Normativa statale - Leggi
Legge 5 gennaio 1994, n. 36
Disposizioni in materia di risorse idriche
Legge 8 giugno 1990, n. 142
Ordinamento delle autonomie locali
Normativa statale - Atti di indirizzo, direttive, circolari
D.P.C.M. 4 marzo 1996
Disposizioni in materia di risorse idriche
D.M. Lavori pubblici 1 agosto 1996
Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato
D.M. Lavori pubblici 8 gennaio 1997, n. 99
Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature
Legge 5 gennaio 94 n. 36
Disposizioni in materia di risorse idriche
Capo I - Principi generali
1. Tutela e uso delle risorse idriche
1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà.
2. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.
3. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
4. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da leggi speciali.
2. Usi delle acque
1. L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano.
3. Equilibrio del bilancio idrico
1. L'Autorità di bacino competente definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2.
2. Per assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni, l'Autorità di bacino competente adotta, per quanto di competenza, le misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse.
3. Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti, sia a valle che oltre la linea di displuvio, le derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati.
5. Risparmio idrico
1. Il risparmio della risorsa idrica è conseguito, in particolare, mediante la progressiva estensione delle seguenti misure:
- Risanamento e graduale ripristino delle reti esistenti che evidenziano rilevanti perdite;
- Installazione di reti duali nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni;
- Installazione di contatori in ogni singola unità abitativa nonché di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;
- Diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo.
Capo II - Servizio idrico integrato
8. Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato
1. I servizi idrici sono riorganizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati secondo i seguenti criteri:
- Rispetto dell'unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto delle previsioni e dei vincoli contenuti nei piani regionali di risanamento delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;
- Superamento della frammentazione delle gestioni;
- Conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative.
13. Tariffa del servizio idrico
1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico come definito all'articolo 4, comma 1, lettera f).
2. La tariffa è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
14. Tariffa del servizio di fognatura e depurazione
1. La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione.
D.P.C.M. 4 marzo 1996
Disposizioni in materia di risorse idriche
- Le direttive generali e di settore per il censimento, per la disciplina dell'economia idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento;
- Metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e le linee della programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche;
- I criteri e gli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano di cui all'art.17;
- Metodologie ed i criteri generali per la revisione e l'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti, e successive varianti, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive modificazioni, da effettuarsi su scala di bacino salvo quanto previsto all'art. 17;
- Le direttive ed i parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi idrica con finalità di prevenzione delle emergenze idriche;
- I criteri per la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;
- Livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascuno ambito territoriale ottimale di cui all'art. 8, comma 1, nonché i criteri e gli indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile;
5.1 Finalità e contenuti dell'aggiornamento
L'aggiornamento del P.R.G.A. deve anzitutto tenere conto degli obiettivi introdotti dalla legge, innovativi rispetto a quelli definiti a suo tempo dalla legge 4 febbraio 1963, n.129. La legge, in particolare, introduce alcune innovazioni che non possono non avere riflessi sul modo di impostare la pianificazione degli schemi idrici. Gli acquedotti sono infatti considerati come una parte dei servizi idrici integrati, costituiti dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili, di fognature e depurazione delle acque e destinati ad una gestione unitaria rispondente a logiche di mercato.
Ne deriva, tra l'altro, la necessità che al nuovo P.R.G.A. prenda in esame aspetti fondamentali dei sistemi distributivi non considerati dalla legge 129/63 tra cui:
- Contenimento perdite e sprechi;
- Regolazione e modulazione delle portate e dei carichi;
- Affidabilità dell'insieme;
- Elasticità di esercizio;
- Conservazione della qualità delle acque in distribuzione;
- Riorganizzazione dei servizi idrici per ambiti territoriali ottimali;
- Gestione integrata degli impianti di acquedotto, di fognatura e depurazione.
Va tenuto presente che obiettivo generale del P.R.G.A. resta l'equa ripartizione delle risorse.
