La risposta del legislatore al fenomeno criminale
Funzioni della pena
La pena deve attuare finalità retributive, di prevenzione generale e di prevenzione speciale.
Funzione retributiva
La funzione retributiva consiste nel considerare la pena come corrispettivo per il male arrecato: ad un’azione anti-sociale corrisponde una reazione sociale negativa. La pena retributiva presenta i seguenti caratteri:
- Afflittività intesa come privazione di un bene;
- Responsabilità penale personale;
- Proporzionalità della pena;
- Determinatezza della pena;
- Inderogabilità della pena.
Il principio di corrispondenza tra la gravità del delitto commesso e la reazione sanzionatoria, esclude la possibilità dell’arbitrio insito nelle pene esemplari, mentre l’idea della sanzione penale come retribuzione rispetto ad una mancanza del reo, valorizza la necessità dell’indagine in ordine alla sua colpevolezza, intesa come scelta consapevole di commissione di reato.
Funzione intimidativa o di prevenzione sociale
La funzione intimidativa o di prevenzione sociale è quella che consiste nel distogliere la generalità dei consociati dal commettere reati con la minaccia di sanzioni. Nel nostro sistema penale il giudizio basato sulla previsione di una delittuosità futura può comportare l’adozione di misure di sicurezza o misure alternative alla detenzione.
Funzione rieducativa
Nel pensiero penalistico del nostro secolo si è affermato il concetto della funzione risocializzativa della pena. Essa non deve avere soltanto finalità intimidativa e di difesa sociale, ma deve anche mirare alla rieducazione del reo. In Italia le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
L'attuale politica penale
I progetti di riforma del sistema penale sono orientati verso una crescente limitazione della pena carceraria; si sta agendo quindi con la depenalizzazione, la degiurisdizionalizzazione e la decarcerizzazione.
Depenalizzazione
Questa consiste nella rinunzia alla sanzione da parte dello Stato per comportamenti non più considerati meritevoli di repressione e di censura. Un rilevante intervento di depenalizzazione ha trovato recente attuazione ad opera del decreto legislativo del 1999 recante: “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio”.
Degiurisdizionalizzazione
Consiste nello spostamento di competenza dal giudice penale ad altro organo non giudiziario, per lo più amministrativo. La degiurisdizionalizzazione si è realizzata in Italia anche con il passaggio della competenza per alcune infrazioni fiscali, alle commissioni tributarie.