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CASO PARTICOLARE: il caso dell'abuso di fido bancario
Infatti, a seguito del riconoscimento della natura privatistica dell'attività bancaria che ha condotto alla conseguente inapplicabilità dei reati propri ricompresi tra i Delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a., vincolati alla ricorrenza in capo all'agente di una delle particolari qualifiche pubblicistiche previste agli artt 357 e 358 c.p., si è aperta una vistosa lacuna di tutela per le ipotesi di abusi degli operatori bancari nella concessione di credito a terzi che specie in giurisprudenza si è inteso colmare attraverso il ricorso alla fattispecie di cui all'art 646 c.p. Ovviamente però, una pretesa supplenza giudiziaria non può comportare indebite distorsioni interpretative piegate al caso concreto, per cui, abuso di fido bancario restando fedeli alle premesse, nell'ipotesi di c.d. potrà ritenersi integrato il delitto di cui all'art 646, quando il...
c.p., che incrimina il c.d.d'uso. Ciò però non vale nel caso in cui la cosa, per l'uso, subisca una apprezzabile diminuzione di valore, il che accade ad esempio, quando ritardando anche solo di poco tempo l'accreditamento sul conto del correntista, l'operatore bancario lucra gli interessi del denaro ricevuto in deposito (c.d. salami slicing): questo è un vero caso di lucro cessante, perché il soggetto fa propri gli interessi e il bene (la somma di denaro) pur restituito nella sua integrità, vale meno di quanto dovrebbe. Negli altri casi fungibili non vi è casi concernenti l'uso di deve condividersi la seguente regola: appropriazione finché si ha l'intenzione di restituire la stessa quantità (tantundem), sempre che l'intenzione sia accompagnata dalla concreta possibilità di farlo tant'è che anche il semplice rischio di non poterlo fare, se considerevole, può trasformare il
semplice uso in appropriazione. Infine può rappresentare appropriazione anche l'uso del valore economico, e non fisico: è, ad esempio, il caso dello sfruttamento dell'idea inventiva descritta nel manoscritto avuto in consegna. L'oggetto dell'appropriazione è un'altra cosa mobile: tra queste rientra ogni cosa avente un valore intrinseco, anche non patrimoniale, ma semplicemente sentimentale. Rientrano nel concetto di cosa anche i titoli di credito e i c.d. mobili registrati mentre non sono qualificabili come cose mobili le idee, neanche se, come certe invenzioni o scoperte, hanno valore economico. L'appropriazione può avere ad oggetto una cosa specifica, ma può anche interessare cose fungibili: ciò dimostra come il diritto penale agisca autonomamente rispetto al diritto civile, infatti in base a quest'ultimo il soggetto che riceve le cose fungibili ne diventa proprietario essendo.solo obbligato alla restituzione del c.d. tantundem; per cui se si ragionasse in termini civilistici, si dovrebbe concludere per l'esclusione del reato, perché chi è proprietario non dovrebbe poter commettere appropriazione indebita, non essendo la cosa altrui. L'opinione prevalente ritiene non vi invece il delitto configurabile, dovendosi, tuttavia, ripetere quanto già detto: è appropriazione finché vi sia l'intenzione di restituire la cosa e la concreta possibilità di farlo. L'altruità della cosa: il bene oggetto dell'appropriazione deve essere altrui: infatti non solo non è configurabile l'appropriazione di cose proprie ma è irrilevante l'appropriazione di cose di nessuno o di cose abbandonate: anzi giuridicamente essa è riconosciuta come modo di acquisto della proprietà c.d. invenzione. Caso diverso è invece quello dell'appropriazione di cosa smarrita.Poiché essa resta in proprietà di chi l'ha smarrita, previsto nell'apposita fattispecie dell'art 647 n.1 c.p. Bisogna sottolineare però che, ai fini dell'appropriazione indebita, la nozione di altrui, non proprietà di altri, coincide con la nozione civilistica di infatti vi sono molti casi, tradizionalmente ricondotti in dottrina e in giurisprudenza nell'alveo dell'art 646 c.p., in cui si ha non la violazione di un diritto di proprietà ma semplicemente di un diritto di credito altrui: così nel caso dell'appropriazione di cose fungibili o nel caso in cui il bene sia passato in proprietà di un determinato soggetto, ma sia soggetto ad un vincolo preciso ed attuale di destinazione cui altri ha interesse". Così, secondo la giurisprudenza e parte della dottrina, commette appropriazione indebita il mandatario che si appropria del denaro affidatogli i fini del suo incarico.
