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Con la 739 l’infermiere diviene responsabile di tutto il processo assistenziale : raccolta
dati, identificazione bisogni, pianificazione, gestione, valutazione finale. Con
attenzione alla documentazione dell’attività svolta, sempre di sua responsabilità.
Doveri infermiere: partecipare alla identificazione dei bisogni di salute della persona e
della comunità; elaborare i relativi obiettivi; pianificare, gestire e valutare l’intervento
assistenziale; garantire una corretta applicazione delle prescrizioni diagnostiche e
agire sia individualmente sia in collaborazione
terapeutiche, con gli altri operatoria
sanitari e sociale, e avvalersi, ove necessario, dell’opera del personale di supporto.
L’infermiere svolge le sue attività in strutture sanitarie pubbliche e private, nel
aggiornamento professione e alla
territorio e domiciliare. Concorre direttamente all’
ricerca (= corsi e crediti formativi ECM L. 24/17)
L’infermiere è anche garante, sotto il punto di vista etico e deontologico, poiché
infermiere competente. La responsabilità è anche dell’infermiere per errori del
personale di supporto, o della prescrizione errata.
“Disposizioni in materia di professione sanitaria
La legge 42/99 ”, la professione
diventa Professione sanitaria, senza più il mansionario, ma con un definito campo
proprio di attività e responsabilità, determinato dal profilo professionale, dal codice
deontologico*, e dall’ordinamento didattico**.
**Ordinamento didattico DM 509/99 -> obiettivi formativi che seguono il Profilo
professionale e il Codice Deontologico, con lo scopo di rendere la persona pronta per
l’abilitazione professionale.
Formazione e competenza. Assistenza infermieristica che fa riferimento a precisi
modelli e teorie, i paradigmi.
Il profilo professionale designa 21 profili, tra cui l’infermiere generico, l’infermiere
pediatrico, le specializzazioni ecc.
Nel 1974 con il DPR 225, l’attività infermieristica si svolgeva sotto l’ala dei medici e si
lavorava secondo le loro volontà seguendo il mansionario. Adesso invece grazie al
profilo professionale si parla di autonomia, percorso terapeutico indipendente, ma la
sua attività è complementare a quella del medico. formazione corsi di Laurea
Con la legge 251/2000 e poi con il DM del 2 aprile 2001 ->
>> infermieristica, ostetricia, riabilitazione, tecnico-sanitarie, tecniche della
prevenzione ecc…
Ognuna con una propria autonomia professionale, con attività individuate dai relativi
profili.
Successivamente con il DM 270/2004 -> Laurea magistrale e specialistica, per la
formazione avanzata. Si diventa professionisti in “Scienze infermieristiche ed
ostetriche” (i quali possono attribuire all’incarico di dirigente del medesimo servizio).
Scopo formazione avanzata= per poter intervenire con elevate competenze nei
processi assistenziali, gestionali, formativi e di ricerca.
Legge 1/2002 dell’8 gennaio, si ha il riconoscimento dei titoli abilitanti precedenti alla
laurea, riconoscimento della formazione complementare (master 1° livello), necessità
di definire standard assistenziali, prestazioni aggiuntive in libera professione.
Master: titolo di studio rilasciato al termine di corsi di perfezionamento scientifico o di
alta formazione universitaria. Acquisire competenze professionali nelle aree:
organizzazione-management, clinica di base, area critica, geriatrica, sanità pubblica,
pediatrica, salute mentale ecc…
Laurea specialistica: formazione culturale e professionale avanzata. Per intervenire nei
processi assistenziali, gestionali, formativi, di ricerca.
Ovviamente le leggi 42/99 e 251/2000 costituiscono il simbolo di un importante
cambiamento a livello sanitario. Da una concezione medicalizzata di sanità, di passa
ad una che pone finalmente al centro la persona ed i suoi bisogni.
Crescita dell’autonomia = aumento delle responsabilità infermieristiche e dei rischi ad
esse correlati.
RESPONSABILITÀ: capacità di dare conto alle proprie azioni in rapporto ad una
sanzione a garanzia e rinforzo di un dovere di comportamento.
Responsabilità professionale: deriva al professionista dall’obbligo di esercitare la
propria attività con capacità e diligenza. A queste possono essere collegate
conseguenze lesive di diritti altrui.
Le sanzioni giuridiche che intervengono qualora ci sia incapacità e negligenza: -
disciplinari – civili (per colpa e/o dolo) – penali (per interessi di rilevanza pubblica)
atto contro norma compiuto da un soggetto
1. Codice Civile: fa riferimento ad un
che ha causato un danno che rimanda alla richiesta di risarcimento ;
reato penale atto contro norma che ha
2. Codice Penale: fa riferimento al =
causato una conseguenza negativa alla persona ossia un delitto ;
regolamentano la
3. Codice Disciplinare: norme (linee guida e protocolli) che
condotta all’interno della realtà lavorativa; si parla di responsabilità
alle mancanze/inosservanze dei professionisti sanitari
professionale inerente .
