Deontologia Forense
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CONSIGLI DISTRETTUALI DI DISCIPLINA potere disciplinare
In passato giustizia disciplinare forense accusata di essere “giustizia domestica”, per la
vicinanza tra decidenti ed incolpato (di regola, appartenenti allo = ordine).
Introduzione dei CONSIGLI DISTRETTUALI DI DISCIPLINA, i cui membri delle sezioni giudicanti
non possono appartenere al foro/ordine dell’incolpato
allontanare la possibilità di una decisione di favore, a vantaggio di un collega.
Sulla loro attività vigila il CNF che può richiedere loro notizie relative all’attività disciplinare
svolta. CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Ha sede presso il Ministero della Giustizia a Roma e dura in carica 4 anni.
È composto da avvocati iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle
giurisdizioni superiori.
Ciascun distretto di Corte d’appello con n. di iscritti agli albi < a 10.000 elegge 1 componente; con n. =
.
o > a 10.000 elegge 2 componenti
Il CNF elegge:
Presidente
Due vicepresidenti
Consiglio di Presidenza
Segretario
Tesoriere
Funzioni:
- cura la tenuta dell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;
- redige l’elenco nazionale degli avvocati;
- emana (ed aggiorna periodicamente) il codice deontologico;
ha la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura a livello nazionale
- in via
esclusiva;
- propone al Ministro della Giustizia i parametri per la liquidazione dei compensi;
- esercita la funzione giurisdizionale;
Quanto alla competenza giurisdizionale: a) pronuncia sui recami vs. provv.
disciplinari; b) esercita la funzione disciplinare nei cfr. dei propri componenti; c)
pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli dell’ordine.
CASSA FORENSE
- La Cassa forense è sottoposta alla vigilanza di vari Ministeri (Giustizia, Lavoro, Politiche
Sociali, dell’Economia e delle Finanze). Essa:
I. assicura un trattamento previdenziale agli avvocati che hanno esercitato la
professione con carattere di continuità;
II. eroga assistenza a favore degli iscritti;
III. gestisce forme di previdenza integrativa.
Oltre alle pensioni, la Cassa eroga prestazioni assistenziali (ex: indennità di maternità) ed offre una
serie di servizi agli iscritti (mutui ipotecari a tassi agevolati e convenzioni di vario tipo).
- L’iscrizione alla Cassa forense è obbligatoria per tutti gli avvocati e contestuale
all’iscrizione all’albo. Essa ha carattere esclusivo:
l’iscrizione ad altra forma di previdenza è ammessa solo su base volontaria e non
alternativa.
- Le entrate della Cassa sono essenzialmente costituite dalle contribuzioni degli iscritti
sono destinate a finanziare le prestazioni, ossia l’erogazione delle varie pensioni.
* Sono inoltre dettati minimi contributivi dovuti dai soggetti iscritti senza il raggiungimento dei
parametri reddituali, condizioni temporanee di esenzione o diminuzione dei contributi per
soggetti in particolari condizioni.
II) TENUTA DEGLI ALBI E INCOMPATIBILITÀ
ISCRIZIONE ALL’ALBO E REQUISITI
L’ISCRIZIONE ALL’ALBO è condizione necessaria per l’esercizio della professione di
avvocato.
- REQUISITI DI ISCRIZIONE (cittadino italiano o Stato UE)
possesso del diploma di laurea in giurisprudenza;
superamento dell’Esame di Stato di abilitazione;
domicilio professionale nel circondario del Tribunale ove ha sede il consiglio
dell’ordine;
non trovarsi in una condizione di incompatibilità;
godere del pieno esercizio dei diritti civili;
non avere riportato condanne per det. reati (falsa testimonianza, frode
processuale, intralcio alla giustizia, patrocinio o consulenza infedele, etc.);
non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive o misure cautelari
personali;
essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal Codice deontologico
(assenza di sanzioni disciplinari, protesti per cambiali o assegni, condanne penali per delitti
dolosi).
- ACCERTAMENTO DEI REQUISITI
È compiuto dal Consiglio dell’ordine:
accertata la sussistenza dei requisiti, delibera l’iscrizione entro 30 giorni dalla
presentazione della domanda.
MA
Il Consiglio dell’ordine può procedere in ogni tempo al riesame della posizione degli
Iscritti: Quando accerta fatti ostativi, prima non conosciuti, risalenti al momento
dell’iscrizione => revoca o annullamento della delibera di iscrizione;
Quando accerta fatti ostativi successivi al momento dell’iscrizione =>
cancellazione dall’albo.
