La corte costituzionale
Introduzione alla corte costituzionale
Le disposizioni sulla corte costituzionale, nella costituzione, si trovano nel Titolo VI (“garanzie costituzionali”). Esso è composto da due sezioni:
- La prima sulla corte costituzionale
- La seconda sulla procedura di revisione costituzionale
Le corti costituzionali sono nate per due fini:
- Il primo scopo è quello prevalentemente avutosi negli stati federali. Qui vi era la necessità di affidare a qualcuno i possibili contrasti tra le leggi dello stato federale e le leggi degli stati membri. La ripartizione delle competenze previste in costituzione infatti causava anche la possibilità di nascita di conflitti di competenza. La corte costituzionale è nata per risolvere questi possibili conflitti. (Vale anche per lo stato regionale, quindi tra lo stato centrale e le regioni).
- Il secondo scopo: alcuni importanti giuristi hanno definito le corti costituzionali come dei pacificatori sociali. Cosa vuol dire pacificare l’ordinamento? Posto il sistema democratico in base al quale il parlamento eletto dai cittadini ha il compito di approvare le leggi, va da sé che in parlamento le leggi possono essere approvate anche da una sola maggioranza. A fronte di una maggioranza parlamentare che approva una legge, viene meno il ruolo dell’opposizione. Tagliando fuori l'opposizione, è anche probabile che i contenuti della legge siano particolarmente indirizzati verso uno scopo che prescinde dalla volontà dell’opposizione; ecco che allora successivamente all’approvazione di una legge può intervenire la corte costituzionale, il cui giudizio è anche letto come giudizio di un “contropotere” di un organo che va a controbilanciare il flusso maggioranza dei cittadini-maggioranza dei parlamentari-legge. La corte costituzionale non è l’opposizione, però essendo un altro organo chiamato a giudicare una legge è più facile che entrino in giudizio di quella legge anche le considerazioni avanzate in parlamento dall’opposizione (possono quindi avere soddisfazione anche i cittadini che non hanno votato l’attuale maggioranza in parlamento). Questo vuol dire ruolo di pacificazione sociale.
Sindacato di costituzionalità
Nella storia si è affermato il sindacato di costituzionalità. I modelli di costituzionalità affermatisi nella storia sono sostanzialmente due più uno:
- Il modello statunitense “diffuso”: ovvero che il vaglio di una la legge rispetto alla costituzione è svolto da tutti i giudici. Ciascun giudice di tutti gli Stati Uniti può disapplicare (non applicare) una legge perché la ritiene contrastante con la costituzione. Anche negli USA l’ultima voce spetta alla Corte Suprema, che unica può dichiarare incostituzionale una legge. Il precedente di un giudice negli Stati Uniti vincola il giudice successivo e se il precedente è della Corte Suprema nessun giudice può successivamente contrastare con quanto dice la corte suprema, il cosiddetto STARE DECISIS (es. non ha dichiarato la pena di morte contraria alla costituzione, quindi si può applicare o disapplicare. Se la dichiarasse incostituzionale, nessun giudice avrebbe più scelta).
- Il sindacato (modello) “accentrato”: è il modello europeo, nel quale esiste un solo organo titolare della possibilità di dichiarare incostituzionale una legge. I giudici non possono disapplicare una legge perché la ritengono incostituzionale. Questo organo accentrato è ovviamente la Corte Costituzionale.
- Il modello italiano “misto”: parte entro il sindacato accentrato, tuttavia recupera alcune caratteristiche del sindacato diffuso. In Italia l’unico organo che può dichiarare incostituzionale una legge è la Corte Costituzionale. I giudici rientrano nel contesto solo perché possono sollevare la questione di costituzionalità alla Corte Costituzionale (si può pronunciare anche sollecitata dai giudici).
Introduzione storica italiana
L’atteggiamento dell’assemblea costituente nei confronti della corte costituzionale era scettico e cauto. Alcuni non vollero nemmeno la corte perché preferivano che la disapplicazione di una legge contraria alla costituzione spettasse ai giudici (favorevoli al sindacato “diffuso”), tra questi vi erano molti favorevoli allo stato federale e anche ad una sorta di presidenzialismo (tuttavia non erano molti). Queste opzioni caddero sempre per la stessa ragione: la centralità del parlamento (scelta dai costituenti), che si opponeva al presidenzialismo e alle regioni.
Quindi cadde l’opzione del sindacato “diffuso” per diversi motivi:
- Una questione politica (molti costituenti erano scettici nei confronti della classe dei giudici che durante il fascismo aveva svolto le proprie funzioni, tuttavia era impossibile vietare ai magistrati di fare il loro compito anche dopo averlo fatto durante il fascismo, non sono una classe politica. Eppure il fascismo ebbe molti consensi da parte dei magistrati, anche perché erano obbligati).
- Alcuni sostennero che doveva essere il parlamento, avendo di fronte la costituzione, a non approvare una legge contraria ad essa. È infatti l’unico organo eletto dai cittadini, che senso ha prevedere un altro organo che può cancellare una legge presumibilmente voluta dal 90% dei cittadini?! (Togliatti definì la corte una “bizzarria”).
- Ci si ripiegò sul sindacato accentrato, anche per evitare una giustizia “a macchia di leopardo” come negli USA, in cui la costituzione fosse ritenuta da un giudice valida e costituzionale in una città e non in un’altra.
- Importante: si riuscirono a calmare le giuste preoccupazioni del partito comunista (Togliatti) e del partito socialista. Ma come? Si sottolineò la previsione di un organo “accentrato” sul giudizio di costituzionalità ma facendo nominare una parte dei giudici costituzionali anche dal parlamento (quindi la democrazia veniva comunque soddisfatta).
Calamandrei definì il vizio dei lavori costituenti come un vizio “di origine”, ovvero dare in appalto la costruzione dell’ovile ai lupi. La corte costituzionale si era riusciti a farla entrare in costituzione, tuttavia serviva fare una legge per far entrare in funzione la corte costituzionale. Legge approvata nel 1953 e la prima sentenza della corte costituzionale è del 1956 (8 anni dopo l’approvazione della costituzione). Le resistenze ci furono anche dopo aver approvato la costituzione: rimasero teoriche/concettuali da parte delle sinistre.