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ISCRIZIONE ALLA PRATICA FORENSE

- Per l’ISCRIZIONE AL REGISTRO SPECIALE DEI PRATICANTI si richiedono i seguenti

REQUISITI DI ISCRIZIONE (cittadino italiano o Stato UE):

possesso del diploma di laurea in giurisprudenza;

 domicilio professionale nel circondario del Tribunale ove ha sede il consiglio

 dell’ordine;

non trovarsi in una condizione di incompatibilità;

 godere del pieno esercizio dei diritti civili;

 non avere riportato condanne per det. reati (falsa testimonianza, frode processuale,

 intralcio alla giustizia, patrocinio o consulenza infedele, etc.);

non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive o misure cautelari personali;

 essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal Codice deontologico.

- La richiesta di iscrizione a tale registro deve essere accompagnata dalla

dichiarazione di disponibilità di un avvocato a far svolgere la pratica professionale

presso il proprio studio.

Qui il praticante è chiamato a svolgere una serie di attività sotto la guida del

dominus.

Di tali attività deve essere data attestazione nel libretto della pratica, da

esibirsi al Consiglio ogni semestre, con annotazione del dominus attestante la

veridicità delle indicazioni ivi contenute.

N.B. La frequenza dello studio può essere sostituita per un periodo max. di 1 anno

dalla frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali

NOVITÀ PREVISTE DALLA LEGGE DI RIFORMA IN MAT. DI TIROCINIO PROFESSIONALE:

Tirocinio può essere anticipato e svolto, per un max. di 6 mesi, anche dagli studenti iscritti all’ultimo

o anno del corso di laurea in giurisprudenza, previa convenzione tra consiglio dell’ordine ed università;

Avv. ospitante deve avere un’anzianità di iscrizione all’albo di almeno 5 anni (contro i 2 attuali);

o Tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente;

o Attuale abilitazione al patrocinio viene sostituita dal cd. “patrocinio sostitutivo”:

o patrocinio sostitutivo può essere chiesto dopo 6 mesi (contro i 12 attuali); praticante può esercitare

attività professionale solo in sostituzione del dominus e, in ogni caso, sotto il suo controllo e la sua

responsabilità (praticante non può trattare affari in proprio);

Frequenza delle scuole forensi diventa obbligatoria e si affianca alla pratica.

o CERTIFICATO DI COMPIUTA PRATICA

Al termine dei 18 mesi di tirocinio, il praticante può richiedere il CERTIFICATO DI COMPIUTA

PRATICA: esso è rilasciato dal Consiglio dell’ordine ed è indispensabile per poter

sostenere l’Esame di Stato.

Il certificato individua la Corte d’Appello presso cui il praticante può sostenere l’Esame.

ESAME DI ABILITAZIONE

Il requisito del SUPERAMENTO DELL’ESAME DI STATO per l’iscrizione all’albo è sancito a liv.

costituzionale: l’art. 33 Cost. stabilisce che è prescritto un Esame di Stato per l’abilitazione

all’esercizio professionale.

NOVITÀ PREVISTE DALLA LEGGE DI RIFORMA IN MAT. DI ESAME DI ABILITAZIONE

prove scritte:

o si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge, senza commenti giurisprudenziali;

commissione deve annotare le osservazioni a margine degli elaborati (costituiscono la motivazione

del voto)

prova orale:

o è incrementato il n. delle materie obbligatorie;

non è più prevista la possibilità di compensare le insufficienze.

c.d. “FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA”

L’AVVOCATO ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria

competenza professionale.

L’obbligo di aggiornamento è previsto anche x i PRATICANTI AVVOCATI DOPO IL CONSEGUIMENTO

.

DEL CERTIFICATO DI COMPIUTA PRATICA

Il concetto di “formazione continua” è ora declinato:

 può estrinsecarsi in attività di aggiornamento ( = adeguamento della formazione

iniziale) o attività di formazione ( = acquisizione di nuove competenze o di maggiore

specializzazione).

Il periodo di valutazione dell’obbligo formativo è di 3 anni, nei quali occorre

 accumulare 60 crediti formativi (di cui 9 in materia di ordinamento, previdenza e

deontologia).

Esenzione dall’obbligo di formazione continua:

 - avvocati sospesi dall’esercizio professionale, poiché chiamati a svolgere incarichi

- istituzionali (ex: avvocato eletto alla Camera dei Deputati);

- avvocati dopo 25 anni di iscrizione all’albo (o dopo il compimento di 60 anni

d’età);

- docenti e ricercatori delle università in mat. giuridiche.

IV) TIPI DI ISCRIZIONE ALL’ALBO

ALBO ORDINARIO DEGLI AVVOCATI

Una volta superato l’esame di abilitazione, si può chiedere l’iscrizione all’ALBO ORDINARIO

DEGLI AVVOCATI.

 consente di esercitare attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della

Repubblica.

Eccezione per esercitare attività di difesa davanti alle giurisdizioni superiori (Corte Cost.,

 Corte di Cassazione), è necessaria l’iscrizione all’ALBO SPECIALE DEGLI

AVVOCATI CASSAZIONISTI.