Nel caso di domanda di reiscrizione, il Consiglio deve accertare di nuovo la
sussistenza dei requisiti richiesti (da valutare ex novo).
LE ISCRIZIONI DI DIRITTO
Per alcuni soggetti è prevista iscrizione di diritto all’albo, pur senza aver sostenuto l’Esame
di Stato, in virtù della loro pregressa esperienza professionale.
a) coloro che hanno svolto la funzione di magistrato (ordinario, amministrativo,
contabile) o di avvocato dello Stato, e che hanno cessato la propria funzione
(senza essere incorsi in provvedimenti disciplinari).
n.b. nel secondo caso è prevista particolare cautela:
nei primi 2 anni di iscrizione, non può esercitare nei circondari in cui ha svolto le
proprie funzioni negli ultimi 4 anni antecedenti alla cessazione;
b) professori universitari di ruolo, dopo 5 anni di insegnamento nelle materie giuridiche.
INCOMPATIBILITÀ DEGLI AVVOCATI
La professione di avvocato è incompatibile con:
qualsiasi attività di lavoro subordinato
o eccezione si pox. instaurare rapporti di lavoro subordinato aventi ad oggetto la
consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale nell’esclusivo interesse del
.
datore di lavoro in favore del quale l’opera è prestata
qualsiasi attività di lavoro autonomo svolta continuativam. o professionalm.
o (escluse
;
quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale)
qualsiasi attività di impresa commerciale;
o qualità di socio illimitatamente responsabile o amministratore di società
o di persone che esercitano attività commerciale;
amministratore unico, consigliere delegato di società di capitali;
novità: tali qualità pox. essere assunte se l’oggetto dell’attività è limitato
esclusivamente all’amministrazione di beni personali o familiari.
Eccezioni
La professione di avvocato è compatibile con:
insegnamento o ricerca in mat. giuridiche nelle università e nelle scuole secondarie;
o avvocati che esercitano attività legale per conto di enti pubblici possono iscriversi
o nell’elenco speciale annesso all’albo ordinario (limitatamente alla trattazione degli
affari legali dell’ente).
CANCELLAZIONE DALL’ALBO
È pronunciata dal Consiglio dell’ordine
a richiesta dell’iscritto, in caso di rinuncia all’iscrizione;
d’ufficio o su richiesta del Procuratore Generale, quando:
A. l’iscritto, senza giustificato motivo, non ha prestato l’impegno solenne entro 60
gg. dalla notifica del provvedimento di iscrizione;
B. è accertato il venir meno di uno dei requisiti necessari per l’iscrizione;
C. è accertata la mancanza del requisito dell’esercizio effettivo, continuativo,
abituale e prevalente della professione.
In B. e C. il Consiglio, prima di deliberare la cancellazione, invita l’iscritto a
presentare eventuali osservazioni.
>>> Entro 60 gg. dalla notifica della delibera di cancellazione del Consiglio, l’interessato
può presentare ricorso al CNF (ricorso ha effetto sospensivo).
>>> Entro 30 giorni dalla notifica della decisione del CNF, l’interessato può presentare
ricorso per Cassazione.
CANCELLAZIONE PER MANCANZA DEL REQ. DELL’ESERCIZIO EFFETTIVO, CONTINUATIVO, ABITUALE E
PREVALENTE DELLA PROFESSIONE
Una delle novità apportate dalla Legge di Riforma.
La prova della effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è richiesta per talune categorie di
soggetti (ex: donne avvocato in maternità, avvocati affetti da malattia che ne ha ridotto
grandemente la possibilità di lavoro; avvocati componenti di organi legislativi).
III) ACCESSO ALLA PROFESSIONE: FORMAZIONE
ISCRIZIONE ALLA PRATICA FORENSE
- Per l’ISCRIZIONE AL REGISTRO SPECIALE DEI PRATICANTI si richiedono i seguenti
REQUISITI DI ISCRIZIONE (cittadino italiano o Stato UE):
possesso del diploma di laurea in giurisprudenza;
domicilio professionale nel circondario del Tribunale ove ha sede il consiglio
dell’ordine;
non trovarsi in una condizione di incompatibilità;
godere del pieno esercizio dei diritti civili;
non avere riportato condanne per det. reati (falsa testimonianza, frode processuale,
intralcio alla giustizia, patrocinio o consulenza infedele, etc.);
non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive o misure cautelari personali;
essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal Codice deontologico.
- La richiesta di iscrizione a tale registro deve essere accompagnata dalla
dichiarazione di disponibilità di un avvocato a far svolgere la pratica professionale
presso il proprio studio.
