Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
ISCRIZIONE ALLA PRATICA FORENSE
- Per l’ISCRIZIONE AL REGISTRO SPECIALE DEI PRATICANTI si richiedono i seguenti
REQUISITI DI ISCRIZIONE (cittadino italiano o Stato UE):
possesso del diploma di laurea in giurisprudenza;
domicilio professionale nel circondario del Tribunale ove ha sede il consiglio
dell’ordine;
non trovarsi in una condizione di incompatibilità;
godere del pieno esercizio dei diritti civili;
non avere riportato condanne per det. reati (falsa testimonianza, frode processuale,
intralcio alla giustizia, patrocinio o consulenza infedele, etc.);
non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive o misure cautelari personali;
essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal Codice deontologico.
- La richiesta di iscrizione a tale registro deve essere accompagnata dalla
dichiarazione di disponibilità di un avvocato a far svolgere la pratica professionale
presso il proprio studio.
Qui il praticante è chiamato a svolgere una serie di attività sotto la guida del
dominus.
Di tali attività deve essere data attestazione nel libretto della pratica, da
esibirsi al Consiglio ogni semestre, con annotazione del dominus attestante la
veridicità delle indicazioni ivi contenute.
N.B. La frequenza dello studio può essere sostituita per un periodo max. di 1 anno
dalla frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali
NOVITÀ PREVISTE DALLA LEGGE DI RIFORMA IN MAT. DI TIROCINIO PROFESSIONALE:
Tirocinio può essere anticipato e svolto, per un max. di 6 mesi, anche dagli studenti iscritti all’ultimo
o anno del corso di laurea in giurisprudenza, previa convenzione tra consiglio dell’ordine ed università;
Avv. ospitante deve avere un’anzianità di iscrizione all’albo di almeno 5 anni (contro i 2 attuali);
o Tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente;
o Attuale abilitazione al patrocinio viene sostituita dal cd. “patrocinio sostitutivo”:
o patrocinio sostitutivo può essere chiesto dopo 6 mesi (contro i 12 attuali); praticante può esercitare
attività professionale solo in sostituzione del dominus e, in ogni caso, sotto il suo controllo e la sua
responsabilità (praticante non può trattare affari in proprio);
Frequenza delle scuole forensi diventa obbligatoria e si affianca alla pratica.
o CERTIFICATO DI COMPIUTA PRATICA
Al termine dei 18 mesi di tirocinio, il praticante può richiedere il CERTIFICATO DI COMPIUTA
PRATICA: esso è rilasciato dal Consiglio dell’ordine ed è indispensabile per poter
sostenere l’Esame di Stato.
Il certificato individua la Corte d’Appello presso cui il praticante può sostenere l’Esame.
ESAME DI ABILITAZIONE
Il requisito del SUPERAMENTO DELL’ESAME DI STATO per l’iscrizione all’albo è sancito a liv.
costituzionale: l’art. 33 Cost. stabilisce che è prescritto un Esame di Stato per l’abilitazione
all’esercizio professionale.
NOVITÀ PREVISTE DALLA LEGGE DI RIFORMA IN MAT. DI ESAME DI ABILITAZIONE
prove scritte:
o si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge, senza commenti giurisprudenziali;
commissione deve annotare le osservazioni a margine degli elaborati (costituiscono la motivazione
del voto)
prova orale:
o è incrementato il n. delle materie obbligatorie;
non è più prevista la possibilità di compensare le insufficienze.
c.d. “FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA”
L’AVVOCATO ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria
competenza professionale.
L’obbligo di aggiornamento è previsto anche x i PRATICANTI AVVOCATI DOPO IL CONSEGUIMENTO
.
DEL CERTIFICATO DI COMPIUTA PRATICA
Il concetto di “formazione continua” è ora declinato:
può estrinsecarsi in attività di aggiornamento ( = adeguamento della formazione
iniziale) o attività di formazione ( = acquisizione di nuove competenze o di maggiore
specializzazione).
Il periodo di valutazione dell’obbligo formativo è di 3 anni, nei quali occorre
accumulare 60 crediti formativi (di cui 9 in materia di ordinamento, previdenza e
deontologia).
Esenzione dall’obbligo di formazione continua:
- avvocati sospesi dall’esercizio professionale, poiché chiamati a svolgere incarichi
- istituzionali (ex: avvocato eletto alla Camera dei Deputati);
- avvocati dopo 25 anni di iscrizione all’albo (o dopo il compimento di 60 anni
d’età);
- docenti e ricercatori delle università in mat. giuridiche.
IV) TIPI DI ISCRIZIONE ALL’ALBO
ALBO ORDINARIO DEGLI AVVOCATI
Una volta superato l’esame di abilitazione, si può chiedere l’iscrizione all’ALBO ORDINARIO
DEGLI AVVOCATI.
consente di esercitare attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della
Repubblica.
Eccezione per esercitare attività di difesa davanti alle giurisdizioni superiori (Corte Cost.,
Corte di Cassazione), è necessaria l’iscrizione all’ALBO SPECIALE DEGLI
AVVOCATI CASSAZIONISTI.
