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DELITTI DI TURBATIVA
I reati di turbativa, rea esclusivamente o ensivi del patrimonio immobiliare, sono riconducibili alla fondamentale distinzione, anch'essa incentrata sul tipo di condotta:
- Rea di turbativa semplice azione di moles a del pacifico godimento del bene immobile = LIMITAZIONE DEI POTERI DI FATTO.
- Ingresso abusivo nel fondo altrui.
- Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo.
- Turbativa violenta del possesso di cose immobili.
- Invasione di terreni o edifici (se si esaurisce in mera turbativa).
- Rea di spoglio privazione dello stesso godimento dell'immobile = PRIVAZIONE DEI POTERI DI FATTO.
- Usurpazione.
- Deviazione di acque e modifica dello stato dei luoghi.
- Invasione dei terreni ed edifici (se perviene ad occupazione).
I delitti di turbativa sono rea DI DANNO = lesione.
Dell'interesse al godimento del bene senza molestie e, rientrando nella signoria sull'immobile anche la facoltà di vietare altrui intromissioni, corrispondente all'interesse all'esclusiva presenza sul fondo stesso.
N.B. per la sussistenza di tali rea non è richiesto né un danno materiale al fondo, né il pericolo di!si a o danno e nemmeno un animus nocendi è sufficiente la semplice intromissione arbitrariaper realizzare la moles a, in cui si concreta l'oesa del reato e che fa di tali fa specie dei rea didanno.
INGRESSO ABUSIVO NEL FONDO ALTRUI (art. 637)
"Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da altro stabileriparo".
SOGGETTO ATTIVO: "chiunque", reato comune
CONDOTTA: entrare nel fondo altrui. Conce o di INGRESSO!
N.B. Ingresso, invasione ed occupazione sono conce limitro ma dis n , sia ontologicamente (tre diverse pologie di condo e), sia giuridicamente (previste
Dal nostro codice come ipotesi criminose autonome). Vanno respinte: a) Criterio del numero dei soggetti, secondo cui l'ingresso sarebbe reato monosoggettivo e l'invasione/occupazione reato plurisoggettivo: ma tali reati possono essere commessi da "chiunque". b) Criterio temporale, che configura l'ingresso abusivo come reato istantaneo e l'invasione/occupazione come reato permanente: ma l'ingresso abusivo che si protrae non diviene automaticamente invasione, così come l'invasione protratta non diviene automaticamente occupazione. c) Criterio del fine perseguito, che ritiene che l'invasione sia un ingresso nell'immobile altrui allo scopo di occuparlo o di trarne altro profitto: ma l'invasione può avvenire anche senza fine di occupazione. ➔ INGRESSO: mera penetrazione nel fondo, senza nulla immutare sul piano delle attività che il possessore può ivi svolgere è OFFESA al normale godimento del fondo stesso il profilo dell'interesse del possessore.alla esclusiva presenza nel fondo stesso.➔INVASIONE ostacolo al normale svolgimento di determinate attività del possessore, sia che l'agente con la sua presenza le impedisca, sia che si ostacoli nel compimento di esse, senza operare lo spossessamento del fondo è OFFESA al normale godimento del fondo stesso o il prolungamento della limitazione di determinate attività che il soggetto può ivi svolgere: riduzione del godimento dell'immobile.
➔OCCUPAZIONE presa di possesso dell'immobile con esclusione totale del possessore dalle attività che egli può ivi svolgere è OFFESA al godimento dell'immobile stesso o il prolungamento della estromissione del possessore dallo stesso: è privazione dello stesso godimento.
TRATTENERSI abusivamente nel fondo altrui:
- Se segue ad un ingresso abusivo =
post factum non punibile
b) Se segue ad un ingresso legi mo, non è punibile ex art. 637, a di erenza dell’art. 614 c.c. (per chi si tra ene abusivamente nel domicilio altrui)
Reato di ingresso abusivo è assorbito nel reato progressivo dell’invasione / o nel caso diprogressione criminosa. Tale reato ha cara ere sussidiario nei confron dei fa di invasione e dioccupazione.
OGGETTO MATERIALE: l’altrui fondo, recinto da fosso, da siepe viva o da altro stabile riparo, purché esprimente in modo reale la volontà excludendi.
“Fondo” = fondi rus ci e fondi urbani, purché non cos tuen “appartenenze” di abitazione o diprivata dimora.
OGGETTO GIURIDICO: potere di godimento del fondo.
SOGGETTO PASSIVO: tolare del diri o di querela, chi ha tale potere di godimento. “Altrui” è il fondo in godimento di altri.
