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LA CORTE DI GIUSTIZIA
Organo giurisdizionale. Ne parla la sezione 4 del Trattato dagli articoli 220 in poi.
Art 220: la funzione della Corte di Giustizia e del Tribunale di primo grado è quella di assicurare il rispetto del diritto comunitario nell'interpretazione e la corretta applicazione.
L'interpretazione: è importante perché spesso le norme sono formulate in maniera ambigua.
Corretta applicazione, controllo di legittimità sugli atti, verifica che siano stati adottati nel rispetto delle norme e delle competenze delle istituzioni comunitarie.
Nella prassi la Corte di Giustizia è andata ben oltre questi compiti; ha avuto modo di perfezionare le norme del Trattato e adeguarle alle esigenze del periodo in cui vengono adottate.
Questa è una funzione molto importante di supplenza normativa, che viene a colmare alcune lacune appunto normative.
Supplenza anche laddove il Consiglio, la Commissione e il Parlamento, o restino inattivi.
oppure adottino gli atti in maniera lenta. (spesso anticipa gli organi politici nell'adozione di determinati principi, che dopo saranno adottati dagli organi stessi). I diritti dei consumatori si sono affermati prima attraverso sentenze adottate dalla Corte di Giustizia, che ha spronato gli organi a tenerle in considerazione... La Corte di Giustizia è formata da 25 giudici e ha sede a Lussemburgo. I giudici sono scelti dagli Stati e non devono essere necessariamente cittadini dello Stato che li designa. Durano in carica sei anni (è previsto un meccanismo di rotazione per cui la metà dura tre anni e l'altra metà sei, da cambiare metà giudici ogni tre anni). Non sono necessariamente scelti tra coloro che appartengono alla magistratura degli Stati membri. Per l'Italia difficilmente sono stati designati giudici in carriera, ma professori universitari, ecc. Accanto ai 25 giudici ci sono degli avvocati generali. L'avvocato generale ha unafunzione ausiliaria del giudice. Presenta con imparzialità e indipendenza delle conclusioni motivate sui casi sottoposti alla Corte. Il ricorso viene presentato sia alla Corte che all'Avvocato Generale che formulerà una relazione nella quale esprime il punto di vista della Comunità. Il Giudice deve semplicemente giudicare, non può rappresentare la Comunità.
L'Avvocato Generale non fa parte del processo, si limita a presentare la causa; il suo non è un intervento obbligatorio (se la causa non pone questioni particolari, l'avvocato generale non interviene al processo).
La Cancelleria: i termini, i ricorsi, devono essere presentati seguendo determinati schemi; tutto l'aspetto procedurale.
Il funzionamento della Corte viene disciplinato dal regolamento di procedura redatto dai giudici stessi come prova della loro indipendenza.
Esiste anche uno statuto che contiene le norme che garantiscono l'indipendenza dei giudici.
giudica i casi che le vengono sottoposti dai paesi membri o da organizzazioni internazionali. Nel controllo indiretto, la Corte può emettere pareri consultivi su questioni legali che le vengono sottoposte da organizzazioni internazionali autorizzate. La Corte internazionale di giustizia è composta da 15 giudici, eletti dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. I giudici sono scelti tra persone di alta moralità e competenza in materia di diritto internazionale. La Corte internazionale di giustizia ha sede all'Aia, nei Paesi Bassi, e opera in conformità con lo Statuto della Corte internazionale di giustizia. Lo Statuto stabilisce le regole e i principi che governano il funzionamento della Corte e i diritti e gli obblighi dei giudici. I giudici godono di uno status particolare; un giudice non può essere sottoposto a un procedimento penale. Lo Statuto stabilisce anche le incompatibilità, i giudici non possono contemporaneamente ricoprire le cariche che ricoprivano prima, e tanto meno all'interno delle altre istituzioni comunitarie. Anche la rimozione dalla carica per gravi motivi viene adottata dagli stessi giudici. Lo Statuto è un vero e proprio trattato internazionale perché è stato creato e può essere modificato dagli Stati all'unanimità attraverso un Trattato di revisione. Per quanto riguarda l'attività della Corte, si articola in due grandi funzioni: - Giurisdizionale: incarna l'attività primaria della Corte (funzione di giudice) - Consultiva: non svolge la funzione di giudice ma di consigliere. La funzione giurisdizionale si articola in due grandi ambiti: un controllo diretto e un controllo indiretto. Nel controllo diretto, la Corte giudica i casi che le vengono sottoposti dai paesi membri o da organizzazioni internazionali. Nel controllo indiretto, la Corte può emettere pareri consultivi su questioni legali che le vengono sottoposte da organizzazioni internazionali autorizzate.interviene direttamente (Competenza contenziosa) sulla legittimità degli Atti, dei comportamenti delle istituzioni comunitarie, il comportamento degli Stati e degli individui. Il controllo indiretto riguarda l'interpretazione della validità degli atti. Viene definita competenza pre - giudiziale. Nel controllo indiretto la Corte viene investita in seconda battuta, successivamente, da un giudice nazionale. Sulla validità e l'interpretazione la questione sorge davanti un giudice statale. Si pone il problema di interpretare una clausola; il Giudice sospende il processo, manda gli Atti al Giudice comunitario chiedendogli di interpretare quella norma. L'unico giudice che può interpretare una norma comunitaria è il Giudice comunitario sollecitato da un giudice interno. Il termine pre - giudiziale (precedente). Il giudice interno, per poter risolvere quella causa deve prima risolvere il problema dell'interpretazione di quella.Nel controllo diretto la Corte viene investita direttamente nella causa perché i soggetti tra cui sorge la controversia sono le istituzioni o il cittadino contro una istituzione o contro uno Stato membro. Il processo si svolge a Lussemburgo o in lingua inglese o in lingua francese; sono 5 i giudici più l'avvocato Generale. Il controllo diretto è rappresentato dall'azione di annullamento di Atti comunitari adottati in violazione dei Trattati e di controllo diretto sulle attività delle istituzioni.
