Criminologia: uno sguardo d’insieme
Nella vita quotidiana osserviamo la fascinazione che il termine criminologia attira su di sé: attrazione esercitata sul pubblico dalla letteratura, cinema gialli e dalla cronaca nera, cui i media riservano ampio spazio. È una fascinazione che non assume solo la parvenza dell’orrore ma anche dell’ammirazione e dell’attrazione verso i protagonisti delle vicende criminali. Nonostante ciò, il termine criminologia non esprime qualcosa di preciso. Cos’è la criminologia?
L’etimologia è crimen+logos. È stata coniata alla fine del 1800 da Paul Topinard. È invece Raffaele Garofano il primo a intitolare una sua opera "Criminologia", nel 1885. Definire la criminologia come scienza del crimine si espone alla fallacia di utilizzare come definiens un termine (crimine) bisognoso a sua volta di definizione. Il significato di crimine è innervato di componenti normative.
La criminologia clinica
La criminologia clinica, che si applica allo studio delle cause del crimine, al trattamento e alla prevenzione della delinquenza, tende a spiegare la delinquenza come un'entità oggettiva, non diversa da una patologia medica, ma compie un errore facendo coincidere le persone che hanno commesso un reato con le persone definite delinquenti.
Come punto di partenza deve porsi il perché si fa criminologia, da cosa nasca il bisogno di conoscenze sul fenomeno criminale: nasce da un bisogno di aiuto. Il legislatore e il giudice sono due soggetti che si pongono l’obiettivo di curare la comunità, avvalendosi della legge penale. Ciò che la definisce è la sanzione penale.
Il diritto penale
Il diritto penale è quella parte del diritto pubblico che disciplina i fatti costituenti reati, fatti umani a cui la legge riconnette una sanzione. La sanzione è molto afflittiva sia per il reo, sia per la società. Von Listz descrive il diritto penale come arma a doppio taglio che appresta una tutela dei beni giuridici attraverso la lesione di altri beni giuridici: il diritto penale dovrebbe intervenire come ultima risorsa. Chi vorrebbe farsi operare prima di aver esperito tutti i mezzi utili a curare il suo malanno?
Il diritto penale, come la chirurgia, ha un senso se si trova di fronte a un problema ben localizzato: il diritto penale accerta e punisce responsabilità individuali, ma è impotente davanti a condotte di massa.
La metafora del chirurgo
Di cosa ha bisogno un buon chirurgo per operare se non di una buona diagnosi? Ed ecco il ruolo della criminologia: il criminologo nei confronti del giudice penale è chiamato a fornire una collaborazione diagnostica, dovrebbe dire come si verificano i fatti dannosi per la società.
Identifichiamo nella ricerca un ambito di indagini descrittive che si caratterizzano per la raccolta di fatti relativi a reati e delinquenti: le forme del comportamento criminale, la frequenza dei reati, l’età, il sesso del delinquente, l’evoluzione della carriera criminale. Questa potrebbe essere definita la fenomenologia o sintomatologia del delitto, secondo altra terminologia, la crimodinamica, il come del delitto.
Il compito del criminologo non esaurisce qui ma si gioca soprattutto nella prevenzione: uno dei compiti è quello di chiarire le cause del crimine, così il legislatore potrà scegliere lo strumento più efficace per rimuoverlo. Tornando alla metafora, si imporrà una buona terapia farmacologica che si sostituirà all’operazione. La criminologia assume la veste di una scienza che conduce ricerche non solo descrittive ma esplicative, dedicandosi alla eziologia del crimine, la criminogenesi.
La criminologia come medicina sociale
A questa configurazione della criminologia come medicina sociale, si sono fatte obiezioni, per il fatto che sembra evocare la dimensione clinica, della quale si denuncia la crisi proprio perché legata al ruolo troppo subordinato, ancillare, rispetto alle scienze giuridiche. Nella impossibilità di cogliere una stabile fisionomia di questa disciplina, essa vale a fissare l’immagine che di essa ha il giurista, influenzato da un intenso bisogno di comprensione della realtà criminale.