OFFESA: danno patrimoniale di lesione dell’interesse al normale godimento del
fondo.“Abusività” dell’ingresso dà luogo ad un’ipotesi di “an giuridicità speciale”, cioè concorre adescrivere il reato:
Viene meno solo in presenza di una scriminante: adempimento di un dovere, esercizio deldiri o, legi ma difesa, stato di necessità, o se sussiste una situazione di necessità nonequivalente a quella dell’art. 54, ma comprensiva di qualsiasi stato di bisogno che gius chisecondo il giudizio della comunità sociale l’ingresso nell’altrui fondo, a tutela di un interessepubblico o privato superiore a quello leso.
Occorre il DISSENSO:
- Tacito: desumibile dai segni concluden (recinzione con nua con fosso, siepe ecc.)= recinzione del fondo cos tuisce presunzione rela va di divieto. Mancanza dellarecinzione o recinzione discon nua è presunzione rela va di consenso, salvodissenso espresso.
- Espresso in forma speci ca (ad personam) o generica (cartelli).
ELEMENTO
SOGGETTIVO: dolo generico coscienza e volontà di entrare nel fondo altrui recinto, senza l'intento di invaderlo od occuparlo + consapevolezza della mancanza di necessità dell'ingresso.
PERFEZIONE: reato istantaneo, si perfeziona nel momento in cui agente è penetrato nel fondo. Mentre la consumazione: quando agente esce dal fondo.
RAPPORTI CON ALTRI REATI: l'ingresso abusivo si differenzia dai reati di invasione e di occupazione, di violazione di domicilio e di danneggiamento.
AGGRAVANTE: se commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione. Reato punito a querela / d'ufficio nell'ipotesi aggravata.
INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI (art. 633): "Chiunque invade arbitrariamente terreni od edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o ditrarne altrimenti profitto".
SOGGETTO ATTIVO: "chiunque", reato comune
CONDOTTA:
“invasione” = ipotesi intermedia tra l’ingresso abusivo e l’occupazione e consiste nell’introduzione nel fondo o edificio altrui con limitazione di determinate attività che il possessore può ivi svolgere e quindi nella riduzione del godimento dello stesso.
!“ARBITRARIETÀ” controverso se esprima assenza di scriminazione con guri ipotesi di an giuridicità speciale. Si rie e sul dolo se dà luogo ad un’ipotesi di an giuridicità speciale, mentre se esso si limita ad esprimere l’assenza di scriminazione, il dolo viene meno secondo la comune regola della puta vita (consenso, esercizio del diritto ecc.).
OGGETTO MATERIALE: terreni o edifici altrui, pubblici o priva (terreni incolti o coltivati, edifici abitati o disabitati, aziende agricole, industriali, edifici scolastici, sedi di uffici pubblici, altri immobili)
ELEMENTO SOGGETTIVO: dolo speci co- Coscienza e volontà di invadere arbitrariamente terreni od edifici altrui.
edi ci altrui, pubblici o priva!- Il ne di occuparli oppure di trarne altrimen pro o generico ne di pro o nonabbraccia il ne di occupazione, perché l’occupazione può anche essere realizzata persen mento di mero odio o vende a.
N.b. occupazione susseguente all’invasione = post factum non punibile.
Invasione posta in essere:
- Al ne di esercitare preteso diri o = cade so o ar . 392 e 393, se realizzata medianteviolenza personale o reale // o so o art. 637 se è paci ca e ricorrono requisib
- Al solo scopo di impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro in altrui aziendaagricola o industriale = cade so o art. 508 (Arbitraria invasione e occupazione di aziendeagricole o industriali. Sabotaggio.)
- Per mero animus nocendi o turbandi = cade so o art. 637.
PERFEZIONE: nel momento e nel luogo in cui l’agente ha posto in essere la limitazione dell’altruigodimento dell’immobile nella misura necessaria e su ciente per la sussistenza del
reato.Consumazione: delitto o già perfezionato o raggiunge massima gravità concreta.Reato permanente = lesione al potere di godimento deve protrarsi per un minimo di tempo.Condizione di tentativo guaribile.AGGRAVANTI SPECIALI, quattro ipotesi, fatto commesso:1. Da più di cinque persone (art. 633 co. 2);2. Da persona palesemente armata (art. 633 co. 2)3. Da due o più persone con pena aumentata per i promotori o organizzatori (art. 633 co. 3)4. Da persona sottoposta a misura di prevenzione (art. 71 D.lgs. 159/2011)RATIO: maggiore allarme sociale e minore possibilità di difesa, stante la particolare intimidazione.fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti fitti