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DIMOSTRA DI NON AVERLE POTUTE INDICARE TEMPESTIVAMENTE”.
AL di fuori di tal caso, le parti che non hanno adempiuto all’onere di presentare
le liste possono ancora chiedere l’ammissione delle prove, ma non hanno il
diritto di ottenere un provvedimento in tal senso: poiché la loro richiesta è
subordinata al potere discrezionale del giudice di ammettere le nuove prove nei
limiti previsti dall’art. 507 cpp e cioè quando queste siano assolutamente
necessarie per accertare il fatto storico.
QUINDI: a determinati mezzi di prova corrisponde un onere che è
quello della lista testi che deve essere presentata nella fase degli atti
preliminari al dibattimento; l’aver inserito in lista testi non significa che si è
chiesta l’ammissione della prova, la lista testi ha solo una funzione di
discovery per permettere alle altre parti di capire quale sia la linea difensiva.
Se si tratta di prove diverse da queste 4 suddette, non c’è bisogno di passare
la richiesta di prove.
per la lista testi, ma le parti devono chiederlo con
LISTA TESTI.
art 468 1 comma : Le parti che intendono chiedere l' esame di
testimoni [ 194 ss.], periti [ 220 ss.] o consulenti tecnici [ 230 ] nonché delle
persone indicate nell'articolo 210 devono, a pena di inammissibilità ,
(1)
depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per
il dibattimento la lista con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere
l'esame
il codice impone alle parti un vero e proprio onere di svelare in anticipo i mezzi
di prova dichiarativa che la parte intende assumere in dibattimento a titolo di
prova principale e le circostanze su cui deve vertere l’esame. e’ prova
principale quella che tende a dimostrare l’esistenza di un fatto che la parte
stessa afferma essere accaduto. se l’onere di previa indicazione non viene
osservato scatta la sanzione dell’inammissibilità. essa toccherà quindi quella
domanda di ammissione del relativo mezzo di prova che sarà presentata in
dibattimento nel corso delle richieste di prova; di modo che il giudice non dovrà
valutare la richiesta; dichiarandola inammissibile.
nella lista testi devono essere indicati i testimoni, periti o consulenti
tecnici e imputati connessi e collegati che una parte intende sentire in
dibattimento. non devono essere indicate le parti private perché
queste godono del potere di non consentire all’esame.
QUAL E’ LA FUNZIONE? è quella di permettere la DISCOVERY La lista testi serve
a mettere in condizione reciprocamente le parti di conoscere l’una quello che
richiederà l’altra. E a far si che nei 7 giorni precedenti le parti possano
preparare l’esame e il controesame, le domande che dovranno fare ai testimoni
reciproci.
si cerca quindi di EVITARE LE PROVE A SORPRESA. ( CIASCUNA DELLE PARTI HA
QUINDI DIRITTO AD ESAMINARE IN CANCELLERIA LE LISTE PRESENTATE DALLE
ALTRE PARTI ). attraverso quest‘istituto si mette in condizione di sapere in che
modo la parte avversa intende sviluppare la propria posizione
Può anche capitare che una parte sfrutti il termine del 7imo giorno all’ultimo
minuto della chiusura della cancelleria per piazzare una lista testi con delle
circostanze a sorpresa per la controparte.
4 comma art 468 cpp : In relazione alle circostanze indicate nelle liste,
ciascuna parte può chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e
consulenti tecnici non compresi nella propria lista, ovvero presentarli al
dibattimento ( può presentarli direttamente in dibattimento a prova contraria e
chiederne l’ammissione nelle richieste di prova ai sensi dell’art 493 cpp)
la controparte ha la possibilità a controprova, cioè per smentire, quindi
per provare contrariamente ciò che viene indicato in lista testi, ha la possibilità
di poter provare a prescindere dall’inserimento in lista testi dei propri mezzi di
prova.
Si possono chiedere queste ulteriori prove quando servono non ad
andare a sostenere la propria linea ma per andare a smontare la linea che è
stata indicata nella lista dell’altra parte.
quando appunto si vuole introdurre una controprovava non c’è
bisogno di introdurla in lista testa testi. Perché non c e bisogno di
inserirla in lista testi? È fatto apposta, perché se non ci fosse questa
norma, si correrebbe il rischio che una parte cerchi di sfruttare
l’ultimo minuto utile per tirare fuori un testimone a sorpresa e
impedire all’altra parte di poter verificare la veridicità di questo
testimone.
CON QUESTA LISTA TESTI SI CHIEDE L’AMMISSIONE DELLA PROVA?no,
con la lista testi non si chiede l'ammissione della prova perché Perché è un
mero elenco di nomi e circostanze, una cosa burocratica.
