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Delitti contro il patrimonio

Nel codice penale del 1930 i reati contro il patrimonio sono composti dalle contravvenzioni e dalle fattispecie incriminatrici dei delitti contro il patrimonio e delle disposizioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio. In seguito a numerose modifiche legislative intervenute negli ultimi anni e ad alcuni interventi della Corte Costituzionale, la fisionomia di tali reati è notevolmente cambiata. Le varie modifiche apportate possono essere classificate in grandi gruppi fondamentali:

Riforme legislative

  • Riforme introdotte dalla legislazione dell'emergenza e dalla legislazione in materia di criminalità organizzata: si tratta di riforme legislative ispirate dall'esigenza di rafforzare la repressione penale con riferimento a delitti considerati di particolare gravità per l'allarme sociale che suscitano e la loro frequenza di verificazione. A tal proposito, sono state aumentate le pene previste in origine dal codice per la rapina e l'estorsione. Per questi due delitti è stata introdotta anche una circostanza aggravante ad effetto speciale (con una pena che arriva nel massimo a 20 anni) nel caso in cui la violenza o la minaccia sia posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di tipo mafioso ex art 416 bis. L'esigenza di contrastare la criminalità organizzata è alla base di altre riforme quali: la nuova disciplina del diritto di usura, la creazione della figura delittuosa del riciclaggio, l'introduzione dell'art 640bis rubricato "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche".
  • Riforme in materia di sequestro di persona a scopo di estorsione: questa incriminazione è stata oggetto di vari interventi legislativi che si sono succeduti dal 1974 ad oggi. La norma, nel testo attualmente vigente, si presenta con caratteri molto diversi da quelli originari. In particolari:
    • A) Anche se collocata tra i reati contro il patrimonio, tale incriminazione si è trasformata in uno strumento di tutela della libertà personale e dell'integrità fisica dell'ostaggio.
    • B) Nell'art 630 sono state inserite delle attenuazioni di pena che sono caratteristiche del diritto penale dedicato alla criminalità organizzata: il comma 5 prevede una diminuzione di pena per il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o aiuti concretamente l'autorità giudiziaria o di polizia per l'individuazione o la cattura dei concorrenti.
    • C) All'art 630 si affiancano poi numerose disposizioni contenute nelle leggi speciali, ed in particolare nella legge 82 del 1991 la quale prevede il sequestro dei beni della persona sequestrata e di suoi congiunti al fine di impedire il pagamento del prezzo del riscatto.
  • Riforma in materia di criminalità informatica: La legge 547/95 ha creato nuove figure criminose collocate tra i delitti contro il patrimonio, quali: l'art 635 bis "Danneggiamento di sistemi informatici e telematici" e l'art 640 ter "Frode informatica".
  • Gli interventi della Corte Costituzionale: La corte costituzionale è intervenuta sia sul n.2 del comma 2 dell'art 635, dichiarandolo incostituzionale, il quale prevedeva una circostanza aggravante del reato di danneggiamento nel caso in cui tale condotta fosse stata commessa in occasione di scioperi o serrate; sia sugli artt 707 e 708, due reati contravvenzionali, i quali puniscono rispettivamente il possesso di chiavi alterate o strumenti atti a aprire o forzare serrature e il possesso ingiustificato di denaro o valori non confacenti al proprio stato. La corte è intervenuta dichiarando incostituzionale l'art 708 perché anacronistico e ha dichiarato una parziale illegittimità costituzionale per l'art 707 nella parte in cui faceva richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicità, di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta.
  • Modifiche reati di furto: l'atteggiamento del legislatore nei confronti del reato di furto è stato ondivago, a volte ispirato ad intenti di deflazione del carico processuale, altre volte mirato a soddisfare spinte emotive diffuse nella collettività per il dilagare della c.d. criminalità quotidiana. Ad esigenze deflattive è orientata l'introduzione della procedibilità a querela di parte per il furto semplice, mentre ispirato ad intenti placativi del panico sociale creato da certe forme di microcriminalità sono le modifiche introdotte con un primo pacchetto sicurezza (l 128/2001) le quali hanno portato da un lato all'innalzamento del minimo edittale per le fattispecie di furto semplice, dall'altro le ipotesi di furto in abitazione e di furto con strappo, da circostanze aggravanti si sono trasformate in autonome fattispecie delittuose, inoltre è stata introdotta una particolare circostanza attenuante relativa alla fattispecie di cui gli artt 624, 624bis, 625 cp, consistente nella riduzione della pena da un terzo alla metà nel in cui il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione di correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare.

