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Concessa dal sovrano; tipico esempio: statuto albertino del 1848.
Approvata da una assemblea elettiva oppure direttamente dal popolo, come V italiana oggi vigente, approvata dall’assemblea costituente eletta dal popolo a suffragio universale.
La costituzione francese del 1958 è stata approvata direttamente dal popolo: ci fu un progetto predisposto dal governo che venne sottoposto a referendum popolare con esito positivo.
LA COSTITUZIONE ITALIANA
Origini storiche: risalgono alla caduta del regime fascista
25 luglio 1943 vota all'ordine del giorno (ordine del giorno Grandi) con il quale sfiducia il capo del governo Mussolini e invita il Re Vittorio Emanuele III ad assumere la guida effettiva del paese. Il Re procede alla revoca di Mussolini dalla sua carica e nomina capo del governo il maresciallo Pietro Badoglio, che guida un governo tecnico non rappresentativo del partito nazionale fascista.
La rottura con il regime fascista è dimostrata dall’arresto di Mussolini e degli esponenti fascisti ma soprattutto dai primi provvedimenti del governo che comportano, tra l’altro, la soppressione del partito nazionale fascista e della camera dei fasci e delle corporazioni.
8 settembre 1943 il governo Badoglio annuncia l'armistizio secondo il quale l’Italia si arrende incondizionatamente agli Alleati; segue la fuga da Roma di Vittorio Emanuele III, di Badoglio e del Governo. Il territorio italiano viene in gran parte occupato dalle truppe tedesche.
In Italia si costituiscono due governi contrapposti:
- Quello monarchico, retto da Vittorio Emanuele III e da Badoglio, che gli storici chiameranno “Regno del Sud”, si insedia a Brindisi, poi si trasferisce a Salerno, e infine a Roma.
- Organizzato nel nord Italia, con a capo Mussolini, che assume ufficialmente il nome di “Repubblica Sociale Italiana”, i costituzionalisti mantengono la riguardo di governo locale di fatto: locale perché si era insediato in una parte del territorio dello stato e operava solo entro confini ristretti e di fatto perché privo di legittimazione nell’ordinamento italiano.
12 aprile 1944 viene firmato il cosiddetto patto di Salerno: è il patto tra la Corona e la cosiddetta Esarchia (per esarchia si intendono i partiti anti-fascisti del comitato di liberazione nazionale: democrazia cristiana, partito comunista, partito socialista, partito liberale, partito d’azione, democrazia del lavoro); questo patto sancisce la cosiddetta tregua istituzionale.
La tregua prevede:
- La rinuncia dei partiti, in cambio delle loro partecipazione ufficiale al governo, alla richiesta di abdicazione del Re
- La nomina, da parte del Re, di un luogotenente generale del regno, al quale trasferire irrevocabilmente, dopo la liberazione di Roma, tutte le funzioni regie
- La sospensione, in attesa che al riguardo si pronunci il popolo, di ogni decisione relativa alla forma di governo e all'assetto costituzionale dello stato.
Il 25 giugno 1944 viene approvato il decreto legislativo luogotenenziale n. 151 che prende il nome di Prima Costituzione Provvisoria. Essa prevede che, dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme istituzionali (scelta fra monarchia e repubblica), saranno scelte dal popolo italiano, che a tal fine eleggerà, a suffragio universale, diretto e segreto, un'assemblea costituente, per deliberare la nuova costituzione dello stato.
L’art. 3 di questo decreto sanzionava la tregua istituzionale propriamente detta, disponendo che i ministri e i sottosegretari di stato giurano, sul loro onore, di non compiere, fino alla convocazione dell'assemblea costituente, atti che comunque pregiudichino la cosiddetta questione istituzionale.
Il 25 aprile 1945 si verifica l’insurrezione generale delle forze partigiane dell’alta Italia, per ordine del comitato di liberazione nazionale.
31 luglio 1945 con il decreto legislativo luogotenenziale n. 435 viene istituito il ministero per la costituente, guidato da Pietro Nenni, con il compito di preparare la legge elettorale e la convocazione dell'assemblea costituente, nonché di predisporre gli elementi per lo studio della nuova costituzione. Nell’ambito del ministero per la costituente viene istituita la commissione per studi attinenti alla riorganizzazione dello stato, nota come “Commissione Forti”, con il compito di predisporre gli elementi per lo studio della nuova costituzione.
