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Il presupposto oggettivo del fallimento e dell'amministrazione
straordinaria è rappresentato dallo stato di insolvenza
dell'imprenditore, che si manifesta con inadempimenti o altri
fattori esteriori che dimostrino che il debitore non è più in grado di
soddisfare regolarmente alle proprie obbligazioni. L'insolvenza
non è un fatto, ma è uno stato: nonostante emerga normalmente
con uno o più inadempimenti, non coincide necessariamente con
essi, in quanto piuttosto si sostanzia nell'incapacità dell'impresa di
procedere a un regolare e ordinato adempimento. Quindi si può
essere insolventi senza essere inadempienti e viceversa. Con
questa premessa assume rilevanza primaria la collettività dei
creditori ed il complessivo finanziamento ricevuto dall'impresa.
Nella valutazione dell'insolvenza non si deve considerare solo la
composizione statica (quantitativa) del patrimonio destinato
all'impresa, ma una valutazione dinamica (qualitativa) che viene
data dal mercato finanziario. Ciò considerato, si tende ad
escludere l'insolvenza fino a quando l'impresa sia strutturalmente
capace di procurarsi credito e adempiere alle obbligazioni.
Il legislatore ha invece voluto anticipare un'eventuale procedura di
concordato preventivo e omologazione degli accordi di
ristrutturazione dei debiti , che possono essere applicati già dal
momento in cui si riscontri uno stato di crisi anteriore allo stato di
insolvenza.
L'applicazione della disciplina fallimentare e del concordato
preventivo si applica a tutte le imprese commerciali, tranne le
imprese pubbliche e le imprese che non superino certe soglie
dimensionali. Sono escluse quindi le imprese agricole e le imprese
di minori dimensioni, queste ultime considerate alla luce dell'art 1
l.fall. Per le imprese commerciali di grandi dimensioni la legge
esclude la possibilità di una dichiarazione immediata del
fallimento. Al posto di questa, una volta dichiarato lo stato di
insolvenza, prende avvio una fase interlocutoria, per verificare se
l'impresa presenti concrete prospettive di recupero dell'equilibrio
economico . Se ciò è verificato si ha amministrazione
straordinaria, altrimenti si apre la procedura fallimentare. Le
imprese che abbiano cinquecento dipendenti e un indebitamento
non minore di 300 milioni di euro possono invece richiedere
l'ammissione immediata all'amministrazione straordinaria per
imprese di notevoli dimensioni. Alla procedura di liquidazione
coatta amministrativa sono invece assoggettate particolari
categorie di imprese. Come quelle presenti nei mercati
regolamentati, gli enti pubblici e società cooperative.
Il fallimento e il concordato preventivo sono procedure
concorsuali di natura giurisdizionale in quanto prevedono il
coinvolgimento dell'autorità giudiziaria. La liquidazione coatta e
l'amministrazione straordinaria invece hanno natura
amministrativa. Mentre le procedure giurisdizionali hanno come
funzione primaria la soddisfazione dei creditori e riguardano il
patrimonio dell'impresa, quelle amministrative sono dirette a
regolare la sorte dell'impresa in quanto tale, intervenendo sulla
stessa con finalità di risanamento (nell'amm. straord.) e di
liquidazione (nella liquidazione coatta amministrativa). Al di là
della funzione, sia le procedure giurisdizionali, che quelle
amministrativo hanno un carattere in comune: sono forme
autoritative di soluzione della crisi d'impresa. Vi sono anche forme
concordatarie tra le parti, basate su modelli negoziali. Tali sono il
concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti,
disciplinati dal titolo III della l.fall. Queste procedure si
distinguono tra di loro per quanto riguarda l'efficacia relativa al
contratto, per cui esso produce effetti solo tra le parti. Questo
principio è rispettato nell'ambito di accordi di ristrutturazione dei
debiti, invece il concordato preventivo , una volta approvato dalla
maggioranza dei creditori è efficace anche nei confronti dei
creditori dissenzienti.
IL FALLIMENTO: CARATTERI GENERALI
Il fallimento ricopre un ruolo predominante nella disciplina delle
procedure concorsuali. Oltre a costituire disciplina generale
dell'insolvenza delle imprese commerciali che non raggiungano
dimensioni tali da accedere all'amministrazione straordinaria, il
fallimento offre una serie di norme di carattere generale estensibili
alle altre procedure concorsuali.
Il fallimento si caratterizza come una procedura essenzialmente
liquidativa, con il fine quindi di soddisfare le pretese dei creditori
a seguito della distribuzione del ricavato della liquidazione.
Organi del fallimento sono: il tribunale fallimentare, il giudice
delegato e il comitato dei creditori (che hanno compito di
vigilanza e controllo) e il curatore (con funzioni esecutive).
L'apertura della procedura fallimentare si apre in via autonoma, a
seguito della sua dichiarazione da parte del tribunale del luogo in
cui vi è la sede principale dell'impresa. Il tribunale può dichiarare
il fallimento solo su istanza di parte, a seguito del ricorso di uno o
più creditori, anche il debitore può chiedere il proprio fallimento e
il pubblico ministero può richiedere dichiarazione di fallimento
per il perseguimento di reati fallimentari. Il fallimento non può
essere dichiarato dal tribunale d'ufficio, in quanto le procedure
concorsuali sono viste come modalità di gestione della crisi, per
questo rimesse alla valutazione delle parti.