Sono previsti degli ELENCHI SPECIALI ANNESSI ALL’ALBO ORDINARIO, per:
1) AVVOCATI DEGLI ENTI PUBBLICI;
2) AVVOCATI SPECIALISTI (novità della Riforma):
Un futuro regolamento del Ministro della Giustizia stabilirà le modalità di conseguimento
del titolo di specialista, nel rispetto di alcuni criteri:
- Il titolo si può conseguire all'esito positivo di percorsi formativi biennali o per comprovata
esperienza professionale nel settore di specializzazione;
- I percorsi formativi sono organizzati presso le Facoltà di Giurisprudenza;
- Il titolo può essere attribuito e revocato esclusivamente dal CNF.
PROFESSORI (docenti, ricercatori universitari)
A. Quelli che hanno optato per l’impegno accademico a tempo pieno
inclusi in un :
ELENCO SPECIALE ALL’ALBO ORDINARIO
professore-avvocato non può svolgere qualsiasi attività professionale e di
consulenza esterna (ad eccezioni di perizie giudiziarie, partecipazione ad organi di
consulenza tecnico-scientifica).
B. Quelli che hanno optato per l’impegno accademico a tempo definito
inclusi nell’ :
ALBO ORDINARIO
non vi è alcuna preclusione nell’esercizio dell’attività professionale.
ORGANIZZAZIONI TRA AVVOCATI
1) ASSOCIAZIONI TRA AVVOCATI
La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione
ad associazioni tra avvocati.
iscritte in un tenuto presso il rispettivo Consiglio dell’ordine;
apposito elenco
incarico professionale è sempre conferito all’avvocato in via personale (è
possibile fatturare le prestazioni direttamente allo studio).
avvocati hanno domicilio professionale nella sede dell’associazione.
2) SOCIETÀ TRA AVVOCATI
È iscritta in una (ed anche nel registro delle imprese in una
sezione speciale dell’albo
sezione speciale relativa alle società tra professionisti).
Può essere costituita soltanto da avvocati ed ha per oggetto esclusivo
l’esercizio in comune della professione dei propri soci.
Nei rapporti contrattuali con il cliente, società deve comunicargli che l’incarico
professionale potrà essere eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti
per l’esercizio dell’attività richiesta;
MA cliente ha diritto di chiedere che l’esecuzione dell’incarico sia affidata
ad un socio da lui scelto.
Il socio incaricato è personalmente ed illimitatamente responsabile per l’attività
professionale svolta.
Tutti i soci sono personalmente e solidalmente responsabili per le obbligazioni
sociali non derivanti dall’attività professionale.
Per quanto riguarda la responsabilità disciplinare occorre distinguere:
- se la violazione deontologica deriva da direttive impartite dalla società, la
responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società;
- se la violazione deontologica non deriva da direttive della società,
quest’ultima non risponde.
La società non è soggetta a fallimento.
PRATICANTI
Risultano iscritti nel REGISTRO SPECIALE DEI PRATICANTI AVVOCATI tenuto dal Consiglio
dell’ordine.
Decorso 1 anno dalla delibera d’iscrizione, praticante può presentare domanda per
ottenere l’abilitazione all’esercizio del patrocinio.
Il praticante abilitato è iscritto nell’apposito ELENCO ANNESSO AL REGISTRO SPECIALE DEI
PRATICANTI, per un periodo max. di 6 anni.
IL NUOVO “PATROCINIO SOSTITUTIVO” PREVISTO DALLA RIFORMA
Attuale abilitazione al patrocinio viene sostituita dal cd. “PATROCINIO SOSTITUTIVO”:
Patrocinio sostitutivo può essere chiesto decorsi 6 mesi dalla delibera d’iscrizione.
Esso è ottenuto per un periodo max. di 5 anni: una volta trascorsi, viene cancellato sia dal registro speciale dei
praticanti sia dall’elenco annesso dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo.
Praticante può esercitare attività professionale solo in sostituzione del dominus e, in ogni caso, sotto il suo
controllo e la sua responsabilità (praticante non può trattare affari in proprio):
- in ambito civile innanzi al Tribunale e al giudice di pace;
- in ambito penale nei procedimenti per reati di competenza del giudice di pace, reati contravvenzionali,
reati che rientravano nella competenza del pretore.
Corte Cost. praticanti abilitati non possono essere nominati difensori d’ufficio.
Decorsi 18 mesi dalla delibera d’iscrizione, praticante può richiedere il certificato di
compiuta pratica, indispensabile per poter sostenere l’esame di Stato.
ALBO SPECIALE DEI CASSAZIONISTI
Per esercitare attività di difesa davanti alle giurisdizioni superiori (Corte Cost.,
Corte di Cassazione), è necessaria l’iscrizione all’ALBO SPECIALE DEGLI AVVOCATI
CASSAZIONISTI, tenuto dal CNF.
Secondo la disciplina attuale, è previsto il mero requisito dell’anzianità professionale
(12 anni).
NUOVA DISCIPLINA PREVISTA DALLA RIFORMA (scopo di limitare l’iscrizione)
Può richiedere l’iscrizione:
- chi è iscritto in un albo ordinario da almeno 5 anni ed ha superato l’apposito esame (che si svolge ogni
anno a Roma presso il Ministero della Giustizia);
- chi ha maturato un’anzianità di iscrizione all’albo di 8 anni e, successivamente, ha proficuamente
frequentato la Scuola Superiore dell’Avvocatura.