Sono previsti degli ELENCHI SPECIALI ANNESSI ALL’ALBO ORDINARIO, per:

1) AVVOCATI DEGLI ENTI PUBBLICI;

2) AVVOCATI SPECIALISTI (novità della Riforma):

Un futuro regolamento del Ministro della Giustizia stabilirà le modalità di conseguimento

del titolo di specialista, nel rispetto di alcuni criteri:

- Il titolo si può conseguire all'esito positivo di percorsi formativi biennali o per comprovata

esperienza professionale nel settore di specializzazione;

- I percorsi formativi sono organizzati presso le Facoltà di Giurisprudenza;

- Il titolo può essere attribuito e revocato esclusivamente dal CNF.

PROFESSORI (docenti, ricercatori universitari)

A. Quelli che hanno optato per l’impegno accademico a tempo pieno

inclusi in un :

ELENCO SPECIALE ALL’ALBO ORDINARIO

 professore-avvocato non può svolgere qualsiasi attività professionale e di

consulenza esterna (ad eccezioni di perizie giudiziarie, partecipazione ad organi di

consulenza tecnico-scientifica).

B. Quelli che hanno optato per l’impegno accademico a tempo definito

inclusi nell’ :

ALBO ORDINARIO

 non vi è alcuna preclusione nell’esercizio dell’attività professionale.

ORGANIZZAZIONI TRA AVVOCATI

1) ASSOCIAZIONI TRA AVVOCATI

La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione

ad associazioni tra avvocati.

iscritte in un tenuto presso il rispettivo Consiglio dell’ordine;

apposito elenco

incarico professionale è sempre conferito all’avvocato in via personale (è

possibile fatturare le prestazioni direttamente allo studio).

avvocati hanno domicilio professionale nella sede dell’associazione.

2) SOCIETÀ TRA AVVOCATI

È iscritta in una (ed anche nel registro delle imprese in una

sezione speciale dell’albo

sezione speciale relativa alle società tra professionisti).

Può essere costituita soltanto da avvocati ed ha per oggetto esclusivo

 l’esercizio in comune della professione dei propri soci.

Nei rapporti contrattuali con il cliente, società deve comunicargli che l’incarico

 professionale potrà essere eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti

per l’esercizio dell’attività richiesta;

MA cliente ha diritto di chiedere che l’esecuzione dell’incarico sia affidata

 ad un socio da lui scelto.

Il socio incaricato è personalmente ed illimitatamente responsabile per l’attività

 professionale svolta.

Tutti i soci sono personalmente e solidalmente responsabili per le obbligazioni

sociali non derivanti dall’attività professionale.

Per quanto riguarda la responsabilità disciplinare occorre distinguere:

 - se la violazione deontologica deriva da direttive impartite dalla società, la

responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società;

- se la violazione deontologica non deriva da direttive della società,

quest’ultima non risponde.

La società non è soggetta a fallimento.

 PRATICANTI

Risultano iscritti nel REGISTRO SPECIALE DEI PRATICANTI AVVOCATI tenuto dal Consiglio

dell’ordine.

Decorso 1 anno dalla delibera d’iscrizione, praticante può presentare domanda per

ottenere l’abilitazione all’esercizio del patrocinio.

Il praticante abilitato è iscritto nell’apposito ELENCO ANNESSO AL REGISTRO SPECIALE DEI

PRATICANTI, per un periodo max. di 6 anni.

IL NUOVO “PATROCINIO SOSTITUTIVO” PREVISTO DALLA RIFORMA

Attuale abilitazione al patrocinio viene sostituita dal cd. “PATROCINIO SOSTITUTIVO”:

Patrocinio sostitutivo può essere chiesto decorsi 6 mesi dalla delibera d’iscrizione.

Esso è ottenuto per un periodo max. di 5 anni: una volta trascorsi, viene cancellato sia dal registro speciale dei

praticanti sia dall’elenco annesso dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo.

Praticante può esercitare attività professionale solo in sostituzione del dominus e, in ogni caso, sotto il suo

controllo e la sua responsabilità (praticante non può trattare affari in proprio):

- in ambito civile innanzi al Tribunale e al giudice di pace;

- in ambito penale nei procedimenti per reati di competenza del giudice di pace, reati contravvenzionali,

reati che rientravano nella competenza del pretore.

Corte Cost. praticanti abilitati non possono essere nominati difensori d’ufficio.

Decorsi 18 mesi dalla delibera d’iscrizione, praticante può richiedere il certificato di

compiuta pratica, indispensabile per poter sostenere l’esame di Stato.

ALBO SPECIALE DEI CASSAZIONISTI

Per esercitare attività di difesa davanti alle giurisdizioni superiori (Corte Cost.,

Corte di Cassazione), è necessaria l’iscrizione all’ALBO SPECIALE DEGLI AVVOCATI

CASSAZIONISTI, tenuto dal CNF.

Secondo la disciplina attuale, è previsto il mero requisito dell’anzianità professionale

(12 anni).

NUOVA DISCIPLINA PREVISTA DALLA RIFORMA (scopo di limitare l’iscrizione)

Può richiedere l’iscrizione:

- chi è iscritto in un albo ordinario da almeno 5 anni ed ha superato l’apposito esame (che si svolge ogni

anno a Roma presso il Ministero della Giustizia);

- chi ha maturato un’anzianità di iscrizione all’albo di 8 anni e, successivamente, ha proficuamente

frequentato la Scuola Superiore dell’Avvocatura.

V) INFLUENZA DEL DIRITTO U.E. SULLA NORMATIVA

PROFESSIO

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A.A. 2015-2016
36 pagine
4 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Avv. Gabriele Pellicioli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Deontologia Forense e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Scienze giuridiche Prof.