Alla presentazione dell'istanza segue un'istruttoria prefallimentare
effettuata dal tribunale, per verificare la giurisdizione italiana, la
competenza, i presupposti sostanziali del fallimento. L'istruttoria
si svolge in composizione collegiale e vi partecipano il debitore e
il soggetto che ne abbia chiesto il fallimento.
LA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO
terminata l'istruttoria, il tribunale provvede a dichiarare sentenza
di fallimento , che produce effetti processuali ed effetti sostanziali
nei confronti del debitore, dei creditori, degli atti pregiudizievoli
ai creditori e dei contratti pendenti. La sentenza è immediatamente
esecutiva e i suoi effetti decorrono dal momento della sua
pubblicazione in cancelleria, ad eccezione di quelli verso i terzi,
che si producono a partire dall'iscrizione nel registro delle
imprese. Tra gli effetti processuali vediamo che la sentenza
dichiarativa di fallimento: consente la nomina del giudice
delegato, che a sua volta nomina il comitato dei creditori e del
curatore; consente la fissazione dell'adunanza; ordina al fallito il
deposito del bilancio e delle scritture contabili e fiscali
obbligatorie. L'apertura del fallimento determina l'interruzione
automatica dei processi in corso alla data del fallimento, in quanto
il fallito perde la capacità processuale ed è sostituito dal curatore
in tutti i giudizi relativi al fallimento.
Tra gli effetti sostanziali , la sentenza dichiarativa di fallimento
determina effetti nei confronti soprattutto del debitore, tra cui il
principale è lo spossessamento. La legge prevede che
l'amministrazione del patrimonio destinato a garantire i creditori è
sottratta a chi, fino a quel momento l'aveva esercitata. Essa viene
affidata al curatore. Quanto agli effetti nei confronti dei creditori si
dispone che il debitore venga posto al riparo da qualunque
iniziativa dei singoli creditori che possa alterare l'ordine di
soddisfazione dei creditori. Questi non possono dunque iniziare o
proseguire azioni esecutive individuali sul patrimonio
fallimentare. L'obiettivo di garantire la par condicio creditorum
determina anche l'accentramento di tutte le azioni spettanti ai
creditori in capo al curatore fallimentare. La legge dispone poi che
i diritti di credito scadano alla data di dichiarazione del fallimento,
che si interrompa la produzione degli interessi e che vengano
convertiti in crediti pecuniari qualora non lo siano già.
Per ricostruire l'attivo fallimentare e reintegrare la garanzia
patrimoniale, la legge prevede l'inefficacia di diritto degli atti a
titolo gratuito compiuti dal fallito nei due anni antecedenti alla
dichiarazione di fallimento e dei pagamenti di crediti aventi
scadenza nel giorno della dichiarazione del fallimento o data
posteriore. Per gli altri atti di disposizione posti in essere dal
fallito entro un certo termine anteriore al fallimento, la legge
consente al curatore di ottenere la declaratoria della loro
inefficacia, con l'esperimento delle azioni revocatorie agevolate
rispetto a quelle disciplinate dal c.c
presupposti oggettivo e soggettivo della revocatoria fallimentare
sono: il compimento di un atto lesivo della par condicio
creditorum nel periodo sospetto; la consapevolezza dell'effettivo
stato d'insolvenza del debitore alla data dell'atto impugnato. La
prova di questo status soggettivo è lo snodo cruciale delle
iniziative per il ripristino della garanzia patrimoniale ed è
disciplinata in modo diverso a seconda dell'atto compiuto. La
consapevolezza dello stato d'insolvenza infatti è: presunta iuris
tantum per una serie di atti con una serie di anomalie (atti
anormali), tra i quali gli atti a titolo oneroso caratterizzati da uno
squilibrio a carico del fallito in misura superiore a un quarto, atti
estintivi di debiti scaduti ed esigibili non effettuati con danaro , le
garanzie costituite per debiti preesistenti; è invece posta a carico
della curatela attrice per i normali atti d'impresa. La durata del
periodo sospetto è di 1 anno per gli atti anormali e di 6 mesi per
gli atti normali.
Non tutti gli atti compiuti nel periodo sospetto sono revocabili. La
legge esonera una serie di operazioni eterogenee. Ciò perchè da un
lato c'è l'esigenza di evitare un improvviso blocco dell'attività
dell'impresa in crisi, dall'altro c'è la scelta di favorire tentativi di
risanamento .
Per quanto riguarda gli effetti sui rapporti pendenti, la sentenza di
fallimento comporta il subingresso nella totalità dei rapporti
giuridici ancora ineseguiti o parzialmente eseguiti.
ESERCIZIO PROVVISORIO E LIQUIDAZIONE
DELL'ATTIVO
il compito del curatore è quello di provvedere alla corretta
amministrazione del patrimonio per preservarne il valore, per poi
procedere alla sua liquidazione e alla ripartizione tra i creditori. Le
varie fasi dell'amministrazione sono prefigurate dal curatore in un
programma di liquidazione che egli deve redigere e sottoporre ad
approvazione del comitato dei creditori. Spetta poi al giudice
delegato l'