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Rivoluzione come momento fondante dello Stato-nazione moderno e della mentalità giuridica francese
La Rivoluzione francese scoppia, come negli USA (no taxation without representation), a seguito dell'imposizione fiscale da parte del Re. Vediamo di seguito gli eventi:- Nel 1788 il Parlement di Parigi rifiuta di registrare le nuove tasse imposte dalla Corona (ruolo di rappresentante delle istanze sociali);
- Il Re, per risolvere la questione, accetta di convocare l'Assemblea degli Stati generali, un organo rappresentativo delle istanze dei 3 ceti più importanti (Clero, Nobiltà e Terzo Stato), che non veniva più convocato dal 1614 (il Re tenta di ricomporre la società feudale che aveva tentato di eliminare).
- Nel 1789 il Terzo Stato pone fine agli Stati generali e si costituisce in un'autonoma Assemblea nazionale, che di lì a poco si autoproclama Assemblea costituente. Difatti, questo ceto, pur essendo quello più numeroso,
è il meno rappresentato all’interno degli Stati generali.
L’Assemblea costituente ha 2 priorità:
- Fare tabula rasa della società divisa in ceti e status/privilegi, affermandol’universalità dei diritti individuali. La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789) deve, dunque, essere il fondamento della Nazione. Cessa così di esistere la società dell’Ancien Regime.
- Una volta rifondata la Nazione sulla base dei diritti, occorre conferirle potere politico e attribuirle tutta la sovranità, mediante la stesura di una Costituzione (secondo Seiyes, rappresentante del terzo Stato, essa deve essere un testo scritto riconducibile ad una volontà sovrana nuova e radicalmente libera nell’espressione della sua sovranità).
Passaggio dal giusnaturalismo al giuspositivismo
Dunque, durante questa fase rivoluzionaria, si sviluppa un nuovo concetto di “Nazione” e un nuovo concetto di “Costituzione”.
La Nazione è una e indivisibile: pertanto, nasce lo Stato-Nazione, dove lo Stato e il territorio coincidono (non ci sono divisioni territoriali e politici). Per quanto concerne la Costituzione, si passa da una concezione storicistica (Parlements: costituzione come prodotto della storia e legalità superiore) ad una concezione normativistica (Costituzione come testo normativo, frutto della volontà). In questo passaggio rivoluzionario, tuttavia, si sedimentano due istanze fra loro potenzialmente confliggenti: da una parte la tutela e la garanzia dei diritti e dall'altra le istanze della sovranità (ricerca di un ordine stabile) e il legicentrismo. UNIVERSALISMO DEI DIRITTI E LEGICENTRISMO L'idea della garanzia dei diritti prende slancio dal pensiero giusnaturalista, illuminista e liberale; tuttavia, essa ha come scopo principale quello di fare tabula rasa del passato e rifondare la Nazione e non, invece, loscopo di costruire uno Stato garantista. Difatti, per lungo tempo, i diritti rimangono solo sulla carta in quanto non si prevedono dei meccanismi di garanzia e dei meccanismi giurisdizionali che pongano dei limiti alla legge (inconcepibile che la legge possa essere limitata). Dunque, si tratta di diritti garantiti solo formalmente e non anche sostanzialmente. Tali diritti, in particolare, vengono introdotti in Francia mediante la Dichiarazione dei diritto dell'uomo e del cittadino (1789), inserita nel preambolo della prima Costituzione francese (e anche nelle successive Cost.). La prima Costituzione francese del 1791 è una costituzione monarchica (la monarchia, infatti, cade solo nel 1792 con la proclamazione della Repubblica), ma si tratta di una monarchia rigenerata dall'affermazione del principio di legalità, espresso dall'art. 3, Sez. 1, Cap. III. ART. 3, SEZ. 1, CAP. III: "In Francia non esiste autorità superiore alla legge. Il Reregnasoltanto quale sua emanazione. E soltanto in nome della legge (ou nom de la loi) puòreclamare obbedienza.”
Attraverso l’affermazione del principio di legalità, dunque, si passa dal governo degli uomini algoverno delle leggi. Il Re, infatti, NON può imporre il proprio volere solo perché è Re, ma puòimporlo solo se rispetta la legge.
L’espressione “in nome della legge” sintetizza compiutamente il legicentrismo che si sviluppa inFrancia. Infatti, leggendo la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, si può scorge lasacralità che i rivoluzionari attribuiscono alla legge, indicandola con la lettera maiuscola, e rinviabileall’equazione di Rousseau che equipara la legge all’espressione della volontà generale.
