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Decisioni della corte di Cassazione civile Pag. 1
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Estratto del documento

Qui non è ammissibile, la Cassazione non può statuire sulla giurisdizione con efficacia

vincolante verso un giudice straniero. Il giudizio di cassazione si chiude con una pronuncia

meramente rescindente, cui non può far seguito una fase rescissoria.

• Art. 382 ultimo comma “In ogni altro caso in cui ritiene che la causa non poteva essere

proposta o il processo proseguito”.

Attenzione a non dire che la domanda non poteva essere proposta perché il diritto non

esiste: SBAGLIATISSIMO. Il potere d’azione spetta non solo al titolare del diritto, ma anche

a chi afferma di essere titolare del diritto e poi non lo è.

La domanda non può essere proposta quando manca un PRESUPPOSTO per la

ammissibilità. Dobbiamo pensare al difetto di condizione per decidibilità della causa nel

merito quando però non è possibile la sanatoria di questi difetti nel corso del processo.

Esempio: DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE AD AGIRE, manca una delle condizioni

dell’azione come l’interesse ad agire. Se nonostante il difetto il giudice decide nel merito,

questa sentenza di merito può essere cassata senza rinvio.

Altro caso in cui la legge prevede i casi di giurisdizione condizionata, in mancanza di una

richiesta stragiudiziale la domanda non può essere proposta.

Nel corso del processo si è verificata una causa di IMPROCEDIBILITA’.

Esempio: il processo si era estinto. Si è verificata una causa di estinzione del processo non

dichiarata dal giudice d’appello o dal giudice di primo grado, a seconda dei casi. Quindi una

sentenza di merito pronunciata nonostante il processo si fosse estinto, deve essere

cassata senza rinvio perché il processo non poteva essere proseguito.

In questo secondo caso le conseguenze sono diverse a seconda del momento in cui si è

verificata la causa di improcedibilità:

1. Se il processo si era estinto in PRIMO GRADO e l’estinzione non era stata dichiarata, il

giudice erroneamente ha deciso nel merito, la Corte di Cassazione se riconosce che si era

verificata una fattispecie estintiva cassa la sentenza d’appello senza rinvio. Questa

decisione travolge tutti gli atti del processo che si sono compiuti dopo che si è verificata

l’estinzione del processo. Quindi non soltanto la sentenza d’appello ma anche la sentenza

di primo grado. La Cassazione senza rinvio qui equivale ad una estinzione del processo in

primo grado, qui si produrranno gli effetti dell’art. 310 e quindi sarà possibile riproporre la

domanda;

2. Se invece il motivo dell’improcedibilità si è verificato in APPELLO la sentenza è viziata.

Contro quella sentenza che si può fare? Si fa Ricorso per Cassazione in base al motivo n.

4 dell’articolo 360. In questo caso se la Corte di Cassazione accoglie il ricorso deve

cassare senza rinvio perché il processo non poteva essere proseguito. Però in questo caso

la causa di improcedibilità non si è verificata in primo grado ma in grado d’appello, quindi la

sentenza della Cassazione senza rinvio travolgerà soltanto la sentenza d’appello e

produrrà effetti analoghi a quelli della dichiarazione di improcedibilità dell’appello:

comporterà il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Questi tre casi di Cassazione senza rinvio hanno in comune il fatto di dar luogo a una pronuncia

meramente rescindente. Non è possibile svolgere la fase rescissoria perché ci sono vizi del

processo che impediscono lo svolgimento della fase rescissoria.

Vi è un’altra ipotesi che pure può essere considerata di cassazione senza rinvio nel senso che non

c’è il giudizio di rinvio, che però risponde ad una logica diversa.

Ipotesi disciplinata dall’art. 384, 2° co., CASSAZIONE CON DECISIONE DEL MERITO:

quando la Corte di Cassazione non solo cassa la sentenza ma decide anche nel merito.

Non dobbiamo ricordare solo questa, è importantissimo ricordare quelle precedenti perché questa

è diversa.

Invece di rimettere la causa al giudice di rinvio è la stessa Corte di Cassazione che decide nel

merito e lo fa perché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

La Corte di Cassazione non ha poteri istruttori, poteri di accertamento dei fatti extraprocessuali;

non può ricostruire il fatto extraprocessuale: costitutivo, impeditivo o modificativo del diritto dedotto

in giudizio. Ecco perché è necessario rinviare la causa ad altro giudice di merito.

Questa è una ipotesi ispirata a ragioni di economia processuale, in questo caso la Corte di

Cassazione può decidere in merito.

In tutti gli altri casi in cui non ricorrono i casi suddetti del ricorsi in cassazione senza rinvio, la Corte

di Cassazione quando accoglie il ricorso cassa con rinvio.

CASSAZIONE CON RINVIO

Con rinvio ha un giudice che, stando alla lettere dell’art. 384, è un altro giudice di grado pari a

quello che ha emesso la sentenza cassata. Non è il giudice d’appello, che ha emesso la sentenza,

è un altro giudice di pari grado.

Secondo una previsione quando la Corte di Cassazione accoglie il ricorso per una nullità non

sanata del giudizio di primo grado, nullità per la quale il giudice d’appello avrebbe dovuto rimettere

la causa al giudice di primo grado, in questi casi la Corte quando accoglie il ricorso rinvia la causa

al giudice di primo grado. Mentre di norma giudice del rinvio è giudice di pari grado rispetto a

quello che ha emesso la sentenza cassata, in questi casi di nullità ex art. 353 e 354, la Corte rinvia

al giudice di primo grado.

