CRIMINOLOGIA - L’IMMANE CONCRETEZZA
PARTE PRIMA – LA CRIMINOLOGIA E IL DIRITTO PENALE
1- LA CRIMINALIZZAZIONE
Le definizioni della criminologia
parte del diritto pubblico che disciplina fatti costituenti reato. Prevede i singoli fatti criminosi e le relative conseguenze
Diritto penale
giuridiche, nonché i principi generali che spiegano e regolano gli uni e le altre.
esistono centinaia, forse migliaia di definizioni diverse. Ciò che conta è riflettere sul dato fondamentale che ci si presenta
Criminologia
di volta in volta che poniamo a raffronto il “di qua” e il “di là” dello spartiacque che corre tra diritto penale e criminologia, tra scienza
giuridica e scienza empirica del crimine. La scienza giuridica ha spesso reagito alla metamorfosi della criminologia mettendo in opera
varie tecniche di immobilizzazione, destinate ad avere sempre meno successo.
Definizione di Gunther Kaiser (uno dei più noti criminologi tedeschi) insieme ordinato delle conoscenze empiriche sul crimine, su reo,
sulla condotta socialmente deviante e sul controllo di tale condotta. Lo stesso Kaiser distingue tra un’accezione ristretta tradizionale, della
criminologia e una più ampia, evolutiva. La prima limita l’oggetto della criminologia all’indagine empirica sul crimine e la personalità
dell’autore, la seconda si allarga fino a ricomprendere anche le conoscenze empirico-scientifiche relative ai mutamenti del concetto di
crimine, alla lotta contro il crimine, al controllo delle altre forme di devianza sociale nonché all’indagine sui meccanismi di controllo della
polizia e della magistratura; si dice allora che oggetto della criminologia sono la “genesi delle leggi, la loro violazione e le corrispondenti
reazioni sociali”. Si tratta di una componente di grande rilievo della definizione, specie nella prospettiva del giurista: da essa infatti deriva
che l’attività di produzione e applicazione delle norme sia risolutamente posta sotto la lente di un soggetto estraneo e diverso, per
formazione e vocazione scientifiche. Questi profili, relativi all’oggetto della criminologia, riguardano peraltro la componente quantitativa,
l’estensione del concetto. In merito alla componente qualitativa, per usare un concetto della logica, la componente intensionale tale da
connotare ciò che la criminologia è, ovvero ciò che caratterizza la criminologia stessa rispetto alle altre discipline come diritto penale e
politica criminale. Una definizione connotativa viene anche detta “per genere e differenza” dove specie e genere sono termini relativi nel
senso che una stessa classe può essere un genere in relazione alle proprie sottoclassi e una specie in relazione a una classe più larga di
cui sia sottoclasse. Il genere in cui la criminologia è sussumibile potrebbe essere quello delle scienze criminali, intese come discipline che
in forma diversa si occupano primariamente del comportamento criminale. Un genere o classe suddiviso in due specie o sottoclassi,
quello delle scienze criminali normative o giuridiche (es. diritto penale) e quello delle scienze criminali non giuridiche o empiriche
(criminologia). Ciò che differenzia queste due sottoclassi sembrerebbe localizzabile nella definizione di Kaiser dove la criminologia viene
detta “un insieme ordinato di conoscenze empiriche” è dunque una scienza interessata all’empiria, ossia prima di tutto ai fatti, nonché
al crimine come fenomeno, come oggetto di esperienza, mentre la scienza del diritto penale, ad esempio, è scienza normativa perché
interessata alle norme e al fatto come reato.
Alcune radici culturali e storiche della distanza tra diritto penale e criminologia. Premessa.
Cerchiamo di soffermarci su alcuni indizi rivelatori del disagio reale e delle non poche difficoltà che caratterizzano solitamente ogni sforzo
di avvicinamento dell’ambito giuridico penale al versante empirico-sociale o criminologico. Le difficoltà del rapporto interdisciplinare si
manifestano nella prassi del lavoro giuridico, dove questo si trovi nella necessità di impostare un confronto con l’oggetto della criminologia.