In una prospettiva analoga si pone anche l'ultimo pacchetto sicurezza, che per quanto riguarda il solo titolo XIII, ha innovato sotto diversi profili, quali:

  • 1) Nel caso del furto sono state introdotte nuove circostanze aggravanti.
  • 2) Nel caso di rapina sono state introdotte nuove circostanze aggravanti, in particolare se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'art 624bis; se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto; se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trova nell'atto di fruire o che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro. Infine è stata introdotta la regola per cui, in sede di bilanciamento, le circostanze aggravanti previste dai numeri 3, 3bis, 3ter, 3quater, se concorrenti con circostanze attenuanti, prevalgono inderogabilmente su quest'ultime.
  • 3) Al fine di dare una risposta più energica a forme di illegalità urbana ed in particolare di contrastare il dilagare di fenomeni di vandalismo, delle attività dei c.d. graffitari o writer, sono state introdotte modifiche in tema di danneggiamento, deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Per quanto riguarda il danneggiamento la circostanza aggravante prevista dal n3, 2comma art 635 è estesa anche alle condotte che incidono su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, inoltre la concessione della sospensione condizionale è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato o alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività. Per quanto riguarda il deturpamento o l'imbrattamento il nuovo 2 comma art 639 inasprisce la pena sia nel caso in cui il fatto sia commesso su immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, con pena della reclusione da 1 anno a 6 mesi e della multa da 300 a 1000 euro, sia nel caso in cui il fatto abbia ad oggetto cose di interesse storico o artistico, con pena della reclusione da 3 mesi ad 1 anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro: in questi casi è possibile procedere d'ufficio ed inoltre si stabilisce che nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al 2 comma si applica la pena della reclusione da 3 mesi a 2 anni e della multa fino a 10.000 euro.
  • 4) Per quanto riguarda la truffa è prevista l'aggravamento della pena nel caso in cui si è agito approfittando di circostanze di tempo, luogo o persone, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.

In linea generale, possiamo dire che l'irrigidimento della risposta sanzionatoria è in questo settore affidata da un lato all'introduzione di nuove circostanze aggravanti ed all'altro dalla previsione per cui in alcuni casi il fatto base viene convertito in elemento circostanziale aggravante, mentre in altri casi da elemento aggravante viene trasformato in reato autonomo. Le modifiche più significative apportate con le varie leggi di riforma sono concentrate sui delitti tradizionalmente considerati plurioffensivi mentre il settore degli illeciti monoffensivi è rimasto tendenzialmente intatto.

Distinzione e classificazione dei delitti contro il patrimonio

Il codice del 1930 divideva e tutt'ora formalmente divide, i delitti contro il patrimonio tra delitti commessi mediante violenza e delitti commessi mediante frode: si tratta quindi di una distinzione basata sulle modalità di condotta. Oggi invece, a seguito delle varie riforme introdotte, la distinzione è tra reati che offendono il solo patrimonio e reati che invece oltre al bene patrimoniale offendono anche altri beni: ciò crea inevitabilmente una frattura all'interno del sistema che stiamo analizzando, frattura che continua ad estendersi in quanto nel contesto di questi illeciti il bene non patrimoniale sta prendendo il sopravvento.

