Diritto costituzionale
La Corte costituzionale
La Corte costituzionale è un organo di garanzia costituzionale previsto nella Costituzione italiana al Titolo VI della Parte II (artt. 134-137); nonostante la sua presenza all’interno delle disposizioni costituzionali, la Corte è stata introdotta effettivamente solo nel 1956.
Funzioni della Corte costituzionale
Le funzioni della Corte costituzionale sono le seguenti:
- Giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi emanate dal Parlamento e degli atti aventi forza di legge emanati dal Governo o dalle Regioni, come i decreti legislativi ed i decreti legge. La Corte Costituzionale può dichiarare una norma illegittima, in questo caso la norma cessa di essere efficace dal giorno seguente alla pubblicazione della decisione, le decisioni della Corte non sono impugnabili;
- Giudica sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, sui conflitti tra Stato e Regioni e sui conflitti fra le Regioni;
- Giudica il Presidente della Repubblica che è messo in stato d’accusa dal Parlamento in seduta comune per i reati di alto tradimento o di attentato alla Costituzione, in questo caso oltre ai giudici ordinari della Corte, intervengono anche sedici cittadini che hanno i requisiti per essere eletti alla carica di senatore, estratti casualmente da un elenco che il Parlamento compila ogni nove anni tramite elezione.
Composizione della Corte
La composizione della Corte è data da quindici giudici, che possono essere magistrati (in attività o a riposo), professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo venti anni di esercizio della professione. I giudici sono così scelti:
- 1/3 nominato dal Presidente della Repubblica (atto sostanzialmente presidenziale);
- 1/3 eletto dal Parlamento in seduta comune (con maggioranza qualificata), l’elezione è regolata dalla Legge costituzionale n. 2 del 1967 che prevede lo scrutinio segreto e la maggioranza dei 2/3 per i primi tre scrutini, dei 3/5 dal quarto scrutinio in poi;
- 1/3 eletto dalle supreme magistrature ordinarie ed amministrative, ovvero dal Consiglio di Stato, dalla Corte dei Conti e dalla Corte di Cassazione.
I giudici restano in carica per nove anni e non possono essere rinominati; i membri della Corte eleggono un Presidente che resta in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il sindacato di costituzionalità sulle leggi: natura e modelli
Il sindacato sulla costituzionalità delle leggi può essere accentrato, come in Italia, o diffuso, come negli Stati Uniti. Nel sistema accentrato è presente un unico organo responsabile del controllo sulla conformità delle leggi ed il massimo esempio di controllo accentrato è dato dalla Costituzione austriaca del 1920 la quale prevede che il controllo di costituzionalità non deve dipendere dal caso concreto, ma è diretto ad accertare in astratto che una legge sia conforme o meno alla Carta costituzionale, in questo caso l’effetto del giudizio è erga omnes; nel sistema di sindacato di uso, invece, il giudizio è strettamente legato al caso concreto e l’esempio tipico è dato dai Paesi aderenti al sistema di common law, come gli Stati Uniti, in questo caso il controllo non è affidato ad un organo preciso ma al singolo giudice che può disapplicare la legge se la ritiene in contrasto con la Costituzione, in questo modo però la disapplicazione non ha un effetto generale ma solo inter partes, quindi la legge potrà essere applicata da tutti gli altri giudici almeno fino a quando un giudice di una corte superiore non vincoli quello della corte minore a seguire il precedente.
I due sistemi, quindi, differiscono profondamente non solo per i soggetti che esercitano il controllo (una Corte costituzionale da una parte e i giudici dall’altra), ma anche per gli effetti che ne conseguono (erga omnes o inter partes) e per il rapporto con i concreti casi giudiziari. In Italia la Corte Costituzionale è l’unico organo responsabile del sindacato sulla costituzionalità delle leggi, quindi i giudici non possono disapplicarle in maniera autonoma.
Sindacato di uso
Sindacato di uso → nasce dalla prassi e non è previsto nella Costituzione, tipico dei sistemi di common law come quello USA. Un’importante sentenza si esprime a proposito: la sentenza Marbury vs. Madison del giudice Marshall (1803).