Qui il praticante è chiamato a svolgere una serie di attività sotto la guida del
dominus.
Di tali attività deve essere data attestazione nel libretto della pratica, da
esibirsi al Consiglio ogni semestre, con annotazione del dominus attestante la
veridicità delle indicazioni ivi contenute.
N.B. La frequenza dello studio può essere sostituita per un periodo max. di 1 anno
dalla frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali
NOVITÀ PREVISTE DALLA LEGGE DI RIFORMA IN MAT. DI TIROCINIO PROFESSIONALE:
Tirocinio può essere anticipato e svolto, per un max. di 6 mesi, anche dagli studenti iscritti all’ultimo
o anno del corso di laurea in giurisprudenza, previa convenzione tra consiglio dell’ordine ed università;
Avv. ospitante deve avere un’anzianità di iscrizione all’albo di almeno 5 anni (contro i 2 attuali);
o Tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente;
o Attuale abilitazione al patrocinio viene sostituita dal cd. “patrocinio sostitutivo”:
o patrocinio sostitutivo può essere chiesto dopo 6 mesi (contro i 12 attuali); praticante può esercitare
attività professionale solo in sostituzione del dominus e, in ogni caso, sotto il suo controllo e la sua
responsabilità (praticante non può trattare affari in proprio);
Frequenza delle scuole forensi diventa obbligatoria e si affianca alla pratica.
o CERTIFICATO DI COMPIUTA PRATICA
Al termine dei 18 mesi di tirocinio, il praticante può richiedere il CERTIFICATO DI COMPIUTA
PRATICA: esso è rilasciato dal Consiglio dell’ordine ed è indispensabile per poter
sostenere l’Esame di Stato.
Il certificato individua la Corte d’Appello presso cui il praticante può sostenere l’Esame.
ESAME DI ABILITAZIONE
Il requisito del SUPERAMENTO DELL’ESAME DI STATO per l’iscrizione all’albo è sancito a liv.
costituzionale: l’art. 33 Cost. stabilisce che è prescritto un Esame di Stato per l’abilitazione
all’esercizio professionale.
NOVITÀ PREVISTE DALLA LEGGE DI RIFORMA IN MAT. DI ESAME DI ABILITAZIONE
prove scritte:
o si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge, senza commenti giurisprudenziali;
commissione deve annotare le osservazioni a margine degli elaborati (costituiscono la motivazione
del voto)
prova orale:
o è incrementato il n. delle materie obbligatorie;
non è più prevista la possibilità di compensare le insufficienze.
c.d. “FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA”
L’AVVOCATO ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria
competenza professionale.
L’obbligo di aggiornamento è previsto anche x i PRATICANTI AVVOCATI DOPO IL CONSEGUIMENTO
.
DEL CERTIFICATO DI COMPIUTA PRATICA
Il concetto di “formazione continua” è ora declinato:
può estrinsecarsi in attività di aggiornamento ( = adeguamento della formazione
iniziale) o attività di formazione ( = acquisizione di nuove competenze o di maggiore
specializzazione).
Il periodo di valutazione dell’obbligo formativo è di 3 anni, nei quali occorre
accumulare 60 crediti formativi (di cui 9 in materia di ordinamento, previdenza e
deontologia).
Esenzione dall’obbligo di formazione continua:
- avvocati sospesi dall’esercizio professionale, poiché chiamati a svolgere incarichi
- istituzionali (ex: avvocato eletto alla Camera dei Deputati);
- avvocati dopo 25 anni di iscrizione all’albo (o dopo il compimento di 60 anni
d’età);
- docenti e ricercatori delle università in mat. giuridiche.
IV) TIPI DI ISCRIZIONE ALL’ALBO
ALBO ORDINARIO DEGLI AVVOCATI
Una volta superato l’esame di abilitazione, si può chiedere l’iscrizione all’ALBO ORDINARIO
DEGLI AVVOCATI.
consente di esercitare attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della
Repubblica.
Eccezione per esercitare attività di difesa davanti alle giurisdizioni superiori (Corte Cost.,
Corte di Cassazione), è necessaria l’iscrizione all’ALBO SPECIALE DEGLI
AVVOCATI CASSAZIONISTI.
Sono previsti degli ELENCHI SPECIALI ANNESSI ALL’ALBO ORDINARIO, per:
1) AVVOCATI DEGLI ENTI PUBBLICI;
2) AVVOCATI SPECIALISTI (novità della Riforma):
Un futuro regolamento del Ministro della Giustizia stabilirà le modalità di conseguimento
del titolo di specialista, nel rispetto di alcuni criteri:
- Il titolo si può conseguire all'esito positivo di percorsi formativi biennali o per comprovata
esperienza professionale nel settore di specializzazione;
- I percorsi formativi sono organizzati presso le Facoltà di Giurisprudenza;
- Il titolo può essere attribuito e revocato esclusivamente dal CNF.
