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Criminologia: uno sguardo d'insieme

Per comprendere il significato di criminologia si possono percorrere strade diverse. Si potrebbe partire dall’etimologia del termine crimen + logos = scienza che studia il crimine (o discorso intorno al crimine). Si tratta di un termine relativamente recente, che viene fatto risalire a un inventore ottocentesco, l'antropologo francese Paul Topinard, la cui opera è apparsa nel 1879. Un termine che poi pian piano si è infisso nel linguaggio comune ed in quello dei giuristi. Si deve all’italiano Raffaele Garofalo e alla sua opera “Criminologia” del 1885 la prima adozione del termine come titolo di un’opera scientifica.

Definizione dinamica e pragmatica

Tuttavia, questa prima modalità di definizione non appare soddisfacente. Si espone infatti alla ben nota fallacia logica consistente nell’utilizzare nel definiens un termine - il crimine - a sua volta bisognoso di definizione in quanto non immediatamente evidente nei suoi significati all'interlocutore profano. Si potrebbe quindi partire da una prospettiva dinamica, operativa, pragmatica di questa disciplina e quindi domandarsi più che cosa è la criminologia, che cosa significa fare criminologia, che cosa spinge a guardare ad essa e cosa ci si aspetta a sua volta dalla medesima. Definire la stessa (in quanto scienza empirica) attraverso l’esperienza che se ne ha ponendosi dal punto di vista di chi la esercita.

C’è d’altra parte una ragione più profonda per privilegiare una tale prospettiva legata al suo particolare oggetto: il crimine, concetto che non si sovrappone alla categoria giuridica del reato propria del diritto penale, ma che allo stesso tempo va oltre ciò di cui si occupano le scienze esatte (scienze naturalistiche). Il significato della nozione di crimine risulta fortemente innervato di componenti normative: esso dipende da un giudizio e dallo scopo che con tale attribuzione di significato persegue chi la compie.

Criminologia clinica e i suoi limiti

Caratteristica questa dimenticata dai cultori della criminologia clinica, ossia della disciplina che, applicandosi tradizionalmente allo studio delle cause del crimine nonché al trattamento e alla prevenzione della delinquenza, tendeva e tende ad analizzare la delinquenza come entità oggettiva non diversa da una patologia medica. Il criminologo clinico analizza infatti persone che sono state selezionate ed etichettate come delinquenti e molto spesso utilizza i risultati di tali analisi per fornire spiegazioni sulla delinquenza in generale. Esso commette così l’errore di far coincidere l’intera categoria dei delinquenti solo con quella che ha commesso un reato.

Quindi il punto di partenza per comprendere il significato della criminologia è chiedersi perché si fa criminologia (guardare allo scopo). Tale interrogativo affiora con particolare frequenza all’esterno di tale disciplina, ossia nel giurista che guarda alla criminologia in ragione dell’apporto di conoscenze empiriche che questa può fornire ai fini della risoluzione dei problemi che la prassi del diritto è destinata a incontrare. Giurista che può assumere le vesti sia del legislatore intento alla creazione di nuove norme, sia del giudice chiamato ad applicare le norme al caso concreto mediante la pronuncia di una sentenza.

Metafora con la medicina

Per rispondere al quesito di cui sopra si può ricorrere a una metafora. Si immaginano legislatore e giudice (quindi giuristi) chiamati a risolvere, per mezzo di strumenti normativi, i problemi della società. Quindi entrambi possono essere equiparati a due terapeuti che con diverse capacità e attitudini si pongono l’obiettivo di curare la comunità da certi suoi mali, sofferenze e disagi mediante il ricorso alla legge penale. E la cura apprestata dalla legge penale è assai particolare e diversa da quella fornita dagli altri rami dell’ordinamento giuridico. Difatti ciò che caratterizza la norma penale è la previsione di una sanzione appunto penale che si contraddistingue dalle altre per il carattere afflittivo della stessa che arriva a colpire valori fondamentali dell’individuo (libertà personale - anzi essendo l’unica che può arrivare a limitarla - dignità della persona - in forza dell’effetto stigmatizzante della pena ecc).

