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I VIZI SINDACABILI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE:
Un atto normativo, oltre che essere esistente deve essere valido cioè conforme alle norme che ne disciplinano il procedimento e contenuto.
- VIZI FORMALI riguardano il procedimento di formazione da seguire per l'approvazione dell'atto;
- VIZI SOSTANZIALI riguardano il contenuto dell'atto legislativo, quando questo contenuto lede la disciplina di una o più norme costituzionali oppure non rispetta l'ambito materiale di competenza;
- VIZI DI IRRAGIONEVOLEZZA DELLA LEGGE esige che le disposizioni contenute negli atti aventi forza di legge siano adeguate o congruenti rispetto al fine che vuole perseguire il legislatore;
L'ACCESSO AL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE:
Vi sono due modi di accesso al giudizio di legittimità costituzionale:
- L'accesso diretto "IN VIA D'AZIONE" da parte dello Stato impugnando leggi
- Ricorso dello Stato contro leggi regionali che eccedano la competenza della regione;
- Ricorso della regione contro leggi o atti aventi forza di legge o leggi di altre regioni che ledano la sua sfera di competenza;
- L'accesso indiretto "IN VIA INCIDENTALE" quando la questione di legittimità costituzionale di una legge o atto avente forza di legge dello Stato o di una legge regionale sorge nel corso di un giudizio. In questo caso la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata nel corso di un procedimento davanti a un'autorità giurisdizionale. Il controllo della Corte costituzionale presuppone quindi l'esistenza di un giudizio, chiamato giudizio principale (o giudizio a quo) per contrapposizione al giudizio incidentale che si svolgerà davanti alla Corte stessa.
- Requisito soggettivo: esistenza di un giudice appartenente alla magistratura ordinaria e amministrativa;
- Requisito oggettivo: esistenza di un giudizio tecnico, ovvero di un'attività qualificabile come esercizio della funzione giurisdizionale.
- Su istanza di una delle parti del giudizio (parti private o pubblico ministero);
- D'ufficio da parte del giudice stesso;
- La motivazione in fatto, cioè esposizione dei fatti della causa ("ritenuto in fatto")
- La motivazione in diritto, cioè le ragioni che giustificano la decisione adottata
- Il dispositivo, parte conclusiva che contiene la conclusione (PQM)
- Sentenze additive di principio: nel dichiarare illegittima una disposizione nella parte in cui non prevede qualcosa, la Corte, anziché aggiungere una norma compiuta, immediatamente applicabile, si limita a enunciare un principio generale ritenuto costituzionalmente necessario. Il principio enunciato richiede il successivo intervento del legislatore secondo le indicazioni espresse dalla Corte.
- Sentenze monito: sono decisioni di rigetto che contengono anche indicazioni rivolte al Parlamento.
- Sentenze di accoglimento: incidono direttamente sul piano delle fonti del diritto in quanto quando la Corte dichiara l'ill
regionali e da parte delle regioni con le leggi o atti aventi forza di legge dello Stato;
Questo si apre direttamente mediante:
Il giudizio in via d'azione ha carattere astratto, nel senso che le disposizioni impugnate vengono valutate sotto il profilo del contenuto prescrittivo a prescindere dalla loro concreta applicazione. Inoltre è disponibile, essendo un giudizio di parti isoggetti coinvolti possono far uso del potere di ricorrere alla Corte. Sia il ricorso statale sia quello regionale hanno carattere successivo, nel senso che riguardano disposizioni già in vigore, e possono essere promossi entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge statale o regionale. Il ricorso è presentato dal presidente del Consiglio, previa delibera del Consiglio dei Ministri.
ministri e dal presidente della giunta, previa deliberazione della giunta.
A) Quali organi giurisdizionali possono promuovere il giudizio a quo? La giurisprudenza non solo ha riconosciuto tale possibilità ai giudici ordinari e amministrativi, ma l'ha estesa anche a una variegata categoria di organi estranei all'ordinamento giudiziario,
per esempio sezionedisciplinare del Csm, commissioni tributarie ecc. In sostanza la Corte richiede due requisiti:
B) Chi nel corso di un processo può sollevare la questione di legittimità costituzionale?
Essa può essere sollevata:
Le parti devono individuare le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge o della legge regionale che si ritengono viziate da illegittimità costituzionale e la legge costituzionale che risulterebbe violata.
