Il damnum iniuria datum e le origini dell'articolo 2043
Il damnum iniuria datum è alle origini dell'articolo 2043 e seguenti del nostro codice civile (responsabilità extracontrattuale). Antefatto storico. Quando abbiamo in mente l'articolo 2043, abbiamo un'ampiezza di prospettiva molto grande. Ma quali sono le ipotesi originarie? Nasce da una situazione molto risalente, che prevedeva la protezione di specifici beni e che prevedeva alcune azioni tipiche.
Azioni tipiche e XII Tavole
Infatti, vi era per esempio un'actio de pastu, che colpiva colui che avesse fatto pascolare su terreno altrui del bestiame. Vi era poi un'azione per il taglio d'alberi altrui. Ancora, vi era una disciplina nelle XII Tavole della ossis fractio (frattura di un osso di un libero o di uno schiavo, che sono posti sullo stesso piano, anche se si danno 300 assi per la frattura del libero e 150 per lo schiavo), o del membrum ructum (ad esempio l'accecamento). Nelle XII Tavole vi era una rupitias facere (fare delle rotture).
In caso di ruputias vi è il taglione (principio della retribuzione), a meno che vi sia pactum (patto/accordo). Il taglione è un passo fondamentale, perché prima c'era la vendetta indiscriminata. C'è ancora la protezione della casa, del raccolto e dei covoni dall'incendio colposo, che dà luogo all'obbligo di pagare una somma di denaro. L'incendio doloso dà luogo alla vivicombustione (il colpevole viene bruciato vivo). Non c'è ancora l'idea della genericità dell'azione di danno.
La lex Aquilia (286 a.C.)
Troviamo un passaggio ulteriore. La lex Aquilia è articolata su tre capi:
- Occisio (dal verbo occidere) di uno schiavo o di animali da gregge a quattro zampe.
- Acceptilatio (estinzione) fraudolenta/dolosa del debito contratto dall'adstipulator. Egli considera come se fosse stato pagato quel debito che era stato oggetto di stipulatio. L'adstipulante ha estinto quell'obbligazione dolosamente.
- Se qualcuno abbia cagionato danno ad altri, poiché ha bruciato, fratturato, rotto, iniuria. La fattispecie è quella iniziale: qualcuno che ha cagionato danno ad altri bruciando, fratturando, rompendo.
Questi tre capi riassumono la concezione originaria, anche se qui c'è una prima evoluzione importante. La concezione originaria di quello che sarebbe stato poi il risarcimento del danno/danno extracontrattuale/danno aquiliano è che si colpiva l'autore del danno con un'azione tipica (azioni penali) e con una pena.
Allargamento della prospettiva
L'allargamento della prospettiva è realizzato dal capo 3, dove addirittura l'incipit è interessante. Emerge qui la fisicità del danno, tranne che nell'ipotesi, con una concezione molto moderna ma che dal III secolo d.C. viene abbandonata, del capo 2. Questa è l'ipotesi dell'acceptilatio fraudolenta, in cui si danneggia il diritto al credito. Il capo 1 ed il capo 3 sono speculari. Il capo 2 nel II secolo a.C. cade in desuetudine: quello che poteva avere effetti dirompenti per la costruzione moderna del risarcimento del danno viene abbandonato.
Protezione del proprietario
La lex Aquilia è datata nel 286 a.C. In quell'anno c'è stata l'ultima secessione della plebe, e sappiamo da altre fonti che la legge verrebbe approvato da una lotta tra patrizi e plebei. Sappiamo che il verbo Occidere, già nelle commedie di Plauto (II secolo a.C.), ha un significato ampio, e sappiamo anche che i valori monetari vengono espressi in es (III secolo a.C.).
Questa è anche un'epoca in cui lo schiavo non è più equiparato alla persona libera (XII Tavole). Il servo è uguale agli animali da gregge a quattro zampe. Il verbo conclusivo del capo 3 è "rumpere", che probabilmente nel suo significato originario era il verbo di chiusura, cioè consente di comprendere e riassumere le varie fattispecie. Nel capo 3, la pena era il maggior valore del bene nell'anno precedente e non negli ultimi 30 giorni. Nell'occisio, invece, la pena è il valore nell'ultimo anno. C'è una bella differenza: perché ormai quel valore è perso per sempre. Si vuole colpire colui che abbia cagionato un danno uccidendo lo schiavo anche se quel valore non corrispondeva al valore di mercato. La lex Aquilia protegge il proprietario, e questo è esplicito nel testo, nel capo 1 (il proprietario dello schiavo o dell'animale).
A prescindere dal capo 2, il danno aquiliano avrà ad oggetto soltanto il danneggiamento fisico di un bene, e proteggerà esclusivamente il proprietario con un'azione penale. Si ha un criterio di stima oggettivo. Non viene in gioco l'interesse del danneggiato. Ecco il significato originario: si vuole punire chi ha attentato alla proprietà privata, e si tutela la proprietà privata. E se sullo schiavo è stato costruito un usufrutto, chi subisce il danno vero? L'usufruttuario. Ma egli non può agire (erus competitors/dominus).
Elementi di novità della lex Aquilia
Un elemento di novità deriva dal fatto che la disciplina era a pena fissa, che è qualcosa di molto distante dal risarcimento del danno. La disciplina aquiliana fa invece riferimento al valore di mercato del bene, che viene a considerare il significato economico dell'oggetto. Nella disciplina aquiliana vengono messe insieme le diverse ipotesi. Urere e frangere verranno considerati come verbi speciali di una fattispecie generale, che è il rumpere. Trattandosi di azioni penali, potevo esperire sia l'actio aquiliae sia una qualsiasi altra actio.
Disciplina della lex Aquilia
La prima espressione da prendere in considerazione, e che qualifica il nome stesso dell'illecito, è "Si alteri damnum faxit". Damnum: ha una qualche affinità con il greco tamno (tagliare). La damnatio originaria consisteva nella vendetta, che si esplicava con il taglio della testa, con la distruzione fisica. Vi era l'idea della distruzione fisica del bene.
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Damnum iniuria datum
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