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LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Il ruolo di questa procedura dipenderà dalla capacità degli strumenti di allerta di prevenire l'insolvenza, vi

sono due presupposti:

- presupposto soggettivo: riguarda solo gli imprenditori commerciali non minori, enti ed imprenditori

collettivi non societari.

- Presupposto oggettivo: stato di insolvenza

l'imprenditore che abbia cessato l'attività può essere dichiarato fallito entro un anno dalla cancellazione del

registro delle imprese se la sua insolvenza si sia manifestata anteriormente o nell'anno successivo.

Apertura:

Sono legittimati a chiedere il fallimento:

- l'imprenditore, che ha il dovere e il potere di portare i libri in tribunale;

- i creditori: coloro che vantano un credito verso l'imprenditore;

- il pubblico ministero: qualora l'insolvenza sia riscontrata nel corso di un processo penale, oppure

risulti dalla fuga, irreperibilità, latitanza dell'imprenditore.

- Corso di un procedimento civile. Competenza:

La domanda della liquidazione giudiziale deve essere presentata al tribunale del luogo in cui si trova la sede

legale, Se l'imprenditore ha sede principale all'estero e una seconda in Italia potrà essere dichiarata in

entrambi i paesi.

Il tribunale prima di accogliere o respingere la domanda della liquidazione giudiziale, deve effettuare una

serie di adempimenti:

- convoca il debitore e i creditori

- il ricorso il decreto sono le notificate al debitore, affinché egli sia messi in condizione di difendersi,

tra la data della notificazione dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a 15 giorni;

- fino a 7 giorni prima il debitore sarà consentito a presentare memorie e deposita documentali e

relazioni tecniche.

- Si dà così luogo a una vera e propria istruttoria pre liquidazione giudiziale volta ad accertare le

condizioni richieste.

L'istruttore ha può chiudersi con una decisione di rigetto con decreto o di accoglimento del ricorso con

sentenza, con la sentenza che apre la procedura e il tribunale:

- nomina il giudice delegato il curatore

- ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci delle scritture contabili

- assegna ai creditori e terzi il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande di

insinuazione al passivo di restituzione dei beni

- autorizza il curatore ad accedere ad una serie di banche dati

questa sentenza produce i propri effetti: per l'imprenditore dal giorno in cui è disposta in cancelleria, per i

creditori dal giorno in cui essa è notata presso l'ufficio del registro delle imprese.

Organi

Gli organi del fallimento sono il tribunale il giudice delegato, il curatore ed il comitato dei creditori.

Il tribunale e investito dell'intera procedura della liquidazione giudiziale, dalla dichiarazione alla chiusura,

compresa l'eventuale esdebitazione, compete al tribunale la nomina, la revoca e la sostituzione degli organi

della procedura, la decisione di tutte le controversie dei provvedimenti del giudice delegato.

Il giudice delegato oltre ad accertare i crediti e i diritti reali e personali vantati da terzi, esercita una funzione

di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura, riferisce al tribunale su ogni affare, emette

provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, convoca il curatore e il comitato dei creditori

ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Il curatore detiene l'amministrazione del patrimonio della liquidazione giudiziale, I reati di straordinaria

amministrazione, inoltre richiesto il requisito di professionalità per lo svolgimento della mansione, possono

assumere l'incarico gli avvocati, i dottori commercialisti e gli studi professionali associati, ma sono esclusi il

coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito.

Egli è considerato come un pubblico ufficiale e ai poteri attribuitogli dalla legge, i suoi adempimenti più

importanti sono:

- redigere l'inventario dei beni del fallito, ed entro 60 giorni predisporre il programma di liquidazione

giudiziale;

- entro 60 giorni dalla dichiarazione della liquidazione giudiziale deve presentare una relazione sulle

cause e sulle circostanze;

- ogni sei mesi deve redigere un rapporto riepilogativo delle attività svolte;

- deve depositare entro 10 giorni dall'incasso delle somme riscossa sul conto corrente intestato alla

procedura di liquidazione giudiziale, redigere un prospetto

- può nominare coadiutori e dei delegati.

Con il decreto legislativo del 2019, il curatore ha altri due poteri:

- convocare l'assemblea ordinaria dei soci;

- compiere gli atti e operazioni riguardanti la struttura e l'organizzazione della società.

Remunerazione: Il curatore ha diritto a un'integrazione del compenso, determinato in percentuale sull'attività

realizzato e sul passivo accertato.

Responsabilità: Il curatore deve tenere un registro informatico nel quale annotare giorno per giorno le

operazioni compiute, operando con la massima diligenza richiesta, esso può farsi aiutare da dei collaboratori

e può delegarli dalle operazioni, Il tribunale può revocare il curatore in ogni momento.

Il comitato di creditori è composto da tre o 5 membri, che devono rappresentare in maniera equilibrata la

quantità e la qualità del credito, questo equilibrio deve esserci anche in caso di sostituzione dei membri.

È un organo collegiale e deve essere convocato dal suo presidente e per la delibera vige il principio di

maggioranza. Esso detiene una funzione consultiva ma i suoi pareri non sono vincolanti, ma ad esempio il

curatore dovrà richiedere l'autorizzazione del comitato per compiere atti di straordinaria amministrazione.