C) Condizioni di ammissibilità
Per poter accedere al giudizio della Corte è necessario
che il giudice a quo accerti l'esistenza di due condizioni: a) sia rilevante e b) sia non manifestatamente infondata. a) Il successivo giudizio della Corte deve riguardare questioni concrete relative all'applicazione di atti legislativi davanti al giudice a quo. La questione è quindi rilevante se ha ad oggetto una disposizione di legge la cui applicazione è necessaria per definire il giudizio in corso. b) La questione deve essere ragionevolmente seria e si richiede che il giudice accerti l'esistenza di un dubbio sulla costituzionalità della disposizione di legge. È presente, inoltre, un obbligo per il giudice di operare l'interpretazione conforme a Costituzione: il giudice a quo deve svolgere ogni tentativo diretto a verificare che possa sussistere un dubbio di incostituzionalità. In presenza di questi requisiti, il giudice a quo sospende il giudizio in corso per rimettere con ordinanza la questione di legittimità allaCorte.L'ordinanza di rimessione deve quindi individuare sia le disposizioni che risulterebbero incostituzionali e le leggi costituzionali che sarebbero state violate. D) Notifica e pubblicazione della rimessione Dopo la rimessione alla Corte, il giudice a quo provvede a notificare l'ordinanza sia alle parti in causa sia al pubblico ministero se presente. Vengono inoltre informati, a seconda che sia in discussione una legge statale o regionale, il Consiglio dei ministri e Presidenti delle due camere, o il Presidente della giunta regionale o Presidente del consiglio regionale. L'ordinanza inoltre verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale o sul Bollettino Ufficiale se necessario. TIPOLOGIA DELLE SENTENZE: Il giudizio di legittimità costituzionale sulle leggi, sia in via incidentale sia in via diretta, si chiude con una decisione della Corte costituzionale. Le decisioni hanno una forma tipica: - La sentenza, quando la corte giudica in via definitiva; - L'ordinanza,in tutti gli altri casi; es: provvedimenti interlocutori (quando la Corte restituisce gli atti al giudice perché valuti la questione alla luce di nuove norme intervenute dopo l'ordinanza di rimessione) o quando la Corte valuti priva di fondamento la questione senza bisogno di ulteriori modifiche.
Sia le sentenze sia le ordinanze sono numerate progressivamente ogni anno; le ordinanze sono succintamente motivate, mentre le sentenze hanno una propria struttura:
Decisioni processuali: il giudizio della Corte lascia impregiudicata la questione di legittimità delle decisioni
Decisioni di merito: la Corte entra nel merito della questione e la risolve;
(Secondo)
L'esito del giudizio: accoglimento o rigetto;
1° classificazione delle decisioni di merito
ESITO DEL Le decisioni di merito possono essere di accoglimento o di rigetto.
GIUDIZIO Il giudizio della Corte è un giudizio nel quale vengono messe a confronto le disposizioni di legge che si assumono viziate e le disposizioni costituzionali che si assumono violate.
Eccezione prevista per legge illegittimità consequenziale: possibilità di dichiarare incostituzionali, oltre che le disposizioni impugnate anche altre disposizioni.
Sentenze di Sentenze di accoglimento rigetto 2° classificazione delle sentenze di merito: si basa sulla distinzione tra disposizione e norma
Sentenze interpretative di accoglimento: dispositivo con il quale la Corte chiamata a pronunciarsi sul significato attribuito dal giudice aquo alla disposizione in oggetto, accerta la fondatezza della questione e PERCORSO dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione di legge.
La disposizione rimane nell'ordinamento giuridico ma non può più essergli attribuito il significato dichiarato incostituzionale. "La corte accoglie la questione in quanto desume dalla disposizione una norma contraria alla Costituzione". Sentenze interpretative di rigetto: nel dispositivo si rigetta la questione. Nella motivazione viene affermata quale interpretazione non rende incostituzionale la disposizione evidenziando che un'altra interpretazione produrrebbe l'incostituzionalità della stessa. "La Corte dichiara la questione infondata in quanto desume dalla disposizione una norma compatibile con la Costituzione". SENTENZE DI ACCOGLIMENTO MANIPOLATIVE TECNICA DI INCISIONE Sentenze di accoglimento additive parziale o sostitutive o aggiuntive di principio ablative Questa classificazione comprende quelle sentenze di accoglimento che, pur non dichiarando l'incostituzionalità della disposizione, la interpretano in modo da modificarne il significato o da aggiungere nuovi principi.accoglimento che abbiano effetti manipolativi, in quanto esse producono vere e proprie innovazioni nel sistema normativo: la Corte non si limita a eliminare la disposizione legislativa a lei sottoposta, ma la trasforma e la adegua.
Sentenze di accoglimento parziale o ablative oggetto della dichiarazione di illegittimità è la disposizione nella parte in cui tale disposizione implica un determinato significato. La disposizione viene dichiarata illegittima limitatamente ad alcuni enunciati;
Sentenze sostitutive oggetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale è la disposizione nella parte in cui prevede una determinata norma anziché un'altra, ritenuta dalla Corte costituzionalmente necessaria, che viene individuata dalla Corte stessa e introdotta attraverso una modifica della disposizione;
Sentenze additive o aggiuntive oggetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale è
La disposizione nella parte in cui non prevede qualcosa, cioè nella misura in cui non consente di determinare una norma ritenuta dalla Corte costituzionalmente necessaria, viene individuata dalla Corte stessa attraverso una integrazione della disposizione.
GLI EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ: