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La violazione delle norme deontologiche prevede l’intervento da parte del Collegio

Provinciale d’appartenenza, che stabilisce le sanzioni, quali:

1. Avvertimenti (Richiamo verbale)

2. Censura (Richiamo scritto)

3. Sospensione dell’esercizio professionale (da 1 a 6 mesi)

4. Radiazione dall’Albo (prevista in caso di veri e propri reati)

Il codice deontologico non è un codice etico, ma uno strumento indirizzato all’orientamento e

alla realizzazione di comportamenti personali accettati dalla professione, che consente a

qualunque infermiere la possibilità di esprimere il proprio progetto etico in modo

differenziato.

I codici deontologici

Esistono 5 codici deontologici, scritti rispettivamente:

1. Nel 1960 (Primo codice deontologico, che nasce in seguito alla necessità di indicare le

coordinate etiche con le quali operare);

2. Nel 1977;

3. Nel 1996 (Ricerca l’alleanza con l’individuo assistito, un contatto infermiere-

cittadino);

4. Nel 1999;

5. Nel 2009 (quello attuale).

Codice Deontologico del 1960:

E’ il primo codice deontologico mai scritto. Si compone di soli 11 articoli. E’ interessante

notare come utilizzi un linguaggio prescrittivo, orientato a costruire un’immagine di un

infermiere disciplinato.

Nell’articolo 6 si sottolinea il rapporto leale con il medico. Interessante osservare come si

faccia più riferimento al rapporto dell’infermiere col medico, rispetto che al rapporto fra

infermiere e assistito. (Pongono i rapporti con i medici su un piano di “pongono i rapporti

con i medici su un piano di leale collaborazione eseguendo scrupolosamente le prescrizioni

terapeutiche e sostenendo nel malato la fiducia verso il medico e verso ogni altro personale

sanitario” personale sanitario).

Nell’articolo 9, invece, viene sottolineato come gli infermieri debbano onorare la propria

professione: anche qui il paziente è messo in secondo piano; non è necessario onorare il

paziente, ma la professione in sé. Tuttavia, è fondamentale sottolineare come venga, in

quest’articolo, esposto un concetto estremamente moderno: l’infermiere deve aggiornarsi,

riguardo ai metodi, alle malattie, ecc. (hanno il dovere di onorare la propria professione: sia

loro cura aggiornarsi e perfezionarsi continuamente e abbiano un esemplare comportamento

nella vita privata).

Nell’articolo 4 si spiega come gli infermieri non debbano abbandonare il posto di lavoro,

senza che ci sia la certezza della sostituzione.

L’articolo 5 espone come l’infermiere debba osservare il segreto professionale, rispettandolo

in tutto e per tutto. E’, infatti, vietato trasferire le informazioni che l’infermiere ha visto,

inteso o semplicemente intuito. (Essi osservino il segreto professionale in base ad intima

convinzione al di sopra di ogni obbligo giuridico. Il segreto si estende a tutto ciò che i

professionisti siano venuti a conoscere nell’esercizio della professione: non solo quindi a ciò

che gli fu confidato, ma anche a ciò che essi hanno veduto, inteso o semplicemente intuito).

Codice Deontologico del 1977:

E’ il secondo codice deontologico e anche questo è composto da soli 11 articoli.

Nella premessa si dice: l’infermiere svolge una professione al servizio della salute e della

vita (notare, quindi, come qui non si faccia più riferimento al servizio nei confronti del

medico, ma alla responsabilità che l’infermiere ha verso la vita e la salute). E’ chiamato non

solo ad assicurare una qualificata assistenza infermieristica, ma anche a dare risposte

professionali nuove per favorire, con la collaborazione di tutto il personale sanitario, il

progresso della salute nel paese.

Nell’articolo 4: l’infermiere promuove la salute del singolo e della collettività, operando

contemporaneamente per la prevenzione, la cura e la riabilitazione

Nell’articolo 6 viene spiegato come l’infermiere, nella sua autonoma responsabilità, debba

collaborare attivamente con i medici per la tutela dei cittadini, sia nella programmazione sia

nel funzionamento delle strutture. Per esempio, non possiamo considerarci passivi rispetto ai

costi che un’azienda ospedaliera deve mantenere.

Se le risorse vengono utilizzate in modo irresponsabile, risulterà necessariamente impossibile

poter dare a tutti la giusta cura.

Nell’articolo 1 viene esposto come l’infermiere sia al servizio della vita dell’uomo.

Importantissimo, dunque, sottolineare questo concetto, poiché finalmente, l’infermiere non è

più al servizio del medico, ma della vita dell’assistito. (L’infermiere è al servizio della vita

dell’uomo: lo aiuta ad amare la vita, a superare la malattia, a sopportare la sofferenza e

affrontare l’idea della morte).

Nell’articolo 11 viene enunciato come l’infermiere possa affermare e difendere il suo diritto

all’obiezione di coscienza, di fronte alla richiesta di particolari interventi, i cui contenuti etici

risultino contrastanti la sua morale (per esempio, nel caso di eutanasia o di aborto artificiale).

