SISTEMI
Le FONTI DEL Diritto (D) sono ≠ nei ≠ ORDINAMENTI GIURIDICI.
Ad esempio le fonti del D inglese (al cui vertice è posta la GIURISPRUDENZA)
sono completamente diverse da quelle del D italiano. L’ORIGINE principale delle
norme inglesi sono le SENTENZE dei giudici, esse contengono ng che il giudice
in futuro applicherà se si troverà di fronte a un CASO SIMILE.
Il LINGUAGGIO ORDINARIO (es. l’italiano) si distingue dal LINGUAGGIO
GIURIDICO -> Un linguaggio specialistico, tecnico, utilizzato dal GIURISTA,
dalla GIURISPRUDENZA = L’interpretazione che i giudici fanno delle ng, e dalla
DOTTRINA = Composta dalle opinioni degli studiosi, dottrinari, scrittori …
riguardo le ng.
Le ng in vigore ufficialmente sono contenute nelle fonti del D, ma ce ne sono
anche altre contenute nelle sentenze dei giudici e nelle opinioni degli studiosi.
Ufficialmente in IT la giurisprudenza e la dottrina non sono fonti del D, a
differenza di quanto accade in Inghilterra.
FORMANTI = L
a base giuridica sulla quale si sviluppa l'ordinamento giuridico di
una società. Esistono 3 formanti principali:
LEGISLATIVO (Es. Legge, cc)
GIURISPRUDENZIALE – Tipico dell’Inghilterra e di tutti i Paesi di common
law
DOTTRINALE
L’INTERAZIONE tra i formanti varia a seconda dell’ordinamento giuridico.
Il formante è uno strumento essenziale per il comparatista.
Es. La societ à A commissiona capi di abbigliamento alla società B e successivamente
li acquista pagando un prezzo La vendita è il contratto che ha per oggetto
Art. 1470 – La COMPRAVENDITA -
il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto
verso il corrispettivo di un prezzo. Quando una persona si obbliga a
Art. 2222 – Il CONTRATTO D’OPERA -
compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro
prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del
committente, si applicano le norme di
questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.
Quando il giurista è chiamato a dare una SOLUZIONE a un caso pratico,
svolge un’attività di SUSSUNZIONE = Sussume una fattispecie concreta (il
caso che gli si presenta) all’interno di una ng generale e astratta.
Tutti i fatti giuridicamente rilevanti che accadono in un ordinamento giuridico,
possono essere ricondotti all’interno di una ng generale e astratta -> Attività di
QUALIFICAZIONE (come si qualifica questa fattispecie).
Questo caso dunque, rientra nella fattispecie della compravendita o del
contratto d’opera ?
Nel cc commentato troviamo gli articoli affiancati dalle soluzioni applicate
dalla giurisprudenza e le opinioni della dottrina.
Possiamo quindi sapere come la g. e la d. hanno deciso in precedenza un
caso simile. Come sono state qualificate fattispecie precedenti con queste
caratteristiche da un giudice in una sentenza (massima giudiziaria, riportata
a fianco dell’articolo del cc).
↓
In Italia i giudici hanno stabilito che quando la società B confeziona gli abiti
seguendo strettamente le indicazioni della società A, si tratta di un
CONTRATTO D’OPERA.
Se invece non è tenuta a seguirle si tratta di una COMPRAVENDITA ->
Contratto con il quale si acquista un bene/servizio così com’è, viceversa nel
contratto d’opera si forniscono delle indicazioni (come si farebbe con un sarto
ad esempio).
↓
La giurisprudenza ha introdotto una NUOVA NORMA, questo è il formante
giurisprudenziale, l’attività interpretativa di una norma da parte di un giudice.
Una fattispecie simile ha interessato anche la dottrina, e la maggior parte di
essa ritiene che essa sia un CONTRATTO MISTO, con elementi sia del contratto
d’opera, sia della compravendita. I CONTRATTI MISTI sono ATIPICI = Non
disciplinati dal cc, tuttavia il nostro ordinamento ne consente la stipulazione.
In questo caso quindi la POSIZIONE della DOTTRINA è DIVERSA da quella della
GIURISPRUDENZA.
ANALISI DEI 3 FORMANTI FONDAMENTALI:
FORMANTE LEGISLATIVO: Cosa stabiliscono le norme che rispondono al caso.
FORMANTE GIURISPRUDENZIALE: Cosa stabilisce la giurisprudenza (ulteriori
norme).
FORMANTE DOTTRINALE: La posizione della dottrina (gli studiosi introducono
posizioni diverse).
Si chiamano FORMANTI perché FORMANO l’ordinamento giuridico, e
bisogna analizzarli tutti e 3 e anche in una prospettiva temporale per dare una
risposta esaustiva.