Tradizionale nelle scienze giuridiche è stato a lungo un modello di rapporti con le scienze empiriche improntato alla netta separazione di
campi: da una parte la concentrazione sul dover essere, dall’altra una esclusiva competenza sull’essere. Per le scienze normative la
dimensione empirica non rappresentava altro che l’oggetto di disciplina e valutazione, sicché la strada da percorrere per la comprensione
della scienza giuridica era a senso unico: la realtà traeva dalla norma la sua valutazione, la norma non traeva nulla dalla realtà. Solo in
seguito si approda alla visione di una realtà non ridotta a mero fatto, ma impregnata di componenti valutative la considerazione della
realtà empirica è componente necessaria della stessa interpretazione della legge.
L’indirizzo tecnico-giuridico nella scienza del diritto penale
Storia del diritto penale italiano: il processo regressivo nell’integrazione tra diritto penale e scienze sociali è imputabile all’affermarsi
dell’indirizzo tecnico-giuridico, di cui manifesto programmatico la prolusione sassarese di Arturo Rocco, 15/01/1910, dove si sollecitava il
diritto penale a limitare il proprio studia al lato puramente giuridico, lasciando all’antropologia il dovere di studiarli come fatto sociale e
individuale. Un tale indirizzo era fondamentalmente corretto: problemi maggiori è capire quando è utile la collaborazione con la
criminologia e soprattutto qual è il punto in cui l’avvalersene risulta indispensabile per la risoluzione dei problemi normativi.
Di fatto però l’affermarsi del metodo tecnico-giuridico ha propiziato una chiusura del diritto penale di segno ideologicamente conservatore
e una sterilizzazione politica del diritto punitivo.
La formazione del giurista
Il giurista, assuma egli la veste del pubblico ministero, dell’avvocato o del giudice, nella sua interazione con le parti de processo fa
esperienze, impara e, specie dopo pratica professionale pluriennale, integra la propria conoscenza delle norme con una conoscenza della
realtà cui queste norme vengono applicate. La criminologia scompare dietro la dogmatica penale. Si tratta di uno squilibrio tra conoscenze
normative ed empiriche. Le lacune nella formazione del giurista si fanno sentire nelle figure del legislatore e del giudice: entrambi
dovrebbero avvertire il bisogno di cognizioni empiriche. Alle caratteristiche della situazione concreta è possibile accedere solo attraverso
l’osservazione. Si tratta in sostanza della corposa componente della motivazione “in fatto” non meno decisiva e centrale di quella “in
diritto”. Il canale di immissione delle conoscenze empiriche nella trama argomentativa delle sentenze è la valutazione delle prove e in
particolare i criteri adottati per operare detta valutazione, non di rado costituiti da generalizzazioni tratte dall’esperienza. Nel caso della
valutazione della prova indiziaria, poi, potranno risultare disattesi gli stessi equilibri posti dalla legge per la sua valutazione specialmente
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dove venga a mancare il carattere di gravità ossia l’atto di fondatezza delle massime di esperienza utilizzate per le relative inferenze. A
testimoniare una tale lacuna nella formazione del giurista potrebbe bastare la lettura di certe sentenze. Si è soliti distinguere tra massime
di esperienza e mere congetture, proprio in base alla considerazione che solo nelle prime e non anche nelle seconde i dati pertinenti sono
stati sottoposti a verifica empirica.
Le discrasie tra dottrina e giurisprudenza penali
La giurisprudenza viene innanzitutto tacciata dalla dottrina di un’eccessiva tendenza a tagliar corto su importanti distinguo dogmatici,
esautorando gli studiosi del diritto penale di un ruolo giocato proprio sul filo di tali sottili differenze. Soprattutto al mondo giudiziario, il
versante scientifico imputa una inclinazione a comprimere con eccessiva disinvoltura le garanzie e ciò in vista di un’esigenza primaria di
tutela dei beni giuridici. Ai fini del superamento della incomunicabilità tra teoria e prassi si suggeriva soprattutto un sollecito adeguamento
del sistema positivo al quadro costituzionale attraverso un lavoro di riforma. Molte delle ragioni di incomprensione tra dottrina e
giurisprudenza sono da addebitare più al legislatore che a una cattiva volontà dei due versanti. Viene anche in rilievo la preoccupazione
della giurisprudenza di soddisfare anche le esigenze di semplificazione probatoria. Apertura all’empiria per il penalista può voler dire
scoperchiare e mettere il naso nella pentola del come e perché il magistrato perviene alle sue scelte in quanto condizionato e fuorviato da
una fatale inattualità del diritto positivo rispetto al diverso significato empirico-sociale e culturale che i fenomeni criminali sono venuti
assumendo dopo che il legislatore ha operato le sue scelte normative. Le sofferenze applicative vissute dalla giurisprudenza sono da
ricondurre almeno in parte a un’artificialità dei dati testuali.