Quindi in una metafora con la medicina, il diritto penale pur proponendosi di curare dei mali sociali, finisce per provocare anche incisioni profonde sia nella società che nell’individuo non meno di un intervento chirurgico. Così Franz von Liszt definiva il diritto penale come arma a doppio taglio, che difende valori ma attraverso la lesione ad altri beni giuridici.

Ruolo della criminologia

La metafora spinge ad ulteriori osservazioni. Anche il diritto penale come il lavoro chirurgico dovrebbe intervenire come ultima risorsa e ancora il diritto penale ha un senso e presenta qualche prospettiva di successo in quanto si trovi di fronte a un problema ben localizzato. Difatti esso accerta e punisce responsabilità individuali ma è impotente di fronte a condotte di massa (non si possono condannare comportamenti pur offensivi di valori sociali posti in essere da un numero elevatissimo di soggetti o addirittura dalla stragrande maggioranza delle persone).

Ora tornando alla criminologia e continuando nella metafora: il chirurgo per poter correttamente operare necessita di una buona diagnosi. Ed ecco il ruolo della criminologia e del criminologo. Essi sono chiamati a fornire nei confronti del legislatore e del giudice una collaborazione diagnostica. Ciò attraverso due tipologie di indagini:

  • Descrittive (Criminodinamica) = studio del come del crimine in funzione repressiva rivolta quindi all’attività del giudice (studio delle varie forme di comportamento criminale, su come vengono commessi, frequenza nei diversi luoghi e tempi diversi, età, sesso e altre caratteristiche del delinquente, evoluzione della carriera criminale ecc).
  • Esplicative (Criminogenesi) = studio delle cause del crimine in funzione preventiva rivolta quindi all’attività del legislatore al fine di scegliere gli strumenti più idonei per rimuovere dette cause o per impedirne l’insorgere.

Criminologia come medicina sociale

Questa configurazione della criminologia come medicina sociale, chiamata a collaborare con altro tipo di medicina che è la chirurgia penale, si espone peraltro ad una serie di obiezioni connesse all’evoluzione che la scienza criminologica ha attraversato negli ultimi decenni. In particolare sembra evocare la dimensione “clinica” di questa disciplina della quale attualmente si denuncia la crisi proprio perché eccessivamente legata ad un ruolo eccessivamente ancillare rispetto alle scienze giuridiche (ruolo che la criminologia cerca di scrollarsi di dosso). Inoltre essa presuppone una serie di opzioni ideologiche (per cui dà per scontata l’esistenza di uno Stato, esistenza del diritto penale, che le norme penali siano utili alla società ecc.) condivise da talune criminologie ma sicuramente non da altre.

Tuttavia tale metafora utilizzata per spiegare il rapporto interdisciplinare tra criminologia e diritto penale conserva tutto il suo significato orientativo soprattutto dal punto di vista del giurista. E per questo ce se ne avvale per spiegare un altro aspetto che risulta particolarmente sorprendente soprattutto se guardato dalla visuale delle scienze giuridiche.

Caratteristiche multidisciplinari della criminologia

La criminologia è materia multidisciplinare e a questa caratteristica ha sempre corrisposto una pluralità di prospettive di inquadramento ed insegnamento che ha visto di volta in volta impegnati sociologi, psicologi, antropologi e giuristi. Allo stadio attuale la figura del criminologo risulta di difficile individuazione sebbene siano auspicabili spinte rivolte verso una sua autonoma affermazione. Marvin Wolfgang scrive che il criminologo è colui la cui preparazione e occupazione professionale sono caratterizzate “dall’inquadramento, studio e analisi scientifica dei fenomeni del crimine e del comportamento criminale”.

Quindi se ciò che caratterizza chi fa criminologia oltre all’oggetto (crimine) è il metodo (metodo scientifico) è comprensibile come essa costituisca il terreno comune a tutti coloro che nelle diverse prospettive siano interessati al crimine come “fenomeno” ossia nella sua dimensione empirica. Quindi la criminologia si presenta come scienza dei fatti che opera con metodi empirici la quale, avvalendosi dei metodi di diverse scienze naturali e sociali, può essere definita come area scientifica interdisciplinare.

