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Estratto del documento

Con la 739 l’infermiere diviene responsabile di tutto il processo assistenziale : raccolta

dati, identificazione bisogni, pianificazione, gestione, valutazione finale. Con

attenzione alla documentazione dell’attività svolta, sempre di sua responsabilità.

Doveri infermiere: partecipare alla identificazione dei bisogni di salute della persona e

della comunità; elaborare i relativi obiettivi; pianificare, gestire e valutare l’intervento

assistenziale; garantire una corretta applicazione delle prescrizioni diagnostiche e

agire sia individualmente sia in collaborazione

terapeutiche, con gli altri operatoria

sanitari e sociale, e avvalersi, ove necessario, dell’opera del personale di supporto.

L’infermiere svolge le sue attività in strutture sanitarie pubbliche e private, nel

aggiornamento professione e alla

territorio e domiciliare. Concorre direttamente all’

ricerca (= corsi e crediti formativi ECM L. 24/17)

L’infermiere è anche garante, sotto il punto di vista etico e deontologico, poiché

infermiere competente. La responsabilità è anche dell’infermiere per errori del

personale di supporto, o della prescrizione errata.

“Disposizioni in materia di professione sanitaria

La legge 42/99 ”, la professione

diventa Professione sanitaria, senza più il mansionario, ma con un definito campo

proprio di attività e responsabilità, determinato dal profilo professionale, dal codice

deontologico*, e dall’ordinamento didattico**.

**Ordinamento didattico DM 509/99 -> obiettivi formativi che seguono il Profilo

professionale e il Codice Deontologico, con lo scopo di rendere la persona pronta per

l’abilitazione professionale.

Formazione e competenza. Assistenza infermieristica che fa riferimento a precisi

modelli e teorie, i paradigmi.

Il profilo professionale designa 21 profili, tra cui l’infermiere generico, l’infermiere

pediatrico, le specializzazioni ecc.

Nel 1974 con il DPR 225, l’attività infermieristica si svolgeva sotto l’ala dei medici e si

lavorava secondo le loro volontà seguendo il mansionario. Adesso invece grazie al

profilo professionale si parla di autonomia, percorso terapeutico indipendente, ma la

sua attività è complementare a quella del medico. formazione corsi di Laurea

Con la legge 251/2000 e poi con il DM del 2 aprile 2001 ->

>> infermieristica, ostetricia, riabilitazione, tecnico-sanitarie, tecniche della

prevenzione ecc…

Ognuna con una propria autonomia professionale, con attività individuate dai relativi

profili.

Successivamente con il DM 270/2004 -> Laurea magistrale e specialistica, per la

formazione avanzata. Si diventa professionisti in “Scienze infermieristiche ed

ostetriche” (i quali possono attribuire all’incarico di dirigente del medesimo servizio).

Scopo formazione avanzata= per poter intervenire con elevate competenze nei

processi assistenziali, gestionali, formativi e di ricerca.

Legge 1/2002 dell’8 gennaio, si ha il riconoscimento dei titoli abilitanti precedenti alla

laurea, riconoscimento della formazione complementare (master 1° livello), necessità

di definire standard assistenziali, prestazioni aggiuntive in libera professione.

Master: titolo di studio rilasciato al termine di corsi di perfezionamento scientifico o di

alta formazione universitaria. Acquisire competenze professionali nelle aree:

organizzazione-management, clinica di base, area critica, geriatrica, sanità pubblica,

pediatrica, salute mentale ecc…

Laurea specialistica: formazione culturale e professionale avanzata. Per intervenire nei

processi assistenziali, gestionali, formativi, di ricerca.

Ovviamente le leggi 42/99 e 251/2000 costituiscono il simbolo di un importante

cambiamento a livello sanitario. Da una concezione medicalizzata di sanità, di passa

ad una che pone finalmente al centro la persona ed i suoi bisogni.

Crescita dell’autonomia = aumento delle responsabilità infermieristiche e dei rischi ad

esse correlati.

RESPONSABILITÀ: capacità di dare conto alle proprie azioni in rapporto ad una

sanzione a garanzia e rinforzo di un dovere di comportamento.

Responsabilità professionale: deriva al professionista dall’obbligo di esercitare la

propria attività con capacità e diligenza. A queste possono essere collegate

conseguenze lesive di diritti altrui.

Le sanzioni giuridiche che intervengono qualora ci sia incapacità e negligenza: -

disciplinari – civili (per colpa e/o dolo) – penali (per interessi di rilevanza pubblica)

atto contro norma compiuto da un soggetto

1. Codice Civile: fa riferimento ad un

che ha causato un danno che rimanda alla richiesta di risarcimento ;

reato penale atto contro norma che ha

2. Codice Penale: fa riferimento al =

causato una conseguenza negativa alla persona ossia un delitto ;

regolamentano la

3. Codice Disciplinare: norme (linee guida e protocolli) che

condotta all’interno della realtà lavorativa; si parla di responsabilità

alle mancanze/inosservanze dei professionisti sanitari

professionale inerente .