La criminologia è materia multidisciplinare. Se il criminologo, come scrive Marvin Wolfgang, è colui la cui preparazione e occupazione professionale sono caratterizzate dall’inquadramento, studio e analisi scientifici dei fenomeni del crimine e del comportamento criminale, è comprensibile che tale scienza non sia retaggio esclusivo dell’uno o dell’altro studioso, ma sia il terreno comune a tutti coloro che siano interessati al crimine, considerato come fenomeno, cioè come oggetto di esperienza. Bisognerebbe parlarne al plurale come criminologie: criminologia clinica, sociologia della devianza, criminologia critica.
Una scienza interdisciplinare
Si presenta allora come scienza dei fatti, che si avvale dei metodi di diverse scienze, e può essere definita un'area scientifica interdisciplinare: se ne occupano psicologi, sociologi, giuristi, politico-criminali, filosofi del diritto, ciascuno ha in comune l’interesse per il crimine. Tra questi una posizione particolare è quella del penalista che vuole arricchire e integrare la prospettiva della propria disciplina normativa col dato empirico: il suo scopo è diventare consumatore di cognizioni criminologiche.
Impostare lo studio della criminologia secondo la prospettiva giuridica significa tenere conto delle domande che la scienza giuridico penale rivolge al criminologo: il chirurgo penale ha sbagliato operazione, e spesso per il suo rifiuto di avvalersi della collaborazione diagnostica dello scienziato empirico-sociale.
Fondamento metodologico della ricerca interdisciplinare
Il fondamento metodologico di una ricerca interdisciplinare risiede nel fatto che ogni scienza produce interrogativi cui essa non può rispondere. La collaborazione tra scienze sociali, in particolare, scienze giuridiche ed empirico sociali, funziona poco: la scienza giuridica è diventata come una scienza normativa pura come un chirurgo che opera senza diagnosi; ma in realtà è una scienza normativa con vocazione terapeutica dei problemi sociali che avrebbe la necessità di operare in coordinamento con le scienze diagnostiche.
Le altre scienze sociali non danno risposte alle domande che la scienza giuridica dovrebbe porre ma che non pone perché è convinta o di non poter avere risposta, o di poter rispondere da sola, sia perché non vede le domande che dovrebbero essere poste. La chiusura del giurista alla collaborazione a volte si fonda sull’arretratezza della criminologia: un pietra miliare è il rapporto Micheael-Adler in cui si imputava alla criminologia la mancanza di adeguato metodo scientifico e gli si negava il riconoscimento dello statuto di scienza empirica.
Emblematica la critica mossa soprattutto ai giudici tedeschi per l’intuizionismo, dediti ad applicare la sospensione condizionale della pena ignorando lo sforzo del giudizio prognostico di pericolosità della criminologia.
La similitudine diritto penale-chirurgia va accettata anche sotto un altro profilo: esistono chirurghi disinvolti pronti ad operare anche quando mancano reali indicazioni di intervento; ed a volte esistono malati immaginari disposti a reclamare un intervento che lo stesso sanitario eseguirà di buon grado solo per assecondare il cliente. Inoltre, la medicina ha compiuto negli ultimi anni passi da gigante sul piano diagnostico, mentre è più arretrata sul piano terapeutico: analogo rimane nelle scienze criminali il divario tra conoscere ed agire da cui scaturisce il senso di impotenza. Di fronte all’apparente intrattabilità ed insipegabilità di una questione penale la cui minaccia è percepita in misura crescente, si pensa di anteporre il bisturi della sanzione alla corretta diagnosi.
Sutherland dice che se l’obiettivo della criminologia è lo sviluppo di un corpo di conoscenze riguardo il reato, la parte più consistente di tale corpus proverrà dall’osservazione del successo o del fallimento degli sforzi pratici volti a ridurre l’incidenza del reato: ma se i programmi pratici aspettassero sinché la conoscenza teorica fosse completa, aspetterebbero per l’eternità, perché essa compie i progressi più evidenti attraverso la determinazione del perché alcuni programmi pratici funzionano e altri no. In questa visione si riconosce l’esigenza che la sperimentazione sia guidata dal pensiero più organico e più critico a disposizione.
Tutta la questione del rapporto tra diritto penale e criminologia sta nella determinazione di un tale quantum, nella trasmissione al legislatore e al giurista della consapevolezza di un tale bisogno di conoscenza, vista la tradizionale riluttanza del mondo giuridico ad accostarsi alla dimensione empirica, all’immane concretezza del fatto criminoso.