I delitti contro il patrimonio sono contenuti nel titolo XIII ad oggi rubricata come Dei delitti contro il patrimonio. Originariamente il titolo XIII era invece rubricato "Dei delitti contro la proprietà": questa modifica trova la propria giustificazione nella volontà di offrire una maggiore correttezza e precisione terminologica così da evitare che vengano definiti contro la proprietà illeciti che offendono diritti e interessi di altro tipo. In un primo momento però si ritenne che dietro una variazione terminologica si nascondesse una ben più profonda variazione sostanziale: infatti una pronuncia della Corte di Cassazione affermava che nei reati contro il patrimonio l'oggetto giuridico delle singole incriminazioni è il patrimonio, cioè le cose materiali in sé considerate, indipendentemente dalle persone cui appartengono con la conseguenza che l'azione e il reato rimangono unici anche se diversi sono i soggetti passivi. Tuttavia ad oggi si ritiene che la variazione della rubrica sia solo di tipo terminologico e lessicale. Il titolo XIII del codice vigente è diviso in tre capi:

  • Capo III: intitolato "Disposizioni comuni ai capi precedenti" contiene il solo art 649 sulla "non punibilità a querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti".
  • Capo I: contiene i "delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone".
  • Capo II: contiene i "delitti contro il patrimonio mediante frode".

Una simile distinzione ha sempre suscitato i dissensi dei commentatori, argomentate di volta in volta in maniera diversa: si tratta però di dissensi poco significativi in quanto proprio tale distinzione ha ad oggi perso il proprio spessore, potendosi più che altro parlare di una distinzione tra reati plurioffensivi e reati monoffensivi.

Le categorie principali

Generalità: elementi descrittivi ed elementi valutativi nella redazione delle fattispecie. Alla formulazione tecnica delle fattispecie incriminatrici che compongono i delitti contro il patrimonio concorrono elementi descrittivo-naturalistici ed elementi valutativi. Gli elementi descrittivo-naturalistici sono segni linguistici che esprimono realtà naturalistiche certe, empiricamente riconoscibili con precisione, come ad esempio: chiavi, serrature, acqua, animali, denaro, terreni, edifici. Si tratta di elementi rigidi che non lasciano spazio al libero apprezzamento dell'interprete e del giudice. Essi attengono, di regola, all'oggetto materiale del reato. Gli elementi valutativi sono invece dati che consentono all'operatore un certo margine di discrezionalità interpretativa. Essi indicano categorie centrali nell'economia delle fattispecie patrimoniali che, essendo intimamente connesse e interagendo direttamente con l'oggettività giuridica, le funzioni e gli scopi dei reati contro il patrimonio, la loro interpretazione condiziona i profili fondamentali del sistema. Esempio di tali elementi sono: patrimonio, danno, profitto, possesso, altruità.

Alla luce di ciò si comprende che nel sistema dei reati contro il patrimonio gli elementi rigidi delineano gli aspetti della fattispecie di secondario rilievo quale l'oggetto materiale e la sua descrizione, mentre i momenti primari e più significativi sono espressi dalla legge mediante clausole più elastiche, conferendo, di conseguenza, a tale sistema, un'indiscutibile duttilità. Si tratta adesso di vedere come questi elementi valutativi sono stati intesi nella teoria e nella pratica giurisprudenziale. In via preliminare possiamo dire che le varie interpretazioni date agli elementi valutativi sono riconducibili a due correnti principali le quali ovviamente indicano due modi diversi di spiegare il sistema dei reati contro il patrimonio:

  • Corrente unitaria/privatistica/civilistica: la prima è essa sostiene che le categorie patrimonio, danno, profitto, possesso, altruità sono assunte dal diritto penale nel significato che è loro proprio nel diritto civile. Tale teoria poggia sul presupposto che il diritto penale svolge una funzione accessoria rispetto al diritto privato.
  • Corrente autonomistica: la seconda è essa attribuisce agli elementi valutativi un significato autonomo ed indipendente dalla nozione civilistica. Tale teoria poggia sul presupposto che il diritto penale sia una disciplina dotata di oggetto, funzioni e scopi diversi dalla semplice conservazione e tutela dei diritti patrimoniali definiti dal diritto privato.

