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LA COSTITUZIONE

• La costituzione è la "fons fontium" ovvero la fonte delle fonti. È la

• fonte delle fonti in ragione dei contenuti tipici di una costituzione

infatti essa contiene i principi fondsmentali nei quali si riconosce

una comunità statuale in un determinato momento storico. La

costituzione ad esempio fra i principi fondamentali ne disciplina due

che emergono e delinea il rapporto fra autorità e libertà.

Per questo tradizionalmente i contenuti della costituzione sono

• l'indicazione dei diritti e dei doveri dei cittadini e l'organizzazione

della repubblica. Missione istituzionale della costituzione è anche

quella di contenere almeno una prima disciplina delle fonti cioè dirci

quali sono. La prima fonte che ci dice quali sono le fonti e in che

rapporto stanno è la costituzione. La costituzione è la più rilevante

ma ciò non significa sia l'unica. I due contenuti della costituzione

era già stati stabiliti nel 1789 con la dichiarazione. Infatti l'articolo

16 afferma che " la società nella quale la garanzia dei diritti non è

assicurata né la separazione dei poteri determinata non ha

costituzione". Già la dichiarazione conteneva sostanzialmente i

caratteri della costituzione. La costituzione è il vertice

dell'ordinamento, pone i principi fondamentali, ordina le fonti ma

come nasce? Sicuramente una costituzione non nasce e non può

nascere da una fonte precedente perché se nascesse da

qualcos'altro allora sarebbe questo qualcos'altro la costituzione. La

costituzione nasce da qualcosa che non può essere ordinario, nasce

da una funzione straordinaria che è,erge esclusivamente in

particolare momento della storia che sono momenti di rottura con il

passato e nasce da una funzione che non può che essere

straordinaria. È il potere costituente.

Il potere costituente ha la funzione di porre in essere la costituzione

• è di estinguersi quando la costituzione entra in vigore. Il potere

costituente rinascerà quando per determinate circostanze sarà

necessario avere una nuova costituzione. La costituzione nasce

quindi da un potere straordinario illimitato e il limitabile è libero del

fine. In questo potere si esprime pienamente la sovranità che è il

connotato tipico dello stato. Questo potere costituente può

assumere le più varie forme e non incontra ne può incontrare limiti

di contenuto. Questo potere costituente può avere le più varie

forme. Nella storia abbiamo conosciuti fenomeni diversi, infatti

abbiamo avuto costituzioni ottriate conoscesse normalmente da un

sovrano assoluto(quasi tutte quelle dell'epoca dellottocento). Ci

sono state costituzioni anche votate, come la nostra costituzione

repubblicana infatti essa è frutto del lavoro e delle decisioni di in

assemblea costituente eletta da tutti gli italiani.

Essendo la costituzione un nucleo, un insieme di principi

• fondamentali che sciolgono i nodi relativi ai rapporti fra autorità e

libertà non è detto che la sia e non è detto che sia

costituzione scritta

un documento unitario. Esistono infatti costituzioni non scritte,

composte da un insieme talvolta molto vasto di documenti e di atti

ma anche fatti giuridicamente rilevanti(consuetudini) che tutti

insieme costituiscono la costituzione. In Inghilterra infatti non c'è

una costituzione scritta, il diritto costituzionale brittanico si

compone da una serie di atti e consuetudini.

Una è figlia di un idea di costituzione come un

costituzione breve

• documento necessariamente limitato. Un esempio di costituzione

breve era lo statuto Albertino. Nello statuto Albertino c'era una

maggiore brevità e sintesi perché era una specie di accordo fra il

sovrano e la nascente borghesia. È una costituzione tipica della

metà dell'Ottocento quando ci si immaginava che le libertà da

tutela fossero essenzialmente le libertà individuali. Non ci si

occupava delle libertà collettive o di diritti come il diritto

all'istruzione o al lavoro. Si credeva molto di più nella iniziativa dei

cittadini etc. L'idea di stato che si aveva è quella di uno stato molto

più leggero con molti meno compiti. La distinzione fra lunga e breve

è importante perché determina l'idea che si ha della costituzione.

Fin dove si vuole arrivare.

La differenza fra è una

costituzione procedurale e costituzione programma

• distinzione che ha dei punti di contatto con costituzione lunga e

breve. Infatti mentre quella procedurale si limita fondamentalmente

a regolare l'esercizio dei poteri e a indicare le fonti del diritto e al

limite a tratteggiare soltanto un tessuto di diritti e libertà, una

costituzione programmatica ambisce a guidare almeno in alcuni

ambiti i processi politici, l'azione dei pubblici poteri, infatti questa

seconda costituzione vuole che lordinamento raggiunga e persegua

determinate(?). La nostra costituzione rientra nel secondo tipo.