Esempio: Un erede apparente dispone di un bene ereditario a titolo oneroso a
favore di un terzo in buona fede.
L’atto dispositivo è valido o no ?
Erede è colui che ha diritto a ottenere i beni del de cuius per mortis causa.
Apparente perché non è l’erede legittimo, erroneamente ritiene di essere tale
rispetto a un de cuius, in buona o mala fede.
Questi dispone di un bene ereditario (parte del patrimonio del de cuius) a titolo
oneroso (lo trasferisce in proprietà a un terzo in cambio di una somma di
denaro, ≠ donazione a titolo gratuito). Il terzo però è in buona fede. A questo
punto, il terzo è diventato proprietario ? Il contratto è valido ?
- Ordinamento italiano: SI per il formante legislativo, SI per quello
giurisprudenziale, SI per quello dottrinale.
- Ordinamento olandese: NO perché non esiste risposta, la proprietà è
esclusiva e non esiste il trasferimento in buona fede.
- Ordinamento francese: SI per il formante giurisprudenziale, perché esiste un
mandato tacito dall’erede legittimo a quello apparente.
Perciò; Il formante legislativo può non prevedere questo caso (caso
olandese) e possono esserci discordanze tra i formanti dei diversi
ordinamenti giuridici (DISSOCIAZIONE DEI FORMANTI).
Il MODELLO permette di capire perché è in vigore questa o quella norma.
L’ordinamento giuridico è una stratificazione di modelli che si susseguono nel
tempo
Il giurista comparatista vede più in profondità il movimento del D di un
giurista positivo.
La TESI DEL PROF. SACCO: Il giudice o lo studioso non applica
semplicemente la ng stabilita dal legislatore; CREA DIRITTO.
All’epoca il pensiero giuridico riteneva che il diritto fosse solo il dato legislativo.
Questa tesi appariva dunque assurda. Oggi è opinione comune che sia
decisamente così.
CLASSIFICAZIONE DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI
ORDINAMENTO GIURIDICO = Es. quello inglese e americano (che deriva in
parte da quello inglese)
SISTEMA GIURIDICO = Es. quello angloamericano
La classificazione è frutto di una SCELTA TEORICA che distingue tra
CIVIL LAW – Famiglia romano/germanica, di cui fanno parte quasi tutti gli
ordinamenti europei tranne l’Inghilterra e Cipro
COMMON LAW – Inghilterra.
Si parte dallo studio del quadro OCCIDENTALE perché è più vicino alla nostra
realtà rispetto a quello ORIENTALE, che inoltre presenta altre concezioni
dell’ordine sociale e del diritto.
La SISTEMOLOGIA fornisce CRITERI di CLASSIFICAZIONE.
FONTI DEL DIRITTO
o Regola del precedente vincolante (common law) / Codificazione (civil law).
FORMAZIONE DEI GIOVANI GIURISTI (Legal Education)
o La base del futuro del diritto di un Paese.
CONCEZIONE DEL DIRITTO
o - Occidente. Il diritto crea delle fratture nella società perché prevede la richiesta di
prevaricazione di un soggetto rispetto ad un altro.
- Resto del mondo. Es. in Estremo Oriente il diritto, almeno in origine è
percepito sotto una lente di negatività. La filosofia di Confucio orienta verso
criteri di gestione dei rapporti sociali e risoluzioni dei problemi che non
hanno nulla a che vedere con il diritto ma con regole di comportamento che
portano l’armonia cosmica e la pace che uniscono tutti gli esseri viventi
(regole che sono solo morali per noi). Questo disciplina i loro rapporti sociali.
Anche in questi Paesi esiste il diritto, ma è scoraggiato, è oggetto di
riprovazione sociale. Distinguono il LI (regola sociale da rispettare. I
contrasti vengono risolti attraverso la mediazione e il convincimento) e il FA
(diritto penale, collocazione minimale, utilizzato solo per reprimere i fatti più
gravi. Tutto il resto è lasciato ai giudici di pace, al contesto familiare …).
Questa concezione dell’ordine sociale rimane sullo sfondo ad esempio del cc
cinese, che si rifà ai principi del Confucianesimo. Ad esempio il risarcimento
del danno avviene considerando la posizione patrimoniale della persona al
fine di non destabilizzare né lei, né il nucleo familiare.
Il DIRITTO ORIENTALE ruota attorno a questo MODO DIVERSO di
concepire l’ORDINE SOCIALE.
INDIA
Diritto della comunità indù | Diritto attuale indiano
Il primo si avvicina concettualmente al diritto orientale.
Sastra-> Punti di riferimento, distinguibili in dharma (virtù) – artha (interesse)
cama (piacere).
Il secondo è una stratificazione di vari modelli. La colonizzazione inglese ha
introdotto il common law, poi vi sono i codici emanati dall’India, una realtà
quindi mista.
