I delitti contro il patrimonio
Questione della tutela del patrimonio
La loro prima qualificazione è avvenuta all'interno della fattispecie reati contro la proprietà. Il codice Rocco segna il passaggio dalla tutela della proprietà alla tutela del patrimonio, inteso come oggetto giuridico di categoria. Secondo una concezione patrimoniale, economica e tecnico-giuridica, ex art 61 comma 7 e art 62 comma 4 cp, il danno recato al patrimonio deve essere di una data gravità e tenuità del danno, che sono mere circostanze aggravanti ed attenuanti.
Essa va intesa come l'insieme dei diritti soggettivi e patrimoniali imputabili ad una persona. Concezione economico patrimoniale: insieme dei beni economicamente valutabili e riconducibili ad una persona secondo un rapporto di fatto o in forza di un diritto. Concezione prettamente economicistica che non tiene conto dell'aspetto morale o sentimentale delle cose attribuite ad un soggetto.
Sorge la necessità di rapportare la nozione di patrimonio nella prospettiva costituzionale. Inoltre, la concezione economicistica sembra incompatibile con la nozione degli articoli 2, 3, 41, 42 della Costituzione, nei quali si sancisce la tutela della persona nel suo insieme, ovvero la tutela sancita a livello dell'individuo e della sua personalità.
Complesso dei rapporti giuridici facenti capo ad una persona aventi per oggetto cose dotate di una funzione strumentale a soddisfare bisogni materiali o spirituali.
Fondamento costituzionale
Rilevanza della tutela della persona, superamento della concezione economicistica, la personalità umana nella sua componente personale e sociale, questo in relazione al fatto che l'individuo non si estrinseca solo nella sfera patrimoniale, venendo meno la tutela sancita in ambito costituzionale. In relazione alla pluralità di condotte lesive del diritto patrimoniale, si garantisce la possibilità di attuare interventi graduati che colpiscono soggetti che ledono lo stesso bene giuridico con diverse modalità ma nella identica misura. La modalità determina il livello di offesa penale e la sua valutazione politica.
Pena commisurata in relazione all'offesa al bene giuridico ed al modus operandi con il quale il bene giuridico viene leso. In relazione alle fattispecie degli art 640-624 – 635 cp, casi dove la commisurazione della pena avviene in forza del modus operandi del reo e non in forza della mera offesa o lesione cagionata.
Conseguenze della condotta d'aggressione
Un vantaggio per sé, un vantaggio per sé ed un danno per il titolare del rapporto oppure solo un danno per il soggetto il cui patrimonio è aggredito.
I fatti commessi a danno dei congiunti 649 cp
Si esclude la punibilità a querela della persona offesa nei casi che possano configurarsi come delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose od alle persone, nei casi previsti nel titolo XIII quando sussistano vincoli di parentela. Inoltre, nel comma si sancisce la punibilità quando tale vincolo possa essere venuto meno per mere questioni legali o sostanziali, esclusi per i casi delitti commessi con violenza alla persona come nei casi da 628 a 630 cp ex comma 3.
Il comma 1 si configura come una causa di esclusione della responsabilità – esimenti, questione discutibile rispetto alla suddetta fattispecie in quanto il mero rapporto familiare si pone come un elemento negativo del fatto, idoneo ad escludere la tipicità del tipo di delitto – una sorta di reato proprio implicito – ma non la possibile punibilità la quale è lasciata alla mera valutazione del giudice secondo ragioni di opportunità e convenienza. "Si nega la sanzione pur rimanendo ferma la riprovazione" una tale considerazione potrebbe essere comprensibile in relazione alla concezione della "famiglia" da parte del legislatore del '30, vista nella sua inviolabilità ed autonomia.
Tale svolta costituzionale si palesa a livello del comma 2 dove rileva la concreta esecuzione della modalità della condotta da cui è derivato il danno o la lesione cagionata alla persona, non escludendo la possibilità che possa rilevare anche forme di violenza psichica che si palesino mediante la minaccia sebbene oggi ci sia un mero orientamento a distinguere la violenza dalla minaccia.
