Decisioni della Corte di Cassazione
Tipologia delle pronunce della corte di cassazione
Pronunce di scioglimento o di rigetto del ricorso. L’art. 387, con una disposizione analoga all’art. 358 in relazione all’appello, prevede la non riproponibilità del ricorso per Cassazione dichiarato inammissibile o improcedibile. Questi due articoli sono le norme da cui si ricava il principio di consumazione dell’impugnazione.
Il rigetto del ricorso per Cassazione comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, nella maggior parte dei casi sentenza d’appello, in coerenza con la natura di impugnazione rescidente del ricorso per Cassazione. Viene affermata e accertata la validità della sentenza impugnata. Diversamente dall’appello, nel quale la sentenza d’appello è sempre destinata a sostituirsi alla sentenza del primo grado, la sentenza che rigetta il ricorso per Cassazione comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Invece in caso di accoglimento del ricorso per Cassazione, la sentenza impugnata viene annullata. Però la Cassazione della sentenza non vale di norma a definire il giudizio inteso nella sua globalità, perché occorre sostituire la sentenza cassata con una nuova sentenza che ne prenda il posto. Fase rescissoria che nel giudizio di Cassazione si svolge dinanzi ad un altro giudice (di rinvio), fase volta all’emanazione di una nuova decisione; la fase rescindente si svolge dinanzi al giudice di Cassazione. Questo però avviene di norma. Quando accoglie il ricorso, la Cassazione può cassare con rinvio o senza rinvio, di norma accoglie con rinvio.
Ipotesi di cassazione senza rinvio
Ci sono dei casi in cui il giudizio di Cassazione, in caso di accoglimento del ricorso, si conclude con una sentenza di cassazione senza rinvio. Queste ipotesi sono disciplinate dall’art. 382, ultimo comma cpc: “La Cassazione cassa senza rinvio quando, accogliendo il ricorso, riconosce che il giudice del quale si impugna il provvedimento, e ogni altro giudice, difettano di giurisdizione”; è questa l’ipotesi del difetto assoluto di giurisdizione.
È sbagliato dire che la Cassazione cassa senza rinvio per motivi di giurisdizione, perché in tal caso la Cassazione statuisce sulla giurisdizione indicando il giudice fornito di giurisdizione davanti al quale le parti possono riassumere la causa, che dunque continua. Cassa senza rinvio quando riconosce che il giudice del quale si impugna la sentenza, e ogni altro giudice, difettano di giurisdizione.
Le decisioni della Corte di Cassazione sono dotate di un effetto panprocessuale. Il difetto di giurisdizione per dare il via ad un giudizio di cassazione senza rinvio, deve essere un difetto assoluto: che non c’è nell’ordinamento un giudice fornito di giurisdizione, al quale possa imporsi quella statuizione dotata di efficacia pan processuale, la corte non può statuire sulla giurisdizione e quindi cassa senza rinvio.
- Difetto assoluto di giurisdizione nei confronti della pubblica amministrazione. Quando cioè venga dedotta in giudizio una situazione che è di interesse semplice, amministrativamente protetto, si tratta di una situazione non tutelabile davanti al giudice. Il giudice deve dichiarare il suo difetto assoluto di giurisdizione.
- Estraneità della controversia alla giurisdizione italiana. Qui non è ammissibile, la Cassazione non può statuire sulla giurisdizione con efficacia vincolante verso un giudice straniero. Il giudizio di cassazione si chiude con una pronuncia meramente rescindente, cui non può far seguito una fase rescissoria.
- Art. 382 ultimo comma
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