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2. FASE DEGLI ATTI INTRODUTTIVI DEL DIBATTIMENTO

mentre la fase degli atti preliminari al dibattimento riguarda atti compiuti dal

giudice o dalle parti prima che abbia inizio l’udienza dibattimentale, la fase

degli ATTI INTRODUTTIVI riguarda gli atti che vanno dall’inizio dell’udienza fino

alla formulazione del programma probatorio e cioè fino al momento in cui si

inizia l’acquisizione delle prove ( art 484 – 495 cpp).

Quando voi andate in udienza ci sarà ad un certo punto il presidente che

 comincerà a chiamare i processi con un ordine. Viene fatto un elenco dei

processi (attraverso una modalità in particolare ma ora non entriamo nei

dettagli,) e chiama il processo numero 1 contro Pinco Pallino e quindi

dirà: “cominciamo con il processo Pinco Pallino”. Da questo momento

cominciano gli atti introduttivi. Quindi fino a un secondo prima stavamo

gli atti preliminari quando chiama il processo iniziano gli atti

introduttivi.

l’art. 484 cpp dispone : Prima di dare inizio al dibattimento , il presidente

controlla la regolare costituzione delle parti : il giudice verifica che c'è il PM,

che c'è il difensore, che c'è l'imputato e laddove non ci sia uno di questi

soggetti deve capire la ragione per la quale questi non è presente. la regolare

costituzione delle parti è necessaria per assicurare il rispetto del requisito del

CONTRADDITORIO: perché attuare il contradittorio significa dire che le parti

devono essere in grado di partecipare attivamente al processo

Qualora il difensore dell'imputato non sia presente, il presidente designa come

sostituto altro difensore a norma dell'articolo 97 comma 4

l’art.484 richiama poi interamente le norme dell’udienza preliminare (Quindi lo

studio che si fa della verifica Regolare Costituzione delle parti nell'udienza

preliminare è lo stesso che si fa per il dibattimento.)

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli

articoli 420bis , 420ter

, 420quater e 420quinquies .

490 cpp. diciamo che l’imputato ha diritto ma non l’obbligo di comparire in

dibattimento, però ai sensi dell’art. 490 cpp : Il giudice, a norma

dell'articolo 132

, può disporre l' accompagnamento coattivo dell'imputato

assente, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di

una prova diversa dall' esame

489 cpp L'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nel corso

dell'udienza preliminare può chiedere di rendere le dichiarazioni previste

dall'articolo 494.Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza nel corso

dell'udienza preliminare è riconducibile alle situazioni previste dall'articolo 420

bis, comma 4, è rimesso nel termine per formulare le richieste di rito

abbreviato o patteggiamento.

QUESTIONI PRELIMINARI ART 491

nel corso della fase degli atti introduttivi, subito dopo l’accertamento della

costituzione delle parti e prima dell’apertura del dibattimento, c’è una fase del

tutto eventuale che potrebbe venire in rilievo: quella delle QUESTIONI

PRELIMINARI. sono appunto delle questioni di carattere procedurale che devono

essere affrontate e risolte prima dell’istruttoria dibattimentale. volendone dare

una definizione più precisa sono controversie procedurali che il giudice del

dibattimento è chiamato a dirimere in via preventiva e che riguardano la

regolare instaurazione del dibattimento (es. questione di incompetenza

territoriale) o la sua organizzazione (ad esempio il contenuto del fascicolo per il

dibattimento e la riunione o la separazione dei giudizi), al fine così di evitare lo

svolgimento di attività che potrebbero rivelarsi inutili o invalide. sono questioni

che afferiscono alla REGOLARITA’ DEL PROCESSO, con cui le parti fanno valere

determinate invalidità processuali

queste devono essere risolte prima che il processo possa effettivamente

iniziare la sua funzione, che è quella di acquisire le prove in vista della

decisione. Il legislatore ha stabilito che se non vengono trattate in questo

momento non si possono trattare dopo. ( e il processo è come se si fosse

regolarmente instaurato)l’art. 491 dispone “ che tali questioni sono ..precluse

se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento

della costituzione delle parti [484] e sono decise immediatamente”. PERCHE’

SONO DECISE IMMEDIATAMENTE?? dalla loro decisione può dipendere

il prosieguo o meno dell’intero dibattimento.

è importante precisare che In udienza non ci sta un momento nel quale il

giudice chiede se ci sono questioni preliminari, perché il giudice la prima cosa

che fa non appena chiamato il processo è verificare la regolare costituzione

delle parti, dopodiché dichiara aperto il dibattimento (492). quindi il 491 è uno

spazio temporale che dura pochissimo: le parti si devono alzare prima che il

giudice dichiari aperto il dibattimento.

