La corte costituzionale
La corte costituzionale, secondo l'articolo 134 della Costituzione repubblicana del 1948, si occupa di effettuare un controllo di legittimità delle leggi e degli atti aventi valore di legge ordinaria dello Stato e delle regioni, dei conflitti di attribuzione delle competenze tra gli organi (conflitti interorganici) della Repubblica o tra i soggetti della Repubblica (intersoggettivi), nonché dei reati del Presidente della Repubblica (alto tradimento e attentato alla Costituzione). Inoltre, ai sensi dell'articolo 2 della legge costituzionale n. 1 del 1953, la corte è chiamata a giudicare l'ammissibilità del referendum abrogativo.
Composizione e nomina
Ai sensi dell'articolo 135 della Costituzione, essa si compone di 15 giudici nominati: 1/3 dal Presidente della Repubblica e 1/3 dalle magistrature superiori, ovvero 3 giudici sono nominati dalla Corte di Cassazione e 1 dalla Corte dei Conti. Nel giudizio di accusa del Presidente della Repubblica, essa si compone di ulteriori 16 giudici non togati estratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per la ricopertura della carica di senatore, istituito presso la Corte di Cassazione.
I giudici rimangono in carica per 9 anni e non sono rieleggibili, il Presidente della Corte rimane in carica per 3 anni ed è rieleggibile. Godono delle stesse tutele previste dall'articolo 68 della Costituzione per i parlamentari, hanno una propria giustizia domestica, detta autodichia, e inviolabilità della sede.
Funzioni della corte
Come precedentemente detto, la corte si occupa di sindacare sulla legittimità delle leggi e sugli atti aventi forza di legge dello Stato e delle regioni qualora presentino profili di incostituzionalità. La corte opera in due modi in via incidentale. Ovvero, quando il giudice a quo, ovvero il giudice che nel corso di giudizio si accorge di eventuali profili di incostituzionalità delle norme oggetto di giudizio, sospende quest'ultimo e rimette la questione con un'ordinanza di remissione alla Corte costituzionale.
Tuttavia, il giudice deve verificare la rilevanza per il giudizio in corso della norma, nonché la non manifesta infondatezza della questione. L'ordinanza di remissione deve contenere alcuni requisiti specifici ossia l'oggetto, ovvero la norma da sottoporre a giudizio di costituzionalità, e la motivazione.
La corte costituzionale può rispondere al giudice con una sentenza che accoglie l'incostituzionalità della norma nella sua completezza oppure dichiarando illegittime soltanto alcune parti di essa (accoglimento parziale) o aggiungendo delle parti essenziali omesse dal legislatore (additive) oppure qualora la norma non presenti un difetto.