Parte prima: la criminologia e il diritto penale
1. La criminalizzazione
1. Le definizioni della criminologia
Il diritto penale è quella parte del diritto pubblico che disciplina i fatti costituenti reato; secondo Romano è un ramo dell’ordinamento giudico statuale che prevede i singoli fatti criminosi e le relative conseguenze, nonché i principi generali che spiegano e regolano gli uni e le altre.
Della criminologia invece esistono centinaia di definizioni diverse, tutte legittime, corrette e significative: ognuna di esse rispecchia una precisa idea circa le caratteristiche e il ruolo della criminologia. Gunther Kaiser, uno dei più noti criminologi tedeschi, ci propone la seguente definizione: la criminologia è l’insieme ordinato delle conoscenze empiriche sul crimine, sul reo, sulla condotta socialmente deviante e sul controllo di tale condotta.
L’oggetto della criminologia rappresenta il punto di arrivo di una lunga e difficile evoluzione. L’interesse per le agenzie formalizzate di controllo sociale (magistratura, polizia, ecc.) e per i connessi meccanismi di criminalizzazione rappresenta una conquista importante. Kaiser stesso distingue tra un'accezione ristretta, tradizionale, della criminologia, che limita l’oggetto all’indagine empirica sul crimine e la personalità dell’autore, e una più ampia, evolutiva, che ricomprende anche le scienze empirico-scientifiche relative ai mutamenti del concetto di crimine, alla lotta contro il crimine, al controllo delle altre forme di devianza sociale, all’indagine sui meccanismi di controllo della polizia e magistratura: si dice allora che oggetto della criminologia sono la genesi delle leggi, la loro violazione e le corrispondenti reazioni sociali.
Questi profili riguardano la componente quantitativa, l’estensione del concetto. Se si volge l’attenzione alla componente qualitativa, si usa il concetto di componente intenzionale, tale da connotare quello che la criminologia è, ovvero ciò che la caratterizza dalle altre scienze che con essa paiono condividere l’oggetto.
Una definizione connotativa è detta anche per genere e differenza: alcune proprietà sono analizzabili in due o altre proprietà; specie e genere sono termini relativi: una stessa classe può essere un genere in relazione alle proprie sottoclassi e una specie in relazione ad una classe più larga.
La classe è una collezione di entità che hanno alcune proprietà comuni, tutti gli elementi di un dato genere avranno alcune proprietà in comune, ma anche, in quanto sussumibili entro una certa specie, altre proprietà non comuni ai membri delle altre sottoclassi, e che ne costituiscono la differenza rispetto alle altre specie.
Seguendo questo ragionamento, il genere potrebbe essere quello delle scienze criminali intese come discipline che in forma diversa si occupano del comportamento criminale: un genere o classe suddiviso nelle scienze criminali giuridiche e quello delle scienze criminali non giuridiche o empiriche. All’interno di questo genere, la differenziazione sarebbe localizzabile nella definizione di Kaiser, dove la criminologia è detta un insieme ordinato di conoscenze empiriche. È una scienza di fatti che sta dietro al reo, alla vittima, al crimine. La criminalistica invece ha ad oggetto il chiarimento del delitto, la scoperta del crimine e dell’autore, nonché la raccolta delle prove. La scienza del diritto penale è invece interessata alle norme che disciplinano il fatto criminale, il reato. La dogmatica penale si occupa della interpretazione, sistematizzazione e perfezionamento delle disposizioni legali e orientamenti scientifici.
2. Alcune radici culturali e storiche della distanza tra diritto penale e criminologia
Premessa
L’impostazione sembra riassumibile nel dualismo norma-empiria, ossia nel profilo qualitativo della definizione di Kaiser. Diritto penale e criminologia si occuperebbero delle stesse cose, e a mutare sarebbe il modo. Se però si tiene conto anche del dinamismo della ricerca, è chiaro come questa comunanza sia destinata a dissolversi.
Le difficoltà del rapporto interdisciplinare si manifestano nella prassi del lavoro giuridico, laddove sia nella necessità di impostare un confronto con l’oggetto della criminologia: quando al cospetto con l’immane liquidità dell’esperienza criminale, il giurista si proponga di afferrarla e stringerla dentro le forme normative.
