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Criminologia: l'Immane Concretezza

Parte prima: la criminologia e il diritto penale

La criminalizzazione

Le definizioni della criminologia riguardano la parte del diritto pubblico che disciplina fatti costituenti reato. Prevede i singoli fatti criminosi e le relative conseguenze giuridiche, nonché i principi generali che spiegano e regolano gli uni e le altre. Esistono centinaia, forse migliaia di definizioni diverse. Ciò che conta è riflettere sul dato fondamentale che ci si presenta di volta in volta che poniamo a raffronto il "di qua" e il "di là" dello spartiacque che corre tra diritto penale e criminologia, tra scienza giuridica e scienza empirica del crimine. La scienza giuridica ha spesso reagito alla metamorfosi della criminologia mettendo in opera varie tecniche di immobilizzazione, destinate ad avere sempre meno successo.

Definizione di Gunther Kaiser (uno dei più noti criminologi tedeschi): insieme ordinato delle conoscenze empiriche sul crimine, sul reo, sulla condotta socialmente deviante e sul controllo di tale condotta. Lo stesso Kaiser distingue tra un’accezione ristretta tradizionale della criminologia e una più ampia, evolutiva. La prima limita l’oggetto della criminologia all’indagine empirica sul crimine e la personalità dell’autore, la seconda si allarga fino a ricomprendere anche le conoscenze empirico-scientifiche relative ai mutamenti del concetto di crimine, alla lotta contro il crimine, al controllo delle altre forme di devianza sociale nonché all’indagine sui meccanismi di controllo della polizia e della magistratura; si dice allora che oggetto della criminologia sono la "genesi delle leggi, la loro violazione e le corrispondenti reazioni sociali".

Si tratta di una componente di grande rilievo della definizione, specie nella prospettiva del giurista: da essa infatti deriva che l’attività di produzione e applicazione delle norme sia risolutamente posta sotto la lente di un soggetto estraneo e diverso, per formazione e vocazione scientifiche. Questi profili, relativi all’oggetto della criminologia, riguardano peraltro la componente quantitativa, l’estensione del concetto. In merito alla componente qualitativa, per usare un concetto della logica, la componente intensionale tale da connotare ciò che la criminologia è, ovvero ciò che caratterizza la criminologia stessa rispetto alle altre discipline come diritto penale e politica criminale.

Una definizione connotativa viene anche detta "per genere e differenza" dove specie e genere sono termini relativi nel senso che una stessa classe può essere un genere in relazione alle proprie sottoclassi e una specie in relazione a una classe più larga di cui sia sottoclasse. Il genere in cui la criminologia è sussumibile potrebbe essere quello delle scienze criminali, intese come discipline che in forma diversa si occupano primariamente del comportamento criminale. Un genere o classe suddiviso in due specie o sottoclassi, quello delle scienze criminali normative o giuridiche (es. diritto penale) e quello delle scienze criminali non giuridiche o empiriche (criminologia).

Ciò che differenzia queste due sottoclassi sembrerebbe localizzabile nella definizione di Kaiser dove la criminologia viene detta "un insieme ordinato di conoscenze empiriche". È dunque una scienza interessata all’empiria, ossia prima di tutto ai fatti, nonché al crimine come fenomeno, come oggetto di esperienza, mentre la scienza del diritto penale, ad esempio, è scienza normativa perché interessata alle norme e al fatto come reato.

Radici culturali e storiche della distanza tra diritto penale e criminologia

Premessa. Cerchiamo di soffermarci su alcuni indizi rivelatori del disagio reale e delle non poche difficoltà che caratterizzano solitamente ogni sforzo di avvicinamento dell’ambito giuridico penale al versante empirico-sociale o criminologico. Le difficoltà del rapporto interdisciplinare si manifestano nella prassi del lavoro giuridico, dove questo si trovi nella necessità di impostare un confronto con l’oggetto della criminologia.