Lo strumento di regolazione dei rapporti sociali è più di origine
religiosa/filosofica che giuridica.
PAESI MUSULMANI
Definito dalla personalità e applicabile a coloro che sono di religione
musulmana. Vi è una commistione indissolubile tra diritto e religione. Il
Corano è il testo religioso che contiene i precetti giuridici. Il diritto ha origine
nel Corano.
(diversamente in Italia vi è una regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e la
Chiesa Cattolica).
AFRICA
- Maghreb (a nord del Sahara) -> Paesi di diritto musulmano
- (a sud del Sahara) -> Paesi di diritto africano
- Sud Africa -> Ordinamento misto.
Il cuore del diritto africano è la fonte del diritto, il diritto tradizionale
africano (consuetudine, regola operazionale, diritto muto, effettività
giuridica) non è scritto, a volte è orale, a volte è muto -> Espresso
attraverso il fatto.
Vi è una disapplicazione del diritto scritto da parte delle comunità locali.
Inizialmente questi ordinamenti erano considerati molto ≠ da quelli
occidentali, e quindi non comparabili.
Oggi è opinione comune che invece lo siano, perché di fatto sono
ordinamenti giuridici, e quindi si è deciso di studiarli.
Con la COLONIZZAZIONE dei modelli sono stati imposti. Con la
DECOLONIZZAZIONE alcuni modelli sono stati mantenuti per imitazione, es.
Il cc del Mali ricalca il modello francese per via della colonizzazione francese
del Mali.
PAESI POST SOCIALISTI
In passato i Paesi socialisti consideravano il diritto come una conseguenza
ineliminabile della scelta del modello economico.
Ritenevano il proprio diritto incomparabile con quello occidentale.
Questa barriera si è sgretolata pian piano nel tempo, nel 1989 con la
caduta del muro di Berlino questi Paesi hanno iniziato ad imitare i Paesi
occidentali e il civil law.
MACROCOMPARAZIONE = Comparazione tra grandi modelli
MICROCOMPARAZIONE = Comparazione di modelli più piccoli, di istituti. Es.
Contratto – IT Simple Contract (UK).
≠
Un MODELLO è come un CONTENITORE e ci permette di capire come è
stratificato giuridicamente un ordinamento.
I MODELLI ORIGINALI sono rari, la > parte è frutto della CIRCOLAZIONE DEI
MODELLI -> STRATIFICAZIONE. Essa può avvenire per via del PRESTIGIO
(imitazione) o per IMPOSIZIONE (colonizzazione).
-Il nostro cc ha origine dal Codde Civil (modello originale) e dal modello tedesco
(pandettistica).
-L’Equity è un modello originale nato in Inghilterra.
Non sempre l’IMPOSIZIONE garantisce il RADICAMENTO di un modello. Esso può
integrarsi ma può anche essere RIGETTATO (come è accaduto in Israele).
IMITAZIONI DOTTRINALI, LEGISLATIVE E GIURISPRUDENZIALI
LEGISLATIVE : Vi sono modelli originali, come il Codde Civil e modelli che
da essi prendono spunto, come il nostro cc.
GIURISPRUDENZIALI : Il GIUDICE, per la sua formazione, è legato alla
propria realtà. Tuttavia vi sono imitazioni di modelli anche da parte della
giurisprudenza. Es-Sentenza della Cassazione del 22⁄Nov⁄1993 n. 11503,
sezione III. "Con il contratto di ricovero ospedaliero della gestante l'ente ospedaliero
si obbliga non soltanto a prestare alla stessa le cure e le attivita' necessarie al fine di
consentirle il parto, ma altresi' ad effettuare, con la dovuta diligenza, tutte quelle altre
prestazioni necessarie al feto (ed al neonato), si' da garantirne la nascita evitandogli - nei
limiti consentiti dalla scienza - qualsiasi possibile danno. Il contratto, intercorso tra la
partoriente e l'ente ospedaliero, si atteggia come contratto con effetti protettivi a
favore di terzo nei confronti del nato, alla cui tutela tende quell' obbligazione
accessoria, ancorche' le prestazioni debbano essere assolte in parte, anteriormente alla
nascita; ne consegue che il soggetto, che con la nascita acquista la capacita' giuridica, puo'
agire per far valere la responsabilità contrattuale per l'inadempimento delle obbligazioni
accessorie, cui il contraente sia tenuto in forza del contratto stipulato col genitore o con
terzi, a garanzia di un suo specifico interesse. "
In seguito alla richiesta di risarcimento del danno a un nascituro
(causato prima della nascita) da parte dei suoi genitori, la Cassazione si rifà
al modello giurisprudenziale tedesco.
Art. 1 del nostro cc – La CAPACITA’ GIURIDICA si acquista alla nascita
(quindi con il primo respiro).
