Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
C) POTERI DI CONTROLLO SU QUASI TUTTI GLI ENTI PUBBLICI CHE AGISCONO
IN MATERIE STATALI E CHE FORMALMENTE NON FANNO PARTE DELLO STATO
Quanto al rapporto con Regioni, Province e Città metropolitanerapporto molto complesso visto che
la L.3/2001 ha aumentato l’autonomia di questi enti nei confronti dello Stato. Resta il generale
POTERE SOSTITUTIVO che spetta al Governo ai sensi dell’art 120 Cost.
LA RESPONSBILITA’ PENALE DEI MINISTRI
58
Ai sensi dell’art 96 Cost (dopo la modifica della L.Cost 1/89) dispone che “Il Presidente del
Consiglio ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi
nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della
Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale”.
Prima di questa legge i Ministri, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, venivano
messi in stato d’accusa dal Parlamento in seduta comune e giudicati dalla Corte costituzionale in
composizione speciale.
Secondo il nuovo regime invece: qualora l’autorità giudiziaria riceva notizia di un reato commesso
da un Ministro o da un ex-Ministro nell’esercizio delle sue funzioni essa, se ritiene che si deve dare
corso al processo, deve sospendere ogni ulteriore indagine e trasmettere la questione alla Camera
cui appartiene il Ministro o al Senato; la Camera investita della questione può con
MAGGIORANZA ASSOLUTA, negare l’autorizzazione a procedere, non solo “ove reputi la
valutazione insindacabile, che l’inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato
costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico
nell’esercizio della Funzione di Governo”. Essendo tale giudizio insindacabile, tutto dipende dalla
volontà della maggioranza. Ma se la maggioranza assoluta non si raggiunge, l’autorizzazione si
intende concessa e il processo penale riprende il suo corso davanti al giudice competente.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
L’ELEZIONEL’art 83 Cost stabilisce che “il Presidente delle Repubblica è eletto dal Parlamento
in seduta comune dei suoi membri. All’elezione partecipano tre delegati per ogni regione eletti dal
Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle
d’Aosta ho un solo delegata. L’elezione del PdR ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di
due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.”
La partecipazione al collegio elettorale dei delegati regionali è essenzialmente simbolica, sia perché
il loro numero complessivo è sproporzionatamente basso per potere influire sul risultato sia perché i
partiti, dovendo rispettare il dettato costituzionale per cui almeno un delegato su 3 spetta alle
minoranze, o si accordano preventivamente in sede nazionale in modo da ripartirsi i delegati
regionali in proporzione alle rispettive forze parlamentari, o comunque si dividono i delegati
Regione per Regione in modo consensuale.
Dunque i delegati regionali non cambiano la fisionomia politica del collegio, ma la loro
partecipazione vuole ricordare che il PdR è Presidente di TUTTA la comunità statale e non solo
dello Stato inteso come apparato.
Con la scelta di questo collegio il Costituente ha voluto ribadire la sua volontà di istituire una forma
di governo parlamentare. Riconducendo infatti l’elezione del PdR al potere di controllo dei partiti in
Parlamento, il Costituente ha cerato di impedire che si costituisse un centro politico indipendente
dal Parlamento e potenzialmente contrapposto ad esso.
In definitiva il PdR non ha una sua forza politica da contrappore ai partiti in Parlamento e quindi di
regola, di fronte ad una maggioranza solidale ed un Governo da questa sostenuto, svolge un ruolo
politico secondario.
LA QUALITA’ DI CAPO DELLO STATO
L’essere Capo dello Stato è la qualità dell’organo che ufficialmente si chiama PdR. L’espressione
“Capo dello Stato” designa uno specifico ruolo politico-costituzionale che trova le sue radici nella
monarchia assoluta ma che col tempo, è stata mossa al margine a vantaggio del potere effettivo
dell’organo Governo e dell’organo Parlamento legati fra loro dal rapporto di fiducia.
Ciò non significa però che la permanenza del PdR si spiega solo come residuo storico: il ruolo del
Capo dello Stato è quello di garantire l’unità e la stabilità dello Stato a fronte della continua
mutabilità del Governo.
Si ha quindi questa divisione dei compiti: il Governoha la direzione attiva dell’apparato; il Capo
dello Statoche in normali condizioni di pace sociale non ha iniziativa politica, diventa attivo in
59
momenti di crisi perché spetta a lui risolverle ed è lo strumento istituzionale di riserva destinato a
questo scopo.
Su questa base è inevitabile che in ciascun Paese si manifestino tendenze diverse riconducibili
essenzialmente a 2 filoni:
- Nel primo, se la pace sociale è stabile, la funzione di Capo dello Stato diviene sempre più
simbolica: il Capo dello Stato è divenuto realmente simbolo vivente dell’unità dello Stato e
nulla più;
- invece in quei Paesi dove i conflitti sociali sono laceranti, la funzione di garante dello Stato
esige un intervento continuo del Capo dello Stato e quindi sia i costituenti, sia la pratica
applicazione delle norme costituzionali, tendono a dotare il Capo dello Stato di poteri molto
incisivi che spesso, si scontrano con quelli del Governo e del Parlamento.