PROFESSORI (docenti, ricercatori universitari)
A. Quelli che hanno optato per l’impegno accademico a tempo pieno
inclusi in un :
ELENCO SPECIALE ALL’ALBO ORDINARIO
professore-avvocato non può svolgere qualsiasi attività professionale e di
consulenza esterna (ad eccezioni di perizie giudiziarie, partecipazione ad organi di
consulenza tecnico-scientifica).
B. Quelli che hanno optato per l’impegno accademico a tempo definito
inclusi nell’ :
ALBO ORDINARIO
non vi è alcuna preclusione nell’esercizio dell’attività professionale.
ORGANIZZAZIONI TRA AVVOCATI
1) ASSOCIAZIONI TRA AVVOCATI
La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione
ad associazioni tra avvocati.
iscritte in un tenuto presso il rispettivo Consiglio dell’ordine;
apposito elenco
incarico professionale è sempre conferito all’avvocato in via personale (è
possibile fatturare le prestazioni direttamente allo studio).
avvocati hanno domicilio professionale nella sede dell’associazione.
2) SOCIETÀ TRA AVVOCATI
È iscritta in una (ed anche nel registro delle imprese in una
sezione speciale dell’albo
sezione speciale relativa alle società tra professionisti).
Può essere costituita soltanto da avvocati ed ha per oggetto esclusivo
l’esercizio in comune della professione dei propri soci.
Nei rapporti contrattuali con il cliente, società deve comunicargli che l’incarico
professionale potrà essere eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti
per l’esercizio dell’attività richiesta;
MA cliente ha diritto di chiedere che l’esecuzione dell’incarico sia affidata
ad un socio da lui scelto.
Il socio incaricato è personalmente ed illimitatamente responsabile per l’attività
professionale svolta.
Tutti i soci sono personalmente e solidalmente responsabili per le obbligazioni
sociali non derivanti dall’attività professionale.
Per quanto riguarda la responsabilità disciplinare occorre distinguere:
- se la violazione deontologica deriva da direttive impartite dalla società, la
responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società;
- se la violazione deontologica non deriva da direttive della società,
quest’ultima non risponde.
La società non è soggetta a fallimento.
PRATICANTI
Risultano iscritti nel REGISTRO SPECIALE DEI PRATICANTI AVVOCATI tenuto dal Consiglio
dell’ordine.
Decorso 1 anno dalla delibera d’iscrizione, praticante può presentare domanda per
ottenere l’abilitazione all’esercizio del patrocinio.
Il praticante abilitato è iscritto nell’apposito ELENCO ANNESSO AL REGISTRO SPECIALE DEI
PRATICANTI, per un periodo max. di 6 anni.
IL NUOVO “PATROCINIO SOSTITUTIVO” PREVISTO DALLA RIFORMA
Attuale abilitazione al patrocinio viene sostituita dal cd. “PATROCINIO SOSTITUTIVO”:
Patrocinio sostitutivo può essere chiesto decorsi 6 mesi dalla delibera d’iscrizione.
Esso è ottenuto per un periodo max. di 5 anni: una volta trascorsi, viene cancellato sia dal registro speciale dei
praticanti sia dall’elenco annesso dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo.
Praticante può esercitare attività professionale solo in sostituzione del dominus e, in ogni caso, sotto il suo
controllo e la sua responsabilità (praticante non può trattare affari in proprio):
- in ambito civile innanzi al Tribunale e al giudice di pace;
- in ambito penale nei procedimenti per reati di competenza del giudice di pace, reati contravvenzionali,
reati che rientravano nella competenza del pretore.
Corte Cost. praticanti abilitati non possono essere nominati difensori d’ufficio.
Decorsi 18 mesi dalla delibera d’iscrizione, praticante può richiedere il certificato di
compiuta pratica, indispensabile per poter sostenere l’esame di Stato.
ALBO SPECIALE DEI CASSAZIONISTI
Per esercitare attività di difesa davanti alle giurisdizioni superiori (Corte Cost.,
Corte di Cassazione), è necessaria l’iscrizione all’ALBO SPECIALE DEGLI AVVOCATI
CASSAZIONISTI, tenuto dal CNF.
Secondo la disciplina attuale, è previsto il mero requisito dell’anzianità professionale
(12 anni).