- l'ambizione del costituente come si

Es. art. 3 comma 2 e art. 41 comma 3

• vede è molto più forte. Voleva guidare il processo politico per

realizzare alcune finalità ritenute preminenti è tale da poter

determinare condizioni migliori perché l'insieme dei diritti fossero

garantiti. La costituzione programma ha anche un interrogativo e

cioè: che succede sei pubblici poteri non si attivano? Rimane una

mera proclamazione o ha una forza giuridica? Che efficacia hanno

queste previsioni? La costituzione programmata si carica di una sua

propria efficacia e per questo non è asettica.

Fra costituzione breve/lunga e rigida/flessibile. Si nella storia c'è

• stata, sopratutto nellottocento.

Costituzioni rigide e costituzioni flessibile

• Riguarda un punto: come si può modificare una costituzione.

• Posto che una costituzione è il vertice di un ordinamento bisogna

• però capire se questo vertice è un vertice politico, contenutistico

oppure se è un vero e proprio vertice gerarchico, giuridicamente

rilevante. Una può essere modificata così come

costituzione flessibile

una legge ordinaria. Una costituzione flessibile ha si un primato

nell'ordinamento ma è un primato solo politico. Non è un primato

giuridico, infatti il legislatore può approvare una legge che può

legittimamente modificare la costituzione. Viceversa una costituzione

si può modificare ma limitatamente. Intanto una costituzione

rigida

rigida sul piano del procedimento di modifica potrà essere

modificata con un procedimento più complesso, più articolato e

quindi più aggravato rispetto a quello previsto per modificare una

comune legge. Si può modificare solo con un provvedimento speciale,

più complesso. Vi è però anche un piano contenutistico poiché una

costituzione rigida incontra anche limiti sostanziali cioè una

costituzione rigida potrà essere modificata con limiti contenutistici,

ci potranno essere delle parti che non potranno essere modificate

per nulla anche passando da un procedimento aggravato o

speciale. Questa alternativa non è asettica, questa alternativa si

radica nella storia è ancora una volta nel l'idea che si ha di una

costituzione. La generalità ad esempio delle costituzioni

ottocentesche era quella di essere flessibili, la generalità di quella

contemporanea è quella di essere rigide.

si porta dietro un problema che non c'è in

La rigidità costituzionale

• regime di costituzione flessibile. Questo problema è che se la

costituzione è rigida vuol dire che si può modificare solo passato

per il provvedimento speciale aggravato previsto e nei limiti in cui

questo procedimento si può attivare. L'interrogativo a cui una

costituzione rigida deve dare una risposta è il seguente: se il

legislatore ordinario approvando una comune legge viola la

costituzione senza il procedimento aggravato? Se la costituzione è

flessibile non si presenta questo interrogativo. Bisogna trovare un

meccanismo di sanzione. Le costituzioni rigide devono quindi essere

anche bisogna trovare dei meccanismi di reazione che

garantite,

possano scattare nel momento in cui il legislatore violi la

costituzione non passando dal procedimento di revisione aggravato

necessario in un regime di costituzione rigida. Questi meccanismi

variano a seconda degli ordinamenti.

In linea di principio la distinzione fra costituzioni rigide e flessibili la

• distinzione porta ad una domanda: come si può modificare una

disposizione costituzionale? Abbiamo detto che se la costituzione è

flessibile allora la costituzione risulta una legge fondamentale ma

solo da un punto di vista politico. La legge può anche intervenire

per modificare o derogare il testo della costituzione. Viceversa una

costituzione rigida non è soltanto il vertice valoriale ma è anche il

vertice giuridico. Infatti se è rigida può essere modi sta solo

attraverso un procedimento particolare, più complesso. Procedimento

quindi Ovviamente il procedimento di revisione

aggravato.

costituzionale è previsto dalla stessa costituzione. È la costituzione

che ci dice come essa stessa può essere modificate, quale è il

procedimento è quali sono i limiti. La

Limiti alla revisione costituzionale.

funzione di revisione costituzionale, con il tessuto di limiti che fanno

corpo ad esso, ci danno l'idea che qui siamo in presenza di una

funzione e di un potere non costituente ma costituito. Il potere

costituente instaura una nuova costituzione e non incontra limiti, la

revisione costituzionale invece incontra limiti. Alcuni punti della

costituzione sono immodificabili anche secondo la procedura

aggravata. Il potere costituente è illimitato e il limitabile, la

revisione costituzionale è prevista da essa è trova in essa il suo

fondamento e i suoi limiti(poteri costituiti).

Come mai un ordinamento sceglie un ordinamento come costituzione flessibile o

• costituzione rigida?

Dietro questa alternativa c'è la storia che porta in certi contesti alla

• flessibilità. Per comprendere questo è necessario paragonare

l'esperienza francese è quella statunitense. L'esperienza francese

assumendo come termine di riferimento la rivoluzione

francese(eventi dal 1789 in poi) prende di mira l'assolutismo regio e

vuole rovesciare questo tipo

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Publisher
A.A. 2016-2017
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dodo12 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Tarli Barbieri Giovanni.