Quindi si occupano di criminologia psicologi, sociologi, giuristi, politico-criminali e filosofi del diritto. Una posizione del tutto particolare è occupata dal giurista penale. Il penalista in qualche modo fa criminologia non appena ritenga di arricchire e integrare la prospettiva della propria disciplina normativa con la considerazione del dato empirico che in quanto pertinente al crimine diviene dato criminologico. Si parla da molti anni della indispensabilità di una collaborazione interdisciplinare tra diritto penale e criminologia questo perché in generale ogni scienza pone produce interrogativi cui essa non è in grado di rispondere e che spera altre scienze possono dare a essi risposta.

Ma tuttavia proprio il rapporto tra scienze sociali risulta essere quello più non riuscito e in particolare tra scienze giuridiche ed empirico-sociali. Ciò è prevalentemente riconducibile ad un atteggiamento di chiusura del giurista dovuta da una idea di arretratezza della criminologia e delle scienze empiriche in genere (a cui si devono aggiungere però anche pregiudizi interni alla stessa criminologia circa l’attendibilità delle metodologie di ricerca e la capacità di autodefinirsi scienza). Per guardare alla giurisprudenza italiana si può menzionare il tema della pericolosità sociale che il giudice è chiamato ad accertare in concreto in vari ambiti del diritto penale ed in particolare ai fini dell’applicazione delle misure di sicurezza. Tale giudizio in assenza di predeterminazione legislativa di sicuri indici di valutazione a causa delle chiusure nei confronti della perizia criminologica resterà così affidata all’intuizionismo e soggettivismo del giudice con conseguente ampliamento della sfera della sua discrezionalità.

Parte prima: la criminologia e il diritto penale

Capitolo 1: La criminalizzazione

Definizioni di criminologia

Mentre la definizione di diritto penale è definizione certa e sostanzialmente univoca (“parte del diritto pubblico che disciplina i fatti costituenti reato”), della criminologia viceversa esistono centinaia di definizioni diverse e pressoché tutte, più o meno, legittime, corrette e significative ancorché diversamente in grado di abbracciare pienamente l’oggetto di questa disciplina (questo perché ogni definizione rispecchia una precisa idea circa le caratteristiche ed il ruolo della criminologia stessa).

Una particolare definizione di criminologia che presenta in parte quella certezza che solitamente compete alle nozioni giuridiche è di Gunther Kaiser, uno dei più noti criminologi tedeschi contemporanei: “la criminologia è l’insieme ordinato delle conoscenze empiriche sul crimine, sul reo, sulla condotta socialmente deviante e sul controllo di tale condotta”. Una nozione che indica un oggetto particolarmente ampio della criminologia che rappresenta il punto di arrivo di una lunga e difficile evoluzione. In effetti lo stesso Kayser distingue tra una accezione ristretta (tradizionale) di criminologia ed una più ampia (evolutiva). La prima limita l’oggetto della criminologia all’indagine empirica sul crimine e sulla personalità dell’autore, la seconda si allarga a ricomprendere anche le conoscenze empirico-scientifiche relative ai mutamenti del concetti di crimine (criminalizzazione), alla lotta contro il crimine, al controllo delle altre forme di devianza sociale, nonché all’indagine sui meccanismi di controllo della polizia e della magistratura (si dice allora che oggetto della criminologia sono la genesi delle leggi, la loro violazione e le corrispondenti reazioni sociali).

Quantità e qualità della criminologia

Questi profili relativi all’oggetto della criminologia riguardano peraltro la componente quantitativa del concetto. Si potrebbe però guardare anche alla sua componente qualitativa o intensionale tale da connotare non tanto quello di cui la criminologia si occupa ma ciò che la criminologia è, ovvero ciò che caratterizza la criminologia rispetto ad altre discipline che con la criminologia paiono condividere proprio l’oggetto, come il diritto penale o la politica criminale. Ciò richiede di procedere ad una definizione cd. per genere e differenza. Quindi si definisce il genere di cui il “definiens” rappresenta una specie e poi si individua la differenza che distingue lo stesso dalle altre specie.

Si può prendere ad esempio la definizione Aristotelica di uomo come animale razionale. Quindi l’uomo è specie del genere animale che si distingue dalle altre specie in virtù della propria razionalità. Così allo stesso modo si può fare per la criminologia. Il genere o classe può essere identificato in quello delle scienze criminali intese come le discipline che in forma diversa si occupano primariamente del comportamento criminale. Tale genere può essere suddiviso in due specie o sottoclassi e cioè:

  • Scienze criminali normative o giuridiche (diritto penale, diritto processuale penale)
  • Scienze criminali non giuridiche o empiriche (criminologia, criminalistica, e le altre scienze collegate, ossia soprattutto la sociologia, antropologia, psichiatria, psicologia e etologia).

