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Indicatori di adattamento e benessere animale

Per questo motivo gli studi effettuati in merito, sempre più frequentemente prendono in considerazione una serie di reazioni, che vengono comunemente chiamate "indicatori di adattamento" o semplicemente indicatori. L'utilizzo di indicatori può consentire di evidenziare eventuali problemi di stress acuto e/o cronico che nel tempo possono avere effetti negativi anche sulle produzioni animali. Quindi anche se il benessere animale non è misurabile nello stesso modo utilizzato per variabili semplici, come altezza (h) o lunghezza (L), tuttavia può essere valutato considerando i vari aspetti e problemi correlati. Tutti i sistemi studiati, individuati e proposti sono basati su una gamma di parametri di valutazione, che possono essere distinti in due categorie:

  1. Relativi all'animale: misurano la reattività e la capacità di adattamento a specifici ambienti. (IA) es. parametri fisiologici, comportamentali e sanitari
all'ambiente d'allevamento ed alla sua gestione. (IST) Ad es. le dimensioni e le caratteristiche delle strutture (pavimentazioni, microclima, pulizia.) utilizzate per l'allevamento, la qualità della lettiera, la numerosità dei gruppi di animali, presenza di elementi di arricchimento. Il D. Lgs 146/2001 non definisce parametri specifici per ogni specie allevata, ma prevede di applicare i parametri più idonei per ciascun tipo di animale. Questo comporta un puntuale e continuo aggiornamento scientifico da parte del veterinario attraverso le più recenti pubblicazioni, quali ad es. i pareri dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA). La direttiva europea 98/58/CE non ha fornito indicazioni precise in termini di mutilazioni e allevamento degli animali da pelliccia, lasciando la facoltà ad ogni Stato Membro di legiferare autonomamente. In Italia le misure indicate nel D. Lgs 146/2001 rappresentano misure piùrestrittive rispetto a quanto indicato nella direttiva comunitaria 98/58/CE. Nella norma vengono presi in considerazione elementi organizzativi, gestionali e strutturali (vedi allegato):
  • Personale
  • Controllo
  • Registrazione
  • Libertà movimento
  • Fabbricati e locali di stabulazione
  • Animali custoditi al di fuori dei fabbricati
  • Impianti automatici o meccanici
  • Mangimi, acqua e altre sostanze
  • Mutilazioni ed altre pratiche
  • Procedimenti di allevamento
Art. 2 comma 1 D.Lvo 146/2001 Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve:
  • adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili;
  • allevare e custodire gli animali diversi dai pesci, rettili e anfibi, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato.
IL PERSONALE
  1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate competenze;
capacità, conoscenze e competenze professionali. (5L)

FORMAZIONE

Art. 2

Per favorire una migliore conoscenza degli animali domestici da allevamento, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono organizzare periodicamente, per il tramite dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, corsi di qualificazione professionale con frequenza obbligatoria per gli operatori del settore, allo scopo di favorire la più ampia conoscenza in materia di etologia animale applicata, fisiologia, zootecnia e giurisprudenza.

CONTROLLO

Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze. (5L)

Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento,

deve esseredisponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile. (5L) Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiere asciutte o confortevoli. (5L) + BS REGISTRAZIONE Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. Ed un Registro di carico e scarico degli animali su cui è verificabile la tracciabilità degli animali e la registrazione delle morti che deve essere denunciata alla ASL. (integrato/aggiornato) SIC. Alimentare I registri sono conservati per un periodo di almeno cinque anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta. (integrato/aggiornato) SIC. Alimentare LIBERTÀ DI MOVIMENTO La

La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni.

Allorche è continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto (posta fissa), l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.

I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.

I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare

Lesioni agli animali. (5L)

La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali. (5L)

ANIMALI CUSTODITI AL DI FUORI DI FABBRICATI

Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute. (5L)

IMPIANTI AUTOMATICI O MECCANICI

Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non è possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali. (5L)

Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere

previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto, deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari. (5L) MANGIMI, ACQUA E ALTRE SOSTANZE Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni. (5L) Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche. (5L) Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poterLe attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali. (5L) Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere. (5L) Paglia "croce e delizia" (lettiera) Per favorire il normale comportamento degli animali, istintivamente portati a grufolare, si dovrebbero coprire i pavimenti con un abbondante strato di paglia. Al momento

è il materiale indicato come "preferibile" da chi si occupa di benessere animale.

Ma dopo un paio di giorni, tutto si trasforma in una ingestibile poltiglia.

Soluzione? Cambiare completamente la lettiera ogni due giorni.

Secondo gli allevatori impraticabile oltre che costoso.

MUTILAZIONI ED ALTRE PRATICHE (5L)

È vietata: la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e il taglio delle code per ibovini se non a fini terapeutici certificati.

La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita.

Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. (cannibalismo)

La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento dellamaturità sessuale da personale qualificato.

riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali, ovvero sotto controllo del veterinario dell'azienda. A partire dal 1° gennaio 2004 è stata vietata la pratica dell'alimentazione forzata per anatre e oche e la spiumatura di volatili vivi. Le anatre sono alimentate per due volte al giorno con una razione di circa 400 gr di pastone a base di mais cotto e acqua. (Gavage) "Alimentazione forzata" perché attraverso un tubo viene introdotta nello stomaco una dose di pastone. Tale pratica viene ripetuta 2 volte al giorno per circa 15 giorni, ogni anatra può arrivare a ingoiare fino a 8-9 kg di pastone e aumenta il peso anche di 2-3 kg. In conseguenza di tale pratica alimentare il funzionamento del fegato risulta compromesso, aumenta di volume e va incontro a degenerazione grassa (steatosi). Successivamente il fegato viene lavorato, speziato e cotto e/o lavorato. Le pratiche relative alle mutilazioni consentite di cui
Dettagli
A.A. 2018-2019
6 pagine
SSD Scienze agrarie e veterinarie AGR/10 Costruzioni rurali e territorio agroforestale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valentina.nuvolina di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Costruzioni ed impianti e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Teramo o del prof Di Domenicantonio Alfredo.