Deontologia
Programma: Codice deontologico
L. 42/1999
Ambiti dell’esercizio professionale:
L. 251/2000
rapporto di dipendenza e libero
L. 1/2002 professione
Sviluppo di carriera (ambiti)
L. 43/2006
Associazioni professionali
L. 24/2017
Responsabilità nell’esercizio della
Ordini professionali
professione
Leggi
Vedi foglio leggi.
Responsabilità nell’esercizio della professione
1) Formazione obbligatoria di base: definisce l’esercizio dell’attività e la
professione stessa. Prevede un corso universitario, con tirocinio obbligatoria,
esame di stato che prevede l’abilitazione alla professione e l’iscrizione al
Collegio.
(Secondo il Codice Civile, sono professionisti tutti coloro che esercitano un’attività che
prevede un corso formativo obbligatorio con tirocinio e iscrizione all’Ordine.)
La professionalità è definita dal carattere particolare di una determinata attività
ovvero: dall’insieme degli attributi distintivi di una professione, dalla preparazione
culturale, dalla capacità tecnico-scientifica, dal codice deontologico posseduto, dalla
potestà di decidere ed operare con specifica autonomia e responsabilità.
2) Profilo professione DM 739/94.
“[…] L’infermieri è l’operatore sanitario che, in possessi del diploma
universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale, è responsabile
dell’assistenza generale infermieristica”.
regolamenta la formazione universitaria e l’esercizio
Il DM 739/94 è una norma che
professionale.
AUTONOMIA: capacità e facoltà di governarsi e reggersi da sé, con leggi proprie.
Autonomia Professionale: designa la facoltà che l’infermiera ha di prendere iniziative e
decisione nel quadro della competenza specifica riconosciuta e, dunque, nel quadro
della legislazione che ne regola la professione .
L’assistenza infermieristica grazie alla 739 diviene: preventiva, curativa, palliativa,
riabilitativa, e di natura tecnica, relazionale ed educativa.
Le principali funzioni di un infermiere sono: prevenzione delle malattie, assistenza dei
malati e dei disabili, educazione sanitaria.
Con la 739 l’infermiere diviene responsabile di tutto il processo assistenziale : raccolta
dati, identificazione bisogni, pianificazione, gestione, valutazione finale. Con
attenzione alla documentazione dell’attività svolta, sempre di sua responsabilità.
Doveri infermiere: partecipare alla identificazione dei bisogni di salute della persona e
della comunità; elaborare i relativi obiettivi; pianificare, gestire e valutare l’intervento
assistenziale; garantire una corretta applicazione delle prescrizioni diagnostiche e
agire sia individualmente sia in collaborazione
terapeutiche, con gli altri operatoria
sanitari e sociale, e avvalersi, ove necessario, dell’opera del personale di supporto.
L’infermiere svolge le sue attività in strutture sanitarie pubbliche e private, nel
aggiornamento professione e alla
territorio e domiciliare. Concorre direttamente all’
ricerca (= corsi e crediti formativi ECM L. 24/17)
L’infermiere è anche garante, sotto il punto di vista etico e deontologico, poiché
infermiere competente. La responsabilità è anche dell’infermiere per errori del
personale di supporto, o della prescrizione errata.
“Disposizioni in materia di professione sanitaria
La legge 42/99 ”, la professione
diventa Professione sanitaria, senza più il mansionario, ma con un definito campo
proprio di attività e responsabilità, determinato dal profilo professionale, dal codice
deontologico*, e dall’ordinamento didattico**.
**Ordinamento didattico DM 509/99 -> obiettivi formativi che seguono il Profilo
professionale e il Codice Deontologico, con lo scopo di rendere la persona pronta per
l’abilitazione professionale.
Formazione e competenza. Assistenza infermieristica che fa riferimento a precisi
modelli e teorie, i paradigmi.
Il profilo professionale designa 21 profili, tra cui l’infermiere generico, l’infermiere
pediatrico, le specializzazioni ecc.
Nel 1974 con il DPR 225, l’attività infermieristica si svolgeva sotto l’ala dei medici e si
lavorava secondo le loro volontà seguendo il mansionario. Adesso invece grazie al
profilo professionale si parla di autonomia, percorso terapeutico indipendente, ma la
sua attività è complementare a quella del medico. formazione corsi di Laurea
Con la legge 251/2000 e poi con il DM del 2 aprile 2001 ->
>> infermieristica, ostetricia, riabilitazione, tecnico-sanitarie, tecniche della
prevenzione ecc…
Ognuna con una propria autonomia professionale, con attività individuate dai relativi
profili.
Successivamente con il DM 270/2004 -> Laurea magistrale e specialistica, per la
formazione avanzata. Si diventa professionisti in “Scienze infermieristiche ed
ostetriche” (i quali possono attribuire all’incarico di dirigente del medesimo servizio).
Scopo formazione avanzata= per poter intervenire con elevate competenze nei
processi assistenziali, gestionali, formativi e di ricerca.
Legge 1/2002 dell’8 gennaio, si ha il riconoscimento dei titoli abilitanti precedenti alla
laurea, riconoscimento della formazione complementare (master 1° livello), necessità
di definire standard assistenziali, prestazioni aggiuntive in libera professione.
Master: titolo di studio rilasciato al termine di corsi di perfezionamento scientifico o di
alta formazione universitaria. Acquisire competenze professionali nelle aree:
organizzazione-management, clinica di base, area critica, geriatrica, sanità pubblica,
pediatrica, salute mentale ecc…
Laurea specialistica: formazione culturale e professionale avanzata. Per intervenire nei
processi assistenziali, gestionali, formativi, di ricerca.
Ovviamente le leggi 42/99 e 251/2000 costituiscono il simbolo di un importante
cambiamento a livello sanitario. Da una concezione medicalizzata di sanità, di passa
ad una che pone finalmente al centro la persona ed i suoi bisogni.
Crescita dell’autonomia = aumento delle responsabilità infermieristiche e dei rischi ad
esse correlati.
RESPONSABILITÀ: capacità di dare conto alle proprie azioni in rapporto ad una
sanzione a garanzia e rinforzo di un dovere di comportamento.
Responsabilità professionale: deriva al professionista dall’obbligo di esercitare la
propria attività con capacità e diligenza. A queste possono essere collegate
conseguenze lesive di diritti altrui.
Le sanzioni giuridiche che intervengono qualora ci sia incapacità e negligenza: -
disciplinari – civili (per colpa e/o dolo) – penali (per interessi di rilevanza pubblica)
atto contro norma compiuto da un soggetto
1. Codice Civile: fa riferimento ad un
che ha causato un danno che rimanda alla richiesta di risarcimento ;
reato penale atto contro norma che ha
2. Codice Penale: fa riferimento al =
causato una conseguenza negativa alla persona ossia un delitto ;
regolamentano la
3. Codice Disciplinare: norme (linee guida e protocolli) che
condotta all’interno della realtà lavorativa; si parla di responsabilità
alle mancanze/inosservanze dei professionisti sanitari
professionale inerente .
Secondo il Codice Penale il delitto viene definito:
quando l’evento dannoso o pericoloso
Doloso -> , che è il risultato dell’azione od
è dall’agente
omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto,
preveduto e voluto come conseguenza alla sua azione od omissione. (voluto e
pensato) quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o
Preterintenzionale ->
pericoloso più grave di q