non si chiede l'ammissione della prova perché Perché è un

mero elenco di nomi e circostanze, una cosa burocratica.

CONTINUO ART 493 CPP.

art 493 comma 3 : “è consentita l’acquisizione concordata al fascicolo del

dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pm, nonché della

documentazione relativa all’attività di investigazione difensiva”

che nel corso delle richieste di prova il presidente

l’art. 493 comma 4 previsa

impedisce ogni “divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o

esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari ”.

questa previsione intende contrastare la prassi seguita dai p.m. di leggere

memorie nelle quali si dava ampio spazio agli atti di indagine, la conoscenza

dei quali è preclusa al giudice del dibattimento.

nella rubrica dell’art. 493 non si parla più di esposizioni introduttive poiché

quest’espressione aveva dato luogo ad abusi: il leg. ha voluto impedire che le

parti facessero il resoconto delle indagini svolte.

DICHIARAZIONI SPONTANEE IMPUTATO (ART 494 CPP)

Dopo che le parti hanno formulato le proprie richieste di prova, il presidente

informa l’imputato che egli ha la facoltà di rendere in ogni stato del

dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, purché esse si riferiscano

all’oggetto dell’imputazione e non intralcino l’istruzione dibattimentale (art.

494 co. 1). Tali dichiarazioni spontanee sono un atto diverso dall’esame

dell’imputato, dal momento che quest’ultimo vede l’imputato come

destinatario di domande della controparte, e non come spontaneo autore di

dichiarazione.

 L’esame è lo strumento con il quale si rende dichiarazione probatoria. Ci si

Si dice l’escussione

sottopone alle domande e ha valenza probatoria.

probatoria si dice escussione perché deriva quasi da scuotere, l’imputato si

sottopone ad una prova per vedere se è vero quello che dice.

Mentre con la dichiarazione spontanea non si sottopone a questo esame per la

verifica della verità

La dichiarazione spontanea ha un valore di critica. Non vale come prova ma si

prova ad orientare il libero convincimento del giudice. La spontanea

dichiarazione è un modo, da parte dell’imputato, per cominciare a dare nella

mente del giudice un ancoraggio di una versione diversa; nel corso

dell’istruttoria può servire ad anticipare quelli che sono i temi della difesa. In

modo tale che, quando arriverà a sentire le prove della difesa, avrà già in

qualche modo orientato la mente del giudice a quella versione. Questa è una

prima funzione della spontanea dichiarazione. E’ un modo anche lì per cercare

di argomentare, da parte dell’imputato, al di là di quelle che sono le parole

tecniche e spesso più fredde del difensore, cercare attraverso un meccanismo di

autodifesa di convincere il giudice di ciò che l’imputato sta dicendo.

3. ammissione delle prove ( art 495 cpp)

il giudice sulle richieste di ammissione delle prove decide senza

ritardo con ordinanza. quindi con il 495 il giudice stabilisce sulla base della

richiesta istruttoria avanzate dalle parti quali sono le prove che possono essere

effettivamente introdotte. su che base il giudice decide se ammettere o meno

una prova richiesta dalle parti??? l’art. 495 cpp ci dice al primo comma

che il giudice deve far riferimento ai criteri dell’art. 190 comma 1 e

190 bis. l’art. 190 è rubricato DIRITTO ALLA PROVA.

( nel sistema accusatorio la prova non è del giudice; le prove sono di parte. le

parti hanno quello che è stato definito diritto alla prova: hanno il diritto di

ricercare le prove sulle quali possono basare le proprie richieste ). ora, l’art.

190 al primo comma dispone : le prove sono ammesse a richiesta di parte. il

giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate

dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti”

il giudice deve ammettere la prova quando essa è pertinente e quando vi sia

anche solo il dubbio che possa essere rilevante e non sovrabbondante.

il giudice, di fronte ad una richiesta probatoria delle parti deve svolgere una

valutazione discrezionale, che si basa su 3 tipi di livello. 1): non deve essere

una prova vietata dalla legge. l’art. 220 cpp stabilisce che sono vietate perizie

per stabilire la personalità dell’imputato ( salvo ai fini dell’esecuzione della

pena o della misura di sicurezza) es. quindi se il PM vuole provare la

responsabilità dell’imputato sulla base di una perizia psicologica, non è

possibile. 2): devono essere non manifestamente sovrabbondanti. Esempio: se

chiede tutto le elenco telefonico della citta di Rende per trovare un fatto

banale, sono prove sovrabbondanti.

3): mezzi di prova pertinenti e rilevanti e questo è il vero giudizio che il

giudice deve compiere. sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono

richiamiamo l’art. 187 cpp :

all’imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura

di sicurezza. sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende l’applicazione

di norme processuali; se vi è costituzione di parte civile sono oggetto di prova i

fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato”.

Quindi compito del giudice è non ammettere prove richieste dalle

parti che esulano dal suddetto oggetto. Qual è il ragionamento che fa il

giudice di fronte una richiesta di prova per stabilire se sia o no pertinente e

rilevante? il giudice prova a immaginare che la prova sia stata già assunta, e

quindi si chiede: sarebbe utile ai fini della decisione?? Se la risposta è positiva

la ammette, se è negativa non lo ammette. Esempio: l ‘imputato attraverso un

testimone vuole dimostrare che c’è una prova d’alibi: quel giorno in cui sarebbe

avvenuto il delitto l’imputato

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
14 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher seniorita224 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Diddi Alessandro.