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Studio Veterinario
Si intende la struttura ove il medico veterinario, generico o specialista, esplica la sua attività professionale in forma privata e personale.
Qualora due o più medici veterinari, generici o specialisti, esplicano la loro attività professionale in forma privata ed indipendente, pur condividendo ambienti comuni, lo studio veterinario assume la denominazione di studio veterinario associato.
Nel caso di accesso degli animali tali strutture sono sottoposte ad autorizzazione sanitaria.
Ambulatorio Veterinario
Si intende la struttura avente individualità ed organizzazione propria ed autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali, con l'accesso di animali, da uno o più medici veterinari, generici o specialisti, senza ricovero di animali oltre a quello giornaliero.
Qualora nell'ambulatorio operino più di un medico veterinario o il titolare della struttura non sia medico veterinario, occorrerà nominare un direttore.
sanitario medico veterinario. È possibile l'apertura di un ambulatorio da parte di un imprenditore, che deve assumere un Veterinario come Direttore Sanitario:- Legale rappresentante -> l'imprenditore
- Veterinario -> Direttore Sanitario
REQUISITI STUDIO CON ACCESSO ANIMALI E AMBULATORIO
La dotazione minima di ambienti per l'attività dell'ambulatorio veterinario è la seguente:
- Sala d'attesa
- Area per adempimenti amministrativi
- Sala per l'esecuzione delle prestazioni
- Spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, scorte farmaci, attrezzature, strumentazioni
- Servizi igienici / Impianto idrico
- Nella sala d'attesa e nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione
- Attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attività svolta
- Affissione dell'orario o delle modalità di accesso alla struttura
- Identificazione e
CLINICA VETERINARIA - CASA DI CURA
Per clinica veterinaria - casa di cura veterinaria si intende la struttura veterinaria avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti e nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera;
La clinica veterinaria - casa di cura veterinaria individua un direttore sanitario medico veterinario.
La clinica veterinaria - casa di cura veterinaria deve poter fornire un'assistenza medico - chirurgica di base e/o di tipo specialistico.
REQUISITI CLINICA / CASA DI CURA
- Sala d'attesa;
- Area per adempimenti amministrativi;
- Sala per l'esecuzione delle prestazioni;
- Locale per la chirurgia;
- Area per la diagnostica radiologica;
- Area per il laboratorio d'analisi interno;
- Spazi o armadi destinati al
deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni;
Locale adeguato e attrezzato con box e/o gabbie per la degenza degli animali;
Locale separato per ricovero di animali con malattie trasmissibili;
Servizi igienici/imp. Idrico;
Telefono;
Affissione dell'orario o delle modalità di accesso alla struttura;
Identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario;
Presenza di almeno un veterinario in servizio nel caso di degenza di animali.
OSPEDALE VETERINARIO
Si intende la struttura veterinaria avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti e nella quale è prevista:
- la degenza di animali oltre a quella giornaliera,
- il servizio di pronto soccorso sull'arco delle 24 ore con
- presenza continuativa nella struttura di almeno un medico veterinario,
- i servizi
telefono3. areazione4. ventilazione
Requisiti minimi tecnologici: deve disporre di attrezzature e reagenti in relazione allaspecifica attività svolta.
Requisiti minimi organizzativi:
- Affissione dell'orario o delle modalità di accesso alla struttura.
- Identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario.
NON SONO AMMESSE strutture veterinarie (ambulatori) mobili su ruote.
AMBULANZE VETERINARIE
Le autoambulanze veterinarie sono veicoli per uso speciale con particolari caratteristiche definite dal D.M. 28/5/2008 di recepimento della Dir. 2007/46/CE che ha disciplinato le caratteristiche tecniche delle Ambulanze.
Caratteristiche generali:
- Le Ambulanze in relazione alla massa a pieno carico e al numero di posti a sedere devono essere conformi ai veicoli delle categorie internazionali M1 ed M2
- La tara delle ambulanze comprende anche tutta l'attrezzatura fissa necessaria allo svolgimento delle specifiche funzioni (box
trasportini ecc.)
