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La crisi d'impresa

L'esercizio dell'impresa dipende da molti fattori, quali la funzionalità, l'efficienza dell'organizzazione e anche dall'orientamento dei consumatori. L'attività d'impresa quindi è caratterizzata da un rischio tipico e immanente legato all'eventualità che errori di gestione o eventi esterni possano compromettere il pieno e corretto esercizio d'impresa. La crisi d'impresa non è dunque un evento eccezionale e l'ordinamento interviene quando la capacità di far fronte ai propri debiti è a rischio.

La disciplina della crisi d'impresa è costituita da un insieme di procedure, ossia le procedure concorsuali, che sono finalizzate a una sistemazione complessiva delle pretese dei creditori. Tali procedure sono il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese, l'amministrazione straordinaria delle imprese di ancora più rilevanti dimensioni. Si distinguono tra di loro per le fonti normative in cui trovano disciplina, per i diversi presupposti che ne determinano l'applicazione e per le diverse finalità.

Disciplina fallimentare e concordato preventivo

La disciplina di fallimento e concordato preventivo è contenuta nella legge fallimentare, che comprende regole sul fallimento, sul concordato preventivo, sull'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e contempla disposizioni generali sulla liquidazione coatta amministrativa.

Amministrazione straordinaria

L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi è disciplinata dal d.lgs 270/1999 e dal d.l. 347/2003, che contiene altresì norme circa le imprese ancora più grandi. La disciplina della liquidazione coatta amministrativa è invece più articolata e disciplinata dalle singole leggi speciali riferite all'impresa o categoria d'imprese che vi sono assoggettate.

Le fonti ora elencate sono poi integrate, sul piano comunitario, dal reg. CE 1346/2000 sulla disciplina delle procedure d'insolvenza transnazionali, al fine di agevolare l'apprensione dei beni del fallito che si trovino in uno stato dell'Unione Europea diverso da quello in cui il fallimento sia stato dichiarato.

Presupposto oggettivo del fallimento

Il presupposto oggettivo del fallimento e dell'amministrazione straordinaria è rappresentato dallo stato di insolvenza dell'imprenditore, che si manifesta con inadempimenti o altri fattori esteriori che dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente alle proprie obbligazioni. L'insolvenza non è un fatto, ma è uno stato: nonostante emerga normalmente con uno o più inadempimenti, non coincide necessariamente con essi, in quanto piuttosto si sostanzia nell'incapacità dell'impresa di procedere a un regolare e ordinato adempimento.

Quindi si può essere insolventi senza essere inadempienti e viceversa. Con questa premessa assume rilevanza primaria la collettività dei creditori ed il complessivo finanziamento ricevuto dall'impresa. Nella valutazione dell'insolvenza non si deve considerare solo la composizione statica (quantitativa) del patrimonio destinato all'impresa, ma una valutazione dinamica (qualitativa) che viene data dal mercato finanziario. Ciò considerato, si tende ad escludere l'insolvenza fino a quando l'impresa sia strutturalmente capace di procurarsi credito e adempiere alle obbligazioni.

Anticipazione delle procedure

Il legislatore ha invece voluto anticipare un'eventuale procedura di concordato preventivo e omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, che possono essere applicati già dal momento in cui si riscontri uno stato di crisi anteriore allo stato di insolvenza.

Esclusioni dalla disciplina fallimentare

L'applicazione della disciplina fallimentare e del concordato preventivo si applica a tutte le imprese commerciali, tranne le imprese pubbliche e le imprese che non superino certe soglie dimensionali. Sono escluse quindi le imprese agricole e le imprese di minori dimensioni, queste ultime considerate alla luce dell'art 1 l.fall. Per le imprese commerciali di grandi dimensioni la legge esclude la possibilità di una dichiarazione immediata del fallimento. Al posto di questa, una volta dichiarato lo stato di insolvenza, prende avvio una fase interlocutoria, per verificare se l'impresa presenti concrete prospettive di ristrutturazione.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

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