Codice deontologico del 1999 o patto infermiere-cittadino:

Estremamente interessante notare come il codice deontologico del 1996, anche chiamato

patto infermiere-cittadino, sia scritto in prima persona: è l’infermiere stesso a parlare

direttamente all’assistito. Io, infermiere, mi impegno nei tuoi confronti, a:

1. Presentarmi al nostro primo incontro, spiegarti chi sono e cosa posso fare per te;

2. Sapere chi sei, riconoscerti, chiamarti per nome e cognome;

3. Farmi conoscere, attraverso la divisa e il cartellino di riconoscimento;

4. Darti risposte chiare e comprensibili o indirizzarti alle persone e agli organi

competenti;

5. Fornirti informazioni utili o rendere agevole il tuo contatto con l’insieme di servizi

sanitari;

6. Garantirti le migliori condizioni igieniche e ambientali;

7. Favorirti nel mantenere le tue relazioni sociali e familiari;

8. Rispettare il tuo tempo e le tue abitudini;

9. Aiutarti ad affrontare in modo equilibrato e dignitoso la tua giornata, supportandoti

nei gesti quotidiani di mangiare, lavarsi, muoversi, dormire, quando non sei in grado

di farlo da solo;

10. Individuare i tuoi bisogno di assistenza, condividerli con te, proporti le possibili

soluzioni, operare insieme per risolvere i problemi;

11. Insegnarti quali sono i comportamenti più adeguati per ottimizzare il tuo stato di

salute nel rispetto delle tue scelte e stile di vita;

12. Garantirti competenza, abilità e umanità nello svolgimento delle tue prestazioni

assistenziali;

13. Rispettare la tua dignità, la tua insicurezza e garantirti la riservatezza professionale;

14. Ascoltarti con attenzione e disponibilità quando hai bisogno;

15. Starti vicino quando soffri, quando hai paura, quando la medicina e la tecnica non

bastano;

16. Promuovere e partecipare ad iniziative atte a migliorare l’assistenza infermieristica;

17. Segnalare agli organi e figure competenti le situazioni che ti possono causare danni e

disagi.

All’interno delle 17 dichiarazioni del “patto” si possono distinguere 2 categorie tematiche:

1. L’identità. Nelle voci 1 e 3, per esempio, l’infermiere fornisce tutte le indicazioni per

essere identificabile sia sotto il profilo personale (cartellino, divisa ...) sia sotto quello

professionale. Nella 2° voce, invece, si sottolinea l’impegno dell’infermiere a

riconoscere il paziente come identità, come individuo, persona che l’infermiere

intende conoscere e con cui si impegna ad iniziare una proficua relazione.

2. La responsabilità. In questo ambito si possono distinguere 3 insiemi: quello legato

all’assistenza, quello legato alla formazione e quello della collaborazione con altri

organi.

Codice deontologico del 2009

Il codice non rappresenta un’agenda del “che fare”, ma “Di chi siamo chiamati ad essere”

nel servizio ai cittadini. Deve indicare i principi e i valori professionali (l’insieme

significativo di orientamenti morali, ideali, convinzioni e comportamenti ritenuti importanti

da un determinato gruppo di professionisti), quali elementi imprescindibili per la definizione

di qualsiasi comportamento professionale.

1. Articolo 1: “L’infermiere è il professionista sanitario responsabile dell’assistenza

infermieristica”. Si sottolinea quanto l’infermiere è professionista sanitario non più

ausiliario ma elemento fondante dell’autonomia professionale.

2. Articolo 4: “L’infermiere presta servizio secondo principi di equità e giustizia,

tenendo conto dei valori etici e culturali, nonché del genere e delle condizioni sociali

della persona”. Quando si richiama a principi di equità e giustizia nell’aspetto

organizzativo dell’assistenza tiene conto dei bisogni di ciascuno e li soddisfa secondo

un’eguale presa in carico della persona a lui affidata.

3. Articolo 5: “Il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e dei principi etici della

professione è condizione essenziale per l’esercizio della professione infermieristica”.

La visione olistica dell’assistenza è missione storica e moderna. L’individuo, nel

momento in cui si ammala, paradossalmente, perde il “rispetto dei suoi diritti”: non

sempre può ed è in grado di esprimerli. L’infermiere è colui che passa molte ore

vicino al paziente, diventando “la sua voce”.

4. Articolo 8: “L’infermiere, nel caso di conflitti determinati da diverse visione etiche, si

impegna a trovare la soluzione attraverso il dialogo. Qualora vi fosse e persistesse una

richiesta di attività in contrasto con i principi etici della professione e con i propri

valori, si avvale della clausola di coscienza , facendosi garante delle prestazioni

necessarie per l’incolumità e la vita dell’assistito”. Avvalersi della clausola di

coscienza ed assumersi la responsabilità delle proprie scelte significa essere in grado

di motivarle, di giustificarle, in quanto azioni liberamente intraprese, nei confronti dei

destinatari ultimi, ovvero i cittadini e in generale la società, i colleghi e anche le

istituzioni per cui si lavora. L’obiezione di coscienza (o clausola di coscienza),

contenuta nel codice deontologico, deve potersi esercitare non solo nei casi

esplicitamente previsti dall’ordinamento giuridico, ma anche in tutti i casi che

sollevino difficoltà di ordine deontologico ed etico. In altre parole, il no pronunciato

verso azioni e gesti che contraddicono il significato riconosciuto di assistenza

infermieristica, dovrebbe essere giustificata anche solo in base a convincimenti

personali, p

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
8 pagine
SSD Scienze mediche MED/45 Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher engyfro di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Infermieristica generale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Brandi Angela.