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2. FASE DEGLI ATTI INTRODUTTIVI DEL DIBATTIMENTO
mentre la fase degli atti preliminari al dibattimento riguarda atti compiuti dal
giudice o dalle parti prima che abbia inizio l’udienza dibattimentale, la fase
degli ATTI INTRODUTTIVI riguarda gli atti che vanno dall’inizio dell’udienza fino
alla formulazione del programma probatorio e cioè fino al momento in cui si
inizia l’acquisizione delle prove ( art 484 – 495 cpp).
Quando voi andate in udienza ci sarà ad un certo punto il presidente che
comincerà a chiamare i processi con un ordine. Viene fatto un elenco dei
processi (attraverso una modalità in particolare ma ora non entriamo nei
dettagli,) e chiama il processo numero 1 contro Pinco Pallino e quindi
dirà: “cominciamo con il processo Pinco Pallino”. Da questo momento
cominciano gli atti introduttivi. Quindi fino a un secondo prima stavamo
gli atti preliminari quando chiama il processo iniziano gli atti
introduttivi.
l’art. 484 cpp dispone : Prima di dare inizio al dibattimento , il presidente
controlla la regolare costituzione delle parti : il giudice verifica che c'è il PM,
che c'è il difensore, che c'è l'imputato e laddove non ci sia uno di questi
soggetti deve capire la ragione per la quale questi non è presente. la regolare
costituzione delle parti è necessaria per assicurare il rispetto del requisito del
CONTRADDITORIO: perché attuare il contradittorio significa dire che le parti
devono essere in grado di partecipare attivamente al processo
Qualora il difensore dell'imputato non sia presente, il presidente designa come
sostituto altro difensore a norma dell'articolo 97 comma 4
l’art.484 richiama poi interamente le norme dell’udienza preliminare (Quindi lo
studio che si fa della verifica Regolare Costituzione delle parti nell'udienza
preliminare è lo stesso che si fa per il dibattimento.)
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 420bis , 420ter
, 420quater e 420quinquies .
490 cpp. diciamo che l’imputato ha diritto ma non l’obbligo di comparire in
dibattimento, però ai sensi dell’art. 490 cpp : Il giudice, a norma
dell'articolo 132
, può disporre l' accompagnamento coattivo dell'imputato
assente, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di
una prova diversa dall' esame
489 cpp L'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nel corso
dell'udienza preliminare può chiedere di rendere le dichiarazioni previste
dall'articolo 494.Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza nel corso
dell'udienza preliminare è riconducibile alle situazioni previste dall'articolo 420
bis, comma 4, è rimesso nel termine per formulare le richieste di rito
abbreviato o patteggiamento.
QUESTIONI PRELIMINARI ART 491
nel corso della fase degli atti introduttivi, subito dopo l’accertamento della
costituzione delle parti e prima dell’apertura del dibattimento, c’è una fase del
tutto eventuale che potrebbe venire in rilievo: quella delle QUESTIONI
PRELIMINARI. sono appunto delle questioni di carattere procedurale che devono
essere affrontate e risolte prima dell’istruttoria dibattimentale. volendone dare
una definizione più precisa sono controversie procedurali che il giudice del
dibattimento è chiamato a dirimere in via preventiva e che riguardano la
regolare instaurazione del dibattimento (es. questione di incompetenza
territoriale) o la sua organizzazione (ad esempio il contenuto del fascicolo per il
dibattimento e la riunione o la separazione dei giudizi), al fine così di evitare lo
svolgimento di attività che potrebbero rivelarsi inutili o invalide. sono questioni
che afferiscono alla REGOLARITA’ DEL PROCESSO, con cui le parti fanno valere
determinate invalidità processuali
queste devono essere risolte prima che il processo possa effettivamente
iniziare la sua funzione, che è quella di acquisire le prove in vista della
decisione. Il legislatore ha stabilito che se non vengono trattate in questo
momento non si possono trattare dopo. ( e il processo è come se si fosse
regolarmente instaurato)l’art. 491 dispone “ che tali questioni sono ..precluse
se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento
della costituzione delle parti [484] e sono decise immediatamente”. PERCHE’
SONO DECISE IMMEDIATAMENTE?? dalla loro decisione può dipendere
il prosieguo o meno dell’intero dibattimento.
è importante precisare che In udienza non ci sta un momento nel quale il
giudice chiede se ci sono questioni preliminari, perché il giudice la prima cosa
che fa non appena chiamato il processo è verificare la regolare costituzione
delle parti, dopodiché dichiara aperto il dibattimento (492). quindi il 491 è uno
spazio temporale che dura pochissimo: le parti si devono alzare prima che il
giudice dichiari aperto il dibattimento.