Secondo il Codice Penale il delitto viene definito:

quando l’evento dannoso o pericoloso

Doloso -> , che è il risultato dell’azione od

è dall’agente

omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto,

preveduto e voluto come conseguenza alla sua azione od omissione. (voluto e

pensato) quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o

Preterintenzionale ->

pericoloso più grave di quello voluto dall’agente . (pensato ma non voluto così)

quando l’evento, anche se preveduto, non è volito dall’agente e si verifica

Colposo ->

a causa di negligenza o imperizia, ovvero inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o

discipline.

Responsabilità colposa-penale. Si divide in colpa generica e colpa specifica:

Colpa generica: inosservanza di regole comuni che rimandano alla diligenza, perizia e

prudenza.

Negligenza: comportamento che prevede come elementi la trascuratezza,

 l’insufficienza di attenzioni, la dimenticanza. “comportamento superficiale” (non

fare ciò che si sa fare).

Imprudenza: comportamento non ponderato e che non prende adeguatamente

 in considerazione le conseguenze negative sulla persona. (fare più di ciò che si

sa fare).

Imperizia: l’insufficienza di conoscenze e di preparazione e l’inettitudine

 all’esercizio professionale. (fare ciò che non si sa fare).

Colpa specifica: inosservanza di norme che rimandano al codice civile, penale e

disciplinare.

Inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Art. 40 Codice penale: “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di

impedire, equivale a cagionarlo.”

Infermiere: presa in carico. “la presa in carico del bene protetto è fonte di obbligo di

garanzia e di attivazione, ai fini dell’individualizzazione della causalità omissiva”.

Più frequenti richieste di risarcimento presentate agli infermieri:

Non aver fatto una valutazione appropriata; - non aver seguito le prescrizioni

 del medico; - non aver preso provvedimenti infermieristici appropriati; - non

aver comunicato le informazioni al paziente; - non aver documentato le

informazioni appropriate.

“qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un

Art. 2043 Codice Civile:

danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Risarcimento= # responsabilità: atto contro norma per colpa o dolo; nesso con danno.

A cui si aggiungono altri parametri, esempio i soggetti lesi. Avviene solo dopo aver

verificato che l’atto sia effettivamente la causa di quel danno, e se il danno era voluto

o no.

In ambito sanitario: verificare il nesso di casualità tra danno e atto. Verificare

negligenza, imperizia, imprudenza -> inchiesta risarcimento. Individuare il soggetto

autore del danno, se più di uno precisare ruolo e funzione di ognuno, in che misura

hanno agito, nesso di casualità, quale atto ha arrecato il danno, per valutare chi è

l’esecutore manuale e come hanno concorso i diversi professionisti sanitari.

Se danno a persona fisica come si calcola il risarcimento? Esistono dei parametri per il

costo della vita, delle tabelle di riferimento del ministero e dell’INAIL a cui

corrispondono degli importi che seguono i parametri: idoneità, invalidità, inabilità. A

questi si aggiungono altre due considerazioni: il lucro cessante e il mancato guadagno.

“i lavoratori hanno diritto di essere preveduti ed assicurati […] in

[Art. 38 Costituzione:

caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria .”

“è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente

Art. 1229 Codice Civile:

la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave ”]

Lucro cessante: danno che deriva dalle mancate entrate oppure dalla perdita di

occasioni di guadagno durante l’età lavorativa che subisce il danneggiato in

conseguenza del sinistro.

L’invalidità temporanea: il danno fa fronte al mancato guadagno poiché è venuta

meno una potenziale attività lavorativa specifica per quell’esercizio professionale. Si

conta dal numero di anni in cui è accaduto l’evento fino al pensionamento.

L’interessato deve però dimostrare che la sua dimensione patrimoniale non si è

accresciuta nella misura che avrebbe raggiunto se il danno non si fosse realizzato.

L’invalidità permanente: si ha quando la lesione è di tale gravità da non consentire lo

svolgimento, come avveniva prima dell’incidente, della propria attività lavorativa.

La capacità lavorativa può essere generica, ossia incapacità di svolgere una qualsiasi

professione; specifica, se l’incapacità è riferita alla professione precedentemente

svolta dal soggetto.

Esempio: Dentista 47 anni. Danno al braccio destro provocato da un atto contro

norma. (fase di dimostrazione precedente)

Parametri aggiunti:

Lucro cessante: il dentista non ha più la funzionalità della mano x il 40%.

 Avrà meno lavoro? Dovrà farsi carico di un collaboratore? Non potrà più

lavorare?

Mancato guadagno: perderà un totale di 600€, dai 47 anni ai 70 anni (ossia fino

 alla pensione)

Forme matematiche per calcolare il guadagno. (NB. Dai 50 anni il prezzo della vita è

più basso)

+ oneri che il soggetto deve far fronte a seguito dell’atto*. Risarcimento di tutte le

spese effettuate più tutte quelle che d

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
11 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alessiaspadi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto sanitario, deontologia e bioetica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Pulimeno Ausilia Maria Lucia.