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IL BENE TUTELATO ,IL SOGGETTO PASSIVO E L'EVENTO TIPICO

!

Se pur non sussista una previsione espressa ella tutela del bene alla vita in questione a livello

costituzionale questo va ricavato indirettamente dal dettato dell'art 2 cost in cui si sancisce il p

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personalistico della tutela dell'integrità della persona umana nella sua totalità la quale quindi

include il bene in questione, centralità sancita rispetto agli ulteriori beni strumentali. Si parla della

tutela di questo bene in relazione alla sua natura come valore supremo a livello della scala dei

diritti umani , questo in relazione alla dichiarazione dei diritti universali dell'uomo così come a

livello dell'art 3 della CEDU.. La tutela del bene in questione è ricavabile dalla relazione che

sussiste rispetto ad altre fattispecie previsti in norme penali e civilistiche , così come a livello dei

sette diritti fondamentali sanciti a livello costituzionale.

Le modalità di tutela del bene in questione sono individuate in rapporto di proporzionalità con il

bene in questione, inoltre esso deve essere considerato nella sua sfera individuale

indipendentemente dalla sua collocazione o finalità utilitaristiche.

! • La nozione di persona umana

!

la tutela costituzionali è sancita a livello del titolo XII, esso va visto come mero carattere soggettivo

se pur non è escluso la sua riconducibilità a una nozione collettiva, esso vien attribuito in capo

all'essere umano , all'uomo in quanto singolo, nozione che deve essere intesa come qualunque

essere dotato di materiale genetico umano anche nel caso di ibridazione,escludendo la rilevanza

del cadavere con cui si intende una res ,dando vita ad una serie di atti dispositivi da parte del

titolare,tutto ciò in relazione al p della capacità della vitalità autonoma che deve intendersi come

tendenza all'acquisizione della neonatologia , questione che rileva in materia di aborto , in cui in

osservanza della l 194/1978 si sancisce che l'aborto è legittimato solo quando la gravidanza ed il

parto comportino un grave pericolo per l'integrità della vita della donna,sancendo quindi il divieto

di uccidere il feto previo aborto in quanto il feto in questione viene considerato un uomo è come

tale tutelabile secondo la normativa penale, inoltre vige in capo al medico l'onere di adottare ogni

misura idonea a tutelare e salvaguardare la vita del feto , pena responsabilità penale a titolo di

dolo o colpa.

! • Diritto alla vita e la tutela affievolita della vita prenatale.

!

Tutto questo in relazione alla fondamentale distinzione tra uomo e concepito , la tutela

dell'embrione è sancito a livello della l 194/1978 e la legge 40 del 2004 ed secondo

pronunciamento della Corte Costituzionale si è previsto che la tutela del concepito trova una

collocazione a livello della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo,in relazione alla tutela

appropriata che deve essere garantita al fanciullo secondo la Dichiarazione sui diritti del fanciullo

di NY del 1959,in relazione a questa normativa si è previsto che il concepito non è una persona

umana se pur sia meritevole di tutela affievolita, in relazione all'art 4 della CEDU, in questo caso

è rilevante la sentenza della Corte europea che nella sentenza del 2007 ha negato il diritto alla

vita dell'embrione, in relazione a tale normativa è cenale il riferimento alla legge 194 del 1978 la

quale sancisce la legittimità dell'aborto quando dopo i primi 90 giorni quando la gravidanza in

questione rappresenti una seria situazione di pericolo per la salute psichica o fisica della donna in

relazione alle sue condizioni economiche, sociali e familiari. In relazione alla procreazione medica

assistita ex l 40 del 2004 si è sancito il divieto penalmente sanzionato di sperimentazioni con

finalità diverse della salute e dello sviluppo del embrione in questione.

! • La causa di morte

!

tale evento riveste un ruolo centrale nella delimitazione della distinzione tra uomo e cadavere, esso

si pone come un costrutto morale con base ideologica,ed in relazione alla legge 582 del 1994 essa

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fa riferimento alla cessazione di tutte le funzioni del sistema nervoso centrale,mera morte

encefalica, questo tuttavia a posto in essere il problema della individuazione del momento in cui è

ammissibile la cessazione dell'obbligo di curare come nel caso del sostegno vitale , della nutrizione

e idratazione artificiale, quando sia possibile e lecito il prelievo degli organi ai fini di trapianto,

la morte si pone come fine del concetto di persona e della sua tutela giuridica come tale. In

relazione alla posizione attuale del Comitato scientifico di Bioetica ,si è sancito la convergenza

della nozione di morte encefalica con quella tronco encefalica la quale è riconducibile alla prima,

vige un'altra posizione che parla di morte corticale riconducibile alla sfera della consapevolezza e

della coscienza della persona , mera posizione etica della questione, posizione questa da rigettare.

!

