Estratto del documento

Diritto dell'unione europea

La corte di giustizia

L'organo giurisdizionale è descritto nella sezione 4 del Trattato, a partire dagli articoli 220 in poi. L'articolo 220 stabilisce che la funzione della Corte di Giustizia e del Tribunale di primo grado è quella di assicurare il rispetto del diritto comunitario nell'interpretazione e nella corretta applicazione.

L'interpretazione è importante perché spesso le norme sono formulate in maniera ambigua. La corretta applicazione implica un controllo di legittimità sugli atti e la verifica che siano stati adottati nel rispetto delle norme e delle competenze delle istituzioni comunitarie. Nella prassi, la Corte di Giustizia è andata oltre questi compiti e ha avuto modo di perfezionare le norme del Trattato, adeguandole alle esigenze del periodo in cui vengono adottate. Questa è una funzione molto importante di supplenza normativa, che colma alcune lacune normative.

La supplenza avviene anche quando il Consiglio, la Commissione e il Parlamento restano inattivi o adottano gli atti lentamente. Spesso, la Corte anticipa gli organi politici nell'adozione di determinati principi, che successivamente saranno adottati dagli stessi organi. Ad esempio, i diritti dei consumatori si sono affermati prima attraverso sentenze adottate dalla Corte di Giustizia, la quale ha spronato gli organi a tenerle in considerazione.

La Corte di Giustizia è formata da 25 giudici e ha sede a Lussemburgo. I giudici sono scelti dagli Stati e non devono essere necessariamente cittadini dello Stato che li designa. Durano in carica sei anni, con un meccanismo di rotazione per cui la metà dura tre anni e l'altra metà sei, cambiando metà dei giudici ogni tre anni.

Non sono necessariamente scelti tra coloro che appartengono alla magistratura degli Stati membri. Per l'Italia, difficilmente sono stati designati giudici in carriera, ma piuttosto professori universitari, ecc.

Accanto ai 25 giudici ci sono gli avvocati generali. L'avvocato generale ha una funzione ausiliaria del giudice. Presenta con imparzialità e indipendenza delle conclusioni motivate sui casi sottoposti alla Corte. Il ricorso viene presentato sia alla Corte che all'Avvocato Generale, che formulerà una relazione nella quale esprime il punto di vista della Comunità. Il Giudice deve semplicemente giudicare e non può rappresentare la Comunità.

L'Avvocato Generale non fa parte del processo, si limita a presentare la causa; il suo intervento non è obbligatorio (se la causa non pone questioni particolari, l'avvocato generale non interviene al processo).

La cancellaria: i termini e i ricorsi devono essere presentati seguendo determinati schemi.

Anteprima
Vedrai una selezione di 1 pagina su 4
Corte di giustizia Pag. 1
1 su 4
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher cecilialll di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Scienze della comunicazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Converti Fabio.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community