Spirito scientifico e orientamento alle conseguenze come condizione per un avvicinamento tra le scienze giuridiche ed
empiriche
Si è additata in dottrina la necessità che, dal contatto tra legislazione penale e scienze giuridiche si passi ad apprestare una metodologia
capace di canalizzare tale contatto su una serie di obiettivi specifici e coordinati. Si richiede anche al giurista uno sciogliersi di quella sua
rigidità. Il penalista poi, in particolare, appare ancor più sospinto verso un’ermetica chiusura. Come insegna ogni manuale di diritto penale
per poter ricondurre il caso singolo nella fattispecie incriminatrice generale ed astratta occorre selezionare le caratteristiche giuridicamente
rilevanti dell’accadimento concreto e individuare il significato e la portata della legge da applicare (interpretazione della legge penale).
Leggi, modelli, teorie e paradigmi generali paiono preservati dal pericolo di imporsi con troppa violenza alla concretezza della realtà grazie
all’esigenza che si formino attraverso un metodo scientifico. L’antidoto culturale sembra quello di fare proprio l’abito mentale, lo spirito
scientifico, che è una modalità di pensiero ben diversa da quello che è stato detto il senso comune, che è realistico e pragmatico, non
separa le cose dall’affettività con cui le pulsioni lo investono. Lo spirito scientifico invece è il risultato di un’astrazione e di un
emancipazione. Si rilevava recentemente come gli interventi nel campo del controllo del crimine siano spesso fallimentari in assenza di
una reale e approfondita verifica scientifica della loro efficacia, per effetto dell’ingenuità con cui si crede che emanata una legge questa
venga applicata in modo conforme agli scopi avuti di mira. La base di un tale assetto è stata individuata soprattutto nella preoccupazione
per le conseguenze nel mondo dei fatti delle scelte maturate nel mondo delle norme: la giustezza delle decisioni viene fatta dipendere
anche dalla verifica che esse producano conseguenze favorevoli o evitino quelle sfavorevoli.
Crimine, criminalità e criminalizzazione
Inizialmente si è assunta come definizione della criminologia una definizione che sembrava accomunare questa disciplina alla scienza del
diritto penale in forza dell’identità dell’oggetto: discipline che in forma diversa si occupano del comportamento criminale. La differenza
sembra localizzarsi nella connotazione, nell’essenza, rispettivamente empirica e normativa delle due aree. Le difficoltà dei rapporti tra
diritto penale e criminologia si manifestano già nella distinzione tra crimine e reato, gli oggetti rispettivi della criminologia e del diritto
penale. Riferimenti normativi:
** Art. 1 c.p. nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che
non siano da essa stabilite
** Art. 25 comma 2-3 cost (principio di legalità) nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima
del fatto commesso. nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge
Nell’enunciazione del principio di legalità risultano ben distinti i fatti in generale e quei fatti che vengono scelti dal legislatore per essere
qualificati come penalmente rilevanti, come reati appunto. La distinzione tra reato e crimine segnala innanzitutto una diversità di
estensione. Si deve considerare il rilievo che, nella determinazione del campo di ricerca della criminologia assume il concetto di
criminalità, intesa come il numero complessivo delle azioni o omissioni punibili in un tempo e in un luogo determinati. Questa nozione
assume connotati ben distinti rispetto a quella di reato: a differenza di questo, che si riferisce al fatto punibile di un soggetto determinato,
la criminalità caratterizza il comportamento criminale come fenomeno sociale e dunque come oggetto di studio delle scienze sociali. Essa
non si esaurisce nel totale statico dei singoli fatti criminali. Le caratteristiche comunemente prese in considerazione nella descrizione di
una tale aggregazione di comportamenti sono in particolare:
lo spazio e il tempo: distribuzione nazionale, regionale o locale degli illeciti in un determinato periodo
la dimensione: totale di tutte le violazioni
la struttura: differenze tra livelli di gravità o forme di manifestazione del reato e tipologie o gruppi di delitti
l’andamento: evoluzione della criminalità totale o di parte di essa entro determinati periodi di tempo
Nei testi di diritto penale non si confonde il crimine con il reato mentre nei testi di criminologia sì. Il legislatore fa una scelta, una decisione
di criminalizzazione: è il legislatore e in generale l’organizzazione statuale della società a scegliere quali comportamenti socialmente
dannosi debbano essere qualificati come reati. La consapevolezza dell’esistenza di una scelta siffatta costituisce il più formidabile fattore
di destabilizzazione di quella comunanza di materia tra il diritto penale e la criminologia. La scelta di criminalizzazione operata dal
legislatore, la cosiddetta criminalizzazione in astratto è il primo snodo attraverso il quale la realtà del crimine viene costituita o costruita.