Tradizionale nelle scienze giuridiche è stato a lungo un modello di rapporti con le scienze empiriche improntato alla netta separazione di campi: da una parte la concentrazione sul dover essere, dall’altra una esclusiva competenza sull’essere. Per le scienze normative la dimensione empirica non rappresentava altro che l’oggetto di disciplina e valutazione, sicché la strada da percorrere per la comprensione della scienza giuridica era a senso unico: la realtà traeva dalla norma la sua valutazione, la norma non traeva nulla dalla realtà. Solo in seguito si approda alla visione di una realtà non ridotta a mero fatto, ma impregnata di componenti valutative la considerazione della realtà empirica è componente necessaria della stessa interpretazione della legge.

Indirizzo tecnico-giuridico nella scienza del diritto penale

Storia del diritto penale italiano: il processo regressivo nell’integrazione tra diritto penale e scienze sociali è imputabile all’affermarsi dell’indirizzo tecnico-giuridico, di cui manifesto programmatico la prolusione sassarese di Arturo Rocco, 15/01/1910, dove si sollecitava il diritto penale a limitare il proprio studio al lato puramente giuridico, lasciando all’antropologia il dovere di studiarli come fatto sociale e individuale. Un tale indirizzo era fondamentalmente corretto: problemi maggiori è capire quando è utile la collaborazione con la criminologia e soprattutto qual è il punto in cui l’avvalersene risulta indispensabile per la risoluzione dei problemi normativi.

Di fatto però l’affermarsi del metodo tecnico-giuridico ha propiziato una chiusura del diritto penale di segno ideologicamente conservatore e una sterilizzazione politica del diritto punitivo.

La formazione del giurista

Il giurista, assuma egli la veste del pubblico ministero, dell’avvocato o del giudice, nella sua interazione con le parti del processo fa esperienze, impara e, specie dopo pratica professionale pluriennale, integra la propria conoscenza delle norme con una conoscenza della realtà cui queste norme vengono applicate. La criminologia scompare dietro la dogmatica penale. Si tratta di uno squilibrio tra conoscenze normative ed empiriche. Le lacune nella formazione del giurista si fanno sentire nelle figure del legislatore e del giudice: entrambi dovrebbero avvertire il bisogno di cognizioni empiriche. Alle caratteristiche della situazione concreta è possibile accedere solo attraverso l’osservazione. Si tratta in sostanza della corposa componente della motivazione "in fatto" non meno decisiva e centrale di quella "in diritto".

Il canale di immissione delle conoscenze empiriche nella trama argomentativa delle sentenze è la valutazione delle prove e in particolare i criteri adottati per operare detta valutazione, non di rado costituiti da generalizzazioni tratte dall’esperienza. Nel caso della valutazione della prova indiziaria, poi, potranno risultare disattesi gli stessi equilibri posti dalla legge per la sua valutazione specialmente dove venga a mancare il carattere di gravità ossia l’atto di fondatezza delle massime di esperienza utilizzate per le relative inferenze. A testimoniare una tale lacuna nella formazione del giurista potrebbe bastare la lettura di certe sentenze. Si è soliti distinguere tra massime di esperienza e mere congetture, proprio in base alla considerazione che solo nelle prime e non anche nelle seconde i dati pertinenti sono stati sottoposti a verifica empirica.

Discrasie tra dottrina e giurisprudenza penali

La giurisprudenza viene innanzitutto tacciata dalla dottrina di un’eccessiva tendenza a tagliar corto su importanti distinguo dogmatici, esautorando gli studiosi del diritto penale di un ruolo giocato proprio sul filo di tali sottili differenze. Soprattutto al mondo giudiziario, il versante scientifico imputa una inclinazione a comprimere con eccessiva disinvoltura le garanzie e ciò in vista di un’esigenza primaria di tutela dei beni giuridici. Ai fini del superamento della incomunicabilità tra teoria e prassi si suggeriva soprattutto un sollecito adeguamento del sistema positivo al quadro costituzionale attraverso un lavoro di riforma. Molte delle ragioni di incomprensione tra dottrina e giurisprudenza sono da addebitare più al legislatore che a una cattiva volontà dei due versanti. Viene anche in rilievo la preoccupazione della giurisprudenza di soddisfare anche le esigenze di semplificazione probatoria.

