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La violazione delle norme deontologiche prevede l’intervento da parte del Collegio
Provinciale d’appartenenza, che stabilisce le sanzioni, quali:
1. Avvertimenti (Richiamo verbale)
2. Censura (Richiamo scritto)
3. Sospensione dell’esercizio professionale (da 1 a 6 mesi)
4. Radiazione dall’Albo (prevista in caso di veri e propri reati)
Il codice deontologico non è un codice etico, ma uno strumento indirizzato all’orientamento e
alla realizzazione di comportamenti personali accettati dalla professione, che consente a
qualunque infermiere la possibilità di esprimere il proprio progetto etico in modo
differenziato.
I codici deontologici
Esistono 5 codici deontologici, scritti rispettivamente:
1. Nel 1960 (Primo codice deontologico, che nasce in seguito alla necessità di indicare le
coordinate etiche con le quali operare);
2. Nel 1977;
3. Nel 1996 (Ricerca l’alleanza con l’individuo assistito, un contatto infermiere-
cittadino);
4. Nel 1999;
5. Nel 2009 (quello attuale).
Codice Deontologico del 1960:
E’ il primo codice deontologico mai scritto. Si compone di soli 11 articoli. E’ interessante
notare come utilizzi un linguaggio prescrittivo, orientato a costruire un’immagine di un
infermiere disciplinato.
Nell’articolo 6 si sottolinea il rapporto leale con il medico. Interessante osservare come si
faccia più riferimento al rapporto dell’infermiere col medico, rispetto che al rapporto fra
infermiere e assistito. (Pongono i rapporti con i medici su un piano di “pongono i rapporti
con i medici su un piano di leale collaborazione eseguendo scrupolosamente le prescrizioni
terapeutiche e sostenendo nel malato la fiducia verso il medico e verso ogni altro personale
sanitario” personale sanitario).
Nell’articolo 9, invece, viene sottolineato come gli infermieri debbano onorare la propria
professione: anche qui il paziente è messo in secondo piano; non è necessario onorare il
paziente, ma la professione in sé. Tuttavia, è fondamentale sottolineare come venga, in
quest’articolo, esposto un concetto estremamente moderno: l’infermiere deve aggiornarsi,
riguardo ai metodi, alle malattie, ecc. (hanno il dovere di onorare la propria professione: sia
loro cura aggiornarsi e perfezionarsi continuamente e abbiano un esemplare comportamento
nella vita privata).
Nell’articolo 4 si spiega come gli infermieri non debbano abbandonare il posto di lavoro,
senza che ci sia la certezza della sostituzione.
L’articolo 5 espone come l’infermiere debba osservare il segreto professionale, rispettandolo
in tutto e per tutto. E’, infatti, vietato trasferire le informazioni che l’infermiere ha visto,
inteso o semplicemente intuito. (Essi osservino il segreto professionale in base ad intima
convinzione al di sopra di ogni obbligo giuridico. Il segreto si estende a tutto ciò che i
professionisti siano venuti a conoscere nell’esercizio della professione: non solo quindi a ciò
che gli fu confidato, ma anche a ciò che essi hanno veduto, inteso o semplicemente intuito).
Codice Deontologico del 1977:
E’ il secondo codice deontologico e anche questo è composto da soli 11 articoli.
Nella premessa si dice: l’infermiere svolge una professione al servizio della salute e della
vita (notare, quindi, come qui non si faccia più riferimento al servizio nei confronti del
medico, ma alla responsabilità che l’infermiere ha verso la vita e la salute). E’ chiamato non
solo ad assicurare una qualificata assistenza infermieristica, ma anche a dare risposte
professionali nuove per favorire, con la collaborazione di tutto il personale sanitario, il
progresso della salute nel paese.
Nell’articolo 4: l’infermiere promuove la salute del singolo e della collettività, operando
contemporaneamente per la prevenzione, la cura e la riabilitazione
Nell’articolo 6 viene spiegato come l’infermiere, nella sua autonoma responsabilità, debba
collaborare attivamente con i medici per la tutela dei cittadini, sia nella programmazione sia
nel funzionamento delle strutture. Per esempio, non possiamo considerarci passivi rispetto ai
costi che un’azienda ospedaliera deve mantenere.
Se le risorse vengono utilizzate in modo irresponsabile, risulterà necessariamente impossibile
poter dare a tutti la giusta cura.
Nell’articolo 1 viene esposto come l’infermiere sia al servizio della vita dell’uomo.
Importantissimo, dunque, sottolineare questo concetto, poiché finalmente, l’infermiere non è
più al servizio del medico, ma della vita dell’assistito. (L’infermiere è al servizio della vita
dell’uomo: lo aiuta ad amare la vita, a superare la malattia, a sopportare la sofferenza e
affrontare l’idea della morte).
Nell’articolo 11 viene enunciato come l’infermiere possa affermare e difendere il suo diritto
all’obiezione di coscienza, di fronte alla richiesta di particolari interventi, i cui contenuti etici
risultino contrastanti la sua morale (per esempio, nel caso di eutanasia o di aborto artificiale).
