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Fase dibattimentale

Il controllo della costituzione delle parti e la discussione e decisione delle eventuali questioni preliminari sono le ultime attività della sottofascia degli atti preliminari al dibattimento. A questo punto il presidente dichiara aperto il dibattimento e fa dare lettura dell’imputazione (art. 492), fase questa alla quale seguono le richieste di prove, l’istruzione dibattimentale (nucleo centrale) e la discussione delle parti.

Apertura dibattimento e lettura imputazione (art. 492 cpp)

Compiuti gli atti preliminari, il presidente dichiara aperto il dibattimento.

L’ausiliario che assiste il giudice dà lettura all’imputazione. Il primo atto è quindi la lettura dell’imputazione, che fissa l’oggetto del giudizio. A cosa serve la lettura del capo di imputazione? Serve per comprendere durante il processo di cosa è imputato il soggetto e di cosa è chiamato a rispondere, in modo tale che tutti sappiano di cosa si sta parlando.

Richieste di prova (art. 493 cpp)

Detto ciò, possiamo dire che il compito del giudice è capire se il fatto contenuto nel capo di imputazione è effettivamente esistito e quale è poi il giusto trattamento sanzionatorio. Per poterlo fare, il giudice ha bisogno delle prove. Tutto il processo ha come funzione quella di acquisire delle prove. Il giudice, che non sa nulla, deve necessariamente acquisire degli elementi informativi e stabilire se quello che il PM sostiene, il rinvio a giudizio dell'imputato e quindi sostanzialmente la fondatezza della sua imputazione, sia o meno fondato.

Il giudice del dibattimento queste prove come le acquisisce? Il sistema può mettere a disposizione del giudice due meccanismi:

  • Primo metodo: il giudice trova le prove attraverso il fascicolo del dibattimento.
  • Le parti ognuno si trova le sue prove e le porta davanti al giudice.

Sono due metodi di conoscenza diversi, sempre con lo stesso scopo. Con il primo metodo si è cercata le prove da sola, nel secondo metodo attraverso un contraddittorio. Il nostro legislatore ha scelto il metodo del contraddittorio, sia perché lo dice il 111 quarto comma, che la prova si forma nel contraddittorio, ma anche per ragioni di carattere pratico. Le prove sono ammesse su richiesta di parte e solo eccezionalmente, nei casi stabiliti ex officio. Il giudice conosce solo i pochi elementi che si ricavano dal fascicolo per il dibattimento. Poiché l’organo giudicante non conosce le indagini svolte, spetta alle parti, titolari del diritto alla prova, presentare le richieste di ammissione dei mezzi di prova. Quindi il giudice si trova in una posizione di spettatore rispetto a quello che le parti portano. Un principio fondamentale nel processo penale va sotto il nome di principio della disponibilità della prova: l’art. 190 il giudice ammette le prove che sono state richieste dalle parti, norma fondamentale.

Quello della prova viene ritenuto una specie di procedimento perché anche in questo caso vi sono delle fasi:

  • C'è un momento in cui le parti chiedono le prove, e come le chiedono? Oralmente.
  • Prima c'è la richiesta delle prove.
  • Il giudice stabilisce se queste prove sono acquisibili (perché utili), oppure no → ed è un giudizio di ammissione.

Ovviamente non è che chiunque prova quello che vuole, perché innanzitutto occorre che le prove siano strettamente necessarie rispetto a quello che si vuole provare; c'è una fase nella quale il giudice deve innanzitutto formulare un giudizio di ammissibilità delle prove con il 495 cpp. Se ha ritenuto le prove astrattamente acquisibili, devono essere acquisite.

Analizziamo l'articolo 493 cpp

Ai sensi dell’art. 493 cpp 1 comma, il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato nell'ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove.

In che ordine chiedono le prove?

L’ordine in cui le parti formulano le proprie richieste rispecchia il principio dell’onere della prova: per primi parlano il pubblico ministero e la parte civile, in modo tale che la difesa sappia quali sono le prove che l’accusa intende presentare prima di dover chiedere l’ammissione delle proprie. Nel complesso, nel momento delle richieste di prova, occorre che ciascuna parte chieda l’ammissione di tutte le prove delle quali intenda servirsi. In particolare, le parti devono precisare anche le fonti che intendono assumere a prova contraria, cioè per contrastare prove richieste da un'altra parte.

Il comma 2 ammette l'acquisizione di prove non comprese nella lista prevista dall'articolo 468 quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente.

