Ordinamento forense in generale
La Legge di Riforma Forense (l.r.f.) 247/2012 reca la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense. Talune disposizioni necessitano di provvedimenti di attuazione. Nell’attesa della loro adozione, continuerà ad applicarsi il Regio Decreto Legge 1578/1933 recante la storica legge professionale forense (l.p.f.) ed il suo regolamento di attuazione.
Ordine forense
Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l’Ordine Forense. Esso si articola in:
- Ordini circondariali costituiti presso ogni Tribunale;
- Consiglio Nazionale Forense costituito presso il Ministero della Giustizia.
Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici, istituiti per garantire il rispetto dei principi della legge professionale e delle regole deontologiche.
Ordine circondariale forense
All’Ordine Circondariale (ordine degli avvocati) sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio nel circondario.
Organi ordine circondariale:
- Assemblea degli iscritti: avvocati iscritti all’albo e agli elenchi speciali eleggono componenti del consiglio; approva bilancio consuntivo e preventivo; esprime pareri su argomenti sottoposti ad essa dal Consiglio.
- Consiglio: ha sede presso il Tribunale ed elegge Presidente, Segretario e Tesoriere; cura la tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri; vigila sulla condotta degli iscritti; approva i regolamenti interni; sovraintende al corretto esercizio del tirocinio forense e rilascia il certificato di compiuta pratica; gestisce l’attività di aggiornamento per la formazione continua degli avvocati; dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti; interviene nelle contestazioni tra iscritti o tra costoro ed i clienti, al fine di comporle; segnala agli organi competenti violazioni ed incompatibilità.
- Presidente
- Segretario
- Tesoriere
- Collegio dei revisori.
Consigli distrettuali di disciplina
In passato la giustizia disciplinare forense era accusata di essere “giustizia domestica”, per la vicinanza tra decidenti ed incolpato (di regola, appartenenti allo stesso ordine). L'introduzione dei Consigli Distrettuali di Disciplina, i cui membri delle sezioni giudicanti non possono appartenere al foro/ordine dell’incolpato, mira ad allontanare la possibilità di una decisione di favore a vantaggio di un collega. Sulla loro attività vigila il CNF, che può richiedere loro notizie relative all’attività disciplinare svolta.
Consiglio nazionale forense
Ha sede presso il Ministero della Giustizia a Roma e dura in carica 4 anni. È composto da avvocati iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Ciascun distretto di Corte d’appello con un numero di iscritti agli albi inferiore a 10.000 elegge 1 componente; con numero uguale o superiore a 10.000 elegge 2 componenti.
Il CNF elegge:
- Presidente
- Due vicepresidenti
- Consiglio di Presidenza
- Segretario
- Tesoriere
Funzioni:
- Cura la tenuta dell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;
- Redige l’elenco nazionale degli avvocati;
- Emana (ed aggiorna periodicamente) il codice deontologico;
- Ha la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura a livello nazionale in via esclusiva;
- Propone al Ministro della Giustizia i parametri per la liquidazione dei compensi;
- Esercita la funzione giurisdizionale.
Quanto alla competenza giurisdizionale:
- Pronuncia sui ricorsi disciplinari;
- Esercita la funzione disciplinare nei confronti dei propri componenti;
- Pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli dell’ordine.
Cassa forense
La Cassa Forense è sottoposta alla vigilanza di vari Ministeri (Giustizia, Lavoro, Politiche Sociali, dell’Economia e delle Finanze). Essa:
- Assicura un trattamento previdenziale agli avvocati che hanno esercitato la professione con carattere di continuità;
- Eroga assistenza a favore degli iscritti;
- Gestisce forme di previdenza integrativa.
Oltre alle pensioni, la Cassa eroga prestazioni assistenziali (esempio: indennità di maternità) ed offre una serie di servizi agli iscritti (mutui ipotecari a tassi agevolati e convenzioni di vario tipo). L’iscrizione alla Cassa forense è obbligatoria per tutti gli avvocati e contestuale all’iscrizione all’albo. Essa ha carattere esclusivo: l’iscrizione ad altra forma di previdenza è ammessa solo su base volontaria e non alternativa. Le entrate della Cassa sono essenzialmente costituite dalle contribuzioni degli iscritti e sono destinate a finanziare le prestazioni, ossia l’erogazione delle varie pensioni.
Tenuta degli albi e incompatibilità
Iscrizione all’albo e requisiti
L’iscrizione all’albo è condizione necessaria per l’esercizio della professione di avvocato.
Requisiti di iscrizione (cittadino italiano o Stato UE):
- Possesso del diploma di laurea in giurisprudenza;
- Superamento dell’Esame di Stato di abilitazione;
- Domicilio professionale nel circondario del Tribunale ove ha sede il consiglio dell’ordine;
- Non trovarsi in una condizione di incompatibilità;
- Godere del pieno esercizio dei diritti civili;
- Non avere riportato condanne per determinati reati (falsa testimonianza, frode processuale, intralcio alla giustizia, patrocinio o consulenza infedele, etc.);
- Non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive o misure cautelari personali;
- Essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal Codice deontologico (assenza di sanzioni disciplinari, protesti per cambiali o assegni, condanne penali per delitti dolosi).