L'azione in carenza: (Art 232) Si ha quando una istituzione comunitaria aveva l'obbligo di adottare un atto e non lo ha fatto.
Procedura di infrazione: (226/227) Riguarda gli Stati violazione da parte degli Stati del diritto comunitario. La Commissione potrà citare lo Stato in giudizio; controllo diretto sugli Stati.
Queste attività della Corte si concludono o con sentenze o con ordinanze (che sono gli Atti processuali).
Le sentenze hanno carattere definitivo, vengono adottate alla conclusione di un procedimento giudiziario.
Le ordinanze hanno un carattere intermedio, e la Corte si esprime non sotto forma di sentenza ma di ordinanza, perché le ordinanze sono provvisorie, non definitive.
La funzione consultiva è tipica del giudice internazionale. La Corte internazionale di giustizia (organo giurisdizionale delle Nazioni Unite) adotta pareri su richiesta.
La Corte di Giustizia adotta pareri su richiesta o delle istituzioni comunitarie (Commissione, Consiglio, Parlamento) o degli Stati membri nell'ambito delle relazioni esterne per la compatibilità di un accordo internazionale con uno Stato terzo e i Trattati della comunità.
Se la Corte esprime un parere negativo, l'accordo internazionale non potrà chiudersi; la corte quindi può bloccare la possibilità di concludere un accordo.
Dall'89 la Corte di Giustizia è stata affiancata dalla Corte di
primo grado per snellire i procedimenti davanti alla Corte di Giustizia e per introdurre un secondo grado di giudizio.
Uno dei diritti fondamentali degli individui e degli Stati è quello di poter sottoporre a verifica un giudizio per il quale è stato condannato.
Struttura e organizzazione del Tribunale di primo grado:
- Ogni Stato membro deve essere rappresentato da almeno 1 giudice.
- L'attività è affidata ai giudici e agli avvocati generali (che sono 8). Gli Stati più piccoli hanno gli avvocati a rotazione.
Il Tribunale di primo grado aveva delle funzioni limitate. Tuttavia l'istituzione ha visto ampliarsi le proprie competenze che con il Trattato di Nizza diventa quasi equivalente a quella della Corte di Giustizia.
I Ricorsi: tutti i ricorsi presentati dagli individui sono presentati alla Corte di primo grado (e non alla Corte di Giustizia).
L'individuo deve avere un interesse specifico ad agire per arrivare alla Corte di primo grado. Deve essere
stato violato un proprio diritto. La Corte non ha competenze nel secondo e terzo pilastro. Le funzioni escluse al Tribunale del primo grado sono: - i ricorsi presentati da Stati, istituzioni e Banca Centrale. - I ricorsi di adempimenti. - Non ha ancora funzione interpretativa (controllo indiretto e pre giudiziale). Le sentenze adottate dal Tribunale di primo grado possono essere revisionate dalla Corte di Giustizia (io posso chiedere un secondo appello). Le sentenze della Corte di Giustizia sono suscettibili di essere revisionate da un altro collegio di sua competenza. Tipi di ricorso: Ci sono i procedimenti contenziosi e i procedimenti pre-giudiziali. Nel caso dei procedimenti contenziosi (cioè procedimenti che attuano un controllo diretto della Corte sulla legittimità degli Atti e sul comportamento delle istituzioni, gli Stati membri e gli individui). Questi procedimenti sono: - l'annullamento - il controllo in carenza - procedure di infrazione Il ricorso per infrazione èQuello attraverso il quale gli Stati si adeguano alle normative comunitarie. Questi ricorsi per infrazione sono previsti dall'art 226 e 227.
226 → legittima la sola Commissione europea a citare davanti la Corte uno Stato.
227 → legittima gli Stati a citare davanti alla Corte gli altri Stati.
La procedura non è diretta; la Commissione, inizialmente tenta di convincere lo Stato a conformarsi alle norme attraverso le buone maniere, amichevolmente (procedura pre-contenziosa).
La Corte fa una sentenza dichiarativa (che dichiara lo stato di infrazione, ma non è una condanna) e lo Stato dovrà adeguarsi a questa dichiarazione. Se lo Stato non si adegua, allora la Corte emanerà una sentenza della condanna (pagamento della pena pecuniaria).
Due fasi, dunque: pre-contenziosa e contenziosa.