Deontologia programma
Codice deontologico
- L. 42/1999
- Ambiti dell’esercizio professionale:
- L. 251/2000
- Rapporto di dipendenza e libero professione
- L. 1/2002
- Sviluppo di carriera (ambiti)
- L. 43/2006
- Associazioni professionali
- L. 24/2017
- Responsabilità nell’esercizio della professione
- Ordini professionali
- Leggi
Per ulteriori dettagli, vedi foglio leggi.
Responsabilità nell'esercizio della professione
Formazione obbligatoria di base: definisce l’esercizio dell’attività e la professione stessa. Prevede un corso universitario, con tirocinio obbligatorio, esame di stato che prevede l’abilitazione alla professione e l’iscrizione al Collegio. (Secondo il Codice Civile, sono professionisti tutti coloro che esercitano un’attività che prevede un corso formativo obbligatorio con tirocinio e iscrizione all’Ordine.)
La professionalità è definita dal carattere particolare di una determinata attività ovvero: dall’insieme degli attributi distintivi di una professione, dalla preparazione culturale, dalla capacità tecnico-scientifica, dal codice deontologico posseduto, dalla potestà di decidere ed operare con specifica autonomia e responsabilità.
Profilo professionale DM 739/94
"[...] L’infermiere è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale, è responsabile dell’assistenza generale infermieristica".
Il DM 739/94 è una norma che regolamenta la formazione universitaria e l’esercizio professionale. Autonomia: capacità e facoltà di governarsi e reggersi da sé, con leggi proprie.
Autonomia Professionale: designa la facoltà che l’infermiera ha di prendere iniziative e decisioni nel quadro della competenza specifica riconosciuta e, dunque, nel quadro della legislazione che ne regola la professione.
L’assistenza infermieristica grazie alla 739 diviene: preventiva, curativa, palliativa, riabilitativa, e di natura tecnica, relazionale ed educativa. Le principali funzioni di un infermiere sono: prevenzione delle malattie, assistenza dei malati e dei disabili, educazione sanitaria. Con la 739 l’infermiere diviene responsabile di tutto il processo assistenziale: raccolta dati, identificazione bisogni, pianificazione, gestione, valutazione finale. Con attenzione alla documentazione dell’attività svolta, sempre di sua responsabilità.
Doveri infermiere: partecipare alla identificazione dei bisogni di salute della persona e della comunità; elaborare i relativi obiettivi; pianificare, gestire e valutare l’intervento assistenziale; garantire una corretta applicazione delle prescrizioni diagnostiche e terapeutiche, agire sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali, e avvalersi, ove necessario, dell’opera del personale di supporto.
L’infermiere svolge le sue attività in strutture sanitarie pubbliche e private, nel territorio e domiciliare. Concorre direttamente all’aggiornamento professionale e alla ricerca (= corsi e crediti formativi ECM L. 24/17). L’infermiere è anche garante, sotto il punto di vista etico e deontologico, poiché infermiere competente. La responsabilità è anche dell’infermiere per errori del personale di supporto o della prescrizione errata.
Disposizioni in materia di professione sanitaria
La legge 42/99: la professione diventa Professione sanitaria, senza più il mansionario, ma con un definito campo proprio di attività e responsabilità, determinato dal profilo professionale, dal codice deontologico*, e dall’ordinamento didattico**.
**Ordinamento didattico DM 509/99 -> obiettivi formativi che seguono il Profila professionale e il Codice Deontologico, con lo scopo di rendere la persona pronta per l’abilitazione professionale.
Formazione e competenza. Assistenza infermieristica che fa riferimento a precisi modelli e teorie, i paradigmi. Il profilo professionale designa 21 profili, tra cui l’infermiere generico, l’infermiere pediatrico, le specializzazioni ecc.
Nel 1974 con il DPR 225, l’attività infermieristica si svolgeva sotto l’ala dei medici e si lavorava secondo le loro volontà seguendo il mansionario. Adesso invece grazie al profilo professionale si parla di autonomia, percorso terapeutico indipendente, ma la sua attività è complementare a quella del medico.
Con la legge 251/2000 e poi con il DM del 2 aprile 2001 ->>> infermieristica, ostetricia, riabilitazione, tecnico-sanitarie, tecniche della prevenzione ecc. Ognuna con una propria autonomia professionale, con attività individuate dai relativi profili.
Successivamente con il DM 270/2004 -> Laurea magistrale e specialistica, per la formazione avanzata. Si diventa professionisti in "Scienze infermieristiche ed ostetriche" (i quali possono attribuire all’incarico di dirigente del medesimo servizio). Scopo formazione avanzata = per poter intervenire con elevate competenze nei processi assistenziali, gestionali, formativi e di ricerca.
Legge 1/2002 dell’8 gennaio: si ha il riconoscimento dei titoli abilitanti precedenti alla laurea, riconoscimento della formazione complementare (master 1° livello), necessità di definire standard assistenziali, prestazioni aggiuntive in libera professione.
Master: titolo di studio rilasciato al termine di corsi di perfezionamento scientifico o di alta formazione universitaria. Acquisire competenze professionali nelle aree: organizzazione-management, clinica di base, area critica, geriatrica, sanità pubblica, pediatrica, salute mentale ecc.
Laurea specialistica: formazione culturale e professionale avanzata. Per intervenire nei processi assistenziali, gestionali, formativi, di ricerca.
Ovviamente le leggi 42/99 e 251/2000 costituiscono il simbolo di un importante cambiamento a livello sanitario. Da una concezione medicalizzata di sanità, si passa ad una che pone finalmente al centro la persona ed i suoi bisogni. Crescita dell’autonomia = aumento delle responsabilità infermieristiche e dei rischi ad esse correlati.
Responsabilità
Responsabilità: capacità di dare conto alle proprie azioni in rapporto ad una sanzione a garanzia e rinforzo di un dovere di comportamento.
Responsabilità professionale: deriva al professionista dall’obbligo di esercitare la propria attività con capacità e diligenza. A queste possono essere collegate conseguenze lesive di diritti altrui.
Le sanzioni giuridiche che intervengono qualora ci sia incapacità e negligenza:
- Disciplinari
- Civili (per colpa e/o dolo)
- Penali (per interessi di rilevanza pubblica)
1. Codice Civile: fa riferimento ad un atto contro norma compiuto da un soggetto che ha causato un danno che rimanda alla richiesta di risarcimento.
2. Codice Penale: fa riferimento al reato penale = atto contro norma che ha causato una conseguenza negativa alla persona ossia un delitto.
3. Codice Disciplinare: norme (linee guida e protocolli) che regolamentano la condotta all’interno della realtà lavorativa; si parla di responsabilità professionale inerente alle mancanze/inosservanze dei professionisti sanitari.
Secondo il Codice Penale il delitto viene definito:
- Doloso -> quando l’evento dannoso o pericoloso è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza alla sua azione od omissione. (voluto e pensato)
- Preterintenzionale -> quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello che era voluto