Accertamento dei requisiti è compiuto dal Consiglio dell’ordine: accertata la sussistenza dei requisiti, delibera l’iscrizione entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
Il Consiglio dell’ordine può procedere in ogni tempo al riesame della posizione degli iscritti:
- Quando accerta fatti ostativi, prima non conosciuti, risalenti al momento dell’iscrizione: revoca o annullamento della delibera di iscrizione;
- Quando accerta fatti ostativi successivi al momento dell’iscrizione: cancellazione dall’albo.
Nel caso di domanda di reiscrizione, il Consiglio deve accertare di nuovo la sussistenza dei requisiti richiesti (da valutare ex novo).
Le iscrizioni di diritto
Per alcuni soggetti è prevista iscrizione di diritto all’albo, pur senza aver sostenuto l’Esame di Stato, in virtù della loro pregressa esperienza professionale.
- Coloro che hanno svolto la funzione di magistrato (ordinario, amministrativo, contabile) o di avvocato dello Stato, e che hanno cessato la propria funzione (senza essere incorsi in provvedimenti disciplinari). Nei primi 2 anni di iscrizione, non può esercitare nei circondari in cui ha svolto le proprie funzioni negli ultimi 4 anni antecedenti alla cessazione;
- Professori universitari di ruolo, dopo 5 anni di insegnamento nelle materie giuridiche.
Incompatibilità degli avvocati
La professione di avvocato è incompatibile con:
- Qualsiasi attività di lavoro subordinato, eccezione per rapporti di lavoro subordinato aventi ad oggetto la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale nell’esclusivo interesse del datore di lavoro in favore del quale l’opera è prestata;
- Qualsiasi attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente (escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale);
- Qualsiasi attività di impresa commerciale; qualità di socio illimitatamente responsabile o amministratore di società di persone che esercitano attività commerciale; amministratore unico, consigliere delegato di società di capitali;
Novità: tali qualità possono essere assunte se l’oggetto dell’attività è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni personali o familiari.
Eccezioni: la professione di avvocato è compatibile con:
- Insegnamento o ricerca in materie giuridiche nelle università e nelle scuole secondarie;
- Avvocati che esercitano attività legale per conto di enti pubblici possono iscriversi nell’elenco speciale annesso all’albo ordinario (limitatamente alla trattazione degli affari legali dell’ente).
Cancellazione dall’albo
È pronunciata dal Consiglio dell’ordine:
- A richiesta dell’iscritto, in caso di rinuncia all’iscrizione;
- D’ufficio o su richiesta del Procuratore Generale, quando:
A. L’iscritto, senza giustificato motivo, non ha prestato l’impegno solenne entro 60 gg. dalla notifica del provvedimento di iscrizione;
B. È accertato il venir meno di uno dei requisiti necessari per l’iscrizione;
C. È accertata la mancanza del requisito dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione.
In B. e C. il Consiglio, prima di deliberare la cancellazione, invita l’iscritto a presentare eventuali osservazioni. Entro 60 gg. dalla notifica della delibera di cancellazione del Consiglio, l’interessato può presentare ricorso al CNF (ricorso ha effetto sospensivo). Entro 30 giorni dalla notifica della decisione del CNF, l’interessato può presentare ricorso per Cassazione.
Cancellazione per mancanza del requisito dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione
Una delle novità apportate dalla Legge di Riforma. La prova dell’effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è richiesta per talune categorie di soggetti (esempio: donne avvocato in maternità, avvocati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro; avvocati componenti di organi legislativi).
Accesso alla professione: formazione
Iscrizione alla pratica forense
Per l’iscrizione al registro speciale dei praticanti si richiedono i seguenti requisiti di iscrizione (cittadino italiano o Stato UE):
- Possesso del diploma di laurea in giurisprudenza;
- Domicilio professionale nel circondario del Tribunale ove ha sede il consiglio dell’ordine;
- Non trovarsi in una condizione di incompatibilità;
- Godere del pieno esercizio dei diritti civili;
- Non avere riportato condanne per determinati reati (falsa testimonianza, frode processuale, intralcio alla giustizia, patrocinio o consulenza infedele, etc.);
- Non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive o misure cautelari personali;
- Essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal Codice deontologico.
La richiesta di iscrizione a tale registro deve essere accompagnata dalla dichiarazione di disponibilità di un avvocato a far svolgere la pratica professionale presso il proprio studio. Qui il praticante è chiamato a svolgere una serie di attività sotto la guida del dominus. Di tali attività deve essere data attestazione nel libretto della pratica, da esibirsi al Consiglio ogni semestre, con annotazione del dominus attestante la veridicità delle indicazioni ivi contenute.
Nota bene: la frequenza dello studio può essere sostituita per un periodo massimo di 1 anno dalla frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali.