! • La questione della disponibilità o indisponibilità della vita

!

si sta affermando la concezione della disponibilità della vita a livello della mera legalizzazione

delle pratiche eutanasiche o di mero suicidio assistito ,la tesi della indisponibilità invece traspare a

livello dall'art 32 della cost ( tutela della salute ,tutto entro i limiti e competenze previsti dalla

legge, secondo il limiate della persona umana) con cui si tutela la vita diritto fondamentale

dell'individuo e interesse collettivo, in relazione all'art 5 cc che prevede la sanzione di atti che

vadano a cagionare una riduzione dell'integrità fisica quindi qualsiasi atto che possa tentare alla

vita .ed in relazione all’art 50 cp ( in materia di consenso in relazione a date prestazioni ai fini

della configurazione della responsabilità o meno) che annovera la vita all'insieme dei beni

indisponibili,sanzionando atti che quali ex art 579 580 cp.

La qualifica del bene indisponibile in questione deve essere visto come non mera titolarità in capo

al soggetto in relazione alla rilevanza pubblicistica del bene in questione, la disponibilità del bene

dipende dai rapporti che sussistono tra stato e cittadino, tutto ciò in relazione al p che sarà lo stato

a dover agire in funzione della persona e non viceversa. La ratio a fondamenta dell'art 5 cc a cui si

fa riferimento nella tutela del bene in questione , è la tutela della integrità fisica del bene in

questione rispetto a negozi di cessioni, vendita o trasferimento a titolo gratuito di parti del proprio

corpo,in questo caso si parla non di mero atto negoziale bensì di una sorta di abdicazione ,di

rinuncia di un proprio diritto ai fini della realizzazione di un interesse superiore. L'art 5 cc in

questione si pone come un limite ai trattamenti terapeutici e chirurgici in quanto Gli atti di

disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della

integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon

costume.

!

! • L'intangibilità della vita umana.

!

Il processo ed il diritto di autodeterminazione dell'individuo se da un lato sia garantito dalla

costituzione dall'altro tende ad essere limitato dai principi fondamenta a cui esso si richiamo e deve

conformarsi, i beni fondamentali e strettamente personalissimi diversamente sa quelli di mezzi

come i beni patrimoniale non possono formare oggetto di cessione a terzi ne essere oggetto di atti

di esecuzione forzata della prestazione ex art 2930cc, questa tutela tende a consolidarsi nel caso

dei beni presupposto, beni definiti irreversibili in forza della loro natura ed intangibili da parte di

terzi, i quali sono essenziali ai fini del godimento di altri beni , ed essi sono esclusi della sfera di

operatività dell'art 50 cc, rispetto a questi bei inoltre è rafforzata la tutela del diritto di 9 di 15

autodeterminazione , esso si pone non come una facoltà ma come un onere da osservare nella

determinazione che il soggetto titolare degli stessi fa del bene.

!

! OMICIDIO DOLOSO E COLPOSO

!

In relazione a questa fattispecie si parla di reati a forma libera in quanto ciò che rileva è il

disvalore d'evento mentre la modalità rileva ai fini della determinazione del quantum della pena

tramite la previsione di circostanze aggravanti speciali ex art 577cp, art 133 cp ciò attinge al

disvalore d'azione. È configurabile la fattispecie di omicidio in forma omissiva su diretta

applicazione della parte speciale con l'art 40 c2 cp n quantonon impedire un evento che sia

l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo , non valido per il caso dell'art 584cp.

!

Omesso impedimento dell'evento morte :

!

la fattispecie di omicidio in relazione all'art 40 comma 2 cp è attuabile quando vige un concreto ed

effettivo potere di controllo sull'agente rispetto al dover agire,attivarsi, rispetto alle aggressioni

provenienti da forze meccaniche e naturali su una mera previsione di legge e non meramente

fattuale, in quanto ad essa non vanno ricondotte le fattispecie di mero salvataggio o insorgenti al

verificarsi al momento di un presupposto di fatto che potranno configurare invece come reati di

pura omissione oppure alcuni della parte speciale.

!

La posizione di garanzia nell'attività terapeutica:

!

la normativa suddetta rileva anche nel caso di soggetti che svolgendo professioni sanitarie previste

e autorizzate dalla legge in base ad essa sono soggetti alla responsabilità per la realizzazione

omissiva dei delitti contro la vita e l'incolumità della persona paziente in assenza dell'adozione dei

necessari ed opportuni provvedimenti terapeutici funzionali alla tutela della salute del paziente,

questione che è stata sancita con l'art 1 c 1 d lgs n 02 /1992 in cui si è sancito che il personale del

Servizio Nazionale deve tutelare la salute dei cittadini a livello delle prestazioni e del contratto

stipulato tra medico e paziente. Tutto ciò in relazione del p cardine della necessaria consensualità

dell'attività terapeutica ai fini delle prestazioni terapeutiche sancito dal nostro ordinamento, p che

va letto in relazione al p di chiarezza e trasparenza delle informazioni e delle prestazioni nonché

dell'oggetto materia di contrattazioni tra medico e paziente, elemento del consenso come

presupposto essenziale della prestazione e di liceità dell'atto medico.

In relazione a ciò è incompatibile l'art 50 cp rispetto agli interventi medici autorizzati previa

congiunta lettura dell'art 51 e 54 cp che rilevano anche ai fin della determinazione del

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Publisher
A.A. 2014-2015
15 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher andresito di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Catenacci Mauro.