NUOVA DISCIPLINA PREVISTA DALLA RIFORMA (scopo di limitare l’iscrizione)
Può richiedere l’iscrizione:
- chi è iscritto in un albo ordinario da almeno 5 anni ed ha superato l’apposito esame (che si svolge ogni
anno a Roma presso il Ministero della Giustizia);
- chi ha maturato un’anzianità di iscrizione all’albo di 8 anni e, successivamente, ha proficuamente
frequentato la Scuola Superiore dell’Avvocatura.
V) INFLUENZA DEL DIRITTO U.E. SULLA NORMATIVA
PROFESSIONALE
LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI
Tutti gli AVVOCATI CITTADINI DI UNO STATO MEMBRO U.E. hanno il diritto di prestare liberam.
I propri servizi professionali in qualsiasi altro Stato membro.
Requisiti:
devono esercitare con il titolo professionale dello Stato di origine; deve trattarsi di
prestazioni in via occasionale e saltuaria; le prestazioni devono essere svolte di concerto
con un avvocato iscritto all’albo nello Stato ospitante.
DIRITTO DI STABILIMENTO
Tutti gli AVVOCATI CITTADINI DI UNO STATO MEMBRO U.E. hanno il diritto di esercitare
stabilmente l’attività professionale in qualsiasi altro Stato membro.
deve esercitare con il titolo professionale dello Stato di origine; deve iscriversi presso
l’autorità competente dello Stato di stabilimento; viene iscritto in una SEZIONE SPECIALE
DELL’ALBO dedicata ai c.d. “AVVOCATI STABILITI”.
Fino a che risulta iscritto in tale sezione speciale:
per lo svolgimento di attività giudiziale, deve agire d’intesa con un professionista
abilitato con il titolo di avvocato;
nello svolgimento di attività stragiudiziale, non soffre alcuna limitazione.
Dopo 3 anni di attività effettiva e regolare nello Stato di stabilimento, diventa
AVVOCATO INTEGRATO: è totalmente assimilato agli avvocati dello Stato di
stabilimento.
Nell'esercizio dell'attività professionale, l'avv. stabilito è soggetto al potere disciplinare del
Consiglio Distrettuale di Disciplina prima di avviare procedimento disciplinare, deve
darne immediata comunicazione alla competente
organizzazione professionale dello Stato di origine.
VI) ATTIVITÀ PROFESSIONALE E COMPENSO
ATTIVITÀ PROFESSIONALE
L’attività dell’avvocato consiste nell’offrire al cliente assistenza giudiziale e stragiudiziale.
= attività attinenti ad un procedimento giudiziario,
PRESTAZIONI GIUDIZIALI purché strettamente dipendenti da un mandato (relativo alla
difesa o rappresentanza in giudizio);
= attività di assistenza e consulenza non direttam. collegate
PRESTAZIONI STRAGIUDIZIALI ad un procedimento giudiziario.
PROCURA ALLE LITI
Quando la parte partecipa al giudizio con il ministero di un difensore, questo deve essere
munito di PROCURA ALLE LITI (o deve essere nominato difensore d’ufficio).
La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto
pubblico o scrittura privata autenticata.
La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, e in
genere di ogni altro atto introduttivo; in tal caso l’autografia della sottoscrizione viene
autenticata dal difensore.
Il difensore può sempre rinunciare alla procura alle liti e questa può essere sempre
revocata dalla parte. Tuttavia, rinuncia e revoca hanno effetto nei cfr. dell’altra parte
solo a partire dal momento in cui è avvenuta la sostituzione del difensore.
CLIENTE E PARTE ASSISTITA
“ ” = colui che rilascia il mandato di diritto sostanziale ed è tenuto al pagamento
CLIENTE del compenso;
“ ” = colui che rilascia la procura alle liti ed è assistito in giudizio.
PARTE ASSISTITA CONFERIMENTO DELL’INCARICO E COMPENSO
Il COMPENSO dell’avvocato è di regola pattuito per iscritto all’atto del conferimento
dell’incarico.
PRINCIPIO DI LIBERTÀ
La pattuizione dei compensi è libera (sono ammessi vari modi: pattuizione a tempo, in
misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno/più affari, a % sul valore
dell’affare). MA
divieto di “patto di quota lite”:
patto con cui l’avvocato percepisce come compenso (in tutto o in parte) una quota
del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.
Altrimenti sospensione dall’esercizio dell’attività da 2 a 6 mesi.
PRINCIPIO DI TRASPARENZA
L’avvocato è sempre tenuto a rendere noto al cliente il livello della complessità
dell’incarico.
Invece, solo su richiesta del cliente è tenuto a comunicare in forma scritta la
prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo tra oneri, spese e
compenso professionale (c.d. “preventivo”).