DIFFERENZA CON QUESTIONI PREGIUDIZIALI
questioni preliminari e questioni pregiudiziali hanno un senso etimologico quasi
identico ma appartengono a due istituti diversi. le questioni pregiudiziali
attengono alla SFERA DEI RAPPORTI tra la giurisdizione penale e le altre
giurisdizioni (civile e amministrativa).
può capitare che il giudice penale talvolta per risolvere una questione di tipo
penale, debba prima risolvere una questione di diritto civile o amministrativo.
cioè può succedere che per decidere sull’esistenza del reato, bisogna prima
risolvere una questione pregiudiziale che non è strettamente inerente
all’applicazione della norma penale ma è una questione di carattere civile o
amministrativo da cui dipende l’applicazione della norma penale stessa.
facciamo un esempio. mettiamo che il giudice debba stabilire se vi è stato un
furto (definito come appropriazione della cosa mobile altrui), per fare ciò può
essere necessario risolvere una questione pregiudiziale di carattere civile al
fine di acclarare il requisito dell’altruità , rispetto all’accusato, della cosa
sottratta.
cosa fa il giudice penale in questi casi??? in linea di massima , l’art 2 cpp per
semplificare l’iter del processo penale ha stabilito “Il giudice penale risolve
ogni questione da cui dipende la decisione , salvo che sia diversamente
stabilito. ( ci riferiamo alle questioni lato senso pregiudiziali che non sono
quelle che afferiscono alla regolare costituzione del processo).
La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione
civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro
processo”.
la decisione è adottata INCIDENTUR TANTUM, ha valore meramente
endoprocessuale nel senso che ha valore vincolante solo all’interno del
processo ed in nessun altro processo. (Per cui può benissimo esserci che poi ci
siano un conflitto di giudicato, un contrasto tra ciò che dice il giudice civile e
ciò che dice quello penale.
come mai l’ordinamento tollera una cosa del genere?? perché processo penale
e civile viaggiano su binari diversi; hanno regole di valutazione della prova
diverse, per cui quello che decide il giudice penale non può andare ad incidere
su quello che ha deciso il giudice civile e viceversa)
in linea di massima quindi il giudice penale in base all’art 2 cpp è posto
nella condizione di non dover più ricorrere alla sospensione
pregiudiziale e dunque può risolvere autonomamente qualsiasi
questione pregiudiziale ( purchè questa sia rilevante ai fini
dell’applicazione della norma penale) ad eccezione di quelle previste dal
codice di rito (artt. 3 e 479c.p.p.).
- ART 3. Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia
sullo stato di famiglia o di cittadinanza , il giudice, se la questione è seria
e se l'azione a norma delle leggi civili è già in corso, può sospendere il
processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la
questione. La sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una
questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato
nel procedimento penale .
che succede qua??? quando si tratta di questioni relative allo stato
di famiglia o cittadinanza la cosa cambia perché se mentre per
l’altruità della cosa possiamo pure accettare che vi siano diversi giudizi
da parte della giurisdizione penale e civile, qui invece il legislatore vuole
che i due giudici la pensino allo stesso modo ( perché ad esempio
sarebbe assurdo dire in sede penale che due non sono sposati, e in sede
civile che invece lo sono)
Concludendo: quando si tratta di questioni pregiudiziali lato senso, il
giudice decide tutto lui, quando si tratta di questioni che riguardano la
famiglia, cittadinanza può sospendere in attesa della decisione emessa
nell’ambito del processo civile/amministrativo che sia nel
frattempo pendente.( LA SOSPENSIONE E’ FACOLTATIVA)
- 479 cpp QUESTIONI CIVILI O AMMINISTRATIVE
si tratta di una situazione destinata ad operare solo in fase
dibattimentale.
Fermo quanto previsto dall'articolo 3 , qualora la decisione
(1)
sull'esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia
civile o amministrativa di particolare complessità , per la quale sia
già in corso un procedimento presso il giudice competente, il giudice
penale, se la legge non pone limitazioni alla prova della posizione
soggettiva controversa [ 193
], può disporre la sospensione del
dibattimento, fino a che la questione non sia stata decisa con sentenza
passata in giudicato
qualora il giudizio civile o amministrativo non si sia concluso nel termine
di un anno, il giudice, anche di ufficio, può revocare l' ordinanza di
sospensione
quindi l’art 2cpp stabilisce che il giudice può decidere su ogni questione;
l’art 3 cpp stabilisce l’entrata nel processo penale del giudizio emesso in
sede civile/ amministrativa laddove si tratti di questioni relative allo
status familiae o allo status civitatis; l’art. 479 cpp stabilisce che
laddove si tratti di controversie civili o amministrative di
particolare complessità che comunque siano diverse da quelle
dell’art 3.,per le quali sia già in corso un procedimento presso il
giudice competente, il giudice può sospendere il dibattimento.
( NON E’ OBBLIGATO PERCHE’ IL PRINCIPIO E’ QUELLO DELL’ART. 2, ma gli
può convenire).
infine, per l’accertamento in sede civile o amministrativa la legge non deve
porre limitazioni alla prova della