Ad essa seguiranno altri stadi, parimenti costitutivi, che si localizzeranno nella cosiddetta criminalizzazione in concreto: qui le decisioni
non competeranno più al legislatore ma ad altri soggetti, la polizia, le procure, i giudici di merito e quelli di cassazione. La distinzione tra
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l’astratto e il concreto viene quindi fatta tendenzialmente corrispondere alla tipologia di soggetti istituzionali rispettivamente coinvolti nelle
relative decisioni. Si può guardarla anche da un altro angolo: alla criminalizzazione in concreto potrebbero essere ricondotte tutte quelle
decisioni anche di pertinenza dello stesso legislatore che determinino uno scarto tra quanto qualificato come illecito dalle previsioni
normative astratte e quanto effettivamente punito o necessario da punire inquadramento oggettivo della criminalizzazione. Può essere
posto in correlazione con il concetto penalistico di punibilità. Nell’elemento di punibilità si è identificata proprio la possibilità di provvedere a
un inquadramento unitario di fenomeni tra loro anche molto diversi ma accomunati dall’idea che la normale connessione tra commissione
di un fatto antigiuridico e colpevole e applicazione della pena può essere spezzata dall’irrompere di fattori contemporanei o successivi alla
commissione del fatto che rendano inopportuna la pena alcune condizioni possono fondare o escludere l’opportunità di punire
(opportunità a volte già operata dal legislatore, a volte affidata alla discrezionalità del giudice).
Nella visione soggettiva la norma giuridica vede accentuata la sua caratteristica di imperativo nei confronti sia dei consociati ma anche
delle agenzie di controllo. Nella visione oggettiva invece si ha la scelta di rinunciare per ragioni di opportunità alla punizione non è
l’imperativo a essere deluso ma la coerenza di questo giudizio diventa problematica.
Un ulteriore valore aggiunto della distinzione tra piani di criminalizzazione è la contrapposizione tra una concezione di norma penale come
imperativo (il legislatore impone la sua volontà) e un’altra concezione che vi ravvisa invece soprattutto un giudizio di valore (ordinamento
come insieme di giudizi di valore sulla base dei quali si differenziano comportamenti giuridici e antigiuridici). Si ravvisa un “codice di
secondo livello” tale da modificare e deformare in modo latente l’applicazione del codice ufficiale delle regole penali. Si parla di
depenalizzazione prasseologica o fattuale il codice occulto da un risultato di esclusione della pena nei confronti di una serie di
comportamenti criminosi tramite depenalizzazione o de criminalizzazione legale. Si ha però così la criminalità nascosta (o cifra oscura)
deficit della conoscenza ufficiale, insieme dei reati commessi ma non registrati.
Un esempio di selettività della criminalizzazione in astratto: le vicende relative alla penalizzazione dell’omosessualità
Nel rapporto pubblicato dal comitato governativo britannico Wolfenden nel 1957 si propose la depenalizzazione degli atti di omosessualità
tra adulti consenzienti allora previsti come reati, sul rilievo che il diritto penale non dovesse ingerirsi nella vita privata degli individui se non
per quanti necessario. Si erano manifestate due posizioni distinte:
1- Per il giurista Devlin il diritto penale avrebbe dovuto anche regolare la morale privata
2- Per il filosofo del diritto Hart il diritto penale doveva servire alla punizione di fatti dannosi, restando estraneo alla finalità del
rafforzamento morale.
La problematicità della questione emerge laddove nel medesimo contesto si rileva l’incapacità di fornire criteri per l’individuazione del
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