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A differenza di altri ordinamenti, non esiste l’istituto della Dissenting Opinion, dove i
giudici costituzionali votano sulle questioni. In questo istituto le opinioni anche di chi
vota contro sono scritte a margine della sentenza, quindi sappiamo che una legge è
dichiarata incostituzionale, che è dichiarata incostituzionale per ad esempio 5 contro
4 e sappiamo perché i 4 contrari hanno espresso le proprie perplessità. È un istituto
importante perché contribuisce ad una maggiore democraticità e trasparenza dei
giudizi della corte (in Italia non sappiamo 1 giudice all’interno dei 15 cosa ne pensa
di quella questione, ma conosciamo solo la decisione della corte, che è sempre
collegiale), contribuisce anche a rendere utile le posizioni dissenzienti in un futuro,
dove queste posizioni di minoranza potranno anche raggiungere la maggioranza. In
Italia abbiamo detto che non esiste. Il processo costituzionale si svolge in due tempi:
vi è un udienza pubblica a cui segue una camera di consiglio. Nell’udienza pubblica
ci sono le parti che espongono le loro considerazioni (a favore o meno della legge),
una volta svolta questa i giudici si ritirano in camera consiglio e li decidono e votano
(questa è segreta, non ci si può accedere). Quindi non sappiamo se il giudice x si è
espresso a favore o contro. Il rischio che si potrebbe correre introducendola è un
eccessiva politicizzazione della corte. Basti immaginare la classe politica in Italia in
grado di limitare le critiche alle sentenze della corte (la dottrina le critica, ma non
andando a vedere il giudice se è di destra o di sinistra). Se critica la classe politica
diventa una critica politico-partitica. In Italia abbiamo solo una disposizione che
consente di sapere chi ha scritto la sentenza (che di solito ha votato favorevole) e una
disposizione che impone alla corte di poter lavorare con un minimo di giudici non
inferiore a 11. È chiaro quindi il motivo per il quale il presidente Napolitano ha
nominato i suoi 2 giudici prima della nomina parlamentare dei 2 giudici di spettanza
parlamentare: in corte si rischiava di arrivare vicino ad 11 e bloccare quindi tutto.
L’ufficio di giudice della corte è incompatibile con qualsiasi carica.
5. Funzioni della Corte Costituzionale
Vediamo ora le 4 principali funzioni della Corte Costituzionale (in ordine di
importanza):
1. Art. 135 “La Corte giudica la legittimità costituzionale delle leggi e degli
atti aventi forza di legge dello stato e delle regioni”. Quindi giudica se una legge
statale contrasta con la costituzione, se una legge regionale contrasta con la
costituzione, se un decreto legge o un decreto legislativo delegato contrastano con la
costituzione, ma non giudica se gli atti aventi forza di legge delle regioni contrastano
con la costituzione solo perché non esistono.
2. “La Corte giudica i conflitti di attribuzione tra lo stato e le regioni”:
conflitti di attribuzione non riguardano solo leggi statali e regionali, ma anche i
conflitti tra i poteri dello stato (ad esempio un giudice nei confronti del parlamento,
oppure un ministro nei confronti del parlamento, oppure ancora un presidente della
repubblica dei confronti del ministro, come Ciampi e Castelli in materia di grazia), e i
conflitti tra regioni (quando una regione rivendica nei confronti di un’altra regione la
propria competenza su di una materia). La differenza tra la prima funzione della corte
e la seconda è che nella prima vengono in risalto le fonti primarie, nella seconda le
fonti secondarie (quando vi è un contrasto tra un regolamento statale ed una
competenza regionale, oppure regolamento regionale e competenza statale…).
3. La Corte giudica sulla messa in stato di accusa del Presidente della
Repubblica da parte del parlamento in seduta comune (per attentato alla
costituzione o alto tradimento). Quando la corte giudica la messa in stato d’accusa, la
composizione ordinaria di 15 giudici varia perché se ne aggiungono 16 estratti a sorte
da una lista di persone compilata ogni 9 anni dal parlamento (composizione integrata).
Non bastano i 15 giudici perché il giudizio della messa in stato di accusa è
prevalentemente politico.
4. La Corte giudica della ammissibilità della richiesta di Referendum
Abrogativo. La Corte Costituzionale produce sentenze non appellabili. Dopo la Corte
non c’è nessuno. È l’organo che chiude il sistema.
5.b. Metodi di accesso alla Corte Costituzionale
N.B. : non vuol dire quali sono le persone che possono essere nominate alla corte.
I metodi di accesso alla Corte Costituzionale sono le modalità tramite le quali in Italia
si può attivare il giudizio della Corte Costituzionale.
Esistono due giudizi di accesso:
1. Il giudizio Diretto (o in Via di Azione): Chi mette in moto questo
meccanismo per far intervenire la Corte? O lo stato contro una regione, oppure una
regione contro lo stato. O l’esecutivo della Repubblica Italiana decide di promuovere
un giudizio di fronte alla corte su una legge regionale, oppure la giunta (è sempre
esecutivo) di una o più regioni decide di promuovere un giudizio di fronte alla corte
su una legge statale. Tutto questo deve avvenire entro 60 giorni dalla pubblicazione
della legge.
