CORTE COSTITUZIONALE
costituzionale - à
-Procedimento di revisione costituzionale garantisce la rigidità della costituzione attraverso un procedimento
garanzia
di aggravato nel decidere quali debbano essere le regole costituzionali;
Forme - à
-Giustizia costituzionale garantisce la supremazia della costituzione, assicura il rispetto delle sue norme attraverso
la risoluzione di controversie relative alla legittimità costituzionale degli atti legislativi.
L’organizzazione e il funzionamento della Corte Costituzionale sono regolati oltre che dalla Costituzione anche da: leggi
costituzionali, leggi ordinarie e fonti regolamentari adottate dalla stessa CC.
COMPOSIZIONE (15 GIUDICI nominati da):
- 5 dal Presidente della Repubblica, tramite suo decreto, atto sostanzialmente presidenziale.
- 5 dal Parlamento in seduta comune, con una maggioranza di 2/3 per le prime tre votazioni e poi dei 3/5 dei componenti.
Queste maggioranze comportano il necessario coinvolgimento dell’opposizione;
- 3 dalla Corte di Cassazione, 1 dal Consiglio di Stato, 1 dalla Corte dei conti;
I giudici sono scelti tra tecnici del diritto, cioè tra:
• Magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa;
• Avvocati con più di vent’anni di esercizio della professione;
• Professori universitari di materie giuridiche;
La durata della carica è di 9 anni senza possibilità di rielezione. In questo modo la Corte è sottoposta a frequenti rinnovi parziali
che ne impediscono una “fossilizzazione” che potrebbe derivare dalla carica vitalizia, prevista in altri Paesi, in modo che il
pensiero si rinnovi di volta in volta in base ai cambiamenti della società.
STATUS DEI GIUDICI COSTITUZIONALI
:
In quanto organo chiamato a difendere la legalità costituzionale deve essere necessariamente un organo neutro; per questo
l’indipendenza della Corte viene garantita nei seguenti modi:
• Immunità per i voti e per le opinioni espresse nell’esercizio della loro funzione;
• Il mandato di giudice costituzionale è incompatibile con ogni altra attività in impieghi privati o pubblici;
• I giudici non possono essere rimossi né sospesi dal loro ufficio se non a seguito di una deliberazione della Corte stessa e solo
per sopravvenuta incapacità fisica o civile o per gravi mancanze nell’esercizio delle loro funzioni;
COMPETENZE
:
• Sulle questioni di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle leggi delle regioni;
• Sui conflitti di attribuzione dei poteri dello Stato e su quelli fra Stato e le regioni e fra regioni;
• Sulle accuse contro il presidente della Repubblica promosse dal Parlamento in seduta comune per alto tradimento e attentato
alla Costituzione;
• Sull’ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo;
La Corte è un organo collegiale; ogni decisione, dopo la discussione della causa in udienza pubblica, è elaborata a porte chiuse,
con la partecipazione di almeno 11 dei 15 giudici. La decisione è assunta a maggioranza e in ogni caso, anche in presenza di
contrasti, la decisione si considera presa dalla Corte nel suo complesso. Il presidente nomina un giudice relatore che espone la
causa e apre la fase deliberativa; viene inoltre nominato un giudice redattore per la stesura del testo della pronuncia.
Sono OGGETTO del controllo di costituzionalità i seguenti atti:
• Le leggi ordinarie dello Stato;
• Gli atti aventi forza di legge;
• Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e Bolzano;
Tutte le leggi dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono essere impugnate davanti alla
Corte costituzionale: sia per ragioni di forme e procedimento di approvazione, sia per contenuto.
Per quanto riguarda i decreti legge è abbastanza improbabile che la pronuncia della Corte intervenga prima della conversione in
legge. Infatti essa interviene in caso di reiteramento di decreti, se il Parlamento converte un decreto che manca dei presupposti
costituzionali e se infine il Parlamento effettua degli emendamenti non coerenti al testo originario.
Riguardo al decreto legislativo bisogna distinguere la legge di delegazione, sindacabile come le altre leggi sia sotto al profilo
formale sia sostanziale, e il decreto legislativo, che è sindacabile anche per violazione dei limiti posti dalla legge di delegazione.
Le leggi di delegazioni rientrano nelle norme interposte, poste appunto tra la Costituzione e la legge oggetto di controllo. Nel
giudizio di costituzionalità le leggi interposte si pongono al di sopra della legge sottoposta al controllo della Corte.
Sugli statuti regionali ordinari la Corte potrebbe essere chiamata a sindacare, su ricorso del governo, la legittimità costituzionale.
I VIZI SINDACABILI DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE:
Un atto normativo, oltre che essere esistente deve essere valido cioè conforme alle norme che ne disciplinano il procedimento e
contenuto.
• à
VIZI FORMALI riguardano il procedimento di formazione da seguire per l’approvazione dell’atto;
• à
VIZI SOSTANZIALI riguardano il contenuto dell’atto legislativo, quando ques