PARTE SECONDA
Ordinamento della repubblica
ARTICOLO 55
Il parlamento si compone da Camera dei deputati e del senato
ARTICOLO 56
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale diretto, 630 deputati, sono
eleggibili gli elettori che hanno almeno 25 anni
ARTICOLO 56
Il senato è eletto a base regionale
ARTICOLO 58
I senatori sono eletti a suffragio universale dagli elettori di almeno 25 anni; sono
eleggibili gli elettori di almeno 40 anni
ARTICOLO 59
I senatori a vita sono ex-presidenti della repubblica o cinque scelti dal presidente della
repubblica per meriti
ARTICOLO 60
La Camera dei deputati e il senato sono eletti per cinque anni
ARTICOLO 67
Ogni membro del parlamento rappresenta la Nazione
ARTICOLO 70
Il potere legislativo va alle due camere, ma l’iniziativa legislativa appartiene al
governo, a ciascun membro delle camere e al popolo, che deve proporre un progetto
con almeno 50000 firme
ARTICOLO 72
Ogni disegno di legge viene presentato alla camera, esaminato da una commissione e
poi da tutta la camera
ARTICOLO 73
Le leggi sono promulgate dal presidente della repubblica entro un mese; le leggi
vengono subito pubblicate ed entrano in vigore 15 giorni dopo
ARTICOLO 83
Il presidente della repubblica è eletto dal parlamento; scrutinio segreto a maggioranza
di due terzi dell’assemblea
ARTICOLO 84
Minimo 50 anni per essere presidente della repubblica
ARTICOLO 85
Il presidente della repubblica rimane in potere per sette anni
ARTICOLO 87
Il presidente della repubblica è il capo dello stato e rappresenta l’unità della nazione;
indice l’elezione delle nuove camere; promulga le leggi; ratifica i trattati internazionali;
ha il comando delle forse armate; dichiara lo stato di guerra deliberato dalle camere;
presiede il consiglio superiore della magistratura (potere giudiziario); può concedere
grazia e commutare le pene
ARTICOLO 90
Il presidente della repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle
sue funzioni, tranne che per altro tradimento o attentato alla Costituzione, nei cui casi
è messo sotto accusa dal parlamento
ARTICOLO 91
Il presidente della repubblica presta giuramento di fedeltà e osservanza a repubblica e
costituzione
ARTICOLO 92
Il governo è costituito dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, che costituiscono il
Consiglio dei ministri; il presidente della repubblica nomina il presidente del consiglio e
su sua proposta i ministri
ARTICOLO 93
Presidente del consiglio e ministri prestano giuramento
ARTICOLO 94
Il governo deve avere la fiducia delle due camere, a cui si presenta entro dieci giorni
dalla formazione
ARTICOLO 95
Il presidente del consiglio dirige la politica del governo e ne è responsabile; mantiene
l’unità d’indirizzo coordinando l’attività dei ministri
ARTICOLO 104
La magistratura è indipendente dagli altri poteri
ARTICOLO 107
Magistrati sono inamovibili, se non inseguito della decisione del consiglio superiore
ARTICOLO 138
Le leggi di revisione della costituzione sono adottate da ciascuna camera con due
successive deliberazioni (procedura aggravata)
ARTICOLO 139
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale
ARTICOLO 48
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggior età. Il
voto è personale ed uguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
(percentuale di voto) (articolo 21.3)
La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini
residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione
Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero
stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità o per effetto di sentenza
penale irrevocabile nei casi di indegnità morale indicati dalla legge. (reati che non
permettono di votare)
ARTICOLO 49
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con
metodo democratico a determinare la politica nazionale.
ARTICOLO 50
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti
legislativi o esporre comuni necessità. (numero di firme necessarie) (50.000 elettori)
ARTICOLO 51
Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle
cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti dalla legge. A tale fine
la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e
uomini.
La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai
cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario
al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
ARTICOLO 52
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. (articolo 29.1)