In conclusione la qualità di Capo dello stato sta ad indicare il ruolo di GARANTE DELL’UNITA’ E
CONTINUITA’DELLO STATO e quindi il ruolo di organo di riserva che costituisci l’ultimo
rimedio contro i pericoli della disgregazione e della crisi dello Stato. Da qui nasce l’ambiguità della
figura dei Capi di Stato: essi sono organi che non dovrebbero agire se il sistema funziona
fisiologicamente (c.d. organi quiescienti) ; al contrario, quando agiscono molto, è segno di crisi ed è
proprio per questo che l’attività del Capo dello Stato si scontra con altri organi costituzionali e tende
a scavalcarli.
Questa duplice potenzialità spiega il ruolo oscillante nel tempo e nello spazio di questo organo e la
sua essenziale ambiguità politica.
CARETTERISTICHE DELLA CARICA DI PDR
1) Una prima caratteristica sta nel fatto che si tratta di un ORGANO MONOCRATICO, cioè
composto da una sola persona. Si tratta di una caratteristica generale dei Capi di Stato: il
Capo dello Stato è organo monocratico perché solo essendo uno fisicamente può
materialmente impersonare l’unità dello Stato e può ufficialmente svolgere la funzione di
unico garante. Questa caratteristica attribuisce una certa efficacia alla carica che può
decidere rapidamente, inoltre è molto più autorevole di un intero collegio: il potere appare
personalizzato e questo gli da maggiore concretezza ed efficacia.
2) La seconda caratteristica degna di nota è la sua durata nel tempo. Ai sensi dell’art 85 c1 Cost
“il PdR è eletto per 7 anni”, una durata dunque più lunga rispetto al Governo e alle Camere e
seconda solo ai giudici della Corte Costituzionale (9 anni). PdR e Corte Costituzionale sono
infatti organi di garanzia e proprio per questo sono duraturi nel tempo: affinché attraverso la
loro stabilità venga garantita la stabilità dello Stato e del suo ordinamento. La carica di PdR
però, deve essere non tanto lunga così da non essere sottoposta a controllo popolare per cui
la conciliazione tra principio democratico (che vuole le cariche a tempo determinato) e
stabilità, trovano una durata di sette anni per volontà del Costituente.
3) Terza caratteristica è l’ALTA MAGGIORANZA richiesta per l’elezione. La Costituzione
esige che nelle prime tre votazioni si debba raggiungere la maggioranza dei 2/3
dell’assemblea e dalla terza votazione in poi, la maggioranza assoluta. Attraverso questa
maggioranza così alta, si vuole impedire per quanto possibile, che il PdR sia un uomo
imposto da un solo partito cercando di ottenere un uomo che riceva un consenso molto
ampio.
60
Dal procedimento dell’elezione si ricavano regole convenzionali non scritte, molto importanti. Ai
sensi dell’art 84 c1 Cost “Può essere eletto PdR ogni cittadino che abbia compiuto 50 anni di età e
goda dei diritti civili e poilitici” (in sostanza che sia iscritto nelle liste elettorali).
Di fatto però solo parlamentare (per lo più autorevoli) sono stati eletti PdR dal 1948 al 1990. La
ragione di questa regola non scritta è facile da comprendere: premesso che in Italia, come in
generale, nei governi parlamentari, tutti gli uomini politici autorevoli siedono in Parlamento, i
partiti potranno essere indotti a scegliere una persona al di fuori del Parlamento, cioè al di fuori dei
dirigenti di partito solo in 2 estreme ipotesi:
- Che la carica sia a tal punto simbolica che nessun uomo politico di un certo peso voglia
occuparla (ipotesi estrema alla concreta realtà politica italiana);
- Che il sistema dei partiti versi in una tale crisi da dover ricorrere ad un arbitro al di fuori di
essi, cosa che i partiti evitano di fare finché possibile, perché sarebbe una confessione di
impotenza e una perdita secca di forza e di prestigio. Questa evenienza si è verificata nel
1999 quando per la prima volta, è stato eletto un PdR non parlamentare.
Per l’elezione del PdR non sono richieste candidature legali, non esiste cioè alcun atto ufficiale da
cui risulta che una certa persona concorre alla carica. Ciò ha anzitutto lo scopo di non limitare la
scelta del Parlamento che può liberamente eleggere chi meglio crede, in secondo luogo impedisce
che si scateni una concorrenza aperta tra i candidati per l’elezione e che la carica appaia in tal modo
altamente politicizzata. Quest’ultima intenzione è confermata anche dal fatto che né i partiti né i
candidati ufficiosi annuncino programmi, appunto perché il PdR deve apparire al di sopra dei partiti
giacché solo in tal modo, può acquistare tanta autorità da svolgere la sua funzione essenziale di
garante dell’unità e continuità dello Stato.
4) Quarta caratteristica è l’INCOMPATIBILITA’ della carica. Ai sensi dell’art 82 c2 Cost
“L’ufficio del PdR è incompatibile con qualsiasi altra carica”, non solo con le altre cariche
politiche ma anche con qualsiasi altro ufficio pubblico, con attività privat