5.5 I fabbisogni e la loro dislocazione, sistemi duali, consumi industriali e promiscui
Punto fondamentale, per la revisione del P.R.G.A. è la ridefinizione del fabbisogno sulla base delle mutate modalità di utilizzo dell'acqua nell'ambito della comunità e del territorio interessati. I criteri a cui si ispira il P.R.G.A. del 1963 sono infatti molto aggregati e non consentono di determinare il necessario quantitativo d'acqua tenendo presenti le reali esigenze che, come noto, variano notevolmente nel tempo e nello spazio.
Nella determinazione del fabbisogno, e della sua dislocazione planimetrica, occorre innanzitutto individuare unità territoriali omogenee per tipologia di utilizzo sia per le situazioni in atto che per quelle evolutive previste dagli strumenti pianificatori territoriali urbanistici (assetto del territorio) negli orizzonti territoriali prima indicati.
Unità territoriali omogenee possono essere, ad esempio:
- Aree residenziali (intensive, medie, estensive) con inclusione di attività pubbliche, commerciali, artigianali, industriali di tipo diffuso;
- Centri residenziali con particolari concentrazioni di utilizzazioni abitative permanenti di tipo comunitario e sanitario (collegi, caserme ospedali ecc.) o temporanee (uffici, scuole, ecc.);
- Centri turistici stagionali; estivi od invernali;
- Aree direzionali;
- Aree industriali;
- Aree agricole;
- Aree a verde, aree di, rispetto, zone silvopastorali.
Ciascuna unità territoriale omogenea deve essere considerata nel contesto delle caratteristiche climatiche proprie della zona interessata (temperatura stagionale, piovosità). Inoltre, e ciò particolarmente per le aree residenziali, è necessario tenere in debito conto il grado di sviluppo economico e sociale della popolazione interessata.
L'esame della situazione italiana negli ultimi decenni ha messo in evidenza alcune particolarità nella dinamica della popolazione che hanno un peso non trascurabile sulla determinazione dell'evoluzione del fabbisogno. Il tasso di incremento annuo è notevolmente diminuito, tanto che in molte zone d'Italia si parla ora di "crescita zero". Occorre, pertanto, che all'interno dei sistemi distributivi, siano individuate aree territoriali omogenee contraddistinte anche dall'appartenenza ad una estensione territoriale entro la quale si possa ipotizzare un valore pressoché uniforme del tasso di crescita.
Nelle estrapolazioni e stime conseguenti non sembrano avere più validità le leggi e le formule comunemente applicate in passato quale la formula dell'interesse composto; sarà consigliabile applicare caso per caso espressioni più appropriate (ad esempio quella di tipo lineare: PT = Po (l + rt) nella quale PT e Po sono rispettivamente la popolazione all'anno "t" e quella all'anno "0" "r" è il tasso di crescita annuale, variabile nel tempo, è più adatta a descrivere incrementi o decrementi migratori.
Vi sono zone di sviluppo economico e demografico anomalo e perciò difficilmente prevedibili, quali:
- Centri direzionali satelliti;
- Centri turistici ad utilizzo stagionale e per fine-settimana.
Le valutazioni di sviluppo demografico di tali zone vanno inserite nel contesto più vasto degli aggregati urbani e nei territori delle regioni a cui esse appartengono. Si sottolinea, infine, che la valutazione dell'andamento temporale nell'intervallo di riferimento (sino al 2040), dei parametri indispensabili alla programmazione degli interventi, ivi compreso il fabbisogno di acqua, dovrà essere eseguita con criteri statistici che definiscano con probabilità di realizzazione predefinita (intervalli di confidenza). Per la valutazione del fabbisogno si dovrà tenere conto anche delle perdite tecnicamente accettabili nelle reti di adduzione.
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Esercizio 1 Costruzioni Idrauliche
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Esercizio 4 Costruzioni Idrauliche
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Esercizio 2 Costruzioni Idrauliche
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Esercizio 12 Costruzioni Idrauliche