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Damnum iniuria datum.

Il danneggiamento nella disciplina pre aquiliana.

Disposizioni in tema di danneggiamento di beni altrui per danno dell’uomo erano contenute già nelle XII Tavole ed in

leggi successive. Al riguardo è bene distinguere le ipotesi in cui il danneggiamento era considerato un illecito che

trovava una sua sanzione al di fuori delle forme del processo privato da quelle in cui l’atto dannoso legittimava ad

esperire in questo ambito un’azione. A quest’ultimo riguardo, pare certo che già la disciplina decemvirale contemplasse

un’actio de pastu contro colui che avesse pascolato il proprio bestiame sul terreno altrui. Sempre le XII Tavole davano

un’azione per il taglio d’alberi, rimedio che era verosimilmente applicabile per ogni ipotesi di taglio delle altrui piantagioni.

Stando a Plinio, la misura della pena sarebbe consistita in 25 assi per ogni albero tagliato. Le XII Tavole prevedevano

poi l’obbligo di risarcire il danno per il caso di incendio non doloso della casa o dei covoni situati in prossimità di essa,

salva l’ipotesi di indigenza dell’autore dell’illecito, ricorrendo la quale si prevedeva in alternativa una leggera punizione

corporale. La normativa decemvirale sanzionava poi la ossis fractio di un servo fissando la pena in 150 assi.

In analogia con l’ipotesi di ossis fractio è anche verosimile ritenere che per la ruptio di uno schiavo fosse prevista una

determinata pena pecuniaria.

Risulta dunque da questa pur sommaria esposizione che le XII Tavole tutelavano l’integrità fisica del servo, il raccolto ed

il pascolo, le piantagioni e la casa. Erano dunque protetti i beni più importanti nell’ambito dell’economia della Roma del V

secolo a.C. Ciò induce tra l’altro a pensare, anche se non è espressamente testimoniato nelle fonti, che sussistessero

apposite prescrizioni pure in tema di occisio del servo. Più difficile è però in questa ipotesi dire quale fosse il tipo di

sanzione prevista: personale, come nel caso di omicidio o di incendio doloso della casa, oppure patrimoniale con la

comminazione di una pena fissa, come nel caso di ossis fractio. Anche probabile è la tutela già in epoca decemvirale

dell’unica categoria di beni di rilevante importanza sociale per l’epoca in discussione che restava esclusa dall’elenco

appena ricordato: gli animali da gregge.

Si possono dunque trarre alcune conclusioni circa il regime previsto dalle XII Tavole in tema di danneggiamento per atto

umano. Risulta del tutto assente una figura generale del danno; conseguentemente; rilevante non è l’essersi verificato

un danno patrimoniale comunque causato, ma in primo luogo la realizzazione di un certo evento materiale tipico. Affiora

inoltre una serie di specifiche ipotesi autonome le une rispetto alle altre, tutte per di più limitate ai beni di maggior valore

sociale. Caratteristico appare anche il sistema della condanna a pena fissa, derogato con sicurezza solo nell’ipotesi di

incendio colposo dell’edificio in cui, data la diversa consistenza patrimoniale degli immobili, non avrebbe avuto alcun

senso, come si può ben intuire, predeterminare una pena fissa.

La lex Aquilia ed i problemi della sua datazione.

Su questa disciplina farraginosa si inserì un plebiscito fatto votare da un tribuno della plebe di nome Aquilio, che, senza

averla abrogata espressamente, per la materia da esso regolata, avrebbe superato, dando una disciplina più adeguata,

la normativa precedente. Ad esso fa capo la nozione di damnum iniuria datum che rappresenta la più importante figura

di danneggiamento prevista dall’ordinamento giuridico romano. Il damnum iniuria datum concreta un illecito produttivo di

obligatio e costituisce uno dei quattro delicta del ius civile. In esso e soprattutto nell’elaborazione fattane dalla

giurisprudenza romana e nella disciplina accolta dai compilatori affonda direttamente le sue radici la figura moderna del

danno extracontrattuale.

Incerta è la data di questo provvedimento. Sicuramente esso doveva essere anteriore alla metà del II secolo a.C., posto

che era già conosciuto dal giurista Bruto, operante in quel periodo storico. Elementi linguistici sembrano alzare

ulteriormente la data della redazione del testo del plebiscito collocandola in un periodo anteriore agli ultimi anni del III

secolo a.C. Del pari l’impiego del termine erus, specificamente riferito al padrone dello schiavo, ben si concilia con

un’epoca piuttosto risalente. Ad un’epoca anteriore alla seconda metà del II secolo a.C. conduce del resto sia l’impiego

dell’espressione tantum damnas esto, sia la circostanza che i valori monetari sono espressi in aes.

