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Il procedimento ordinario nel processo penale

Il procedimento ordinario comprende le indagini preliminari, l'incidente probatorio (in eventualità), l'udienza preliminare e il giudizio. Quest'ultimo contempla: gli atti preliminari al dibattimento (fase preparatoria), gli atti introduttivi, l'istruzione dibattimentale, in cui si acquisisce e forma la prova e poi lo stadio della decisione. Dibattimento. È bene ricordare che al dibattimento si giunge attraverso una delle seguenti modalità, corrispondenti alle diverse possibilità concesse al p.m. per l'esercizio dell'azione penale:

  • Rinvio a giudizio disposto dal GUP dopo l'udienza preliminare (art. 429 cpp)
  • Citazione diretta a giudizio disposta dal P.M. nel giudizio monocratico (art. 552)
  • Decreto di giudizio immediato disposto dal GIP (art 456 cpp)
  • Decreto di giudizio immediato disposto dal GIP dopo opposizione a decreto penale (art. 464)
  • Giudizio direttissimo disposto dal P.M. (art. 449 cpp)

È fase centrale del processo penale in quanto durante il dibattimento si procede alla raccolta ed acquisizione delle prove nel rispetto del contraddittorio delle parti. Ricordiamo che il giudice del dibattimento non sa nulla di quello che è successo prima.

Fase degli atti preliminari del dibattimento

La fase degli atti preliminari al dibattimento è quella che intercorre tra il momento in cui la cancelleria del giudice competente riceve il decreto che dispone il giudizio e il fascicolo per il dibattimento (il giudice dibattimentale è investito del processo) e il momento in cui in udienza il presidente dell’organo giudicante dichiara aperto il dibattimento (art. 465-469 cpp).

  • Art. 431 cpp: Il decreto che dispone il giudizio è trasmesso senza ritardo, con il fascicolo del dibattimento alla cancelleria del giudice competente per il giudizio.

Si ha quindi innanzitutto una ricezione del decreto, emesso dal GUP all’esito dell’udienza preliminare, dal GIP a seguito della richiesta di giudizio immediato, ovvero dal PM a seguito di citazione diretta. La data dell’udienza dibattimentale è contenuta in tale decreto. Quindi il compito di fissare la data è rimessa a seconda dei casi al GUP, al GIP o al PM. Soltanto chi ha fatto le indagini può sapere il tempo necessario da dedicare a tale caso, dunque la fissazione della prima udienza spetta o al PM, o al GIP o al GUP.

La fase degli atti preliminari al dibattimento ha anche una certa durata: questo per consentire alle parti di potersi preparare per il dibattimento e poter compiere delle attività che sono fondamentali ai fini di quello che dovrà avvenire nel corso del dibattimento.

Il legislatore ha previsto che, laddove si tratti di decreto che dispone il giudizio (e quindi vi sia stato il transito per l’udienza preliminare) tra la data di rinvio a giudizio e quello dell’udienza dibattimentale, deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni, che serve alle parti per prepararsi al giudizio. Mentre quando si tratta di un decreto di citazione in giudizio diretta il termine non può essere inferiore a 60 giorni. Quindi se c'è udienza preliminare non può essere inferiore a 20 giorni; se c'è decreto di citazione diretta sono 60 giorni. Perché questo? Perché quando c'è l'udienza preliminare il difensore si è potuto preparare meglio perché c'è stato un’udienza preliminare in cui le parti hanno già discusso il processo e sono già pronte per fare il dibattimento. Quando c'è il decreto di citazione diretta il legislatore ha previsto un termine più ampio perché non c'è stata un’udienza preliminare nel corso della quale le parti hanno potuto già prepararsi in vista il dibattimento.

Quali sono gli atti di questa fase?

  • Eventuale emissione di decreto dal presidente del tribunale o corte d'assise, che può spostare la data dell’udienza dibattimentale anticipandola o differendola (c.d. controcitazione) e ciò per giustificati motivi e non più di una volta (art. 465 cpp)
  • Atti urgenti 467 cpp: eventuale assunzione urgente di prova allorché ricorrono quei presupposti di urgenza contemplati in tema di atti non rinviabili per l’incidente probatorio. Si assume la prova che viene riversata nel fascicolo del dibattimento (così come avviene per l’incidente probatorio che quindi in qualche modo rivive in questa fase)
  • Deposito in cancelleria, almeno 7 giorni prima del dibattimento, della lista testi dei periti e dei consulenti, di cui le parti intendono chiedere l’esame, con l’indicazione delle circostanze su cui deve vertere l’esame stesso entro un termine perentorio (art. 468 cpp)
  • Eventuale proscioglimento dibattimentale (art. 469 cpp) se l’azione penale non doveva essere iniziata o proseguita (difetto o remissione di querela per esempio) ovvero se il reato è estinto e se per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento, il giudice in camera di consiglio sentiti il pm e l’imputato e se questi non si oppongono pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo. (la sentenza è ricorribile in cassazione)

Fase degli atti introduttivi del dibattimento

Mentre la fase degli atti preliminari al dibattimento riguarda atti compiuti dal giudice o dalle parti prima che abbia inizio l'u...

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

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