soggettivo: delitto doloso, Il dolo generico: il delitto di appropriazione indebita è un in cui il dolo (generico) consiste nella rappresentazione dell'altruità della cosa e nella volontà di farla propria a fine profitto. Per questo l'errore sull'altruità della cosa esclude il dolo; così nel caso del depositario che si appropria della valigia altrui depositata scambiandola per la propria, oppure perché, essendo scaduto il termine pattuito per ritirarla, ritiene erroneamente che la stessa sia passata in sua proprietà. Tuttavia, il reato non è escluso dallo stato di dubbio sull'altruità della cosa, perché si ritiene configurabile il delitto anche a titolo di dolo eventuale. Inoltre, l'appropriazione accompagnata dall'intenzione seria di restituire la cosa, esclude il reato, non essendo configurabile, come accennato, un'appropriazione d'uso: anche qui con il limite, valevole nelcaso di cose fungibili, del dolo eventuale, configurabile ed ammissibile se il soggetto al momento in cui fa uso delle cose fungibili ricevute accetta il rischio di non poter restituire l'equivalente (il c.d. tantundem) Il dolo specifico e l'ingiustizia del profitto: un ulteriore dato che serve a "tipicizzare" la condotta di appropriazione è il dolo specifico che si concretizza nel fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Il riferimento al dolo specifico permette di selezionare le condotte punibili sotto un duplice profilo: - innanzitutto la condotta appropriativa deve essere finalizzata ad un profitto ingiusto. In questo modo non potranno essere ricondotte a questa fattispecie le ipotesi in cui, ad esempio, si trattiene semplicemente la cosa per impedirne l'uso da parte del proprietario. - in secondo luogo il profitto deve essere ingiusto. Secondo una prima opinione il requisito dell'ingiustizia del profitto rappresenterebbe unelementocaratterizzante il fatto tipico, ponendosi quindi su di un piano diverso rispettoalle cause di giustificazione: in questo caso, qualora il profitto perseguito nonsia ingiusto, cioè può essere perseguito anche per via legittima, difetterebbeil dolo specifico e con esso il delitto di appropriazione, essendo semmaiapplicabile una delle figure di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Secondo un'altra opinione, invece, esso sarebbe un requisito che caratterizzal'antigiuridicità dell'intero fatto, che ne determina l'illiceità: dunque se ilprofitto non è ingiusto, il fatto non solo non sarebbe punibile, ma, ancorprima, non sarebbe neppure illecito. Secondo quest'opinione quindi,l'ingiustizia del profitto viene meno se il fatto è commesso nell'esercizio di undiritto o nell'adempimento di un dovere. Anche secondo questa posizione,comunque, le conseguenze sul piano processuale sarebbero simili.
alla prima, tanto che mancando l'ingiustizia del profitto, la formula di proscioglimento perché il fatto non sussiste: dovrebbe comunque essere ciò però avvalora la collocazione del profilo in esame sul piano del fatto tipico, rendendo quindi preferibile la prima opinione.
Momento consumativo: il reato si consuma nel momento in cui il possessore per conto di altri comincia a possedere per conto proprio (animo domini), secondo le varie manifestazioni esteriori sintomatiche di questo mutato atteggiamento: tale inversione del possesso. Il momento è quello giuridicamente definito come
Tentativo: secondo un'opinione prevalente, il tentativo di appropriazione è difficilmente configurabile perché al momento della manifestazione esteriore dell'animus domini il reato sarebbe già consumato.
Perseguibilità a querela; circostanze aggravanti e procedibilità d'ufficio: l'appropriazione indebita nasce in un contesto privatistico,
di matrice generalmente querela contrattuale, tant'è che il reato base è infatti perseguibile solo a di parte. Tuttavia, nel caso in cui ricorrono o la circostanza aggravante di cui all'art 646 l'aver commesso il fatto su cose possedute a titolo di deposito2, comma, cioè necessario, l'avero la circostanza aggravante comune di cui all'art 61 n.11 cp, cioè commesso il fatto con abuso di autorità e di relazioni domestiche, o con abuso di relazioni d'ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione o di ospitalità, il regime di procedibilità privilegiato viene meno e il reato, oltre che sanzionato più gravemente, sarà procedibile d'ufficio. In virtù di esigenze repressive e spesso per fruire della procedibilità d'ufficio, in giurisprudenza si è assistito alla progressiva dilatazione nella contestazione dell'aggravante comune dell'art 61 n 11 c.p., anche
oltre i limiti della stessa disposizione, anche p