Quindi ciò che differenzia le due specie risiede fondamentalmente nella qualificazione della criminologia come scienza empirica, ossia scienza interessata ai fatti (come precisato anche nella definizione di Kayser che infatti fa riferimento ad un “insieme ordinato di conoscenze empiriche”). La scienza del diritto penale è detta scienza normativa invece in quanto prima di tutto interessata alle norme che disciplinano quel medesimo oggetto (fatto criminale) e che è assunto nella prospettiva penalistica come reato. Essa ha il compito di interpretare tali norme al fine di ricavare una serie di principi che a sua volta la orienteranno nella applicazione delle disposizioni penali.

Distanza tra diritto penale e criminologia

Se ci si limitasse alla definizione qualitativa di cui sopra, la differenza tra criminologia e diritto penale sarebbe riconducibile esclusivamente al dualismo norma-empiria, e quindi si tratterebbe di scienze che si occupano dello stesso oggetto ma che si differenziano solo per il modo (angolo prospettico) con le quali queste cose verrebbero esaminate. Se però non ci limitiamo a guardare al confronto nei termini statici indicati dalla definizione ma bensì in modo dinamico guardando ai loro metodi di ricerca, al loro “fare”, tale apparente comunanza è destinata a dissolversi o quantomeno a ridimensionarsi. Ciò dipende non solo dalla diversificazione di linguaggio ma anche di metodi e interessi.

Analizziamo quindi alcuni primi indizi rivelatori delle non poche difficoltà che caratterizzano solitamente ogni tentativo di avvicinamento del diritto penale al versante empirico o criminologico. Si tratta generalmente di motivi di tipo culturale e pragmatico prima che metodologico o teorico quelli che sono all’origine della incomunicabilità tra le due scienze. (Il libro si sofferma prima su questi e poi procederà ad analizzare quelli di natura metodologica-operativa).

Considerando che c’è una certa unanimità nel sottolineare la necessità di una collaborazione tra diritto penale e criminologia, le difficoltà relative più che sul piano teorico emergono su quello operativo, cioè a livello di prassi giuridica quando il giurista si trova nella necessità di impostare il confronto. Per molto tempo invece il rapporto tra le due scienze è stato improntato ad una netta separazione. Per molto tempo cioè le scienze normative la dimensione empirica altro non rappresentava che l’oggetto di disciplina e valutazione sicché “la realtà traeva dalla norma la sua valutazione e la norma non traeva nulla dalla realtà”.

Solo più tardi grazie alle intuizioni di Stammler e von Liszt si tende a superare un siffatto dualismo metodologico approdando ad una realtà non ridotta a mero fatto ma impregnata di componenti valutative e all’idea di una norma che da tale realtà risulta a sua volta determinata. Ne consegue che la considerazione della realtà empirica sia componente necessaria della stessa interpretazione della legge (“senza riferimento alla realtà la norma non può essere compresa”). Una visione questa che però ha tardato a penetrare nelle teorie del diritto penale (es nella teoria del bene giuridico) per le quali la realtà viene tuttora presa in considerazione come mero oggetto di disciplina e valutazione.

Indirizzo tecnico-giuridico nel diritto penale

Si può guardare a questo punto un po’ anche alla storia del diritto penale italiano. Essa è stata caratterizzata per decenni da un processo regressivo nell’integrazione tra diritto penale e scienze sociali in larga misura imputabile all’affermarsi dell’indirizzo tecnico-giuridico, il cui manifesto programmatico viene identificato nella prolusione tenuta da Arturo Rocco presso l’Università di Sassari il 15 Gennaio 1910. In esso sollecitava la scienza del diritto penale a limitare il proprio studio al delitto e alla pena sotto il lato puramente giuridico, cioè come fatti giuridici di cui uno è la causa e l’altro l’effetto demandando alle altre scienze (antropologia e sociologia criminale) il compito di estudiarli come fatto indiv.

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher cortocircuito2 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Criminologia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Palazzo Francesco.
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