CONTINUO ART 493 CPP.
art 493 comma 3 : “è consentita l’acquisizione concordata al fascicolo del
dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pm, nonché della
documentazione relativa all’attività di investigazione difensiva”
che nel corso delle richieste di prova il presidente
l’art. 493 comma 4 previsa
impedisce ogni “divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o
esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari ”.
questa previsione intende contrastare la prassi seguita dai p.m. di leggere
memorie nelle quali si dava ampio spazio agli atti di indagine, la conoscenza
dei quali è preclusa al giudice del dibattimento.
nella rubrica dell’art. 493 non si parla più di esposizioni introduttive poiché
quest’espressione aveva dato luogo ad abusi: il leg. ha voluto impedire che le
parti facessero il resoconto delle indagini svolte.
DICHIARAZIONI SPONTANEE IMPUTATO (ART 494 CPP)
Dopo che le parti hanno formulato le proprie richieste di prova, il presidente
informa l’imputato che egli ha la facoltà di rendere in ogni stato del
dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, purché esse si riferiscano
all’oggetto dell’imputazione e non intralcino l’istruzione dibattimentale (art.
494 co. 1). Tali dichiarazioni spontanee sono un atto diverso dall’esame
dell’imputato, dal momento che quest’ultimo vede l’imputato come
destinatario di domande della controparte, e non come spontaneo autore di
dichiarazione.
L’esame è lo strumento con il quale si rende dichiarazione probatoria. Ci si
Si dice l’escussione
sottopone alle domande e ha valenza probatoria.
probatoria si dice escussione perché deriva quasi da scuotere, l’imputato si
sottopone ad una prova per vedere se è vero quello che dice.
Mentre con la dichiarazione spontanea non si sottopone a questo esame per la
verifica della verità
La dichiarazione spontanea ha un valore di critica. Non vale come prova ma si
prova ad orientare il libero convincimento del giudice. La spontanea
dichiarazione è un modo, da parte dell’imputato, per cominciare a dare nella
mente del giudice un ancoraggio di una versione diversa; nel corso
dell’istruttoria può servire ad anticipare quelli che sono i temi della difesa. In
modo tale che, quando arriverà a sentire le prove della difesa, avrà già in
qualche modo orientato la mente del giudice a quella versione. Questa è una
prima funzione della spontanea dichiarazione. E’ un modo anche lì per cercare
di argomentare, da parte dell’imputato, al di là di quelle che sono le parole
tecniche e spesso più fredde del difensore, cercare attraverso un meccanismo di
autodifesa di convincere il giudice di ciò che l’imputato sta dicendo.
3. ammissione delle prove ( art 495 cpp)
il giudice sulle richieste di ammissione delle prove decide senza
ritardo con ordinanza. quindi con il 495 il giudice stabilisce sulla base della
richiesta istruttoria avanzate dalle parti quali sono le prove che possono essere
effettivamente introdotte. su che base il giudice decide se ammettere o meno
una prova richiesta dalle parti??? l’art. 495 cpp ci dice al primo comma
che il giudice deve far riferimento ai criteri dell’art. 190 comma 1 e
190 bis. l’art. 190 è rubricato DIRITTO ALLA PROVA.
( nel sistema accusatorio la prova non è del giudice; le prove sono di parte. le
parti hanno quello che è stato definito diritto alla prova: hanno il diritto di
ricercare le prove sulle quali possono basare le proprie richieste ). ora, l’art.
190 al primo comma dispone : le prove sono ammesse a richiesta di parte. il
giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate
dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti”
il giudice deve ammettere la prova quando essa è pertinente e quando vi sia
anche solo il dubbio che possa essere rilevante e non sovrabbondante.
il giudice, di fronte ad una richiesta probatoria delle parti deve svolgere una
valutazione discrezionale, che si basa su 3 tipi di livello. 1): non deve essere
una prova vietata dalla legge. l’art. 220 cpp stabilisce che sono vietate perizie
per stabilire la personalità dell’imputato ( salvo ai fini dell’esecuzione della
pena o della misura di sicurezza) es. quindi se il PM vuole provare la
responsabilità dell’imputato sulla base di una perizia psicologica, non è
possibile. 2): devono essere non manifestamente sovrabbondanti. Esempio: se
chiede tutto le elenco telefonico della citta di Rende per trovare un fatto
banale, sono prove sovrabbondanti.
3): mezzi di prova pertinenti e rilevanti e questo è il vero giudizio che il
giudice deve compiere. sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono
richiamiamo l’art. 187 cpp :
all’imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura
di sicurezza. sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende l’applicazione
di norme processuali; se vi è costituzione di parte civile sono oggetto di prova i
fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato”.
Quindi compito del giudice è non ammettere prove richieste dalle
parti che esulano dal suddetto oggetto. Qual è il ragionamento che fa il
giudice di fronte una richiesta di prova per stabilire se sia o no pertinente e
rilevante? il giudice prova a immaginare che la prova sia stata già assunta, e
quindi si chiede: sarebbe utile ai fini della decisione?? Se la risposta è positiva
la ammette, se è negativa non lo ammette. Esempio: l ‘imputato attraverso un
testimone vuole dimostrare che c’è una prova d’alibi: quel giorno in cui sarebbe
avvenuto il delitto l’imputato