In caso di mancata pattuizione scritta o determinazione consensuale, è prevista la possibilità di applicare
per la determinazione del compenso i parametri stabiliti ogni due anni dal Ministro della Giustizia.
In ogni caso, all’avvocato è dovuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e
di tutti gli oneri e contributi anticipati nell’interesse del cliente,
+ rimborso delle spese forfetarie fissato nella misura del 15% del compenso totale per
la prestazione.
Quando richiede il compenso, l’avv. predispone la PARCELLA =
richiesta di pagamento nei cfr. del cliente.
CASO DI MANCATO ACCORDO TRA AVV. E CLIENTE
Ciascuno si può rivolgere al Consiglio dell’ordine affinché esperisca un tentativo di
conciliazione (c.d. potere di opinamento delle parcelle).
Se ha esito negativo, il Consiglio, su richiesta dell’avvocato, può comunque rilasciare un
parere sulla congruità della pretesa in relazione all’opera prestata.
Tale parere può essere fatto valere intraprendendo una delle AZIONI PREVISTE PER IL
PAGAMENTO DEL COMPENSO:
RICORSO PER INGIUNZIONE
Quando si tratta di prestazioni in mat. civile, in caso di opposizione a d.i., giudizio
prosegue nelle forme del rito sommario di cognizione.
ex artt. 702 bis ss. c.p.c.;
RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE
La competenza spetta al giudice di merito adito per il processo in cui l’avv. ha
prestato la propria opera (competenza funzionale ed inderogabile).
L’ordinanza che definisce il giudizio è inappellabile (solo ricorribile per Cassazione).
GRATUITO PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Possono richiedere il GRATUITO PATROCINIO A SPESE DELLO STATO cittadini italiani, apolidi,
stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, enti o associazioni che non
perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.
* Con riferimento alla scelta del difensore:
- in mat. civile è sempre la parte che nomina liberam. il proprio legale;
- in mat. penale, talora, è il magistrato che designa il difensore, su istanza della parte che
intende avvalersi del beneficio.
REQUISITI pretesa non deve risultare manifestamente infondata;
capacità reddituale dell’istante: il tetto massimo indicato dalla legge è
attualmente di Euro ca. 11.370.
La condizione economico-reddituale legittimante deve persistere anche
in costanza di giudizio. Se si verifica un incremento in itinere , l’Erario ha
diritto di rivalsa per le spese sostenute.
AUTONOMIA DEL COMPENSO E SOLIDARIETÀ PROFESSIONALE
Di regola, l’avvocato può richiedere al cliente il compenso solo per l’opera effettivam.
prestata in suo favore.
TUTTAVIA È prevista, in via di eccezione, la c.d. solidarietà professionale.
Se controversia giudiziale è stata definita con un qualsiasi accordo, le parti
sono solidalmente obbligate al pagamento dei compensi a tutti gli avvocati
costituiti
se hanno prestato attività professionale negli ultimi 3 anni e se risultino ancora
creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà (c.d. clausola di
esclusione della solidarietà professionale).
Ratio garantire gli avv. contro l’eventualità che le parti si accordino
direttamente al di fuori del procedimento (ponendo gli avv. nella
difficoltà di recuperare i rispettivi compensi).
PRESCRIZIONE DEL DIR. AL COMPENSO
L’art. 2956 c.c. stabilisce che il diritto dei professionisti per il compenso dell’opera prestata
e delle spese correlative si prescrive in 3 anni.
È questa una prescrizione presuntiva: decorsi 3 anni senza che il professionista abbia
sollecitato il pagamento, la legge presume che il debito sia stato effettivamente pagato
o sia comunque estinto per altra causa.
La prescrizione presuntiva differisce dalla prescrizione ordinaria per il fatto di non essere
assoluta, ammettendo prova contraria: il creditore può vincere la prescrizione presuntiva
o deferendo alla controparte il giuramento decisorio o ottenendone una confessione.
L’avvocato avrà dunque due strade per evitare la prescrizione presuntiva: sollecitare il
pagamento entro 3 anni o, se questi sono passati, farsi riconoscere dal cliente con uno
dei mezzi di prova citati l’esistenza del credito. In questi casi subentrerà l’applicazione
dell’ordinario termine di prescrizione decennale.
Quanto agli interessi, essi decorrono dalla data d’invio della parcella o del preventivo di
Parcella (elemento indispensabile per la costituzione in mora del cliente).
VII) RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
= insieme delle conseguenze che si ripercuotono sull’avvocato a seguito della violazione
di particolari doveri, distinguendosi poi in responsabilità civile, penale o disciplinare in
relazione alle specifiche norme violate.