I motivi per sollevare un giudizio in via d’azione di fronte alla Corte:
Premessa: secondo i dati, nella maggioranza dei casi il governo se deve impugnare
non guarda mai il colore politico della regione, stessa cosa la regione nei confronti
del governo. Inoltre all’Art.117 Cost. stabilisce gli elenchi delle materie. Se ad
esempio lo stato approva una materia non rientrante nella sua competenza vuol dire
che probabilmente invade la competenza delle regioni, e viceversa.
E’ interessante valutare il periodo in cui la corte è entrata in funzione (1956) quando
avevamo in vigore leggi ereditate dal fascismo che non avevano niente a che fare con
l’ordinamento repubblicano, come il codice penale modificato ma ancora oggi in
vigore. Nel 1956 davanti alla corte sono nati dei casi che avevano a che fare con leggi
approvate durante il fascismo e portate di fronte alla corte per chiederle di dichiararle
incostituzionali. Esempio: il testo unico di pubblica sicurezza, che imponeva la
richiesta di autorizzazione per pubblicizzare delle attività. Ma nel 1956 chi difendeva
la legge fascista che autorizzava il questore a consentire la pubblicità senza
autorizzazione? Il governo (democratico, che sostiene la legittimità costituzionale
della legge fascista). Il giudizio di fronte alla corte è un giudizio di parte (si cerca di
convincere un giudice), ma nel giudizio diretto non valgono motivazioni politico-
partitiche ma motivazioni più tecniche e giuridiche. Un comune o dei cittadini NON
possono sollevare una questione di incostituzionalità di fronte alla corte.
1. Il giudizio Indiretto (o in Via incidentale): per aversi giudizio Incidentale è
obbligatorio un processo: deve essere in atto un processo (civile, penale,
amministrativo, contabile…). Se ad esempio un giudice deve condannare una persona
per atti osceni in luogo pubblico (codice penale), deve prima accertarsi che l’imputato
ha effettivamente commesso un’azione di reato. Ma se il giudice (a quo) pensa che
questa legge del codice penale contrasti con la costituzione (e quindi l’imputato
dovrebbe essere assolto) non può farlo da solo come in USA, ma deve sollevare la
questione di costituzionalità alla corte. In che modo?
Deve sospendere il processo
• Deve scrivere un’ordinanza contenente 2 giudizi (riflessioni):
•
1. un giudizio di rilevanza: il giudice deve chiarire in modo dettagliato il perché è
rilevante il giudizio della corte costituzionale per la sua causa. Questo giudizio evita
la pretestuosa sospensione dei processi. All’imputato farebbe comodo la prescrizione,
ovvero che il tempo si allunghi. Il giudizio di rilevanza deve essere fatto molto bene
2. sempre dentro l’ordinanza il giudice deve scrivere anche il giudizio di non
manifesta infondatezza: ovvero che il giudice non può disapplicare la legge perché
ritenuta contrastante con la costituzione, però ha il ruolo importante di stimolare la
corte costituzionale a prendere un giudizio su di un caso la cui dubbia costituzionalità
non sia manifestamente infondata (deve essere in grado di argomentare il perché il
proprio dubbio di costituzionalità gli impone di chiedere alla Corte il giudizio. Il
giudice citerà anche fatti, opinioni o riferimenti agli articoli costituzionali). Come si
fa un buon giudizio di non manifesta infondatezza? Bisogna indicare in modo
corretto quali sono gli articoli della costituzione che la legge presumibilmente viola
(il maggiormente usato è il principio di uguaglianza), bisogna interpretare la
costituzione in senso sistematico (una legge nei confronti della costituzione viola più
parti della costituzione), bisogna scrivere nell’ordinanza come la stessa corte
costituzionale ha interpretato gli articoli che lui ritiene violati (richiama la corte al
diritto vivente: l’interpretazione dei giudici, che vale anche per la corte
costituzionale).
Chi può sollevare la questione di costituzionalità alla corte?
Le parti del processo possono soltanto chiedere al giudice attraverso un testo scritto
se lui ritiene di dover sollevare la questione (il giudice fa da filtro). È solo ed
unicamente il giudice che può sollevare la questione di costituzionalità.
Una volta che la questione di Costituzionalità è stata sottoposta alla Corte, cosa
può fare essa?
La Corte Costituzionale emette delle sentenze che si distinguono principalmente in
due grandi categorie:
Sentenze di accoglimento: si ha quando la Corte Costituzionale accoglie la
•
questione di costituzionalità sottopostagli dal giudice. Il ragionamento del giudice
persuade la Corte, che accoglie la questione, da ragione ai dubbi sorti al giudice e
dichiara incostituzionale la legge (o un suo articolo). L’effetto giuridico: dal momento
in cui è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica preclude la possibilità
per tutti di applicare nuovamente la legge perché la legge non esiste più (la
dichiarazione di incostituzionalità cancella la legge dall’ordinamento). Da quindi
effetti ERGA OMNES per tutti coloro interessati a quella legge (interpreti e giudici)
Sentenze di rigetto: sono quelle sentenze che la Corte prende nel momento in
•
cui non è persuasa dalle argomentazioni avanzate dal giudice (rigetta la questione di
costituzionalità). Anche queste devono essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale. Gli
effetti giuridici sono differenti: ha validità solo INTER PARES (solo p