Il 16 marzo 1946 viene approvato il decreto legislativo luogotenenziale n. 98 che prende il nome di Seconda Costituzione Provvisoria. Viene stabilito che la scelta della forma istituzionale avverrà con un apposito referendum popolare da tenersi contemporaneamente alle elezioni per l'assemblea costituente. Si modifica la prima costituzione provvisoria stabilendo che sarà il popolo, direttamente, attraverso referendum, a definire la questione.
Specialmente nelle regioni del sud c’era un sentimento monarchico piuttosto diffuso. Si ritiene per questo preferibile che a prendere la decisione sulla questione istituzionale, non fossero i partiti ma direttamente il popolo.
L’art. 3 della seconda costituzione provvisoria, prevede che, durante il periodo dell'assemblea costituente e fino alla convocazione del nuovo parlamento a norma della nuova costituzione, il potere legislativo resta delegato, salva la materia costituzionale, al governo, ad eccezione delle leggi elettorali e delle leggi di approvazione dei trattati internazionali, che saranno deliberate dall'assemblea costituente. Si prevede anche che i provvedimenti legislativi che non siano di competenza dell'assemblea costituente, saranno sottoposti alla ratifica del nuovo parlamento entro un anno dalla sua entrata in vigore.
Il 2 giugno 1946 viene eletta a suffragio universale diretto, l’assemblea costituente. Si compone di 556 membri; l'elezione avviene con il sistema proporzionale: quando viene eletta un’assemblea serve un sistema elettorale, cioè un meccanismo di trasformazione dei voti in seggi, ce possono
Sono poi previsti intervalli di tempo di almeno 3 mesi tra le deliberazioni della stessa camera: anche qui il metodo della alternatività torna più comodo e meno lungo.
È richiesta una maggioranza assoluta per la seconda deliberazione, mentre per la prima deliberazione non c'è nessuna indicazione: se non c'è scritto nulla si applica la regola generale prevista dall'art. 64 (maggioranza semplice o relativa).
Il terzo comma dell'art.138 cambia la prospettiva: la lettura del primo comma è diversa se si considera quello che c'è scritto al terzo comma. È come se, il costituente avesse individuato la strada maestra per cambiare la Costituzione: approvazione a maggioranza dei 2/3 nelle seconda deliberazione; nel momento in cui si dice che non si fa luogo a referendum se ciascuna camera approva il testo con la maggioranza dei 2/3 si dà una indicazione a favore della maggioranza dei 2/3. Maggioranza dei 2/3 sta a significare che la Costituzione viene cambiata con il consenso della maggioranza di governo e dell'opposizione, o quanto meno della parte più cospicua dell'opposizione.
I costituenti rifiutano l'ipotesi della immodificabilità della Costituzione: è un po' la logica del sistema dell'elezione del Presidente della Repubblica → nelle prime 3 votazioni si richiede la maggioranza dei 2/3, si indica la strada dell'accordo tra la maggioranza di governo e la parte più rappresentativa dell'opposizione. Dalla quarta votazione basta la maggioranza assoluta.
Sarebbe stato un errore stabilire che sempre e comunque ci vuole la maggioranza dei 2/3: si sarebbe consegnato un potere d'veto all'opposizione e quindi si sarebbe dato all'opposizione un potere eccessivo; in presenza di un ostruzionismo dell'opposizione sarebbe risultato impossibile cambiare la Costituzione e allora che è stata individuata una seconda strada: approvazione, in seconda deliberazione, a maggioranza assoluta, essendo però consapevoli che se si approva a maggioranza assoluta e inferiore a 2/3 la storia non è finita perchè i soggetti legittimati potrebbero richiedere il referendum.
Come si cambia la Costituzione?
Ci sono due strade:
- Approvazione in seconda deliberazione con maggioranza dei 2/3
- Approvazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai 2/3, con eventuale aggiunta del referendum
La successione dei commi dell'articolo potrebbe allontanare il lettore dal capire il procedimento di revisione; per avere una visione più chiara bisognerebbe partire dal fondo.
- Al terzo comma si indica la strada principale per cambiare la Costituzione: approvazione con maggioranza dei 2/3 in seconda deliberazione di ciascuno dei due rami del Parlamento. "Non si fa luogo a referendum" sta ad indicare che il procedimento di revisione è chiuso una volta che tutte e due le Camere abbiano approvato in seconda votazione con la maggioranza dei 2/3 → invito implicito a procedere cercando la maggioranza dei 2/3, maggioranza non solo numerica ma anche politica.
- La maggioranza governativo potrebbe lasciar perdere, trovando magari inopportuno procedere senza il consenso dell'opposizione. O potrebbe decidere di continuare con