DIFFERENZA CON QUESTIONI PREGIUDIZIALI

questioni preliminari e questioni pregiudiziali hanno un senso etimologico quasi

identico ma appartengono a due istituti diversi. le questioni pregiudiziali

attengono alla SFERA DEI RAPPORTI tra la giurisdizione penale e le altre

giurisdizioni (civile e amministrativa).

può capitare che il giudice penale talvolta per risolvere una questione di tipo

penale, debba prima risolvere una questione di diritto civile o amministrativo.

cioè può succedere che per decidere sull’esistenza del reato, bisogna prima

risolvere una questione pregiudiziale che non è strettamente inerente

all’applicazione della norma penale ma è una questione di carattere civile o

amministrativo da cui dipende l’applicazione della norma penale stessa.

facciamo un esempio. mettiamo che il giudice debba stabilire se vi è stato un

furto (definito come appropriazione della cosa mobile altrui), per fare ciò può

essere necessario risolvere una questione pregiudiziale di carattere civile al

fine di acclarare il requisito dell’altruità , rispetto all’accusato, della cosa

sottratta.

cosa fa il giudice penale in questi casi??? in linea di massima , l’art 2 cpp per

semplificare l’iter del processo penale ha stabilito “Il giudice penale risolve

ogni questione da cui dipende la decisione , salvo che sia diversamente

stabilito. ( ci riferiamo alle questioni lato senso pregiudiziali che non sono

quelle che afferiscono alla regolare costituzione del processo).

La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione

civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro

processo”.

la decisione è adottata INCIDENTUR TANTUM, ha valore meramente

endoprocessuale nel senso che ha valore vincolante solo all’interno del

processo ed in nessun altro processo. (Per cui può benissimo esserci che poi ci

siano un conflitto di giudicato, un contrasto tra ciò che dice il giudice civile e

ciò che dice quello penale.

come mai l’ordinamento tollera una cosa del genere?? perché processo penale

e civile viaggiano su binari diversi; hanno regole di valutazione della prova

diverse, per cui quello che decide il giudice penale non può andare ad incidere

su quello che ha deciso il giudice civile e viceversa)

in linea di massima quindi il giudice penale in base all’art 2 cpp è posto

nella condizione di non dover più ricorrere alla sospensione

pregiudiziale e dunque può risolvere autonomamente qualsiasi

questione pregiudiziale ( purchè questa sia rilevante ai fini

dell’applicazione della norma penale) ad eccezione di quelle previste dal

codice di rito (artt. 3 e 479c.p.p.).

- ART 3. Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia

sullo stato di famiglia o di cittadinanza , il giudice, se la questione è seria

e se l'azione a norma delle leggi civili è già in corso, può sospendere il

processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la

questione. La sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una

questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato

nel procedimento penale .

che succede qua??? quando si tratta di questioni relative allo stato

di famiglia o cittadinanza la cosa cambia perché se mentre per

l’altruità della cosa possiamo pure accettare che vi siano diversi giudizi

da parte della giurisdizione penale e civile, qui invece il legislatore vuole

che i due giudici la pensino allo stesso modo ( perché ad esempio

sarebbe assurdo dire in sede penale che due non sono sposati, e in sede

civile che invece lo sono)

Concludendo: quando si tratta di questioni pregiudiziali lato senso, il

giudice decide tutto lui, quando si tratta di questioni che riguardano la

famiglia, cittadinanza può sospendere in attesa della decisione emessa

nell’ambito del processo civile/amministrativo che sia nel

frattempo pendente.( LA SOSPENSIONE E’ FACOLTATIVA)

- 479 cpp QUESTIONI CIVILI O AMMINISTRATIVE

si tratta di una situazione destinata ad operare solo in fase

dibattimentale.

Fermo quanto previsto dall'articolo 3 , qualora la decisione

(1)

sull'esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia

civile o amministrativa di particolare complessità , per la quale sia

già in corso un procedimento presso il giudice competente, il giudice

penale, se la legge non pone limitazioni alla prova della posizione

soggettiva controversa [ 193

], può disporre la sospensione del

dibattimento, fino a che la questione non sia stata decisa con sentenza

passata in giudicato

qualora il giudizio civile o amministrativo non si sia concluso nel termine

di un anno, il giudice, anche di ufficio, può revocare l' ordinanza di

sospensione

quindi l’art 2cpp stabilisce che il giudice può decidere su ogni questione;

l’art 3 cpp stabilisce l’entrata nel processo penale del giudizio emesso in

sede civile/ amministrativa laddove si tratti di questioni relative allo

status familiae o allo status civitatis; l’art. 479 cpp stabilisce che

laddove si tratti di controversie civili o amministrative di

particolare complessità che comunque siano diverse da quelle

dell’art 3.,per le quali sia già in corso un procedimento presso il

giudice competente, il giudice può sospendere il dibattimento.

( NON E’ OBBLIGATO PERCHE’ IL PRINCIPIO E’ QUELLO DELL’ART. 2, ma gli

può convenire).

infine, per l’accertamento in sede civile o amministrativa la legge non deve

porre limitazioni alla prova della

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher seniorita224 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Diddi Alessandro.