Secondo il Codice Penale il delitto viene definito:
quando l’evento dannoso o pericoloso
Doloso -> , che è il risultato dell’azione od
è dall’agente
omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto,
preveduto e voluto come conseguenza alla sua azione od omissione. (voluto e
pensato) quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o
Preterintenzionale ->
pericoloso più grave di quello voluto dall’agente . (pensato ma non voluto così)
quando l’evento, anche se preveduto, non è volito dall’agente e si verifica
Colposo ->
a causa di negligenza o imperizia, ovvero inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o
discipline.
Responsabilità colposa-penale. Si divide in colpa generica e colpa specifica:
Colpa generica: inosservanza di regole comuni che rimandano alla diligenza, perizia e
prudenza.
Negligenza: comportamento che prevede come elementi la trascuratezza,
l’insufficienza di attenzioni, la dimenticanza. “comportamento superficiale” (non
fare ciò che si sa fare).
Imprudenza: comportamento non ponderato e che non prende adeguatamente
in considerazione le conseguenze negative sulla persona. (fare più di ciò che si
sa fare).
Imperizia: l’insufficienza di conoscenze e di preparazione e l’inettitudine
all’esercizio professionale. (fare ciò che non si sa fare).
Colpa specifica: inosservanza di norme che rimandano al codice civile, penale e
disciplinare.
Inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Art. 40 Codice penale: “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di
impedire, equivale a cagionarlo.”
Infermiere: presa in carico. “la presa in carico del bene protetto è fonte di obbligo di
garanzia e di attivazione, ai fini dell’individualizzazione della causalità omissiva”.
Più frequenti richieste di risarcimento presentate agli infermieri:
Non aver fatto una valutazione appropriata; - non aver seguito le prescrizioni
del medico; - non aver preso provvedimenti infermieristici appropriati; - non
aver comunicato le informazioni al paziente; - non aver documentato le
informazioni appropriate.
“qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un
Art. 2043 Codice Civile:
danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Risarcimento= # responsabilità: atto contro norma per colpa o dolo; nesso con danno.
A cui si aggiungono altri parametri, esempio i soggetti lesi. Avviene solo dopo aver
verificato che l’atto sia effettivamente la causa di quel danno, e se il danno era voluto
o no.
In ambito sanitario: verificare il nesso di casualità tra danno e atto. Verificare
negligenza, imperizia, imprudenza -> inchiesta risarcimento. Individuare il soggetto
autore del danno, se più di uno precisare ruolo e funzione di ognuno, in che misura
hanno agito, nesso di casualità, quale atto ha arrecato il danno, per valutare chi è
l’esecutore manuale e come hanno concorso i diversi professionisti sanitari.
Se danno a persona fisica come si calcola il risarcimento? Esistono dei parametri per il
costo della vita, delle tabelle di riferimento del ministero e dell’INAIL a cui
corrispondono degli importi che seguono i parametri: idoneità, invalidità, inabilità. A
questi si aggiungono altre due considerazioni: il lucro cessante e il mancato guadagno.
“i lavoratori hanno diritto di essere preveduti ed assicurati […] in
[Art. 38 Costituzione:
caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria .”
“è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente
Art. 1229 Codice Civile:
la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave ”]
Lucro cessante: danno che deriva dalle mancate entrate oppure dalla perdita di
occasioni di guadagno durante l’età lavorativa che subisce il danneggiato in
conseguenza del sinistro.
L’invalidità temporanea: il danno fa fronte al mancato guadagno poiché è venuta
meno una potenziale attività lavorativa specifica per quell’esercizio professionale. Si
conta dal numero di anni in cui è accaduto l’evento fino al pensionamento.
L’interessato deve però dimostrare che la sua dimensione patrimoniale non si è
accresciuta nella misura che avrebbe raggiunto se il danno non si fosse realizzato.
L’invalidità permanente: si ha quando la lesione è di tale gravità da non consentire lo
svolgimento, come avveniva prima dell’incidente, della propria attività lavorativa.
La capacità lavorativa può essere generica, ossia incapacità di svolgere una qualsiasi
professione; specifica, se l’incapacità è riferita alla professione precedentemente
svolta dal soggetto.
Esempio: Dentista 47 anni. Danno al braccio destro provocato da un atto contro
norma. (fase di dimostrazione precedente)
Parametri aggiunti:
Lucro cessante: il dentista non ha più la funzionalità della mano x il 40%.
Avrà meno lavoro? Dovrà farsi carico di un collaboratore? Non potrà più
lavorare?
Mancato guadagno: perderà un totale di 600€, dai 47 anni ai 70 anni (ossia fino
alla pensione)
Forme matematiche per calcolare il guadagno. (NB. Dai 50 anni il prezzo della vita è
più basso)
+ oneri che il soggetto deve far fronte a seguito dell’atto*. Risarcimento di tutte le
spese effettuate più tutte quelle che d