Anteprima
Vedrai una selezione di 5 pagine su 16
Corte costituzionale Pag. 1 Corte costituzionale Pag. 2
Anteprima di 5 pagg. su 16.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Corte costituzionale Pag. 6
Anteprima di 5 pagg. su 16.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Corte costituzionale Pag. 11
Anteprima di 5 pagg. su 16.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Corte costituzionale Pag. 16
1 su 16
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

L’art. 135 Cost. prevede rigide incompatibilità per i componenti la Corte

costituzionale, funzionali ad assicurare l’indipendenza dell’organo (membro del

Parlamento, del Consiglio regionale, esercizio professione di avvocato, ogni

carica e ufficio indicati dalla legge). La delicatezza della funzione impone,

inoltre, ai giudici un atteggiamento di riservatezza circa le proprie opinioni

rispetto a tematiche che potrebbero essere oggetto di giudizio da parte della

Corte costituzionale o mettere in dubbio la posizione di indipendenza del

giudice. Sempre a garanzia dello status di giudice l’art.3 della legge

costituzionale n.1 del 1948 stende ai componenti il collegio le

immunità costituzionali proprie dei parlamentari.

Le decisioni della Corte costituzionale sono regolate dal principio di

collegialità. Secondo l’art. 17 delle norme integrative per i giudizi innanzi alla

Corte costituzionale, le sentenze e le ordinanze debbono essere sottoscritte dal

presidente o dai giudici che sono stati prescelti presenti a tutte le udienze. Con

tale previsione il sistema italiano di giustizia costituzionale si differenzia dalle

Corti supreme di tradizione nordamericana ove vige l’istituto del voto

(dissenting opinion).

dissenziente

La Costituzione italiana non esclude meccanismi di sindacato non

giurisdizionale sulle decisioni del legislatore, tra i quali assume

particolare rilievo il controllo svolto dal Presidente della Repubblica in sede di

promulgazione delle leggi statali, che può rinviarle alle Camere con messaggio

motivato, affinché queste procedano a una nuova deliberazione (art. 74 Cost.).

Per quanto concerne la natura dell’organo, va considerato che la giustizia

costituzionale è assicurata da un organo esterno al procedimento legislativo,

fornito dei requisiti di imparzialità e di professionalità, che gode di una

condizione costituzionale di autonomia rispetto agli altri poteri dello Stato.

L’art. 135 Cost. prevede che i giudici siano scelti tra magistrati delle

giurisdizioni superiori, tra professori ordinari di Università in materie giuridiche,

tra avvocati dopo vent’anni di servizio. Mentre, a garanzia della posizione di

indipendenza, l’art.7 della legge n. 87 del 1953 dispone che la carica di giudice

costituzionale sia incompatibile con uffici o impieghi pubblici e privati, con

l’esercizio di attività professionale, commerciale industriale, con funzioni di

amministratore o di sindaco di società aventi scopo di lucro, con cariche di

rappresentanza politica (come quella di parlamentare o di consigliere

regionale). Inoltre, i giudici non possono svolgere attività inerenti ad

un’associazione o partito politico. Nello stesso spirito, l’art. 3 della legge

costituzionale n. 1 del 1948 si preoccupa di assicurare l’autonomia

dell’organo nei confronti degli altri poteri dello Stato, statuendo che i

giudici non possono essere rimossi, né sospesi dal loro ufficio se non

con decisione della stessa Corte.

Il procedimento che si svolge innanzi al giudice costituzionale presenta

caratteri tipici di un processo. In proposito, il Titolo II, Capo I della legge n. 87

del 1953 introduce alcune regole proprie dell’attività giurisdizionale: tra queste

si segnalano, a titolo di esempio, la possibilità per le parti di costituirsi in

giudizio; la regola dell’udienza pubblica a eccezione delle questioni da decidere

con ordinanza come nei casi di manifesta infondatezza, di manifesta

inammissibilità o di mancata costituzione delle parti in giudizio; il fatto che il

procedimento si debba concludere con atti tipici della funzione giurisdizionale

come le sentenze e le ordinanze. La Corte costituzionale è, quindi, un

vero e proprio “giudice”, benché esterno all’ordinamento giudiziario,

che risolve e decide le questioni che gli sono sottoposte attraverso

regole processuali.

La stessa Corte costituzionale ha, d’altra parte, negato di poter essere inclusa,

tra gli organi giudiziari, ordinari o speciali. Non va dimenticato che un buon

sistema di giustizia costituzionale si basa su di un giusto equilibrio tra politica e

giurisdizione. sui generis

Si può, quindi, ritenere che quello costituzionale sia un processo per

almeno tre ragioni.

In primo luogo, il processo costituzionale, a differenza di altri procedimenti

giurisdizionali, si caratterizza per un elevato grado di flessibilità nell’uso degli

strumenti processuali. La Corte costituzionale, a differenza di tutti gli altri

giudici italiani, possiede, quanto alla disciplina del proprio processo, poteri

normativi che si concretano o nell’adozione di vere e proprie norme processuali

o in semplici decisioni processuali.

In secondo luogo, l’attività interpretativa del giudice costituzionale risente

della specificità delle norme costituzionali. Non va trascurato che le disposizioni

costituzionali non contengono delle definizioni legali di determinati istituti

(come la proprietà, la famiglia, l’autonomia), i quali non possono essere

ricostruiti interamente alla luce della legislazione vigente. Altrimenti si

creerebbe una confusione tra il parametro (la Costituzione) e l’oggetto (le leggi

ordinarie) del giudizio di costituzionalità.