Considerazione: la sistematicità del codice Rocco
La classificazione dei delitti contro il patrimonio: delitti contro il patrimonio mediante:
- Mediante violenza alle cose od alle persone (capo I) Nel capo I dall'art 631 al 634 cp ed art 635, 636 comma 3, 638 - 639 cp
- Nel capo II 641, 642, 643 645 cp
Una diversa prospettiva di classificazione
- A) Ad esse vanno ricondotte le fattispecie a modalità di aggressione unilaterale (appropriazione indebita, furto, rapina) a quelle connotate dalla partecipazione della vittima (truffa, usura, estorsione, sequestro di persone a scopo di estorsione)
- B) Fattispecie connotate dal comportamento unilaterale di danno del bene o che ledano il diritto a goderne pacificamente (danneggiamento, uccisione o danneggiamento di animali...)
- C) Escluse le fattispecie degli art 648, 648 bis, ter cp. Tale classificazione è connotata diversamente dal codice Rocco, da un ridotto gruppo di delitti accomunate dall'attacco patrimoniale posto in essere dall'attore in contrasto con le norme dell'ordinamento giuridico.
I delitti di trasferimento e di arricchimento
A modalità di aggressione unilaterale: Nella maggioranza dei casi previsti l'impossessamento della cosa non è sempre realizzato mediante la sottrazione al detentore della mera detenzione quindi come elemento non indispensabile per la integrazione della fattispecie di furto:
- A) Furto art 624 cp
- B) Appropriazione indebita 646 cp
Furto 624 cp (il mero impossessamento della res)
Esso si connota per la sottrazione e l’impossessamento, deve trattarsi della cosa mobile altrui, secondo il fine del profitto, sottrazione che determina il momento consumativo. Secondo nesso tra la cosa ed il soggetto, non mera corrispondenza con la nozione civilistica di detenzione che non abbraccia una mera situazione di disponibilità fisica, permanente della cosa in quanto un mero rapporto fisico potrà essere ristabilito in qualsiasi momento - “cose incustodite” (abbraccia la nozione di detenzione potenziale – animus detenendi) e possesso. Una mera distinzione tra animus detenendi ed animus possedendi. Sottrazione dal lato del soggetto passivo e l'impossessamento dal lato del soggetto agente.
Nozione penalistica di possesso diversa da quella dell'art 1140 cc inteso invece come un potere di fatto sulla cosa esercitato al di fuori della sfera di sorveglianza o di controllo. Ciò qualifica il possesso, qualora tale controllo dovesse vigere parleremmo di detenzione e non mero possesso della cosa, di chi ha sulla cosa stessa un potere giuridico maggiore.
Possesso – appropriazione indebita, visto caso del parcheggiatore e del titolare di un deposito di macchine. Detenzione – furto.
Sottrazioni di cose comuni: Fa riferimento all'art 627 cp l'offesa recata è minore in quanto si incide su una proprietà in comune a cui seguirà una pena di grado minore rispetto a quella dell'art 624 cp, ne consegue la non configurabilità della fattispecie di furto in quanto si fa riferimento ad una proprietà collettiva nel comune interesse del gruppo a cui fa capo. In considerazione del fatto che si può parlare di un diritto di godimento sul bene in comune ma vi sia un abuso del potere esercitato su esso.
Il profitto
Il profitto come connotato che non decade mai in quanto esso può configurare sia da un punto di vista economico che morale, tuttavia non vige una esplicita e circuita definizione di profitto e delle finalità che esso comprenda; si passa da mero dolo specifico a dolo specifico apparente. Esso avviene con l'impossessamento della cosa mobile: nozione evoluta rispetto a quella del codice Zanardelli del 1889 di; illatio, ablatio o del amotio. Il profitto come una diretta conseguenza della cosa e non vincolato al verificarsi di eventi terzi. (prostituta – libretto di circolazione)
Il presupposto del possesso
L’oggettività giudica: Come presupposto della condotta appropriativa, ovvero potere di fatto sulla cosa al di fuori di chi ha sulla cosa stessa un potere giuridico maggiore. In relazione al cd possesso sprangato. Responsabilità per appropriazione indebita e furto. Ha come presupposto il possesso della res, minore regime sanzionatorio rispetto al furto (I) c.d profilo di vittimologia. “Esercizio di poteri che aspettano al proprietario della cosa” Consiste nel uti dominis comportarsi come il proprietario della cosa così come rileva la volontà di non restituire la cosa da cui deriva la qualificazione della fattispecie a dolo specifico, differisce dalla distrazione intesa come deviazione della finalità originaria di un bene.
