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La risposta del legislatore al fenomeno criminale: funzioni della pena
La pena deve attuare finalità retributive, di prevenzione generale e di prevenzione speciale.
A) La funzione retributiva consiste nel considerare la pena come corrispettivo per il male arrecato: ad un'azione anti-sociale corrisponde una reazione sociale negativa.
La pena retributiva presenta i seguenti caratteri:
- Afflittività intesa come privazione di un bene;
- Responsabilità penale personale;
- Proporzionalità della pena;
- Determinatezza della pena;
- Inderogabilità della pena.
Il principio di corrispondenza tra la gravità del delitto commesso e la reazione sanzionatoria, esclude la possibilità dell'arbitrio insito nelle pene esemplari, mentre l'idea della sanzione penale come retribuzione rispetto ad una mancanza del reo, valorizza la necessità dell'indagine in ordine alla sua colpevolezza, intesa come scelta consapevole di commissione di.
A) La funzione retributiva consiste nel punire il colpevole in modo proporzionato al reato commesso. Nel nostro sistema penale, la pena deve essere commisurata alla gravità del reato e deve essere imposta in base al principio di legalità.
B) La funzione intimidativa o di prevenzione sociale è quella che consiste nel distogliere la generalità dei consociati dal commettere reati con la minaccia di sanzioni. Nel nostro sistema penale, il giudizio basato sulla previsione di una delittuosità futura può comportare l'adozione di misure di sicurezza o misure alternative alla detenzione.
C) La funzione rieducativa nel pensiero penalistico del nostro secolo si è affermato il concetto della funzione risocializzativa della pena. Essa non deve avere soltanto finalità intimidativa e di difesa sociale, ma deve anche mirare alla rieducazione del reo. In Italia, le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
L'ATTUALE POLITICA PENALE
I progetti di riforma del sistema penale sono orientati verso una crescente limitazione della pena carceraria; si sta agendo quindi con la depenalizzazione, la...
degiurisdizionalizzazione e ladecarcerizzazione.
A) Depenalizzazione. Questa consiste nella rinunzia alla sanzione da parte dello Stato per comportamenti non più considerati meritevoli di repressione e di censura. Un rilevante intervento di depenalizzazione ha trovato recente attuazione ad opera del decreto legislativo del 1999 recante: "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio".
B) Degiurisdizionalizzazione. Consiste nello spostamento di competenza dal giudice penale ad altro organo non giudiziario, per lo più amministrativo. La degiurisdizionalizzazione si è realizzata in Italia anche con il passaggio della competenza per alcune infrazioni fiscali, alle commissioni tributarie.
C) Decarcerizzazione. Deve intendersi per decarcerizzazione la tendenza a realizzare le varie ipotesi di riduttivismo della pena detentiva. Gli obiettivi della decarcerizzazione si possono attuare:
- con la riduzione della durata della pena carceraria;
- con...
Una maggiore possibilità di contatti tra carcere e ambiente esterno;
Con rinuncia integrale alla detenzione, quando sia stata comminata una pena di breve durata;
Con misure sostitutive o alternative alla carcerazione;
Utilizzazione di pene pecuniarie;
L'obbligo di prestare un lavoro socialmente utile;
LA RIFORMA PENITENZIARIA
Organizzazione carceraria. Questa è ispirata al principio dell'umanizzazione della pena detentiva; al detenuto sono assicurati servizio sanitario e psichiatrico, uso del telefono, segretezza della corrispondenza ecc. Le carceri speciali sono state abolite anche se è stato previsto il regime di sorveglianza particolare per quei detenuti che presentano la cd. pericolosità penitenziaria.