Apertura all’empiria per il penalista può voler dire scoperchiare e mettere il naso nella pentola del come e perché il magistrato perviene alle sue scelte in quanto condizionato e fuorviato da una fatale inattualità del diritto positivo rispetto al diverso significato empirico-sociale e culturale che i fenomeni criminali sono venuti assumendo dopo che il legislatore ha operato le sue scelte normative. Le sofferenze applicative vissute dalla giurisprudenza sono da ricondurre almeno in parte a un’artificialità dei dati testuali.

Spirito scientifico e orientamento alle conseguenze

Si è additata in dottrina la necessità che, dal contatto tra legislazione penale e scienze giuridiche si passi ad apprestare una metodologia capace di canalizzare tale contatto su una serie di obiettivi specifici e coordinati. Si richiede anche al giurista uno sciogliersi di quella sua rigidità. Il penalista poi, in particolare, appare ancor più sospinto verso un’ermetica chiusura. Come insegna ogni manuale di diritto penale per poter ricondurre il caso singolo nella fattispecie incriminatrice generale ed astratta occorre selezionare le caratteristiche giuridicamente rilevanti dell’accadimento concreto e individuare il significato e la portata della legge da applicare (interpretazione della legge penale).

Leggi, modelli, teorie e paradigmi generali paiono preservati dal pericolo di imporsi con troppa violenza alla concretezza della realtà grazie all’esigenza che si formino attraverso un metodo scientifico. L’antidoto culturale sembra quello di fare proprio l’abito mentale, lo spirito scientifico, che è una modalità di pensiero ben diversa da quello che è stato detto il senso comune, che è realistico e pragmatico, non separa le cose dall’affettività con cui le pulsioni lo investono. Lo spirito scientifico invece è il risultato di un’astrazione e di un’emancipazione.

Si rilevava recentemente come gli interventi nel campo del controllo del crimine siano spesso fallimentari in assenza di una reale e approfondita verifica scientifica della loro efficacia, per effetto dell’ingenuità con cui si crede che emanata una legge questa venga applicata in modo conforme agli scopi avuti di mira. La base di un tale assetto è stata individuata soprattutto nella preoccupazione per le conseguenze nel mondo dei fatti delle scelte maturate nel mondo delle norme: la giustezza delle decisioni viene fatta dipendere anche dalla verifica che esse producano conseguenze favorevoli o evitino quelle sfavorevoli.

Crimine, criminalità e criminalizzazione

Inizialmente si è assunta come definizione della criminologia una definizione che sembrava accomunare questa disciplina alla scienza del diritto penale in forza dell’identità dell’oggetto: discipline che in forma diversa si occupano del comportamento criminale. La differenza sembra localizzarsi nella connotazione, nell’essenza, rispettivamente empirica e normativa delle due aree. Le difficoltà dei rapporti tra diritto penale e criminologia si manifestano già nella distinzione tra crimine e reato, gli oggetti rispettivi della criminologia e del diritto penale.

Riferimenti normativi:

  • Art. 1 c.p. nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.
  • Art. 25 comma 2-3 cost (principio di legalità): nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Nell’enunciazione del principio di legalità risultano ben distinti i fatti in generale e quei fatti che vengono scelti dal legislatore per essere qualificati come penalmente rilevanti, come reati appunto. La distinzione tra reato e crimine segnala innanzitutto una diversità di estensione. Si deve considerare il rilievo che, nella determinazione del campo di ricerca della criminologia assume il concetto di criminalità, intesa come il numero complessivo delle azioni o omissioni punibili in un tempo e in un luogo determinati. Questa nozione assume connotati ben distinti rispetto a quella di reato: a differenza di questo, che si riferisce al fatto punibile di un soggetto determinato, la criminalità caratterizza il comportamento criminale come fenomeno sociale e dunque come oggetto di studio delle scienze sociali. Essa non si esaurisce nel totale statico dei singoli fatti criminali.

Le caratteristiche comunemente prese in considerazione nella descrizione di una tale aggregazione di comportamenti sono in particolare:

  • Lo spazio e il tempo: distribuzione nazionale, regionale o locale degli illeciti in un determinato periodo.
  • La dimensione: totale di tutte le violazioni.
  • La struttura: differenze tra livelli di gravità o forme di manifestazione del reato e tipologie o gruppi di delitti.
  • L’andamento: evoluzione della criminalità totale o di parte di essa entro determinati periodi di tempo.