Sottile confine con l'art 646 cp l’appropriazione indebita; fattispecie a dolo specifico a livello “del profitto per sé o per altri”, non deve sussistere nessuna legittimazione dell'ordinamento della pretesa in questione. Non rileva come appropriazione il c.d., uso indebito “uso illegittimo della cosa” espressione di una condotta temporanea diverso da quella continuativa o permanente del 646 cp – il passaggio dall'una all'altra fattispecie si verifica quando si palesa la volontà di appropriarsi della res.
Con cooperazione della vittima
L’estorsione art 629 cp in relazione all'art 629 cp essa consiste nel adoperare violenza o minaccia ai fini dell'indurre taluno a commettere od omettere qualcosa, vige la circostanza aggravante dell'art 628 c2 cp, si distingue a tale aspetto dalla mera coartazione assoluta della volontà del soggetto passivo così come si vede nel caso della rapina rispetto agli atti del rapinatore. Nella fattispecie in questione vige una residuale capacità decisionale del soggetto passivo di fare od omettere qualcosa, non si tratta di una mera coartazione. Non rileva nessuna forma di violenza sulle cose rimandando alla disciplina della rapina; la minaccia come realizzazione potenziale di evento futuro sfavorevole al soggetto passivo rileva purché sia idonea a raggiungere tale risultato, di natura orale o scritta in relazione al contesto, nel caso dell'omissione considerare la possibilità che essa possa rilevare quando sussista un obbligo giuridico di attivarsi, in relazione alle circostanze e al contesto. Ai fini della tutela del privato è necessario che questo ponga in essere atti di disposizione patrimoniale legittimi ed efficaci, in caso contrario non sussiste il pregiudizio e viene meno la tutela giuridica: tale reato è una fattispecie di evento e si configura come tale solo se “si realizza un ingiusto profitto con altrui danno”, la fattispecie sarà integrata quando si verifichino i due eventi finali ed ai fini dell’estorsione tale fattispecie non rileva anche quando tali eventi hanno durata limitata nel tempo ed avvengano anche con partecipazione della polizia in quanto il soggetto sarebbe rientrato nel possesso della cosa tuttavia è configurabile il tentativo.
La truffa – art 640 cp
Fattispecie commessa con frode a livello degli artifizi (immutatio veri) o dei raggiri (avvolgimento ingegnoso), in questo caso quindi il silenzio dell'agente si pone come espressione della mera truffa quando essa vada ad occultare o deviare informazioni essenziali come avviene a livello delle contrattazioni previo intervento dei mediatori. Deve sussistere un nesso causale tra l'ingiusto o altrui profitto e l'induzione in errore. Fattispecie a dolo generico purché sussista la volontà della realizzazione dell'ingiusto vantaggio patrimoniale – profitto per se o per altri a danno del soggetto passivo. Rispetto alle circostanze aggravanti, p1 prevede due fattispecie diverse una a danno dello Stato, l'altra non oggi vigente ma applicabile ai casi di truffe nei rapporti illeciti ed immorali. Questa aggravante è caratteristica in quanto tende a tutelare il soggetto vittima di frode che vuole sottrarsi ad fatto lecito o dovuto, “tutelando quindi la illiceità”. Il soggetto passivo è colui a compiere l'atto di disposizione patrimoniale da cui deriva il profitto ed il danno. Considerazione della truffa processuale e 'atto disposizione patrimoniale sia stato compiuto dal soggetto ingannato o da quello caduto in errore questa non costituisce la fattispecie di truffa-truffa contrattuale configura come nel caso della cosa o del servizio offertagli per effetto di raggiri ed artifizi da cui segue l'acquisto di cose prive di concreta utilità nei confronti di più urgenti necessità da soddisfare.
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Delitti contro il patrimonio
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Delitti contro il patrimonio
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Delitti P.A.
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Diritto penale progredito - delitti di aggressione unilaterale (delitti contro il patrimonio)