Qualche conclusione più precisa circa la data del plebiscito in questione si è creduto di poter ricavare da alcune notizie

contenute in un passo della parafrasi di Teofilo ed in uno sciolio anonimo dei Basilici. In esso si ricollega la votazione del

plebiscito aquiliano, ad una secessione della plebe. Ora le secessioni della plebe furono tre: una nel 494, un’altra nel

449 ed infine l’ultima, la cui storicità sembra accertata, nel 287 – 286. Le prime due secessioni vanno certamente

escluse, posto che sembrano incompatibili con le notizie forniteci da Ulpiano. La dottrina prevalente è così arrivata a

fissare nel 286 a. C. la data probabile del plebiscito aquiliano.

Sennonché la testimonianza di Teofilo è dello scoliaste bizantino è stata messa in discussione ancora di recente. Si è

più in particolare rilevato come i giustinianei, nel tentativo di spiegare l’assenza del riferimento ai plurimi nel capo III della

legge, finirono con lo spostare il discorso sull’atteggiamento dell’organo deliberante anziché sulla volontà del magistrato

proponente, come era invece nell’originale gaiano; in questo contesto si voleva giustificare l’assenza del plurimi con la

pretesa volontà della plebe di non forzare la mano, accontentandosi del fatto che l’avverbio comparisse nel solo capo I.

Una brillante riflessione sulla datazione della lex Aquilia è stata fra l’altro avanzata anche dallo Honoré. Lo studioso ha

invero ritenuto che la legge facesse parte di un programma volto a tutelare la proprietà. In questo quadro si è rilevato

come il sistema della penalità fissa, caratteristico della legislazione precedente in tema di danno, fosse accettabile

quando il valore del denaro si manifestasse stabile. La legge Aquilia presupporrebbe invece un’epoca di forte inflazione

quale quella avutasi all’indomani della seconda guerra punica. L’Honoré è giunto così a proporre una data compresa fra

il 207 ed il 195 a. C. Sennonché in mancanza di elementi più probanti la tesi riassunta rimane pur sempre una

congettura.

La prima metà del III secolo a. C. si conferma come l’epoca più adatta per fissare l’emanazione del plebiscito aquiliano.

I tre capi della lex Aquilia.

Il testo della lex Aquilia, almeno secondo quella che era la sua struttura definitiva, verosimilmente già nota ai giuristi del

II secolo a.C., si componeva di tre capi; vi erano poi le norme processuali in tema di litiscrescenza per l’ipotesi di infitiatio

e, verosimilmente, in tema di nossalità.

Del primo e del terzo capo le fonti ci forniscono quello che i giuristi classici consideravano il testo originario. Anche

tenendo presente alcune precisazioni che la critica ha ritenuto di poter apportare.

Risulta immediatamente come il testo sia il frutto di una tecnica legislativa che potremmo a buon diritto definire

intermedia tra la legislazione decemvirale, estremamente concisa e scarna, e la tecnica legislativa della tarda età

repubblicana, pedante e sovrabbondante, di cui un esempio illuminante è costituito dalla lex Cornelia de sicariis et

veneficiis.

È poi significativo l’accostamento del servo ai pecudes di contro all’avvicinamento con la persona libera contenuto nelle

XII Tavole. Ciò è evidentemente il risultato di una considerazione ormai meramente patrimoniale della figura dello

schiavo.

Più in generale si può osservare come il primo capo contemplasse un’ipotesi specifica individuata nell’occisio di un servo

o di un animale da gregge a quattro zampe. Il terzo capo, invece, aveva un carattere più generale; non si considerava

però qualsiasi danno comunque arrecato ad un terzo, ma solo quelli provocati tramite una specifica azione materiale

consistente nell’urere, frangere, rumpere un bene materiale di proprietà del danneggiato.