(A) RESPONSABILITÀ CIVILE
Con l’accettazione dell’incarico l’avvocato ne assume la responsabilità personale
Illimitata. L’assunzione dell’incarico può essere fonte di RESPONSABILITÀ CIVILE.
RESPONSABILITÀ intercorre soltanto nei rapporti con il cliente;
CONTRATTUALE è fondata sull’inadempimento dell’incarico professionale ricevuto;
trova il proprio rif. normativo spt. nel contratto di prestazione d’opera
intellettuale e nella legge professionale;
è determinata da violazione da parte dell’avv. di un dovere di
diligenza inerente alla natura dell’attività esercitata (c.d. diligenza
tecnica);
grado minimo di colpa richiesto per la resp. dell’avvocato è quello
della colpa lieve, con rif. al livello medio di diligenza e alla natura
dell’attività esercitata.
RESPONSABILITÀ può intercorrere sia nei rapporti col cliente sia nei rapporti con i terzi;
EXTRA- trova il proprio rif. normativo negli artt. 2043 ss. c.c.
CONTRATTUALE richiede la sussistenza di 4 requisiti: fatto, danno, nesso di causalità ed
elemento psicologico (dolo o colpa).
ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE E ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI
Secondo quanto previsto dalla Riforma, gli avvocati hanno l’obbligo di stipulare una
polizza assicurativa per la responsabilità civile (1) ed una assicurazione contro gli infortuni
(2). L’avvocato (l'associazione o la società fra professionisti) deve stipulare polizza
(1) assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della
professione compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro,
.
titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti
L'avvocato comunica al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.
L’avvocato (l’associazione o la società tra professionisti) deve stipulare polizza
(2) assicurativa a copertura degli infortuni derivanti a sé/ai propri collaboratori/
dipendenti/praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della
professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di
.
sostituto o di collaboratore esterno occasionale
Degli estremi della polizza assicurativa variazione è data comunicazione al cliente
e al Consiglio dell'ordine (altrimenti, la violazione costituisce illecito disciplinare).
(B) RESPONSABILITÀ PENALE
La commissione di un reato nell’esercizio della professione legale può configurare una
circ. aggravante ex art. 61 c.p., quando ciò avviene con abuso di prestazione
d’opera.
La qualifica di “avvocato” rileva ai fini della integrazione di alcuni reati propri:
- patrocinio o consulenza infedele;
- millantato credito del patrocinatore;
- rivelazione di segreto professionale.
Novità riforma: l’attività professionale di assistenza legale e di consulenza legale
stragiudiziale è abusiva, se svolta in modo continuativo, sistematico
ed organizzato da soggetti non iscritti all’albo (in quanto di
competenza esclusiva degli avvocati).
(C) RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE
DEONTOLOGIA = Complesso delle regole di condotta che devono essere rispettate
nell’attività professionale.
L’avv. deve esercitare la professione uniformandosi ai principi
contenuti nel Codice deontologico emanato dal CNF.
Il Codice individua le norme di disciplina, la cui violazione è fonte
di RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE con applicazione di sanzioni
giuridiche.
In generale, la RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE discende dalla violazione di doveri e
regole di condotta dettati da Legge e Deontologia.
Competenti in via esclusiva per il procedimento disciplinare e titolari di potestà
disciplinare sono i CONSIGLI DISTRETTUALI DI DISCIPLINA
Volontarietà della condotta per essere sottoposto a procedimento è necessaria la
coscienza e volontà dell’azione od omissione.
(C) RESPONSABILITÀ CIVILE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
1
Si riscontra piena ed assoluta autonomia tra il PROCESSO CIVILE ed il PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE.
Distinzione:
“ERRORE PROFESSIONALE” =
Scelta di una soluzione tecnica che causa un danno, rispetto ad altra che avrebbe
consentito un esito diverso del giudizio.
di solito, non comporta responsabilità disciplinare; può invece esporre l’avvocato
a responsabilità civile (cliente può chiedere il risarcimento del danno).
“MANCANZA PROFESSIONALE” =
Inosservanza ai generici doveri di diligenza o correttezza.
comporta responsabilità disciplinare, se la mancanza è accompagnata da
particolare incuria, trascuratezza o negligenza (ex: avvocato si dimentica di
presentare un appello entro il termine stabilito).
(C) RESPONSABILITÀ PENALE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
2
Il PROCEDIMENTO DISCIPLINARE si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni
autonome rispetto al PROCESSO PENALE avente per oggetto i medesimi fatti.