IL GIUDIZIO DI RINVIO viene disciplinato dagli art. 392 ss. “La riassunzione della causa davanti

al giudice di rinvio può essere fatta da ciascuna delle parti, non oltre tre mesi, con citazione

notificata alle parti personalmente (quindi non presso i difensori) a pena di estinzione”.

Questo giudizio di rinvio è disciplinato dalla legge in termini unitari che parrebbe applicarsi ad ogni

ipotesi di rinvio, se non che vi è una tradizione interpretativa che fa capo a CHIOVENDA e che si è

poi perpetuata anche dopo l’entrata in vigore del codice del 1940, che distingue due diverse

ipotesi di giudizio di rinvio.

Il problema che si era posto era un problema pratico e concerneva le conseguenze

dell’ESTINZIONE/PERENZIONE DI ISTANZA VERIFICATASI NEL GIUDIZIO DI RINVIO.

Cosa succede se si estingue il giudizio di rinvio: caso di MANCATA RIASSUNZIONE della causa

davanti al giudice di rinvio oppure di SUCCESSIVA ESTINZIONE del giudizio di rinvio.

Il codice del 1865 non diceva niente e quindi era rimesso all’opera dell’interprete. Vi era una

interpretazione consolidata secondo cui nel silenzio della legge si dovevano applicare le

disposizioni sul giudizio d’appello e quindi si doveva ritenere che l’estinzione del giudizio di rinvio

comportasse il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Questo orientamento fu criticato da CHIOVENDA il quale sostenne che bisognava distinguere il

giudizio di rinvio a seconda del motivo per cui è avvenuta la cassazione della sentenza.

1. Se il ricorso per Cassazione è stato proposto per violazione o falsa applicazione di norme

di diritto (ERRORES IN IUDICANDO), in realtà noi siamo in presenza di una sentenza di

appello che è valida come atto processuale. Se il ricorrente ha denunciato la violazione o la

falsa applicazione della norma applicata dal giudice la sentenza come atto è valida,

semplicemente quella sentenza è ingiusta che contiene una erronea affermazione di diritto

ma non è una sentenza viziata.

VALIDA COME ATTO MA ERRONEA NEL SUO CONTENUTO.

Quindi la Cassazione non elimina la sentenza d’appello come atto processuale,

semplicemente cassa il giudizio di diritto contenuto nella sentenza. Se la sentenza

d’appello è valida come atto vuol dire che ha validamente sostituito la sentenza di primo

grado perché l’effetto sostitutivo dell’appello sarebbe ricollegato alla sentenza come atto.

Quando questa sentenza d’appello valida come atto ma erronea come giudizio, viene

cassa dalla Corte, noi non abbiamo più la sentenza d’appello ma non abbiamo neppure

quella di primo grado che è stata validamente sostituita dalla sentenza d’appello. La

Cassazione non travolgendo la sentenza come atto ma eliminando soltanto il giudizio in

essa contenuto non travolge nemmeno l’effetto sostitutivo.

Non c’è più né la sentenza d’appello, né la sentenza di primo grado quindi se si estingue il

giudizio di rinvio non può passare in giudicato la sentenza di primo grado.

E quindi si ESTINGUE L’INTERO PROCESSO.

2. Nei casi di ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA la Cassazione ha un effetto più

radicale, travolge non solo la sentenza come atto di applicazione della legge ma anche

come atto processuale, fa venir meno la sentenza d’appello. Quella sentenza invalida non

ha sostituito la sentenza di primo grado. In questi casi la Cassazione della sentenza

d’appello fa rivivere la sentenza di primo grado e il giudizio di rinvio si configura come una

rinnovazione del giudizio d’appello di cui la Cassazione ha accertato l’invalidità.

In caso di estinzione del giudizio di rinvio può passare in giudicato la sentenza di primo

grado.

Dopo la morte di Chiovenda viene emanato il codice di procedura civile il quale, all’art. 393, dice

“Se la riassunzione non avviene entro il termine o si avvera successivamente a essa una causa di

estinzione del giudizio di rinvio l’intero processo si estingue” quindi una norma che è diretta

derivazione del pensiero di Chiovenda ma solo con riguardo ad alcune ipotesi di rinvio.

Invece il legislatore del ’40 ha colto quella tesi di Chiovenda con riguardo a tutte le ipotesi di rinvio.

Bisogna anche in questo caso fare una distinzione:

1. RINVIO PROPRIO - PROSECUTORIO

Quando la Cassazione è avvenuta per errores in iudicando non c’è nullità della sentenza.

In questo caso il giudizio di rinvio è una prosecuzione dell’opera della Cassazione. La

cassazione deve arrestarsi alla fase rescindente e il giudice è chiamato a proseguire il

giudizio. Il giudizio prosegue davanti al giudice di rinvio. Può quindi trovare applicazione

l’art. 393.

2. RINVIO IMPROPRIO - RESTITUTORIO

Quando la Cassazione è avvenuta per errores in procedendo c’è una nullità. Qui bisogna

non andare avanti ma tornare indietro, bisogna rinnovare il segmento processuale che si è

svolto invalidamente.

Se c’è una nullità propria di una sentenza d’appello bisogna rinnovare solo la parte

decisoria del giudizio d’appello.

In

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

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