Il secondo capo non ci è stato conservato testualmente; ciò è dovuto al fatto che, come afferma esplicitamente Ulpiano e

come lascia intendere lo stesso Gaio, non era più applicato in età classica e dunque non vi era più uno specifico

interesse ad interpretare i singoli lemmi della legge che lo riguardavano. In ogni caso, nei confronti dell’adstipulator che

avesse fatto acceptilatio dell’obbligazione in frode al creditore principale. Poiché l’adstipulator in via normale agiva su

richiesta dello stipulator, è evidente che una volta introdotta l’actio mandati questa costituisse un rimedio più efficacie,

determinandosi così la desuetudine dell’actio ex capite II. Contrariamente a quanto si è ancora di recente affermato,

sembra comunque che il concetto di damnum iniuria datum si estendesse a ricomprendere pure la fattispecie presa in

considerazione dal capo in questione.

Sorprende la non omogeneità tra i capi I e III da una parte ed il II dall’altra circa l’oggetto giuridico dell’illecito. I primi,

infatti, mirano a tutelare la proprietà ed a punire offese ad essa variamente preparate, il secondo invece protegge il

credito. Correlativamente, differenti sono le modalità previste per la concretizzazione del delitto in discussione a seconda

che si tratti di danni ex capite primo et tertio od ex capite secundo, richiedendo i primi il compimento di un’azione

materiale qualificata che abbia provocato un danno fisico ad un oggetto. Stupisce dunque la strana posizione riservata al

capo secondo nella struttura della legge, schiacciato com’è quest’ultimo tra il I ed il III, contenutisticamente più

omogenei. Proprio questa singolare composizione del plebiscito ha dato origine a numerose teorie che hanno

variamente congetturato una formazione progressiva di quella che fu poi conosciuta in età classica come lex Aquilia. Si è

così pensato all’esistenza di una lex satura, anteriore alla lex Aquilia, composta di due soli capi: l’uno riguardante la

distruzione di un bene animato, l’altro quella di un credito. Nel III secolo a.C. si sarebbe modificato il capo I e si

sarebbero aggiunte disposizioni in tema di ferite di beni animati che sarebbero state trattate nel capo III.

Non è probabile che il capo III sia stato aggiunto successivamente ad una prima redazione del plebiscito aquiliano.

Posto che disposizioni in tema di uccisioni di servi e pecus dovevano preesistere al plebiscito aquiliano, non si vede

l’utilità di una specifica lex votata dai concilia plebis che riunisse disposizioni quali quelle contenute nel capo I e nel capo

II, lasciando fuori la disciplina di ipotesi altrettanto importanti come quelle attinenti al ferimento di un servo o di un

quadrupede e che per di più presentavano forti punti di contatto con la materia regolata nel capo I. Non pare nemmeno

probabile che il capo II sia stato inserito successivamente, magari per l’analogia, sotto il profilo della distruzione di una

res, con il capo I. Il concetto di res incorporalis non sembra risalente, esso è utilizzato proprio da Gaio, che però qui non

lo richiama. D’altra parte il capo II dovette cadere in disuso già nel II secolo a. C. Non si spiega dunque in modo

convincente la posizione occupata dalla materia in esso disciplinata. Più in generale, proprio il forte senso della

tradizione tipico dei romani avrebbe semmai indotto a rispettare la struttura originaria della legge, aggiungendo in

appendice la nuova disposizione.

D’altro canto è comunemente riconosciuto che la lex Aquilia ha in qualche modo raccolto disposizioni preesistenti. Il

punto fondamentale su cui non si è sufficientemente riflettuto è però un altro. I capi I e II esprimono bene la tendenza

casistica della legislazione arcaica. Il capo III, invece, ha un’estensione applicativa molto più vasta così da

ricomprendere tutti i danni direttamente cagionati con una certa attività materiale a qualsiasi bene corporale, eccettuate

ovviamente le ipotesi specifiche disciplinate nel primo. È evidente, anche considerando il carattere rigorosamente

casistico della normativa più antica nella materia disciplinata dal capo III, che esso costituisce una notevole innovazione.

Si può poi rilevare come il capo III della legge utilizzasse i tre verbi frangere, urere e rumpere quando invece, se

l’oggetto fosse stato originariamente limitato al ferimento di servi e pecus sarebbe stato più efficace, in parallelo con il

capo I, l’uso del verbo vulnerare, cui spesso si fa ricorso nel linguaggio dei giuristi classici per indicare ipotesi più

specifiche di riferimento e tanto più che non doveva certo essere ricompresa nella legislazione anteriore alla lex Aqulia

una norma che specificamente contemplasse la combustione del servo o del bestiame. Nei confronti della prima

categoria di beni si doveva trattare di un’ipotesi assai rara, nei confronti della seconda sarebbe stata manifestamente

inutile poiché la circostanza in cui essa poteva verificarsi era già tutelata indirettamente con l’actio aedium incensarum.