All'interno del nostro ordinamento non prevale nessuna delle due teorie, ma viene al contrario scelta la strada del "caso per caso", cioè verrà scelta una soluzione specifica per ciascuno degli elementi valutativi indicati così da essere in costante sintonia con lo scopo delle norme incriminatrici.

La Cosa

Nell'ambito dei delitti contro il patrimonio si distingue tra comportamenti delittuosi che offendono il patrimonio come complesso e comportamenti delittuosi che offendono singoli diritti soggettivi patrimoniali. Questa distinzione è perfettamente speculare ad un'altra distinzione, cioè quella tra comportamenti che insidiano il patrimonio nella sua fase dinamica volti a pregiudicare il patrimonio della vittima con la sua stessa cooperazione e comportamenti che ledono il patrimonio nella sua fase statica attraverso l'usurpazione unilaterale commessa dall'agente senza alcun tipo di cooperazione da parte della vittima.

Nel nostro ordinamento le fattispecie offensive del patrimonio nel suo complesso e nella sua fase dinamica, sono imperniate tecnicamente sul concetto di danno o su concetti sostanzialmente analoghi: in entrambi i casi quello che conta è il valore economico-giuridico del pregiudizio recato alla vittima e/o del vantaggio conseguito dall'autore. In questo caso, essendo il "danno", il "profitto", i "vantaggi", "l'utilità", il "prezzo" elementi di assoluta generalità e comprensività, qualunque bene, nel senso economico e giuridico del termine, può essere oggetto del rapporto che si instaura tra autore e vittima. In queste incriminazioni troviamo, di solito, due condotte: quella del soggetto agente e quella della vittima: ovviamente solo la prima è punita, ma la presenza delle due condotte è requisito essenziale per la configurazione della fattispecie.

Al contrario invece, le fattispecie incidenti su singoli diritti soggettivi patrimoniali e sul patrimonio nella sua sfera statica sono tecnicamente imperniate sull'elemento "cosa". In questi casi la vittima non partecipa, non dà alcun contributo e l'aggressione è unilaterale. In questo caso però si pone il problema di definire la nozione di "cosa" agli effetti dei reati contro il patrimonio, tenendo conto delle diverse e svariate interpretazioni elaborate su questo punto.

  • 1) Il termine "cosa" può essere inteso in senso puramente fisico e materiale, come "entità naturale, parte del mondo esterno": un dato dunque pregiuridico e neutro.
  • 2) Il termine "cosa" può però essere inteso anche in un senso giuridico-economico, cioè come entità che costituisce oggetto di un apprezzabile interesse e che forma o può formare oggetto di diritti: si tratta in questo caso di una nozione che si ricollega all'art 810ss cc e che comprende tutto ciò che può essere unito ad una persona da un vincolo, da una relazione, di appartenenza giuridica.

La scelta di una o dell'altra interpretazione è ovviamente di particolare rilevanza in quanto influisce direttamente sulla lettura dei diversi elementi costitutivi della fattispecie nonché sulla sua portata e operatività. Se si considera la cosa, secondo la prima accezione, cioè intesa in senso puramente fisico e materiale, la lesione al patrimonio si configura come una diminuzione materiale del patrimonio della vittima, mentre la condotta si configura come un comportamento che realizza un trasferimento naturalistico di un oggetto da una persona ad un'altra. Dunque tutta la fattispecie ruota intorno al concetto fisico di circolazione. Se, invece, si considera la cosa nella seconda accezione, cioè intesa in senso giuridico-economico, acquisterà un ruolo centrale il concetto di "valore": la lesione al patrimonio si configura come una diminuzione di valore economico, come perdita di un diritto o magari anche di un interesse, come pregiudizio della situazione economico-giuridico della vittima, mentre la condotta si configura come un...

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Aalquadrato di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Insolera Gaetano.
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