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CAPITOLO 2: TRADIZIONE CIVIL LAW
Sezione I: le origini
La tradizione si civil law ha il suo centro in Europa continentale, nonostante il vasto e notevole
fenomeno di migrazione e recezione in altri continenti.
Questa tradizione risale alla fine del XI secolo e si sviluppa fino agli inizi del XII. Durante questo
periodo il diritto viene riscoperto, insegnato e studiato come scienza, con propria metodologia.
Prima del XII secolo, il sistema giuridico europeo si fonda essenzialmente sulle consuetudini.
Questo perché, con la caduta dell’impero romano e le invasioni barbariche, le popolazioni iniziarono
a vivere ognuna con il proprio diritto (personalità del diritto); finché, con l’avvento del feudalismo,
si svilupperà la territorialità del diritto.
Pian piano iniziarono a circolare compilazioni scritte del diritto romano, come la compilazione
Giustinianea in oriente e in Italia. Tali compilazioni però, in parte non rappresentavano fedelmente
la realtà del diritto medievale e in parte per la loro difficoltà, non ebbero vasta circolazione: si
sviluppò il cosiddetto diritto volgare, spontaneamente applicato. Le regole di questo diritto
vennero messe per iscritto, in Italia ad esempio nell’editto Teodorico.
Perciò il diritto perde la sua funzione e la sua importanza, in una società in cui i processi si
risolvono mediante ricorso a sistema di prove irrazionali e l’uso della forza. Dunque, il contesto in
cui si sviluppa la tradizione di civil law è caratterizzato da una fisionomia disorganica.
La scienza giuridica rifiorisce in stretto collegamento con la situazione storica: all’indomani
dell’anno mille, si verificò un profondo cambiamento e rinnovamento in tutti i campi (legato al
fiorire delle città e dei commerci) a cui solo il diritto sapeva assicurare ordine e sicurezza. Si tratta
di un processo di rinascimento giuridico, ossia rinascimento dello studio del diritto romano.
Quale diritto romano? Il diritto romano che si studia è il corpus juris civilis (pubblicato nella
prima metà del VI sec) che constava di 4 parti: codex, digesta, istitutiones, novellae.
La codificazione giustinianea si propone come una rottura col il passato. Il giurista di civil law
rinasce quindi come interprete di un testo autorevole, e la dottrina è fulcro principale di questa
tradizione.
Perché il diritto romano?
1. Nell’Europa del XII c’era una varietà e molteplicità di fonti normative di derivazione assai diversa
come ad esempio legislazioni monarchiche oppure consuetudini locali e feudali. Per superare i diritti
locali, E per rispondere ai bisogni concreti della società, il diritto viene concepito e insegnato nelle
università come modello di organizzazione sociale.
2 In secondo luogo il diritto romano è dotato di un grande prestigio, è un diritto raffinato
accessibile perché è conservato in un unica Grande opera scritta in latino e quindi custodita dalla
chiesa. Inoltre Tommaso d’aquino agli inizi del XIII secolo sgombrò dal campo il pregiudizio che il
diritto romano fosse il prodotto di un mondo pagano, dimostrando che era conforme alla legge
divina.
3 Infine il diritto romano è strettamente collegato con l’ideologia imperiale, difatti la società può
trovare nel sacro Romano impero una base unitaria del proprio regime politico (volontà
imperatore).
Ruolo delle università: Ad ogni modo è importante ricordare, che rinascimento giuridico è collegato
all’insegnamento che si impartisce all’università: la prima a Bologna. gli studenti si riunivano
ingaggiare un insegnante che spiegasse loro il testo, in particolare si costituivano in “nazioni” sulla
base della loro origine etnica e si riunirono in gruppi più ampi: “ultramontani” e “citramontani”
(italiani). Ognuno dei due gruppi era organizzato come universitas ossia corporazione con
personalità giudica. Tali corporazioni (date da Federico Barbarossa) godevano di immunità e
privilegi, ed avevano anche ampi poteri giurisdizionali civili e penali sui membri. Finché non
caddero sotto il controllo della chiesa le università furono istituzione libere, centri di cultura
autonome.
Scuole di giuristi fiorite nelle università: grandi scuole di giuristi hanno contribuito in maniera
determinante la rinascita e la diffusione del diritto romano, tra queste:
-glossatori: “glossa” significa annotazione interlineare o marginale a un testo della tradizione
biblica o giuridica. La glossa non è però soltanto un’opera di chiarificazione del testo, anzi l’opera
dei glossatori era spesso anche di sintesi. I singoli passi del corpus juris giustinaneo sempre
considerati nei loro reciproci rapporti, in riferimento al complesso sistema giuridico. I principali
metodi di cui si avvalevano erano infatti: luoghi paralleli (che conciliavano contraddizioni),
quaestiones (quesiti), summulae (note a margine), tractatus (ordine a materie). In definitiva, i
glossatori raggiunsero una trattazione sempre più distaccata dal testo normativo e fino ad un certo
punto autonoma. Questa scuola di giuristi si contraddistingue per la concezione autoritaria del
diritto romano da cui partono, consolidando e rafforzando il carattere del diritto come
manifestazione di autorità. la loro opera raggiunge il culmine nella metà del XIII secolo con la
“Magna glossa” e con la presa di coscienza dei problemi dell’applicazione concreta del diritto
romano. Difatti la Magna glossa divenne essa stessa fulcro di ogni insegnamento, facendola
compenetrare con il diritto romano al punto che venne recepita anch’essa in Europa.