Nei testi di diritto penale non si confonde il crimine con il reato mentre nei testi di criminologia sì. Il legislatore fa una scelta, una decisione di criminalizzazione: è il legislatore e in generale l’organizzazione statuale della società a scegliere quali comportamenti socialmente dannosi debbano essere qualificati come reati. La consapevolezza dell’esistenza di una scelta siffatta costituisce il più formidabile fattore di destabilizzazione di quella comunanza di materia tra il diritto penale e la criminologia.

La scelta di criminalizzazione operata dal legislatore, la cosiddetta criminalizzazione in astratto è il primo snodo attraverso il quale la realtà del crimine viene costituita o costruita. Ad essa seguiranno altri stadi, parimenti costitutivi, che si localizzeranno nella cosiddetta criminalizzazione in concreto: qui le decisioni non competeranno più al legislatore ma ad altri soggetti, la polizia, le procure, i giudici di merito e quelli di cassazione. La distinzione tra l’astratto e il concreto viene quindi fatta tendenzialmente corrispondere alla tipologia di soggetti istituzionali rispettivamente coinvolti nelle relative decisioni. Si può guardarla anche da un altro angolo: alla criminalizzazione in concreto potrebbero essere ricondotte tutte quelle decisioni anche di pertinenza dello stesso legislatore che determinino uno scarto tra quanto qualificato come illecito dalle previsioni normative astratte e quanto effettivamente punito o necessario da punire.

Inquadramento oggettivo della criminalizzazione. Può essere posto in correlazione con il concetto penalistico di punibilità. Nell’elemento di punibilità si è identificata proprio la possibilità di provvedere a un inquadramento unitario di fenomeni tra loro anche molto diversi ma accomunati dall’idea che la normale connessione tra commissione di un fatto antigiuridico e colpevole e applicazione della pena può essere spezzata dall’irrompere di fattori contemporanei o successivi alla commissione del fatto che rendano inopportuna la pena. Alcune condizioni possono fondare o escludere l’opportunità di punire (opportunità a volte già operata dal legislatore, a volte affidata alla discrezionalità del giudice).

Nella visione soggettiva la norma giuridica vede accentuata la sua caratteristica di imperativo nei confronti sia dei consociati ma anche delle agenzie di controllo. Nella visione oggettiva invece si ha la scelta di rinunciare per ragioni di opportunità alla punizione; non è l’imperativo a essere deluso ma la coerenza di questo giudizio diventa problematica.

Un ulteriore valore aggiunto della distinzione tra piani di criminalizzazione è la contrapposizione tra una concezione di norma penale come imperativo (il legislatore impone la sua volontà) e un’altra concezione che vi ravvisa invece soprattutto un giudizio di valore (ordinamento come insieme di giudizi di valore sulla base dei quali si differenziano comportamenti giuridici e antigiuridici). Si ravvisa un "codice di secondo livello" tale da modificare e deformare in modo latente l’applicazione del codice ufficiale delle regole penali. Si parla di depenalizzazione prasseologica o fattuale, il codice occulto da un risultato di esclusione della pena nei confronti di una serie di comportamenti criminosi tramite depenalizzazione o decriminalizzazione legale. Si ha però così la criminalità nascosta (o cifra oscura), deficit della conoscenza ufficiale, insieme dei reati commessi ma non registrati.

Esempio di selettività della criminalizzazione in astratto

Nel rapporto pubblicato dal comitato governativo britannico Wolfenden nel 1957 si propose la depenalizzazione degli atti di omosessualità tra adulti consenzienti allora previsti come reati, sul rilievo che il diritto penale non dovesse ingerirsi nella vita privata degli individui se non per quanti necessario. Si erano manifestate due posizioni distinte:

  • Per il giurista Devlin il diritto penale avrebbe dovuto anche regolare la morale privata.
  • Per il filosofo del diritto Hart il diritto penale doveva servire alla punizione di fatti dannosi, restando estraneo alla finalità del rafforzamento morale.

La problematicità della questione emerge laddove nel medesimo contesto si rileva l’incapacità di fornire criteri per l’individuazione del comportamento da penalizzare.

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Novadelia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Criminologia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Scienze giuridiche Prof.
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