Chi è titolare della CG può agire per ottenere il risarcimento del danno. In
questo caso però il danno era stato causato PRIMA della NASCITA -> Il
nascituro non aveva CG -> Non poteva aver concluso un contratto con
l’ospedale, neanche attraverso i suoi genitori.
Il DANNO non può essere CONTRATTUALE (ha origine in un contratto e il
nascituro non può aver concluso un contratto), ma non può essere nemmeno
un danno EXTRACONTRATTUALE, perché il diritto in questo caso si
prescrive in 5 anni.
È decorso questo termine, la situazione è in stallo, tuttavia è EVIDENTE il
DIRITTO al RISARCIMENO del DANNO, sono presenti tutti i requisiti, perciò la
Cassazione IMPORTA UN ISTITUTO NUOVO.
Non esiste un istituto giuridico italiano per questa fattispecie (PRINCIPIO
DELLA RELATIVITA’ DEL CONTRATTO -> Il contratto ha effetto solo tra le
parti), però ne esiste uno tedesco. In Germania la DOTTRINA ha elaborato il
CONTRATTO PROTETTIVO NEI CONFRONTI DI TERZI.
Es-In un contratto per una prestazione medica, essa è la PRESTAZIONE
PRINCIPALE, ma sono previste anche PRESTAZIONI ACCESSORIE: Gli
effetti protettivi a favore di terzi, la protezione del bambino per esempio, che
diventa TITOLARE della prestazione di NASCERE SANO a prescindere dal fatto
che non abbia CG, e può quindi agire nei confronti dell’ospedale. Oggi nel
nostro ordinamento giuridico questo è il CONTRATTO DI SPEDALITA’.
La DOTTRINA ITALIANA commenta le sentenze (NOTE A SENTENZA).
All’epoca la > parte della dottrina italiana si è scagliata contro questa
sentenza, perché un istituto giuridico tedesco era stato semplicemente
inserito nell’ordinamento italiano senza nessuna discussione o consultazione
del formante giurisprudenziale. Tuttavia oggi è applicata in tutte le corti.
Il DIRITTO SCRITTO sotto forma di NORMA GENERALE e ASTRATTA
attraverso il GIUDICE assume CONCRETEZZA, EFFETTIVITA’, OPERATIVITA’.
Non solo il filtro giurisprudenziale può portare alla CIRCOLAZIONE dei
MODELLI (IMITAZIONE GIURISPRUDENZIALE), anche il filtro dottrinale può
farlo (IMITAZIONE DOTTRINALE).
DOTTRINALI : Es- Il NEGOZIO GIURIDICO non esiste nel cc, è la
manifestazione di volontà diretta a costituire, regolare o estinguere RAPPORTI
GIURIDICI, è la base del contratto. L’istituto è stato elaborato dalla dottrina
tedesca (pandettistica) nell’800. È una categoria più generale del contratto ->
manifestazione di volontà bilaterale.
Il termine negozio giuridico è la traduzione del termine tedesco
rechtsgeschäft-> Imitazione dottrinale di questo istituto tedesco.
Le imitazioni più frequenti sono quelle legali, quelle che producono effetti
veri e propri, ma esistono anche quelle dottrinali e giurisprudenziali, meno
vaste ma in crescente diffusione, anche per via della diffusione del diritto
comparato e di quello dell’UE
La CONTINUA MUTAZIONE DEI MODELLI avviene per:
CAUSE PROSSIME = Giuridiche (Es. Contratto protettivo a favore di
terzi) o con sole connessioni col mondo giuridico, alcune più prossime
di altre (Es. Gli ordinamenti post socialisti che sono passati da sistema non
capitalistico a capitalistico).
CAUSE REMOTE = Possono essere anche extragiuridiche, es.
l’acquisizione della parola. Il diritto esiste spesso a prescindere
dall’acquisizione della parola. Come illustrato dal prof. Sacco nel suo
libro “Antropologia giuridica”, esiste un RAPPORTO tra DIRITTO e
PAROLA, nel momento in cui l’Uomo inizia a parlare, il diritto vale ma solo
per il presente (DIRITTO MUTO), nel momento in cui l’Uomo inizia a
scrivere, quel diritto vale anche per il futuro (DIRITTO SCRITTO).
IMPOSIZIONE = Es – Con la colonizzazione.
IMITAZIONE = Il suo motore nella maggior parte dei casi è il
PRESTIGIO (Es-Nel caso del contratto protettivo a favore di terzi-
Imitazione del modello tedesco, considerato prestigioso).
Per l’economista l’imitazione è legata più che altro a una questione di
praticità, ad esempio la diffusione rapida e va
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Documento riassuntivo della parte speciale del corso di Sistemi giuridici comparati
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