In terzo luogo, il giudice costituzionale a differenza degli “altri” giudici si

configura anche come un soggetto che “crea” norme giuridiche; i giudici

costituzionali si affiancano al Parlamento e agli Esecutivi nella creazione di atti

aventi forza di legge, attraverso l’adozione di particolari tipi di decisioni che

producono effetti assimilabili a quelli propri degli atti normativi. Ciò avviene, in

particolare, nei casi in cui il giudice modifica l’ordinamento positivo:

erga omnes,

determinando la cessazione di efficacia di una legge con effetti

esplicitando delle norme inespresse, introducendo nuove norme.

Le decisioni della Corte costituzionale sono definitive e non

impugnabili. Tuttavia, questo principio risulta attenuato dalla possibilità di

presentare ricorso innanzi alle giurisdizioni sovranazionali (in particolare, la

Corte europea dei diritti) qualora si lamenti che una decisione del giudice

costituzionale possa aver leso un diritto convenzionalmente protetto.

Il sindacato della Corte costituzionale riguarda i vizi di legittimità delle leggi e

degli atti aventi forza di legge; è, quindi, escluso ogni sindacato sul merito delle

disposizioni. Non possono essere sindacati i vizi di merito relativi alle scelte di

opportunità politica del legislatore.

Il sindacato di legittimità consente, innanzitutto, di distinguere tra vizi formali

e sostanziali. Si parla di vizi formali quando l’atto avente forza di legge è

prodotto senza seguire il procedimento previsto (ad esempio, un decreto

delegato adottato senza acquisire un necessario parere preventivo da parte del

Parlamento, una legge che regola i rapporti con la confessione religiosa senza

aver raggiunto con la stessa un’intesa ai sensi dell’art. 8 Cost.; oppure una

legge in materia costituzionale votata in sede deliberante dalla Commissione

parlamentare competente in violazione dell’art. 72 Cost. I vizi sostanziali si

producono in caso di contrasto tra il contenuto normativo della legge e della

disposizione costituzionale (ad esempio, una legge che consenta di espropriare

una proprietà privata senza prevedere alcun indennizzo in lesione dell’art. 42

Cost.).

A loro volta i vizi sostanziali possono essere ulteriormente classificati

a seconda che la illegittimità consegua da:

una violazione di legge, allorché la norma contrasta con la

 Costituzione sotto il profilo della disciplina sostanziale di una

determinata materia;

oppure consegua da una situazione di incompetenza, quando un

 organo, un ente o un potere esorbita dai limiti che la Costituzione ha

posto alla propria competenza, invadendo quella di un altro soggetto. Le

ipotesi principali di illegittimità costituzionale sotto il profilo

dell’incompetenza si determinano, ad esempio, quando le Regioni e lo

Stato emanano norme legislative al di fuori delle materie indicate

nell’art. 117 Cost.;

oppure consegua da un eccesso di potere. In via generale questo

 vizio funzionale, tipico degli atti amministrativi, si determina ogni

qualvolta un’autorità si avvale del potere di adottare un atto per un fine

diverso da quello specifico previsto dall’ordinamento.

Un importante criterio che il giudice costituzionale utilizza per verificare se le

scelte discrezionali del legislatore incorrano in un vizio di eccesso di potere è

costituito dal principio di proporzionalità. Tale criterio interpretativo

soddisfa a un’esigenza di coerenza dell’ordinamento nella misura in cui impone

alle norme di porre regole razionali; in particolare, impone al legislatore di

ricercare un ragionevole e proporzionato equilibrio tra interessi o diritti in

potenziale conflitto, al fine di evitare che la fruizione di un diritto avvenga con

modalità tali da comprimere i diritti altrui “oltre misura”, cioè oltre a quanto è

essenziale ed indispensabile per esercitare tale diritto.

Per compiere tale valutazione il giudice costituzionale sottopone la disposizione

test,

oggetto di giudizio ad un che prevede la verifica della legittimità dei fini

per cui tale diritto è stato limitato; della sussistenza di un’effettiva relazione tra

il contenuto della limitazione e le sue finalità; del carattere non irragionevole,

arbitrario o inutilmente oppressivo del limite; del non totale annullamento del

diritto.

La Corte costituzionale, nella sentenza n.1 del 1956, ha affermato che tutte le

disposizioni contenute nella Costituzione e nelle leggi costituzionali

costituiscono un parametro per valutare la legittimità costituzionale degli atti

aventi forza di legge. In tal modo la Corte, ammettendo l’immediata

applicazione dell’intero testo costituzionale e la sua vincolatività per tutti

pubblici poteri e per i privati, ha assicurato la giustiziabilità di tutte le

disposizioni della Costituzione.

Il controllo di costituzionalità tende a estendersi a tutte le norme di

rango legislativo, comprese quelle approvate ed entrate in vigore

anteriormente all’approvazione della Costituzione, determinando in

questi casi una situazione di illegittimità costituzionale sopravvenuta.

Non si deve confondere tra fonte del diritto e norma giuridica. La prima non

può che sorgere secondo il procedimento di formazione regolato dalla disciplina

al momento vigente, per cui sarebbe errato sindacarne la validità sulla base

delle norme poste dalla Costituzione sopravvenuta; la norma, per contro,

oggettivandosi nel sistema e acquisend

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
16 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher GOOOOL di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Ceccherini Eleonora.