Infine, segnaliamo un’ambiguità della Rivoluzione, già precedentemente accennata: ossia il fattoche il rifiuto in blocco del passato include
Anche il rigetto delle istanze antiassolutistiche, formatosiprecedentemente, come quelle dei giudici (vedi paragrafo prima), comportando un accentramentopiù forte dopo la Rivoluzione (paradosso). Difatti, il grande assente della Rivoluzione è proprio quellodi un reale contropotere giudiziario in grado di opporsi agli abusi della legge. Il legicentrismo è,dunque, la causa della mancata garanzia sostanziale dei diritti (sbilanciamento: legge>diritti).-
La separazione dei poteri non è, dunque, in Francia attuata: infatti, si passa dall’assolutismo regioall’assolutismo del potere legislativo, che non è controbilanciato da nessun altro potere (Tocquevillesostiene, infatti, che la Rivoluzione non sia stata un punto di rottura, ma abbia semplicementeaccentrato il potere, laddove il Sovrano non era riuscito a farlo).4 Sistemi Giuridici Comparati | Claudia RosaDALLA RIVOLUZIONE ALLA CODIFICAZIONESenza la Rivoluzione non ci sarebbe potuta essere
La Codificazione in quanto i pilastri su cui si regge la prima sono gli stessi su cui si regge la seconda. Infatti, la Rivoluzione ha comportato delle modifiche importanti che hanno preparato il terreno alla codificazione:
- Trasmutazione dei diritti naturali in diritti civili (diritto in senso soggettivo): la Rivoluzione ha esaltato la legge come uno strumento in grado di assegnare la qualità di "diritto" alle pretese individuali. Infatti, i diritti nascono come naturali (giusnaturalismo), ma diventano civili quando vengono riconosciuti dalla legge (giuspositivismo). Inoltre, tutti i diritti dell'uomo e del cittadino possono essere ricondotti ad un unico diritto fondamentale, ossia il diritto di essere trattati in modo conforme alla legge (art. 4 Dichiarazione).
Quanto detto rispecchia il pensiero dei rivoluzionari, ossia quello secondo cui non esiste un livello di legalità superiore a quello della legge. Infatti, il riconoscimento dei diritti non è
pre-esistente alla legge, ma è quest'ultima a riconoscerli e farli divenire tali (legge come garanzia e limite dei diritti civili).
Trasmutazione del diritto in legge (diritto in senso oggettivo): con la Rivoluzione il diritto si identifica con la legge. Pertanto, il sistema delle fonti presuppone che sia diritto solo quello posto dalla volontà del legislatore, che ha il monopolio della produzione giuridica. Dunque, la Codificazione, insieme alla Costituzione, è uno degli obbiettivi centrali del discorso rivoluzionario (è diritto tutto ciò che è legge) in quanto il codice è in grado di dare rilevanza a questa equiparazione tra diritto e legge.
Per quanto concerne la codificazione, si hanno 3 progetti di codici tra il 1793 e 1796 ad opera di Jean-Jacques Cambareces.
1) Codice del 1793: influenza giusnaturalista, rinnegamento della tradizione e trasfusione dei diritti di libertà e di uguaglianza in ambito privatistico (perfettamente
Coerente con la Dichiarazione). Questo codice era composto da 3 libri: allo Stato, alle Persone e alle Cose. Le più importanti scelte normative riguardavano il diritto delle persone e della famiglia: abolizione della patria potestà e della potestà maritale, introduzione dell'amministrazione comune dei beni da parte dei coniugi, equiparazione tra figli legittimi e naturali dal punto di vista successorio, semplificazione delle procedure di adozione e di divorzio. Infine, per quanto riguarda la disciplina dei beni e dei contratti, fondamentale risulta l'accordo di volontà: pertanto, le obbligazioni derivano principalmente da contratto e solo in taluni casi la legge poteva essere una fonte di obblighi.
- Il primo progetto di codice venne abbandonato con l'istaurazione del regime del Terrore, guidato da Robespierre (dittatura giacobina), in quanto si considerava troppo complicato e si sosteneva, inoltre, che la creazione di un codice in quel momento
1) Codice del 1791: la presentazione del primo progetto di codice avvenne durante la Rivoluzione francese, ma non fu mai promulgato. Questo codice avrebbe significato porre fine ad una Rivoluzione non ancora terminata.
2) Codice del 1794: la presentazione del secondo progetto di codice avvenne dopo la deposizione di Robespierre. Gli eventi dell'anno precedente avevano fatto emergere la necessità di relativizzare gli ideali di libertà e eguaglianza nei rapporti privatistici. Infatti, si resero conto, attraverso la dittatura giacobina, cioè il periodo più violento della Rivoluzione dove le istanze di libertà ed eguaglianza furono portate ai massimi livelli, che per costruire uno Stato nuovo era necessario mantenere delle logiche di differenziazione e di dover limitare la libertà individuale. Infatti, nel secondo progetto di codice abbiamo delle modifiche:
- Materia contrattuale: la legge diviene fonte di obbligazioni, insieme alla volontà delle parti (meno libertà individuale);
- Divorzio: appare come necessario strumento di controllo.
Sociale e come fattore moderatore del matrimonio (meno libertà individuale); N.B. il secondo progetto si considera incompiuto: tuttavia, i suoi contenuti non erano lontani da quelli del primo, ma si intravedevano dei tentativi di relativizzare le istanze illuministe.
Codice del 1796: il terzo progetto si presentava con una veste del tutto nuova. Esso era, infatti, propenso a limitare gli eccessi distruttivi della Rivoluzione. Tuttavia, questo progetto di codice non venne mai discusso a causa del colpo di Stato di Napoleone.
Con i 3 progetti di codice si ricerca un nuovo ordine più accentrato e stabile, che porta al progressivo accantonamento dei principi di libertà e di uguaglianza promossi dalla Rivoluzione. Un esempio di questo quadro è dato dalla condizione della donna: infatti, le istanze di libertà e di eguaglianza della Rivoluzione avrebbero dovuto portare alla parificazione dell'uomo e della donna (così è stato nel primo progetto).
di codice), ma tali istanze NON sono state introdotte poi nel codice napoleonico. Ciò causa del fatto che l