-Canonisti: la chiesa è custode vigile della tradizione e della cultura che provengono dal mondo
romano, e quindi il diritto come della lingua. La chiesa portò avanti una lotta desiderosa di definirsi
ordinamento giuridico, e di produrre un diritto di pari qualità tecnica di quello civile. Pertanto la
scuola dei canonisti si contraddistinse per un lavoro di riorganizzazione delle fonti canoniche con a
capo Graziano da chiusi, il quale pubblicò “la concordantia discordantium canonum” (nel 1917
rimase la prima compiuta consolidazione del diritto della chiesa). L’opera di Graziano risultò anche
favorevole al contributo della chiesa alla costruzione e diffusione dello jus commune. Di particolare
rilievo è il contributo dei canonisti alla costruzione del processo di cui i civilisti poco si
interessavano. La definizione delle liti, l’esercizio della giurisdizione era da un lato compiuto dei
pratici, dall’altro appannaggio del potere politico. La chiesa di fatti regolò in maniera assai rigorosa
il procedimento di accertamento dei fatti e di un processo caratterizzato da scrittura, segretezza,
inquisitorietà, lontananza dei giudici dal fatto.
-Commentatori: in questa scuola l’approccio al diritto romano muta. La scuola del commento e
soprattutto diretta a mettere in luce il significato razionale e il principio giuridico racchiuso nel
testo richiamare l’attenzione sulla pratica del diritto. Si tratta di un impulso creativo più accentuato
e deciso che sostituirà l’opera dei glossatori, dopo il crollo dei presupposti politici su cui fondavano:
di fatti, tramonto dell’impero la nascita di nuovi modelli di organizzazione politica, la cultura
giuridica tende a liberarsi della soggezione alla romanità imperiale. Dunque, quello dei
commentatori è uno spirito di libertà e non più attaccamento ai testi, ma lettura di testi per
costruirne principi giuridici nuovi. Non a caso uno dei grandi centri di fioritura del commento è la
Francia, primo grande stato nazionale del continente, dove, insieme all’Italia, si vede sviluppare
uno ius propria: ossia utilizzare come fondamento solido il diritto romano ma costruirne uno
nuovo.
-Umanisti: L’opera degli umanisti era incentrata a restituire portata autentica e senso originale al
diritto romano dopo l’appiattimento causato dallo ius propria. Il diritto romano, in particolare il
corpus Giustinaneo, era difficile da recuperare dopo le varie interpolazioni delle diverse scuole. La
difficoltà poteva essere risolta da una nuova codificazione proposta da Francis Hotman (anticipano
la codificazione) racchiusa nel suo “antitribonien”.
Lex mercatoria: parallelamente a queste scuole di giuristi si sviluppò un sistema giuridico: quello
della comunità dei mercanti. Nei grandi centri mercantili nacquero infatti corporazioni di mercanti
che gettano le basi di un sistema di diritto commerciale terrestre e marittimo destinato a costituire
un’altra componente essenziale della tradizione giuridica occidentale. Si tratta di un diritto più
aperto alla libertà contrattuale, amministrato da corti speciali con procedure meno complicate della
procedura Romano-canonica. Questa lex mercatoria, diverrà presto un diritto commerciale comune
a tutta l’Europa riuscendo a penetrare persino l’Inghilterra nel XVIII secolo.
Fenomeno della recezione: il modello che le università proponevano, è diventato positivo non
rimanendo mai solo accademico.
Inoltre un avvenimento importante fu il quarto concilio Laterano del 1215, che vietò ai chierici di
prendere parte ai processi in cui si faceva ricorso al soprannaturale: la conseguenza fu una nuova
procedura più complessa e scritta che riportò il diritto anche nel campo di procedura.
L’amministrazione della giustizia si tecnicizzò, divenne compito dei giuristi colti formati
nell’università. Il diritto romano non venne mai imposto, ma venne piuttosto recepito come idea,
come prodotto migliore, non come prodotto vero e uniforme.
-Consuetudini: una volta tornati all’idea del diritto conforme a giustizia, le consuetudini preesistenti
crollano, poiché tipiche di una società chiusa e troppo difficili da conoscersi. Pertanto risultano
resistenti al diritto romano solo se raccolte in grandi compilazioni che le rendono accessibili e
conoscibili. Tuttavia, il ricorso al diritto romano come raptio scripta è frequente, che da modo alla
vasta recezione di esso in tutta Europa.
-Legislazione: siccome la legislazione si occupava solo di diritto pubblico, il diritto romano è la
risposta più immediata e valida per la regolamentazione dei rapporti privati.
-Giurisprudenza: in Germania, l’influenza del diritto romano fu molto profonda, la ragione è da
cercarsi nella situazione politica, e in particolare nell’indebolimento del potere imperiale centrale
che portò alla frammentazione di ordinamenti politici e degli organi giudicanti. Tale frammentazione
portò a favorire la ricezione del diritto romano. inoltre la Germania medievale non aveva organi