Deroghe alla regola generale dell’autonomia dei due giudizi:
procedimento disciplinare può essere sospeso a tempo determinato (2 anni) se,
agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al
processo penale.
procedimento disciplinare conclusosi prima del processo penale con un
provvedimento definitivo può essere riaperto se:
- è stata inflitta una sanzione disciplinare, ma per gli stessi fatti l’A.G. ha emesso
sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’incolpato non lo ha
commesso ;
deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare
- è stato pronunciato il proscioglimento, ma per gli stessi fatti l’A.G. ha emesso
sentenza di condanna fondata su fatti che non sono stati valutati dal Consiglio
Distrettuale di Disciplina fatti nuovi sono liberamente valutati in sede disciplinare.
N.B. In entrambi i casi, il riesame dei fatti è affidato ad una sezione diversa del Consiglio
Distrettuale di Disciplina.
VIII) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Il vecchio procedimento disciplinare è stato criticato sia per la scarsa indipendenza del
giudicante (rapporto esistente tra l’incolpato ed i consiglieri dell’ordine giudicante che lo stesso
, sia per la sua scarsa terzietà (concentrazione dei poteri
incolpato concorreva a nominare)
nel consiglio).
RIFORMA
Ha istituito i nuovi CONSIGLI DISTRETTUALI DI DISCIPLINA, al fine di affidare il giudizio
disciplinare ad organi territoriali diversi dai Consigli dell’ordine.
CNF ha poteri ispettivi in relazione all’attività disciplinare.
Gli ispettori possono esaminare tutti gli atti ed inviano al CNF la relazione di quanto
riscontrato. Sulla base di quanto ricevuto, il CNF può disporre la decadenza dei
componenti dei consigli distrettuali di disciplina.
COMPETENZA
È competente il CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA del distretto in cui è iscritto
l'avvocato/il praticante oppure del distretto in cui è stato compiuto il fatto oggetto di
giudizio disciplinare.
princ. della prevenzione competenza si radica presso il Consiglio che ha provveduto
per 1° all’iscrizione della notizia nell’apposito registro riservato.
Eventuali conflitti di competenza sono risolti dal CNF.
Il CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA svolge la propria opera con sezioni giudicanti
composte da 5 titolari e 3 supplenti no membri dell’ordine a cui è iscritto il professionista
contro cui si procede. FASI DEL PROCEDIMENTO
Il procedimento disciplinare (giurisdizionale) si articola in 1° grado in 3 fasi:
I. ;
FASE PRELIMINARE
II. ’ ;
FORMULAZIONE DEL CAPO D INCOLPAZIONE E CITAZIONE A GIUDIZIO
III. .
DIBATTIMENTO E DECISIONE I. FASE PRELIMINARE
Inizia con l’acquisizione della notizia dell’illecito e si conclude con il completamento
dell’istruttoria procedimentale.
ACQUISIZIONE DELLA NOTIZIA DELL’ILLECITO
La notizia dell’illecito può provenire da esposto/denuncia ad un CONSIGLIO DELL'ORDINE
o da A.G. (
essa deve darne immediata notizia al Consiglio dell’ordine quando è esercitata
l'azione penale; sono applicate misure cautelari; sono effettuati perquisizioni o sequestri; sono
).
emesse sentenze che definiscono il grado
il Consiglio dell'ordine deve darne notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni
entro 20 gg. Poi deve trasmettere immediatamente gli atti al CCD.
ISCRIZIONE NEL REGISTRO
Ricevuti gli atti, il Presidente del CCD provvede senza ritardo a iscrivere in un apposito
registro la notizia di illecito disciplinare, indicando il nome dell'iscritto.
L'azione disciplinare si prescrive nel termine di 6 anni dal fatto.
Il termine della prescrizione è interrotto con la comunicazione all'iscritto della notizia
dell'illecito (anche con la notifica della decisione del CCD, con la notifica della sentenza
pronunciata dal CNF su ricorso). Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della
durata di 5 anni.
ISTRUTTORIA PRE-PROCEDIMENTALE
Se non ritiene di disporre l'archiviazione, Presidente CCD designa la Commissione
giudicante e nomina il consigliere istruttore.
Egli è responsabile della fase istruttoria pre-procedimentale:
- comunica all'iscritto l'avvio di tale fase, invitandolo a formulare per iscritto le proprie
osservazioni;
- provvede a ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di 6 mesi dalla
iscrizione della notizia di illecito disciplinare.
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Avv. Gabriele Pellicioli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Deontologia Forense e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Bergamo - Unibg o del prof Scienze giuridiche Prof.
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