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Delitti ed eredità Pag. 1
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I DELICTA NELL'ETA' DELLE XII TAVOLE

Nella società gentilizia, in un primo momento, l'offesa di un componente di un gruppo recata al componente di un altro gruppo, provocava la guerra fra i due gruppi.

In un secondo momento, per evitare la guerra, si iniziò a ricorrere ad una composizione volontaria mediante pactio.

In una terza fase si affermò il principio secondo cui il gruppo dell'offensore si sarebbe liberato di qualsiasi responsabilità consegnandolo al gruppo dell'offeso.

Ci fu poi il declino della società gentilizia che fece spazio alla nascita della città come comunità di uomini liberi (cives), che formavano il popolus.

Poi con l'affermarsi della familia proprio iure:

  • il soggetto sui iuris era direttamente responsabile del fatto illecito commesso
  • il soggetto alieni iuris invece la responsabilità ricadeva sul Pater che poteva decidere se pagare la pena o liberarsi di questa

Responsabilità indiretta eseguendo la noxae deditio del colpevole. Tutto ciò accadeva se il fatto illecito era un'offesa ad un singolo individuo. Se invece l'offesa era rivolta a tutta la comunità cittadina il colpevole era punito dal popolus. Quindi i fatti illeciti si distinguevano in:

  1. delicta (che riguardavano i privati)
  2. crimina (che riguardavano l'intera comunità cittadina)

Ovviamente questa distinzione sorge dopo l'affermazione del popolo proprio perché senza esso non si può parlare di crimina. I delicta si dividevano in tre categorie:

  1. iniuriae
  2. furtum
  3. damnum HEREDITAS NELL'ETA' DELLE XII TAVOLE
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Publisher
A.A. 2020-2021
2 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Vuelle di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Giurisprudenza Prof..