Ha funzione di vigilanza sull'operato del curatore, possono ispezionare in qualunque tempo le scritture e

contabile e i documenti della procedura.

I componenti hanno responsabilità civile, e detengono il diritto al rimborso delle spese, ma non ad un

compenso. Effetti

Patrimoniali: Il principale effetto patrimoniale e lo spossessamento, la sentenza che dichiara la liquidazione

giudiziale priva l'imprenditore sia dell'amministrazione che della disponibilità dei suoi beni esistenti in quel

momento, sia quelli sopravvenuti anche casualmente durante la procedura, e tutti quei beni che sono nelle

mani dei terzi.

Sono esclusi quelli di natura strettamente personale, e dunque quelli per il sostentamento della propria

famiglia.

Dal lo spossessamento emergono due effetti:

- Tutti gli atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di liquidazione giudiziale sono inefficaci ma

validi rispetto ai creditori, sia i pagamenti eseguiti che quelli ricevuti.

- Tutte le formalità necessaria a rendere punibile i terzi si è compiuta e dopo la data della

dichiarazione di liquidazione giudiziale sono senza effetto.

Personali: il fallito ha l'obbligo di consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, quella

elettronica riguardante i rapporti personale e tutti gli oggetti beni, inoltre deve avvisare ogni cambiamento di

residenza domicilio per rendersi reperibile.

Processuali: Consistono nella perdita da parte del fallito della legittimazione a stare in giudizio;

Penali: i principali reati sono alla bancarotta fraudolenta la bancarotta semplice ed il ricorso abusivo al

credito. Effetti per i creditori:

Gli effetti della dichiarazione di liquidazione giudiziale per i creditori sono:

- la scadenza anticipata dei crediti pecuniari;

- per i creditori chirografari la stabilizzazione dei loro crediti

Da questa seconda conseguenza sono esentati solo creditori privilegiati, che già ricevono un trattamento di

favore.

I creditori durante la procedura hanno il diritto di compensare i loro eventuali debiti verso di fallito, in questo

modo il creditore anche senza essere privilegiato riesce a soddisfarti integralmente.

Inoltre i creditori a partire dalla data di apertura della liquidazione giudiziale hanno il divieto di intraprendere

o proseguire azioni esecutive e cautelari individuali, i creditori che abbiano acquisito un credito prima della

data di apertura dovranno limitarsi a presentare la domanda di ammissione allo stato di passivo diventando

così credito di concorrenti. Atti pregiudizievoli ai creditori:

La dichiarazione di liquidazione giudiziale è preceduta da un periodo più o meno lungo dove l'imprenditore

seppur in stato di insolvenza continua ad operare e ad avere rapporti con i terzi, questi atti possono divenire

inefficaci in maniera automatica o a seguito di una pronuncia giudiziale.

Sono automaticamente privi di effetto nei confronti del creditori solo gli atti a titolo gratuito che i pagamenti

anticipati.

La revoca giudiziale deriva da una pronuncia ad hoc e riguarda gli atti a titolo oneroso compiuti

dall'imprenditore prima della liquidazione giudiziale, si deve distinguere in atti normali e anormali.

Sono considerati anormali:

- gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite sorpassino oltre un quarto di ciò che è stato

promesso, come ad esempio una vendita a un prezzo rovinoso;

- gli atti estintivi di debiti attraverso mezzi non normali di pagamento, diversi dal denaro;

- i peni e le ipoteche volontarie costituiti per debiti non scaduti.

Sarà dovere del curatore di mostrare gli atti anormali, il terzo potrà sempre difendersi solamente se riuscirà a

dimostrare che non conosceva lo stato di insolvenza dell'imprenditore.

Sono invece considerati normali:

- gli atti a titolo oneroso venduti al prezzo giusto;

- i pagamenti di debiti e liquidi con mezzi normali;

- gli atti costitutivi dipende di ipoteca creati in maniera conforme.

Al curatore è consentito l'esperimento dell'azione revocatoria:

1. ordinaria: mira a ripristinare la garanzia patrimoniale;

2. concorsuale: presuppone l'esistenza di una situazione patologica già esistente che avrebbe già dovuto

comportare la dichiarazione di apertura della procedura.

Contratti pendenti

Contratti stipulati anteriormente alla sottoposizione della liquidazione giudiziale, ancora ineseguiti o non

compiutamente eseguiti. Di regola l'esecuzione di questi contratti rimane sospesa fino a quando il curatore

scelga di subentrare nel rapporto pendente al posto del debitore, ma potrà sempre scegliere di sciogliere il

vincolo contrattuale, viceversa se sceglierà di subentrare nel contratto dovrà pagare per intero i crediti

maturati.

Il curatore è obbligata ad eseguire il contratto in diversi casi, ma detiene sempre la facoltà di sciogliersi dal

contratto preliminare. La regola dalla sospensione dei rapporti pendenti subisce due deroghe: ci sono

contratti che in seguito all'apertura della liquidazione giudiziale si sciolgono e altri che proseguono:

. - Contratti che si sciolgono: tutti i contratti a carattere personale, dove abbia assunto un ruolo

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Publisher
A.A. 2023-2024
11 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher muciacio.lp di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cagliari o del prof Albero Picciau.