Ancora sul contenuto del capo III del plebiscito aquiliano.

In dottrina è stata avanzata pure un’altra ipotesi che, se provata, vedrebbe attenuata la portata tendenzialmente

generale dell’originario capo III della legge. Si è infatti sostenuto che il plebiscito nel suo capo III avrebbe parlato solo dei

danni a cose inanimate.

Questa ipotesi è stata ripresa e sviluppata da ultimo dal Cannata. Lo studioso, in particolare, ritenendo sussistente nel

testo del capo III l’inciso ceterarum rerum e non genuine invece le parole praeter hominum et pecudem occisos, ha

inteso l’allusione alle ceterae res come a beni diversi da quelli indicati nel capo I. Questa ricostruzione troverebbe una

conferma importante nel fatto che i tre verbi urere, frangere e rumpere avrebbero fatto riferimento, nel loro significato

originario, a danni consistenti nell’eiminazione totale della cosa dal punto di vista economico e non ad un suo semplice

deterioramento.

Sennonché questa ipotesi si espone a diverse obiezioni. Interpretanto ceterarum rerum nel senso proposto dal Cannata

si dovrebbe concludere che nella lex Aquilia era prevista una sanzione per la ruptio o la fractio di un bestiame minuto,

ma non di un quadrupede da gregge. A parte l’incongruenza di una conclusione siffatta, soprattutto se rapportata con il

contenuto del capo I, non è pensabile che non fosse prevista una tutela per il danneggiamento di servi e quadrupedi o

che detto illecito fosse regolato da un regime singolare. Inoltre non si comprenderebbe il riferimento al mese per la

determinazione della pena ex capite III, che, se appare speculare l’anno, presupponendo un’ipotesi di minore gravità

quale è il ferimento del servo rispetto alla sua uccisione, non ha alcun senso per la gran parte dei beni restanti il cui

valore non doveva subire normalmente variazioni stagionali.

In ogni caso, che il capo III avesse ad oggetto solo ipotesi di distruzione economica del bene è comunque smentito sol

che si pensi al fatto che la ruptio di una botte o di un aratro non doveva configurare certo una siffatta distruzione

economica, così come in essa non rientravano i casi di semplice ferimento di bestiame minuto.

A parte urere, i verbi frangere e rumpere indicavano un concetto affine: il loro utilizzo congiunto fa pensare all’influenza

della tradizione precedente che concepiva con riferimento ai servi le due distinte ipotesi della membri ruptio e della ossis

fractio. Può essere d’altro canto significativo come già nel 217 a. C., cioè ben prima che si arrivasse a calcolare il danno

secondo l’interesse del danneggiato, fosse specificamente contemplata, come forma di illecito, la ruptio di animali da

gregge e domestici accanto all’occisio ed al furto.

A questo punto non deve stupire che il testo della legge portasse a far sì che la somma liquidabile nelle ipotesi di

riferimento di un servo fosse spesso diversa da quella che sarebbe stata invalidante avevano gli stessi effetti economici

dell’uccisione, come del resto risulta dalla prassi diffusa ancora nel I secolo d. C. di abbandonare lo schiavo invalido.

Semmai il periodo di 30 giorni e cioè di 1 mese, oltre ad instaurare un parallelismo con l’anno stabilito per le ipotesi di

uccisione, si spiega, per i casi in cui il servo potesse invece ristabilirsi, con la necessità di avere riguardo, nella

valutazione, al periodo stagionale in cui venga a mancare il suo apporto; l’assistenza dei plurimi era dovuta invece,

verosimilmente, al fatto che una commisurazione della condanna, in ogni caso, al maggior valore della cosa non era

necessaria stante la riconosciuta stabilità dei prezzi per la quasi totalità degli altri beni protetti.

L’inserimento del plebiscito aquiliano nella disciplina allora

vigente in tema di danneggiamento.

È probabile che il capo III costituisse una delle novità più significative, sotto il profilo sostanziale, del plebiscito aquiliano.

Esso doveva riformulare singole ipotesi preesistenti, unificandole in un’unica disposizione di carattere generale,

superando così l’impostazione casistica ancora evidente negli altri due capi, che dovevano quindi apparire come

qualcosa di diverso rispetto al terzo, esattamente posto alla fine come norma tendenzialmente di chiusura. L’influenza

della tradizione si faceva ancora sentire nel conservato richiamo ai tre

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francesca ghione di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Valditara Giuseppe.
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