- Devono avere almeno 2 posti a sedere compreso quello del conducente;
- Devono avere una porta sulla fiancata con esclusione di quella di accesso alla cabina e una porta posizionata sulla parte posteriore del veicolo;
- Devono avere un vano sanitario confinato separato dalla cabina da divisorio inamovibile destinato all'alloggiamento delle attrezzature di soccorso e trasporto.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI -> Decreto 9 ottobre 2012 n. 217 Regolamento di attuazione dell'art. 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità.
Disciplina:
- Le ambulanze veterinarie (M1 e M2) Conformi alle caratteristiche Allegato 1 + future linee guida
- veicoli associazioni animaliste/protezione animale e guardie zoofile (M1 e N1) Conformi alle pertinenti prescrizioni tecniche
previste per la rispettiva categoria di appartenenza• veicoli degli enti e proprietari e concessionari delle autostrade (M1 e N1)
Conformi alle pertinenti prescrizioni tecniche previste per la rispettiva categoria di appartenenza
Scopo del decreto è quello di contemplare l'esigenza di assicurare una efficace tutela del benessere animale con il preminente interesse, costituzionalmente tutelato, di garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione stradale.
Definizione di "Stato di necessità":
Un animale è in stato di necessità quando presenta sintomi riferibili a:
- Trauma grave o malattia con compromissione grave di una o più funzioni vitali che provoca l'impossibilità di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto.
- Presenza di ferite aperte, emorragie, prolasso;
- Alterazione dello stato di coscienza e convulsioni;
- Alterazioni gravi del ritmo cardiaco.
o respiratorio.
IMMATRICOLAZIONE
Ai sensi art. 82 C.S. per trasporto senza corrispettivo e senza fini di lucro Ai sensi art. 85 C.S. eart 244 DPR 495/92 per veicoli in uso di terzi per servizio di noleggio con conducente perprestazioni dietro corrispettivo e sulla base di licenza comunale di esercizio.
La carta di circolazione viene rilasciata a nome:
- Amministrazioni competenti enti pubblici: ASL, protezione animale, guardie zoofile
- Associazioni di volontariato riconosciute operanti nel settore della prot. Animale
- A nome delle imprese che esercitano il trasporto e soccorso degli animali
- A nome di ambulatori, cliniche ospedali veterinari, operanti in regime di dirittoprivato, per veicoli in uso dei veterinari titolari, responsabili o associati, al finedell’espletamento dei propri compiti di istituto.
- A nome degli enti proprietari o concessionari delle autostrade
I soggetti pubblici e privati possono disporre dei veicoli a titolo di:
Proprietà
Usufrutto
Locazione con facoltà di acquisto
Acquisto con patto di riservato dominio
Comodato o Locazione senza conducente con obbligo di aggiornamento Carta circolazione se periodo > di 30 giorni.
L'utilizzo dei veicoli è consentito a uso proprio o per servizio di noleggio.
Omologazione e immatricolazione del veicolo su strada adibito ambulanza + linee guida dal 27/8/2014 sono stati definiti:
Dal Ministero Della Salute le linee guida individuano:
- Le attrezzature sanitarie specifiche delle autoambulanze veterinarie
- Requisiti del personale adibito al trasporto degli animali
- Le disposizioni di protezione individuale e l'equipaggiamento di cui il personale deve disporre.
L'ambulanza è di stretta pertinenza della struttura, quindi deve essere collegata ad una struttura e deve avere il veterinario a bordo (soccorso)
Le imprese private possono esercitare il trasporto e soccorso degli animali con eventuali convenzioni
AMBULANZA PER IL TRASPORTO DI ANIMALI IN DIFFICOLTÀ- Dotazione di gabbie, trasportini lavabili disinfettabili
- Barella o mezzo idoneo per il trasporto a bordo
- Strumenti ed attrezzature per la cattura di animali non traumatizzati mascherine, reti,museruole, lacci distanziali ecc.
- Devono essere sempre presenti le seguenti dotazioni:
- Fonte di Ossigeno
- Strumentazione per monitoraggio cardio-polmonare
- Attrezzatura/ambiente climatizzato per termoregolazione corporea
- Materiali sanitari e strumentario primo soccorso
- Presidi medicochirurgici per disinfezioni mani e strumentario
- Separato dalla cabina di guida con divisorio inamovibile
- È ammessa la presenza di personale sanitario specializzato