Codice deontologico del 1999 o patto infermiere-cittadino:
Estremamente interessante notare come il codice deontologico del 1996, anche chiamato
patto infermiere-cittadino, sia scritto in prima persona: è l’infermiere stesso a parlare
direttamente all’assistito. Io, infermiere, mi impegno nei tuoi confronti, a:
1. Presentarmi al nostro primo incontro, spiegarti chi sono e cosa posso fare per te;
2. Sapere chi sei, riconoscerti, chiamarti per nome e cognome;
3. Farmi conoscere, attraverso la divisa e il cartellino di riconoscimento;
4. Darti risposte chiare e comprensibili o indirizzarti alle persone e agli organi
competenti;
5. Fornirti informazioni utili o rendere agevole il tuo contatto con l’insieme di servizi
sanitari;
6. Garantirti le migliori condizioni igieniche e ambientali;
7. Favorirti nel mantenere le tue relazioni sociali e familiari;
8. Rispettare il tuo tempo e le tue abitudini;
9. Aiutarti ad affrontare in modo equilibrato e dignitoso la tua giornata, supportandoti
nei gesti quotidiani di mangiare, lavarsi, muoversi, dormire, quando non sei in grado
di farlo da solo;
10. Individuare i tuoi bisogno di assistenza, condividerli con te, proporti le possibili
soluzioni, operare insieme per risolvere i problemi;
11. Insegnarti quali sono i comportamenti più adeguati per ottimizzare il tuo stato di
salute nel rispetto delle tue scelte e stile di vita;
12. Garantirti competenza, abilità e umanità nello svolgimento delle tue prestazioni
assistenziali;
13. Rispettare la tua dignità, la tua insicurezza e garantirti la riservatezza professionale;
14. Ascoltarti con attenzione e disponibilità quando hai bisogno;
15. Starti vicino quando soffri, quando hai paura, quando la medicina e la tecnica non
bastano;
16. Promuovere e partecipare ad iniziative atte a migliorare l’assistenza infermieristica;
17. Segnalare agli organi e figure competenti le situazioni che ti possono causare danni e
disagi.
All’interno delle 17 dichiarazioni del “patto” si possono distinguere 2 categorie tematiche:
1. L’identità. Nelle voci 1 e 3, per esempio, l’infermiere fornisce tutte le indicazioni per
essere identificabile sia sotto il profilo personale (cartellino, divisa ...) sia sotto quello
professionale. Nella 2° voce, invece, si sottolinea l’impegno dell’infermiere a
riconoscere il paziente come identità, come individuo, persona che l’infermiere
intende conoscere e con cui si impegna ad iniziare una proficua relazione.
2. La responsabilità. In questo ambito si possono distinguere 3 insiemi: quello legato
all’assistenza, quello legato alla formazione e quello della collaborazione con altri
organi.
Codice deontologico del 2009
Il codice non rappresenta un’agenda del “che fare”, ma “Di chi siamo chiamati ad essere”
nel servizio ai cittadini. Deve indicare i principi e i valori professionali (l’insieme
significativo di orientamenti morali, ideali, convinzioni e comportamenti ritenuti importanti
da un determinato gruppo di professionisti), quali elementi imprescindibili per la definizione
di qualsiasi comportamento professionale.
1. Articolo 1: “L’infermiere è il professionista sanitario responsabile dell’assistenza
infermieristica”. Si sottolinea quanto l’infermiere è professionista sanitario non più
ausiliario ma elemento fondante dell’autonomia professionale.
2. Articolo 4: “L’infermiere presta servizio secondo principi di equità e giustizia,
tenendo conto dei valori etici e culturali, nonché del genere e delle condizioni sociali
della persona”. Quando si richiama a principi di equità e giustizia nell’aspetto
organizzativo dell’assistenza tiene conto dei bisogni di ciascuno e li soddisfa secondo
un’eguale presa in carico della persona a lui affidata.
3. Articolo 5: “Il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e dei principi etici della
professione è condizione essenziale per l’esercizio della professione infermieristica”.
La visione olistica dell’assistenza è missione storica e moderna. L’individuo, nel
momento in cui si ammala, paradossalmente, perde il “rispetto dei suoi diritti”: non
sempre può ed è in grado di esprimerli. L’infermiere è colui che passa molte ore
vicino al paziente, diventando “la sua voce”.
4. Articolo 8: “L’infermiere, nel caso di conflitti determinati da diverse visione etiche, si
impegna a trovare la soluzione attraverso il dialogo. Qualora vi fosse e persistesse una
richiesta di attività in contrasto con i principi etici della professione e con i propri
valori, si avvale della clausola di coscienza , facendosi garante delle prestazioni
necessarie per l’incolumità e la vita dell’assistito”. Avvalersi della clausola di
coscienza ed assumersi la responsabilità delle proprie scelte significa essere in grado
di motivarle, di giustificarle, in quanto azioni liberamente intraprese, nei confronti dei
destinatari ultimi, ovvero i cittadini e in generale la società, i colleghi e anche le
istituzioni per cui si lavora. L’obiezione di coscienza (o clausola di coscienza),
contenuta nel codice deontologico, deve potersi esercitare non solo nei casi
esplicitamente previsti dall’ordinamento giuridico, ma anche in tutti i casi che
sollevino difficoltà di ordine deontologico ed etico. In altre parole, il no pronunciato
verso azioni e gesti che contraddicono il significato riconosciuto di assistenza
infermieristica, dovrebbe essere giustificata anche solo in base a convincimenti
personali, p