Tradizionale è stato un modello di rapporti improntato alla netta separazione di campi: da una parte la concentrazione sul dover essere, dall’altra una esclusiva competenza sull’essere. Solo più tardi, all’inizio del secolo, grazie a Stammler e Von Liszt, tende a superare questo dualismo metodologico approdando a una visione impregnata di componenti valutative e di una norma che risulta determinata dalla realtà: ne consegue che la realtà empirica è componente necessaria della stessa interpretazione della legge.
3. L’indirizzo tecnico-giuridico nella scienza del diritto penale
Nella storia del diritto penale italiano, l’indirizzo tecnico-giuridico, il cui manifesto programmatico è identificato nella prolusione sassarese tenuta da Arturo Rocco nel 1910, ha svolto un “processo regressivo” nell’integrazione tra diritto penale e scienze sociali. In questa prolusione si sollecitava la scienza del diritto penale a limitare il proprio studio al delitto e alla pena sotto il lato puramente giuridico, lasciando alle altre scienze la cura di studiarli come fatto individuale e sociale. Questa è la funzione della scienza del diritto penale: l’elaborazione tecnico-giuridica del diritto penale positivo, la conoscenza scientifica e non solo empirica del sistema del diritto penale quale è in forza delle leggi che ci governano.
Un tale indirizzo era ispirato a un'impostazione teorica fondamentalmente corretta: prima di veleggiare nel mare aperto dei fatti, occorre aver ben esplorato i lidi del diritto. Uno dei problemi maggiori è capire quando avvalersi della criminologia risulti indispensabile per la risoluzione dei problemi normativi. Di fatto però, il metodo tecnico-giuridico ha propiziato una chiusura del diritto penale, conservatrice e autoritaria ed è stata una sterilizzazione politica del diritto punitivo: una pervicace incapacità di rivolgere interrogativi al versante empirico-sociale.
4. La formazione del giurista
Il giurista, sia egli PM, avvocato o giudice, nella interazione con le parti fa esperienze e integra la propria conoscenza di norme con una conoscenza della realtà cui queste norme vengono applicate; ma rispetto al diritto penale, la parte occupata dalla criminologia nello studio universitario è decorativa.
Il giudice dovrebbe avvertire il bisogno di conoscenze empiriche, quando deve adottare scelte sanzionatorie che richiedano valutazioni sugli effetti che la pena avrà sulla futura vita del reo. È di per sé l’attività di sussunzione che presuppone comunque una intensa presa di contatto con la realtà empirica. Si tratta di giudizi di verità formulati sulla base dell’osservazione e dell’esperimento in merito all’esistenza nella realtà di quei presupposti cui la norma condiziona le conseguenze giuridiche da essa prevista: è la componente della motivazione “in fatto”.
Il canale delle conoscenze empiriche è la valutazione delle prove e in particolare i criteri adottati per operare questa valutazione. Art. 192 cpc: “il giudice valuta le prove dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati”.
A testimoniare questa lacuna empirica nella formazione del giurista basterebbe leggere certe sentenze specie in materia di violenza sessuale che offrono un campionario di argomentazioni basate su asserite generalizzazioni del senso comune, sull’id quod plerumque accidit. Una delle ragioni principali del fallimento della collaborazione interdisciplinare tra giuristi e scienziati è dovuta al fatto che i primi non hanno mai riflettuto sui limiti delle proprie competenze.
5. Le discrasie tra dottrina e giurisprudenza penali
La giurisprudenza viene tacciata dalla dottrina di un'eccessiva tendenza a tagliar corto su importanti distinguo dogmatici; soprattutto le si imputa un'inclinazione a comprimere con eccessiva disinvoltura le garanzie, ciò in vista di un’esigenza di tutela dei beni giuridici. Il senso di queste discrasie è identificato nel fatto che la giurisprudenza tende ad assumere il compito della difesa dei cittadini e dello stato, in una prospettiva di diritto penale come difesa sociale. Viceversa, nella dottrina italiana vi è una tendenza liberal-garantista orientata ai valori costituzionali e non importa del prezzo da pagare in termini di tutela di interessi rilevanti. Molte delle incomprensioni si annidano nei testi normativi e quindi sono da addebitare più al legislatore.
La scienza penalistica dovrebbe confrontarsi con la realtà e la concretezza e dunque anche con i disagi applicativi vissuti dall’esperienza giudiziale al loro cospetto. È legittimo avere il sospetto che le sofferenze...
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