L’art. 468 comma 1 del c.p.p. (negli atti preliminari al dibattimento) dispone: Le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni [194 ss.], periti [220 ss.] o consulenti tecnici [230], nonché delle persone indicate nell'articolo 210, devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento la lista con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.

Ove il nome del singolo dichiarante (testimone, imputato connesso ecc.) non sia stato inserito nella lista, la richiesta di sentirlo in dibattimento è inammissibile. Tale sanzione ha lo scopo di permettere alle altre parti di esercitare il diritto alla prova contraria. Tuttavia, il 2 comma dell’art. 493 cpp esclude la sanzione di inammissibilità in quanto ammette che il giudice possa acquisire le prove non indicate nella lista “quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente”.

Al di fuori di tal caso, le parti che non hanno adempiuto all’onere di presentare le liste possono ancora chiedere l’ammissione delle prove, ma non hanno il diritto di ottenere un provvedimento in tal senso: poiché la loro richiesta è subordinata al potere discrezionale del giudice di ammettere le nuove prove nei limiti previsti dall’art. 507 cpp e cioè quando queste siano assolutamente necessarie per accertare il fatto storico.

Funzione della lista testi

A determinati mezzi di prova corrisponde un onere che è quello della lista testi che deve essere presentata nella fase degli atti preliminari al dibattimento; l’aver inserito in lista testi non significa che si è chiesta l’ammissione della prova, la lista testi ha solo una funzione di discovery per permettere alle altre parti di capire quale sia la linea difensiva. Se si tratta di prove diverse da queste quattro suddette, non c’è bisogno di passare la richiesta di prove per la lista testi, ma le parti devono chiederlo con la lista testi.

Art 468 1 comma: Le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni [194 ss.], periti [220 ss.] o consulenti tecnici [230], nonché delle persone indicate nell'articolo 210, devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame. Il codice impone alle parti un vero e proprio onere di svelare in anticipo i mezzi di prova dichiarativa che la parte intende assumere in dibattimento a titolo di prova principale e le circostanze su cui deve vertere l’esame. È prova principale quella che tende a dimostrare l’esistenza di un fatto che la parte stessa afferma essere accaduto. Se l’onere di previa indicazione non viene osservato, scatta la sanzione dell’inammissibilità. Essa toccherà quindi quella domanda di ammissione del relativo mezzo di prova che sarà presentata in dibattimento nel corso delle richieste di prova; di modo che il giudice non dovrà valutare la richiesta, dichiarandola inammissibile.

Nella lista testi devono essere indicati i testimoni, periti o consulenti tecnici e imputati connessi e collegati che una parte intende sentire in dibattimento. Non devono essere indicate le parti private perché queste godono del potere di non consentire all’esame.

Qual è la funzione?

È quella di permettere la discovery. La lista testi serve a mettere in condizione reciprocamente le parti di conoscere l’una quello che richiederà l’altra. E a far sì che nei sette giorni precedenti le parti possano preparare l’esame e il controesame, le domande che dovranno fare ai testimoni reciproci. Si cerca quindi di evitare le prove a sorpresa. (Ciascuna delle parti ha quindi diritto ad esaminare in cancelleria le liste presentate dalle altre parti). Attraverso quest’istituto, si mette in condizione di sapere in che modo la parte avversa intende sviluppare la propria posizione.

Può anche capitare che una parte sfrutti il termine del settimo giorno all’ultimo minuto della chiusura della cancelleria per piazzare una lista testi con delle circostanze a sorpresa per la controparte.

Controprova e ammissione di nuove prove

Il 4 comma art 468 cpp: In relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte può chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista, ovvero presentarli al dibattimento a prova contraria e chiederne l’ammissione nelle richieste di prova ai sensi dell’art 493 cpp. La controparte ha la possibilità a controprova, cioè per smentire, quindi per provare contrariamente ciò che viene indicato in lista testi, ha la possibilità di poter provare a prescindere dall’inserimento in lista testi dei propri mezzi di prova. Si possono chiedere queste ulteriori prove quando servono non ad andare a sostenere la propria linea ma per andare a smontare la linea che è stata indicata nella lista dell’altra parte. Quando appunto si vuole introdurre una controprova non c’è bisogno di introdurla in lista testi. Perché non c’è bisogno di inserirla in lista testi? È fatto apposta, perché se non ci fosse questa norma, si correrebbe il rischio che una parte cerchi di sfruttare l’ultimo minuto utile per tirare fuori un testimone a sorpresa e impedire all’altra parte di poter verificare la veridicità di questo testimone.

Con questa lista testi si chiede l’ammissione della prova?

No, con la lista testi non si chiede l'ammissione della prova.

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

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