Sentenza Marbury vs. Madison → il giudice Marshall della Corte Suprema stabilisce che se ci sono due leggi che sono tra loro confliggenti, di cui una legge è costituzionale e una è ordinaria si applica la Costituzione e si disapplica la legge ordinaria. Per evitare che ogni giudice prenda una decisione diversa e che quindi non sia più garantita l’uguaglianza dei cittadini e la certezza del diritto, è necessario che si pronunci la Corte Suprema e che produca un vincolo giuridico sulla base del principio del vincolo del precedente. La disapplicazione della legge, in questo modo, passa da avere effetti solo sul caso specifico ad avere effetto generale.
Sindacato accentrato
Sindacato accentrato → esplicitamente previsto dalla Costituzione, è tipico del sistema italiano, anche se la sua massima espressione è data dalla Costituzione austriaca. Prevede la presenza di un giudice che ha il compito di controllare la legittimità delle leggi, garantendo la rigidità della Costituzione.
I modi di instaurazione del giudizio
Nel controllo sulla conformità delle norme alla Costituzione, si riconoscono due procedimenti: i giudizi in via principale e quelli in via incidentale.
- Giudizi in via principale → sono i giudizi promossi con ricorso diretto dallo Stato o dalle Regioni, per esempio contro una legge statale o regionale. Le leggi possono essere sottoposte al controllo di legittimità costituzionale in base a un ricorso proposto direttamente dallo Stato contro le leggi regionali, dalle Regioni contro le leggi statali o di altre Regioni e dalla maggioranza dei consiglieri di uno dei gruppi linguistici costituiti nel consiglio regionale. Con la modifica del Titolo V della Costituzione sono cambiati anche alcuni aspetti nel controllo di legittimità delle norme regionali, a cui fa riferimento l’art. 127 Cost. Il Governo può promuovere la questione di legittimità costituzionale quando ritiene che una legge regionale ecceda le competenze della Regione, quest’ultima invece lo può fare quando ritiene che una legge o un atto avente forza di legge statale o di altre Regioni lede la sua sfera di competenza; entrambi i soggetti hanno sessanta giorni di tempo per farlo. Nel giudizio principale la Corte può sospendere l'atto impugnato o parti di esso per quarantacinque giorni se la sua esecuzione può comportare il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini. La Corte costituzionale è legittimata a sollevare di fronte alla Corte di Giustizia UE una questione pregiudiziale alla soluzione di un giudizio proposto dallo Stato contro una legge regionale per incompatibilità con norme comunitarie.
- Giudizi in via incidentale → sono giudizi promossi da un giudice nel corso di un giudizio; in relazione a questi casi forse è più opportuno parlare di un sistema misto tra quello accentrato, in quanto il controllo è esercitato da un’unica Corte, e quello di uso, in cui il giudizio prende origine da un caso concreto ed è quindi legato agli interessi delle parti in causa. Il giudice in questo tipo di giudizio gioca un ruolo fondamentale, infatti spetta solo a lui il potere di inviare la legge alla Corte Costituzionale che altrimenti non potrebbe giudicarla in astratto, senza che sia collegata a un caso concreto, tuttavia il giudice non è obbligato a farlo e può tranquillamente applicare la legge senza alcun tipo di problema. I soggetti privati non possono sottoporre a giudizio della Corte una legge se non facendone notare l’incostituzionalità ad un giudice nel corso di un giudizio; il giudice, dopo aver accertato che la legge in questione sia rilevante ai fini del giudizio e che la questione non sia manifestamente infondata, sottopone la norma al giudizio della Corte. Se la legge in oggetto non è strettamente collegata al caso, il giudice respinge l’eccezione e prosegue il giudizio, se invece il giudice ritiene che la legge possa essere incostituzionale e che vi siano i due requisiti richiesti, invia un’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale e sospende il giudizio in attesa della decisione. Nel caso in cui la legge fosse giudicata illegittima, questa sarà annullata il giorno dopo la pubblicazione della decisione e non sarà applicabile in nessun processo (effetto erga omnes), al contrario se la legge è legittima il giudice prosegue con il giudizio ed applica la norma. Il giudice remittente sottopone quindi la legge all’attenzione della Corte per mezzo dell’ordinanza di rimessione, in questa ordinanza devono essere espressamente indicate la norma impugnata e la disposizione costituzionale con la quale contrasta (parametro di giudizio). La Corte non è libera di esaminare la legittimità di norme che non sono state indicate nell’ordinanza né di giudicare le disposizioni sottoposte contrastanti con disposizioni...