Novità previste dalla legge di riforma in materia di tirocinio professionale
- Tirocinio può essere anticipato e svolto, per un massimo di 6 mesi, anche dagli studenti iscritti all’ultimo anno del corso di laurea in giurisprudenza, previa convenzione tra consiglio dell’ordine ed università;
- Avvocato ospitante deve avere un’anzianità di iscrizione all’albo di almeno 5 anni (contro i 2 attuali);
- Tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente;
- Attuale abilitazione al patrocinio viene sostituita dal cosiddetto “patrocinio sostitutivo” che può essere chiesto dopo 6 mesi (contro i 12 attuali); praticante può esercitare attività professionale solo in sostituzione del dominus e, in ogni caso, sotto il suo controllo e la sua responsabilità (praticante non può trattare affari in proprio);
- Frequenza delle scuole forensi diventa obbligatoria e si affianca alla pratica.
Certificato di compiuta pratica
Al termine dei 18 mesi di tirocinio, il praticante può richiedere il Certificato di Compiuta Pratica: esso è rilasciato dal Consiglio dell’ordine ed è indispensabile per poter sostenere l’Esame di Stato. Il certificato individua la Corte d’Appello presso cui il praticante può sostenere l’Esame.
Esame di abilitazione
Il requisito del superamento dell’Esame di Stato per l’iscrizione all’albo è sancito a livello costituzionale: l’art. 33 Cost. stabilisce che è prescritto un Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio professionale.
Novità previste dalla legge di riforma in materia di esame di abilitazione
Prove scritte:
- Si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge, senza commenti giurisprudenziali;
- La commissione deve annotare le osservazioni a margine degli elaborati (costituiscono la motivazione del voto).
Prova orale:
- È incrementato il numero delle materie obbligatorie;
- Non è più prevista la possibilità di compensare le insufficienze.
Formazione professionale continua
L’avvocato ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. L’obbligo di aggiornamento è previsto anche per i praticanti avvocati dopo il conseguimento del certificato di compiuta pratica. Il concetto di “formazione continua” è ora declinato in:
- Attività di aggiornamento (adeguamento della formazione iniziale);
- Attività di formazione (acquisizione di nuove competenze o di maggiore specializzazione).
Il periodo di valutazione dell’obbligo formativo è di 3 anni, nei quali occorre accumulare 60 crediti formativi (di cui 9 in materia di ordinamento, previdenza e deontologia).
Esenzione dall’obbligo di formazione continua:
- Avvocati sospesi dall’esercizio professionale, poiché chiamati a svolgere incarichi istituzionali (esempio: avvocato eletto alla Camera dei Deputati);
- Avvocati dopo 25 anni di iscrizione all’albo (o dopo il compimento di 60 anni d’età);
- Docenti e ricercatori delle università in materie giuridiche.
Tipi di iscrizione all’albo
Albo ordinario degli avvocati
Una volta superato l’esame di abilitazione, si può chiedere l’iscrizione all’albo ordinario degli avvocati. Esso consente di esercitare attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica. Eccezione: per esercitare attività di difesa davanti alle giurisdizioni superiori (Corte Costituzionale, Corte di Cassazione), è necessaria l’iscrizione all’albo speciale degli avvocati cassazionisti.
Elenchi speciali annessi all’albo ordinario
Sono previsti degli elenchi speciali per:
- Avvocati degli enti pubblici;
- Avvocati specialisti (novità della Riforma):
Un futuro regolamento del Ministro della Giustizia stabilirà le modalità di conseguimento del titolo di specialista, nel rispetto di alcuni criteri:
- Il titolo si può conseguire all'esito positivo di percorsi formativi biennali o per comprovata esperienza professionale nel settore di specializzazione;
- I percorsi formativi sono organizzati presso le Facoltà di Giurisprudenza;
- Il titolo può essere attribuito e revocato esclusivamente dal CNF.
Professori (docenti, ricercatori universitari)
A. Quelli che hanno optato per l’impegno accademico a tempo pieno sono inclusi in un elenco speciale all’albo ordinario: il professore-avvocato non può svolgere qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna (ad eccezioni di perizie giudiziarie, partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica).
B. Quelli che hanno optato per l’impegno accademico a tempo definito sono inclusi nell’albo ordinario: non vi è alcuna preclusione nell’esercizio dell’attività professionale.
Organizzazioni tra avvocati
Associazioni tra avvocati
La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati. Queste sono iscritte in un apposito elenco tenuto presso il rispettivo Consiglio dell’ordine. L’incarico professionale è sempre conferito all’avvocato in via personale (è possibile fatturare le prestazioni direttamente allo studio). Gli avvocati hanno domicilio professionale nella sede dell’associazione.
Società tra avvocati
È iscritta in una sezione speciale dell’albo e anche nel registro delle imprese nella sezione speciale relativa alle società tra professionisti. Può essere costituita soltanto da avvocati ed ha per oggetto esclusivo l’esercizio in comune della professione dei propri soci. Nei rapporti contrattuali con il cliente, la società deve comunicargli che l’incarico professionale potrà essere eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l’esercizio.
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